Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3787/2024 vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Andrea Grossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Largo Pietro Lotti n.9, giusta procura in atti.
ricorrente
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Mallozzi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castelfranco di Sotto (PI) via Calatafimi n.17/b, giusta procura in atti.
ricorrente
E
Pubblico Ministero
Interventore ex-lege avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 20.03.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
- In data 9.5.1993 hanno contratto matrimonio concordatario in Fucecchio, trascritto al n.14
p. II, anno 1993 dal Comune di Fucecchio;
- Dalla loro unione sono nate le figlie a San Miniato il 25.8.1996 – maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente – e a Empoli il 14.3.2006 – anch'essa maggiorenne Per_2 ma non ancora economicamente autosufficiente;
- La Sig.ra risiede presso la casa coniugale insieme alla figlia sita in CP_1 Per_2
Castelfranco di Sotto, via Alfieri n. 13 mentre il Sig. risiede insieme alla madre presso Pt_1
l'abitazione della stessa sita in Castelfranco di Sotto, via Anna Magnani n.20;
- Il Sig. risulta dipendente presso la carrozzeria di e Pt_1 Parte_2 Parte_3
attualmente la sua retribuzione – in ragione degli accordi di separazione oltreché di un successivo pignoramento – ammonta ad € 800,00;
- Il sig. risulta comproprietario insieme alla Sig.ra della casa coniugale sita in Pt_1 CP_1
Castelfranco di Sotto, via Vittorio Alfieri n. 13;
- La Sig.ra risulta attualmente non occupata;
CP_1
- I ricorrenti sono addivenuti a separazione consensuale con sentenza n. 1022/2023 pubblicata in data 7.8.2023;
- Gli esponenti non hanno più ripreso la convivenza ed è pertanto venuto meno la comunione materiale e spirituale fra loro, né sussiste più la possibilità di costituirla.
- Sono, dunque, trascorsi i termini di legge e pertanto sussistono i presupposti previsti per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi, infine, hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'abitazione familiare in comproprietà tra i due coniugi sita in Castelfranco di Sotto (PI), via Alfieri n.14, sarà assegnata alla Sig.ra la quale tuttora vi convive con la figlia maggiorenne non Controparte_1 Per_2 autosufficiente;
2) Il Sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente Parte_1
e, a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra la somma complessiva di € 800,00 Persona_3 Controparte_1 mensili (pari ad € 400,00 ciascuna) oltre rivalutazione annuale automatica Istat da corrispondere direttamente alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Il Sig. autorizza il terzo datore di CP_1 Pt_1 lavoro società di con sede in Santa Croce sull'Arno (PI), via del Bosco n.164, Parte_2 Parte_3
C.F. a corrispondere direttamente alla Sig.ra l'importo complessivo di € 800,00 P.IVA_1 CP_1 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat, stabiliti a titolo di assegno divorzile ed a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente , trattenendoli dalla retribuzione Per_2 mensilmente maturata;
3) Gli assegni familiari riconosciuti al Sig. saranno attribuiti e percepiti dalla Sig.ra Parte_1 Controparte_1
obbligandosi il Sig. a presentare consenso a tal fine e ove necessario per l'espletamento delle relative Parte_1 pratiche amministrative.
4) La Sig.ra ed il Sig. contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie - preventivamente concordate e documentate – che si dovessero rendere necessarie nei confronti della figlia maggiorenne non autosufficiente;
l'eventuale spesa straordinaria dovrà essere comunicata Per_2 per mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo di posta elettronica entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico;
5) Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 3787/2024, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il tra Parte_1
e in data 9.5.1993 in Fucecchio trascritto al n.14 p. II, anno 1993 del Controparte_1
Comune di Fucecchio;
b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fucecchio per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni così stabilite:
1. L'abitazione familiare in comproprietà tra i due coniugi sita in Castelfranco di Sotto (PI), via Alfieri
n.14, sarà assegnata alla Sig.ra la quale tuttora vi convive con la figlia Controparte_1 Per_2 maggiorenne non autosufficiente;
2. Il Sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non Parte_1
autosufficiente e, a titolo di assegno divorzile, alla Sig.ra la somma Persona_3 Controparte_1 complessiva di € 800,00 mensili (pari ad € 400,00 ciascuna) oltre rivalutazione annuale automatica
Istat da corrispondere direttamente alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Il Sig. CP_1 Pt_1 autorizza il terzo datore di lavoro società di con sede in Santa Croce Parte_2 Parte_3 sull'Arno (PI), via del Bosco n.164, C.F. a corrispondere direttamente alla Sig.ra P.IVA_1
l'importo complessivo di € 800,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici istat, CP_1 stabiliti a titolo di assegno divorzile ed a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente
, trattenendoli dalla retribuzione mensilmente maturata;
Per_2
3. Gli assegni familiari riconosciuti al Sig. saranno attribuiti e percepiti dalla Sig.ra Parte_1 [...]
obbligandosi il Sig. a presentare consenso a tal fine e ove necessario per CP_1 Parte_1
l'espletamento delle relative pratiche amministrative.
4. La Sig.ra ed il Sig. contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie - preventivamente concordate e documentate – che si dovessero rendere necessarie nei confronti della figlia maggiorenne non autosufficiente;
l'eventuale spesa straordinaria dovrà essere Per_2 comunicata per mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo di posta elettronica entro dieci giorni esprimendo il proprio consenso o una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso. Una volta effettuata la spesa l'altro genitore dovrà rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di dieci giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico;
5. Le spese del presente giudizio saranno integralmente compensate tra le parti.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 03.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi