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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 03/10/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
(P.I. con sede legale in Gizzeria Lido Parte_1 P.IVA_1
(CZ), alla Via Nazionale n. 6 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla Via Federico Nicotera n.100, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cerra, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma 00142, Via G. Grezar n.14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Teresa Pirillo, presso il cui studio sito in Amantea (CS), alla Via Dogana n. 258/B è elettivamente domiciliata;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 spiegato opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n.
03020220005341091000.
Deduce l'opponente che la cartella di pagamento impugnata muove dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro n.1073/2015 (Confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione), con la quale condannava la alla corresponsione degli emolumenti Pt_1 relativi all'occupazione abusiva di suolo demaniale.
Sempre secondo le deduzioni di parte opponente, la Corte d'Appello di Catanzaro, fondava il proprio convincimento sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Corte territoriale medesima, dalle cui risultanze emergeva la titolarità dell'Agenzia del Demanio dei terreni ove sorge gran parte del capannone di proprietà della . Pt_1
Tuttavia, sempre secondo l'opponente, la documentazione posta a fondamento della C.T.U. sarebbe falsa.
Sostiene infine l'opponente che pende innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro atto di citazione per querela di falso tendente all'accertamento ed alla declaratoria della falsità della cartografia di lottizzazione indicata nella consulenza d'ufficio.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo in favore dell'Agenzia del Demanio.
Con decreto del 21.12.2022 il G.I. autorizzava la chiamata di terzo anche se l'opponente non dava seguito all'attività di integrazione del contraddittorio con quest'ultima parte.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 24.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVIDLLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Parte opponente fonda la propria opposizione sull'assunto per il quale l'impugnata cartella di pagamento avrebbe, quale atto presupposto, una sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro (poi confermata in Cassazione) fondata su una C.T.U. che avrebbe esaminato della documentazione che l'opponente medesimo assume essere falsa e, per tale ragione, avrebbe incardinato presso il Tribunale di Catanzaro un atto di citazione per querela di falso tendente all'accertamento ed alla declaratoria della falsità della cartografia di lottizzazione indicata nella consulenza d'ufficio.
In primo luogo, la domanda non può essere accolta per difetto di prova.
Infatti, parte opponente si è limitata a depositare copia dell'atto di citazione per querela di falso, notificato alla controparte, la nota di iscrizione a ruolo senza tuttavia versare in atti idonea documentazione atta a dimostrare che il giudizio sia effettivamente pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro e lo stato dello stesso.
In secondo luogo, la domanda è totalmente destituita di fondamento dal punto di vista giuridico.
Infatti, giova ricordare che il giudizio di querela di falso cui l'opponente fa riferimento (di cui, come detto, non vi è comunque prova in atti della sua effettiva esistenza) non è in re ipsa idoneo a rimuovere gli effetti della pronuncia della Corte d'Appello, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnato.
Come è noto, per la rimozione degli effetti della pronuncia giudiziale occorrerebbe incardinare un giudizio per revocazione, posto che, in linea eventuale, la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 395, n. 2, c.p.c..
Dunque, per tutte le suesposte ragioni, le motivazioni poste a fondamento della spiegata opposizione non sono idonee a determinare l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento e, di conseguenza, l'opposizione non può che essere rigettata.
Assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, valori minimi (fasi introduttiva, trattazione e decisionale) con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1207/2022, pendente tra in persona del Parte_1
l.r.p.t., contro in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata cartella di pagamento n.
03020220005341091000;
b) Condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida definitivamente in euro 18.906,30 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. se dovuta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.09.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1207 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, vertente
TRA
(P.I. con sede legale in Gizzeria Lido Parte_1 P.IVA_1
(CZ), alla Via Nazionale n. 6 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme (CZ), alla Via Federico Nicotera n.100, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cerra, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione;
-opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma 00142, Via G. Grezar n.14, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Teresa Pirillo, presso il cui studio sito in Amantea (CS), alla Via Dogana n. 258/B è elettivamente domiciliata;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 spiegato opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento n.
03020220005341091000.
Deduce l'opponente che la cartella di pagamento impugnata muove dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro n.1073/2015 (Confermata dalla Suprema Corte di
Cassazione), con la quale condannava la alla corresponsione degli emolumenti Pt_1 relativi all'occupazione abusiva di suolo demaniale.
Sempre secondo le deduzioni di parte opponente, la Corte d'Appello di Catanzaro, fondava il proprio convincimento sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio disposta dalla Corte territoriale medesima, dalle cui risultanze emergeva la titolarità dell'Agenzia del Demanio dei terreni ove sorge gran parte del capannone di proprietà della . Pt_1
Tuttavia, sempre secondo l'opponente, la documentazione posta a fondamento della C.T.U. sarebbe falsa.
Sostiene infine l'opponente che pende innanzi al Tribunale Civile di Catanzaro atto di citazione per querela di falso tendente all'accertamento ed alla declaratoria della falsità della cartografia di lottizzazione indicata nella consulenza d'ufficio.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata di terzo in favore dell'Agenzia del Demanio.
Con decreto del 21.12.2022 il G.I. autorizzava la chiamata di terzo anche se l'opponente non dava seguito all'attività di integrazione del contraddittorio con quest'ultima parte.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte opposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 24.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata incamerata per la decisione.
MOTIVIDLLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le seguenti motivazioni.
Parte opponente fonda la propria opposizione sull'assunto per il quale l'impugnata cartella di pagamento avrebbe, quale atto presupposto, una sentenza della Corte d'Appello di
Catanzaro (poi confermata in Cassazione) fondata su una C.T.U. che avrebbe esaminato della documentazione che l'opponente medesimo assume essere falsa e, per tale ragione, avrebbe incardinato presso il Tribunale di Catanzaro un atto di citazione per querela di falso tendente all'accertamento ed alla declaratoria della falsità della cartografia di lottizzazione indicata nella consulenza d'ufficio.
In primo luogo, la domanda non può essere accolta per difetto di prova.
Infatti, parte opponente si è limitata a depositare copia dell'atto di citazione per querela di falso, notificato alla controparte, la nota di iscrizione a ruolo senza tuttavia versare in atti idonea documentazione atta a dimostrare che il giudizio sia effettivamente pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro e lo stato dello stesso.
In secondo luogo, la domanda è totalmente destituita di fondamento dal punto di vista giuridico.
Infatti, giova ricordare che il giudizio di querela di falso cui l'opponente fa riferimento (di cui, come detto, non vi è comunque prova in atti della sua effettiva esistenza) non è in re ipsa idoneo a rimuovere gli effetti della pronuncia della Corte d'Appello, atto presupposto alla cartella di pagamento impugnato.
Come è noto, per la rimozione degli effetti della pronuncia giudiziale occorrerebbe incardinare un giudizio per revocazione, posto che, in linea eventuale, la fattispecie in esame rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 395, n. 2, c.p.c..
Dunque, per tutte le suesposte ragioni, le motivazioni poste a fondamento della spiegata opposizione non sono idonee a determinare l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento e, di conseguenza, l'opposizione non può che essere rigettata.
Assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, valori minimi (fasi introduttiva, trattazione e decisionale) con riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1207/2022, pendente tra in persona del Parte_1
l.r.p.t., contro in persona del l.r.p.t., ogni altra Controparte_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata cartella di pagamento n.
03020220005341091000;
b) Condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida definitivamente in euro 18.906,30 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. se dovuta. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 30.09.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone