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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787/2023 promossa da:
(P.IVA Parte_1
) in persona dei soci dello , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, P.IVA_1 Parte_1 dall' Avv. Nicola Rascio e dall'Avv. Amalia Gravante ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Daniele Iorio in Milano (MI), Piazza Diaz, n. 7, giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE nei confronti di
P.I.V.A. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Carla Franzoni ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il predetto legale;
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. LO Guzzetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Como, via Mentana, 19; (P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_4 difeso dall'Avv. Achille Saletti ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il predetto legale;
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_5 dall'Avv. Alberto Fraccaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Tortona, 72; P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4 P.IVA_6
(P.IVA: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_7 legale rappresentante pro tempore;
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_8 rappresentante pro tempore;
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_9 tempore;
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria: In via principale - revocare o annullare o modificare l'Ordinanza di Estinzione e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno provvedimento, per la prosecuzione del procedimento esecutivo e/o comunque la conservazione degli effetti dell'atto di pagina 1 di 10 pignoramento di TCFCT scritto a ruolo in data 15 febbraio 2022 introduttivo del procedimento esecutivo R.G.E. n. 108/2022. In ogni caso - con vittoria di spese.” Per parte convenuta “in via preliminare ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c. e per l'effetto dichiarare estinta la presente opposizione ex art. 617 c.p.c. per omessa valida introduzione, nel termine decadenziale di sei mesi, di cui agli artt. 616-289 c.p.c., del giudizio di merito con conseguente conferma delle ordinanze del 30.3.22 e del 25-27.9.2022 pronunciate nella procedura RG 108/22; sempre in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione per carenza di legittimazione o interesse ad agire dell'opponente- attrice e per l'effetto confermare le ordinanze del 30.3.22 e del 25-27.9.2022 pronunciate nella procedura RG 108/22; nel merito rigettare perché infondata, illecita, inammissibile, carente di legittimazione o interesse ogni domanda di revoca e modifica delle ordinanze del 30.3.2022 e del 25-27.9.22 e per l'effetto confermarle integralmente In punto spese e responsabilità aggravata: condannare all'integrale rifusione delle spese di lite e Pt_1 rilevatane la responsabilità aggravata condannarla al risarcimento del danno in favore di GSpa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Controparte_2 previe le declaratorie di legge e del caso: In via principale: assumere le opportune determinazioni in relazione alla domanda di revoca o annullamento o modifica dell'ordinanza di estinzione R.G.E. n. 108/2022 e/o alla conservazione dell'efficacia dell'atto di pignoramento introduttivo della medesima procedura esecutiva, con riferimento alle quali si rimette. In via istruttoria: Si Controparte_2 ribadisce tutto quanto dedotto nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalla deducente difesa, da intendersi integralmente ribadite e trascritte. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. Per parte convenuta ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito provvedere secondo Controparte_3 giustizia con riferimento alle domande svolte da;
Parte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluso il rimborso forfetario delle spese generali,
CPA ed IVA.” per parte convenuta :” Voglia il Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, Parte_2 eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge e riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di cui agli art. 171 ter comma primo n. 1, 2 e 3
c.p.c., così giudicare:
1.respingere la domanda attorea;
2.con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, spese generali, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, oltre le successive occorrende.”
Concisa esposizione delle regioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 23/3/2023, Parte_4
, ha introdotto la fase di merito relativa al giudizio di opposizione successiva all'esecuzione ex
[...] art. 617, secondo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. che ha dichiarato l'estinzione (rectius: l'improcedibilità o la c.d. estinzione atipica) della procedura esecutiva n. 108/2022. Con comparsa di costituzione depositata in data 19/5/2023 si è costituita in giudizio la sola
[...]
eccependo l'erronea indicazione del termine a comparire dei convenuti contenuta in Controparte_2 atto di citazione. Nel merito, la convenuta ha rappresentato la correttezza della propria condotta e processuale nella procedura esecutiva 108/2022, sostanzialmente rimettendosi alle decisioni del
Tribunale. Con provvedimento del 29/5/2023, emesso all'esito dei controlli prescritti dall'art. 171bis c.p.c., il
Giudice, ritenuto l'atto di citazione difforme al modello legale poiché contenente l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine (previsto dalla normativa previgente) di venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 166 c.p.c., ha assegnato nuovo termine perentorio per la rinnovazione della citazione ai convenuti non costituiti.
pagina 2 di 10 Con comparsa depositata in data 31/7//2023 si è costituita in giudizio la convenuta , Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte opponente. Con comparsa depositata in data 4/8/2023 si è costituita in giudizio rappresentando di Controparte_3 aver reso nella procedura esecutiva dichiarata estinta dichiarazione negativa e rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Con comparsa depositata in data 30/8/2023 si è costituita in giudizio convenuta Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate da controparte. Le parti hanno depositato memorie ex art. 171ter c.p.c. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione tenuto conto della sua natura documentale, il Giudice ha fissato udienza per l'assunzione in decisione. Le convenute Controparte_4 Controparte_5
, non si sono Controparte_6 Controparte_7 costituite in giudizio e deve, dunque, essere dichiarata la contumacia.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, ai fini della decisione risulta necessario preliminarmente chiarie la vicenda processuale che ha coinvolto le parti in sede esecutiva e, individuato conseguentemente il provvedimento impugnato e la causa petendi dell'opposizione, valutare la fondatezza delle contestazioni di parte attrice.
