TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 02/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2017 R.G.A.C.
TRA
NATA A LICATA IL 22/04/47 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Lillo Massimiliano Musso
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROPRO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Mario Mancusi
OPPOSTA
CON INTERVENTO DI
IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE Controparte_2
Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Mario Mancusi
INTERVENIENTE VOLONTARIA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso monitorio la Controparte_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di per l'importo complessivo di euro Parte_1
10.507,95 oltre interessi fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Il giudice adito, con decreto ingiuntivo n. 1108/2016 del 21/11/2016, accoglieva integralmente la domanda formulata. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale opposizione l'ingiunta, con atto di citazione del 28/01/2017, deducendo nel merito in particolare che l'istituto di credito oggi opposto aveva nell'ambito della pattuizione che regolava i rapporti tra le odierne contendenti intercorsi applicato interessi anatocistici nonchè superiori al tasso usuraio. Ha resistito l'ingiungente, con comparsa di risposta del 03/05/2017, contestando il fondamento dell'avverso rimedio ed invocando la conferma del decreto opposto. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente con comparsa del 07/12/2020 la
[...]
attuale titolare del credito azionato in via monitoria CP_2
aderendo e sostenendo le tesi giudizialmente dedotte da parte opposta della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 07/04/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione alle stesse dei termini per il
2 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in via preliminare e nel rito disporre l'estromissione dalla presente controversia della Controparte_1
che ha ceduto il credito azionato in via
[...] monitoria alla Piace ancora Controparte_2 preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della
3 procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione.
E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto
4 che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema
Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della
Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è:
“Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé
5 detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Preliminarmente e nel rito va brevemente commentata la posizione processuale dell'interveniente. A tal proposito giova ricordare che il contratto di cessione del credito è una pattuizione bilaterale
6 che coinvolge il creditore cedente e il creditore cessionario nel cui ambito il debitore ceduto risulta assolutamente estraneo. Com'è noto infatti il credito può trasferirsi con il solo accordo tra creditore cedente e creditore cessionario a nulla rilevando la mancata conoscenza che ne abbia avuto il debitore ceduto per cui consistenza giuridica alcuna appare caratterizzare l'eccezione appena esaminata essendo la ragione creditoria oggetto dell'impugnata ingiunzione ceduta dalla alla Controparte_1 [...]
Giova quindi osservare in conseguenza delle CP_2
considerazioni di carattere generale appena espresse come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba solamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nel merito l'opponente a sostegno dell'azione oggi intrapresa ha in particolare eccepito di avere subito gli effetti pregiudizievoli scaturiti dal superamento del tasso soglia usuraio effettuato dalla convenuta opposta nel corso del rapporto contrattuale
7 svoltosi inter partes. Tale doglianza non ha pregio e ciò avuto riguardo al tasso d'interesse convenzionalmente fissato dall'opposta al momento dell'instaurarsi del rapporto intercorso con l'opponente. Piace a tal riguardo ricordare come l'art. 1815 c.c., così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, preveda che, nel contratto di mutuo, «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Si è discusso se sia rilevante anche la cd. usura sopravvenuta, cioè il superamento del tasso soglia che non dipende dalla pattuizione originaria di un tasso eccessivo, ma dipende dalla discesa della soglia legale. L'art. 1 c. I D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24 (ritenuto costituzionale, cfr. Corte
Costituzionale n. 29 del 2002), ha operato l'interpretazione autentica della norma, stabilendo il principio dell'usura originaria: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». A seguito di tale interpretazione autentica, con riferimento al mutuo sicuramente non è più sanzionabile l'usura sopravvenuta, a nulla rilevando che la discesa dei tassi determini un superamento successivo del TEG al momento della scadenza
8 della rata del mutuo e la banca non ha alcun obbligo di adeguamento. Il problema si è posto in termini analoghi anche con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, nei casi in cui il tasso pattuito non è fisso e non varia secondo parametri determinati ex ante.
Infatti, le banche si avvalgono della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tra cui anche il tasso di interesse convenzionale. Quindi, è evidente che nei rapporti bancari di conto corrente il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell'esercizio dello jus variandi nel corso del rapporto, trattandosi di modifica dell'accordo contrattuale, seppure non bilaterale;
quindi, in tal caso occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale. Dubbi interpretativi si pongono anche quando sussiste una variazione del tasso che risulta dagli estratti conto, ma non vi
è prova della comunicazione di variazione. In tale evenienza,
a condizione che vi sia specifica contestazione del cliente in ordine a tale (mancata) comunicazione, in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate due soluzioni: affermare che in difetto di comunicazione l'incremento del tasso convenzionale non è dovuto così che continua ad
9 applicarsi il tasso precedente indipendentemente dall'eventuale superamento del tasso soglia;
oppure, secondo altra impostazione, sostenere che il principio dell'usura originaria, come comporta l'irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del TEG in caso di invarianza del tasso praticato, così impone anche la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi). In quanto più conforme ai principi espressi dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell'art. 1815 c.c., è sicuramente preferibile la seconda tesi. Pertanto non rilevando l'usura sopravvenuta consegue che non è illegittima l'applicazione degli interessi effettuati dalla banca nella riferita misura.
L'importo monitoriamente azionato deve per l'effetto in toto confermarsi non avendo in costanza del rapporto intercorso con l'opponente l'odierna opposta applicato interessi usurai.
Infatti è appena il caso di rilevare, che l'eventuale usurarietà sopravvenuta del tasso d'interesse originariamente pattuito e di quello successivamente rinegoziato è irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma primo, D.L. n. 394/2000, conv. in L.
24/01, ritenuto costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi perché non contrastante col principio di ragionevolezza,
“si intendono usurari gli interessi che superano il limite
10 stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati pattuiti o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Costituisce inoltre dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, così come pretende l'attore. La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:
1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata
è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
3)
11 peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale quota man mano crescente con il progredire del rimborso a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Al rigetto dell'opposizione segue ex art. 653 c.p.c. declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo in avversione. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla interveniente come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'estromissione dal presente giudizio della;
Controparte_1 rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n.
1108/2016 che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte interveniente che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opponente le spese del giudizio monitorio.
AGRIGENTO 02/07/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 436/2017 R.G.A.C.
TRA
NATA A LICATA IL 22/04/47 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Lillo Massimiliano Musso
OPPONENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL Controparte_1
PROPRO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rapp. e dif. dall'Avv. Mario Mancusi
OPPOSTA
CON INTERVENTO DI
IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE Controparte_2
Parte_2
rapp. e dif. dall'Avv. Mario Mancusi
INTERVENIENTE VOLONTARIA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso monitorio la Controparte_1
chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti di per l'importo complessivo di euro Parte_1
10.507,95 oltre interessi fino al soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Il giudice adito, con decreto ingiuntivo n. 1108/2016 del 21/11/2016, accoglieva integralmente la domanda formulata. Avverso detto provvedimento ha proposto rituale opposizione l'ingiunta, con atto di citazione del 28/01/2017, deducendo nel merito in particolare che l'istituto di credito oggi opposto aveva nell'ambito della pattuizione che regolava i rapporti tra le odierne contendenti intercorsi applicato interessi anatocistici nonchè superiori al tasso usuraio. Ha resistito l'ingiungente, con comparsa di risposta del 03/05/2017, contestando il fondamento dell'avverso rimedio ed invocando la conferma del decreto opposto. Nel corso del giudizio interveniva volontariamente con comparsa del 07/12/2020 la
[...]
attuale titolare del credito azionato in via monitoria CP_2
aderendo e sostenendo le tesi giudizialmente dedotte da parte opposta della quale chiedeva l'estromissione dal giudizio. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 07/04/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione previa assegnazione alle stesse dei termini per il
2 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in via preliminare e nel rito disporre l'estromissione dalla presente controversia della Controparte_1
che ha ceduto il credito azionato in via
[...] monitoria alla Piace ancora Controparte_2 preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della
3 procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione.
E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto
4 che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema
Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della
Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è:
“Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé
5 detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della
Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato.
Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito,
l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Preliminarmente e nel rito va brevemente commentata la posizione processuale dell'interveniente. A tal proposito giova ricordare che il contratto di cessione del credito è una pattuizione bilaterale
6 che coinvolge il creditore cedente e il creditore cessionario nel cui ambito il debitore ceduto risulta assolutamente estraneo. Com'è noto infatti il credito può trasferirsi con il solo accordo tra creditore cedente e creditore cessionario a nulla rilevando la mancata conoscenza che ne abbia avuto il debitore ceduto per cui consistenza giuridica alcuna appare caratterizzare l'eccezione appena esaminata essendo la ragione creditoria oggetto dell'impugnata ingiunzione ceduta dalla alla Controparte_1 [...]
Giova quindi osservare in conseguenza delle CP_2
considerazioni di carattere generale appena espresse come in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento debba solamente provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Nel merito l'opponente a sostegno dell'azione oggi intrapresa ha in particolare eccepito di avere subito gli effetti pregiudizievoli scaturiti dal superamento del tasso soglia usuraio effettuato dalla convenuta opposta nel corso del rapporto contrattuale
7 svoltosi inter partes. Tale doglianza non ha pregio e ciò avuto riguardo al tasso d'interesse convenzionalmente fissato dall'opposta al momento dell'instaurarsi del rapporto intercorso con l'opponente. Piace a tal riguardo ricordare come l'art. 1815 c.c., così come modificato dalla legge n. 108 del 1996, preveda che, nel contratto di mutuo, «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi». Si è discusso se sia rilevante anche la cd. usura sopravvenuta, cioè il superamento del tasso soglia che non dipende dalla pattuizione originaria di un tasso eccessivo, ma dipende dalla discesa della soglia legale. L'art. 1 c. I D.L. 29 dicembre 2000 n. 394, convertito nella legge 28 febbraio 2001 n. 24 (ritenuto costituzionale, cfr. Corte
Costituzionale n. 29 del 2002), ha operato l'interpretazione autentica della norma, stabilendo il principio dell'usura originaria: «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». A seguito di tale interpretazione autentica, con riferimento al mutuo sicuramente non è più sanzionabile l'usura sopravvenuta, a nulla rilevando che la discesa dei tassi determini un superamento successivo del TEG al momento della scadenza
8 della rata del mutuo e la banca non ha alcun obbligo di adeguamento. Il problema si è posto in termini analoghi anche con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario con apertura di credito, nei casi in cui il tasso pattuito non è fisso e non varia secondo parametri determinati ex ante.
Infatti, le banche si avvalgono della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, tra cui anche il tasso di interesse convenzionale. Quindi, è evidente che nei rapporti bancari di conto corrente il superamento del tasso soglia va accertato non solo con riferimento al momento della pattuizione contrattuale, ma anche al momento dell'esercizio dello jus variandi nel corso del rapporto, trattandosi di modifica dell'accordo contrattuale, seppure non bilaterale;
quindi, in tal caso occorre valutare la conformità alla legge del tasso al momento dell'introduzione del nuovo saggio di interesse convenzionale. Dubbi interpretativi si pongono anche quando sussiste una variazione del tasso che risulta dagli estratti conto, ma non vi
è prova della comunicazione di variazione. In tale evenienza,
a condizione che vi sia specifica contestazione del cliente in ordine a tale (mancata) comunicazione, in dottrina e giurisprudenza sono state prospettate due soluzioni: affermare che in difetto di comunicazione l'incremento del tasso convenzionale non è dovuto così che continua ad
9 applicarsi il tasso precedente indipendentemente dall'eventuale superamento del tasso soglia;
oppure, secondo altra impostazione, sostenere che il principio dell'usura originaria, come comporta l'irrilevanza dello sforamento dovuto al successivo decrescere del TEG in caso di invarianza del tasso praticato, così impone anche la necessità di valutare la conformità al tasso soglia al momento di ogni variazione del tasso applicato (sia essa conseguenza di accordo contrattuale o di esercizio dello jus variandi). In quanto più conforme ai principi espressi dal legislatore in sede di interpretazione autentica dell'art. 1815 c.c., è sicuramente preferibile la seconda tesi. Pertanto non rilevando l'usura sopravvenuta consegue che non è illegittima l'applicazione degli interessi effettuati dalla banca nella riferita misura.
L'importo monitoriamente azionato deve per l'effetto in toto confermarsi non avendo in costanza del rapporto intercorso con l'opponente l'odierna opposta applicato interessi usurai.
Infatti è appena il caso di rilevare, che l'eventuale usurarietà sopravvenuta del tasso d'interesse originariamente pattuito e di quello successivamente rinegoziato è irrilevante. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma primo, D.L. n. 394/2000, conv. in L.
24/01, ritenuto costituzionalmente legittimo dal giudice delle leggi perché non contrastante col principio di ragionevolezza,
“si intendono usurari gli interessi che superano il limite
10 stabilito dalla legge nel momento in cui sono stati pattuiti o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Costituisce inoltre dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, così come pretende l'attore. La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:
1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell'ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata
è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
3)
11 peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale quota man mano crescente con il progredire del rimborso a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione. Al rigetto dell'opposizione segue ex art. 653 c.p.c. declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo in avversione. Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo) l'opponente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla interveniente come da dispositivo. Infine considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio va mantenuta ferma la condanna dell'ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.
12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'estromissione dal presente giudizio della;
Controparte_1 rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n.
1108/2016 che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte interveniente che liquida in euro 2.000,00 oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali;
lascia a carico di parte opponente le spese del giudizio monitorio.
AGRIGENTO 02/07/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
13