Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 12544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 17.05.2022 e poi, in rinnovazione, in data 20.10.2022 da
nato a [...] [...], cod. fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova San Rocco n. 95, presso lo studio dell'Avv.
Massimiliano Cosomati, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
, partita IVA in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Raffaele Bene, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Alida di Napoli in virtù di procura generale alle liti, prodotta in allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 19.06.2023
CONVENUTO nonché
partita IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 con sede in Napoli, alla via Dei Mille n. 16, elettivamente domiciliata in Grumo Nevano (Na), alla piazza San Pasquale n. 11, presso lo studio dell'Avv. Adele Cristiano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno causato da infiltrazioni
Conclusioni per l'attore: si riporta alla propria domanda per chiederne l'integrale accoglimento.
Conclusioni per il insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, in CP_1 particolare per il difetto di legittimazione passiva dell'ente comparente e, in ogni caso, nel rigetto nel merito della domanda spiegata nei confronti del . Controparte_1
Conclusioni per la nel riportarsi integralmente ed estensivamente a tutto quanto CP_2 dedotto, prodotto e richiesto nella propria comparsa di costituzione e risposta, nei verbali di causa nonché nelle memorie ex art. 183 c.p.c., reitera tutte le eccezioni, contestazioni e richieste ivi formulate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni contestualmente rassegnate.
1
§ 1. ha agito nei confronti del e della per Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentirli condannare al risarcimento dei danni causati al fabbricato di sua proprietà dalle infiltrazioni provenienti dalla conduttura idrica comunale insistente su via dei Martiri d'Otranto.
Premesso di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in , via Zamparelli n. 1 CP_1
(incrocio con via Martiri d'Otranto), censita in catasto al foglio 1, particella 1379, sub. 2, 3 e 4,
l'attore ha dedotto che: - nel mese di maggio 2021 aveva riscontrato “continui cedimenti visibili sulla pavimentazione del giardino/terrazzo”; - a seguito di indagini geoelettriche e di video ispezione era emersa “la presenza di terreni saturi d'acqua causata dalle infiltrazioni idriche provenienti da sotto-servizi perdenti e dunque un grosso decadimento delle caratteristiche geomeccaniche” del terreno di fondazione;
- la video ispezione aveva evidenziato, “in corrispondenza di un pozzetto, sul fondo, la presenza continua di acqua proveniente da una perdita/rottura della conduttura idrica posta sulla strada comunale di via
Martiri d'Otranto”; - aveva contattato la società addetta alla manutenzione CP_2 ordinaria e straordinaria delle tubazioni del comune di;
- i tecnici della CP_1 CP_2 avevano constatato la rottura della suddetta condotta idrica e avevano provveduto a ripararla;
- nei successivi mesi di giugno e luglio, il cedimento della zona del giardino si era aggravato, danneggiando la pavimentazione, i pozzetti e le griglie, ivi posizionate per lo smaltimento delle acque;
- ancora nel gennaio 2022, era stato rilevato un ulteriore abbassamento di 1 cm della pavimentazione, per uno sprofondamento totale di 6 cm;
- i danni da lui subiti erano imputabili al , “per responsabilità oggettiva in qualità di proprietario della condotta Controparte_1 idrica”, e alla “per responsabilità soggettiva in qualità di società addetta alla CP_2 manutenzione ordinaria e straordinaria delle tubazioni del che, con la Controparte_1 negligente mancata verifica periodica delle condutture”, aveva “determinato e/o compartecipato alla causazione dell'evento”; - secondo il computo metrico redatto dal suo CTP, arch. , per eliminare i danni occorreva una spesa di complessivi € 24.763,27. Per_1
Il si è costituito, eccependo, in via preliminare, la propria “carenza di Controparte_1 legittimazione passiva”, avendo affidato in concessione alla “il pubblico servizio di CP_2 distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale e agricolo, con l'obbligo per il concessionario di assumere a proprio carico l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di proprietà del concedente, nonché di sollevare il da qualsiasi responsabilità per danni a terzi derivanti dallo Controparte_1 svolgimento dell'attività di cui alla convenzione”. Il convenuto ha poi replicato che: - l'art. 2051 cod. civ. non poteva essere applicato alle condutture idriche comunali, stante la notevole estensione della rete acquedottistica e l'uso generale e diritto della stessa da parte di terzi;
- occorreva vagliare le eventuali responsabilità dell'attore, discendenti dall'inidoneità delle fondazioni del fabbricato e dalla manomissione della rete idrica da lui operata (il tubo di adduzione delle acque era stato conglobato nel muro di cinta); - l aveva proceduto con CP_2 celerità alla riparazione della condotta, sicché non vi era stata alcuna condotta negligente o
2 omissiva;
- non vi era prova di un danno morale o esistenziale patito dall'attore. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
La si è costituita, deducendo che: - l'attore aveva manomesso l'impianto idrico CP_2 originario, inglobando una parte della tubazione comunale all'interno del muro di cinta del suo fabbricato;
- i suoi tecnici, intervenuti sul posto nel maggio 2021, avevano accertato che la perdita idrica proveniva proprio dal tratto di condotta occultato;
- quanto accaduto era dunque imputabile “solo ed esclusivamente” all'attività di occultamento del tubo posta in essere dall'attore; - non vi era prova del nesso causale tra i danni e la perdita proveniente dalla conduttura comunale;
- la tesi dell'attore si fondava su di una serie di indagini tecniche eseguite in assenza di contraddittorio e quindi non opponibili ai convenuti;
- non era stato effettuato l'esame chimico dell'acqua rinvenuta nel pozzetto al fine di accertarne la natura potabile oppure di scarico, né erano state considerate le dispersioni idriche causate dalla mancanza di tenuta idraulica del sistema privato di smaltimento delle acque.; - la mancanza di cedimenti nel muro perimetrale e nel tratto di terreno antecedente alla terrazza erano circostanze da cui si desumeva che le perdite della tubazione non si erano propagate verso il fondo dell'attore; - inoltre, la circostanza secondo cui il decadimento del suolo sarebbe proseguito, nonostante la riparazione effettuata dai suoi operatori, confermava che nel corso del 2022 la causa delle infiltrazioni era ancora in essere;
- la causa del dissesto della pavimentazione andava quindi individuata nel “deficit costruttivo e/o manutentivo delle tubazioni interne di smaltimento delle acque di pioggia e di scolo a servizio della proprietà”; - non era stato dimostrato che l'acqua, rilevata dalla prova geoelettrica del 6 maggio 2021, fosse quella proveniente dalla rottura della condotta idrica, in quanto non erano state eseguite le analisi di laboratorio per accertarne la composizione chimica;
- le caratteristiche del terreno nella zona del cedimento (DL1) e quelle della zona più distante (DL2), rilevate dalle due prove penetrometriche leggere, erano pressoché identiche, per cui non vi era stato un forte decadimento delle proprietà meccaniche del terreno. Ciò dedotto, ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita tramite CTU ed è stata assegnata in decisione in data 06.02.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
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§ 2. Nell'affrontare il tema principale ossia la prova del nesso causale, occorre partire dalle circostanze che possono essere considerate certe o perché pacifiche tra le parti o perché provate in via documentale.
In primo luogo, non è in discussione il diritto di proprietà del sig. sull'immobile in Pt_1 cui si sono verificati i danni.
In secondo luogo, i suddetti danni, consistenti principalmente nelle lesioni della pavimentazione e dei gradini, provocate dall'abbassamento del suolo posto al di sotto del cortile, non sono stati contestati dai convenuti, oltre ad essere dimostrati dalle foto prodotte
3 dall'attore sin dalla costituzione in giudizio (vedi fotografie inserite nel documento denominato
“perizia proprietà ). Pt_1
In terzo luogo, è pacifico che nel maggio del 2021 si verificò una perdita dalla conduttura idrica comunale di mandata, posta su via Martiri d'Otranto. Tale perdita fu riparata il
14.05.2021 dai tecnici della (cfr. doc. denominato “chiamata per intervento e CP_2 riscontro perdita”, prodotto dalla in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, CP_2 nonché “rilievi fotografici”, prodotti dall'attore in allegato all'atto di citazione).
Infine, i cedimenti si manifestarono nel maggio 2021 in concomitanza con la perdita presente nella tubazione comunale.
Partendo dalle suddette circostanze, dalla relazione geologico-tecnica prodotta dall'attore all'atto della costituzione in giudizio e da quanto emerso dalla video-ispezione eseguita nel maggio 2021 (vedi allegato n. 4 della relazione geologico-tecnica), il CTU, ing. è Persona_2 giunto alla conclusione che i cedimenti del terreno, con conseguente lesione della pavimentazione, furono causati dalla perdita idrica proveniente dalla conduttura comunale.
Il giudicante aderisce alle conclusioni cui è giunto il CTU, in quanto congruamente motivate, prive di contraddizioni, corrette da un punto di vista tecnico - scientifico e basate su di un approfondito studio della documentazione in atti e su di un'accurata analisi dello stato dei luoghi.
La difesa della ha mosso una serie di critiche all'operato dell'ing. , tutte CP_2 Per_2 centrate a dimostrare che la presenza di acqua nel terreno sarebbe riconducibile ad altre cause, in particolare, a perdite provenienti dall'impianto di smaltimento delle acque di proprietà esclusiva del . Pt_1
Il CTU ha replicato in modo soddisfacente alle censure della convenuta sia nell'elaborato di chiarimenti depositato in data 07.10.2024 sia nelle repliche rese nel corso dell'udienza del
09.12.2024. Nella presente sede, pertanto, ci si limiterà ad una breve confutazione degli argomenti della CP_2
Occorre partire dal dato, non contestato, che, nel maggio del 2021, i terreni posti al di sotto del cortile del fabbricato dell'attore erano intrisi di acqua, la cui presenza causò un'alterazione delle caratteristiche di resistenza delle fondazioni, provocandone lo sprofondamento (vedi sul punto pp. da 19 a 22 della CTU).
Nel corso della video-ispezione fu rilevata, all'interno di un pozzetto, la presenza di acqua corrente, che dall'esame delle foto risulta essere acqua in pressione (vedi pp. 42 e 43 della
“relazione geologico tecnica”). Proprio perché in pressione, l'acqua proveniva dal tubo di adduzione idrica comunale (tale osservazione rende irrilevante la mancata effettuazione di analisi in ordine alla composizione chimica dell'acqua rinvenuta nel pozzetto).
Ciò posto, non vi è prova di perdite provenienti dall'impianto fognario dell'attore, sicché quella segnalata dalla convenuta è una possibile causa alternativa, prospettata soltanto in via puramente teorica, e quindi, nell'ottica probatoria “del più probabile che non”, recessiva rispetto alla causa costituita dalle infiltrazioni provenienti dalla rete comunale, della cui
4 verificazione non vi è dubbio. Del resto, come osservato dal CTU nei chiarimenti depositati in data 07.10.2024, se vi fossero stati difetti di tenuta nell'impianto privato di smaltimento delle acque, i dissesti si sarebbero manifestati in epoca precedente, tenuto conto che il fabbricato e i relativi impianti furono costruiti nel 2006, mentre i cedimenti si manifestarono soltanto nel
2021, proprio in concomitanza con la rottura della tubazione pubblica. Peraltro, “il cedimento del terreno rilevato è stato causato dall'immissione rapida nel terreno di una grande quantità di acqua pulita in pressione (circa un centinaio di mc), che ha scavato e modificato rapidamente le caratteristiche geotecniche dei terreni, mentre il richiamato tubo (ancora oggi in funzione) è un modesto tubo pluviale che non poteva determinare i fenomeni di dissesto come rilevati” (p.
6 dell'elaborato di chiarimenti). Né vi è prova di perdite dal tubo pluviale che nel corso della video-ispezione risultò schiacciato in testa “a causa del cedimento della pavimentazione sovrastante” (vedi video-ispezione, p. 44 del file, nonché chiarimenti resi dal CTU all'udienza del 09.12.2024).
