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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/08/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 442/2022 promossa da:
(CF e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crevalcore (BO) via
Matteotti 191, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Ferlini e dell'Avv. Elisa Orlandini
appellante
Contro
nata a San Giovanni in [...] il [...] (CF CP_1
e a Castelfranco Emilia (MO) il 25 aprile 1946 C.F._1 CP_2
(CF ), entrambi residenti in [...]
Gasiani 13, nato a [...] il [...] (CF CP_3
) residente in [...], C.F._3 CP_4
nato a [...] il [...] (CF
[...]
) residente in [...], C.F._4 tutti nella qualità di eredi di , con il patrocinio dell'Avv. Antonio Persona_1
Mumolo e dell'Avv. Paola Pizzi.
-appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.2774/2021 del 12- 22
novembre 2021 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note Controparte_5
scritte depositate il 13 gennaio 2025
Per , , e , eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
di , come da note scritte depositate il 13 gennaio 2025. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale amministratore di sostegno di , ha Parte_2 Persona_1
proposto opposizione al decreto n.4303/2019 del 25 luglio 2019 del Tribunale di
Bologna, con il quale era stato ingiunto al predetto il pagamento, in favore Per_1
dell' , della somma di Controparte_5
9.919,03 Euro, oltre interessi come da domanda, nonché delle spese della procedura monitoria, in ragione della mancata corresponsione della retta di frequenza per le prestazioni assistenziali usufruite fin dal giugno 2007.
La nella qualità predetta, ha contestato la pretesa creditoria azionata CP_1
dall'opposta in quanto fondata su regolamenti illegittimi e, quindi, da disapplicare,
deducendo l'erronea inclusione della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento nella base di calcolo della quota di compartecipazione per il servizio di assistenza semi-residenziale di trasporto e permanenza nel “ Centro Diurno
pag. 2/10 Socioriabilitativo Le Farfalle”, sito in san Giovanni in Persiceto (BO), facente parte del
Distretto di Pianura Ovest, in violazione di norme di legge e dei principi fondamentali della materia. Ha dedotto, inoltre, che non erano state previste esenzioni in assenza di reddito del beneficiario.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_5
e ha resistito all'opposizione, invocandone il rigetto. L'opposta ha chiesto, in
[...]
subordine, che parte opponente venisse condannata al pagamento della minore somma di 7.218,54 Euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari all'importo dovuto dal settembre 2009 al 1luglio 2016, quale data della decorrenza applicativa dell'art. 2 sexies del D.L. 42/2016, che aveva riformato il calcolo dell'ISEE.
2-Il Tribunale di Bologna, con la sentenza non definitiva n.2774/2021 del 12- 22
novembre 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, disponendo che la causa dovesse proseguire per l'istruttoria sulla domanda subordinata dell'
[...]
. Controparte_5
Il Giudice di prime cure, sulla scorta dell'esame della disciplina della materia e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza anche amministrativa, ha enucleato il principio secondo cui, nel parametro economico di natura reddituale, di riferimento ai fini della determinazione dell'eventuale compartecipazione dell'assistito con disabilità
permanente grave alle spese per servizi essenziali, non avrebbero dovuto essere ricomprese le provvigioni aventi natura giuridica di indennità o risarcimento conseguenti alla condizione di grave disabilità. Tale principio connotava in via generale la materia interessata in relazione al periodo per il quale era controversia e come tale definiva la corretta interpretazione della normativa vigente, risultando così applicabile pag. 3/10 anche nel quadro della disciplina precedente all'entrata in vigore del DPCM n.159/2013
e, quindi, a tutto l'arco temporale di cui al credito oggetto di causa. , Persona_1
beneficiario di un'assistenza di natura prettamente semiresidenziale, per il resto della giornata e nei giorni di non frequenza, restava gravato da una evidente situazione di svantaggio, residuando una rilevantissima esigenza di assistenza continuativa per un periodo considerevole di tempo. Doveva essere, quindi, disapplicata la fonte di diritto secondario, vale a dire la delibera del di approvazione Parte_3
del regolamento che prevedeva la quota di compartecipazione dell'opponente in ragione della percezione della pensione di invalidità e di un assegno di accompagnamento, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito avente ad oggetto l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'
[...]
. Controparte_5
Si è costituita in giudizio , quale amministratore di sostegno di CP_1
, per resistere all'appello. Persona_1
Deceduto nel corso del giudizio di gravame, si sono costituiti Persona_1
, , e , quali eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
di . Persona_1
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- L' ha censurato la Controparte_5
sentenza impugnata per i seguenti sei motivi:
pag. 4/10 a-violazione del divieto di retroattività della legge ex art. 11 delle preleggi del codice civile-irretroattività degli orientamenti giurisprudenziali- violazione del principio costituzionale di certezza del diritto, essendo stati applicati al debito insoluto di
, risalente al periodo 2009-2018 gli orientamenti espressi dal Persona_1
Consiglio di Stato (sentenze nn.838, 841 e 842 del 2016) con effetti retroattivi,
determinando, in via consequenziale, l'applicazione retroattiva dell'art. 2 sexies del
D.L. 42/2016, disposizione con la quale venivano escluse dal reddito il computo delle indennità assistenziali con efficacia per il futuro;
b-contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il Giudice di prime cure dichiarato la neutralità del concetto di situazione economica del solo assistito, ex art.3
comma 2 ter del D. lgs. 109/1998, tale da potervi ricomprendere anche le indennità di natura assistenziale, e poi affermato che il principio che connotava in generale la materia e applicabile al debito era quello della esclusione delle predette indennità dal computo del reddito;
c-avere ritenuto inconferenti le delibere regionali e la determinazione esclusiva della quota di partecipazione da parte dell'Ente comunale- difetto di istruttoria;
il Giudice di prime cure era incorso in grave errore nella ricostruzione della cornice normativa e provvedimentale applicabile al debito del ritenendo inconferenti le delibere di Per_1
Giunta Regionale, attuative della legislazione nazionale e regionale, e ritenendo che la quota di partecipazione fosse stata determinata in via esclusiva dal Parte_3
d-asserita irrilevanza della normativa succedutasi posteriormente ai fatti di causa-
rilevanza dell'art. 2 sexies comma 3 del D.L. 42/2016 e della Legge Regionale 29/2019;
il Giudice di prime cure aveva ritenuto non rilevanti nel caso di specie la disciplina pag. 5/10 intertemporale ex art. 2 sexies comma 3 del D.L. 42/2016 regolante le erogazioni assistenziali effettuate in data antecedente al 1 luglio 2016, nonché la Legge Regionale
Emilia Romagna 29/2019 abrogativa dell'art. 49 comma 3 lett. b) Legge Regionale
Emilia Romagna 2/2003, con le quali era venuta definitivamente meno nella Regione
Emilia Romagna la facoltà di computare le indennità assistenziali nella situazione economica dell'assistito;
e-difetto del potere di disapplicazione da parte del Giudice ordinario- carenza dei presupposti, posto che il Giudice ordinario poteva disapplicare un atto amministrativo solo se l'atto non fosse conforme alla legge e solo nel rapporto tra privati;
f-vizio di interpretazione della domanda subordinata e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c.
5-Orbene, i primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Preme, in proposito, sottolineare che è pacifico che abbia usufruito, Persona_1
fin dal giugno 2007, del servizio di assistenza semi-residenziale di trasporto e permanenza nel “Centro Diurno Socioriabilitativo Le Farfalle” sito nel Comune di San
Giovanni in Persiceto, facente parte del Distretto di Pianura Ovest, e che tale Distretto
aveva previsto la corresponsione di una quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi assistenziali, calcolata sulla base del reddito dell'utente, nel quale veniva incluso l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità civile.
Si discute, quindi, se le provvidenze economiche percepite dal cittadino in grave stato di disabilità a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento siano o meno rilevanti ai fini della quantificazione della quota di compartecipazione.
pag. 6/10 Conseguentemente è controverso se sia legittimo il provvedimento amministrativo che ha consentito alla appellante di considerare l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità ai fini della determinazione della quota di compartecipazione.
Fatte le superiori premesse, deve osservarsi che la questione sopra prospettata, circa l'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame per i servizi assistenziali resi in epoca antecedente alla operatività di quella introdotta dal D.L.
46/2016, è stata di recente risolta dalla Suprema Corte che ha evidenziato che,
nonostante l'art.2 sexies del d. l. n.42/2016, convertito con legge n.89/2016, che ha definitivamente disposto l'esclusione dal reddito disponibile dei trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari, sia successivo alla legislazione regionale e alla regolamentazione comunale oggetto del presente giudizio e sia stato emanato nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve essere, tuttavia, ricordato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, recepite dal
D.P.C.M. n.159/2013, hanno già affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE di ciascun nucleo familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,
percepiti per la disabilità, sulla base di una ricognizione di principi già esistenti,
delineando le caratteristiche di misure (l'indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell'inabilità) per come esse erano nell'ordinamento vigente, sulla base del generale criterio interpretativo secondo cui nella nozione di reddito non possono ricomprendersi gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, pena la violazione dei diritti sanciti da convenzioni internazionali, con la conseguente possibile disapplicazione delle norme pag. 7/10 nazionali (e regionali) contrastanti, a prescindere dall'intervento del legislatore del 2016
(vedi Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n. 3328; Cassazione civile sez. I -
06/02/2024, n. 3332).
