Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 aprile 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 luglio 1997 |
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Per l'indennità di fine servizio non si conteggia la retribuzione di posizioneGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 29 aprile 2025
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 9 gennaio 2025 (iscritta al n. 13 reg. ord. 2025), il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, secondo periodo (recte: terzo periodo), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere …
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Legge di stabilità 2013 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). Testo aggiornato al Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 Fonte normattiva.it (I testi non hanno carattere di ufficialità) Art. 1. 1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare …
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Giurisprudenza • +500
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- 4. Trib. Ragusa, sentenza 07/01/2025, n. 9Provvedimento: TRIBUNALE DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella; esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 25.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1796/2022 R.G., avente ad oggetto “riconoscimento servizio pre-ruolo a fini previdenziali”; promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in C.le Torre Cannata Parte_1 Malvagia n. 16/d, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Roccasalva C.F._1 del Foro di …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1700Provvedimento: R.G. 766/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella recante R.G. 1129/2024) TRA n. a ORTA DI ATELLA (CE) il 27/11/1961 e Parte_1 , n. a SUCCIVO (CE) il 27/07/1964 Parte_2 rappresentati e difesi dagli avv. GALLICCHIO ANTONIO e ALESSIA IORIO, come da procura in atti. RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t.,CP_1 rappresentato e difeso dagli avv. CATALANO …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Iscrizione personale non di ruolo)
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, e' estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purche' il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. - Art. 2. (Indennita' premio di servizio - Conseguimento del diritto)
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, l'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza, che cessi dal servizio con almeno due anni completi di iscrizione, consegue il diritto alla indennita' premio di servizio:
a) con almeno 15 anni di servizio nei casi di cessazione in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' previsto dal regolamento oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione; ((5a)) b) con almeno 20 anni di servizio nei casi di cessazione:
1) per soppressione di posto o di ufficio o riduzione di organico, o di lavoro, o di servizio;
2) per inabilita' fisica, incapacita', scarso rendimento;
3) per una delle cause previste dalla successiva lettera c) del presente articolo qualora si tratti di iscritta coniugata o che abbia prole a carico;
4) per provvedimento disciplinare ovvero in conseguenza di condanna penale;
5) per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio;
6) per passaggio alle dipendenze dello Stato non per effetto di disposizioni legislative; ((5a)) c) con almeno 25 anni di servizio per dimissioni o per altre cause non contemplate dalle precedenti lettere a) e b); ((5a)) d) qualunque sia la durata del servizio qualora la cessazione avvenga per una causa che comporti il diritto alla pensione di privilegio. In tale ipotesi non e' richiesto il periodo minimo di due anni di iscrizione all'istituto di cui al primo comma del presente articolo.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizio i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto alla pensione diretta ordinaria o di privilegio a carico degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro. (1a)
----------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'." --------------- AGGIORNAMENTO (5a) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 30 giugno 1988, n. 763 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1988, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), e c) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui prevede che il dipendente iscritto all'INADEL consegue il diritto all'indennita' premio di servizio qualora abbia almeno due anni di iscrizione all'ente ed abbia prestato servizio per un periodo variabile da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio medesimo." - Art. 3. (Indennita' premio di servizio nella forma indiretta)
A partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, il diritto all'indennita' premio di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto che muoia in attivita' di servizio ovvero entro il triennio dalla cessazione senza aver conseguito, in quest'ultimo caso, l'indennita' premio nella forma diretta, purche' l'iscritto stesso, in entrambe le ipotesi, abbia maturato una anzianita' di almeno 15 anni utili ai fini della pensione indiretta a carico degli istituti di previdenza gestiti dal Ministero del tesoro ed un periodo di iscrizione, agli effetti del trattamento di previdenza dell'INADEL, non inferiore a due anni completi.
Le categorie di superstiti aventi diritto, ai sensi del precedente comma, alla indennita' premio di servizio nella forma indiretta sono:
a) la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte di iscritta che abbia contratto il matrimonio prima del cinquantesimo anno di eta', il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa purche', alla data di morte della moglie, risulti a carico di questa e sia inabile a proficuo lavoro ovvero abbia compiuto il 65° anno di eta';
b) la prole minorenne ed, in concorso con questa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; per le orfane e', inoltre, richiesta la condizione dello stato di nubile o di vedova. (5) (6) (7) (10) ((13)) I limiti minimi di 15 anni di servizio e di due anni di iscrizione, di cui al primo comma del presente articolo, non sono richiesti qualora i superstiti conseguano il diritto alla pensione indiretta di privilegio.
Nel caso in cui l'iscritto, cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, deceda entro il triennio dalla data di cessazione, i superstiti, indicati nel secondo comma, che abbiano ottenuto per tale motivo la concessione della pensione indiretta, conseguono il diritto all'indennita' premio di servizio.
L'eventuale assegno vitalizio nel frattempo concesso e' revocato e le relative rate corrisposte vengono imputate sull'importo dell'indennita' premio di servizio.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono equiparati ai figli legittimi i legittimati per matrimonio o per decreto del Presidente della Repubblica sempre che' la legittimazione sia anteriore alla cessazione dal servizio, nonche' i figli naturali volontariamente riconosciuti o giudizialmente dichiarati anteriormente alla data di cessazione dal servizio, gli affiliati e gli adottivi sempreche' il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto. (1a) (2) (3)
----------------- AGGIORNAMENTO (1a) La L. 7 febbraio 1979, n. 29 ha disposto (con l'art. 9) che "In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2 , 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , a coloro che si avvalgono della facolta' di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano gia' dato luogo a pensione, e' dovuta l'indennita' premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennita'." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 25 luglio-6 agosto 1979 n. 115 (in G.U. 1a s.s. 8/8/1979, n. 217) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita' premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto." ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza del 7 maggio-25 giugno 1981 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 1/7/1981, n. 179) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennita' premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza indicato dall' art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , i genitori ultrasessantenni o inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto." ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 14 luglio 1988 n. 821 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1988, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui subordina il diritto dei collaterali dell'iscritto all'INADEL all'erogazione dell'indennita' premio di servizio nella forma indiretta alle condizioni della loro inabilita' a proficuo lavoro, della nullatenenza e della convivenza a carico dell'iscritto stesso." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale con sentenza del 19 - 31 luglio 1989 n. 471 (in G.U. 1a s.s. 9/8/1989, n. 32) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilita' di disporre per testamento dell'indennita' premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa." ---------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 10 luglio 1991 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 17/7/1991, n. 28) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilita', per la indennita' premio di servizio, della successione ex lege, qualora manchino le persone indicate nella stessa norma." ---------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza del 5 - 24 febbraio 1992 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 4/3/1992, n. 10) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attivita' di servizio alla erogazione nella forma indiretta della indennita' premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova." ---------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 luglio 1997 n. 243 (in G.U. 1a s.s. 23/7/1997, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui prevede che, nell'assenza delle persone ivi indicate, i collaterali non viventi a carico del de cuius siano preferiti agli eredi testamentari e, in mancanza di questi, agli eredi legittimi".