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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1376/2023 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante sig.ra Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Torino, via F. Campana n.36, presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Paolo Silvio Jorio, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giorgio Scagliola del Foro di Asti per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Torino, Piazza Piemonte n. 1, presso l'Avv. Giulietta Magliona che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di discussione del 21.1.2025.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 PER PARTE APPELLANTE:
In riforma integrale, anche in punto spese, della sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Asti, resa in data
13.4.2023 e pubblicata in data 14.4.2023, non notificata, nel merito, in via principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che non ha Parte_1
commesso le contestate violazioni degli obblighi di condizionalità ex artt. 91, 92 e 93 del Regolamento
UE 1306/2013 e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace e/o comunque revocare il provvedimento emesso in data 11 aprile 2022 da Controparte_1
nei confronti di , annullando le contestazioni e riduzioni al 3% dei
[...] Parte_1 contributi di condizionalità per l'importo di € 3.878,01 e mandando conseguentemente assolta Parte_1
da ogni avversa pretesa;
[...]
nel merito, in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'asserita violazione degli obblighi di condizionalità ex artt. 91, 92 e 93 del Regolamento UE 1306/2013 contestata a Parte_1 dall' con provvedimento emesso in data Controparte_1
11 aprile 2022 è comunque una violazione di “lieve entità” e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace e/o comunque revocare il provvedimento in questione, annullando le contestazioni e riduzioni al 3% dei contributi di condizionalità per l'importo di € 3.878,01 e mandando conseguentemente assolta da ogni avversa pretesa;
Parte_1
in via istruttoria: istanze formulate nel ricorso in appello;
in ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Respingersi, perché infondato, il ricorso in appello con conferma della sentenza del Tribunale di Asti,
n. 246 del 14 aprile 2023.
Con il favore delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, ha proposto opposizione Parte_3
avverso il provvedimento emesso da in data 11.4.2022, che le ha ingiunto il pagamento della _1
somma di € 3.878,01 a titolo di restituzione, nella misura del 3%, dei premi domandati per gli anni
2019 e 2020 nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria, per violazione degli obblighi di pagina 2 di 11 condizionalità ai sensi degli artt. 91, 92, 93 Reg. UE 1306/2013, riguardo all'utilizzo di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta.
L'opponente ha contestato la legittimità della sanzione, allegando che: (i) le aree in relazione alle quali
è stata applicata la sanzione - giardini, orti e frutteti - non corrispondono a quelle per cui è stata proposta la domanda di aiuto comunitario;
(ii) non ha fornito la prova dell'utilizzo di _1
fitofarmaci in misura eccedente i quantitativi consentiti e in ogni caso ha smaltito ogni anno i T_
residui dei fitofarmaci acquistati consegnandoli alla (iii) in subordine l'inadempienza non è CP_2 punibile ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 1306/2013, perché di scarsa entità in quanto l'area interessata è pari allo 0,06% dell'area totale oggetto di domanda.
, costituendosi, ha eccepito l'infondatezza di tutti i profili dell'opposizione, di cui ha chiesto il _1
rigetto; ha in particolare evidenziato che la normativa comunitaria non limita l'applicazione del principio di condizionalità ai soli terreni oggetto di domanda di contributo, ma al contrario ne prevede l'applicazione all'intera superficie dell'azienda del beneficiario;
che i verbali dei Carabinieri, la documentazione prodotta e le testimonianze assunte, provano l'utilizzo di fitofarmaci in misura eccedente i quantitativi consentiti;
che la violazione non è di lieve entità secondo le circolari AGEA che regolano la questione, a fronte del rischio per la salute.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 246/2023 pronunciata in data 13.4.2023, ha rigettato il ricorso di rilevando che: T_
-(i) ai sensi del Reg. UE 1306/2013 il rispetto degli obblighi di condizionalità non si deve limitare alle superfici per le quali è richiesto l'aiuto comunitario;
infatti l'art. 91 specifica che le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità si applicano se sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario (comma 2), ove per “azienda” si intendono “tutte le superfici gestite dal beneficiario” (comma 3), omettendo qualsiasi riferimento alle superfici indicate nella domanda di aiuto;
eventuali deroghe dovrebbero essere espressamente previste, come avviene per le superfici forestali (comma 2); questo è desumibile anche dalla ratio delle regole di condizionalità, volte a tutelare la sanità pubblica e l'ambiente;
-(ii) il superamento dei quantitativi di fitofarmaci prescritti per il trattamento dell'area interessata è stato desunto in sede ispettiva dal fatto che, a fronte dell'acquisto di determinate quantità di prodotti
(risultanti dalla documentazione reperita presso l'azienda e superiori a quelle necessarie a trattare le superfici in questione), non sono state trovate quantità in giacenza, dovendosi pertanto presumere che tutto il prodotto sia stato utilizzato;
non contesta i quantitativi acquisiti, né che i prodotti siano T_ stati utilizzati per il trattamento dell'area oggetto di accertamento, ma sostiene che essi sarebbero stati pagina 3 di 11 utilizzati solo in parte e che le quantità residue sarebbero state smaltite come rifiuti;
non ha però fornito la prova sul punto;
-(iii) trattandosi di una violazione inerente alla tutela della salute, e quindi a un interesse di rango primario, l'inadempienza non può essere considerata lieve, indipendentemente dall'estensione della superficie (comunque non trascurabile, essendo pari a circa 7.000,00 mq.).
Con ricorso in appello ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, ha impugnato la Parte_3
sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e di confermare la sentenza, _1
formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza mediante lettura del dispositivo.
II. L'appello proposto da è articolato in tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la sanzione irrogata per la scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari su aree adibite a frutteti e orti, non oggetto della domanda di contribuzione, interpretando le norme comunitarie nel senso dell'applicabilità generalizzata degli obblighi di condizionalità a tutti i terreni intestati al beneficiario del contributo, anche se non indicati nella domanda di contribuzione;
allega che: il
Tribunale ha erroneamente applicato al caso di specie una normativa di settore, stravolgendone la ratio; con i Regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013, il legislatore europeo ha istituito un sistema di contribuzione in favore degli agricoltori aderenti al regime coltivazione “bio”, con i correlati controlli sull'effettiva adozione di tale metodologia di coltura;
l'obiettivo della normativa comunitaria non è quello di vietare tout court l'utilizzo di prodotti fitosanitari in qualsiasi porzione immobiliare intestata al richiedente della contribuzione europea, ma di assicurarsi che l'utilizzatore di contributi europei stanziati per la coltivazione “bio” dedichi effettivamente i terreni agricoli di sua proprietà a tale metodologia di coltura;
infatti l'art. 91 comma 2 Reg. UE 1306/2013 esclude dal regime sanzionatorio le superfici forestali, risultando chiaro nell'escludere i terreni insuscettibili di coltivazione e quindi, a maggior ragione, le pertinenze di fabbricati, non considerabili “terreni” e non destinati a coltivazioni o produzione;
le superfici oggetto di sanzione, adibite a giardini e piante ornamentali, o a orti e frutteti a uso esclusivamente familiare, sono estranee alla ratio e alla finalità della normativa europea in materia di coltivazione “bio”, oltre ad essere irrisorie rispetto alle complessive proprietà terriere di T_
pagina 4 di 11 eccepisce l'infondatezza del motivo, rilevando che l'inadempienza contestata riguarda il _1
mancato rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta, che costituisce violazione degli obblighi di condizionalità e nulla ha a che vedere con il rispetto delle pratiche dell'agricoltura biologica e con l'adesione di (fino al 2020) al regime del biologico (che T_
non è requisito per beneficiare dei pagamenti, chiesti e ottenuti da anche per il 2021 quando non T_
ha più aderito al regime biologico); richiama le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in accoglimento delle proprie tesi difensive, citando a conferma la sentenza della Corte di Giustizia UE
7.8.2018.
Il motivo è infondato.
La materia dell'agricoltura biologica e dei relativi obblighi in capo all'agricoltore è estranea alla sanzione oggetto del presente giudizio.
Il provvedimento emesso da in data 11.4.2022 ha ad oggetto la violazione, da parte di _1 T_
(con riferimento alle domande di aiuto per le annualità 2019 e 2020 nell'ambito della Politica Agricola
Comunitaria), degli obblighi di condizionalità ai sensi degli artt. 91, 92, 93 Reg. UE 1306/2013, per l'utilizzo di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta.
La sanzione non riguarda la violazione di regole di agricoltura biologica, le norme citate del Reg. UE
1306/2013 non menzionano la materia dell'agricoltura biologica, né l'argomento è stato oggetto dell'atto di opposizione proposto in primo grado.
La normativa di interesse è stata correttamente interpretata dal Tribunale e da nel senso di _1
applicare l'obbligo del rispetto delle “regole di condizionalità”, e la sanzione per la loro violazione, a tutte le aree della società agricola beneficiaria dell'aiuto e non solo a quelle per cui è stata presentata la domanda di aiuto.
Il Reg. UE 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'art. 93 prevede le “regole di condizionalità”, ovvero “i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II” che devono essere rispettati per l'ottenimento del sostegno comunitario;
e all'art. 91 dispone:
“1. Al beneficiario … che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.
pagina 5 di 11 2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario;
e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro…”.
Si richiama e condivide la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7.8.2018 nella causa C-435/17, che sul punto ha statuito che dette norme devono essere interpretate “nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all'interno di tutta l'azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto”.
La Corte di Giustizia è pervenuta a tale decisione rilevando che:
-l'art. 91 paragrafo 2 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto delle regole di condizionalità qualora, in particolare, sia interessata la superficie dell'azienda agricola, là dove l'azienda è definita, all'art. 91 par. 3 lettera a), come costituita da tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;
-gli artt. 93 e 94 del Regolamento in parola fanno riferimento all'insieme delle superfici agricole di un'azienda; così l'art. 93 precisa il contenuto delle regole di condizionalità citando, in particolare, le buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni, che devono essere intesi come l'insieme dei terreni agricoli di un'azienda; l'art. 94 impone agli Stati membri di provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- “nessuna di tali disposizioni prevede una distinzione – nel contesto del rispetto delle regole di condizionalità e, più in particolare, delle buone condizioni agronomiche e ambientali – tra le superfici agricole per le quali sia stata depositata una domanda d'aiuto e quelle per le quali ciò non sia avvenuto”;
- “Il fatto di esigere il rispetto delle regole di condizionalità esclusivamente per le superfici agricole per le quali è chiesto l'aiuto sarebbe del resto contrario alla stessa finalità del meccanismo della pagina 6 di 11 condizionalità, il quale, ai sensi del considerando 54 del regolamento n. 1306/2013, mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile”;
- “Infatti, da un lato, i requisiti derivanti da tali regole devono essere, conformemente al considerando
54 del medesimo regolamento, legati all'attività agricola o ai terreni dell'azienda agricola, il che si traduce nell'obbligo di rispettare le suddette norme anche sui terreni che non sono più utilizzati a fini di produzione agricola, come previsto dall'articolo 94 del regolamento”;
- “Dall'altro lato, se il mancato rispetto delle suddette norme fosse sanzionato unicamente quando riguarda una superficie agricola per la quale è stato chiesto un aiuto, sussisterebbe un rischio di elusione delle regole di condizionalità da parte delle aziende agricole”.
La sanzione è stata pertanto correttamente applicata da per il mancato rispetto delle regole di _1
condizionalità (tra cui sono pacificamente comprese quelle relative all'utilizzo di fitofarmaci secondo le dosi consentite e riportate in etichetta) con riferimento alle aree aziendali della società semplice agricola adibite a frutteto e orto, non oggetto della domanda di aiuto comunitario. T_
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato l'utilizzo di fitofarmaci con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta, lamentando che: il Tribunale ha erroneamente ripartito tra le parti l'onere della prova e ritenuto sufficienti elementi in fatto che non sono idonei a confermare la sanzione;
nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, l'onere di provare la sussistenza della violazione contestata grava sull'amministrazione; il Tribunale ha ritenuto integrata l'asserita violazione esclusivamente sulla presunzione di utilizzo di eccessivi quantitativi di fitofarmaci ricavata dal mancato rinvenimento di giacenze dei prodotti, ma tale presunzione non possiede i caratteri richiesti dall'art. 2729 c.c., mancando di gravità, precisione e concordanza;
partendo da un inidoneo elemento presuntivo, il Tribunale ha erroneamente gravato dell'onere di superare la presunzione e T_
di dimostrare che i prodotti non sono stati utilizzati, concludendo per l'insufficienza della prova offerta;
ha comunque documentalmente dimostrato, tramite i formulari di classificazione e smaltimento T_
della che le giacenze erano assenti perché già smaltite;
i formulari sono gli stessi già CP_2
utilizzati per lo smaltimento delle rimanenze di prodotto in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, per i quali la stessa ha escluso la prova dei presupposti per la sanzione;
inoltre neanche _1 T_
conosce il preciso peso e quantitativo della rimanenza oggetto di smaltimento, trattandosi di aree adibite a giardini e frutteti destinati al consumo familiare, per le quali non è previsto in capo all'utilizzatore alcun obbligo di registrazione;
ha anche dedotto prove orali, con riferimento alla T_
pagina 7 di 11 quantità di prodotto residuo all'interno degli imballi smaltiti, che non sono state ammesse e di cui si chiede l'ammissione in appello.
replica che: sono stati prodotti i verbali dei Carabinieri contenenti gli accertamenti svolti, con _1
acquisizione di documentazione e audizione delle presone informate;
sono state provate le quantità di prodotto acquistate, le superfici trattate, la mancanza di quantità in giacenza dei suddetti prodotti;
incombeva su controparte l'onere di fornire la prova contraria rispetto alla prova presuntiva, ammissibile e raggiunta mediante elementi presuntivi gravi precisi e concordanti;
tale prova contraria non è stata fornita;
i rifiuti oggetto dei documenti prodotti sono contenitori svuotati del contenuto e solo contaminati;
le contestazioni riferite alle annualità 2016, 2017, 2018 sono state annullate perché le prime registrazioni di cui si dispone sono relative al 2020 e non perché sia stato dimostrato, tramite i formulari, lo smaltimento delle giacenze;
era obbligata ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 150/12 a T_ conservare presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.
Il motivo è infondato.
L'utilizzo, da parte della società agricola di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite T_
a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta, risulta adeguatamente provato da . _1
Dai verbali di accertamento dei Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino, dalle fatture acquisite e dal verbale delle dichiarazioni rese da persona informata, prodotti dall'appellata, sono state provate:
-le quantità di fitofarmaci acquistate,
-le superfici trattate,
-le dosi consentite e riportate sulle etichette dei prodotti, inferiori alle quantità acquistate per le superfici trattate,
-la mancanza di quantità in giacenza dei suddetti prodotti.
Premesso che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il giudice può far ricorso al ragionamento presuntivo poiché l'art. 6 comma 9 D.Lgs. 150/2011 non pone alcuna limitazione istruttoria (Cass. civ. 24866/2002), deve ritenersi provato per presunzioni, gravi, precise e concordanti, che ha utilizzato tutto il quantitativo di fitofarmaci acquistato, così non rispettando la regola di T_
condizionalità cui era subordinato l'aiuto domandato.
