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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 27/10/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1070/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio RI Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1070/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELOR ND
e
IA LE RN (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. MATALONI ELEONORA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 13.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni forma di reciproco mantenimento;
3) La casa coniugale sita in Lecco (Lc), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, di proprietà del padre sig. è assegnata alla madre sig.ra RI EN IZ per assicurare Parte_1 ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena;
4) affido condiviso dei figli minori: I figli minori e vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre adottando il piano genitoriale consigliato dalla psicologa, nominata congiuntamente dai genitori, dr.ssa
, che dovrà essere programmato ed approvato secondo le indicazioni e le tempistiche CP_1 dettate dalla sopradetta professionista. I coniugi hanno concordato, nell'interesse dei figli minori, il seguente calendario.
5) Ordinario: week end alternati, dal venerdì sera dalle ore 19:00 sino alla domenica sera alle ore 19:00, con riconsegna presso la madre. Nel fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il lunedì
(con pernotto) dalle ore 13:00 con riaccompagnamento presso la scuola il giorno successivo, con riserva di modificare il giorno paterno da settembre 2025 in quanto e Per_1 Per_2 subiranno cambiamenti di orari scolastici. Nel fine settimana di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli minori un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il martedì dalle ore 16.00 all'uscita della scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento dei bambini a scuola. Con riserva di modificare il giorno in ossequio al nuovo calendario scolastico.
6) Vacanze estive: equa divisione delle ferie estive dei figli da giugno (data fine scuola) a settembre (data inizio scuola) con due settimane continuative per ciascun coniuge nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno in quanto entro il mese di aprile i campi - scuola devono essere prenotati. Le Parti hanno già convenuto che per l'estate 2025 i figli minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto e con il padre le ultime due settimane del mese di agosto;
7) Vacanze natalizie: equa divisione delle ferie natalizie tra i coniugi e, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e 31/12 al 06/01 con l'altro, salvo che per esigenze inerenti impegni lavorativi o prenotazioni di eventuali vacanze (da comunicarsi e concordare con congruo anticipo) i coniugi dispongano diversamente, con la precisazione che il giorno di Natale i figli staranno con il Genitore che li terrà dal 31 Dicembre in avanti (e dunque il giorno della vigilia e di S. FA con l'altro) così da garantire l'alternanza delle rispettive festività, ivi compresi ultimo e primo dell'anno, oltre che Epifania. Si concorda altresì che, in occasione della giornata del S. Natale il coniuge che avrà con sé i figli minori nel periodo temporale 24/12 - 30/12 consentirà all'altro coniuge di essere presente nel corso della mattinata per l'apertura dei regali e comunque per consentirgli di trascorrere un tempo adeguato, sempre nel corso della mattinata, con i figli al fine di renderlo partecipe alla festività in corso.
8) Vacanze scolastiche pasquali: equa divisione delle ferie pasquali ad anni alterni dalla mattina del sabato prima di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo alle ore 18:00 considerando tutto il periodo delle vacanza pasquali.
9) In ogni caso le Parti concordano che durante le vacanze natalizie e pasquali potranno essere concordati tra i genitori di anno in anno periodi più lunghi – fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi – nel caso di vacanze e/o viaggi che ciascun genitore organizzerà con i figli.
10) Altre festività: una per ciascuno durante l'anno da decidersi all'inizio dell'anno in corso.Compleanno del papà/ festa del papà sempre col papà, festa della mamma sempre con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori. Per il compleanno della mamma, coincidendo il medesimo con la data del 31.12., seguirà quanto stabilito per le festività natalizie e quindi seguendo il principio dell'alternanza.
11) Compleanno dei Minori, ad anni alterni con il Padre o con la Madre (entrambe i figli), con la possibilità per il genitore non “collocatario” di quel giorno di trascorrere almeno un pranzo o una cena con il figlio per gli auguri/consegna regalo.
12) I coniugi convengono comunque di agire ed accordarsi affinché il Contributo al mantenimento dei figli da parte del Padre: già in corso, per l'importo concordato di € 1.100,00 mensili (€ 550,00 per ciascun figlio) per dodici mesi l'anno, oltre rivalutazione annuale ISTAT
a partire dal primo gennaio 2026 da doversi corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Assegno unico e universale in favore della Madre, il cui importo sarà utilizzato per far fronte alle spese straordinarie in genere nell'interesse dei Figli;
13) Le parti concordemente hanno definito che le spese scolastiche di entrambi i figli minori saranno a carico del padre nella percentuale del 75% e della madre per il residuo 25%, limitatamente agli anni della scuola secondaria di primo grado;
per gli ulteriori gradi la ripartizione sarà al 50% ciascuno;
le intestazioni saranno a carico del padre con obbligo di rifusione della spesa della madre, in quanto non è possibile operare amministrativamente a livello scolastico diversa ripartizione già con due bollettini distinti.
14) Spese straordinarie, al netto di quanto eventualmente previsto al punto 13), da ripartirsi a carico del padre nella percentuale del 60% e della madre per il residuo 40%, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro dovrà manifestare un dissenso per iscritto nell'immediatezza (10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (anche via mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Al fine di agevolare il reciproco rimborso, i coniugi si impegnano ad inviare per iscritto la somma complessiva delle spese straordinarie approvate e concordi al Protocollo relative al mese di spettanza al fine di vederlo rifuso entro il quinto giorno del mese successivo da tenersi distinto per il padre rispetto al mantenimento.
15) Le Parti danno atto che la signora IZ non ha veicoli intestati a sé e attualmente e ha in uso la vettura Honda, modello CRV, targata GE854NJ di proprietà del marito, e a tale riguardo le Parti concordano che la medesima rimanga in uso alla signora IZ per consentire la gestione dei figli e per tutte le necessità familiari;
la signora IZ si impegna quindi a tenere manutenuto predetto veicolo;
16) le Parti danno atto che il sig. ha già definitivamente rilasciato l'immobile familiare Pt_1 sito in Lecco (Lc), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, di proprietà del medesimo.
17) Il signor si impegna ad asportare, entro il 30.09.2025, i propri beni personali dal Pt_1 locale garage di pertinenza della casa coniugale.
18) Le Parti concordano che le spese di ordinaria manutenzione e le utenze rimarranno a carico esclusivo della signora IZ, le spese straordinarie resteranno a carico del signor Pt_1 in quanto unico proprietario;
19) A definitiva regolamentazione dei rapporti economici tra le Parti, le predette convengono quanto segue: Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della signora Parte_1
IZ l'importo di Euro 127,19 (centoventisetteeuro//19) alla data di sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IZ, somma che le parti riconoscono quale residuo derivante dalla compensazione dei reciproci debiti/crediti. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le Parti danno atto di aver definito qualsivoglia rapporto di debito/credito dedotto o deducibile in relazione alla vicenda descritta in premessa e di non avere alcuna pretesa economica reciproca;
per l'effetto, i finanziamenti e le obbligazioni in genere contratti dalle Parti in costanza di matrimonio ed in seguito rimarranno di definitiva competenza della parte al cui nominativo il finanziamento/obbligazione in genere risulta contratto, senza animo di rivalsa verso l'altra;
20) Le Parti concordano che l'immobile sito in comune di Valdidentro (SO), Via Curvalta, rimarrà di proprietà di entrambi, che ne faranno pari uso concordando – nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza – il calendario per il relativo utilizzo alternato;
21) entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore;
22) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio delle minori;
23) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a disciplinare tutti gli aspetti economici e a dividere tutti i beni mobili e arredi e di nulla aver reciprocamente a pretendere in merito, nonché dichiarano di non avere altro da regolamentare e pretendere in ragione della richiesta separazione personale.
24) spese legali interamente compensate tra le parti.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
ricorrenti e RI EN IZ, ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 domiciliati, ribadendo di non volersi riconciliare e volendo avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 473 bis 51. secondo comma c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, previo parere positivo del P.M, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra descritte.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e IA LE RN hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 21/09/2012 nel Comune di Lecco e dalla loro sono nati due figli, il 17.9.2014 e il 12.7.2016, entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e , non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, Per_1 Per_2 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e IA Parte_1
LE RN, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel
Comune di Lecco il 21/09/2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno2012, parte II, serie A, numero 69; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio RI Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio RI Tremolada Presidente
dott.ssa Marta Paganini Giudice relatore dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1070/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ELOR ND
e
IA LE RN (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. MATALONI ELEONORA
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI: come precisate congiuntamente entro il termine del 13.10.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e di seguito riportate “CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni forma di reciproco mantenimento;
3) La casa coniugale sita in Lecco (Lc), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, di proprietà del padre sig. è assegnata alla madre sig.ra RI EN IZ per assicurare Parte_1 ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena;
4) affido condiviso dei figli minori: I figli minori e vengono affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre adottando il piano genitoriale consigliato dalla psicologa, nominata congiuntamente dai genitori, dr.ssa
, che dovrà essere programmato ed approvato secondo le indicazioni e le tempistiche CP_1 dettate dalla sopradetta professionista. I coniugi hanno concordato, nell'interesse dei figli minori, il seguente calendario.
5) Ordinario: week end alternati, dal venerdì sera dalle ore 19:00 sino alla domenica sera alle ore 19:00, con riconsegna presso la madre. Nel fine settimana di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il lunedì
(con pernotto) dalle ore 13:00 con riaccompagnamento presso la scuola il giorno successivo, con riserva di modificare il giorno paterno da settembre 2025 in quanto e Per_1 Per_2 subiranno cambiamenti di orari scolastici. Nel fine settimana di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé i figli minori un giorno infrasettimanale con pernotto, indicativamente il martedì dalle ore 16.00 all'uscita della scuola sino alla mattina successiva con riaccompagnamento dei bambini a scuola. Con riserva di modificare il giorno in ossequio al nuovo calendario scolastico.
6) Vacanze estive: equa divisione delle ferie estive dei figli da giugno (data fine scuola) a settembre (data inizio scuola) con due settimane continuative per ciascun coniuge nel mese di agosto, da concordarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno in quanto entro il mese di aprile i campi - scuola devono essere prenotati. Le Parti hanno già convenuto che per l'estate 2025 i figli minori trascorreranno con la madre le prime due settimane di agosto e con il padre le ultime due settimane del mese di agosto;
7) Vacanze natalizie: equa divisione delle ferie natalizie tra i coniugi e, ad anni alterni, dal 23/12 al 30/12 con un genitore e 31/12 al 06/01 con l'altro, salvo che per esigenze inerenti impegni lavorativi o prenotazioni di eventuali vacanze (da comunicarsi e concordare con congruo anticipo) i coniugi dispongano diversamente, con la precisazione che il giorno di Natale i figli staranno con il Genitore che li terrà dal 31 Dicembre in avanti (e dunque il giorno della vigilia e di S. FA con l'altro) così da garantire l'alternanza delle rispettive festività, ivi compresi ultimo e primo dell'anno, oltre che Epifania. Si concorda altresì che, in occasione della giornata del S. Natale il coniuge che avrà con sé i figli minori nel periodo temporale 24/12 - 30/12 consentirà all'altro coniuge di essere presente nel corso della mattinata per l'apertura dei regali e comunque per consentirgli di trascorrere un tempo adeguato, sempre nel corso della mattinata, con i figli al fine di renderlo partecipe alla festività in corso.
8) Vacanze scolastiche pasquali: equa divisione delle ferie pasquali ad anni alterni dalla mattina del sabato prima di Pasqua sino al lunedì dell'Angelo alle ore 18:00 considerando tutto il periodo delle vacanza pasquali.
9) In ogni caso le Parti concordano che durante le vacanze natalizie e pasquali potranno essere concordati tra i genitori di anno in anno periodi più lunghi – fino ad un massimo di dieci giorni consecutivi – nel caso di vacanze e/o viaggi che ciascun genitore organizzerà con i figli.
10) Altre festività: una per ciascuno durante l'anno da decidersi all'inizio dell'anno in corso.Compleanno del papà/ festa del papà sempre col papà, festa della mamma sempre con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori. Per il compleanno della mamma, coincidendo il medesimo con la data del 31.12., seguirà quanto stabilito per le festività natalizie e quindi seguendo il principio dell'alternanza.
11) Compleanno dei Minori, ad anni alterni con il Padre o con la Madre (entrambe i figli), con la possibilità per il genitore non “collocatario” di quel giorno di trascorrere almeno un pranzo o una cena con il figlio per gli auguri/consegna regalo.
12) I coniugi convengono comunque di agire ed accordarsi affinché il Contributo al mantenimento dei figli da parte del Padre: già in corso, per l'importo concordato di € 1.100,00 mensili (€ 550,00 per ciascun figlio) per dodici mesi l'anno, oltre rivalutazione annuale ISTAT
a partire dal primo gennaio 2026 da doversi corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
Assegno unico e universale in favore della Madre, il cui importo sarà utilizzato per far fronte alle spese straordinarie in genere nell'interesse dei Figli;
13) Le parti concordemente hanno definito che le spese scolastiche di entrambi i figli minori saranno a carico del padre nella percentuale del 75% e della madre per il residuo 25%, limitatamente agli anni della scuola secondaria di primo grado;
per gli ulteriori gradi la ripartizione sarà al 50% ciascuno;
le intestazioni saranno a carico del padre con obbligo di rifusione della spesa della madre, in quanto non è possibile operare amministrativamente a livello scolastico diversa ripartizione già con due bollettini distinti.
