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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'esito dell'udienza del 18 marzo 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 839 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Vallerona (GR), Via Selva n. 77, elettivamente domiciliato in Carrara (MS), Piazza
Garibaldi n. 1, nella persona e nello studio dell'Avv. Daniele Biagini, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Pietro Rubini, del Foro di Massa Carrara, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. Gabriele Marini, dalla dr.ssa Costanza Caroti e dal dr. Dario Ciampaglia, funzionari delegati.
CONVENUTO
OGGETTO: bonus carta elettronica e TFR. CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima e/o illecita e/o discriminatoria la condotta del datore di lavoro in violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 36 Cost., degli artt. 2120 c.c., dell'A.Q.N. 29/7/1999, della L. 335/1995, del D.p.c.m.
20/12/1999, della L. 152/1968, del D.lgs. 165/2001 e della Direttiva 1999/70 CE;
2. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 6,91%, ex art. 2120 c.c., quota a carico del solo datore di lavoro, ed il diritto al risarcimento/rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 693,80 come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
3. Voglia conseguentemente condannare il Controparte_3 [...]
, in persona del Controparte_4 CP_2
in carica, legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, alla ricostruzione/ricostituzione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto con l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sulla intera retribuzione ed al pagamento/risarcimento alla parte ricorrente dell'importo pari ad € 693,80, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
In ipotesi:
4. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima e/o illecita e/o discriminatoria la condotta del datore di lavoro in violazione dell'art. 1218 c.c., dell'art. 36
Cost., degli artt. 2120 c.c., dell'A.Q.N. 29/7/1999, della L. 335/1995, del D.p.c.m.
20/12/1999, della L. 152/1968, del D.lgs. 165/2001 e della Direttiva 1999/70 CE;
5. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, il diritto della parte ricorrente all'applicazione dell'aliquota del 6,10% ex art. 1, co. 7, D.p.c.m. 20/12/1999, art. 2120 c.c., quale quota a carico del solo datore di lavoro e il diritto al risarcimento/rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 693,80, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost;
6. Voglia conseguentemente condannare il , corrente Controparte_3
in Roma, Viale Trastevere 76/A, in persona del in carica, legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla ricostruzione/ricostituzione dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto con l'applicazione dell'aliquota del 6,10% sull'80% della retribuzione ex art. art. 37
D.P.R. 1032/1973 ed al pagamento/risarcimento alla parte ricorrente dell'importo pari ad €
693,80, come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore che sia ritenuta di giustizia, anche ex art. 36 Cost.;
In ogni caso:
7. Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illecita ed illegittima la condotta del e quindi il diritto della parte ricorrente Controparte_3
alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ed alla corresponsione degli importi annuali della c.d. carta del docente ex art. 1 co. 12 della legge n. 107/2015, ex artt. 3, 35 e 97 Cost., ex artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29.11.2007, con riferimento a tutti gli anni d'iscrizione in graduatoria e/o a tutti gli anni di servizio a termine resi in favore dell'amministrazione scolastica;
8. Voglia conseguentemente condannare il , corrente Controparte_3
in Roma, Viale Trastevere 76/A in persona del in carica, legale rappresentante pro CP_2
tempore, a pagare/rimborsare/risarcire a favore della parte ricorrente l'importo di €
500,00 per l'anno scolastico 2022/2023 ed € 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024, per un totale di € 1.000,00, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o somma maggiore e minore ritenuta di giustizia;
9. Voglia condannare il , in persona del in Controparte_3 CP_2
carica, legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, Viale Trastevere 76/A, a pagare le spese e competenze del presente giudizio.” Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con vittoria in ordine alle spese di lite.
In subordine:
-voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare la richiesta di parte ricorrente di riconoscimento ed erogazione del bonus “carta docente” per l'a.s. 2022-2023
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse conclusioni disporsi la compensazione per intero o nella misura del 50% delle spese di lite tenuto conto della serialità della questione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024, conveniva in giudizio Parte_1
il per sentire accertare e dichiarare: i) il proprio diritto Controparte_3
all'applicazione dell'aliquota del 6,91%, ex art. 2120 c.c., quota a carico del solo datore di lavoro, e il diritto al rimborso della trattenuta mensile subita pari ad € 693,80 come da conteggio allegato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
nonché ii) il proprio diritto al bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, cd. Bonus Carta, dell'importo pari ad € 500 annui, avendo prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, come documentalmente risultanti in atti per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024.
2. Si costituiva il negando la fondatezza delle domande Controparte_3 di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Deduceva che ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999 per coloro che erano stati assunti dopo il
15.5.2000 è prevista la ritenuta figurativa del 2,50 %, (e non dunque una trattenuta previdenziale) pari al contributo obbligatorio soppresso dal comma precedente, al fine di garantire l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali. Circa la seconda domanda, deduceva inoltre che il Bonus Carta docenti non spetta in favore di chi svolge supplenze brevi o saltuarie, ma solo in favore dei docenti a tempo indeterminato e con incarichi annuali. Bonus comunque non dovuto per l'a.s.
2022/2023 nel quale il ricorrente aveva svolto solamente supplenze brevi e saltuarie.
3. All'odierna udienza, la causa veniva discussa sulla base di note scritte e quindi decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Preliminarmente giova ricostruire il contesto normativo della materia relativa al passaggio nel settore pubblico dal regime del TFS a quello del TFR.
L'art. 2 della legge n. 335/1995 ha previsto, al comma 5, l'assoggettamento dei lavoratori assunti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dal 1° gennaio 1996 alla disciplina dettata dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto.
In ordine alle modalità di attuazione, i successivi commi 6 e 7 del medesimo art. 2 L. n. 335 del 1995 hanno disposto che la contrattazione collettiva nazionale definisse, nell'ambito dei singoli comparti, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvedesse a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
Successivamente, l'art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 ha così stabilito:
“con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. due, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'art. otto, comma quattro, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 18. Con il medesimo decreto si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma cinque dell'art. due della legge 8 agosto 1995, n. 335.”
In data 29 luglio 1999 è stato poi sottoscritto dall' e le organizzazioni sindacali dei CP_5 dipendenti l'Accordo Nazionale Quadro “per l'attuazione delle disposizioni della legge
335/1995 e successive in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i pubblici dipendenti”.
Con tale accordo si è stabilito che la disciplina prevista dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto si applicasse “ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. due, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998”.
L'art. 4 di tale Accordo individua le voci della retribuzione a cui si applicano i criteri previsti dall'art. 2120 c.c., demandando alla contrattazione di comparto l'eventuale individuazione di ulteriori voci e stabilisce, e prevedendo al comma 3, che “le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota stabilita per i
CP_ dipendenti nei settori privati iscritti all' pari al 6,91% della retribuzione base di riferimento.”
L'art. 6 del medesimo Accordo, rubricato “effetti sulla retribuzione nel passaggio a TFR”, al comma 3, estende la disciplina dettata dai due commi precedenti (testualmente formulati con riferimento ai dipendenti che, già assunti alla data del passaggio al nuovo sistema del
TFR e, pertanto, assoggettati al pregresso sistema di indennità di buonuscita, nondimeno optino, ex art. 59, comma 56, della legge 449/1997, per il passaggio al regime del TFR) anche “nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore del DPCM di cui all'art. due, comma 1”, quindi, pacificamente, anche alla parte ricorrente.
Il comma 1 di tale art. 6 prevede che ai predetti dipendenti “… non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge n. 152/1968 e dall'art. 37 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali”. Per effetto di tale comma, dunque, viene escluso espressamente che le ritenute applicate a carico del lavoratore nel sistema dell'indennità di buonuscita possano continuare a trovare applicazione anche nell'ambito del diverso sistema del trattamento di fine rapporto;
applicazione che avrebbe determinato una irragionevole commistione di profili propri di istituti diversi, così come statuito dalla Corte costituzionale, Sentenza n. 223 del 08 ottobre
2012.
L'art. 6, comma 2, dell'Accordo summenzionato prevede inoltre che “per assicurare l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 19 della legge n. 448/1998 nei confronti dei lavoratori cui si applica il disposto del comma 1, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari all'ammontare del contributo soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR, ad ogni fine contrattuale e agli effetti della determinazione della massa salariale per i contributi collettivi”.
In seguito, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e dall'art. 26, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e a seguito del richiamato Accordo Quadro del 29.7.1999, è stato emanato il D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
L'art. 1 di tale D.P.C.M. stabilisce che:
“2. a decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della L. n. 449 del
1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della L. 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali;
3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali;
4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3 (…)
9. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di cui all'art. 1 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti sottoposti alla disciplina della L. 20 marzo 1975, sarà erogato il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. n. 297 del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo comma, della L. 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento,
i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla predetta data".
In conformità alle previsioni del richiamato Accordo Quadro, l'art. 1, comma 2, del
D.P.C.M. cit. estende anche ai dipendenti assunti nella vigenza del nuovo sistema del trattamento di fine rapporto l'esclusione dell'applicazione del “contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.”
Tale previsione tende a garantire la coerenza interna della disciplina del TFR, escludendo espressamente che possano continuare a trovare applicazione discipline, come quella del richiamato contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% sull'80% della base retributiva, che ragionevolmente si giustificano nell'ambito dell'istituto dell'indennità di buonuscita, comunque denominato, ma non nel sistema del TFR (proprio secondo i principi di cui alla sentenza Corte Cost. n. 223/2012). La trattenuta contestata trova dunque fondamento nelle Leggi n. 335 del 1995 e n. 448 del
1998.
In regime di t.f.s. sulla retribuzione lorda dei dipendenti veniva operata una rivalsa dell'amministrazione per contributi previdenziali nella misura del 2,50% dell'80% della retribuzione, mentre nel nuovo regime di t.f.r. tale rivalsa non è stata prevista, con la conseguenza che la retribuzione netta dei dipendenti in regime di t.f.r. sarebbe stata superiore agli altri dipendenti.
Tali normative, tuttavia, per ristabilire un regime paritario, hanno previsto che la retribuzione netta non dovesse subire variazioni e il D.P.C.M. 20.12.1999, per attuare tale disposizione, ha previsto per il nuovo regime il meccanismo della riduzione della retribuzione lorda in misura pari al contributo previdenziale abolito. Meccanismo che, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 D.P.C.M. cit., opera per tutti i dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, e non solo per quelli già in servizio.
Il meccanismo di invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali, realizzato con il citato D.P.C.M. 20 dicembre 1999 può reputarsi conforme all'inderogabile principio di parità di trattamento economico e contrattuale imposto alla PA dall'art. 45, co. 2, D.lgs. n. 165 del 2001 in forza del quale "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi"
La Corte Costituzionale (cfr. sent. Corte Cost. 244/2014) ha peraltro da tempo rimarcato l'assenza di qualsiasi profilo di disparità rilevante ex artt. 3 e 36 Cost. nella previsione di una differenza di trattamento tra dipendenti pubblici in TFS e dipendenti privati, e tra dipendenti pubblici in regime di TFS e dipendenti pubblici assunti in regime di T.F.R. (sent.
Corte Cost. 244/2014), sottolineando che "il trattamento di fine servizio è, infatti, diverso e - come sottolineato dalla stessa sentenza n. 223 del 2012 - normalmente "migliore" rispetto al trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ., per cui il fatto che il dipendente - che (in conseguenza del ripristinato regime ex art. 37 del D.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032) ha diritto all'indennità di buonuscita partecipi al suo finanziamento, con il contributo del 2,50% (sull'80% della sua retribuzione), non integra un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al dipendente che ha diritto al trattamento di fine rapporto.
Per altro verso, il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi".
Invero se non operasse l'"invarianza della retribuzione complessiva netta", alla quale il meccanismo è finalizzato, si avrebbe una sostanziale disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici in regime di T.F.R. e quelli rimasti in regime di T.F.S., da ritenersi illegittima stante il principio di uniformità di trattamento retributivo nel pubblico impiego previsto dall'art. 45, co. 2 del D.lgs. n. 165 del 2001.
