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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 405/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 405/ 2023 avente ad oggetto: risarcimento danni e pendente TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCHIFITTO LUCIA come da procura in atti ATTORE E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGIO CP_1 P.IVA_1
CARNEVALI come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta in CP_1 persona del suo Presidente pro tempore unico responsabile ex art. 2052 cod.civ. per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla signora nella sua qualità di proprietaria del veicolo Parte_1
Ford Fiesta targato FM 812 FF che si quantificano in €. 11.180,18 ovvero nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia. -In via subordinata accertata la responsabilità ex art. 2043 codi. civ, condannare la a risarcire il danno CP_1 subito dall'attore come sopra quantificato e/o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. In entrambi i casi con condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”; parte convenuta: “L'Avv. Giorgio Carnevali, procuratore della CP_1 nell'emarginato giudizio, precisa le conclusioni evidenziando che la domanda attorea è rimasta del tutto sprovvista di prove a sostegno del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso causale con i lamentati danni. A tal proposito si rileva che l'unico testimone escusso è stato il sig. carrozziere di fiducia dell'attrice, il Testimone_1 quale si è limitato a confermare la congruità dei danni con quelli dichiarati in citazione, mentre nulla ha saputo dire sull'ammontare degli stessi. Nessuna valida prova è stata pertanto offerta a sostegno dell'an e del quantum. Si insiste quindi per il rigetto della domanda”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha convenuto in giudizio la per ivi sentir Parte_1 CP_1 dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c. dell'indicato Ente in relazione al sinistro stradale avvenuto in data 12.01.2022 alle ore 22,15 a causa dell'investimento di un cinghiale con la propria autovettura e, conseguentemente, condannare la CP_1 convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati all'indicato veicolo. A fondamento della domanda l'istante ha dedotto che nelle indicate circostanze si trovava a percorrere, alla guida del veicolo di sua proprietà modello Ford Fiesta (TG FM812FF), la strada SS Cassia Nord direzione Montefiascone - Viterbo allorquando, giunta all'altezza del km 93,00 era entrata in collisione con un cinghiale che, improvvisamente, aveva attraversato la strada provocando ingenti danni alla parte anteriore ed al motore della propria autovettura. Deduceva, altresì, parte attrice che sul luogo del sinistro erano intervenuti prontamente anche i Carabinieri di Viterbo, i quali avevano appurato la presenza dei dedotti danni, nonché constatato la mancanza sia della segnaletica verticale di attraversamento di animali selvatici che di illuminazione. Alla luce di tali fatti, ritenuta sussistente la responsabilità della ex art. 2052 CP_1
c.c., ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 11.180,18 ovvero nella somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio la ha fatto rilevare, in via preliminare, CP_1
l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. in luogo di quella di cui all' art. 2052 c.c. prospettata dalla parte attrice e deducendo, nel merito l'infondatezza della domanda attorea. A tale ultimo riguardo faceva rilevare come fossero rimaste indimostrate sia la dinamica del sinistro che l'esistenza del nesso causale. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di ogni responsabilità in capo all'ente in ragione sia dell'adozione, da parte dello stesso ente, di tutte le misure atte a contenere e gestire la fauna selvatica, sia per il comportamento imprudente della stessa conducente, consistito nell'inosservanza del limite di velocità prescritto per il tratto di strada in questione e per avere inoltre omesso il compimento delle manovre di emergenza necessarie per evitare il pericolo. Contestava, infine, la domanda di controparte anche con riguardo al quantum dei danni lamentati in quanto eccessivo e, comunque, non provato. Nel corso del processo, ammesse ed espletate le prove richieste (prova documentale e per testi) all'udienza del 23.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è parzialmente infondata. Preliminarmente occorre precisare come in tema di risarcimento danni causati da fauna selvatica la Corte di Cassazione - risolvendo annosi contrasti interpretativi - abbia definitivamente stabilito come in relazione a tale ipotesi l'ente regionale sia chiamato a rispondere a norma dell'art. 2052 c.c. e non già ai sensi dell'art. 2043 c.c, così stabilendo criteri univoci con riguardo alla disciplina da applicare ed ai presupposti da considerare. In particolare, i giudici di legittimità, muovendo dal presupposto per cui l'art. 2052 c. vede come condizione di operatività l'esistenza di una situazione di “utilizzazione” - ancorché in senso pubblicistico- della fauna selvatica da parte dello Stato, per il tramite delle Regioni, hanno stabilito che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente CP_1 rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità" (Cass. n.7969/2020; Cass. n.8384/2020; Cass. n. 32018/2021; Cass. n.3023/2021; Cass n.19101/2021) Sotto il profilo probatorio è stato, poi, precisato che - ferma la prova del caso fortuito ex art 2052 c.c. in capo all'ente regionale, mediante la dimostrazione che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile - in applicazione dell'art. 2054 c.c. gravi, in ogni caso sul danneggiato l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quanto osservato significa, dunque, che il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale, ma deve verificare che ciascuna parte del giudizio abbia superato le rispettive presunzioni di responsabilità.
