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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile n. 980/2024 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.06.2024 da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Mirco Rivosecchi, giusta procura agli atti, domiciliato presso il suo indirizzo
PEC Email_1
attore
nei confronti di
CP_1
nata a [...], il [...] (Cod. C.F._2
Fisc. ) residente in [...] C.F._3
convenuta contumace
Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per l'attore (cfr. verbale di udienza del 13.03.2025 e ricorso introduttivo):
“… pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile dal predetto celebrato a in Marocco, con atto regolarmente Parte_2 trascritto nel registro dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Aulla in data 02/03/2022, Atto n. 96, foglio n. 151, registro n. 285, in data
05/11/2014, rilasciato dal Tribunale di prima istanza di Parte_2
con la sig.ra (C.F.
[...] CP_1 C.F._2
nata in [...] il [...], alle medesime condizioni stabilite nella sentenza di separazione personale dei coniugi emessa dal Tribunale di
Massa n. 455/2023, pubblicata in data 17/08/2023, come riportata integralmente nella parte narrativa del ricorso.”
2 Il P.M. è stato notiziato della procedura e non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 15.07.2024 in calce al decreto di fissazione di udienza.
<><><>
Rilevato, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_2
in Marocco (Marocco) il 26.09.2014, matrimonio trascritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio del Comune di Aulla in data 02.03.2022,
(atto n. 96, foglio 151, registro n. 285, rilasciato dal Tribunale di Prima
Istanza di ); Parte_2 che dall'unione coniugale è nato il figlio minore;
Persona_1
che è intervenuta sentenza n. 455/2023 di questo stesso Tribunale, pubblicata il 17.08.2023, con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i predetti coniugi;
che il ha proposto domanda tendente ad ottenere la pronuncia di Pt_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la convenuta, precisando l'intervenuta cessazione della convivenza a seguito della comparizione dei coniugi avanti al Presidente di questo stesso Tribunale nel corso del suindicato procedimento di separazione personale, essendosi quindi lo stato di separazione protratto ininterrottamente per il tempo previsto ex lege ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale, non sussistendo alcuna possibilità di ripristino della convivenza e di riconciliazione ed essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che la convenuta, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituita in giudizio ed è stato dichiarata contumace all'udienza di prima comparizione tenutasi il 13.03.2024; che la causa è quindi pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate dal ricorrente, come in epigrafe trascritte.
3 Il Pubblico Ministero, informato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota del 15.07.2024.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, sussistono i presupposti per la pronuncia richiesta poiché dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente in sede di separazione e fino al momento del deposito del ricorso in Cancelleria è decorso il periodo di separazione ininterrotto per il periodo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge succitata, mentre l'atteggiamento delle parti, sia processuale (in virtù della proposizione della domanda di divorzio da parte del ricorrente e della contumacia della convenuta, rivelatrice di disinteresse ad opporsi alla stessa), sia extraprocessuale (con la già evidenziata protrazione ininterrotta dello stato di separazione per il tempo previsto ex lege ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale), dimostra l'impossibilità di ricostruire tra i coniugi la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio.
Le condizioni trascritte nelle condizioni rassegnate dal ricorrente – corrispondenti a quelle già stabilite con la succitata sentenza n. 455/2023 di questo Tribunale in sede di separazione personale - possono essere recepite nella presente decisione, in difetto di allegazione (e di prova) di circostanze sopravvenute giustificative di un regime diverso e tenuto conto del modesto lasso temporale intercorso, risultando quelle inerenti all'affidamento congiunto della prole, con collocazione residenziale prevalente della stessa presso l'abitazione materna, ed al diritto di visita del medesimo figlio minore da parte del padre, quale genitore non collocatario, aderenti al principio di bigenitorialità che ispira la disciplina legislativa in materia e rispettose dell'habitat domestico e delle abitudini di vita di quest'ultimo; mentre quelle concernenti la contribuzione al mantenimento ordinario della prole da parte del ricorrente paiono congrue, in rapporto alle capacità patrimoniali attestate dalla documentazione fiscale prodotta quali attestate dalla documentazione fiscale prodotta (quanto alla ricorrente) ed aderenti al principio di
4 proporzionalità posto dall'art. 316 bis comma 1 c.c., in difetto di sopravvenienze che giustifichino una disciplina diversa sul punto.
Alla pronuncia di divorzio consegue ope legis il riacquisto da parte della ricorrente del cognome che la stessa aveva anteriormente al matrimonio, con perdita del cognome maritale.
Stante la mancata costituzione della convenuta e, quindi, l'insussistenza di contrasto tra le parti circa la domanda di scioglimento del vincolo coniugale, nonché tenuto conto della natura del petitum, la cui realizzazione necessita di pronuncia giudiziale, non vi è luogo a provvedere in ordine al regime delle spese processuali, dovendo quelle sostenute dalla ricorrente essere dichiarate irripetibili nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito: Par Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Parte_2
(Marocco) il 26.09.2014 da ed
[...] Parte_3 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Aulla
[...]
in data 02.03.2022, (atto n. 96, foglio 151, registro n. 285, rilasciato dal
Tribunale di Prima Istanza di ), alle seguenti Parte_2
condizioni.
I Sigg.ri ed continueranno a vivere Parte_3 CP_1
separati, potendo essi liberamente scegliere la propria condizione di abitazione e residenza.
- Il figlio minore delle parti, resta affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con collocazione residenziale prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre e con facoltà del padre di vederlo tutte le domeniche pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00; in caso di impedimento da una delle parti a svolgere detto incontro, lo stesso venga recuperato nella medesima settimana;
5 - Il Sig. resta tenuto a corrispondere alla Sig.ra Parte_1
, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio CP_1
Per_
, la somma mensile di euro 180,00, rivalutabile annualmente in base agli indici I.S.T.A.T., mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento documentabile e tracciabile, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla meta delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, come da
Protocollo CNF in materia, recepito dal Tribunale adito, le cui previsioni devono intendersi riportate nella presente sentenza.
Dichiara la perdita in capo alla Sig.ra del cognome CP_1
maritale.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Aulla) presso il quale è stato trascritto l'atto di matrimonio tra le parti di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti alla presente sentenza.
Dichiara non ripetibili nei confronti della convenuta le spese processuali sostenute dal ricorrente.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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