Articolo 63 della Costituzione
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1 gennaio 1948
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


Entrata in vigore il 1 gennaio 1948
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