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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. CI MO Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°920 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosaria Ciancimino, elettivamente Pt_1 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Paola Crivello presso il cui studio in Controparte_1
Bagheria Corso Umberto I n.121 è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.880/2023 il Tribunale G.L. di Termini Imerese ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.37/2021, Controparte_1 emesso dal medesimo organo giurisdizionale, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 30.739,01 richiesta dall' a titolo di indebito percepito dal dante causa della Pt_1 predetta. In particolare, il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata con l'opposizione, non avendo l' dimostrato la qualità di erede Pt_1 della CP_1
Al riguardo, il primo Giudice ha escluso che l'accettazione (anche) tacita dell'eredità potesse derivare dalla presentazione della domanda di ratei maturati e non riscossi sulla pensione di . Persona_1
Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato Pt_1
l'11.9.2023. Con unico motivo, l'Istituto deduce che la aveva presentato domanda per CP_1 ratei maturati e non riscossi relativi alla prestazione pensionistica del padre e sostiene che tale atto poteva essere compiuto solo da chi assume la veste di erede. si è costituita in giudizio con memoria depositata il 29.9.2025, Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Pag.1 All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello deve essere disatteso. Posto che l'onere della prova circa l'assunzione della qualità di erede incombe sulla parte che agisce in giudizio, va osservato che la mera domanda di pagamento di ratei maturati e non riscossi relativi alla pensione del defunto padre (ratei Persona_1 che, per altro, per come è pacifico tra le parti, non sono mai stati concretamente liquidati in favore dell'appellante) non costituisce - in mancanza di altri elementi di segno contrario (che l' nel caso di specie, non ha in alcun modo fornito) - Pt_1 manifestazione di accettazione (anche solo tacita) dell'eredità, potendosi, la stessa, ricondursi ad un atto di natura meramente conservativa e di gestione dei beni ereditari (cfr. Cass. n.18830/2016 – cfr. anche Cass. n.3813/2023). Da quanto or ora esposto, pertanto, consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano Pt_1 come da dispositivo in favore dell'Erario essendo stata la ammessa al patrocinio CP_1
a spese dello Stato (cfr. doc. in atti). Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 880/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese in data 4.9.2023. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.736,50 per compensi professionali, oltre spese generali e oneri di legge se dovuti, disponendone il pagamento in favore dell'Erario. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 9 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
il Presidente
CI MO
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