Versione
1 gennaio 1948
1 gennaio 1948
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
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Consulenza legale Q202544324 (Articolo 63 Disp. att. cod. civile - ) «Nel presente quesito, il soggetto che vorrebbe acquistare l'immobile può, senza dubbio, inserire nel contratto preliminare di compravendita la clausola secondo...» Consulenza legale Q202541939 (Articolo 46 Codice proc. amministrativo - Costituzione delle parti intimate) «La costituzione in giudizio , nell'ambito del processo amministrativo, delle parti diverse dal ricorrente (e, quindi, […]
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Giurisprudenza • 68
- 1. Corte Cost., sentenza 28/01/2022, n. 23Massima: È dichiarata inammissibile, per l'assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento al d.P.R. n. 670 del 1972, in relazione all'art. 117, secondo comma, letterae), Cost., dell'art. 29 della legge prov. di Trento n. 6 del 2020, che ha modificato l'art. 3 della legge prov. n. 2 del 2020, oggetto di precedente impugnazione. […]Massima: […] L'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in attesa di una revisione degli statuti speciali, ha perseguito l'obiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del Titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia; conseguentemente, esso non è applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se non per le parti in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, e questo sino all'adeguamento degli statuti speciali al nuovo art. 117 Cost. (Precedente: S. 370/2006 - mass. 30760).Leggi di più...
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