1. La vicenda processuale in sede esecutiva. ha proposto un'azione nei confronti della GI US dinanzi al Tribunale Pt_1 d'Arrondissement del Lussemburgo, al fine di sentirla condannare al pagamento del corrispettivo vantato dallo per i servizi di consulenza prestati. Con sentenza n. Parte_1
2019TALCH06/00401 del 4 aprile 2019, passata in giudicato e munita di certificato ex art. 53 Reg. UE
n. 1215/2012, la GI US è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.907.640,80, inclusi accessori, oltre all'indennità ex art. 240 del codice di procedura civile lussemburghese e alle spese del giudizio.
Atteso il mancato pagamento spontaneo della somma portata dal predetto titolo esecutivo, lo
[...]
ha promosso espropriazione mobiliare presso terzi nei confronti del debitore GI Parte_1 US, rubricata con R.G. n. 315/2020 (“Prima procedura”), che ha visto coinvolta la Controparte_1 nella qualità di terza pignorata. Tale procedura si è conclusa con ordinanza di assegnazione del 16 settembre 2021, con cui il Tribunale di Novara ha assegnato in pagamento allo la Parte_1 somma di Euro 1.926.657,40 oltre interessi e spese legali, ordinando alla terza pignorata CP_1 di provvedere al pagamento delle predette somme. Non adempiendo all'obbligo
[...] Controparte_1 di pagamento, lo ha notificato l'ordinanza di assegnazione munita della relativa Parte_1 formula esecutiva e pedissequo atto di precetto alla terza pignorata.
Con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 5.10.2021 iscritta presso il Tribunale di Novara con R.G. n. 315-1/2020, la ha chiesto in via cautelare ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la Controparte_1 sospensione dell'atto esecutivo impugnato (nella specie, l'ordinanza di assegnazione) con fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito, al fine di sentir dichiarare l'inesistenza del debito di nei confronti di GI US per l'importo eccedente gli euro 11.099,00 e la Controparte_1 cessata materia del contendere per euro 11.099,00, con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza di assegnazione. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 3 novembre 2021 presso il Tribunale di Novara con R.G. n. 2554/2021, la ha, altresì, proposto opposizione preventiva all'esecuzione fondata Controparte_1 sull'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva 315/2020, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di precetto opposto.
sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva 315/2020, ha Pt_1 promosso una seconda espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta a ruolo in data 15 febbraio 2022 pagina 3 di 10 presso il Tribunale di Novara con R.G. n. 108/2022 (“Seconda procedura”), direttamente nei confronti della quale destinataria dell'ordinanza di assegnazione e, dunque, debitrice, nel corso Controparte_1 della quale TE SA LO S.p.A. ha reso dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ. per l'intero importo. Prima dell'assegnazione delle somme vincolate da NC TE in favore dello
[...]
, è stato notificato alla terza pignorata il Decreto di Sequestro Preventivo: a) del certificato ex Parte_1 art. 53 Reg. UE n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del Lussemburgo;
b) della somma di Euro
2.936.915,31 giacente sul conto corrente NC TE della NC TE ha pertanto Controparte_1 notificato allo una seconda dichiarazione, in sostituzione della precedente, con cui ha Parte_1 comunicato che la somma di Euro 2.936.915,31 era divenuta indisponibile in quanto oggetto di sequestro. In ragione del sopravvenuto sequestro del Titolo Esecutivo, il Giudice dell'Esecuzione, con tre distinte ordinanze del 30.3.2022, ha dichiarato: a) l'estinzione della Seconda procedura esecutiva avente R.G n. 108/2022; b) l'estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avente R.G. 315- 1/2020;
c) la perdita di efficacia del pignoramento e l'estinzione della Prima procedura esecutiva avente
R.G n. 315/2020.
In data 15.4.2022, con tre ricorsi di contenuto analogo, ha proposto opposizione agli atti Pt_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro le suddette ordinanze del 30.3.2022, iscritti rispettivamente:
a) al n. R.G. 108-1/2022 avverso l'ordinanza resa nella Seconda procedura esecutiva avente R.G.
n. 108/2022;
b) al n. R.G. 315-2/2020 avverso l'ordinanza resa nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso da avente R.G. n. 315-1/2022; Controparte_1
c) al n. R.G. 315-3/2020 avverso l'ordinanza resa nella Prima procedura esecutiva avente R.G. n.
315/2020.
Nel corpo dei tre ricorsi, (evidenziando che le tre ordinanze di estinzione del 30.3.2022 erano Pt_1 sorrette dalle medesime motivazioni e si collocavano in un unico macrocontesto di procedure esecutive legate da un forte nesso di pregiudizialità, per cui il fenomeno estintivo venutosi a creare sarebbe stato trattato, nell'esposizione delle censure, come un unicum) ha eccepito che i rapporti tra processo esecutivo e sequestro penale dovevano essere regolati secondo il principio dell'ordine temporale delle formalità, di cui all'art. 2915 cod. civ., ovvero, in maniera analoga, secondo quanto regolato per fattispecie simili, quali l'art. 55 del Codice Antimafia, o comunque secondo i principi generali, tenendo conto del fatto che il sequestro non comporta la caducazione del titolo esecutivo, ma un vincolo di temporanea indisponibilità dello stesso da cui consegue al più l'improseguibilità temporanea (i.e. la sospensione) della procedura esecutiva pendente.
Con tre distinte ordinanze del 25.9.2022, di contenuto analogo, rese nella fase sommaria dei suddetti tre procedimenti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aventi R.G. n. 108-1/2022, R.G. n.
315-2/2020 ed R.G. n. 315-3/2020, il G.E. dott. Roberti ha così disposto:
“rigetta integralmente la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma la dichiarata perdita di efficacia del pignoramento azionato da Parte_5
(C.F.: , contro la ritenuta debitrice
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(ovvero contro la ritenuta debitrice sulla scorta del titolo esecutivo Controparte_8 costituito dal certificato ex art. 53 Regolamento Europeo n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del
Lussemburgo il 28 ottobre 2019, in favore del predetto;
conferma la CP_9 Parte_1 dichiarata perdita di efficacia e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di assegnazione del 16.9.2021 che il titolo di cui sopra presupponeva;
rigetta l'istanza di sospensione della presente procedura avanzata dal creditore procedente;
libera i terzi pignorati dal trattenere somme in favore dell'odierno creditore procedente, , già pignorate da quest'ultimo sulla scorta del titolo esecutivo Parte_1 pagina 4 di 10 costituito dal certificato ex art. 53 Regolamento Europeo n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del Lussemburgo il 28 ottobre 2019, ovvero pignorate dal predetto creditore in ragione dell'ordinanza di assegnazione del sottoscritto del 16 settembre 2021; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'esecutata opposta che (…) liquida in € 19.388,00, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta); considerato che nella spiegata opposizione sono ravvisabili nell'opponente profili di colpa grave (…) ex art. 96, comma 3, cpc, condanna parte opponente, in qualità di soccombente, al pagamento in favore dell'opposta di una somma che, considerato il valore della presente contesa, liquida(ta) equitativamente in misura pari ai compensi professionali sopra liquidati e, quindi, in € 19.388,00; non essendovi null'altro a provvedere dichiara estinta la presente procedura” Avverso le predette ordinanze è stato proposto reclamo, dichiarato inammissibile dal Tribunale di
Novara, con provvedimenti del 9/3/2023.
2.1 Il provvedimento oggetto di opposizione.
Come espressamente chiarito da parte attrice opponente nel proprio atto introduttivo, oggetto del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi è l'ordinanza del 30/3/2022, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha così disposto “rilevato che nel provvedimento per sequestro preventivo del PM datato 28 febbraio 2022, si legge: “DISPONE il sequestro preventivo dei seguenti beni: certificato ex art. 53 Regolamento Europeo n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del Lussemburgo il 28 ottobre 2019 in favore di , utilizzato per ottenere l'assegnazione in pagamento al creditore Parte_6 procedente, , della somma di € 1.926.657,40; - la somma di € 2.936.915,31, Parte_6 giacente sul conto corrente della , presso la NC TE SA LO … oggetto di CP_1 pignoramento, su richiesta dello , a seguito della suindicata ordinanza emessa il 16 Parte_6 settembre 2021 dal GE nell'ambito del procedimento n. 315/2020”; rilevato che in ragione del disposto giudiziario di cui al punto che precede è venuta meno, dal punto di vista materiale e giuridico, e l'efficacia del titolo esecutivo e l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione che su quel titola si fondava;
ritenuto che
in ragione di quanto al punto che precede debba, per conseguenza, dichiararsi la perdita di efficacia del pignoramento azionato da Parte_5
(C.F.: ), contro la ritenuta debitrice
[...] P.IVA_1 Controparte_1 nonché dichiararsi l'estinzione della presente procedura;
P.Q.M.
dichiara la perdita di efficacia del pignoramento azionato da Parte_5
(C.F.: , contro la ritenuta debitrice e, per l'effetto,
[...] P.IVA_1 Controparte_1 dichiara l'estinzione della presente procedura”.
