Art. 158.
L' articolo 337 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei beni".
L' articolo 337 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della potesta' e per l'amministrazione dei beni".