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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1476/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1476/2019
promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Astolfi, Francesca Di Parte_1
Marco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Solferino n. 11;
-Appellante-
contro
E quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppe Lozupone ed Emanuela Bassi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Lucio Strazziari, sito in Bologna, in Via D'Azeglio n. 27;
-Appellati/Appellanti incidentali-
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte per l'udienza del 11/06/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1268/2018 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda proposta da ER
accertando la responsabilità della struttura per l'infezione contratta
[...] Parte_1 dalla donna durante il ricovero e l'intervento chirurgico eseguito presso la struttura ospedaliera in data pagina 1 di 6 21.07.2011 e condannava la convenuta al risarcimento della somma di euro 20.932,45 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.830,00 oltre rivalutazione a titolo di danno patrimoniale.
Impugnava la suddetta sentenza chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 conseguente rigetto della domanda risarcitoria di controparte e condanna alla restituzione in favore della stessa degli importi percepiti da in esecuzione del provvedimento. ER
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Persona_1 incidentale per inesatta quantificazione di tutte le voci di danno (biologico temporaneo, biologico permanente, differenziale, spese mediche e di ctp), per mancata liquidazione del danno patrimoniale subito a seguito del decesso del marito e per omessa pronuncia sulla domanda attorea ex art.120 c.p.c.
A seguito del decesso di in data 26.10.2020 si costituivano in giudizio le eredi Persona_1
e richiamando integralmente tutti i precedenti atti. Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza non definitiva n.2290/23 questa Corte ha rigettato l'appello principale proposto da
[...]
confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la Parte_1 responsabilità della Struttura per l'infezione contratta dalla Rubboli. Ha rimesso in istruttoria la causa per un approfondimento istruttorio in ordine al danno differenziale subito dalla donna.
La causa viene nuovamente in decisione
***
Con il primo motivo d'appello incidentale gli eredi della lamentano l'erroneità della sentenza ER del Tribunale di Ravenna n. 1268/2018 'per inesatta quantificazione di tutte le voci di danno (biologico temporaneo;
biologico permanente;
differenziale o incrementale) subito da Persona_1
In particolare, quanto al danno biologico temporaneo, la sentenza ha condiviso la quantificazione operata dal CTU Dott. che ha individuato il "maggior danno biologico" temporaneo risarcibile Per_2 in 30 giorni di ITT, 40 giorni di ITP al 75% e 60 giorni di ITP al 25%.
Assume parte appellante, da un lato, che l'intero periodo doveva essere considerato di Invalidità totale, cui far seguire un ulteriore periodo di 6 mesi di Invalidità Parziale (90 gg al 75% e 90 gg al 50%), dall'altro che i "tempi medi" di degenza attendibili per un intervento di sostituzione valvolare aortica non complicato non siano di 40-60 giorni come sostenuto dal Consulente ma di tre settimane circa 'che arrotonderemo in eccesso a 30 giorni, per essere il più possibile realisti'.
Sul punto ritiene il Collegio di condividere la quantificazione operata dal Ctu, che tiene conto dell'incremento dovuto all'infezione rispetto al 'normale' decorso di un intervento invero impegnativo come quello subito dalla e che quindi ha modulato il periodo causalmente ascrivibile ER all'infezione nosocomiale.
Ha peraltro evidenziato il Consulente, rispondendo alle osservazioni effettuate dal Ctp attoreo (cf. pag.
31), come un intervento di cardiochirurgia in un soggetto di pari età e condizioni cliniche (cioè all'epoca dei fatti 72 enne, e affetto, oltre alla patologia cardiaca valvolare aortica, dalle seguenti comorbilità: ipertensione arteriosa, polivasculopatia, talassemia minor, gonartrosi bilaterale) richiedesse una degenza non inferiore a 40-60 giorni;
non era dunque accettabile la prospettiva del ctp che indicava in soli 10 giorni il periodo di ITT.
Né valgono -aggiunge il Collegio- i richiami di parte appellante incidentale al 'costo per il SSN di ogni giorno di degenza in reparti di alta specializzazione' né il generico riferimento ad un 'degenza media per tale intervento', che non pare tenere conto -differentemente da quanto effettuato dal ctu- delle specificità del caso concreto. pagina 2 di 6 Laddove, in ogni caso, si volesse aderire alla prospettazione attorea il periodo di ITT sarebbe al massimo di 76 giorni, risultando disancorati da ogni riferimento specifico gli ulteriori 6 mesi di ITP indicati dall'appellante, con un quantum liquidabile addirittura inferiore.
Peraltro, il fatto che il danno non sia catalogabile tra le micropermanenti, per i motivi di cui infra e comunque dedotti da parte appellante (che assumeva un danno differenziale tra il 18-20%), comporta che la liquidazione della I.T. debba essere eseguita seguendo le tabelle di Milano, per un totale di euro
10.350 (3.450+3.450+3.450).
Fondato è il motivo relativo alla liquidazione dell'invalidità permanente che il Giudice di prime cure ha riconosciuto in un 9% senza tener conto del cd. 'differenziale'.
Sul punto è stata effettuata nel presente grado di giudizio una integrazione di Consulenza che ha specificato come 'successivamente all'intervento di sostituzione valvolare aortica ( protesi biologica ) per stenosi di grado severo - sintomatica e successivamente all'iter decorso post-operatorio ed alle complicanze di pertinenza infettivologica gia' ampiamente e considerate in corso di precedenti operazioni peritali , si puo' ritenere che il quadro “ funzionale “ valvolare aortico fosse migliorato integrando , comunque, un danno permanente all'integrità psico-fisica ( per la componente cardio- vascolare ) quantificabile in un 25% d'I.P. essendosi comunque migliorata la funzionalità valvolare aortica. Ora, su tali pre-esintenze ( stato anteriore della Pz.da ) si inscrive e si colloca il “ maggior danno jatrogeno “ già indicato nella misura del 9% d'I.P. relativo alle criticità -complicanze insorte nel post-operatorio ed ai postumi ad esse correlate rappresentate dagli esiti cicatriziali sternotomici ipertrofici e disestetici già descritti in precedente relazione di CTU'
E' infatti questa la ipotesi corretta, non potendo farsi riferimento alla cd. ipotesi A (cfr. ctu) che identificava una I.P. preesistente del 40% senza far riferimento al post intervento migliorativo del quadro funzionale aortico.
Pertanto -conclude il Ctu- il danno differenziale può essere così quantificato:
I.P. preesistente 25% + 9% danno jatrogeno: residua danno complessivo del 32% (non somma ma calcolo proporzionale).
Errata è dunque la liquidazione operata dal giudice di prime cure che ha conteggiato il 9% come danno
'semplice' e non come differenziale.
Ai fini della liquidazione occorre peraltro tener conto del fatto che la signora è deceduta in ER corso di causa, precisamente il 26.05.2020; nel silenzio degli eredi sul punto e tenuto conto che la complicazione infettiva è stata risolta all'esito delle cure prestate, deve ritenersi che il decesso sia ascrivibile ad altra causa.
Dunque, l'ammontare del danno spettante agli eredi iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita residua, che è ormai un dato certo, e non a quella probabile.
In merito al criterio da seguire, la Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 8481/25) ha precisato che “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che
pagina 3 di 6 verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.”, dovendo avvenire la liquidazione secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (cass. 29832/24).
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità (cfr. sent. citata).
Nel caso di specie, la somma cui avrebbe avuto diritto la quale danno differenziale laddove ER fosse rimasta in vita fino alla fine del giudizio è pari ad euro 74.292 (160.268 i.p. pari al 32% in donna di anni 72 – 85.976 i.p. del 23% in donna di anni 72), di cui euro 46.436 per danno biologico ed euro
27.856 per danno morale. Si precisa che essendo il calcolo complessivo del Ctu non la somma ma un calcolo proporzionale, si sono considerati il 32% di danno complessivo e il 9% di danno iatrogeno.
Quanto al danno biologico, dividendo per gli anni di vita residua (16.690 per una donna di 72 anni nell'anno 2011 nella provincia di Forlì-Cesena) si ottiene la cifra di 2.782,26 che moltiplicata per gli anni di vita residua (8,5) ammonta ad euro 23.649,21, calcolata all'attualità.
Diverso e più articolato è l'effetto della premorienza sul danno morale che, ad avviso di questa Corte, va apprezzato in concreto in relazione soprattutto alla natura effettiva della sofferenza correlata allo specifico interesse leso dall'illecito.
Con riguardo al danno morale correlato alla lesione del diritto alla salute è ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata, secondo l'id quod plerumque accidit, da chi veda leso il proprio diritto alla salute, si realizza con maggiore intensità al tempo in cui l'evento dannoso si verifica, per essere però destinata non a svanire, ma ad accompagnare la vita del danneggiato, che rimane evidentemente sempre consapevole e dolorosamente memore della propria menomazione fisiopsichica oltre che della sua ingiustizia.
Proprio tale considerazione è alla base della elaborazione, da parte del Tribunale di Milano, nella tabella per la tabella di liquidazione del danno morale c.d. terminale o da lucida agonia, di un criterio di liquidazione correlato, in senso decrescente, al fattore tempo, e ciò sulla base della <regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento”)>>
(Criteri Orientativi relativi alle Tabelle 2021).
Non pare dunque naturalisticamente escludere a priori qualsiasi incidenza, sulla quantificazione Pt_2 del danno morale correlata alla lesione del diritto alla salute, della durata della sopravvivenza della vittima (come invece affermato da Cass. 12060/22 in continuità con Cass. 10981/01, che ha a sua volta richiamato i precedenti di cui a Cass. 2491/93 e Cass. 3100/83 relativi però alle ipotesi affatto diverse del danno morale rispettivamente da diffamazione e da morte del coniuge).
La necessità, in caso di premorienza della vittima per altra causa, di liquidare l'accertato danno morale correlato al danno biologico, in ragione non solo dell'intensità ma anche alla effettiva durata della sofferenza interiore, era stata d'altronde condivisibilmente affermata da Cass. 24075/17. pagina 4 di 6 Ad avviso di questa Corte, in via equitativa, appare ragionevole, di regola secondo l'id quod plerumque accidit e salva la ricorrenza di circostanze specifiche che inducano a diverse valutazioni, liquidare il danno morale correlato alla lesione della salute alla vittima premorta, del quale sia stata accertata l'esistenza, per un terzo indipendentemente dalla durata della sopravvivenza, e, per i restanti due terzi, con riduzione proporzionale alla permanenza in vita attuata secondo il criterio già indicato per il danno biologico.
Nel caso di specie, in mancanza di circostanze specifiche che inducano a discostarsi dal suindicato criterio equitativo, vanno liquidati, per il danno morale, euro 9.285,33, ossia un terzo del danno morale totale di euro 27.856, oltre ad euro 9.457,78 [(euro 27.856- 9.285,33) : 16,690 x 8,5], per un totale di euro 18.743,11.
Tale importo, sommato al suindicato danno biologico, dà euro 42.392,32.
Tenuto conto anche dell'Invalidità temporanea, il danno complessivo ammonta ad euro 52.742,32
In merito alle spese mediche, il Consulente le ha ritenuto congrue nella misura di euro 1.830, quantum recepito dal Giudice di primo grado in sentenza.
Assume l'appellante che esse ammonterebbero invece ad euro 4.127,00 (doc.21 + 27 e 28).
Pur nella laconicità della indicazione contenuta nella Consulenza, è da ritenere che i 1.830 euro individuati si riferiscano alla consulenza del prof. Ritiene questa Corte che possano essere Persona_3 riconosciuti solo ulteriori 26 euro della cartella clinica, posto che la ricevuta n.5/16 non si comprende neppure da chi sia stata rilasciata non essendo leggibile interamente mentre la ricevuta di euro 14,00 per la cartella clinica appare generica e riferibile alla posizione Persona_4
I documenti 27 e 28 si riferiscono invece alla assistenza del ctp;
dette spese ovviamente non potevano essere indicate dal Consulente tecnico d'ufficio, ma ha errato il Giudice di prime cure a non riconoscerle seppure tra le spese processuali, avendo, come precisato dalla Suprema Corte, natura di allegazione difensiva (cfr.. cass. 22173/21 : “Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Infondato appare l'ulteriore motivo con cui si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale patito dall'attrice a seguito del decesso del marito, non essendovi prova innanzitutto che il decesso del sig. (marito della sia dovuto ad un 'lungo periodo di anoressia dovuto al Persona_4 ER prolungato distacco dall'ambiente familiare e per non avere ricevuto più le attenzioni della moglie sig.ra non evidenziandosi dalla documentazione in atti (risultando la diagnosi di ingresso in ER
Ospedale 'insufficienza respiratoria ipossiemica in pz con multipli addensamenti polmonari bilaterali' e quella di dimissione per decesso ' insufficienza respiratoria acuta'; cfr. doc.34), e non potendo essere rimesso ad una deposizione testimoniale, oltretutto su un capitolo (n.23) formulato genericamente ed avente carattere valutativo. Peraltro l'allegazione sul punto, sia in primo grado che nel presente grado di giudizio, appare assolutamente generica.