L'appellante deduce di avere smaltito come rifiuto il quantitativo di fitofarmaci eccedente la dose consentita.
pagina 8 di 11 Senonché i formulari di identificazione rifiuto, prodotti a sostegno della deduzione, non forniscono tale prova, in quanto riguardano lo smaltimento come rifiuto di “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali” (codice 150110), senza indicazione del quantitativo di sostanza pericolosa presente in ciascun imballaggio smaltito (riportano infatti solo il peso complessivo di quanto smaltito). Come dichiarato ai Carabinieri da responsabile tecnico della Testimone_1 CP_2
che si occupa di tale smaltimento rifiuti, il codice riportato sui formulari si riferisce a imballaggi
[...]
contaminati o contenenti residui di sostanze pericolose, ove per residui si fa riferimento a sostanze di peso non superiore al peso degli imballaggi;
nel caso in esame, la sig.ra ha precisato che “alla Tes_1 luce dei pesi riscontrati a destinazione posso affermare che si trattava di imballi contaminati”.
E si rileva che, con riferimento al fitofarmaco “Triscabol DG”, la quantità acquistata da nell'anno T_
2019 è di 15 kg e nell'anno 2020 di 6 kg, a fronte di una dose massima annua consentita di 3 kg per la superficie trattata, con una differenza di 12 kg nel 2019 e di 3 kg nel 2020.
Da ultimo si osserva che non risulta spiegabile, se non con l'utilizzo totale del prodotto, la condotta della società agricola che acquista il fitofarmaco in misura così tanto eccedente l'uso previsto, per poi buttarne un grande quantitativo (12 kg) e riacquistarlo per l'anno successivo di nuovo in misura notevolmente eccedente l'uso previsto.
Le prove orali non sono idonee a fornire la prova di quanto dedotto dall'appellante, non avendo ad oggetto i quantitativi di fitofarmaco smaltito.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha escluso la sanzione per la scarsa entità della violazione in applicazione dell'art. 77 Reg. UE 1306/2013, allegando che: la statuizione è errata;
le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di condizionalità devono essere proporzionali e graduate a seconda della gravità, portata, durata e ripetizione dei casi di inadempimento, ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 1306/2013; nel caso di specie si tratta di porzioni pertinenziali di fabbricati intestati all'azienda agricola pari allo 0,06% dei territori posseduti, quindi irrisorie;
quanto alla tutela della salute, l'asserita violazione contestata a non ha avuto alcuna T_
ripercussione sulla salute di persone, animali o piante.
eccepisce che l'art. 77 Reg. UE 1306/2013 non è applicabile al caso di specie perché inserito _1
nel Titolo V riguardante i controlli di ammissibilità; che per la violazione degli obblighi di condizionalità si applica l'art. 99 e che nel caso di specie la violazione non è di lieve entità, a fronte del rischio per la salute, come correttamente rilevato dal Tribunale.
pagina 9 di 11 Il motivo è infondato.
Alla violazione oggetto di causa non si applica l'art. 77 Reg. UE 1306/2013 - che prevede, tra l'altro, che non siano imposte sanzioni amministrative se l'inadempienza è di scarsa entità - trattandosi di norma (del Titolo V del regolamento) che si riferisce espressamente alle sanzioni amministrative di cui all'art. 63, ovvero ai controlli di ammissibilità.
Alla violazione degli obblighi di condizionalità (oggetto del Titolo VI del regolamento) si applica invece l'art. 99, secondo cui “Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4” (par. 1); e “Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione…Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione” (par. 2).
La Circolare AGEA, che ha individuato i casi di inadempienza di importanza minore cui fa riferimento il Regolamento (come stabilito dai decreti ministeriali attuativi), non prevede l'infrazione contestata a e dispone che “sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli T_
impegni che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi” (doc. 12 dell'appellata pag. 97).
Il mancato rispetto, da parte della società agricola delle regole di condizionalità con riferimento T_ all'uso di fitofarmaci con dosi superiori a quelle consentite, costituisce un rischio diretto per la salute e non rappresenta inadempienza di importanza minore (né di scarsa entità), a prescindere dalla dimostrazione che un danno alla salute si sia verificato e dalla percentuale di superficie interessata rispetto alla superficie totale oggetto di domanda di aiuto (osservando che la superficie interessata è comunque non trascurabile essendo pari a circa 7.000,00 mq).
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 536,00 per fase di studio (valore medio), € 536,00 per fase pagina 10 di 11 introduttiva (valore medio), € 600,00 per fase decisionale (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo previsto il deposito di atti conclusivi), per totali € 1.672,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
, con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 Controparte_3
c.p.c. depositato in data 13.11.2023, avverso la sentenza n. 246/2023, pronunciata in data 13.4.2023 dal
Tribunale di Asti:
-rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del giudizio d'appello, che liquida in complessivi € 1.672,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta;
-dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino il 21.1.2025.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Corrado Croci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 1376/2023 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante sig.ra Parte_1 P.IVA_1 [...]