14) Spese straordinarie, al netto di quanto eventualmente previsto al punto 13), da ripartirsi a carico del padre nella percentuale del 60% e della madre per il residuo 40%, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Lecco. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro dovrà manifestare un dissenso per iscritto nell'immediatezza (10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come assenso. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore (anche via mail) la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Al fine di agevolare il reciproco rimborso, i coniugi si impegnano ad inviare per iscritto la somma complessiva delle spese straordinarie approvate e concordi al Protocollo relative al mese di spettanza al fine di vederlo rifuso entro il quinto giorno del mese successivo da tenersi distinto per il padre rispetto al mantenimento.
15) Le Parti danno atto che la signora IZ non ha veicoli intestati a sé e attualmente e ha in uso la vettura Honda, modello CRV, targata GE854NJ di proprietà del marito, e a tale riguardo le Parti concordano che la medesima rimanga in uso alla signora IZ per consentire la gestione dei figli e per tutte le necessità familiari;
la signora IZ si impegna quindi a tenere manutenuto predetto veicolo;
16) le Parti danno atto che il sig. ha già definitivamente rilasciato l'immobile familiare Pt_1 sito in Lecco (Lc), Via Papa Giovanni XXIII n. 17, di proprietà del medesimo.
17) Il signor si impegna ad asportare, entro il 30.09.2025, i propri beni personali dal Pt_1 locale garage di pertinenza della casa coniugale.
18) Le Parti concordano che le spese di ordinaria manutenzione e le utenze rimarranno a carico esclusivo della signora IZ, le spese straordinarie resteranno a carico del signor Pt_1 in quanto unico proprietario;
19) A definitiva regolamentazione dei rapporti economici tra le Parti, le predette convengono quanto segue: Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della signora Parte_1
IZ l'importo di Euro 127,19 (centoventisetteeuro//19) alla data di sottoscrizione del presente atto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora IZ, somma che le parti riconoscono quale residuo derivante dalla compensazione dei reciproci debiti/crediti. Con l'esatto adempimento di quanto sopra le Parti danno atto di aver definito qualsivoglia rapporto di debito/credito dedotto o deducibile in relazione alla vicenda descritta in premessa e di non avere alcuna pretesa economica reciproca;
per l'effetto, i finanziamenti e le obbligazioni in genere contratti dalle Parti in costanza di matrimonio ed in seguito rimarranno di definitiva competenza della parte al cui nominativo il finanziamento/obbligazione in genere risulta contratto, senza animo di rivalsa verso l'altra;
20) Le Parti concordano che l'immobile sito in comune di Valdidentro (SO), Via Curvalta, rimarrà di proprietà di entrambi, che ne faranno pari uso concordando – nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza – il calendario per il relativo utilizzo alternato;
21) entrambi i genitori avranno un ruolo paritario nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte autonomamente da ciascun genitore;
22) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio delle minori;
23) i coniugi dichiarano di aver già provveduto a disciplinare tutti gli aspetti economici e a dividere tutti i beni mobili e arredi e di nulla aver reciprocamente a pretendere in merito, nonché dichiarano di non avere altro da regolamentare e pretendere in ragione della richiesta separazione personale.
24) spese legali interamente compensate tra le parti.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
ricorrenti e RI EN IZ, ut supra rappresentati, difesi e Parte_1 domiciliati, ribadendo di non volersi riconciliare e volendo avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 473 bis 51. secondo comma c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
RICORRONO
all'Ill.mo Tribunale di Lecco affinché, previo parere positivo del P.M, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra descritte.” RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e IA LE RN hanno contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario il 21/09/2012 nel Comune di Lecco e dalla loro sono nati due figli, il 17.9.2014 e il 12.7.2016, entrambi minorenni. Per_1 Per_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16/07/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e , non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, Per_1 Per_2 stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e IA Parte_1
LE RN, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario nel
Comune di Lecco il 21/09/2012, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno2012, parte II, serie A, numero 69; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 23/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio RI Tremolada