Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 012 85 LA CORTE SUP RE ZI LK Opposizione a precetto come SEZIONE TERZA CIVILE opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 8938/98 SOMMELLA Presidente Dott. Francesco Dott. Michele VARRONE Consigliere 2695 Cron. Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI 427 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 14/07/00 CORTE SUPREMA DI ZI ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE S E N T ENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 1 31 GEN 2001 ZE DITTA SAS, in persona del legale IL CANCELLIERE pro tempore Ferdinando ZE,rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, presso 10 studio dell'avvocato CANTILLO ORESTE, difeso LIRE 3000 dall'avvocato D'ALESSIO LUIGI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
CG408178 LADY MAN DITTA SRL;
- intimato -
avverso il provvedimento della Sezione distaccata di 2000 Pretura di MONTECORVINO ROVELLA, depositato 11 1398 10/01/98; (RG. 6532/96 Make E udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito 1'Avvocato TEODORO KLITSHE DE LA GRANGE (per delega Avv. Luigi D'Alessio); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dolt. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'ac- coglimento 1° motivo, assorbito il 2° motivo di ricor- SO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La s.r.l. LA MA, con atto di precetto del 5 gennaio 1996, ha intimato alla s.a.s. ZE il paga- mento della somma di oltre lire 25 milioni, portati da titoli cambiari ed ha eseguito pignoramento mobiliare in danno della Società debitrice. La Società ZE, con ricorso del 18 ottobre 1996, ha proposto opposizione all'esecuzione davanti al pretore circondariale di Salerno, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, deducendo che alcuni titoli cam- biari posti a fondamento dell'esecuzione non erano da lei sottoscritti o girati.
2. Il pretore, con ordinanza del 10 gennaio 1998, ha rigettato l'opposizione, qualificata come agli atti esecutivi, ed ha ritenuto che era " decorso il termine utile per la proposizione dell'opposizione" , la quale 2 Jaume support ATI SÉ PA MERINFO. decorreva dal 12 gennaio 1996, data della notificazione dell'atto di precetto.
3. Per la cassazione dell'ordinanza la s.a.s Fran- zese ha proposto ricorso articolato in due motivi. L'intimata s.r.l. LA MA non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Le opposizioni indicate nel titolo quinto del 1. libro terzo del codice di procedura civile sono decise dal giudice competente con sentenza. Tanto si ricava dalle norme contenute negli artico- li 616, 618 e 619, riguardanti, rispettivamente, l'opposizione all'esecuzione, quella agli atti esecuti- vi e l'opposizione di terzo. Il fatto che, nella specie, l'opposizione sia stata decisa con ordinanza non rileva ai fini in quantodell'impugnabilità di questo provvedimento, si tratta di ordinanza alla quale, nella sostanza, può essere riconosciuta natura di sentenza. Infatti, dagli atti risulta che l'ordinanza è sta- ta emessa a seguito di giudizio che si è svolto nel contraddittorio delle parti;
che l'ordinanza è conclu- siva del processo di opposizione anche con riferimento alla condanna delle spese di una della parti. Al riguardo vale il principio secondo il quale " il 3 provvedimento risolutivo dell'opposizione agli atti esecutivi, ancorché adottato in forma di ordinanza in- vece che con quella della sentenza, come previsto dall'art. 618 comma secondo, cod. proc. civ., qualora sia stato emesso nel contraddittorio delle parti svol- tosi nel corso di regolare istruzione davanti al giudi- ce dell'esecuzione ed abbia risolto in maniera defini- tiva la relativa controversia, dichiarando inammissibi- le l'opposizione, va considerato sentenza in senso SO- stanziale, contro la quale è ammesso ricorso per cassa- zione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost." : Cass. 30 maggio 1995 n. 6072. 2.1. Con il primo motivo del ricorso è criticata la qualificazione dell'opposizione come agli atti esecuti- vi ed il conseguente rigetto (rectius: dichiarazione di inammissibilità) dell'opposizione siccome proposta ol- tre il quinto giorno dalla notificazione dell'atto di precetto. La ricorrente sostiene: che aveva proposto opposi- zione a precetto deducendo che alcuni titoli azionati non erano stati da essa emessi o girati;
che tale forma di opposizione si configurava come opposizione all'esecuzione. Con il secondo motivo è denunciata omessa motiva- zione in ordine a quanto ora indicato. 4 I motivi sono fondati nei termini di cui si dirà.
2.2. Per distinguere l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, si deve considerare che la prima investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante а procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecu- tivo o della pignorabilità del beni: Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; 27 giugno 1990, n. 6544; 23 luglio 1997, n. 6871, tra le tante. L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello svolgimento in questa dell'azione esecutiva attraverso il processo: la parte fa valere vizi formali degli atti e dei prov- vedimenti svolti o adottati nel corso del processo ese- cutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879. 2.3. Dall'esame dell' 'opposizione, il quale è con- sentito in ragione della censura di violazione di norme processuali, si ricava che la Società ZE aveva eccepito " che alcuni dei titoli descritti nel richiama- to atto di precetto (-) e precisamente quello di cui al n. n.4 per lire 1.650.000, 7 per lire 1650.000, n. 8 per lire 1.400.000, n. 10 per lire 1650.000 e n. 11 per 5 lire 1300.000 non sono stati né intestati alla ditta ZE s.a. s., né tantomeno da questa girata alla s.r.l. LA MA" Al di là della sua fondatezza, con questa eccezione 1'opponete aveva contestato il diritto del creditore procedente di agire esecutivamente nei suoi confronti, ponendo in essere, come si è avuto modo di chiarire, una opposizione all'esecuzione ai sensi del richiamato art. 615. Né vale obbiettare che nel corso del giudizio vi sarebbe stata una inammissibile " mutatio libelli" perché, in materia di qualificazione dell'opposizione, il giudice è dotato di ampi poteri di qualificazione della domanda che sono esercitati indipendentemente dalle difese delle parti. Ne deriva che l'opposizione proposta dalla Società ZE doveva essere qualificata come opposizione all'esecuzione alla quale non si applica al preclusione di cui all'art. 617 cod. proc. civ. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice dell'esecuzione del tribunale di Salerno, divenuto competente a seguito della soppres- dell'ufficio del pretore quale giudicesione dell'esecuzione: art. 132 del decreto legislativo 10 febbraio 1998, n. 51. 6 3. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al tribunale di Salerno La liquidazione delle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.
P. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- 40000 pugnata con rinvio al giudice dell'esecuzione del tri- 290000 bunale di Salerno anche per le spese di questo giudi- zio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della terza sezione civile del- la Corte di cassazione, il 14 luglio 2000. Luigi Francesco Di Nanni, Est. гурно не меш Il Presidente pum/dauer, ашииз Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 30 GEN. 2001 Concetta Ammendola Oggi. IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendota Agentia d e Extrate Ufficia di Roma 2 Iscritto a ruoto it. . 03 ir Art. n.....