Quanto all'ultimo motivo, con il quale l'appellante incidentale si duole sulla omessa pronuncia del
Giudice di prime cure in ordine alla domanda ex art.120 c.p.c., osserva sul punto la Corte che la norma in esame si riferisce a quei casi in cui 'la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno', ipotesi non sussistente nel caso di specie, né potendosi ritenere, diversamente da quanto pagina 5 di 6 allegato, che possa assolvere ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, invero neppure specificamente allegati.
Ne consegue pertanto che il danno patito a titolo di danno non patrimoniale va rideterminato in euro
52.742,32 mentre il danno patrimoniale in euro 1.856, con rivalutazione;
interessi come da sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater .DLgs. 115/02 e dall'art.1 c. 17 L.228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello incidentale proposto da e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 ER avverso la sentenza n. 1268/18,
[...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta
- Condanna al pagamento della somma di euro 52.742,32 in luogo di euro Parte_1
20.932,45 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.856 in luogo di euro 1.830,00 oltre rivalutazione a titolo di danno patrimoniale, con interessi come da sentenza di primo grado;
al lordo di pagamenti già eseguiti in esecuzione della sentenza di primo grado.
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida -quanto al primo grado- in euro 786,00 per spese ed euro 9.000 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa, oltre spese di Ctp pari ad euro 1.830; e quanto al presente grado di giudizio in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
- pone le spese di Ctu del presente grado a carico di Parte_1
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater
.DLgs. 115/02 e dall'art.1 c. 17 L.228/12.
Bologna, 17 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Laura Benini dott. Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano Consigliere
Dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1476/2019
promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Astolfi, Francesca Di Parte_1
Marco e Giovanni Berti Arnoaldi Veli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bologna, in Via Solferino n. 11;
-Appellante-
contro
E quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 Persona_1 rappresentate e difese dagli Avv.ti Giuseppe Lozupone ed Emanuela Bassi ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Lucio Strazziari, sito in Bologna, in Via D'Azeglio n. 27;
-Appellati/Appellanti incidentali-
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte per l'udienza del 11/06/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1268/2018 il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda proposta da ER
accertando la responsabilità della struttura per l'infezione contratta
[...] Parte_1 dalla donna durante il ricovero e l'intervento chirurgico eseguito presso la struttura ospedaliera in data pagina 1 di 6 21.07.2011 e condannava la convenuta al risarcimento della somma di euro 20.932,45 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.830,00 oltre rivalutazione a titolo di danno patrimoniale.
Impugnava la suddetta sentenza chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 conseguente rigetto della domanda risarcitoria di controparte e condanna alla restituzione in favore della stessa degli importi percepiti da in esecuzione del provvedimento. ER
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello Persona_1 incidentale per inesatta quantificazione di tutte le voci di danno (biologico temporaneo, biologico permanente, differenziale, spese mediche e di ctp), per mancata liquidazione del danno patrimoniale subito a seguito del decesso del marito e per omessa pronuncia sulla domanda attorea ex art.120 c.p.c.
A seguito del decesso di in data 26.10.2020 si costituivano in giudizio le eredi Persona_1
e richiamando integralmente tutti i precedenti atti. Controparte_1 Controparte_2
Con sentenza non definitiva n.2290/23 questa Corte ha rigettato l'appello principale proposto da
[...]
confermando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la Parte_1 responsabilità della Struttura per l'infezione contratta dalla Rubboli. Ha rimesso in istruttoria la causa per un approfondimento istruttorio in ordine al danno differenziale subito dalla donna.
La causa viene nuovamente in decisione
***
Con il primo motivo d'appello incidentale gli eredi della lamentano l'erroneità della sentenza ER del Tribunale di Ravenna n. 1268/2018 'per inesatta quantificazione di tutte le voci di danno (biologico temporaneo;
biologico permanente;
differenziale o incrementale) subito da Persona_1
In particolare, quanto al danno biologico temporaneo, la sentenza ha condiviso la quantificazione operata dal CTU Dott. che ha individuato il "maggior danno biologico" temporaneo risarcibile Per_2 in 30 giorni di ITT, 40 giorni di ITP al 75% e 60 giorni di ITP al 25%.
Assume parte appellante, da un lato, che l'intero periodo doveva essere considerato di Invalidità totale, cui far seguire un ulteriore periodo di 6 mesi di Invalidità Parziale (90 gg al 75% e 90 gg al 50%), dall'altro che i "tempi medi" di degenza attendibili per un intervento di sostituzione valvolare aortica non complicato non siano di 40-60 giorni come sostenuto dal Consulente ma di tre settimane circa 'che arrotonderemo in eccesso a 30 giorni, per essere il più possibile realisti'.
Sul punto ritiene il Collegio di condividere la quantificazione operata dal Ctu, che tiene conto dell'incremento dovuto all'infezione rispetto al 'normale' decorso di un intervento invero impegnativo come quello subito dalla e che quindi ha modulato il periodo causalmente ascrivibile ER all'infezione nosocomiale.
Ha peraltro evidenziato il Consulente, rispondendo alle osservazioni effettuate dal Ctp attoreo (cf. pag.
31), come un intervento di cardiochirurgia in un soggetto di pari età e condizioni cliniche (cioè all'epoca dei fatti 72 enne, e affetto, oltre alla patologia cardiaca valvolare aortica, dalle seguenti comorbilità: ipertensione arteriosa, polivasculopatia, talassemia minor, gonartrosi bilaterale) richiedesse una degenza non inferiore a 40-60 giorni;
non era dunque accettabile la prospettiva del ctp che indicava in soli 10 giorni il periodo di ITT.
Né valgono -aggiunge il Collegio- i richiami di parte appellante incidentale al 'costo per il SSN di ogni giorno di degenza in reparti di alta specializzazione' né il generico riferimento ad un 'degenza media per tale intervento', che non pare tenere conto -differentemente da quanto effettuato dal ctu- delle specificità del caso concreto. pagina 2 di 6 Laddove, in ogni caso, si volesse aderire alla prospettazione attorea il periodo di ITT sarebbe al massimo di 76 giorni, risultando disancorati da ogni riferimento specifico gli ulteriori 6 mesi di ITP indicati dall'appellante, con un quantum liquidabile addirittura inferiore.
Peraltro, il fatto che il danno non sia catalogabile tra le micropermanenti, per i motivi di cui infra e comunque dedotti da parte appellante (che assumeva un danno differenziale tra il 18-20%), comporta che la liquidazione della I.T. debba essere eseguita seguendo le tabelle di Milano, per un totale di euro
10.350 (3.450+3.450+3.450).
Fondato è il motivo relativo alla liquidazione dell'invalidità permanente che il Giudice di prime cure ha riconosciuto in un 9% senza tener conto del cd. 'differenziale'.
Sul punto è stata effettuata nel presente grado di giudizio una integrazione di Consulenza che ha specificato come 'successivamente all'intervento di sostituzione valvolare aortica ( protesi biologica ) per stenosi di grado severo - sintomatica e successivamente all'iter decorso post-operatorio ed alle complicanze di pertinenza infettivologica gia' ampiamente e considerate in corso di precedenti operazioni peritali , si puo' ritenere che il quadro “ funzionale “ valvolare aortico fosse migliorato integrando , comunque, un danno permanente all'integrità psico-fisica ( per la componente cardio- vascolare ) quantificabile in un 25% d'I.P. essendosi comunque migliorata la funzionalità valvolare aortica. Ora, su tali pre-esintenze ( stato anteriore della Pz.da ) si inscrive e si colloca il “ maggior danno jatrogeno “ già indicato nella misura del 9% d'I.P. relativo alle criticità -complicanze insorte nel post-operatorio ed ai postumi ad esse correlate rappresentate dagli esiti cicatriziali sternotomici ipertrofici e disestetici già descritti in precedente relazione di CTU'
E' infatti questa la ipotesi corretta, non potendo farsi riferimento alla cd. ipotesi A (cfr. ctu) che identificava una I.P. preesistente del 40% senza far riferimento al post intervento migliorativo del quadro funzionale aortico.
Pertanto -conclude il Ctu- il danno differenziale può essere così quantificato:
I.P. preesistente 25% + 9% danno jatrogeno: residua danno complessivo del 32% (non somma ma calcolo proporzionale).
Errata è dunque la liquidazione operata dal giudice di prime cure che ha conteggiato il 9% come danno
'semplice' e non come differenziale.
Ai fini della liquidazione occorre peraltro tener conto del fatto che la signora è deceduta in ER corso di causa, precisamente il 26.05.2020; nel silenzio degli eredi sul punto e tenuto conto che la complicazione infettiva è stata risolta all'esito delle cure prestate, deve ritenersi che il decesso sia ascrivibile ad altra causa.
Dunque, l'ammontare del danno spettante agli eredi iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita residua, che è ormai un dato certo, e non a quella probabile.
In merito al criterio da seguire, la Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 8481/25) ha precisato che “In tema di danno biologico patito da persona deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, le tabelle milanesi sul cosiddetto danno da premorienza - secondo le quali il pregiudizio è maggiore in prossimità dell'evento, per poi diminuire progressivamente - non costituiscono un valido parametro di liquidazione equitativa del danno spettante "iure successionis" agli eredi sia sul piano logico, non essendo ipotizzabile che un danno definito permanente possa decrescere, sia sul piano giuridico, non corrispondendo ad equità che il pregiudizio già sopportato per un tempo certo possa essere liquidato meno di quello che
pagina 3 di 6 verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco temporale.”, dovendo avvenire la liquidazione secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (cass. 29832/24).
Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza
(dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità (cfr. sent. citata).
Nel caso di specie, la somma cui avrebbe avuto diritto la quale danno differenziale laddove ER fosse rimasta in vita fino alla fine del giudizio è pari ad euro 74.292 (160.268 i.p. pari al 32% in donna di anni 72 – 85.976 i.p. del 23% in donna di anni 72), di cui euro 46.436 per danno biologico ed euro
27.856 per danno morale. Si precisa che essendo il calcolo complessivo del Ctu non la somma ma un calcolo proporzionale, si sono considerati il 32% di danno complessivo e il 9% di danno iatrogeno.
Quanto al danno biologico, dividendo per gli anni di vita residua (16.690 per una donna di 72 anni nell'anno 2011 nella provincia di Forlì-Cesena) si ottiene la cifra di 2.782,26 che moltiplicata per gli anni di vita residua (8,5) ammonta ad euro 23.649,21, calcolata all'attualità.
Diverso e più articolato è l'effetto della premorienza sul danno morale che, ad avviso di questa Corte, va apprezzato in concreto in relazione soprattutto alla natura effettiva della sofferenza correlata allo specifico interesse leso dall'illecito.
Con riguardo al danno morale correlato alla lesione del diritto alla salute è ragionevole affermare, secondo l'esperienza comune, che la sofferenza interiore provata, secondo l'id quod plerumque accidit, da chi veda leso il proprio diritto alla salute, si realizza con maggiore intensità al tempo in cui l'evento dannoso si verifica, per essere però destinata non a svanire, ma ad accompagnare la vita del danneggiato, che rimane evidentemente sempre consapevole e dolorosamente memore della propria menomazione fisiopsichica oltre che della sua ingiustizia.
Proprio tale considerazione è alla base della elaborazione, da parte del Tribunale di Milano, nella tabella per la tabella di liquidazione del danno morale c.d. terminale o da lucida agonia, di un criterio di liquidazione correlato, in senso decrescente, al fattore tempo, e ciò sulla base della <regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento”)>>
(Criteri Orientativi relativi alle Tabelle 2021).
Non pare dunque naturalisticamente escludere a priori qualsiasi incidenza, sulla quantificazione Pt_2 del danno morale correlata alla lesione del diritto alla salute, della durata della sopravvivenza della vittima (come invece affermato da Cass. 12060/22 in continuità con Cass. 10981/01, che ha a sua volta richiamato i precedenti di cui a Cass. 2491/93 e Cass. 3100/83 relativi però alle ipotesi affatto diverse del danno morale rispettivamente da diffamazione e da morte del coniuge).
La necessità, in caso di premorienza della vittima per altra causa, di liquidare l'accertato danno morale correlato al danno biologico, in ragione non solo dell'intensità ma anche alla effettiva durata della sofferenza interiore, era stata d'altronde condivisibilmente affermata da Cass. 24075/17. pagina 4 di 6 Ad avviso di questa Corte, in via equitativa, appare ragionevole, di regola secondo l'id quod plerumque accidit e salva la ricorrenza di circostanze specifiche che inducano a diverse valutazioni, liquidare il danno morale correlato alla lesione della salute alla vittima premorta, del quale sia stata accertata l'esistenza, per un terzo indipendentemente dalla durata della sopravvivenza, e, per i restanti due terzi, con riduzione proporzionale alla permanenza in vita attuata secondo il criterio già indicato per il danno biologico.
Nel caso di specie, in mancanza di circostanze specifiche che inducano a discostarsi dal suindicato criterio equitativo, vanno liquidati, per il danno morale, euro 9.285,33, ossia un terzo del danno morale totale di euro 27.856, oltre ad euro 9.457,78 [(euro 27.856- 9.285,33) : 16,690 x 8,5], per un totale di euro 18.743,11.
Tale importo, sommato al suindicato danno biologico, dà euro 42.392,32.
Tenuto conto anche dell'Invalidità temporanea, il danno complessivo ammonta ad euro 52.742,32
In merito alle spese mediche, il Consulente le ha ritenuto congrue nella misura di euro 1.830, quantum recepito dal Giudice di primo grado in sentenza.
Assume l'appellante che esse ammonterebbero invece ad euro 4.127,00 (doc.21 + 27 e 28).
Pur nella laconicità della indicazione contenuta nella Consulenza, è da ritenere che i 1.830 euro individuati si riferiscano alla consulenza del prof. Ritiene questa Corte che possano essere Persona_3 riconosciuti solo ulteriori 26 euro della cartella clinica, posto che la ricevuta n.5/16 non si comprende neppure da chi sia stata rilasciata non essendo leggibile interamente mentre la ricevuta di euro 14,00 per la cartella clinica appare generica e riferibile alla posizione Persona_4
I documenti 27 e 28 si riferiscono invece alla assistenza del ctp;
dette spese ovviamente non potevano essere indicate dal Consulente tecnico d'ufficio, ma ha errato il Giudice di prime cure a non riconoscerle seppure tra le spese processuali, avendo, come precisato dalla Suprema Corte, natura di allegazione difensiva (cfr.. cass. 22173/21 : “Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ.”).
Infondato appare l'ulteriore motivo con cui si duole della mancata liquidazione del danno patrimoniale patito dall'attrice a seguito del decesso del marito, non essendovi prova innanzitutto che il decesso del sig. (marito della sia dovuto ad un 'lungo periodo di anoressia dovuto al Persona_4 ER prolungato distacco dall'ambiente familiare e per non avere ricevuto più le attenzioni della moglie sig.ra non evidenziandosi dalla documentazione in atti (risultando la diagnosi di ingresso in ER
Ospedale 'insufficienza respiratoria ipossiemica in pz con multipli addensamenti polmonari bilaterali' e quella di dimissione per decesso ' insufficienza respiratoria acuta'; cfr. doc.34), e non potendo essere rimesso ad una deposizione testimoniale, oltretutto su un capitolo (n.23) formulato genericamente ed avente carattere valutativo. Peraltro l'allegazione sul punto, sia in primo grado che nel presente grado di giudizio, appare assolutamente generica.
Quanto all'ultimo motivo, con il quale l'appellante incidentale si duole sulla omessa pronuncia del
Giudice di prime cure in ordine alla domanda ex art.120 c.p.c., osserva sul punto la Corte che la norma in esame si riferisce a quei casi in cui 'la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno', ipotesi non sussistente nel caso di specie, né potendosi ritenere, diversamente da quanto pagina 5 di 6 allegato, che possa assolvere ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito, invero neppure specificamente allegati.
Ne consegue pertanto che il danno patito a titolo di danno non patrimoniale va rideterminato in euro
52.742,32 mentre il danno patrimoniale in euro 1.856, con rivalutazione;
interessi come da sentenza di primo grado.
Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater .DLgs. 115/02 e dall'art.1 c. 17 L.228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello incidentale proposto da e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2 ER avverso la sentenza n. 1268/18,
[...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta
- Condanna al pagamento della somma di euro 52.742,32 in luogo di euro Parte_1
20.932,45 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.856 in luogo di euro 1.830,00 oltre rivalutazione a titolo di danno patrimoniale, con interessi come da sentenza di primo grado;
al lordo di pagamenti già eseguiti in esecuzione della sentenza di primo grado.
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi che liquida -quanto al primo grado- in euro 786,00 per spese ed euro 9.000 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa, oltre spese di Ctp pari ad euro 1.830; e quanto al presente grado di giudizio in euro 12.000 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
- pone le spese di Ctu del presente grado a carico di Parte_1
- conferma nel resto l'impugnata sentenza.
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater
.DLgs. 115/02 e dall'art.1 c. 17 L.228/12.
Bologna, 17 giugno 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Maria Laura Benini dott. Maria Cristina Salvadori
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