La circostanza è chiaramente evincibile da: i) la produzione del provvedimento impugnato quale allegato “C”; ii) dai chiarimenti resi in sede di prima memoria ex art. 171ter c.p.c. da parte attrice opponente.
Parte opponente contesta, dunque, la legittimità della c.d. estinzione atipica (più correttamente qualificabile quale dichiarazione di improcedibilità) della procedura esecutiva n. 108/2022.
A contrario, non costituiscono oggetto del presente procedimento: a) l'estinzione della prima procedura esecutiva avente R.G n. 315/2022 (per cui è stato proposto diverso giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente avanti al Tribunale di Novara RG
788/2023); b) l'estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avente R.G. 315- 1/2020, per cui non risulta pendente alcun giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
2.2 I vizi del provvedimento contestati da parte opponente
Parte opponente contesta la legittimità del provvedimento sopra richiamato sotto i seguenti profili: pagina 5 di 10 i) errata e falsa applicazione delle norme processuali;
ii) errata e falsa applicazione di norme sostanziali;
iii) erroneità delle statuizioni accessorie in materia di spese.
Sotto il profilo sub. i), parte opponente deduce che: a) le misure cautelari reali disposte in sede penale, pongono dei vincoli di indisponibilità sulla res che ne è oggetto di natura temporanea;
b) conseguenza di tale indisponibilità temporanea è la sospensione del processo esecutivo che si fonda sui beni colpiti della misura, nel caso di specie, il titolo esecutivo ed il pignoramento;
c) detta conclusione trova conforto nell'art. 55 del Codice Antimafia, unica disposizione che disciplina specificatamente le possibili interferenze del sequestro penale sulle procedure espropriative, che, infatti, prevede l'estinzione solo a fronte della sopravvenuta confisca;
d) il provvedimento, sotto questo profilo, viola l'art. 623 e 629 c.p.c., avendo il GE dichiarato l'estinzione al di fuori delle ipotesi tipiche previste e senza individuare una diversa previsione normativa che comporti l'estinzione come conseguenza della fattispecie verificatasi;
e) il provvedimento viola, poi, l'art. 2909 c.c., compromettendo il giudicato sostanziale a favore di una provvedimento con valore meramente cautelare;
f) il provvedimento viola, altresì, il Reg. UE 1215/2012, poiché, in presenza della decisione di uno stato membro munita dell'attestato di cui all'art. 53, ha dichiarato privo di efficacia il titolo esecutivo, nonostante il disposto degli artt. 52,44 e 47 del medesimo regolamento;
g) la decisione resa dal GE crea un evidente e grave pregiudizio all'opponente che, in caso di venir meno della misura cautelare, non potrebbe recuperare il proprio credito, tenuto conto dell'incapienza della debitrice principale e dell'eccepita compensazione da parte di terza pignorata. Controparte_1
Sotto il profilo sub. ii), parte opponente deduce che: a) gli effetti del vincolo di indisponibilità sui beni oggetto di esecuzione forzata sono disciplinati dall'art. 2915 c.c. e dall'art. 2917 c.c.; b) la misura cautelare, dunque, può incidere sull'esecuzione solo laddove abbia data certa anteriore al pignoramento.
3.1 L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
"assolutamente" incerto. In ordine a tale scrutinio, le Sezioni Unite hanno chiarito che occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (sul punto Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012). pagina 6 di 10 Quanto riportato nei paragrafi 2.1 e 2.2 consente di escludere che, nel caso di specie, siano ravvisabili i profili di nullità per vizio dell'editio actionis contestati da parte opposta. Come noto, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è strumentale a contestare la legittimità dei singoli atti di esecuzione. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (vedi, ex multis, Cass.
18336/2014; Cass. 7657/2015), il giudizio ha natura meramente rescindete. Il petitum è, dunque, sostanzialmente tipico, mentre la causa petendi, che coincide con le ragioni della domanda, va individuata facendo riferimento al vizio in virtù del quale si invoca la modifica o la revoca di un determinato atto. Nel caso di specie è chiaramente e precisamente individuato l'atto oggetto di opposizione, nonché i vizi contestati posti alla base della domanda di revoca. Non si profila, dunque, un'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo.
3.2 L'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione. Parte opposta eccepisce la carenza di interesse ad agire dell'opponente rappresentando come il difensore di parte attrice, nel corso dell'udienza tenutasi in data 30 marzo 2022 innanzi al Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva 108/2022 si sia limitato a richiedere un rinvio e, in subordine, a rimettersi al Tribunale. L'eccezione è infondata. Secondo la Suprema Corte “costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l'atto del processo esecutivo, viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti.”
