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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7533/2020 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. VALENTINA RITA LETTERIA LA PIANA, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
DA , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, res. in Catania, via Della Felce n. 15; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
03/02/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente (unica costituita), previa assegnazione del termine di giorni 20 (venti) per il deposito della comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 07/07/2020, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale dalla moglie , con cui Controparte_2
ha contratto matrimonio ad Aci Catena (CT) in data 13/04/2004 e dalla cui unione non è nata prole.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che dopo qualche tempo dal matrimonio i rapporti di coppia si sono deteriorati a tal punto da rendere intollerabile la convivenza e che appare oramai impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha concluso, quindi, il ricorrente, chiedendo pronunciarsi la separazione dalla moglie, senza ulteriori statuizioni, neanche di ordine patrimoniale.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, né è Controparte_2
comparsa all'udienza presidenziale del 17/03/2022 - tanto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione - né nella successiva fase prettamente contenziosa.
Quindi la causa, sulla base della documentazione acquisita agli atti, senza ulteriore attività istruttoria
è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente Controparte_2
- non costituitasi nel giudizio, né personalmente comparsa all'udienza presidenziale del 17/03/2022
- la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio della resistente, la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione alla predetta udienza presidenziale, nonché la natura delle doglianze esposte dal ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e tenuto conto che non vi è prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente sulla quale statuire.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 7533/2020 R.G., nella contumacia di : Controparte_2
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
15/08/1976, e DA , nata a [...] il Controparte_1
12/08/1981, che hanno contratto matrimonio ad Aci Catena (CT) in data 13/04/2004;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aci Catena
(CT) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio
dello Stato Civile del Comune di Aci Catena n. 9, parte II, serie C, anno 2004);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco