Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Fattispecie in tema di violazione dell'art. 4 della legge 460/87 per destinazione alla distillazione di vino da tavola di produzione non propria: la S.C., in applicazione del principio di diritto di cui in massima, ha riformato la sentenza del giudice di merito osservando come il contravventore, attesane la qualità di amministratore della società, era tenuto ad esercitare ogni doverosa cautela circa l'osservanza della norma comunitaria - poi recepita in legge nell'ordinamento interno - che imponeva di avviare a distillazione soltanto vino di produzione propria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, dell'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona dell'Ispettore Generale Capo pro tempore, dell'UFFICIO DI PERUGIA DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI, DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CANTINE POMARRO Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 254/95 della Pretura di ORVIETO, depositata il 09/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
Svolgimento del processo
Con ordinanza n. 180/95 l'Ispettore generale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali intimò al sig. ER AC, nella qualità di amministratore della s.r.l. Cantine Pomarro, e, in via solidale, a lui, in proprio, di pagare, a titolo si sanzione amministrativa, lire 31.350.000, per avere avviato alla distillazione relativa all'annata agricola 1989-1990 vino da tavola per complessivi hl. 294, di cui hl. 210,08 non di propria produzione, in violazione dell'art. 4 l.4 novembre 1987 n.460. La società e lo AC proposero opposizione davanti al TO di Orvieto.
Con sentenza depositata il 9 novembre 1995, il TO accolse l'opposizione, "in considerazione dell'errore in cui presumibilmente" era "incorso lo AC". Ed ha così argomentato. Premesso che secondo l'Ispettorato Ufficio repressioni frodi di Perugia "il sig.AC ER, responsabile legale della cantina, al momento della contestazione" aveva affermato "di aver commesso un errore, non essendosi accorto di non disporre più di vino proprio da inviare alla distilleria e di avere pertanto inviato involontariamente prodotto acquistato";
che "l'equivoco" poteva "effettivamente nascere, perché, se da una parte il reg. CEE n.2046/89 prevede che alla distillazione sia inviato vino di propria produzione, dall'altra, le norme non prevedono che vino proprio e vino acquistato vengano registrati in conti distinti, ne' esiste qualche particolare vincolo che garantisca l'invio alla distilleria del prodotto per il quale è stato stipulato il contratto";
che "il vino, oggetto della preventiva, nel contratto viene identificato solo con la quantità, il colore ed il grado alcoolometrico"; che "dagli accertamenti non" erano "emersi elementi comprovanti una precisa volontà di frode da parte della ditta, ne' fini di lucro..."; tanto premesso, il TO, "alla luce dei motivi del ricorso (...) e delle osservazioni dello stesso Ispettorato", ha stabilito che non vi erano "prove sufficienti della responsabilità". Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
l'Ispettorato centrale repressione frodi;
e l'Ufficio di Perugia dell'Ispettorato centrale repressioni frodi, in base ad un unico motivo. Le parti intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 reg.Cee 2046/89, dell'art. 4 d.l.370/87 convertito con l.460/87, dell'art. 3 l689/81, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c., dei principi generali in materia di colpa e del combinato disposto dei principi e delle norme richiamate. L'Amministrazione ricorrente censura la decisione impugnata, lamentando che il TO abbia sostanzialmente considerato punibile soltanto a titolo di dolo l'infrazione contestata, avendo dato rilievo nel valutare l'elemento soggettivo della fattispecie, al mero errore attribuito allo AC. Il motivo è fondato.
Il TO ha basato la decisione di accoglimento della opposizione sul rilievo che, pur essendo pacifica la sussistenza dell'elemento oggettivo della infrazione contestata (l'avere cioè lo AC, amministratore delle Cantine Pomarro, avviato alla distillazione vino non di propria produzione), tuttavia, il fatto era imputabile ad errore, in quanto, secondo le dichiarazioni dello stesso AC, riferite dal rappresentante dell'Ufficio, egli non si era accorto di non disporre più di vino proprio da inviare alla distilleria;
errore spiegabile per la mancanza nel regolamento comunitario di una previsione circa il fatto che "vino proprio e vino acquistato vengano registrati in conti distinti", e di "un particolare vincolo che garantisca l'invio alla distilleria del prodotto per il quale è stato stipulato il contratto". Ha rilevato, inoltre, che non erano emersi elementi comprovanti una precisa volontà di frode da parte della ditta, ne' fini di lucro. Ed ha concluso che l'errore in cui era presumibilmente incorso lo AC non era idoneo a fondare la sua responsabilità. Queste statuizioni e le argomentazioni che le sorreggono sono effettivamente censurabili, in quanto, a norma dell'articolo 3, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione (od omissione), cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. In base al secondo comma dello stesso articolo, nel caso in cui la violazione è commessa per errore di fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Il TO, giustificando l'atteggiamento dello AC sulla base di un errore involontario a lui attribuito, ha violato la disposizione normativa, in quanto non ha considerato che, ai fini della responsabilità dell'infrazione, rileva che nella formazione della volontà non sia riscontrabile negligenza o imprudenza e che, perciò, la condotta posta in essere non sia determinata da colpa. Inoltre, non ha considerato che lo AC, come amministratore della società, era tenuto ad esercitare ogni doverosa cautela per l'osservanza della norma comunitaria che imponeva di avviare alla distillazione solamente vino di propria produzione. Pertanto, non poteva essere sufficiente un mero "equivoco" per escludere il suo comportamento colpevole, poiché soltanto un errore incolpevole esime da responsabilità.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, al TO di Orvieto, che deciderà, in base ad una nuova indagine, tenendo conto dei principi suenunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al TO di Orvieto, in persona di altro magistrato.
Così deciso il 28 ottobre 1998 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in Cancelleria l'11/2/1999.