Secondo la difesa della le conclusioni del CTU sarebbero smentite dal verificarsi di CP_2 ulteriori cedimenti del terreno in epoca successiva alla riparazione del guasto. La critica in esame può essere agevolmente superata, considerando che i terreni, una volta bagnati, ebbero bisogno di tempo per assestarsi e quindi danni di minima entità si verificarono anche nel periodo successivo alla sostituzione del tubo (cfr. chiarimenti del CTU all'udienza del
09.12.2024).
Quanto all'obiezione che fa leva sulla mancanza di dissesti nel muro di cinta, l'ing. ha Per_2 replicato che “il cedimento si è verificato a poca distanza dal muro di cinta, parliamo di pochi metri. È possibile che l'acqua abbia trovato un altro percorso e si sia depositata dove si è verificato il cedimento e non sotto il muro di cinta” (udienza del 09.12.2024). D'altronde, ad eccezione di quelli lamentati dal , non si ha notizia di altri danneggiamenti nei fondi Pt_1 contigui alla tubazione danneggiata, sicché non vi è dubbio che l'acqua in pressione si sia infiltrata proprio nel terreno sottostante al cortile di proprietà dell'attore.
In conclusione, sulla scorta dell'elaborato peritale, è possibile affermare che il cedimento del terreno fu causato dalle infiltrazioni provenienti dalla condotta idrica comunale.
§ 2.1. In merito ai danni presenti nella pavimentazione del cortile/giardino, la difesa della ha osservato che la “pavimentazione risultava posta in opera direttamente sul CP_2 terreno ed era priva del supporto rigido di fondazione. La conseguenza di questo congenito deficit costruttivo ha favorito il dissesto della pavimentazione che, probabilmente, si sarebbe comunque verificato anche in assenza di processi infiltrativi” (cfr. note per la trattazione scritta depositate in data 20.09.2024).
Anche questa obiezione è stata superata dal CTU, il quale ha replicato che: - il massetto era stato armato con una rete in materiale composito, per evitare la possibile ossidazione della rete di ferro;
- per 15 anni la pavimentazione non aveva manifestato problemi;
- le spaccature si erano manifestate a seguito della rottura della tubazione idrica e della conseguente presenza massiva di acqua, che aveva causato lo sprofondamento del terreno sottostante;
- la
5 pavimentazione era stata posta in opera correttamente, ma il vuoto creatosi sotto di essa aveva determinato le condizioni per il verificarsi del dissesto (cfr. pp. 6 e 7 dei chiarimenti, nonché quanto dichiarato dal CTU all'udienza del 09.12.2024).
§ 3. A questo punto, va affrontato il tema del conglobamento del tubo nel muro perimetrale di proprietà dell'attore.
Come si evince dalle foto prodotte dalla la perdita idrica si verificò proprio nel CP_2 tratto di tubazione inserito all'interno del muro di cinta (cfr. foto riportata a p. 9 della CTU e prodotta dalla convenuta in allegato alla II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.). Anche secondo il CTU, la rottura riguardò la parte di tubo inglobata nel muro (cfr. udienza del
09.12.2024).
A seguito della riparazione, il tubo di adduzione è ora a vista, in quanto posto all'esterno del muro, in adiacenza ad esso (cfr. foto a p. 10 della CTU).
Dall'esame della documentazione, prodotta dalla al momento della costituzione in CP_2 giudizio, risulta che la somministrazione di acqua potabile fu chiesta dal quando il Pt_1 fabbricato era ancora in costruzione. In particolare, è provato che: - il permesso di costruire fu rilasciato in data 18.05.2006; - il sopralluogo per verificare le modalità attraverso cui realizzare l'allaccio fu effettuato in data 07.06.2006; - il contratto di somministrazione fu stipulato in data 15.06.2006 (cfr. documenti denominati: “contratto di fornitura e fattura pagamento oneri allaccio”, “permesso a costruire immobile Cerbone”, “richiesta sopralluogo per allaccio idrico uso cantiere”).
In base alla suddetta successione di atti appare chiaro che l'allaccio per la somministrazione di acqua fu realizzato quando l'immobile era ancora in costruzione, sicché l'inglobamento del tubo all'interno del muro di cinta è imputabile al , posto che il muro fu completato Pt_1 quando la tubazione era già presente in loco. Né potrebbe essere altrimenti, posto che la conduttura si trovava proprio all'interno del muro ricoperto da pietra viva, il che rende difficilmente ipotizzabile l'effettuazione di uno scavo nel muro preesistente al solo fine di inserire all'interno di esso il tubo di adduzione. Si tratta di una modalità operativa che appare del tutto antieconomica rispetto alla modalità di posa con tubo a vista, che corrisponde alla regola dell'arte. Peraltro, nella I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., pur negando di aver inglobato il tubo nel muro di cinta, l'attore ha poi allegato quanto segue: “La verità è che parte attorea, seguendo le prescrizioni di controparte aveva predisposto un alloggiamento per il misuratore nel muro preesistente e poi la ha ivi posato le tubazioni ed il CP_2 misuratore. Il suddetto muro è stato solo ricoperto di pietre per estetica ma lasciando sempre ispezionabile il misuratore che si presentava coperto da una griglia senza serrature o lucchetti di alcun genere”. Tale allegazione sembra confermare che il tubo fu occultato dall'attore nel momento in cui il muro grezzo fu ricoperto dalla pietra viva.
Le indagini del CTU hanno poi smentito la tesi dell'attore, secondo cui la rottura si verificò nel tratto di tubo interrato al di sotto della sede stradale. Le foto in precedenza richiamate mostrano che la perdita proveniva dal tratto inglobato nel muro.
6 Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non vi è prova del fatto che la rottura della conduttura sia stata causata dal suo inglobamento all'interno del muro. Anzi, la suddetta evenienza va esclusa, tenuto conto del lungo tempo trascorso tra la costruzione/completamento del muro e la rottura. Tuttavia, occorre chiedersi se la condotta del abbia inciso sul nesso causale tra perdita idrica e danni, secondo quanto previsto Pt_1 dall'art. 1227 cod. civ., norma applicabile alla responsabilità extracontrattuale in base al richiamo operato dall'art. 2056 cod. civ.. La questione rileva sia se si riconduca la domanda all'art. 2043 cod. civ. sia se la si inquadri nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., perché in entrambi i casi la condotta negligente del danneggiato può interrompere il nesso di derivazione eziologica tra illecito e danno o assumere il ruolo di causa concorrente.
Secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, l'art. 1227, comma 1, cod. civ., opera su di un piano causale, essendo espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (cfr., ad es., Cass., sez. III, n. 3957 del 26/04/1994). Inoltre, il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l'entità del risarcimento, comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l'evento medesimo (cfr. Cass., sez. III, 15/03/2006, n.5677).
Ad avviso del Tribunale, la condotta dell'attore è connotata da colpa, in quanto la regola dell'arte prevede che il contatore e il tubo di collegamento siano a vista, al fine specifico di consentire al somministrante i necessari controlli in ordine all'integrità dell'impianto e del misuratore. Inoltre, il non aveva alcun titolo per intervenire sulla tubazione pubblica, Pt_1 nascondendola all'interno del muro.
L'occultamento del tubo ha avuto un'incidenza causale su quanto accaduto, essendo agevole presumere che, se la conduttura fosse stata a vista, il guasto sarebbe stato rilevato in minor tempo, con conseguente arresto anticipato del flusso dell'acqua, che non si sarebbe infiltrata in quantità massiva nel terreno di fondazione, provocandone il cedimento. Invece, a causa dell'inglobamento della tubazione nel muro, la rottura fu scoperta soltanto a seguito del manifestarsi dei danni nel cortile del Pt_1
Tuttavia, la condotta colposa dell'attore, pur avendo avuto incidenza causale sul prodursi dei danni, non è idonea ad interrompere il nesso causale tra il fatto illecito (in tesi) imputabile ai convenuti e i danneggiamenti, per il semplice motivo che in base a quanto previsto dall'art. 41 del cod. pen. soltanto le cause sopravvenute sono idonee ad escludere il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Nel caso in esame siamo in presenza di una causa preesistente, che rileva in termini di concorso, in quanto riconducibile al fatto colposo del danneggiato, ma che non può escludere del tutto il nesso causale, non essendo una causa sopravvenuta.
§ 4. Prima di quantificare l'apporto causale dell'attore, occorre verificare se il fatto dannoso sia imputabile ai convenuti.
7 Sia in atto di citazione che nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore ha invocato la responsabilità oggettiva del quale proprietario della condotta idrica CP_1 danneggiata, e la “responsabilità soggettiva” della “per la mancanza/inefficacia di CP_2 preposti alla manutenzione delle condutture idriche e alla mancanza di isolamento/impermeabilità del sottosuolo” (cfr. p. 4 I memoria ex art. 183, sesto comma) o per “la negligente mancata verifica periodica delle condutture” (cfr. atto di citazione, p. 3).
Ora, per quanto riguarda la posizione del l'invocazione della sua responsabilità CP_1 oggettiva quale proprietario della condotta consente di sussumere la domanda risarcitoria nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ., poiché il proprietario di una cosa è di regola titolare dei poteri che connotano la custodia, ossia il potere effettivo di controllare la cosa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano in essa insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
L'estensione della rete acquedottistica non esclude i suddetti poteri, mentre la rottura del tubo rientra nei rischi tipicamente connessi ad una rete idrica, con conseguente applicazione della regola di responsabilità prevista dalla norma in esame.
In consapevole dissenso con i precedenti prodotti dalla difesa del il giudicante CP_1 ritiene che la concessione, con cui l'ente pubblico territoriale ha affidato alla il CP_2
“pubblico servizio di distribuzione di acqua potabile per uso domestico, artigianale, commerciale, industriale e agricolo”, non elida il suddetto rapporto di custodia, sia perché
l'affidamento del servizio a un terzo non è altro che una modalità di esercizio della custodia
(cfr., con riferimento al contratto di appalto, Cass., sez. III, 17/03/2021, n. 7553 in motivazione), sia perché il si è riservato poteri di controllo e vigilanza in ordine CP_1 all'operato della concessionaria (cfr. art. 17 della concessione rep. n. 869 del 28.05.2005), sia perché gli impianti necessari all'espletamento del servizio di proprietà comunale sono stati affidati in comodato alla con la conseguenza che il – comodante è rimasto CP_2 CP_1 custode degli stessi (cfr. art. 5 della concessione rep. n. 869 del 28.05.2005, nonché Cass., sez. III, n. 13363 del 30/06/2015). Inoltre, la clausola contrattuale che pone a carico della concessionaria la responsabilità per i danni a terzi non esclude la responsabilità del CP_1 verso quest'ultimi, avendo efficacia limitata alle parti del rapporto contrattuale ex art. 1372 cod. civ..
Dunque, il risponde ex art. 2051 cod. civ. dei danni patiti dal . Controparte_1 Pt_1
In base alla disciplina della concessione del servizio di distribuzione di acqua, la ha CP_2 acquisito, rispetto ai terzi, la posizione di custode della rete idrica, essendo titolare del potere di intervenire sulla stessa per eseguire opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. La convenzione, quindi, è idonea a far nascere un rapporto di custodia tra rete idrica e concessionaria, che assume rilievo anche nei confronti dei terzi in base al disposto dell'art. 2051 cod. civ. (il rapporto di custodia del non esclude quello della e CP_1 CP_2 viceversa, trattandosi di situazioni tra loro compatibili). Tuttavia, come in precedenza evidenziato, l'attore non ha agito ex art. 2051 cod. civ. nei confronti della società concessionaria, avendo esplicitamente invocato la responsabilità soggettiva della stessa ed
8 avendo individuato il presupposto dell'imputazione del danno nell'esistenza di una condotta negligente rispetto agli obblighi di manutenzione della rete. Di conseguenza, la domanda risarcitoria della non può che essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2043 cod. civ.. Da CP_2 tale inquadramento discende la necessità della prova, da parte del danneggiato, di una condotta colposa della convenuta che sia collegata, da un punto di vista causale, con il danno lamentato.
Orbene, la semplice rottura di una tubazione non è di per sé espressione di carenza di manutenzione, potendo verificarsi anche rispetto a condutture in apparenza integre e non necessitanti di una sostituzione. Il mancato accertamento della causa della rottura non esclude la responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ., essendo a carico di quest'ultimo la prova del caso fortuito (che il non ha fornito); invece, in caso di fattispecie sussumibile CP_1 nell'art. 2043 cod. civ. spetta al danneggiato la prova della condotta colposa del danneggiante, sicché era onere del la prova del collegamento tra rottura del tubo e carenza di Pt_1 manutenzione della rete idrica, ma tale prova non è stata fornita, con conseguente rigetto della domanda formulata nei confronti della CP_2
§ 5. È ora possibile stabilire in che misura percentuale la condotta colposa del influì Pt_1 sul verificarsi del danno. Come già in precedenza esposto, l'occultamento del tubo all'interno del muro ritardò la percezione della perdita, consentendo all'acqua di infiltrarsi per giorni all'interno del terreno posto al di sotto del cortile. L'apporto causale del fatto colposo del danneggiato, avendo inciso in modo non trascurabile sull'aggravarsi dei danni, può quindi essere equiparato all'apporto causale della cosa in custodia del danneggiante, con la conseguenza che il concorso del va quantificato in misura pari al 50%. Pt_1
Ne deriva che in forza al combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, comma 1, cod. civ., la somma dovuta a titolo risarcitorio deve essere decurtata del 50%.
§ 6. In base al computo metrico depositato dal CTU in data 10.12.2024, il costo dei lavori necessari ad eliminare i danni ammonta a € 19.290,00 (IVA compresa) in valuta del maggio del 2024, pari a € 19.579,40 (IVA compresa) in valuta attuale (rivalutazione effettuata in base agli indici ISTAT-F.O.I., coeff. rivalutazione: 1,015).
§ 7. L'attore non ha dato prova di altri danni, oltre a quelli consistenti nei costi di riparazione del bene. In particolare, non vi è alcuna prova dei “danni biologici, morali, esistenziali” richiamati nelle conclusioni dell'atto di citazione.
§ 8. In base a tutto quanto precede, il deve essere condannato a pagare Controparte_1 al € 9.789,70, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza Pt_1 dalla data della presente sentenza.
Nulla spetta per interessi “compensativi”, ossia per il danno da ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, atteso che l'attore non ha tempestivamente allegato né la sua intenzione di utilizzare quanto liquidato per un investimento produttivo di reddito, né che il tasso di rimuneratività media del denaro è stato superiore al tasso di svalutazione nel periodo in considerazione (cfr. Cass., sez. III, n. 12452 del 25/08/2003, Cass., sez. III, n.
9 18564 del 13/07/2018, nonché, sugli oneri di allegazione del danneggiato, Cass., sez. lav., n.
1111 del 20/01/2020 e Cass., sez. III, n. 4938 del 16/02/2023).
La domanda nei confronti della deve essere rigettata. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 2022), del quantum riconosciuto in sentenza e dell'attività difensiva in concreto prestata.
Le spese della CTU devono essere poste a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, X sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda, condanna il al pagamento, Controparte_1 in favore di , di € 9.789,70, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, cod. Parte_1 civ., con decorrenza dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
b) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_2
c) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dall'attore, Controparte_1 spese liquidate in € 237,00 per esborsi ed € 4.250,00 per compenso del difensore (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Massimiliano Cosomati;
d) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 CP_2 liquidate in € 4.250,00 per compenso del difensore (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) pone le spese di CTU a carico del . Controparte_1
Napoli, 22.05.2025 Il Giudice
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