elettivamente domiciliata in Torino, via F. Campana n.36, presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Paolo Silvio Jorio, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giorgio Scagliola del Foro di Asti per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2
domiciliata in Torino, Piazza Piemonte n. 1, presso l'Avv. Giulietta Magliona che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di discussione del 21.1.2025.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 PER PARTE APPELLANTE:
In riforma integrale, anche in punto spese, della sentenza n. 246/2023 del Tribunale di Asti, resa in data
13.4.2023 e pubblicata in data 14.4.2023, non notificata, nel merito, in via principale: accertare e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che non ha Parte_1
commesso le contestate violazioni degli obblighi di condizionalità ex artt. 91, 92 e 93 del Regolamento
UE 1306/2013 e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace e/o comunque revocare il provvedimento emesso in data 11 aprile 2022 da Controparte_1
nei confronti di , annullando le contestazioni e riduzioni al 3% dei
[...] Parte_1 contributi di condizionalità per l'importo di € 3.878,01 e mandando conseguentemente assolta Parte_1
da ogni avversa pretesa;
[...]
nel merito, in via subordinata: nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e, per l'effetto, dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che l'asserita violazione degli obblighi di condizionalità ex artt. 91, 92 e 93 del Regolamento UE 1306/2013 contestata a Parte_1 dall' con provvedimento emesso in data Controparte_1
11 aprile 2022 è comunque una violazione di “lieve entità” e, conseguentemente, annullare e/o dichiarare inefficace e/o comunque revocare il provvedimento in questione, annullando le contestazioni e riduzioni al 3% dei contributi di condizionalità per l'importo di € 3.878,01 e mandando conseguentemente assolta da ogni avversa pretesa;
Parte_1
in via istruttoria: istanze formulate nel ricorso in appello;
in ogni caso con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
Respingersi, perché infondato, il ricorso in appello con conferma della sentenza del Tribunale di Asti,
n. 246 del 14 aprile 2023.
Con il favore delle spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, ha proposto opposizione Parte_3
avverso il provvedimento emesso da in data 11.4.2022, che le ha ingiunto il pagamento della _1
somma di € 3.878,01 a titolo di restituzione, nella misura del 3%, dei premi domandati per gli anni
2019 e 2020 nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria, per violazione degli obblighi di pagina 2 di 11 condizionalità ai sensi degli artt. 91, 92, 93 Reg. UE 1306/2013, riguardo all'utilizzo di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta.
L'opponente ha contestato la legittimità della sanzione, allegando che: (i) le aree in relazione alle quali
è stata applicata la sanzione - giardini, orti e frutteti - non corrispondono a quelle per cui è stata proposta la domanda di aiuto comunitario;
(ii) non ha fornito la prova dell'utilizzo di _1
fitofarmaci in misura eccedente i quantitativi consentiti e in ogni caso ha smaltito ogni anno i T_
residui dei fitofarmaci acquistati consegnandoli alla (iii) in subordine l'inadempienza non è CP_2 punibile ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 1306/2013, perché di scarsa entità in quanto l'area interessata è pari allo 0,06% dell'area totale oggetto di domanda.
, costituendosi, ha eccepito l'infondatezza di tutti i profili dell'opposizione, di cui ha chiesto il _1
rigetto; ha in particolare evidenziato che la normativa comunitaria non limita l'applicazione del principio di condizionalità ai soli terreni oggetto di domanda di contributo, ma al contrario ne prevede l'applicazione all'intera superficie dell'azienda del beneficiario;
che i verbali dei Carabinieri, la documentazione prodotta e le testimonianze assunte, provano l'utilizzo di fitofarmaci in misura eccedente i quantitativi consentiti;
che la violazione non è di lieve entità secondo le circolari AGEA che regolano la questione, a fronte del rischio per la salute.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 246/2023 pronunciata in data 13.4.2023, ha rigettato il ricorso di rilevando che: T_
-(i) ai sensi del Reg. UE 1306/2013 il rispetto degli obblighi di condizionalità non si deve limitare alle superfici per le quali è richiesto l'aiuto comunitario;
infatti l'art. 91 specifica che le sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità si applicano se sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario (comma 2), ove per “azienda” si intendono “tutte le superfici gestite dal beneficiario” (comma 3), omettendo qualsiasi riferimento alle superfici indicate nella domanda di aiuto;
eventuali deroghe dovrebbero essere espressamente previste, come avviene per le superfici forestali (comma 2); questo è desumibile anche dalla ratio delle regole di condizionalità, volte a tutelare la sanità pubblica e l'ambiente;
-(ii) il superamento dei quantitativi di fitofarmaci prescritti per il trattamento dell'area interessata è stato desunto in sede ispettiva dal fatto che, a fronte dell'acquisto di determinate quantità di prodotti
(risultanti dalla documentazione reperita presso l'azienda e superiori a quelle necessarie a trattare le superfici in questione), non sono state trovate quantità in giacenza, dovendosi pertanto presumere che tutto il prodotto sia stato utilizzato;
non contesta i quantitativi acquisiti, né che i prodotti siano T_ stati utilizzati per il trattamento dell'area oggetto di accertamento, ma sostiene che essi sarebbero stati pagina 3 di 11 utilizzati solo in parte e che le quantità residue sarebbero state smaltite come rifiuti;
non ha però fornito la prova sul punto;
-(iii) trattandosi di una violazione inerente alla tutela della salute, e quindi a un interesse di rango primario, l'inadempienza non può essere considerata lieve, indipendentemente dall'estensione della superficie (comunque non trascurabile, essendo pari a circa 7.000,00 mq.).
Con ricorso in appello ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, ha impugnato la Parte_3
sentenza del Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e di confermare la sentenza, _1
formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 21.1.2025, all'esito della discussione, è stata pronunciata la sentenza mediante lettura del dispositivo.
II. L'appello proposto da è articolato in tre motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la sanzione irrogata per la scorretta utilizzazione di prodotti fitosanitari su aree adibite a frutteti e orti, non oggetto della domanda di contribuzione, interpretando le norme comunitarie nel senso dell'applicabilità generalizzata degli obblighi di condizionalità a tutti i terreni intestati al beneficiario del contributo, anche se non indicati nella domanda di contribuzione;
allega che: il
Tribunale ha erroneamente applicato al caso di specie una normativa di settore, stravolgendone la ratio; con i Regolamenti UE 1306/2013 e 1307/2013, il legislatore europeo ha istituito un sistema di contribuzione in favore degli agricoltori aderenti al regime coltivazione “bio”, con i correlati controlli sull'effettiva adozione di tale metodologia di coltura;
l'obiettivo della normativa comunitaria non è quello di vietare tout court l'utilizzo di prodotti fitosanitari in qualsiasi porzione immobiliare intestata al richiedente della contribuzione europea, ma di assicurarsi che l'utilizzatore di contributi europei stanziati per la coltivazione “bio” dedichi effettivamente i terreni agricoli di sua proprietà a tale metodologia di coltura;
infatti l'art. 91 comma 2 Reg. UE 1306/2013 esclude dal regime sanzionatorio le superfici forestali, risultando chiaro nell'escludere i terreni insuscettibili di coltivazione e quindi, a maggior ragione, le pertinenze di fabbricati, non considerabili “terreni” e non destinati a coltivazioni o produzione;
le superfici oggetto di sanzione, adibite a giardini e piante ornamentali, o a orti e frutteti a uso esclusivamente familiare, sono estranee alla ratio e alla finalità della normativa europea in materia di coltivazione “bio”, oltre ad essere irrisorie rispetto alle complessive proprietà terriere di T_
pagina 4 di 11 eccepisce l'infondatezza del motivo, rilevando che l'inadempienza contestata riguarda il _1
mancato rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta, che costituisce violazione degli obblighi di condizionalità e nulla ha a che vedere con il rispetto delle pratiche dell'agricoltura biologica e con l'adesione di (fino al 2020) al regime del biologico (che T_
non è requisito per beneficiare dei pagamenti, chiesti e ottenuti da anche per il 2021 quando non T_
ha più aderito al regime biologico); richiama le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, in accoglimento delle proprie tesi difensive, citando a conferma la sentenza della Corte di Giustizia UE
7.8.2018.
Il motivo è infondato.
La materia dell'agricoltura biologica e dei relativi obblighi in capo all'agricoltore è estranea alla sanzione oggetto del presente giudizio.
Il provvedimento emesso da in data 11.4.2022 ha ad oggetto la violazione, da parte di _1 T_
(con riferimento alle domande di aiuto per le annualità 2019 e 2020 nell'ambito della Politica Agricola
Comunitaria), degli obblighi di condizionalità ai sensi degli artt. 91, 92, 93 Reg. UE 1306/2013, per l'utilizzo di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta.
La sanzione non riguarda la violazione di regole di agricoltura biologica, le norme citate del Reg. UE
1306/2013 non menzionano la materia dell'agricoltura biologica, né l'argomento è stato oggetto dell'atto di opposizione proposto in primo grado.
La normativa di interesse è stata correttamente interpretata dal Tribunale e da nel senso di _1
applicare l'obbligo del rispetto delle “regole di condizionalità”, e la sanzione per la loro violazione, a tutte le aree della società agricola beneficiaria dell'aiuto e non solo a quelle per cui è stata presentata la domanda di aiuto.
Il Reg. UE 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, all'art. 93 prevede le “regole di condizionalità”, ovvero “i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II” che devono essere rispettati per l'ottenimento del sostegno comunitario;
e all'art. 91 dispone:
“1. Al beneficiario … che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa.
pagina 5 di 11 2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario;
e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.
Per quanto riguarda le superfici forestali, tuttavia, tale sanzione non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "azienda": tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro…”.
Si richiama e condivide la sentenza della Corte di Giustizia UE del 7.8.2018 nella causa C-435/17, che sul punto ha statuito che dette norme devono essere interpretate “nel senso che gli obblighi a titolo delle buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dal regolamento n. 1306/2013 devono essere rispettati all'interno di tutta l'azienda agricola e non soltanto sulla superficie agricola per la quale è stato in concreto richiesto un aiuto”.
La Corte di Giustizia è pervenuta a tale decisione rilevando che:
-l'art. 91 paragrafo 2 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto delle regole di condizionalità qualora, in particolare, sia interessata la superficie dell'azienda agricola, là dove l'azienda è definita, all'art. 91 par. 3 lettera a), come costituita da tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;
-gli artt. 93 e 94 del Regolamento in parola fanno riferimento all'insieme delle superfici agricole di un'azienda; così l'art. 93 precisa il contenuto delle regole di condizionalità citando, in particolare, le buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni, che devono essere intesi come l'insieme dei terreni agricoli di un'azienda; l'art. 94 impone agli Stati membri di provvedere affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- “nessuna di tali disposizioni prevede una distinzione – nel contesto del rispetto delle regole di condizionalità e, più in particolare, delle buone condizioni agronomiche e ambientali – tra le superfici agricole per le quali sia stata depositata una domanda d'aiuto e quelle per le quali ciò non sia avvenuto”;
- “Il fatto di esigere il rispetto delle regole di condizionalità esclusivamente per le superfici agricole per le quali è chiesto l'aiuto sarebbe del resto contrario alla stessa finalità del meccanismo della pagina 6 di 11 condizionalità, il quale, ai sensi del considerando 54 del regolamento n. 1306/2013, mira a contribuire allo sviluppo di un'agricoltura sostenibile”;
- “Infatti, da un lato, i requisiti derivanti da tali regole devono essere, conformemente al considerando
54 del medesimo regolamento, legati all'attività agricola o ai terreni dell'azienda agricola, il che si traduce nell'obbligo di rispettare le suddette norme anche sui terreni che non sono più utilizzati a fini di produzione agricola, come previsto dall'articolo 94 del regolamento”;
- “Dall'altro lato, se il mancato rispetto delle suddette norme fosse sanzionato unicamente quando riguarda una superficie agricola per la quale è stato chiesto un aiuto, sussisterebbe un rischio di elusione delle regole di condizionalità da parte delle aziende agricole”.
La sanzione è stata pertanto correttamente applicata da per il mancato rispetto delle regole di _1
condizionalità (tra cui sono pacificamente comprese quelle relative all'utilizzo di fitofarmaci secondo le dosi consentite e riportate in etichetta) con riferimento alle aree aziendali della società semplice agricola adibite a frutteto e orto, non oggetto della domanda di aiuto comunitario. T_
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertato l'utilizzo di fitofarmaci con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta, lamentando che: il Tribunale ha erroneamente ripartito tra le parti l'onere della prova e ritenuto sufficienti elementi in fatto che non sono idonei a confermare la sanzione;
nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011, l'onere di provare la sussistenza della violazione contestata grava sull'amministrazione; il Tribunale ha ritenuto integrata l'asserita violazione esclusivamente sulla presunzione di utilizzo di eccessivi quantitativi di fitofarmaci ricavata dal mancato rinvenimento di giacenze dei prodotti, ma tale presunzione non possiede i caratteri richiesti dall'art. 2729 c.c., mancando di gravità, precisione e concordanza;
partendo da un inidoneo elemento presuntivo, il Tribunale ha erroneamente gravato dell'onere di superare la presunzione e T_
di dimostrare che i prodotti non sono stati utilizzati, concludendo per l'insufficienza della prova offerta;
ha comunque documentalmente dimostrato, tramite i formulari di classificazione e smaltimento T_
della che le giacenze erano assenti perché già smaltite;
i formulari sono gli stessi già CP_2
utilizzati per lo smaltimento delle rimanenze di prodotto in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, per i quali la stessa ha escluso la prova dei presupposti per la sanzione;
inoltre neanche _1 T_
conosce il preciso peso e quantitativo della rimanenza oggetto di smaltimento, trattandosi di aree adibite a giardini e frutteti destinati al consumo familiare, per le quali non è previsto in capo all'utilizzatore alcun obbligo di registrazione;
ha anche dedotto prove orali, con riferimento alla T_
pagina 7 di 11 quantità di prodotto residuo all'interno degli imballi smaltiti, che non sono state ammesse e di cui si chiede l'ammissione in appello.
replica che: sono stati prodotti i verbali dei Carabinieri contenenti gli accertamenti svolti, con _1
acquisizione di documentazione e audizione delle presone informate;
sono state provate le quantità di prodotto acquistate, le superfici trattate, la mancanza di quantità in giacenza dei suddetti prodotti;
incombeva su controparte l'onere di fornire la prova contraria rispetto alla prova presuntiva, ammissibile e raggiunta mediante elementi presuntivi gravi precisi e concordanti;
tale prova contraria non è stata fornita;
i rifiuti oggetto dei documenti prodotti sono contenitori svuotati del contenuto e solo contaminati;
le contestazioni riferite alle annualità 2016, 2017, 2018 sono state annullate perché le prime registrazioni di cui si dispone sono relative al 2020 e non perché sia stato dimostrato, tramite i formulari, lo smaltimento delle giacenze;
era obbligata ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 150/12 a T_ conservare presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione.
Il motivo è infondato.
L'utilizzo, da parte della società agricola di fitofarmaci per il trattamento di aree aziendali adibite T_
a frutteto e orto con dosi superiori a quelle consentite e riportate in etichetta, risulta adeguatamente provato da . _1
Dai verbali di accertamento dei Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Torino, dalle fatture acquisite e dal verbale delle dichiarazioni rese da persona informata, prodotti dall'appellata, sono state provate:
-le quantità di fitofarmaci acquistate,
-le superfici trattate,
-le dosi consentite e riportate sulle etichette dei prodotti, inferiori alle quantità acquistate per le superfici trattate,
-la mancanza di quantità in giacenza dei suddetti prodotti.
Premesso che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il giudice può far ricorso al ragionamento presuntivo poiché l'art. 6 comma 9 D.Lgs. 150/2011 non pone alcuna limitazione istruttoria (Cass. civ. 24866/2002), deve ritenersi provato per presunzioni, gravi, precise e concordanti, che ha utilizzato tutto il quantitativo di fitofarmaci acquistato, così non rispettando la regola di T_
condizionalità cui era subordinato l'aiuto domandato.
L'appellante deduce di avere smaltito come rifiuto il quantitativo di fitofarmaci eccedente la dose consentita.
pagina 8 di 11 Senonché i formulari di identificazione rifiuto, prodotti a sostegno della deduzione, non forniscono tale prova, in quanto riguardano lo smaltimento come rifiuto di “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali” (codice 150110), senza indicazione del quantitativo di sostanza pericolosa presente in ciascun imballaggio smaltito (riportano infatti solo il peso complessivo di quanto smaltito). Come dichiarato ai Carabinieri da responsabile tecnico della Testimone_1 CP_2
che si occupa di tale smaltimento rifiuti, il codice riportato sui formulari si riferisce a imballaggi
[...]
contaminati o contenenti residui di sostanze pericolose, ove per residui si fa riferimento a sostanze di peso non superiore al peso degli imballaggi;
nel caso in esame, la sig.ra ha precisato che “alla Tes_1 luce dei pesi riscontrati a destinazione posso affermare che si trattava di imballi contaminati”.
E si rileva che, con riferimento al fitofarmaco “Triscabol DG”, la quantità acquistata da nell'anno T_
2019 è di 15 kg e nell'anno 2020 di 6 kg, a fronte di una dose massima annua consentita di 3 kg per la superficie trattata, con una differenza di 12 kg nel 2019 e di 3 kg nel 2020.
Da ultimo si osserva che non risulta spiegabile, se non con l'utilizzo totale del prodotto, la condotta della società agricola che acquista il fitofarmaco in misura così tanto eccedente l'uso previsto, per poi buttarne un grande quantitativo (12 kg) e riacquistarlo per l'anno successivo di nuovo in misura notevolmente eccedente l'uso previsto.
Le prove orali non sono idonee a fornire la prova di quanto dedotto dall'appellante, non avendo ad oggetto i quantitativi di fitofarmaco smaltito.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha escluso la sanzione per la scarsa entità della violazione in applicazione dell'art. 77 Reg. UE 1306/2013, allegando che: la statuizione è errata;
le sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di condizionalità devono essere proporzionali e graduate a seconda della gravità, portata, durata e ripetizione dei casi di inadempimento, ai sensi dell'art. 77 Reg. UE 1306/2013; nel caso di specie si tratta di porzioni pertinenziali di fabbricati intestati all'azienda agricola pari allo 0,06% dei territori posseduti, quindi irrisorie;
quanto alla tutela della salute, l'asserita violazione contestata a non ha avuto alcuna T_
ripercussione sulla salute di persone, animali o piante.
eccepisce che l'art. 77 Reg. UE 1306/2013 non è applicabile al caso di specie perché inserito _1
nel Titolo V riguardante i controlli di ammissibilità; che per la violazione degli obblighi di condizionalità si applica l'art. 99 e che nel caso di specie la violazione non è di lieve entità, a fronte del rischio per la salute, come correttamente rilevato dal Tribunale.
pagina 9 di 11 Il motivo è infondato.
Alla violazione oggetto di causa non si applica l'art. 77 Reg. UE 1306/2013 - che prevede, tra l'altro, che non siano imposte sanzioni amministrative se l'inadempienza è di scarsa entità - trattandosi di norma (del Titolo V del regolamento) che si riferisce espressamente alle sanzioni amministrative di cui all'art. 63, ovvero ai controlli di ammissibilità.
Alla violazione degli obblighi di condizionalità (oggetto del Titolo VI del regolamento) si applica invece l'art. 99, secondo cui “Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4” (par. 1); e “Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la limitata rilevanza della loro gravità, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione…Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione” (par. 2).
La Circolare AGEA, che ha individuato i casi di inadempienza di importanza minore cui fa riferimento il Regolamento (come stabilito dai decreti ministeriali attuativi), non prevede l'infrazione contestata a e dispone che “sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli T_
impegni che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell'ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi” (doc. 12 dell'appellata pag. 97).
Il mancato rispetto, da parte della società agricola delle regole di condizionalità con riferimento T_ all'uso di fitofarmaci con dosi superiori a quelle consentite, costituisce un rischio diretto per la salute e non rappresenta inadempienza di importanza minore (né di scarsa entità), a prescindere dalla dimostrazione che un danno alla salute si sia verificato e dalla percentuale di superficie interessata rispetto alla superficie totale oggetto di domanda di aiuto (osservando che la superficie interessata è comunque non trascurabile essendo pari a circa 7.000,00 mq).
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi: € 536,00 per fase di studio (valore medio), € 536,00 per fase pagina 10 di 11 introduttiva (valore medio), € 600,00 per fase decisionale (importo ridotto rispetto al valore medio, non essendo previsto il deposito di atti conclusivi), per totali € 1.672,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
, con ricorso ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 434 Controparte_3
c.p.c. depositato in data 13.11.2023, avverso la sentenza n. 246/2023, pronunciata in data 13.4.2023 dal
Tribunale di Asti:
-rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite del giudizio d'appello, che liquida in complessivi € 1.672,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta;
-dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino il 21.1.2025.
Il Consigliere Relatore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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