Più recentemente la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 213 del 22 novembre
2018 - rispetto all'art. 26, comma 19, della L. n. 448 del 1998, "nella parte in cui, demandando a un D.P.C.M. la definizione della struttura retributiva e contributiva dei dipendenti pubblici passati dal regime del TFS al TFR, ha imposto il vincolo dell'invarianza della retribuzione netta nonostante la cessazione del contributivo del 2.5%". Con tale pronuncia la Consulta ha ribadito che l'art. 2, comma 5, della L. n. 335 del 1995, nell'assoggettare i trattamenti di fine servizio comunque denominati, dei lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, alle disposizioni sul trattamento di fine rapporto, contenute nell'art. 2120 del codice civile, ha demandato (art. 2, comma 7, della L. n. 335 del 1995) alla contrattazione collettiva, le modalità di attuazione,
"con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale", anche ai fini della disciplina delle forme pensionistiche complementari. La
Corte - dopo aver sottolineato che tali "…modalità di esecuzione sono definite da un
"decreto del Presidente del Consiglio dei ministri …" e che tale decreto avrebbe dovuto inoltre "definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto…"- ha poi ribadito che l'accordo quadro nazionale tra e le OO.SS., stipulato il 29 luglio 1999 e recepito nel CP_5
D.P.C.M. cit., ha escluso l'applicazione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5 per cento per i dipendenti che transitano al regime del TFR. Tuttavia la soppressione del contributo, in coerenza con l'obiettivo di "…assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali, si accompagna alla riduzione della retribuzione lorda" in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e, contestualmente, ad un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali per cui il contributo, seppur non erogato, si calcola ai fini della determinazione dell'ammontare del T.F.R. complessivo. E ciò - sottolinea la Corte - proprio al fine di "… garantire la parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…". La Consulta ha dunque evidenziato che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti negativi sul trattamento economico del dipendente in regime di T.F.R. e che l'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del T.F.R. e del TFS - confermata anche dal laborioso processo di armonizzazione e dalla necessaria gradualità che lo ha governato - preclude valutazione comparativa negativa. Non sussiste, pertanto, ad avviso della Corte Costituzionale, la violazione dell'art. 3 Cost., prospettata poiché "… Il principio dell'invarianza della retribuzione netta, con i meccanismi perequativi tratteggiati in sede negoziale, mira proprio a garantire la parità di trattamento, nell'àmbito di un disegno graduale di armonizzazione, e non contrasta, pertanto, con il principio di eguaglianza".
La Corte di Cassazione, con Ord. n. 11663/23, ricostruita la disciplina normativa, ha evidenziato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato D.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma 3; dall'altro, altrettanto condivisibilmente, ha escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato. In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato
(richiamando anche Cass. n. 5895/2020) ha valorizzato la specialità della disciplina dettata per gli assunti a tempo determinato, che rende inapplicabile il comma 4 dell'art. 1 del richiamato D.P.C.M., dal quale il comma 7 si differenzia in quanto, significativamente, non contiene alcun rinvio alla riduzione della retribuzione prevista dal comma. Ha inoltre escluso che si possa porre una questione di disparità di trattamento fra assunti a tempo indeterminato e dipendenti a tempo determinato in quanto “l'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001
(…) è stato costantemente interpretato da questa Corte nel senso che la disposizione citata vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede (e, quindi, in questo caso dall'Accordo Quadro del 1999), dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali (cfr. fra le tante Cass. n. 6090/2021 e Cass. 2718/2020 che rinviano a precedenti conformi); per le medesime ragioni non può essere invocato l'art. 3 Cost. lì dove, come nella fattispecie, la diversità di trattamento riguardi categorie non totalmente assimilabili in ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro che intercorrono con l'amministrazione pubblica;
infine il principio di non discriminazione imposto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e, successivamente, dall'art. 25 del d.lgs. n. 81/2015, fa divieto di riservare un trattamento deteriore all'assunto a tempo determinato, ma non impedisce quello di miglior favore, che trova la sua giustificazione nella non stabilità dell'impiego”.
La Corte ha poi negato che la possibilità di assegnare natura previdenziale alla ritenuta della quale si discute, “natura che è stata esclusa dai precedenti sopra citati e dalla Corte
Costituzionale, secondo cui si tratta di una «riduzione della retribuzione lorda compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata»”.
Ad analoghe conclusioni era giunto il giudice di legittimità con l'arresto di cui all'ord. n.
2085/2022.
Pertanto, la domanda avente ad oggetto il rimborso è fondata e parte resistente deve essere condannata alla restituzione dell'importo di € 693,80, come da conteggi non specificamente contestati.
***
5. Per la definizione della questione relativa al cd. Bonus Carta Docenti giova richiamare la normativa di riferimento.
6. In conformità al dettato dell'art. 35 Cost. in tema di formazione ed elevazione professionale dei lavoratori in genere, il C.C.N.L. Scuola, agli artt. 63 e 64 valorizza tali profili prevedendo l'impegno dell'amministrazione a “fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (...)” nel contesto del diritto dei docenti di partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento considerato “funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
In questo quadro normativo è intervenuta la legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. “Buona Scuola”) che all'art. 1, comma 121, ha istituito la Carta elettronica del docente «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali». Essa, «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_3
profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». La somma oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Nel dare attuazione alla previsione normativa del successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. n. 28 settembre
2016; quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 –che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova , i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
7. In merito a questa previsione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del
16.03.2022, ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, CP_7 nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Più nel dettaglio, il Consiglio di Stato ha affermato che la scelta del di escludere CP_3
dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. In particolare, secondo il C.d.S., “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il Supremo Consesso amministrativo ha così sconfessato l'impianto ministeriale, che costituisce il portato di un sistema di formazione a “doppia trazione”: quella tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Da tale sistema a doppia trazione discenderebbe infatti un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti».
Un'altra contraddizione interna a tale sistema consegue dalla circostanza che, nonostante venga imposto un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (al quale vengono forniti gli strumenti per ottemperarvi), si persevera malgrado ciò a avvalersi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra percentuale di personale docente, la quale è invece esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
«non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti». Se ne deduce che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso». Sarebbe insostenibile, infatti, sostenere che il cd. Bonus Carta costituisca uno strumento per compensare l'asserita maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, dal momento che la Carta stessa è erogata anche ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può dirsi, quantomeno quantitativamente, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. Peraltro,
«l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del
23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”», sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale». Il Consiglio di Stato ha poi osservato come il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit. Gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento pertanto «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
8. In ambito sovranazionale, anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, è stata investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna in parte qua e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1, come è noto, prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. La Corte ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_3 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_3
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. A tal proposito ha rilevato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la Carta docente sembra far parte delle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ». CP_3
Ebbene la Corte ha altresì negato la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando invero che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Tali “elementi precisi e concreti” dunque «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», al contrario va escluso che rilevi la mera natura temporanea del contratto di lavoro a tempo determinato perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
In termini analoghi, peraltro, si è pronunciato il Tribunale di Torino, con la sentenza n.
515/2022 del 24.03.2022 resa in fattispecie analoga alla presente e, ancora più recentemente, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 91/2022 del 22.11.2022. Numerose sono inoltre le pronunce di merito che si stanno formando sulla questione astratta di principio relativa all'illegittimità della disparità di trattamento postulala in via teorica, per quanto sottesa, dalla normativa interna tra personale assunto a tempo indeterminato e personale precario. In tale contesto, giova nondimeno ricordare che tale linea interpretativa, che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo, appare conforme anche ai principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia
Europea e, a seguire dalla nostra giurisprudenza, anche di legittimità, in relazione ad altra nota questione concernete il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 31149/2019, ha affermato che: “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
Secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, nello specifico, è necessario accertarsi che non vi siano ragioni che giustifichino concretamente la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato, quali in ipotesi, lo svolgimento di compiti e mansioni dissimili da quelle svolte dai docenti assunti a tempo indeterminato (in ambito europeo, si possono rammentare, tra le altre, Corte di Giustizia 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09,
Gaviero e C-456/09, . Persona_1
9. Giova peraltro rilevare che recentemente il Legislatore, preso atto delle numerose procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia e della necessità di adottare misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'U.E.
(ex art. 37 l. n. 24/12/2012 n. 234, c.d. Legge-quadro comunitaria) al fine di evitare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 260 par. 2 TFUE – ha adottato il d.l. 13 giugno
2023 n. 69, recante, appunto, “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.
Ebbene il cd. “Decreto Salva-Infrazioni”, all'articolo 15, comma 1, così dispone:
“All'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole "del docente di ruolo" sono aggiunte le parole "e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e, al secondo periodo, dopo le parole
"dell'importo nominale" è aggiunta la parola "massimo".
Il Decreto in esame in sostanza estende la Carta del Docente a diverse migliaia di docenti precari con contratto annuale fino al 31 agosto.
Come è noto, la supplenza annuale è caratterizzata da un contratto che inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell'anno successivo. Questo tipo di supplenze, secondo il D.M.
131/2007, vengono utilizzate per copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. Al contrario la supplenza "fino al termine delle attività didattiche" è un contratto di servizio con scadenza al 30 giugno che viene utilizzato per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. La differenza rimanda quindi al diverso concetto di organico di diritto e organico di fatto. Tuttavia, nonostante la modifica apportata, la platea degli esclusi dal beneficio resta ancora amplia, contando in primis docenti con contratto al 30 giugno e docenti che insegnano per oltre 180 giorni in un anno scolastico, secondo una differenziazione che né la Corte di Giustizia europea né la Cassazione e il
Consiglio di Stato hanno mai operato. Ed in effetti appare irragionevole negare il bonus ai docenti che hanno avuto contratti fino al 30 giugno, termine delle attività didattiche, laddove lo strumento è funzionale proprio ad assicurare la qualità dell'insegnamento.
Orbene recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 10 agosto 2023, n.
103, che converte con modifiche il Decreto-Legge n. 69/2023, lasciando confermati i contenuti del decreto-legge per quanto riguarda gli interventi relativi al settore scuola, quali la ricostruzione di carriera del personale docente e ATA e i destinatari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
10. Nel quadro così delineato deve senz'altro richiamarsi la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che dopo l'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto, ha affrontato la complessa questione dei presupposti di “piena” concessione del beneficio della c.d. «Carta Elettronica del docente». La Corte, in pieno contrasto con quanto previsto dalla Legge 103 del 10 agosto 2023 (cd.
Decreto salva infrazioni) che aveva esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), escludendo i docenti con contratto al 30 giugno, ha ben chiarito che l'istituto della Carta docente e il correlativo diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari - precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (termine al 30 giugno) - non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente.
La Corte ha poi puntualizzato che il Bonus Carta, quanto alla propria natura giuridica, va qualificato come obbligazione di pagamento di una somma di denaro, condizionato dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.
Analizzando i quesiti posti dal Tribunale di Taranto, la Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023 non ha prestato servizio con contratto annuale, bensì si è visto attribuire solo supplenze temporanee e successive.
Relativamente a tale tipologia di supplenze giova richiamare i punti da 7.4 fino a 7.7. della sentenza n. 29961/23 della Corte di Cassazione sopra citata nella quale testualmente la Corte così si esprime:
”7.4 Più in generale, un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della
Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso. Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno con la
Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate. Il ragionamento vale poi anche per i vari richiami, nelle difese del ricorrente - sopra riepilogati nello storico di lite - ad altre fonti eurounitarie che impongono parità di trattamento, analogo essendo il ragionamento da esse indotto.
7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai - ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell'appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999. Il comma 1 di tale disposizione prevede che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'” annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua
è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica e educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”
Ebbene le considerazioni della Suprema Corte appaiono ampiamente condivisibili tenuto conto della ratio della carta docenti, finalizzata a supportare l'attività di formazione già riconosciuta ai docenti dal sistema scolastico con una formazione scelta autonomamente dal singolo docente;
attività quest'ultima che tuttavia deve riversarsi positivamente su tutto il sistema scolastico e sull'utenza, richiedendo pertanto la stabilità del rapporto lavorativo o perlomeno una persistenza significativa quantomeno di durata annuale, come poi in effetti riconosciuto dallo stesso Legislatore, nei decreti introdotti nel corso di questo anno, che hanno attribuito il beneficio della carta docenti anche ai supplenti annuali con temine per le supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto dell'anno scolastico.
A tale pronuncia ha tuttavia fatto seguito un nuovo rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. rimesso dal Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, alla Corte di cassazione.
Il Tribunale di Novara, dopo aver evidenziato il fatto che nella sentenza n. 29961/2023 non era stata affrontata la situazione dei docenti con contratti a tempo determinato per le supplenze temporanee previste dal comma 3 di detta legge (supplenze cd brevi e saltuarie), ha rimesso alla Corte le seguenti questioni di diritto così formulate: “a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio 2015
(“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione:
b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.
La Corte di cassazione, pur dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, ha ribadito quanto già sostenuto dalla Cass. n. 29961 del 2023, ossia la scelta legislativa, di dare sostegno pieno, con la Carta Docente, alla sola didattica "annua". La Cassazione, tuttavia, richiamando la precedente Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 - concernente le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla
Direttiva 1999/70/CE - non ha escluso che il requisito della partecipazione alla didattica annua possa essere valutato ex post nei casi di abuso dell'utilizzo del contratto a termine,
l'abuso che “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione CP_3 ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie deve rilevarsi che il ricorrente nell'anno scolastico 2022/2023, ha prestato servizio dal 10/10/2022 al 20/12/2022, dal 21/12/2022 al 23/12/2022, dal 09/01/2023 al
14/01/2023, dal 16/01/2023 al 30/03/2023, dal 31/03/2023 al 05/04/2023, dal 12/04/2023 al
22/04/2023, dal 23/04/2023 al 01/05/2023, dal 02/05/2023 al 25/05/2023, dal 26/05/2023 al
01/06/2023, dal 05/06/2023 - 10/06/2023, dal 12/06/2023 al 17/06/2023, dal 19/06/2023 al
21/06/2023, presso IC M .PRATESI – "D. BULGARINI" - SANTA FIORA (GR) per l'assegnazione di più supplenze con soluzione di continuità solo per il periodo natalizio (dal
23.12.2023 al 9.01.2024, dal 14/01/2023, al 16/01/2023 e dal 05/04/2023 al 12/04/2023) con orario settimanale di 14 ore presso lo stesso istituto su posto normale. Per tale annualità, visto il prolungato servizio reso per la quasi totalità dell'anno scolastico il beneficio in esame può essergli riconosciuto, posto che si è pertanto configurato l'abuso sopra richiamato con conseguente diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio in esame.
11. Il ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo;
nessun elemento risulta pertanto idoneo a giustificare il diverso trattamento del docente a tempo determinato e ciò, a maggior ragione, in considerazione del rilievo che assume la formazione e l'aggiornamento del docente che deve avere uguale valore sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato. Ragionare diversamente, infatti, significherebbe ritenere che l'attività svolta dai docenti c.d. precari possa essere caratterizzata da un minor grado di aggiornamento del personale docente;
il tutto in evidente contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Ciò comporterebbe, in ultima analisi, anche l'irrimediabile lesione del diritto all'istruzione costituzionalmente garantito, poiché si avrebbe un corpo docenti la cui formazione è differenziata a seconda della stabilità o meno del rapporto di lavoro;
il che si risolverebbe chiaramente in un'inammissibile disparità di trattamento.
12. Accertato quindi il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il deve essere condannato all'adozione delle attività Controparte_3
necessarie a consentire alla ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo. 13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU
n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità della riduzione della retribuzione del 2,5% e condanna
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, al rimborso in favore del Controparte_3
ricorrente della trattenuta mensile subita pari a € 693,80 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto,
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che CP_3
liquida in complessivi 1.400 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Grosseto, 26 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso