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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1502/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1502 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bufalini ed Elisa Nardocci, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E Controparte_1
(C.F. = )
[...] P.IVA_1
In persona del Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in CP_2
Viterbo, Via Sabotino, 1/3, presso l'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del Persona_1
28.7.2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221. RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale aggravamento inabilità. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere titolare di diritto all'indennizzo per malattia professionale consistente in "condromalacia femoro-rotulea in paziente con esiti di meniscectomia mediale selettiva a sinistra, lombalgia in paziente con protrusioni discali multiple in L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con esiti di emilaminectomia di L4-L5 a sinistra e attuale radicolopatia della radice di L5 a destra", con percentuale di inabilità riconosciuta con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 454/2023 del 7%; che le proprie condizioni erano peggiorate, con un aggravamento dell'inabilità lavorativa non inferiore al 16%. Ha quindi concluso chiedendo di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'aggravamento delle malattie professionali da cui è affetto;
- accertare e dichiarare il grado di inabilità al lavoro in capo al ricorrente in misura non inferiore al 16% o la percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU medico legale, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; - condannare l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente non inferiore al 16% o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito della CTU medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data accertata dalla CTU medico legale all'effettivo soddisfo. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario 15%, CPA 4%ed Iva 22% come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. L' ha resistito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda CP_1 ex art. 443 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Il giudizio, sospeso da altro Giudice ex art. 443 c.p.c., è stato riassunto dal ricorrente a seguito della presentazione del relativo ricorso amministrativo. La causa, istruita con prove documentali e CTU, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. Il ricorso è solo in minima parte fondato e va pertanto accolto nei limiti e termini di seguito indicati. Incontestata la professionalità della malattia, l'ausiliario nominato, con relazione che pare esaustiva e le cui conclusioni sembrano tratte alla luce di corretti criteri, ha concluso che: “il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dall'infortunio/malattia professionale denunciata dal ricorrente è complessivamente pari all'8% Tale danno è riferito alle patologie “ condromalacia femoro-rotulea in soggetto con esiti di meniscectomia mediale selettiva a sinistra, lombalgia in paziente con protrusioni discali multiple in L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con esiti di emilaminectomia di L4-L5 a sinistra e attuale radicolopatia della radice di L5 a destra in documentata sofferenza tronculare del nervo mediano maggiore a dx .Tutte le altre patologie denunciate non sono state dimostrate né documentate, né rilevanti all'atto della visita medica peritale;
pertanto non sono state oggetto di discussione”. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura dell'8% (dedotto quanto già erogato in ragione dell'invalidità permanente già accertata del 7%) con decorrenza dal ricorso amministrativo del 12.1.2024, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore di CP_1 detto indennizzo, in misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali come per legge. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento in misura minima della domanda attorea ne giustifica l'integrale compensazione. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' dichiara che la patologia sofferta del ricorrente, già riconosciuta di origine CP_1 professionale, ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13, CP_1 comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 provvedimento Viterbo lì, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1502/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; dell'Avv. BUFALINI FRANCESCA per la parte ricorrente e dell'Avv. COLOMBINO SANDRA MARIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 13/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1502 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 Vertente TRA
(C.F. = ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo via F.lli Rosselli, 2, presso lo studio degli Avv.ti Francesca Bufalini ed Elisa Nardocci, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E Controparte_1
(C.F. = )
[...] P.IVA_1
In persona del Regionale pro tempore per il Lazio, elettivamente domiciliato in CP_2
Viterbo, Via Sabotino, 1/3, presso l'Avv. Sandra Maria Colombino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del Persona_1
28.7.2020, Rep. n. 89932 e Racc. n. 26221. RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale aggravamento inabilità. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.10.2023 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere titolare di diritto all'indennizzo per malattia professionale consistente in "condromalacia femoro-rotulea in paziente con esiti di meniscectomia mediale selettiva a sinistra, lombalgia in paziente con protrusioni discali multiple in L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con esiti di emilaminectomia di L4-L5 a sinistra e attuale radicolopatia della radice di L5 a destra", con percentuale di inabilità riconosciuta con sentenza del Tribunale di Viterbo n. 454/2023 del 7%; che le proprie condizioni erano peggiorate, con un aggravamento dell'inabilità lavorativa non inferiore al 16%. Ha quindi concluso chiedendo di “- accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto al Parte_1 riconoscimento dell'aggravamento delle malattie professionali da cui è affetto;
- accertare e dichiarare il grado di inabilità al lavoro in capo al ricorrente in misura non inferiore al 16% o la percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU medico legale, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; - condannare l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della rendita da inabilità permanente non inferiore al 16% o nella percentuale che risulterà più esatta a seguito della CTU medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data accertata dalla CTU medico legale all'effettivo soddisfo. - In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario 15%, CPA 4%ed Iva 22% come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. L' ha resistito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda CP_1 ex art. 443 c.p.c. e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Il giudizio, sospeso da altro Giudice ex art. 443 c.p.c., è stato riassunto dal ricorrente a seguito della presentazione del relativo ricorso amministrativo. La causa, istruita con prove documentali e CTU, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale. Il ricorso è solo in minima parte fondato e va pertanto accolto nei limiti e termini di seguito indicati. Incontestata la professionalità della malattia, l'ausiliario nominato, con relazione che pare esaustiva e le cui conclusioni sembrano tratte alla luce di corretti criteri, ha concluso che: “il corretto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica derivato dall'infortunio/malattia professionale denunciata dal ricorrente è complessivamente pari all'8% Tale danno è riferito alle patologie “ condromalacia femoro-rotulea in soggetto con esiti di meniscectomia mediale selettiva a sinistra, lombalgia in paziente con protrusioni discali multiple in L3-L4, L4-L5 e L5-S1 con esiti di emilaminectomia di L4-L5 a sinistra e attuale radicolopatia della radice di L5 a destra in documentata sofferenza tronculare del nervo mediano maggiore a dx .Tutte le altre patologie denunciate non sono state dimostrate né documentate, né rilevanti all'atto della visita medica peritale;
pertanto non sono state oggetto di discussione”. Di conseguenza, va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in capitale per inabilità permanente nella misura dell'8% (dedotto quanto già erogato in ragione dell'invalidità permanente già accertata del 7%) con decorrenza dal ricorso amministrativo del 12.1.2024, con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore di CP_1 detto indennizzo, in misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali come per legge. Quanto alle spese di lite, l'accoglimento in misura minima della domanda attorea ne giustifica l'integrale compensazione. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - accogliendo parzialmente il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' dichiara che la patologia sofferta del ricorrente, già riconosciuta di origine CP_1 professionale, ha determinato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari all'8%;
- per l'effetto condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13, CP_1 comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 38/2000 nella misura di legge, oltre interessi legali come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato CP_1 provvedimento Viterbo lì, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci