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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/11/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 103/2022 RG promossa da:
(già , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore Dott. , (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_3 P.IVA_1 in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pirari del foro di Nuoro giusta procura estesa in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio appellante contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dal sottoscritto Controparte_1 C.F._1
Avv. Angelo Sini in forza di procura speciale alle liti in calce ed allegata alla comparsa di costituzione in appello appellato nonché contro
(C.F.: ), residente in [...] CP_2 C.F._2 appellato contumace All'udienza del 15 novembre 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'adìta Corte d'Appello, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- Dichiarando non matura la causa per la decisione e non esaurita la sua istruzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c.p.c. a fronte (i) del mancato rispetto del termine di cui all'art. 195. , co. 3,
c.p.c. da parte del CTU, (ii) del deposito, da parte di quest'ultimo, di una relazione definitiva nella quale non ha dato risposta alle osservazioni di parte formulategli già in sede di accertamento tecnico svoltosi in data 30.11.2020, e per l'effetto, rimettendo la causa in lettura ai fini del rinnovodell'accertamento medico legale da demandarsi ad altro designando consulente tecnico che non si limiti a valutare l'invalidità del nella sua globalità, ma provveda ad isolare la porzione CP_1 di responsabilità imputabile causalmente al da quella riconducibile all'insuccesso terapeutico CP_2 dell'incongruo trattamento di riparazione artroscopica che ne ha comportato il sacrificio del tendine del CLBB, in modo tale che la stima nella quantificazione del danno e liquidazione dell'obbligazione risarcitoria gravi sullo stesso nei soli limiti delle conseguenze immediate e dirette della CP_2 suacondotta;
Nel merito:
- Affermando il concorso di colpa del nel verificarsi dell'incidente per cui è causa, CP_1
e,conseguentemente, limitando la condanna del e della conchiudente alla stregua della quota CP_2 di concreta responsabilità concorrente a carico del medesimo. CP_2
E, quindi, liquidando nei limiti dell'art. 1227 c.c., il danno subito dal per l'incidente per cui CP_1
è lite secondo l'entità delle sue conseguenze lesive dirette ed immediate, respingendo ogni contraria
e diversa pretesa;
In ogni caso: Con vittoria o, quanto meno, con compensazione delle spese del doppio grado". Nell'interesse dell'appellato: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ….: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) nel merito rigettarsi l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Sassari n.988/2021;
3) con vittoria in ogni caso delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso rimborso forfettario e gli altri accessori di legge.
4) In ogni caso condannarsi l'appellante al risarcimento dei danni in favore dell'appellato per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. nella misura che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 12 aprile 2017, esponeva quanto segue: Controparte_1
- il giorno 13/09/2017 alle ore 19,00 circa l'istante si era trovato a piedi a piedi nella via
Logudoro del Comune di Ploaghe, in prossimità dell'ingresso del campo sportivo comunale e, dopo essersi congedato da alcuni amici, aveva attraversato la strada dirigendosi verso il lato opposto della carreggiata, dove si trovava parcheggiato il motocarro Ape Piaggio Tg. SS
043176 di proprietà del Sig. ; CP_2
- dopo aver quasi completato l'attraversamento nell'istante in cui transitava dietro lo stesso motocarro e si accingeva a salire sul marciapiede, l'istante veniva urtato dallo stesso veicolo che in quel momento partiva in retromarcia;
- a seguito dell'urto il Sig. aveva perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo la spalla CP_1 destra sull'asfalto, avvertendo immediatamente un forte dolore;
- il conducente-proprietario del motocarro, accortosi dell'accaduto, usciva prontamente dall'abitacolo del suo veicolo e prestava i primi soccorsi al sig. riverso a terra, CP_1 aiutandolo a rialzarsi, riconoscendo di non essersi avveduto della sua presenza, nel momento in cui eseguiva la manovra di retromarcia;
- il Sig. aveva pertanto ammesso la sua piena ed esclusiva responsabilità provvedendo a CP_2 compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di denuncia sinistro;
- nei due giorni successivi al sinistro, il 14/09/2017 ed il 15/09/2017, l'infortunato aveva continuato ad accusare forti dolori alla spalla destra, sia in casa che al lavoro, non riuscendo a svolgere le sue ordinarie ed abituali occupazioni. In particolare, recatosi sul posto di lavoro, presso il cantiere della Strada Provinciale Tissi-Florinas, dove avrebbe dovuto occuparsi insieme ai suoi colleghi della pulizia del bordo strada, con mansioni di coordinamento degli operai e guida dei mezzi aziendali, aveva invece dovuto occuparsi di semplici mansioni non di sua competenza, che non richiedevano sforzi particolari per la spalla, quale il "moviere", col compito di dirigere e regolare il traffico nei due sensi di marcia, con l'ausilio di una paletta maneggiata col braccio sinistro;
- il giorno 15/09/2017, poiché il dolore alla spalla non accennava a diminuire, l'istante si era recato presso il suo medico di famiglia Dott. , il quale gli aveva prescritto Persona_1 alcuni accertamenti;
- il giorno 18/09/2017, primo giorno lavorativo successivo a quello del 15/0912017 il sig. aveva comunicato all'azienda le sue condizioni ed il giorno successivo era riuscito a CP_1 fare gli accertamenti diagnostici che avevano evidenziato una "lesione completa del tendine del sovraspinato con modesta retrazione del ventre muscolare. Con modesto edema post contusivo celalico omerale e instabilità CLB della spalla destra", con totale impotenza funzionale ed intensa dolorabilità ai tentativi di mobilizzazione passiva;
- in data 21.09. 2017 l'attore si era poi sottoposto ad una visita specialistica ortopedica presso il Dott. specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale aveva certificato Persona_2 una "lesione post-traumatica del tendine sovrospinato della spalla destra, EOL spalla destra, con totale impotenza funzionale, intensa dolorabilità ai tentativi di mobilizzazione passiva,
CLB pain ++/+** ",' ed aveva suggerito pertanto l'effettuazione di intervento di artroscopia alla spalla destra per riparazione del tendine sovraspinato, per il quale veniva inserito in lista d'attesa, con prescrizione di terapia di chinesi passiva per evitare la rigidità della spalla destra;
- successivamente, in data 23.11. 2017 il sig. veniva sottoposto presso il CP_1 [...]
ad intervento Controparte_3 chirurgico di tenotomia e tenodesi del CLB e riparazione del tendine del sovraspinato con un'ancora metallica avvitata a tre fili in artroscopia spalla destra, come risulta dal "Foglio di
- dimissione";
- dimesso in data 24.11.2017, al paziente veniva assegnata la terapia post-operatoria con prescrizione di terapia farmacologica, tutore alla spalla con immobilizzazione dell'arto in anteposizione e terapia riabilitativa, che il aveva seguito, sostenendo i relativi esborsi, CP_1 come da ricevute di spesa e fatture allegate, relative a radiografie, risonanza magnetica, acquisto farmaci, sedute di massoterapia, kinesiterapia attiva e passiva, elettrostimolazione, visite ortopediche, e visita e valutazione medico legale, per un esborso complessivo di €
3.669,56;
- nel febbraio 2018 veniva dichiarata la guarigione clinica dell'attore, con postumi da accertare in sede medico legale;
- la Compagnia aveva invitato il a sottoporsi a visita medicolegale presso il proprio CP_1 medico fiduciario, davanti al quale il sig. si era presentato;
CP_1
- tuttavia la Compagnia con comunicazione datata 30 maggio 2018 rendeva edotto Pt_1 il richiedente di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento in quanto non era risultato adeguatamente comprovato il nesso causale fra l'evento descritto e i danni fisici lamentati;
- erano risultate vane le ulteriori comunicazioni e rimostranze dell'istante nei confronti della
Compagnia.
Pertanto, conveniva e la Controparte_1 CP_2 Controparte_4 innanzi al Tribunale di Sassari affinchè accertasse e dichiarasse che il sinistro di causa era stato causato da responsabilità piena ed esclusiva del convenuto , e, per I'effetto, CP_2 condannasse quest'ultimo, in solido con la Compagnia di Assicurazioni Parte_1 al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza dello stesso sinistro, e quindi al
[...] pagamento in favore del medesimo, per tale titolo, del complessivo importo di euro 56.203,61, salva veriore somma, anche superiore, da accertare in corso di causa all'esito dell'espletamento della CTU medica, al fine di confermare la compatibilità fra le lesioni subite dall'attore ed il sinistro per cui è causa, l'accertamento e quantificazione dei postumi invalidanti e la durata della inabilità temporanea, oltre che la congruità delle spese sostenute dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale rilevava Parte_1 che: a) l'unico elemento probatorio concretamente fornito dall'attore al fine di dimostrare la sussistenza del fatto storico dedotto in lite era il modulo C.A.I., sottoscritto dal solo conducente del veicolo investitore, priva di una rappresentazione grafica della posizione del veicolo e del pedone, totalmente generico e non avente quindi valore probatorio;
b) sul presunto luogo del sinistro infatti non era intervenuta alcuna autorità, non era stato richiesto l'intervento dell'autoambulanza, né l'attore si era recato presso il Pronto Soccorso per accertare immediatamente le proprie condizioni, pur lamentando, stando a quanto riportato nell'atto di citazione, un forte dolore alla spalla e pur risultando impossibilitato a muovere o adoperare l'arto destro;
c) la presenza di serie contraddizioni nella versione dei fatti riportata dall'attore, quali: i) in sede di visita medico legale, il aveva riferito CP_1 al medico fiduciario della Compagnia, Dott. , di essere stato “investito da un Persona_3 motociclo con conseguente caduta al suolo sull'arto superiore destro proteso”, e non dunque da un motocarro Ape Piaggio come riportato nel modulo C.A.I. e nell'atto di citazione;
ii) sempre secondo quanto riferito dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, il conducente investitore gli avrebbe immediatamente prestato il primo soccorso e si sarebbe limitato a compilare il modulo C.A.I., omettendo ogni riferimento all'eventuale presenza di testimoni ed alle lamentate conseguenze lesive dell'urto; iii) il conducente investitore, rilasciando dichiarazione scritta circa le modalità del sinistro all'investigatore , aveva affermato che immediatamente dopo il sinistro nè lui né il Testimone_1 avevano ritenuto necessario richiedere intervento dell'ambulanza, non avendo l'infortunato CP_1 dichiarato di sentire dolore tanto da essersi allontanato con la propria auto e raggiungere il posto di lavoro per ben due giorni consecutivi;
iv) il medico legale dell'Assicurazione, dott. aveva Per_4 affermato, a seguito dell'esame RM eseguito dall'attore sei giorni dopo il sinistro, che la “retrazione del ventre muscolare” era certamente riferibile ad una lesione preesistente all'evento dedotto in causa e deponeva più per un fatto degenerativo che per un fatto traumatico;
v) le lamentate lesioni, determinando una sindrome algico disfunzionale gravissima, erano inconciliabili con la condotta del posta in essere subito dopo il sinistro il quale andava addirittura al lavoro;
vi) era stato CP_1 comunque accertato che il aveva attraversato la strada senza passare per le strisce pedonali CP_1 che distavano dal presunto incidente appena una decina di metri.
Pertanto concludeva, chiedendo, in via principale, il rigettare tutte le domande Parte_1 avanzate dall'attore, con assoluzione della stessa da ogni avversa pretesa, e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il tribunale avesse voluto ritenere provata la verificazione del sinistro e la sussistenza del nesso causale tra il medesimo evento ed il danno subito dall'attore, ridurre il risarcimento in misura proporzionale al contributo causale della condotta negligente del danneggiato nella verificazione del sinistro e/o nell'aggravamento delle sue conseguenze lesive.
Con sentenza n. 988/2021, il Tribunale di Sassari, nella contumacia di , presentatosi CP_2 solo al fine di rendere l'interrogatorio formale, e istruita la causa con prova orale e CTU medico legale, accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_1 Parte_1 e al pagamento, in solido, in favore dell'attore della
[...] CP_2 Controparte_1 complessiva somma di € 60.753,00, per il titolo e le voci di cui in parte motiva, con gli interessi in misura legale da computarsi, previa devalutazione dell'importo relativo al danno non patrimoniale
(già stimato secondo i valori attuali) alla data del sinistro (settembre 2017), con riferimento a ciascuna annualità sulla somma via via rivalutata e con esclusione del cumulo. In particolare il tribunale affermava che all'esito della prova orale era risultato provato il verificarsi dell'evento secondo la ricostruzione offerta dall'attore, confermata sostanzialmente dall'investigatore privato e dai testi i quali avevano confermato il verificarsi del sinistro e le modalità dello stesso, sicchè poteva dirsi certo che era stato effettivamente investito dalla Controparte_1 moto Ape Piaggio condotta dal che, nel corso di una manovra di uscita dal parcheggio in CP_2 retromarcia, aveva urtato l'attore facendolo cadere per terra. Soggiungeva il giudice di prime cure che non era dirimente il fatto che il subito dopo CP_1
l'incidente si fosse allontanato alla guida della sua auto o che non si era immediatamente recato al locale Pronto Soccorso, essendo ben possibile che il dolore alla spalla destra, nell'immediatezza dell'urto, non fosse stato da questi avvertito con particolare intensità ed avendo, peraltro, il CTU, incaricato dell'accertamento dei danni alla persona, riscontrato specificamente la compatibilità delle documentate lesioni riportate dall'odierno attore con dette modalità del sinistro.
Proseguiva il giudicante che non erano emersi, inoltre, in difetto di specifiche prove in ordine all'ipotizzato concorso di colpa del elementi di valutazione idonei al superamento della CP_1 presunzione legale di responsabilità del conducente e che, vertendosi in tema di investimento di un pedone, trovava applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1°, c.c., ed era a carico del conducente del veicolo investitore l'onere di provare che il comportamento imprudente dello stesso avesse cagionato, o concorso a cagionare, il sinistro, nonostante la sua corretta e diligente condotta di guida. Onere che non risultava affatto assolto da parte convenuta, dato che le prove orali assunte non consentivano di attribuire connotazioni anomale alla condotta del pedone, nemmeno il fatto che il avesse attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali, dato che questi non era CP_1 stato investito durante l'attraversamento, bensì mentre lo stava ultimando e nel corso di una manovra in retromarcia. Avuto riguardo alla quantificazione del danno all'integrità psico fisica, il giudice di prime cure riteneva esaustiva la CTU espletata, rimaste esenti da censure, non tempestivamente formulate dalla convenuta nei termini ex art. 195, co. 3°, c.p.c., né all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, dopo il deposito dell'elaborato. Il CTU stimava un periodo d'inabilità temporanea al 75% che andava dal giorno del sinistro (13/9/2017) al ricovero per il trattamento chirurgico, di complessivi 71 giorni, mentre l'inabilità temporanea in forma assoluta era limitata al periodo dal 23/11/2017, data dell'intervento, al
14/12/2017, per complessivi 21 giorni. Era stato infine considerato un successivo periodo di inabilità per complessivi 90 giorni, di cui 20 al 75%, 35 al 50%, ed altri 35 al 25%.
Il ristoro per tale voce di danno era stato liquidato in € 11.434,50.
I postumi permanenti, intesi quale grado di complessiva riduzione della preesistente integrità psicofisica per quanto sopra specificato, erano stati determinati nella misura del 18%, con significativi riflessi anche sulla capacità lavorativa generica e il relativo risarcimento veniva determinato in € 43.681,00.
Le spese sanitarie documentate ammontavano ad € 4010,56 (esborsi causalmente riconducibili all'evento lesivo e reputati congrui dal consulente d'ufficio). Il giudice a quo pertanto liquidava il danno sia patrimoniale che non patrimoniale in complessivi € 60.753,00 (tenuto conto che la vittima aveva quarantatre anni all'epoca del sinistro). Importo che doveva comprendere anche le spese mediche documentate, nonché il ristoro per la perdita dell'indennità “trasferta Italia”, pari ad € 1627,00 (essendo in atti le buste paga dalle quali emergeva la decurtazione, dopo il sinistro, della gratifica “trasferta Italia”). Escludeva, invece, il tribunale, in difetto di specifiche allegazioni e dimostrazioni al riguardo, sia l'ulteriore aumento a titolo di “personalizzazione” del danno, sia il pregiudizio derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta, affidandolo ai seguenti motivi di censura: 1) l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. per non avere il tribunale tenuto nel debito conto la circostanza, emersa secondo la stessa ricostruzione dell'attore, che il violando le regole del Codice della Strada, si era portato CP_1 imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria dell'Ape che aveva già iniziato la manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio e cioè con un leggero anticipo rispetto al momento in cui lo stesso CP_1 stava per completare il percorso e raggiungere l'opposto marciapiede, gravando su questi, quindi, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza al veicolo impegnato in quella manovra, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente;