(Cass. Civ., 7 febbraio 2013). E' evidente che, nel caso di specie, sussiste l'interesse di parte opponente a rimuovere gli effetti dell'ordinanza di estinzione, che ha determinato il venir meno del vincolo pignoratizio.
Peraltro, a voler ben vedere, poiché le richieste dell'opposta sono state formulate dopo le deduzioni dell'opponente, non può ritenersi che l'attrice (in allora creditrice procedente) abbia inteso rimettersi al
Tribunale sulla richiesta di estinzione.
4.1 Il contenuto del provvedimento impugnato. Prima di valutare la fondatezza dei motivi di opposizione all'ordinanza di estinzione, appare necessario chiarire il contenuto del provvedimento impugnato (che, lo si ripete, è costituito dall'ordinanza di estinzione del procedimento 108/2022), con cui il GE ha:
- dichiarato l'inefficacia del pignoramento azionato da
[...]
(C.F.: ), nei confronti della Parte_5 P.IVA_1
Controparte_1
- per l'effetto, dichiarato l'estinzione della “presente procedura”.
Dalla motivazione del provvedimento, è possibile ricostruire il percorso argomentativo che ha condotto alla dichiarazione di estinzione nei seguenti termini: i) il sequestro preventivo ha colpito il titolo esecutivo che ha fondato la procedura esecutiva immobiliare 315/2020; ii) l'inefficacia del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione n. 315/2020 ha determinato la caducazione dell'ordinanza di assegnazione pronunciata nella procedura 315/2020; iii) è, dunque, venuto meno il titolo che fondava la procedura 108/2022; iv) venuto meno il titolo, si determina l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva.
Ai fini della decisione, è necessario evidenziare, inoltre, che analoga dichiarazione di estinzione ha colpito in pari data la procedura 315/2020. La revoca dell'ordinanza di assegnazione è, invece, testualmente stata pronunciata nel subprocedimento 315/2020-1 (non oggetto di opposizione), ma costituisce presupposto incidentale della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva
315/2020. Senza la revoca dell'ordinanza di assegnazione, infatti, non sarebbe logicamente possibile pagina 7 di 10 concepire l'estinzione della procedura esecutiva 315/2020, che dovrebbe intendersi (contrariamente a quanto espressamente sostenuto dall'opponente), aver ormai esaurito i propri effetti.
4.2 L'oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Prima di valutare la fondatezza dei motivi di opposizione formulati dall'opponente, risulta necessario chiarire, in termini generali, l'oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi regolato dall'art. 617, secondo comma, c.p.c. Come già incidentalmente affermato nel paragrafo 2.3, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è strumentale a contestare la legittimità dei singoli atti di esecuzione. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (vedi, ex multis, Cass. 18336/2014; Cass. 7657/2015), il giudizio ha natura meramente rescindete. Il petitum è, dunque, sostanzialmente tipico, mentre la causa petendi, che coincide con le ragioni della domanda, va individuata facendo riferimento al vizio in virtù del quale si invoca la modifica o la revoca di un determinato atto. L'oggetto del presente giudizio, dunque, è circoscritto alla valutazione dell'illegittimità dell'atto a fronte della sussistenza dei vizi contestati. Non è consentito, dunque, dichiarare l'illegittimità dell'atto sulla base di vizi diversi ed ulteriori non dedotti dalla parte opponente. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che, infatti, ha ritenuto integrata un'ipotesi di mutatio libelli nel caso di introduzione di nuove contestazioni relative alla legittimità dell'atto impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013). A maggiore ragione, dunque, il Giudice non potrà, d'ufficio, valutare la sussistenza di profili di legittimità dell'atto non specificatamente dedotti dalla parte opponente.
4.3 Le contestazioni dell'opponente relative al merito del provvedimento impugnato. Parte opponente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i motivi già esposti al paragrafo 2.2. A parere di parte attrice, infatti: a) la corretta ricostruzione ed applicazione degli artt.
2915 e 2917 c.c. avrebbe determinato la prevalenza del vincolo pignoratizio su quello derivante dal sequestro;
b) la corretta applicazione della normativa processuale avrebbe, al più, condotto alla necessaria sospensione della procedura esecutiva in attesa dell'esito del processo penale. La diversa soluzione adottata dal GE, al contrario: c) non rinviene fondamenti normativi ed, anzi, determina una violazione del Reg. 1215/2012 artt. 42,44 e 57; d) risulta eccessivamente pregiudizievole per il creditore procedente, che perderebbe gli effetti derivanti dal pignoramento.
Le contestazioni formulate da parte opponente ricostruiscono i rapporti tra i vincoli nascenti dal pignoramento e quelli originati dalla pronuncia, in sede penale, di provvedimenti che parimenti pongono vincoli di indisponibilità sui medesimi beni. Analogamente, i precedenti richiamati regolano i rapporti tra la procedura esecutiva (sia essa immobiliare o presso terzi) ed il sequestro dei beni che sono colpiti da pignoramento.
