TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 4406/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , nata a OCCHIOBELLO (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
26/10/1970
E
, C.F. , nato a TRECENTA (RO) in [...] Parte_2 C.F._2
17/01/1968 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. SCARAZZATI ENRICO
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SI.ri e nel Comune di Gaiba (RO), in data 05 luglio 1997, Parte_1 Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Gaiba (RO) al Numero 2, Parte II,
Serie B anno 1997, alle medesime condizioni economiche ed afferenti l'affidamento condiviso delle figlie riportate in seno alle condizioni di separazione recepite nella sentenza n° 420/2015 del
Tribunale di Rovigo” e pertanto “ confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e Per_1
ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza prevalente presso la madre;
disporre Per_2
che il SI. possa incontrare le figlie in ogni momento, pur compatibilmente con i loro Parte_2
impegni scolastici ed extra scolastici;
resta convenuto che le figlie trascorrano con il padre, oltre all'appuntamento domenicale quindicinale, due giorni di ogni settimana, indicativamente nei giorni
1 di lunedì e mercoledì dalle ore 17.30 circa con relativa cena ed accompagnamento a casa post cena da parte della madre;
resta inteso che la figlia trascorra con il padre la pausa pranzo dalle Per_1
12.40 alle 14.00 dei giorni di martedì e giovedì; parimenti le figlie trascorreranno con il padre qualche giorno nel periodo natalizio, alternando il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, salvo diverso migliore accordo;
analogamente nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo; ogni altro periodo festivo ad anni alterni;
i coniugi convengono e si impegnano reciprocamente a mantenere alto il rapporto di bigenitorialità con pieno coinvolgimento di ciascun genitore nelle decisioni riguardanti l'istruzione e l'educazione delle figlie;
il SI.
verserà alla SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a partire da marzo 2015 e a Parte_2 Pt_1
mezzo bonifico bancario, la somma mensile di euro 250,00 a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie oltre al contributo nella misura del 50% per le spese straordinarie a loro afferenti, con ciò intendendosi le spese scolastiche, sportive e mediche specialistiche non coperte dal S.S.N., tutte previo accordo e preventivo;
correlativamente ed inscindibilmente ai punti precedenti e sempre in ordine alla regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali discendenti dal matrimonio e ritenendo che tale accordo sia funzionale ai fini della risoluzione consensuale della crisi coniugale, la SI.ra , si impegna ad attribuire gratuitamente il diritto di abitazione vita naturale Parte_1 durante sull'immobile di cui è comproprietaria sito in Bagnolo di Po (RO) in Via Dante Gallani, n.
26, a favore del SI. e a favore dei suoi genitori, SInori e Parte_2 Controparte_1
, che si impegnano ad accettare, il tutto a cura e spese dei beneficiari;
dichiararsi i Persona_3 coniugi economicamente autosufficienti;
spese interamente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14.112024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle condizioni concordate e riportate in ricorso, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie , in data Per_2
8.10.2000, e in data 19.06.2007, entrambe studentesse non economicamente autosufficienti. Per_1
Inoltre, gli istanti hanno precisato che con sentenza n. 420/2015, depositata il 18.6.2015, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi recependo le condizioni rassegnate dagli stessi in forma congiunta avanti il giudice istruttore.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 18.11.2024 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 13.12.2024 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 13.12.2024, ha assegnato la causa in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza avanti il presidente tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n. 420/2015 del 6.5.2015 di questo Tribunale.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di figli minori, Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gaiba in data 7.7.1997 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 Parte_2
Gaiba nell'anno 1997, m. 2, parte II, Serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 7.1.2025.
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
4