Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1142
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Sentenza 11 febbraio 1999

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Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Fattispecie in tema di violazione dell'art. 4 della legge 460/87 per destinazione alla distillazione di vino da tavola di produzione non propria: la S.C., in applicazione del principio di diritto di cui in massima, ha riformato la sentenza del giudice di merito osservando come il contravventore, attesane la qualità di amministratore della società, era tenuto ad esercitare ogni doverosa cautela circa l'osservanza della norma comunitaria - poi recepita in legge nell'ordinamento interno - che imponeva di avviare a distillazione soltanto vino di produzione propria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1142
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1142
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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