Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 571/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 571 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Aversa Parte_1 C.F._1
alla via Roma 250, presso lo studio dell'avvocato Luciano Mottola, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._2
Marcellino alla via Ischia n.16 presso lo studio dell'avvocato Roberto Fabozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note depositate ex art 127 ter c.p.c. il 22 e 23.4.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con atto del 12.2.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data 3.6.2021, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22 e 23.4.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Con provvedimento del 20.06.2025 il Giudice delegato ha riservato la causa al
Collegio per la decisione, stante il visto del PM.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
2 R.g. V.g. n. 571/2025
3 R.g. V.g. n. 571/2025
4 R.g. V.g. n. 571/2025
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] l'[...]) Parte_1
e (nato ad [...] il [...]) ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e omologa le Controparte_1
condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ducenta (CE) (Atto N. 5 parte I- Anno 2021) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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