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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2025
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
All'esito della riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2025
Precisate le conclusioni come in atti
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la pubblicazione del documento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dom. Angelo Rota Parte_1 C.F._1 del foro di Brescia;
ATTORE
contro
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti:
“in via principale: accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale da parte della società resistente e la legittimità e la fondatezza della diffida ad adempiere alla Controparte_1 medesima intimata, dichiarare risolto il contratto sottoscritto dalle parti, per cui è causa, con condanna della medesima all'immediata restituzione in favore del Controparte_1 ricorrente signor dell'intero importo del contratto relativo alla parte non eseguita, pari Parte_1
a euro 30.950,00 pagato dal signor oltre interessi legge e rivalutazione monetaria dalla data Pt_1 del deposito del presente ricorso al saldo ovvero della maggiore o minore somma che risulterà a seguito dell'esperenda istruttoria o che risulterà di giustizia;
sempre in via principale: per tutti i motivi esposti in premessa, condannare Controparte_1 al pagamento in favore del signor a titolo di risarcimento del danno
[...] Pt_1 derivante/conseguente dall'inadempimento contrattuale della somma da valutarsi in via equitativa, sussistendone i presupposti ex art. 1226 c.c.”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 281 sexies cpc depositato in data 10 febbraio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti, previo Controparte_2 accertamento della gravità dell'inadempimento, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo del contratto relativo alla parte non eseguita, pari ad € 30.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso al saldo, ovvero della maggiore o minore somma accertata;
oltre al risarcimento del danno derivante/conseguente dall'inadempimento contrattuale della somma da valutarsi in via equitativa, sussistendone i presupposti ex art. 1226 c.c.
La società non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 5 giugno 2025 il GI riservava la decisone.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dall'attore va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame, risulta provata la fonte negoziale del contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di serramenti in alluminio, relative zanzariere, nonché di una caldaia a compensazione, come meglio precisato nell'offerta del 8 agosto 2023, al prezzo complessivo di € 34.000,00 iva inclusa e montaggio compreso, poi rideterminato in € 35.500,00 (doc. 3).
Risulta che le parti hanno concordato le seguenti modalità di pagamento: € 11.500,00 all'accettazione del preventivo;
€ 10.000,00 alla data della consegna della caldaia;
€ 14.000,00 a saldo, tramite finanziamento con la società creditizia indicata dalla stessa convenuta, mediante la corresponsione di
120 rate dell'importo di € 171,00 ciascuna, oltre spese di istruttoria ed oneri per ulteriori € 624,00.
Risulta altresì che l'attore ha provveduto al saldo delle fatture nn. 16, 19 e 26 del 2023 emesse da
(docc. 5, 6 e 7), adempiendo al pagamento dell'intero prezzo di € 35.500,00 (docc. Controparte_2
8-9-10).
pagina 3 di 5 L'attore assume che di contro, nonostante il tempo trascorso ed il pagamento Controparte_1 dell'intero importo pattuito, ha consegnato ed installato, tramite la propria ditta incaricata Parte_2
[...
, solo la caldaia (cfr dichiarazione di conformità del 20 settembre 2023; doc. 11), per un valore di €
4.550,00, residuando, dunque la maggior parte della fornitura. Più in particolare, non ha CP_1 provveduto alla consegna delle persiane, degli infissi e delle zanzariere ordinate e integralmente saldate.
Risulta inoltre scambio di comunicazioni tra le parti e la ditta incaricata dalla , dalle CP_1 quali si evince l'intervenuta consegna all'attore di materiale errato nella misura, poi ritirato, e il susseguirsi della indicazione da parte della convenuta di una serie di date per il perfezionamento della fornitura, non rispettate (docc. 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Risulta intimazione ad adempiere inviata alla convenuta a mezzo pec del 10 settembre 2024, con termine di 15 giorni per l'adempimento (doc.18).
Risulta altresì comunicazione di risoluzione del contratto a mezzo pec del 12 novembre 2024 rimasta senza riscontro, così come l'invito alla negoziazione assistita del 28 novembre 2024 (docc. 20 e 21).
La mancata fornitura e posa, ad eccezione della caldaia, degli altri prodotti oggetto del contratto costituisce inadempimento di non scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La convenuta scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Non sussiste quindi la prova liberatoria gravante sulla parte convenuta.
In mancanza di elementi di segno contrario, va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della convenuta.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
Al prezzo versato di € 35.500,00 va detratto l'importo corrispondente al prezzo della caldaia e pari ad €
4.550,00 che risulta essere stata consegnata all'attore (doc. 11).
La resistente va quindi condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 30.950,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno, tenuto conto della genericità della richiesta e della mancanza di elementi utili, anche di tipo indiziario, per consentire al Giudice di ritenere sussistente il danno eventualmente subito e poterlo quantificare.
pagina 4 di 5 In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 2.547,00, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale, stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e, per l'effetto,
Condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 30.950,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 luglio 2025
Il Giudice Elisabetta Arrigoni
pagina 5 di 5
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
All'esito della riserva assunta all'udienza del 5 giugno 2025
Precisate le conclusioni come in atti
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., la pubblicazione del documento equivale alla lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1321/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dom. Angelo Rota Parte_1 C.F._1 del foro di Brescia;
ATTORE
contro
P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come in atti:
“in via principale: accertata la gravità dell'inadempimento contrattuale da parte della società resistente e la legittimità e la fondatezza della diffida ad adempiere alla Controparte_1 medesima intimata, dichiarare risolto il contratto sottoscritto dalle parti, per cui è causa, con condanna della medesima all'immediata restituzione in favore del Controparte_1 ricorrente signor dell'intero importo del contratto relativo alla parte non eseguita, pari Parte_1
a euro 30.950,00 pagato dal signor oltre interessi legge e rivalutazione monetaria dalla data Pt_1 del deposito del presente ricorso al saldo ovvero della maggiore o minore somma che risulterà a seguito dell'esperenda istruttoria o che risulterà di giustizia;
sempre in via principale: per tutti i motivi esposti in premessa, condannare Controparte_1 al pagamento in favore del signor a titolo di risarcimento del danno
[...] Pt_1 derivante/conseguente dall'inadempimento contrattuale della somma da valutarsi in via equitativa, sussistendone i presupposti ex art. 1226 c.c.”.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex 281 sexies cpc depositato in data 10 febbraio 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti, previo Controparte_2 accertamento della gravità dell'inadempimento, con condanna della convenuta alla restituzione dell'importo del contratto relativo alla parte non eseguita, pari ad € 30.950,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del deposito del ricorso al saldo, ovvero della maggiore o minore somma accertata;
oltre al risarcimento del danno derivante/conseguente dall'inadempimento contrattuale della somma da valutarsi in via equitativa, sussistendone i presupposti ex art. 1226 c.c.
La società non si costituiva nonostante la regolarità della notifica e veniva Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 5 giugno 2025 il GI riservava la decisone.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della produzione documentale in atti.
La domanda di risoluzione di diritto svolta dall'attore va accolta. Parte_1
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr Cass. n. 4163/2024).
Nel caso in esame, risulta provata la fonte negoziale del contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di serramenti in alluminio, relative zanzariere, nonché di una caldaia a compensazione, come meglio precisato nell'offerta del 8 agosto 2023, al prezzo complessivo di € 34.000,00 iva inclusa e montaggio compreso, poi rideterminato in € 35.500,00 (doc. 3).
Risulta che le parti hanno concordato le seguenti modalità di pagamento: € 11.500,00 all'accettazione del preventivo;
€ 10.000,00 alla data della consegna della caldaia;
€ 14.000,00 a saldo, tramite finanziamento con la società creditizia indicata dalla stessa convenuta, mediante la corresponsione di
120 rate dell'importo di € 171,00 ciascuna, oltre spese di istruttoria ed oneri per ulteriori € 624,00.
Risulta altresì che l'attore ha provveduto al saldo delle fatture nn. 16, 19 e 26 del 2023 emesse da
(docc. 5, 6 e 7), adempiendo al pagamento dell'intero prezzo di € 35.500,00 (docc. Controparte_2
8-9-10).
pagina 3 di 5 L'attore assume che di contro, nonostante il tempo trascorso ed il pagamento Controparte_1 dell'intero importo pattuito, ha consegnato ed installato, tramite la propria ditta incaricata Parte_2
[...
, solo la caldaia (cfr dichiarazione di conformità del 20 settembre 2023; doc. 11), per un valore di €
4.550,00, residuando, dunque la maggior parte della fornitura. Più in particolare, non ha CP_1 provveduto alla consegna delle persiane, degli infissi e delle zanzariere ordinate e integralmente saldate.
Risulta inoltre scambio di comunicazioni tra le parti e la ditta incaricata dalla , dalle CP_1 quali si evince l'intervenuta consegna all'attore di materiale errato nella misura, poi ritirato, e il susseguirsi della indicazione da parte della convenuta di una serie di date per il perfezionamento della fornitura, non rispettate (docc. 12, 13, 14, 15, 16, 17).
Risulta intimazione ad adempiere inviata alla convenuta a mezzo pec del 10 settembre 2024, con termine di 15 giorni per l'adempimento (doc.18).
Risulta altresì comunicazione di risoluzione del contratto a mezzo pec del 12 novembre 2024 rimasta senza riscontro, così come l'invito alla negoziazione assistita del 28 novembre 2024 (docc. 20 e 21).
La mancata fornitura e posa, ad eccezione della caldaia, degli altri prodotti oggetto del contratto costituisce inadempimento di non scarsa importanza riguardando l'obbligazione principale del debitore.
La convenuta scegliendo di rimanere contumace ha rinunciato a dimostrare il proprio adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.
Non sussiste quindi la prova liberatoria gravante sulla parte convenuta.
In mancanza di elementi di segno contrario, va quindi accertata la legittimità della risoluzione di diritto del contratto stante l'inadempimento della convenuta.
Alla risoluzione seguono gli automatici effetti restitutori.
Al prezzo versato di € 35.500,00 va detratto l'importo corrispondente al prezzo della caldaia e pari ad €
4.550,00 che risulta essere stata consegnata all'attore (doc. 11).
La resistente va quindi condannata alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 30.950,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno, tenuto conto della genericità della richiesta e della mancanza di elementi utili, anche di tipo indiziario, per consentire al Giudice di ritenere sussistente il danno eventualmente subito e poterlo quantificare.
pagina 4 di 5 In ragione del valore della causa e dell'attività svolta le spese si liquidano in € 2.547,00, in applicazione dei parametri forensi (valori medi, ai minimi per la fase decisionale, stante la forma semplificata della decisione e la natura documentale della controversia, esclusa la fase istruttoria non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la legittimità della risoluzione di diritto del contratto intervenuto tra le parti e, per l'effetto,
Condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 30.950,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano come in parte motiva, oltre anticipazioni, rimborso forfettario (15 %), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Rigetta per il resto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 3 luglio 2025
Il Giudice Elisabetta Arrigoni
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