TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/06/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1293/2025 promosso congiuntamente da
C.F. , con l'Avv. LUNA MATTEO Parte_1 C.F._1
e NA RO, C.F. , con l'Avv. LUNA MATTEO C.F._2
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 29/04/1973 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 00801 p. 2 s. A01 anno 1973 alle seguenti condizioni: “1) per quanto riguarda i beni in comune i coniugi dichiarano di aver provveduto bonariamente alla divisione e perciò di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra; 2) entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) i coniugi concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio;” FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 24 marzo 2025, le parti chiedevano di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
I coniugi davanti al Giudice delegato dal Collegio alla loro audizione ed insistevano per l'accoglimento della domanda. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
1 I coniugi hanno compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 29/04/1973, tra Parte_1
C.F. e NA RO, C.F. , trascritto C.F._1 C.F._2 nei registri dello stato civile di Roma al n. 00801 p. 2 s. A01 anno 1973, alle condizioni di cui in narrativa.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 30.5.2025. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
2
C.F. , con l'Avv. LUNA MATTEO Parte_1 C.F._1
e NA RO, C.F. , con l'Avv. LUNA MATTEO C.F._2
Ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto divorzio congiunto. Conclusioni dei ricorrenti: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 29/04/1973 trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 00801 p. 2 s. A01 anno 1973 alle seguenti condizioni: “1) per quanto riguarda i beni in comune i coniugi dichiarano di aver provveduto bonariamente alla divisione e perciò di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altra; 2) entrambi i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) i coniugi concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio;” FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 24 marzo 2025, le parti chiedevano di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
I coniugi davanti al Giudice delegato dal Collegio alla loro audizione ed insistevano per l'accoglimento della domanda. L' non si opponeva all'accoglimento del ricorso. Controparte_1
***** La domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato. I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
1 I coniugi hanno compiutamente indicato, come da ricorso suindicato da intendersi qui integralmente richiamato, le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio. L'accordo si presenta conforme alle norme di legge. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 29/04/1973, tra Parte_1
C.F. e NA RO, C.F. , trascritto C.F._1 C.F._2 nei registri dello stato civile di Roma al n. 00801 p. 2 s. A01 anno 1973, alle condizioni di cui in narrativa.
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Così deciso a Tivoli, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 30.5.2025. Il Giudice relatore Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
2