Il Giudice di prime cure, rifacendosi nella sua decisione a principi già insiti nel nostro ordinamento, a prescindere dall'entrata in vigore del D.L. 46/2016, non ha, dunque,
operato alcuna applicazione retroattiva della normativa da ultimo menzionata e ha,
pertanto, correttamente disapplicato la delibera del Parte_3
disciplinante la quota di compartecipazione del disabile.
Nessun limite poteva, del resto, incontrare il potere di disapplicazione delle disposizioni amministrative in contrasto con la legge, posto che l' a prescindere dalla CP_5
soggettiva qualificazione di pubblica amministrazione o di Ente operante in servizio pubblico, ha agito in giudizio per il recupero di un credito vantato iure privatorum, sorto nell'ambito di un rapporto negoziale.
E' evidente che ogni altra questione sollevata con i primi cinque motivi di gravame debba considerarsi assorbita.
6-E' inammissibile per difetto di interesse il sesto motivo dell'appello della
[...]
, posto che il Giudice di prime Controparte_5
cure, con la sentenza non definitiva impugnata, non ha adottato alcuna pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata dalla odierna appellante.
7-L'appello della Parte_4
va, pertanto, rigettato.
[...]
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 8/10 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 3.966,00 Euro
(1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00
Euro per la fase decisionale).
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_5
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019;
Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di Controparte_5
;
[...]
II- Condanna l'appellante a rimborsare a , , CP_1 CP_2
e , eredi di , le spese del grado, CP_3 CP_4 Persona_1
liquidate in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_5
pag. 9/10 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in appello iscritta al n. 442/2022 promossa da:
(CF e P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Crevalcore (BO) via
Matteotti 191, con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Ferlini e dell'Avv. Elisa Orlandini
appellante
Contro
nata a San Giovanni in [...] il [...] (CF CP_1
e a Castelfranco Emilia (MO) il 25 aprile 1946 C.F._1 CP_2
(CF ), entrambi residenti in [...]
Gasiani 13, nato a [...] il [...] (CF CP_3
) residente in [...], C.F._3 CP_4
nato a [...] il [...] (CF
[...]
) residente in [...], C.F._4 tutti nella qualità di eredi di , con il patrocinio dell'Avv. Antonio Persona_1
Mumolo e dell'Avv. Paola Pizzi.
-appellati-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.2774/2021 del 12- 22
novembre 2021 del Tribunale di Bologna.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per come da note Controparte_5
scritte depositate il 13 gennaio 2025
Per , , e , eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
di , come da note scritte depositate il 13 gennaio 2025. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, quale amministratore di sostegno di , ha Parte_2 Persona_1
proposto opposizione al decreto n.4303/2019 del 25 luglio 2019 del Tribunale di
Bologna, con il quale era stato ingiunto al predetto il pagamento, in favore Per_1
dell' , della somma di Controparte_5
9.919,03 Euro, oltre interessi come da domanda, nonché delle spese della procedura monitoria, in ragione della mancata corresponsione della retta di frequenza per le prestazioni assistenziali usufruite fin dal giugno 2007.
La nella qualità predetta, ha contestato la pretesa creditoria azionata CP_1
dall'opposta in quanto fondata su regolamenti illegittimi e, quindi, da disapplicare,
deducendo l'erronea inclusione della pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento nella base di calcolo della quota di compartecipazione per il servizio di assistenza semi-residenziale di trasporto e permanenza nel “ Centro Diurno
pag. 2/10 Socioriabilitativo Le Farfalle”, sito in san Giovanni in Persiceto (BO), facente parte del
Distretto di Pianura Ovest, in violazione di norme di legge e dei principi fondamentali della materia. Ha dedotto, inoltre, che non erano state previste esenzioni in assenza di reddito del beneficiario.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_5
e ha resistito all'opposizione, invocandone il rigetto. L'opposta ha chiesto, in
[...]
subordine, che parte opponente venisse condannata al pagamento della minore somma di 7.218,54 Euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari all'importo dovuto dal settembre 2009 al 1luglio 2016, quale data della decorrenza applicativa dell'art. 2 sexies del D.L. 42/2016, che aveva riformato il calcolo dell'ISEE.
2-Il Tribunale di Bologna, con la sentenza non definitiva n.2774/2021 del 12- 22
novembre 2021, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, disponendo che la causa dovesse proseguire per l'istruttoria sulla domanda subordinata dell'
[...]
. Controparte_5
Il Giudice di prime cure, sulla scorta dell'esame della disciplina della materia e della interpretazione fornita dalla giurisprudenza anche amministrativa, ha enucleato il principio secondo cui, nel parametro economico di natura reddituale, di riferimento ai fini della determinazione dell'eventuale compartecipazione dell'assistito con disabilità
permanente grave alle spese per servizi essenziali, non avrebbero dovuto essere ricomprese le provvigioni aventi natura giuridica di indennità o risarcimento conseguenti alla condizione di grave disabilità. Tale principio connotava in via generale la materia interessata in relazione al periodo per il quale era controversia e come tale definiva la corretta interpretazione della normativa vigente, risultando così applicabile pag. 3/10 anche nel quadro della disciplina precedente all'entrata in vigore del DPCM n.159/2013
e, quindi, a tutto l'arco temporale di cui al credito oggetto di causa. , Persona_1
beneficiario di un'assistenza di natura prettamente semiresidenziale, per il resto della giornata e nei giorni di non frequenza, restava gravato da una evidente situazione di svantaggio, residuando una rilevantissima esigenza di assistenza continuativa per un periodo considerevole di tempo. Doveva essere, quindi, disapplicata la fonte di diritto secondario, vale a dire la delibera del di approvazione Parte_3
del regolamento che prevedeva la quota di compartecipazione dell'opponente in ragione della percezione della pensione di invalidità e di un assegno di accompagnamento, con conseguente accertamento dell'insussistenza del credito avente ad oggetto l'importo portato dal decreto ingiuntivo opposto.
3-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l'
[...]
. Controparte_5
Si è costituita in giudizio , quale amministratore di sostegno di CP_1
, per resistere all'appello. Persona_1
Deceduto nel corso del giudizio di gravame, si sono costituiti Persona_1
, , e , quali eredi CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
di . Persona_1
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione, all'esito di trattazione cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
4- L' ha censurato la Controparte_5
sentenza impugnata per i seguenti sei motivi:
pag. 4/10 a-violazione del divieto di retroattività della legge ex art. 11 delle preleggi del codice civile-irretroattività degli orientamenti giurisprudenziali- violazione del principio costituzionale di certezza del diritto, essendo stati applicati al debito insoluto di
, risalente al periodo 2009-2018 gli orientamenti espressi dal Persona_1
Consiglio di Stato (sentenze nn.838, 841 e 842 del 2016) con effetti retroattivi,
determinando, in via consequenziale, l'applicazione retroattiva dell'art. 2 sexies del
D.L. 42/2016, disposizione con la quale venivano escluse dal reddito il computo delle indennità assistenziali con efficacia per il futuro;
b-contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo il Giudice di prime cure dichiarato la neutralità del concetto di situazione economica del solo assistito, ex art.3
comma 2 ter del D. lgs. 109/1998, tale da potervi ricomprendere anche le indennità di natura assistenziale, e poi affermato che il principio che connotava in generale la materia e applicabile al debito era quello della esclusione delle predette indennità dal computo del reddito;
c-avere ritenuto inconferenti le delibere regionali e la determinazione esclusiva della quota di partecipazione da parte dell'Ente comunale- difetto di istruttoria;
il Giudice di prime cure era incorso in grave errore nella ricostruzione della cornice normativa e provvedimentale applicabile al debito del ritenendo inconferenti le delibere di Per_1
Giunta Regionale, attuative della legislazione nazionale e regionale, e ritenendo che la quota di partecipazione fosse stata determinata in via esclusiva dal Parte_3
d-asserita irrilevanza della normativa succedutasi posteriormente ai fatti di causa-
rilevanza dell'art. 2 sexies comma 3 del D.L. 42/2016 e della Legge Regionale 29/2019;
il Giudice di prime cure aveva ritenuto non rilevanti nel caso di specie la disciplina pag. 5/10 intertemporale ex art. 2 sexies comma 3 del D.L. 42/2016 regolante le erogazioni assistenziali effettuate in data antecedente al 1 luglio 2016, nonché la Legge Regionale
Emilia Romagna 29/2019 abrogativa dell'art. 49 comma 3 lett. b) Legge Regionale
Emilia Romagna 2/2003, con le quali era venuta definitivamente meno nella Regione
Emilia Romagna la facoltà di computare le indennità assistenziali nella situazione economica dell'assistito;
e-difetto del potere di disapplicazione da parte del Giudice ordinario- carenza dei presupposti, posto che il Giudice ordinario poteva disapplicare un atto amministrativo solo se l'atto non fosse conforme alla legge e solo nel rapporto tra privati;
f-vizio di interpretazione della domanda subordinata e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c.
5-Orbene, i primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione.
Preme, in proposito, sottolineare che è pacifico che abbia usufruito, Persona_1
fin dal giugno 2007, del servizio di assistenza semi-residenziale di trasporto e permanenza nel “Centro Diurno Socioriabilitativo Le Farfalle” sito nel Comune di San
Giovanni in Persiceto, facente parte del Distretto di Pianura Ovest, e che tale Distretto
aveva previsto la corresponsione di una quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi assistenziali, calcolata sulla base del reddito dell'utente, nel quale veniva incluso l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità civile.
Si discute, quindi, se le provvidenze economiche percepite dal cittadino in grave stato di disabilità a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento siano o meno rilevanti ai fini della quantificazione della quota di compartecipazione.
pag. 6/10 Conseguentemente è controverso se sia legittimo il provvedimento amministrativo che ha consentito alla appellante di considerare l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità ai fini della determinazione della quota di compartecipazione.
Fatte le superiori premesse, deve osservarsi che la questione sopra prospettata, circa l'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie in esame per i servizi assistenziali resi in epoca antecedente alla operatività di quella introdotta dal D.L.
46/2016, è stata di recente risolta dalla Suprema Corte che ha evidenziato che,
nonostante l'art.2 sexies del d. l. n.42/2016, convertito con legge n.89/2016, che ha definitivamente disposto l'esclusione dal reddito disponibile dei trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari, sia successivo alla legislazione regionale e alla regolamentazione comunale oggetto del presente giudizio e sia stato emanato nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, deve essere, tuttavia, ricordato che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 841, n. 842 e n. 838 del 2016, recepite dal
D.P.C.M. n.159/2013, hanno già affermato l'esclusione dal reddito complessivo ISEE di ciascun nucleo familiare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,
percepiti per la disabilità, sulla base di una ricognizione di principi già esistenti,
delineando le caratteristiche di misure (l'indennità di accompagnamento e le forme di risarcimento dell'inabilità) per come esse erano nell'ordinamento vigente, sulla base del generale criterio interpretativo secondo cui nella nozione di reddito non possono ricomprendersi gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, pena la violazione dei diritti sanciti da convenzioni internazionali, con la conseguente possibile disapplicazione delle norme pag. 7/10 nazionali (e regionali) contrastanti, a prescindere dall'intervento del legislatore del 2016
(vedi Cassazione civile sez. I - 06/02/2024, n. 3328; Cassazione civile sez. I -
06/02/2024, n. 3332).
Il Giudice di prime cure, rifacendosi nella sua decisione a principi già insiti nel nostro ordinamento, a prescindere dall'entrata in vigore del D.L. 46/2016, non ha, dunque,
operato alcuna applicazione retroattiva della normativa da ultimo menzionata e ha,
pertanto, correttamente disapplicato la delibera del Parte_3
disciplinante la quota di compartecipazione del disabile.
Nessun limite poteva, del resto, incontrare il potere di disapplicazione delle disposizioni amministrative in contrasto con la legge, posto che l' a prescindere dalla CP_5
soggettiva qualificazione di pubblica amministrazione o di Ente operante in servizio pubblico, ha agito in giudizio per il recupero di un credito vantato iure privatorum, sorto nell'ambito di un rapporto negoziale.
E' evidente che ogni altra questione sollevata con i primi cinque motivi di gravame debba considerarsi assorbita.
6-E' inammissibile per difetto di interesse il sesto motivo dell'appello della
[...]
, posto che il Giudice di prime Controparte_5
cure, con la sentenza non definitiva impugnata, non ha adottato alcuna pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata dalla odierna appellante.
7-L'appello della Parte_4
va, pertanto, rigettato.
[...]
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 8/10 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (tra 5.200,01 e
26.000,00 Euro), può essere liquidato, ai sensi del DM 147/2022, in 3.966,00 Euro
(1.134,00 Euro per la fase di studio, 921,00 Euro per la fase introduttiva e 1.911,00
Euro per la fase decisionale).
Agli appellati spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
8- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_5
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019;
Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di Controparte_5
;
[...]
II- Condanna l'appellante a rimborsare a , , CP_1 CP_2
e , eredi di , le spese del grado, CP_3 CP_4 Persona_1
liquidate in 3.966,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, iva e cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
[...]
, dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_5
pag. 9/10 contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21
luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
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