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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1205/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO DELLA Parte_1
VALLE 32/44 80126 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. AMBROSINO
ANTONIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALDI MARCELLA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo di Parte_1 fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv.
1 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; per l'effetto, condannare
[...]
Controparte_2
aereo sistema aereoportuale al pagamento in favore del ricorrente
[...] CP_3
del suddetto trattamento, pari ad €. 3.228,85, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' chiedendo CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese .
Ha precisato che le domande di integrazione FSTA per i periodi indicati nel ricorso erano state, inizialmente, correttamente respinte per sforamento delibera.
La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali ha comunicato, con PEI del
12/03/2025 che si allega, che all'esito delle attività di rendicontazione dei pagamenti di tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIG in deroga, autorizzate entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, sono stati accertati dei risparmi di spesa da utilizzare per la liquidazione di tutte le domande il cui provvedimento di reiezione era stato motivato dallo sforamento dell'anzidetto stanziamento.
Conseguentemente, con le delibere nn. 36 e 37, il Comitato amministratore del
Fondo Trasporto Aereo, nella seduta del 8/04/2025, ha autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
2 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal
3 fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a
4 permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno CP_1 compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell' tenuto conto, CP_1
da un lato, della sopravvenienza del riconoscimento del diritto da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica e dall'altro, che l' non ha potuto agire CP_1
in autonomia, essendo vincolato da limiti contabili e previa autorizzazione del
Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte che si liquida in complessivi € 656,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1205/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA PAOLO DELLA Parte_1
VALLE 32/44 80126 NAPOLI, presso lo studio dell'avv. AMBROSINO
ANTONIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA FOSCHINI 28 BENEVENTO, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. CATALDI MARCELLA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/10/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 parte ricorrente ha chiesto di “accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire, per il periodo di Parte_1 fruizione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, il trattamento di cui all'art. 5 del D.M. n. 95269/2016, così come previsto dall'art. 40-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, conv.
1 dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; per l'effetto, condannare
[...]
Controparte_2
aereo sistema aereoportuale al pagamento in favore del ricorrente
[...] CP_3
del suddetto trattamento, pari ad €. 3.228,85, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e nei limiti di competenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' chiedendo CP_1
dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese .
Ha precisato che le domande di integrazione FSTA per i periodi indicati nel ricorso erano state, inizialmente, correttamente respinte per sforamento delibera.
La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali ha comunicato, con PEI del
12/03/2025 che si allega, che all'esito delle attività di rendicontazione dei pagamenti di tutte le domande di accesso alla prestazione integrativa della CIG in deroga, autorizzate entro i limiti dello stanziamento previsto dall'art. 40 ter, comma 3, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, sono stati accertati dei risparmi di spesa da utilizzare per la liquidazione di tutte le domande il cui provvedimento di reiezione era stato motivato dallo sforamento dell'anzidetto stanziamento.
Conseguentemente, con le delibere nn. 36 e 37, il Comitato amministratore del
Fondo Trasporto Aereo, nella seduta del 8/04/2025, ha autorizzato l'accesso alle prestazioni integrative alla cassa integrazione in deroga per le suddette domande.
In ragione del riconoscimento del diritto preteso dall'istante ed in conformità alla richiesta delle parti, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
2 La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal
3 fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a
4 permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese, in relazione alle quali parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno CP_1 compensate per metà e nella restante parte poste a carico dell' tenuto conto, CP_1
da un lato, della sopravvenienza del riconoscimento del diritto da data successiva al deposito del ricorso ed alla notifica e dall'altro, che l' non ha potuto agire CP_1
in autonomia, essendo vincolato da limiti contabili e previa autorizzazione del
Ministero Vigilante e del MEF, come emerge dalla documentazione depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite per metà e condanna l' al pagamento CP_1
della restante parte che si liquida in complessivi € 656,00 oltre spese generali
IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 11/10/2025
Il Giudice
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