Ciò in quanto la presunzione a carico del conducente del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c. concorre con quella a carico del proprietario dell'animale stabilita dall'art. 2052 c.c. senza prevalenza alcuna della prima sulla seconda (Cass. 16550/2022; 4373/2016; 31335/2023;18386/2023). Ne consegue che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi superino la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura (Cass. 19616/2024; Cass. 18386/2023; Cass. 31335/2023).
Chiarita nei termini delineati la disciplina applicabile, nel caso in esame occorre rilevare come né la danneggiata, né l'Ente Regionale abbiano raggiunto le rispettive prove liberatorie. Ed infatti, a fronte di quanto emerso dalle risultanze documentali (verbale dei
Carabinieri all. 2) e dalle circostanze non contestate tra le parti, secondo cui il giorno 12.1.2022 alle ore 21,15 la SI.ra nel percorrere la Strada Statale Cassia Parte_1
Nord direzione Montefiascone-Viterbo, priva di illuminazione, di recinzioni e di segnaletica verticale, era entrata in collisione con il proprio veicolo con un cinghiale che aveva danneggiato l'intera parte anteriore dell'indicata autovettura, si rileva come la non abbia dimostrato, come suo onere, la verificazione di un evento CP_1 integrante l'ipotesi del caso fortuito. In particolare, non è stata dimostrata la prospettata adozione da parte della vittima di una condotta tale da incidere in maniera esclusiva ed assorbente sulla produzione dell'evento, avendo infatti l'ente convenuto dedotto l'inosservanza, da parte della SI.ra , della disciplina sulla circolazione Pt_1 stradale per superamento del prescritto limite di velocità (60 km/h), fatto questo che non solo non è stato provato, ma non è risultato oggetto di richieste istruttorie. Non è stato dimostrato, infine, il verificarsi di un evento esterno, o ad esso equiparabile, imprevedibile ed inevitabile. Esclusa, per le indicate ragioni, la ricorrenza del caso fortuito, occorre rilevare come, tuttavia, la condotta di parte attrice non possa ritenersi esente da responsabilità: quest'ultima, infatti, proprio in considerazione dell'assenza dei illuminazione e del fenomeno notoriamente sempre più frequente dell'attraversamento della fauna selvatica tanto nelle zone urbane quanto extra-urbane, specie se caratterizzate, come nella specie, dalla presenza di vegetazione infatti, avrebbe potuto e dovuto prestare particolare attenzione nell'affrontare il proprio percorso, impiegando, un maggior sforzo di diligenza tale da evitare quantomeno di incorrere in un incidente con effetti tanto rovinosi come quelli verificatisi. Risulta, dunque, che l'attrice abbia mancato di improntare il proprio agire a maggior prudenza, ponendo in essere una condotta che non consente di affermare che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e/o diminuire le conseguenze derivanti dall'impatto. Considerando che nessuna delle parti ha raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura. Pertanto, in merito al danno arrecato al veicolo Ford Fiesta dell'attrice, in relazione al quale può riconoscersi la somma di euro 8.000,00, apparendo evidente sulla scorta della documentazione fotografica in atti (all, 2) che lo stesso, in conseguenza del sinistro, abbia subito rilevanti danni nella parte anteriore (dichiarazioni teste Tes_1 ud. 16.5.2024) la è tenuta a risarcire la SI.ra nella misura di CP_1 Parte_1 euro 4.000,00, in applicazione della operata riduzione del 50% conseguente alla accertata pari responsabilità. Alla luce di tali rilievi la domanda merita parziale accoglimento. L'esito del giudizio, in ragione del parziale accoglimento della domanda giustifica la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali ridotte del 50% (calcolo spese processuali: parametro da 5.200 a 26mila, quattro fasi di legge, valori prossimi ai medi, euro 4.000,00, importo poi ridotto della metà)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dalla SI.ra
[...] nei confronti della e per l'effetto condanna quest'ultima al Pt_1 CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 4.000,00, oltre interessi di legge;
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo, 03/06/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 405/ 2023 avente ad oggetto: risarcimento danni e pendente TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCHIFITTO LUCIA come da procura in atti ATTORE E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGIO CP_1 P.IVA_1
CARNEVALI come da procura in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 23.01.2025 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte attrice:
“Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta in CP_1 persona del suo Presidente pro tempore unico responsabile ex art. 2052 cod.civ. per i fatti di cui in narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla signora nella sua qualità di proprietaria del veicolo Parte_1