2) la violazione dell'art. 195, comma 3, cpc per non avere il giudice tenuto conto che il CTU depositava in cancelleria la sua relazione definitiva senza comunicare quella preliminare e senza prendere posizione sulle osservazioni del CTP della Compagnia assicurativa, dott. , il quale aveva segnalato l'insuccesso Persona_5 conseguente all'intervento di riparazione artroscopica, dovuto al sacrificio del tendine CLBB, che, unitamente alla presenza di edema nel recesso ascellare, aveva senza meno amplificato gli eventi lesivi prodotti dall'investimento del pedone, e ciò con il risultato di addossare al danneggiante il peso dell'intero danno, in spregio all'art. 1223 c.c. che impone di separare le conseguenze sfavorevoli succedutesi all'evento dannoso da quelle mediate ed indirette e come tali non imputabili all'autore del dell'illecito; 3) per avere il giudice di prime cure attribuito all'espressione “incapacità lavorativa generica” una autonomia concettuale, ricompresa invece nel danno biologico, non tenendo conto che per questo tipo di pregiudizio non può spettare nulla più che il risarcimento del danno biologico.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha replicato Controparte_1 puntualmente alle avverse censure, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Preliminarmente si osserva che l'appellante non ha impugnato specificatamente le parti della sentenza con le quali il giudice affermava che il sinistro si era effettivamente verificato con le modalità descritte dall'attore, comprovate dai testi escussi e confermate anche dalla relazione dell'investigatore incaricato dall'assicurazione e che non era dirimente il fatto che non avesse lamentato da CP_1 subito forti dolori, avendo il CTU ritenuto compatibili le lesioni riportate con la dinamica del sinistro, sicchè sulle dette questioni è intervenuto il giudicato. Ciò premesso, con un primo motivo di impugnazione, l'appellante si è doluta dell'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227, comma 2 c.c. per non avere il tribunale tenuto nel debito conto la circostanza, emersa secondo la stessa ricostruzione dell'attore, che il violando le regole del CP_1 Codice della Strada, si era portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria dell'Ape che aveva già iniziato la manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio e cioè con un leggero anticipo rispetto al momento in cui lo stesso stava per completare il percorso e raggiungere l'opposto CP_1 marciapiede, gravando su questi, quindi, l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza al veicolo impegnato in quella manovra, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente. Osserva il Collegio che dalla ricostruzione del sinistro come dedotta dall'attore e come confermata dai testi escussi nonché dallo stesso in sede di interrogatorio formale non emergeva che l'Ape CP_2 avesse già iniziato la manovra in retromarcia con un leggero anticipo rispetto al momento in cui lo stesso stava per completare il percorso e salire sul marciapiede. CP_1
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nel caso in cui un conducente alla guida del suo veicolo investe un pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, è comunque responsabile giacchè l'ipotesi che una persona attraversi in quel momento la strada non può essere considerata una ipotesi imprevedibile. In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto occasione di chiarire che “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso
e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche” (cfr Cass.
Civ. Sentenza n. 3367 del 20/02/2015), sicchè non vi è spazio per individuare un concorso di colpa del pedone, né, nel caso di specie, può avere avuto influenza il fatto che il danneggiato avesse o meno utilizzato le strisce pedonali, in quanto è proprio la manovra in retromarcia che esige comunque una attenzione particolare, tanto più che il fatto è accaduto una volta terminato l'attraversamento.
Pure infondato è il secondo motivo di impugnazione con cui l'appellante si è doluta della violazione dell'art. 195, comma 3, cpc, in quanto il CTU depositava la relazione definitiva senza prima depositare la bozza e consentire in particolare al CTP di parte convenuta di svolgere osservazioni critiche in ordine all'effettiva sussistenza solo di lesioni immediatamente derivanti dal sinistro e non da condizioni preesistenti nonchè all'incidenza dell'insuccesso dell'intervento chirurgico subito dal
CP_1
In realtà, il CTU di fatto argomentava puntualmente sul primo profilo delle osservazioni, già allegato in giudizio dalla compagnia assicurativa nella comparsa di costituzione e risposta, evidenziando che
“In tema di nesso di causalità non sussistono dubbi. Si tratta di lesioni facili a prodursi con meccanismo prevalentemente indiretto (urto della testa omerale sulla volta acromiale). E dunque riprodottosi, nella fattispecie, nella scomposta caduta dell'attore. Non esistono precedenti patologici di rilievo nella storia dell'attore. E anche le indagini strumentali hanno un ruolo dirimente in tal senso. Quanto alla dedotta incidenza dell'insuccesso dell'intervento chirurgico subito dal è CP_1 sufficiente evidenziare come la questione, suffragata da un parere del CTP dell'assicurazione depositato solo in fase di gravame, era comunque oggetto di specifica valutazione da parte del CTU laddove evidenziava come non fosse ravvisabile alcuna manchevolezza nella gestione complessiva del paziente, anche informato dei rischi connessi a possibile comparsa di rigidità articolare. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello con cui la si è doluta Parte_1 dell'errata liquidazione del danno avendo il giudice di prime cure aumentato l'importo tenendo conto della diminuita capacità di lavoro generica, invece ricompresa nel danno biologico.
Ed invero, è del tutto corretto affermare che tale voce di danno è conglobata nella liquidazione del danno biologico e non può essere oggetto di autonoma liquidazione, ma non è vero che il giudice di primo grado liquidava l'incapacità generica in modo autonomo e in aggiunta al danno biologico. In realtà il tribunale si limitava a precisare che “I postumi permanenti, intesi quale grado di complessiva riduzione della preesistente integrità psicofisica per quanto sopra specificato, sono stati determinati nella misura del 18%, con significativi riflessi anche sulla capacità lavorativa generica e il relativo risarcimento è determinato in € 43.681,00”, ma senza riconoscere alcuna maggiorazione per l'incapacità lavorativa, come può evincersi agevolmente confrontando i conteggi della percentuale di invalidità secondo le Tabelle in uso al Tribunale di Milano.
Sennonchè non vi è traccia alcuna di liquidazione autonoma in rapporto alla diminuita capacità lavorativa generica. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 988/2021 del Tribunale di Sassari. Infine non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, la quale, pur soccombente, ha agito nei limiti del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost, né l'appellato ha individuato e descritto i presupposti di fatto su cui tale condanna dovrebbe fondarsi. Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause comprese tra euro 52.0000 ed euro 260.000,00 - secondo i parametri medi – e detratta la fase istruttoria, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti, in capo all'appellante, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 988/2021 del Parte_1
Tribunale di Sassari;
- condanna in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado che liquida in euro 8.433,00 per compensi, oltre Controparte_1 quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 15.11.2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere Dott. Francesca Maccioni Giudice ausiliario rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 103/2022 RG promossa da:
(già , in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore Dott. , (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_3 P.IVA_1 in Sassari, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pirari del foro di Nuoro giusta procura estesa in calce alla comparsa di costituzione del primo grado di giudizio appellante contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dal sottoscritto Controparte_1 C.F._1
Avv. Angelo Sini in forza di procura speciale alle liti in calce ed allegata alla comparsa di costituzione in appello appellato nonché contro
(C.F.: ), residente in [...] CP_2 C.F._2 appellato contumace All'udienza del 15 novembre 2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: Voglia l'adìta Corte d'Appello, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- Dichiarando non matura la causa per la decisione e non esaurita la sua istruzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c.p.c. a fronte (i) del mancato rispetto del termine di cui all'art. 195. , co. 3,
c.p.c. da parte del CTU, (ii) del deposito, da parte di quest'ultimo, di una relazione definitiva nella quale non ha dato risposta alle osservazioni di parte formulategli già in sede di accertamento tecnico svoltosi in data 30.11.2020, e per l'effetto, rimettendo la causa in lettura ai fini del rinnovodell'accertamento medico legale da demandarsi ad altro designando consulente tecnico che non si limiti a valutare l'invalidità del nella sua globalità, ma provveda ad isolare la porzione CP_1 di responsabilità imputabile causalmente al da quella riconducibile all'insuccesso terapeutico CP_2 dell'incongruo trattamento di riparazione artroscopica che ne ha comportato il sacrificio del tendine del CLBB, in modo tale che la stima nella quantificazione del danno e liquidazione dell'obbligazione risarcitoria gravi sullo stesso nei soli limiti delle conseguenze immediate e dirette della CP_2 suacondotta;
Nel merito:
- Affermando il concorso di colpa del nel verificarsi dell'incidente per cui è causa, CP_1
e,conseguentemente, limitando la condanna del e della conchiudente alla stregua della quota CP_2 di concreta responsabilità concorrente a carico del medesimo. CP_2
E, quindi, liquidando nei limiti dell'art. 1227 c.c., il danno subito dal per l'incidente per cui CP_1
è lite secondo l'entità delle sue conseguenze lesive dirette ed immediate, respingendo ogni contraria
e diversa pretesa;
In ogni caso: Con vittoria o, quanto meno, con compensazione delle spese del doppio grado". Nell'interesse dell'appellato: piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ….: 1) dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) nel merito rigettarsi l'appello proposto siccome infondato in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Sassari n.988/2021;
3) con vittoria in ogni caso delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso rimborso forfettario e gli altri accessori di legge.
4) In ogni caso condannarsi l'appellante al risarcimento dei danni in favore dell'appellato per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. nella misura che l'Ecc.ma Corte vorrà ritenere di giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 12 aprile 2017, esponeva quanto segue: Controparte_1
- il giorno 13/09/2017 alle ore 19,00 circa l'istante si era trovato a piedi a piedi nella via
Logudoro del Comune di Ploaghe, in prossimità dell'ingresso del campo sportivo comunale e, dopo essersi congedato da alcuni amici, aveva attraversato la strada dirigendosi verso il lato opposto della carreggiata, dove si trovava parcheggiato il motocarro Ape Piaggio Tg. SS
043176 di proprietà del Sig. ; CP_2
- dopo aver quasi completato l'attraversamento nell'istante in cui transitava dietro lo stesso motocarro e si accingeva a salire sul marciapiede, l'istante veniva urtato dallo stesso veicolo che in quel momento partiva in retromarcia;
- a seguito dell'urto il Sig. aveva perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo la spalla CP_1 destra sull'asfalto, avvertendo immediatamente un forte dolore;
- il conducente-proprietario del motocarro, accortosi dell'accaduto, usciva prontamente dall'abitacolo del suo veicolo e prestava i primi soccorsi al sig. riverso a terra, CP_1 aiutandolo a rialzarsi, riconoscendo di non essersi avveduto della sua presenza, nel momento in cui eseguiva la manovra di retromarcia;
- il Sig. aveva pertanto ammesso la sua piena ed esclusiva responsabilità provvedendo a CP_2 compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di denuncia sinistro;
- nei due giorni successivi al sinistro, il 14/09/2017 ed il 15/09/2017, l'infortunato aveva continuato ad accusare forti dolori alla spalla destra, sia in casa che al lavoro, non riuscendo a svolgere le sue ordinarie ed abituali occupazioni. In particolare, recatosi sul posto di lavoro, presso il cantiere della Strada Provinciale Tissi-Florinas, dove avrebbe dovuto occuparsi insieme ai suoi colleghi della pulizia del bordo strada, con mansioni di coordinamento degli operai e guida dei mezzi aziendali, aveva invece dovuto occuparsi di semplici mansioni non di sua competenza, che non richiedevano sforzi particolari per la spalla, quale il "moviere", col compito di dirigere e regolare il traffico nei due sensi di marcia, con l'ausilio di una paletta maneggiata col braccio sinistro;
- il giorno 15/09/2017, poiché il dolore alla spalla non accennava a diminuire, l'istante si era recato presso il suo medico di famiglia Dott. , il quale gli aveva prescritto Persona_1 alcuni accertamenti;
- il giorno 18/09/2017, primo giorno lavorativo successivo a quello del 15/0912017 il sig. aveva comunicato all'azienda le sue condizioni ed il giorno successivo era riuscito a CP_1 fare gli accertamenti diagnostici che avevano evidenziato una "lesione completa del tendine del sovraspinato con modesta retrazione del ventre muscolare. Con modesto edema post contusivo celalico omerale e instabilità CLB della spalla destra", con totale impotenza funzionale ed intensa dolorabilità ai tentativi di mobilizzazione passiva;
- in data 21.09. 2017 l'attore si era poi sottoposto ad una visita specialistica ortopedica presso il Dott. specialista in Ortopedia e Traumatologia, il quale aveva certificato Persona_2 una "lesione post-traumatica del tendine sovrospinato della spalla destra, EOL spalla destra, con totale impotenza funzionale, intensa dolorabilità ai tentativi di mobilizzazione passiva,
CLB pain ++/+** ",' ed aveva suggerito pertanto l'effettuazione di intervento di artroscopia alla spalla destra per riparazione del tendine sovraspinato, per il quale veniva inserito in lista d'attesa, con prescrizione di terapia di chinesi passiva per evitare la rigidità della spalla destra;
- successivamente, in data 23.11. 2017 il sig. veniva sottoposto presso il CP_1 [...]
ad intervento Controparte_3 chirurgico di tenotomia e tenodesi del CLB e riparazione del tendine del sovraspinato con un'ancora metallica avvitata a tre fili in artroscopia spalla destra, come risulta dal "Foglio di
- dimissione";
- dimesso in data 24.11.2017, al paziente veniva assegnata la terapia post-operatoria con prescrizione di terapia farmacologica, tutore alla spalla con immobilizzazione dell'arto in anteposizione e terapia riabilitativa, che il aveva seguito, sostenendo i relativi esborsi, CP_1 come da ricevute di spesa e fatture allegate, relative a radiografie, risonanza magnetica, acquisto farmaci, sedute di massoterapia, kinesiterapia attiva e passiva, elettrostimolazione, visite ortopediche, e visita e valutazione medico legale, per un esborso complessivo di €
3.669,56;
- nel febbraio 2018 veniva dichiarata la guarigione clinica dell'attore, con postumi da accertare in sede medico legale;
- la Compagnia aveva invitato il a sottoporsi a visita medicolegale presso il proprio CP_1 medico fiduciario, davanti al quale il sig. si era presentato;
CP_1
- tuttavia la Compagnia con comunicazione datata 30 maggio 2018 rendeva edotto Pt_1 il richiedente di non poter formulare alcuna offerta di risarcimento in quanto non era risultato adeguatamente comprovato il nesso causale fra l'evento descritto e i danni fisici lamentati;
- erano risultate vane le ulteriori comunicazioni e rimostranze dell'istante nei confronti della
Compagnia.
Pertanto, conveniva e la Controparte_1 CP_2 Controparte_4 innanzi al Tribunale di Sassari affinchè accertasse e dichiarasse che il sinistro di causa era stato causato da responsabilità piena ed esclusiva del convenuto , e, per I'effetto, CP_2 condannasse quest'ultimo, in solido con la Compagnia di Assicurazioni Parte_1 al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore in conseguenza dello stesso sinistro, e quindi al
[...] pagamento in favore del medesimo, per tale titolo, del complessivo importo di euro 56.203,61, salva veriore somma, anche superiore, da accertare in corso di causa all'esito dell'espletamento della CTU medica, al fine di confermare la compatibilità fra le lesioni subite dall'attore ed il sinistro per cui è causa, l'accertamento e quantificazione dei postumi invalidanti e la durata della inabilità temporanea, oltre che la congruità delle spese sostenute dall'attore.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la quale rilevava Parte_1 che: a) l'unico elemento probatorio concretamente fornito dall'attore al fine di dimostrare la sussistenza del fatto storico dedotto in lite era il modulo C.A.I., sottoscritto dal solo conducente del veicolo investitore, priva di una rappresentazione grafica della posizione del veicolo e del pedone, totalmente generico e non avente quindi valore probatorio;
b) sul presunto luogo del sinistro infatti non era intervenuta alcuna autorità, non era stato richiesto l'intervento dell'autoambulanza, né l'attore si era recato presso il Pronto Soccorso per accertare immediatamente le proprie condizioni, pur lamentando, stando a quanto riportato nell'atto di citazione, un forte dolore alla spalla e pur risultando impossibilitato a muovere o adoperare l'arto destro;
c) la presenza di serie contraddizioni nella versione dei fatti riportata dall'attore, quali: i) in sede di visita medico legale, il aveva riferito CP_1 al medico fiduciario della Compagnia, Dott. , di essere stato “investito da un Persona_3 motociclo con conseguente caduta al suolo sull'arto superiore destro proteso”, e non dunque da un motocarro Ape Piaggio come riportato nel modulo C.A.I. e nell'atto di citazione;
ii) sempre secondo quanto riferito dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio, il conducente investitore gli avrebbe immediatamente prestato il primo soccorso e si sarebbe limitato a compilare il modulo C.A.I., omettendo ogni riferimento all'eventuale presenza di testimoni ed alle lamentate conseguenze lesive dell'urto; iii) il conducente investitore, rilasciando dichiarazione scritta circa le modalità del sinistro all'investigatore , aveva affermato che immediatamente dopo il sinistro nè lui né il Testimone_1 avevano ritenuto necessario richiedere intervento dell'ambulanza, non avendo l'infortunato CP_1 dichiarato di sentire dolore tanto da essersi allontanato con la propria auto e raggiungere il posto di lavoro per ben due giorni consecutivi;
iv) il medico legale dell'Assicurazione, dott. aveva Per_4 affermato, a seguito dell'esame RM eseguito dall'attore sei giorni dopo il sinistro, che la “retrazione del ventre muscolare” era certamente riferibile ad una lesione preesistente all'evento dedotto in causa e deponeva più per un fatto degenerativo che per un fatto traumatico;
v) le lamentate lesioni, determinando una sindrome algico disfunzionale gravissima, erano inconciliabili con la condotta del posta in essere subito dopo il sinistro il quale andava addirittura al lavoro;
vi) era stato CP_1 comunque accertato che il aveva attraversato la strada senza passare per le strisce pedonali CP_1 che distavano dal presunto incidente appena una decina di metri.
Pertanto concludeva, chiedendo, in via principale, il rigettare tutte le domande Parte_1 avanzate dall'attore, con assoluzione della stessa da ogni avversa pretesa, e, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il tribunale avesse voluto ritenere provata la verificazione del sinistro e la sussistenza del nesso causale tra il medesimo evento ed il danno subito dall'attore, ridurre il risarcimento in misura proporzionale al contributo causale della condotta negligente del danneggiato nella verificazione del sinistro e/o nell'aggravamento delle sue conseguenze lesive.
Con sentenza n. 988/2021, il Tribunale di Sassari, nella contumacia di , presentatosi CP_2 solo al fine di rendere l'interrogatorio formale, e istruita la causa con prova orale e CTU medico legale, accoglieva la domanda proposta da e condannava Controparte_1 Parte_1 e al pagamento, in solido, in favore dell'attore della
[...] CP_2 Controparte_1 complessiva somma di € 60.753,00, per il titolo e le voci di cui in parte motiva, con gli interessi in misura legale da computarsi, previa devalutazione dell'importo relativo al danno non patrimoniale
(già stimato secondo i valori attuali) alla data del sinistro (settembre 2017), con riferimento a ciascuna annualità sulla somma via via rivalutata e con esclusione del cumulo. In particolare il tribunale affermava che all'esito della prova orale era risultato provato il verificarsi dell'evento secondo la ricostruzione offerta dall'attore, confermata sostanzialmente dall'investigatore privato e dai testi i quali avevano confermato il verificarsi del sinistro e le modalità dello stesso, sicchè poteva dirsi certo che era stato effettivamente investito dalla Controparte_1 moto Ape Piaggio condotta dal che, nel corso di una manovra di uscita dal parcheggio in CP_2 retromarcia, aveva urtato l'attore facendolo cadere per terra. Soggiungeva il giudice di prime cure che non era dirimente il fatto che il subito dopo CP_1
l'incidente si fosse allontanato alla guida della sua auto o che non si era immediatamente recato al locale Pronto Soccorso, essendo ben possibile che il dolore alla spalla destra, nell'immediatezza dell'urto, non fosse stato da questi avvertito con particolare intensità ed avendo, peraltro, il CTU, incaricato dell'accertamento dei danni alla persona, riscontrato specificamente la compatibilità delle documentate lesioni riportate dall'odierno attore con dette modalità del sinistro.
Proseguiva il giudicante che non erano emersi, inoltre, in difetto di specifiche prove in ordine all'ipotizzato concorso di colpa del elementi di valutazione idonei al superamento della CP_1 presunzione legale di responsabilità del conducente e che, vertendosi in tema di investimento di un pedone, trovava applicazione la presunzione di cui all'art. 2054, co. 1°, c.c., ed era a carico del conducente del veicolo investitore l'onere di provare che il comportamento imprudente dello stesso avesse cagionato, o concorso a cagionare, il sinistro, nonostante la sua corretta e diligente condotta di guida. Onere che non risultava affatto assolto da parte convenuta, dato che le prove orali assunte non consentivano di attribuire connotazioni anomale alla condotta del pedone, nemmeno il fatto che il avesse attraversato la strada senza usufruire delle strisce pedonali, dato che questi non era CP_1 stato investito durante l'attraversamento, bensì mentre lo stava ultimando e nel corso di una manovra in retromarcia. Avuto riguardo alla quantificazione del danno all'integrità psico fisica, il giudice di prime cure riteneva esaustiva la CTU espletata, rimaste esenti da censure, non tempestivamente formulate dalla convenuta nei termini ex art. 195, co. 3°, c.p.c., né all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, dopo il deposito dell'elaborato. Il CTU stimava un periodo d'inabilità temporanea al 75% che andava dal giorno del sinistro (13/9/2017) al ricovero per il trattamento chirurgico, di complessivi 71 giorni, mentre l'inabilità temporanea in forma assoluta era limitata al periodo dal 23/11/2017, data dell'intervento, al
14/12/2017, per complessivi 21 giorni. Era stato infine considerato un successivo periodo di inabilità per complessivi 90 giorni, di cui 20 al 75%, 35 al 50%, ed altri 35 al 25%.
Il ristoro per tale voce di danno era stato liquidato in € 11.434,50.
I postumi permanenti, intesi quale grado di complessiva riduzione della preesistente integrità psicofisica per quanto sopra specificato, erano stati determinati nella misura del 18%, con significativi riflessi anche sulla capacità lavorativa generica e il relativo risarcimento veniva determinato in € 43.681,00.
Le spese sanitarie documentate ammontavano ad € 4010,56 (esborsi causalmente riconducibili all'evento lesivo e reputati congrui dal consulente d'ufficio). Il giudice a quo pertanto liquidava il danno sia patrimoniale che non patrimoniale in complessivi € 60.753,00 (tenuto conto che la vittima aveva quarantatre anni all'epoca del sinistro). Importo che doveva comprendere anche le spese mediche documentate, nonché il ristoro per la perdita dell'indennità “trasferta Italia”, pari ad € 1627,00 (essendo in atti le buste paga dalle quali emergeva la decurtazione, dopo il sinistro, della gratifica “trasferta Italia”). Escludeva, invece, il tribunale, in difetto di specifiche allegazioni e dimostrazioni al riguardo, sia l'ulteriore aumento a titolo di “personalizzazione” del danno, sia il pregiudizio derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica.
Con atto di citazione in appello notificato ritualmente, ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta, affidandolo ai seguenti motivi di censura: 1) l'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. per non avere il tribunale tenuto nel debito conto la circostanza, emersa secondo la stessa ricostruzione dell'attore, che il violando le regole del Codice della Strada, si era portato CP_1 imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria dell'Ape che aveva già iniziato la manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio e cioè con un leggero anticipo rispetto al momento in cui lo stesso CP_1 stava per completare il percorso e raggiungere l'opposto marciapiede, gravando su questi, quindi, l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza al veicolo impegnato in quella manovra, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente;
2) la violazione dell'art. 195, comma 3, cpc per non avere il giudice tenuto conto che il CTU depositava in cancelleria la sua relazione definitiva senza comunicare quella preliminare e senza prendere posizione sulle osservazioni del CTP della Compagnia assicurativa, dott. , il quale aveva segnalato l'insuccesso Persona_5 conseguente all'intervento di riparazione artroscopica, dovuto al sacrificio del tendine CLBB, che, unitamente alla presenza di edema nel recesso ascellare, aveva senza meno amplificato gli eventi lesivi prodotti dall'investimento del pedone, e ciò con il risultato di addossare al danneggiante il peso dell'intero danno, in spregio all'art. 1223 c.c. che impone di separare le conseguenze sfavorevoli succedutesi all'evento dannoso da quelle mediate ed indirette e come tali non imputabili all'autore del dell'illecito; 3) per avere il giudice di prime cure attribuito all'espressione “incapacità lavorativa generica” una autonomia concettuale, ricompresa invece nel danno biologico, non tenendo conto che per questo tipo di pregiudizio non può spettare nulla più che il risarcimento del danno biologico.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha replicato Controparte_1 puntualmente alle avverse censure, chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e rimessa sul ruolo per la modifica del Collegio a causa del trasferimento di un suo componente. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Preliminarmente si osserva che l'appellante non ha impugnato specificatamente le parti della sentenza con le quali il giudice affermava che il sinistro si era effettivamente verificato con le modalità descritte dall'attore, comprovate dai testi escussi e confermate anche dalla relazione dell'investigatore incaricato dall'assicurazione e che non era dirimente il fatto che non avesse lamentato da CP_1 subito forti dolori, avendo il CTU ritenuto compatibili le lesioni riportate con la dinamica del sinistro, sicchè sulle dette questioni è intervenuto il giudicato. Ciò premesso, con un primo motivo di impugnazione, l'appellante si è doluta dell'errata applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 1227, comma 2 c.c. per non avere il tribunale tenuto nel debito conto la circostanza, emersa secondo la stessa ricostruzione dell'attore, che il violando le regole del CP_1 Codice della Strada, si era portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria dell'Ape che aveva già iniziato la manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio e cioè con un leggero anticipo rispetto al momento in cui lo stesso stava per completare il percorso e raggiungere l'opposto CP_1 marciapiede, gravando su questi, quindi, l'obbligo di fermarsi e di dare la precedenza al veicolo impegnato in quella manovra, con conseguente riduzione della percentuale di colpa in capo al conducente. Osserva il Collegio che dalla ricostruzione del sinistro come dedotta dall'attore e come confermata dai testi escussi nonché dallo stesso in sede di interrogatorio formale non emergeva che l'Ape CP_2 avesse già iniziato la manovra in retromarcia con un leggero anticipo rispetto al momento in cui lo stesso stava per completare il percorso e salire sul marciapiede. CP_1
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nel caso in cui un conducente alla guida del suo veicolo investe un pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, è comunque responsabile giacchè l'ipotesi che una persona attraversi in quel momento la strada non può essere considerata una ipotesi imprevedibile. In tema di colpa nella circolazione stradale, la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto occasione di chiarire che “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso
e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche” (cfr Cass.
Civ. Sentenza n. 3367 del 20/02/2015), sicchè non vi è spazio per individuare un concorso di colpa del pedone, né, nel caso di specie, può avere avuto influenza il fatto che il danneggiato avesse o meno utilizzato le strisce pedonali, in quanto è proprio la manovra in retromarcia che esige comunque una attenzione particolare, tanto più che il fatto è accaduto una volta terminato l'attraversamento.
Pure infondato è il secondo motivo di impugnazione con cui l'appellante si è doluta della violazione dell'art. 195, comma 3, cpc, in quanto il CTU depositava la relazione definitiva senza prima depositare la bozza e consentire in particolare al CTP di parte convenuta di svolgere osservazioni critiche in ordine all'effettiva sussistenza solo di lesioni immediatamente derivanti dal sinistro e non da condizioni preesistenti nonchè all'incidenza dell'insuccesso dell'intervento chirurgico subito dal
CP_1
In realtà, il CTU di fatto argomentava puntualmente sul primo profilo delle osservazioni, già allegato in giudizio dalla compagnia assicurativa nella comparsa di costituzione e risposta, evidenziando che
“In tema di nesso di causalità non sussistono dubbi. Si tratta di lesioni facili a prodursi con meccanismo prevalentemente indiretto (urto della testa omerale sulla volta acromiale). E dunque riprodottosi, nella fattispecie, nella scomposta caduta dell'attore. Non esistono precedenti patologici di rilievo nella storia dell'attore. E anche le indagini strumentali hanno un ruolo dirimente in tal senso. Quanto alla dedotta incidenza dell'insuccesso dell'intervento chirurgico subito dal è CP_1 sufficiente evidenziare come la questione, suffragata da un parere del CTP dell'assicurazione depositato solo in fase di gravame, era comunque oggetto di specifica valutazione da parte del CTU laddove evidenziava come non fosse ravvisabile alcuna manchevolezza nella gestione complessiva del paziente, anche informato dei rischi connessi a possibile comparsa di rigidità articolare. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello con cui la si è doluta Parte_1 dell'errata liquidazione del danno avendo il giudice di prime cure aumentato l'importo tenendo conto della diminuita capacità di lavoro generica, invece ricompresa nel danno biologico.
Ed invero, è del tutto corretto affermare che tale voce di danno è conglobata nella liquidazione del danno biologico e non può essere oggetto di autonoma liquidazione, ma non è vero che il giudice di primo grado liquidava l'incapacità generica in modo autonomo e in aggiunta al danno biologico. In realtà il tribunale si limitava a precisare che “I postumi permanenti, intesi quale grado di complessiva riduzione della preesistente integrità psicofisica per quanto sopra specificato, sono stati determinati nella misura del 18%, con significativi riflessi anche sulla capacità lavorativa generica e il relativo risarcimento è determinato in € 43.681,00”, ma senza riconoscere alcuna maggiorazione per l'incapacità lavorativa, come può evincersi agevolmente confrontando i conteggi della percentuale di invalidità secondo le Tabelle in uso al Tribunale di Milano.
Sennonchè non vi è traccia alcuna di liquidazione autonoma in rapporto alla diminuita capacità lavorativa generica. L'appello deve pertanto essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza n. 988/2021 del Tribunale di Sassari. Infine non sussistono i presupposti della condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante, la quale, pur soccombente, ha agito nei limiti del diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost, né l'appellato ha individuato e descritto i presupposti di fatto su cui tale condanna dovrebbe fondarsi. Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause comprese tra euro 52.0000 ed euro 260.000,00 - secondo i parametri medi – e detratta la fase istruttoria, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante. Sussistono i presupposti, in capo all'appellante, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 988/2021 del Parte_1
Tribunale di Sassari;
- condanna in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado che liquida in euro 8.433,00 per compensi, oltre Controparte_1 quanto dovuto per legge e rimborso forfettario al 15%. Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 15.11.2024
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi