TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 821/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in C.so Cavour 50/B 62100 Macerata, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. VECCHIOLI VANNI;
elettivamente domiciliato in VIA BOCCI N. 28 PORTO RECANATI, presso il difensore;
OGGETTO: locazione uso abitativo - scadenza - risoluzione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 7.11.25, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2 intesa tanto alla pronuncia della intervenuta cessazione in data 31.10.24 del contratto di locazione transitoria quanto alla declaratoria della risoluzione per inadempimento del resistente pagina 1 di 3 conduttore in relazione al contratto di locazione uso abitativo in data 26.5.24, reg.to 27.5.24, per il canone mensile di euro 300,00.
2 - Il giudizio prendeva le mosse da un ricorso per convalida di sfratto per finita locazione nel quale con provvedimento del 23.4.25, veniva negata la convalida sulla eccezione della Cerrito della conversione del contratto nella durata legale (doppio quadriennio) per non essere state illustrate e provate secondo la specifica disciplina le solo dedotte esigenze di natura provvisoria a giustificazione della durata contrattuale;
veniva comunque ordinato il rilascio dell'immobile -sulla incontroversa morosità- e disposta la trattazione del merito della sollevata eccezione.
3 – Senza risultato celebratasi la fase della mediazione, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria essendo state respinte le relative istanze.
4 - Quanto alla durata del contratto, alla eccezione sollevata dal conduttore ritualmente convenuto, parte istante non ha opposto alcunchè, sostanzialmente confermando la mancanza dei requisiti di cui all'art. art. 5 L. 431/98 e dal D.M. 30/12/2002 e cioè esigenze di studio, di lavoro o quelle individuate negli accordi territoriali: di tutte deve essere data prova documentale da allegare al contratto.
Allegazione e prova che nel caso non risultano.
5.1 - Così il contratto va ricondotto alla durata legale quadriennale rinnovabile per pari durata dalla seconda scadenza in poi in mancanza di disdetta: nel caso di specie, le scadenze sono la prima al prossimo anno 2028 e la seconda al successivo anno 2032.
6 – La riconduzione tuttavia non assume rilievo nel presente giudizio in quanto l'inadempimento nel pagamento del canone -e quindi la risoluzione- travolge eventuali parziali nullità del contratto che non influiscono sull'inadempimento e travolge anche -caso di specie- la sostituzione con quella legale della durata convenzionale sprovvista dei requisiti di validità.
7 – E' provato il mancato pagamento dei canoni dal mese di maggio 2024; la circostanza, oltre a fondare la pronuncia di risoluzione contrattuale, fonda anche quella di condanna al relativo pagamento fino alla liberazione dell'immobile, non ancora intervenuto alla data odierna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
8 – Spese, incluse quelle di mediazione, secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
DICHIARA risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione Parte_2
pagina 2 di 3 uso abitativo relativo all'immobile in Porto Recanati, v. Salvo D'Acquisto n. 6; conferma, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rilascio immobile in favore di reso il Parte_1
23.4.25; condanna al pagamento dei canoni mensili di locazione nell'importo di Parte_2 euro 300,00 ciascuno, dal mese di maggio 2024 al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna infine a sostenere le spese del giudizio e Parte_2 liquida quelle di , inclusa la mediazione, in euro 2.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 7 novembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 821/2025 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MERLINI RENZO;
elettivamente domiciliato in C.so Cavour 50/B 62100 Macerata, presso il difensore nei confronti di
, C.F. ; Parte_2 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. VECCHIOLI VANNI;
elettivamente domiciliato in VIA BOCCI N. 28 PORTO RECANATI, presso il difensore;
OGGETTO: locazione uso abitativo - scadenza - risoluzione
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 7.11.25, riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Va accolta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2 intesa tanto alla pronuncia della intervenuta cessazione in data 31.10.24 del contratto di locazione transitoria quanto alla declaratoria della risoluzione per inadempimento del resistente pagina 1 di 3 conduttore in relazione al contratto di locazione uso abitativo in data 26.5.24, reg.to 27.5.24, per il canone mensile di euro 300,00.
2 - Il giudizio prendeva le mosse da un ricorso per convalida di sfratto per finita locazione nel quale con provvedimento del 23.4.25, veniva negata la convalida sulla eccezione della Cerrito della conversione del contratto nella durata legale (doppio quadriennio) per non essere state illustrate e provate secondo la specifica disciplina le solo dedotte esigenze di natura provvisoria a giustificazione della durata contrattuale;
veniva comunque ordinato il rilascio dell'immobile -sulla incontroversa morosità- e disposta la trattazione del merito della sollevata eccezione.
3 – Senza risultato celebratasi la fase della mediazione, il giudizio veniva deciso senza alcuna attività istruttoria essendo state respinte le relative istanze.
4 - Quanto alla durata del contratto, alla eccezione sollevata dal conduttore ritualmente convenuto, parte istante non ha opposto alcunchè, sostanzialmente confermando la mancanza dei requisiti di cui all'art. art. 5 L. 431/98 e dal D.M. 30/12/2002 e cioè esigenze di studio, di lavoro o quelle individuate negli accordi territoriali: di tutte deve essere data prova documentale da allegare al contratto.
Allegazione e prova che nel caso non risultano.
5.1 - Così il contratto va ricondotto alla durata legale quadriennale rinnovabile per pari durata dalla seconda scadenza in poi in mancanza di disdetta: nel caso di specie, le scadenze sono la prima al prossimo anno 2028 e la seconda al successivo anno 2032.
6 – La riconduzione tuttavia non assume rilievo nel presente giudizio in quanto l'inadempimento nel pagamento del canone -e quindi la risoluzione- travolge eventuali parziali nullità del contratto che non influiscono sull'inadempimento e travolge anche -caso di specie- la sostituzione con quella legale della durata convenzionale sprovvista dei requisiti di validità.
7 – E' provato il mancato pagamento dei canoni dal mese di maggio 2024; la circostanza, oltre a fondare la pronuncia di risoluzione contrattuale, fonda anche quella di condanna al relativo pagamento fino alla liberazione dell'immobile, non ancora intervenuto alla data odierna, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo.
8 – Spese, incluse quelle di mediazione, secondo soccombenza, liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
DICHIARA risolto per inadempimento della conduttrice il contratto di locazione Parte_2
pagina 2 di 3 uso abitativo relativo all'immobile in Porto Recanati, v. Salvo D'Acquisto n. 6; conferma, per quanto occorrer possa, il provvedimento di rilascio immobile in favore di reso il Parte_1
23.4.25; condanna al pagamento dei canoni mensili di locazione nell'importo di Parte_2 euro 300,00 ciascuno, dal mese di maggio 2024 al rilascio dell'immobile, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna infine a sostenere le spese del giudizio e Parte_2 liquida quelle di , inclusa la mediazione, in euro 2.500,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro dieci giorni.
Macerata, 7 novembre 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3