Ford Fiesta targato FM 812 FF che si quantificano in €. 11.180,18 ovvero nella maggiore o minore misura che si riterrà di giustizia. -In via subordinata accertata la responsabilità ex art. 2043 codi. civ, condannare la a risarcire il danno CP_1 subito dall'attore come sopra quantificato e/o nella misura maggiore o minore che si riterrà di giustizia. In entrambi i casi con condanna agli interessi legali dal fatto al saldo e alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge”; parte convenuta: “L'Avv. Giorgio Carnevali, procuratore della CP_1 nell'emarginato giudizio, precisa le conclusioni evidenziando che la domanda attorea è rimasta del tutto sprovvista di prove a sostegno del fatto storico, della relativa dinamica e del nesso causale con i lamentati danni. A tal proposito si rileva che l'unico testimone escusso è stato il sig. carrozziere di fiducia dell'attrice, il Testimone_1 quale si è limitato a confermare la congruità dei danni con quelli dichiarati in citazione, mentre nulla ha saputo dire sull'ammontare degli stessi. Nessuna valida prova è stata pertanto offerta a sostegno dell'an e del quantum. Si insiste quindi per il rigetto della domanda”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La SI.ra ha convenuto in giudizio la per ivi sentir Parte_1 CP_1 dichiarare la responsabilità ex art. 2052 c.c. dell'indicato Ente in relazione al sinistro stradale avvenuto in data 12.01.2022 alle ore 22,15 a causa dell'investimento di un cinghiale con la propria autovettura e, conseguentemente, condannare la CP_1 convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali arrecati all'indicato veicolo. A fondamento della domanda l'istante ha dedotto che nelle indicate circostanze si trovava a percorrere, alla guida del veicolo di sua proprietà modello Ford Fiesta (TG FM812FF), la strada SS Cassia Nord direzione Montefiascone - Viterbo allorquando, giunta all'altezza del km 93,00 era entrata in collisione con un cinghiale che, improvvisamente, aveva attraversato la strada provocando ingenti danni alla parte anteriore ed al motore della propria autovettura. Deduceva, altresì, parte attrice che sul luogo del sinistro erano intervenuti prontamente anche i Carabinieri di Viterbo, i quali avevano appurato la presenza dei dedotti danni, nonché constatato la mancanza sia della segnaletica verticale di attraversamento di animali selvatici che di illuminazione. Alla luce di tali fatti, ritenuta sussistente la responsabilità della ex art. 2052 CP_1
c.c., ha concluso chiedendo, previo accertamento della responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni quantificati in euro 11.180,18 ovvero nella somma ritenuta di giustizia. Si costituiva in giudizio la ha fatto rilevare, in via preliminare, CP_1
l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. in luogo di quella di cui all' art. 2052 c.c. prospettata dalla parte attrice e deducendo, nel merito l'infondatezza della domanda attorea. A tale ultimo riguardo faceva rilevare come fossero rimaste indimostrate sia la dinamica del sinistro che l'esistenza del nesso causale. Deduceva, inoltre, l'insussistenza di ogni responsabilità in capo all'ente in ragione sia dell'adozione, da parte dello stesso ente, di tutte le misure atte a contenere e gestire la fauna selvatica, sia per il comportamento imprudente della stessa conducente, consistito nell'inosservanza del limite di velocità prescritto per il tratto di strada in questione e per avere inoltre omesso il compimento delle manovre di emergenza necessarie per evitare il pericolo. Contestava, infine, la domanda di controparte anche con riguardo al quantum dei danni lamentati in quanto eccessivo e, comunque, non provato. Nel corso del processo, ammesse ed espletate le prove richieste (prova documentale e per testi) all'udienza del 23.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è parzialmente infondata. Preliminarmente occorre precisare come in tema di risarcimento danni causati da fauna selvatica la Corte di Cassazione - risolvendo annosi contrasti interpretativi - abbia definitivamente stabilito come in relazione a tale ipotesi l'ente regionale sia chiamato a rispondere a norma dell'art. 2052 c.c. e non già ai sensi dell'art. 2043 c.c, così stabilendo criteri univoci con riguardo alla disciplina da applicare ed ai presupposti da considerare. In particolare, i giudici di legittimità, muovendo dal presupposto per cui l'art. 2052 c. vede come condizione di operatività l'esistenza di una situazione di “utilizzazione” - ancorché in senso pubblicistico- della fauna selvatica da parte dello Stato, per il tramite delle Regioni, hanno stabilito che “ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonchè le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; la potrà eventualmente CP_1 rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità" (Cass. n.7969/2020; Cass. n.8384/2020; Cass. n. 32018/2021; Cass. n.3023/2021; Cass n.19101/2021) Sotto il profilo probatorio è stato, poi, precisato che - ferma la prova del caso fortuito ex art 2052 c.c. in capo all'ente regionale, mediante la dimostrazione che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile - in applicazione dell'art. 2054 c.c. gravi, in ogni caso sul danneggiato l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quanto osservato significa, dunque, che il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro e, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale, ma deve verificare che ciascuna parte del giudizio abbia superato le rispettive presunzioni di responsabilità.
Ciò in quanto la presunzione a carico del conducente del veicolo prevista dall'art. 2054 c.c. concorre con quella a carico del proprietario dell'animale stabilita dall'art. 2052 c.c. senza prevalenza alcuna della prima sulla seconda (Cass. 16550/2022; 4373/2016; 31335/2023;18386/2023). Ne consegue che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se entrambi superino la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura (Cass. 19616/2024; Cass. 18386/2023; Cass. 31335/2023).
Chiarita nei termini delineati la disciplina applicabile, nel caso in esame occorre rilevare come né la danneggiata, né l'Ente Regionale abbiano raggiunto le rispettive prove liberatorie. Ed infatti, a fronte di quanto emerso dalle risultanze documentali (verbale dei
Carabinieri all. 2) e dalle circostanze non contestate tra le parti, secondo cui il giorno 12.1.2022 alle ore 21,15 la SI.ra nel percorrere la Strada Statale Cassia Parte_1
Nord direzione Montefiascone-Viterbo, priva di illuminazione, di recinzioni e di segnaletica verticale, era entrata in collisione con il proprio veicolo con un cinghiale che aveva danneggiato l'intera parte anteriore dell'indicata autovettura, si rileva come la non abbia dimostrato, come suo onere, la verificazione di un evento CP_1 integrante l'ipotesi del caso fortuito. In particolare, non è stata dimostrata la prospettata adozione da parte della vittima di una condotta tale da incidere in maniera esclusiva ed assorbente sulla produzione dell'evento, avendo infatti l'ente convenuto dedotto l'inosservanza, da parte della SI.ra , della disciplina sulla circolazione Pt_1 stradale per superamento del prescritto limite di velocità (60 km/h), fatto questo che non solo non è stato provato, ma non è risultato oggetto di richieste istruttorie. Non è stato dimostrato, infine, il verificarsi di un evento esterno, o ad esso equiparabile, imprevedibile ed inevitabile. Esclusa, per le indicate ragioni, la ricorrenza del caso fortuito, occorre rilevare come, tuttavia, la condotta di parte attrice non possa ritenersi esente da responsabilità: quest'ultima, infatti, proprio in considerazione dell'assenza dei illuminazione e del fenomeno notoriamente sempre più frequente dell'attraversamento della fauna selvatica tanto nelle zone urbane quanto extra-urbane, specie se caratterizzate, come nella specie, dalla presenza di vegetazione infatti, avrebbe potuto e dovuto prestare particolare attenzione nell'affrontare il proprio percorso, impiegando, un maggior sforzo di diligenza tale da evitare quantomeno di incorrere in un incidente con effetti tanto rovinosi come quelli verificatisi. Risulta, dunque, che l'attrice abbia mancato di improntare il proprio agire a maggior prudenza, ponendo in essere una condotta che non consente di affermare che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno e/o diminuire le conseguenze derivanti dall'impatto. Considerando che nessuna delle parti ha raggiunto la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in egual misura. Pertanto, in merito al danno arrecato al veicolo Ford Fiesta dell'attrice, in relazione al quale può riconoscersi la somma di euro 8.000,00, apparendo evidente sulla scorta della documentazione fotografica in atti (all, 2) che lo stesso, in conseguenza del sinistro, abbia subito rilevanti danni nella parte anteriore (dichiarazioni teste Tes_1 ud. 16.5.2024) la è tenuta a risarcire la SI.ra nella misura di CP_1 Parte_1 euro 4.000,00, in applicazione della operata riduzione del 50% conseguente alla accertata pari responsabilità. Alla luce di tali rilievi la domanda merita parziale accoglimento. L'esito del giudizio, in ragione del parziale accoglimento della domanda giustifica la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali ridotte del 50% (calcolo spese processuali: parametro da 5.200 a 26mila, quattro fasi di legge, valori prossimi ai medi, euro 4.000,00, importo poi ridotto della metà)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1. Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta dalla SI.ra
[...] nei confronti della e per l'effetto condanna quest'ultima al Pt_1 CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 4.000,00, oltre interessi di legge;
2. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000 oltre IVA, CPA e 15% spese generali, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Viterbo, 03/06/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco