Articolo 14 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 marzo 1963
Art. 14.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo puo' trovarsi in una delle seguenti posizioni:
servizio effettivo;
aspettativa;
sospensione dall'impiego per il sottufficiale in servizio permanente o dal servizio per il sottufficiale in servizio continuativo.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963