Detta ricostruzione non rileva, tuttavia, nel presente giudizio, tenuto conto che, a prescindere dall'avvenuto sequestro dei beni pignorati, l'estinzione è stata disposta in virtù del venir meno del titolo esecutivo che fondava l'esecuzione 108/2022.
Come già ricostruito al paragrafo 1, il titolo posto alla base dell'esecuzione 108/2022 era l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del procedimento esecutivo 315/2020, in cui CP_1 era terza pignorata.
[...]
Con separate ordinanze, emesse in pari data nei procedimenti 315/2020 e 315/2020-1, tuttavia, il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva 315/2020, tenuto conto dell'avvenuto sequestro del titolo su cui l'esecuzione si fondava. Da detta statuizione il GE ha fatto discendere (o ha comunque ritenuto parimenti derivante dal sequestro del titolo esecutivo) la caducazione dell'ordinanza di assegnazione.
Nell'impugnare detto provvedimento di estinzione (nel merito, attraverso il giudizio iscritto al n. RG 788/2023), l'opponente ha censurato i presupposti per la dichiarazione di estinzione per i medesimi motivi esposti al paragrafo 2.2. Non ha, invece, eccepito l'avvenuto esaurimento della procedura pagina 8 di 10 esecutiva 315/2020, affermandone al contrario la perdurante pendenza al momento della dichiarazione di estinzione;
neppure in detto giudizio (né in questo) ha censurato l'insussistenza del potere del GE di revocare l'ordinanza di assegnazione già pronunciata, cosicché detti profili di legittimità non possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell'opposizione. In ogni caso, l'opposizione a detto provvedimento è stata rigettata con sentenza depositata in data odierna, cosicché il provvedimento di estinzione deve ritenersi confermato.
Risulta, dunque, assorbente, nel presente giudizio, l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo su cui si fondava l'esecuzione 108/2022, tenuto conto del principio generale vigente nel processo esecutivo per cui nulla executio sine titulo, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 474 c.p.c. Per promuovere azione esecutiva, il titolo è condizione necessaria e sufficiente. Colui che vanta un diritto in forza di un titolo esecutivo ha la possibilità, per questo solo fatto, di promuovere l'esecuzione forzata, mentre l'organo esecutivo è dispensato dal compito di verificare in concreto se sussista il diritto di credito da attuare. L'astrattezza del diritto consacrato nel titolo esecutivo impone la verifica dell'esistenza di quest'ultimo al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva nonché durante tutto lo svolgimento del processo. l titolo esecutivo non è altro che la fattispecie costitutiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la tutela del diritto di credito sostanziale insoddisfatto. Accanto a questo concetto di titolo esecutivo c.d. in senso sostanziale, la dottrina ha individuato anche una nozione di titolo esecutivo in senso documentale, come tale dovendosi intendere il documento che costituisce titolo esecutivo.
Poiché la perdurante presenza del titolo esecutivo nel corso dell'intera procedura esecutiva costituisce condizione necessaria dell'azione, si conviene con il GE laddove afferma che i principi richiamati dall'opponente, relativi alla diversa ipotesi di sequestro dei beni pignorati, non possono applicarsi nel caso di specie. Accertata l'intervenuta revoca dell'ordinanza di assegnazione, infatti, viene meno il titolo esecutivo su cui si fonda l'azione. Il provvedimento risulta, dunque, legittimo laddove, nel riscontrare l'assenza di titolo esecutivo, ne trae quale conseguenza la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e la necessaria dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva. L'opposizione non può, dunque, essere accolta sulla base delle contestazioni formulate da parte opponente. Come già precisato, ulteriori profili di illegittimità non possono essere oggetto d'indagine poiché estranei alla causa petendi dell'opposizione.
L'opposizione, dunque, non può trovare accoglimento.
pagina 9 di 10 Individuato in questi termini lo scaglione di valore, deve aversi riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di cognizione pendenti avanti al Tribunale. A favore di la condanna deve riguardare tutte le fasi processuali e deve aversi Controparte_1 riguardo ai parametri medi.
Con riguardo alle altre parti del giudizio, tenuto conto della difesa concretamente svolta e del deposito di memorie e comparse conclusionali sostanzialmente riproduttive degli atti introduttivi, deve aversi riguardo ai parametri minimi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara la contumacia di Controparte_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
; Controparte_7
b) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa dal GE nella procedura 108/2022 in data 30/3/2022; c) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro 37.951,00 Pt_1 Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; d) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro Pt_1 Controparte_2
18.977,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; e) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro 18.977,00 oltre Pt_1 Controparte_3 al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; f) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro 18.977,00 Pt_1 Controparte_11 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Novara, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico di parte opponente.
Ai fini della liquidazione risulta necessario richiamare la Sentenza Cass. Sez. 3, n. 35878 del 06/12/2022 (Pres. , la quale ha affermato il seguente principio di diritto: Controparte_10
“ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.” Tenuto conto che il provvedimento impugnato è l'ordinanza di estinzione atipica, si ritiene che la liquidazione debba essere operata sulla base dello scaglione di valore previsto per l'importo del credito per cui si procede, tenuto conto che l'effetto economico della pronuncia è il radicale venir meno della procedura esecutiva per il recupero della somma precettata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 787/2023 promossa da:
(P.IVA Parte_1
) in persona dei soci dello , rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, P.IVA_1 Parte_1 dall' Avv. Nicola Rascio e dall'Avv. Amalia Gravante ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato Daniele Iorio in Milano (MI), Piazza Diaz, n. 7, giusta procura in atti;
ATTORE OPPONENTE nei confronti di
P.I.V.A. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. Carla Franzoni ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il predetto legale;
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. LO Guzzetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Como, via Mentana, 19; (P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_4 difeso dall'Avv. Achille Saletti ed elettivamente domiciliato digitalmente presso il predetto legale;
(P.IVA: ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_5 dall'Avv. Alberto Fraccaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in
Milano, via Tortona, 72; P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4 P.IVA_6
(P.IVA: ), in persona del Controparte_5 P.IVA_7 legale rappresentante pro tempore;
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_6 P.IVA_8 rappresentante pro tempore;
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 P.IVA_9 tempore;
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, sia istruttoria: In via principale - revocare o annullare o modificare l'Ordinanza di Estinzione e, per l'effetto, adottare ogni più opportuno provvedimento, per la prosecuzione del procedimento esecutivo e/o comunque la conservazione degli effetti dell'atto di pagina 1 di 10 pignoramento di TCFCT scritto a ruolo in data 15 febbraio 2022 introduttivo del procedimento esecutivo R.G.E. n. 108/2022. In ogni caso - con vittoria di spese.” Per parte convenuta “in via preliminare ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. Controparte_1 accertare e dichiarare la nullità della citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4) c.p.c. e per l'effetto dichiarare estinta la presente opposizione ex art. 617 c.p.c. per omessa valida introduzione, nel termine decadenziale di sei mesi, di cui agli artt. 616-289 c.p.c., del giudizio di merito con conseguente conferma delle ordinanze del 30.3.22 e del 25-27.9.2022 pronunciate nella procedura RG 108/22; sempre in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile la presente opposizione per carenza di legittimazione o interesse ad agire dell'opponente- attrice e per l'effetto confermare le ordinanze del 30.3.22 e del 25-27.9.2022 pronunciate nella procedura RG 108/22; nel merito rigettare perché infondata, illecita, inammissibile, carente di legittimazione o interesse ogni domanda di revoca e modifica delle ordinanze del 30.3.2022 e del 25-27.9.22 e per l'effetto confermarle integralmente In punto spese e responsabilità aggravata: condannare all'integrale rifusione delle spese di lite e Pt_1 rilevatane la responsabilità aggravata condannarla al risarcimento del danno in favore di GSpa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Controparte_2 previe le declaratorie di legge e del caso: In via principale: assumere le opportune determinazioni in relazione alla domanda di revoca o annullamento o modifica dell'ordinanza di estinzione R.G.E. n. 108/2022 e/o alla conservazione dell'efficacia dell'atto di pignoramento introduttivo della medesima procedura esecutiva, con riferimento alle quali si rimette. In via istruttoria: Si Controparte_2 ribadisce tutto quanto dedotto nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalla deducente difesa, da intendersi integralmente ribadite e trascritte. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari. Per parte convenuta ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito provvedere secondo Controparte_3 giustizia con riferimento alle domande svolte da;
Parte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, incluso il rimborso forfetario delle spese generali,
CPA ed IVA.” per parte convenuta :” Voglia il Tribunale di Novara, respinta ogni contraria istanza, Parte_2 eccezione e deduzione, previa ogni opportuna declaratoria o provvedimento di legge e riservata ogni più opportuna istanza o deduzione istruttoria nei termini di cui agli art. 171 ter comma primo n. 1, 2 e 3
c.p.c., così giudicare:
1.respingere la domanda attorea;
2.con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, spese generali, I.V.A. e C.P.A. sugli imponibili, oltre le successive occorrende.”
Concisa esposizione delle regioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 23/3/2023, Parte_4
, ha introdotto la fase di merito relativa al giudizio di opposizione successiva all'esecuzione ex
[...] art. 617, secondo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. che ha dichiarato l'estinzione (rectius: l'improcedibilità o la c.d. estinzione atipica) della procedura esecutiva n. 108/2022. Con comparsa di costituzione depositata in data 19/5/2023 si è costituita in giudizio la sola
[...]
eccependo l'erronea indicazione del termine a comparire dei convenuti contenuta in Controparte_2 atto di citazione. Nel merito, la convenuta ha rappresentato la correttezza della propria condotta e processuale nella procedura esecutiva 108/2022, sostanzialmente rimettendosi alle decisioni del
Tribunale. Con provvedimento del 29/5/2023, emesso all'esito dei controlli prescritti dall'art. 171bis c.p.c., il
Giudice, ritenuto l'atto di citazione difforme al modello legale poiché contenente l'invito ai convenuti a costituirsi nel termine (previsto dalla normativa previgente) di venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che la costituzione oltre il termine suddetto implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 166 c.p.c., ha assegnato nuovo termine perentorio per la rinnovazione della citazione ai convenuti non costituiti.
pagina 2 di 10 Con comparsa depositata in data 31/7//2023 si è costituita in giudizio la convenuta , Parte_2 chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte opponente. Con comparsa depositata in data 4/8/2023 si è costituita in giudizio rappresentando di Controparte_3 aver reso nella procedura esecutiva dichiarata estinta dichiarazione negativa e rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Con comparsa depositata in data 30/8/2023 si è costituita in giudizio convenuta Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande formulate da controparte. Le parti hanno depositato memorie ex art. 171ter c.p.c. All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione tenuto conto della sua natura documentale, il Giudice ha fissato udienza per l'assunzione in decisione. Le convenute Controparte_4 Controparte_5
, non si sono Controparte_6 Controparte_7 costituite in giudizio e deve, dunque, essere dichiarata la contumacia.
Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo, ai fini della decisione risulta necessario preliminarmente chiarie la vicenda processuale che ha coinvolto le parti in sede esecutiva e, individuato conseguentemente il provvedimento impugnato e la causa petendi dell'opposizione, valutare la fondatezza delle contestazioni di parte attrice.
1. La vicenda processuale in sede esecutiva. ha proposto un'azione nei confronti della GI US dinanzi al Tribunale Pt_1 d'Arrondissement del Lussemburgo, al fine di sentirla condannare al pagamento del corrispettivo vantato dallo per i servizi di consulenza prestati. Con sentenza n. Parte_1
2019TALCH06/00401 del 4 aprile 2019, passata in giudicato e munita di certificato ex art. 53 Reg. UE
n. 1215/2012, la GI US è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.907.640,80, inclusi accessori, oltre all'indennità ex art. 240 del codice di procedura civile lussemburghese e alle spese del giudizio.
Atteso il mancato pagamento spontaneo della somma portata dal predetto titolo esecutivo, lo
[...]
ha promosso espropriazione mobiliare presso terzi nei confronti del debitore GI Parte_1 US, rubricata con R.G. n. 315/2020 (“Prima procedura”), che ha visto coinvolta la Controparte_1 nella qualità di terza pignorata. Tale procedura si è conclusa con ordinanza di assegnazione del 16 settembre 2021, con cui il Tribunale di Novara ha assegnato in pagamento allo la Parte_1 somma di Euro 1.926.657,40 oltre interessi e spese legali, ordinando alla terza pignorata CP_1 di provvedere al pagamento delle predette somme. Non adempiendo all'obbligo
[...] Controparte_1 di pagamento, lo ha notificato l'ordinanza di assegnazione munita della relativa Parte_1 formula esecutiva e pedissequo atto di precetto alla terza pignorata.
Con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. del 5.10.2021 iscritta presso il Tribunale di Novara con R.G. n. 315-1/2020, la ha chiesto in via cautelare ai sensi dell'art. 618 c.p.c. la Controparte_1 sospensione dell'atto esecutivo impugnato (nella specie, l'ordinanza di assegnazione) con fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito, al fine di sentir dichiarare l'inesistenza del debito di nei confronti di GI US per l'importo eccedente gli euro 11.099,00 e la Controparte_1 cessata materia del contendere per euro 11.099,00, con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza di assegnazione. Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 3 novembre 2021 presso il Tribunale di Novara con R.G. n. 2554/2021, la ha, altresì, proposto opposizione preventiva all'esecuzione fondata Controparte_1 sull'ordinanza di assegnazione emessa nell'ambito della procedura esecutiva 315/2020, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, di dichiarare inefficace e/o nullo l'atto di precetto opposto.
sulla base dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva 315/2020, ha Pt_1 promosso una seconda espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta a ruolo in data 15 febbraio 2022 pagina 3 di 10 presso il Tribunale di Novara con R.G. n. 108/2022 (“Seconda procedura”), direttamente nei confronti della quale destinataria dell'ordinanza di assegnazione e, dunque, debitrice, nel corso Controparte_1 della quale TE SA LO S.p.A. ha reso dichiarazione positiva ex art. 547 cod. proc. civ. per l'intero importo. Prima dell'assegnazione delle somme vincolate da NC TE in favore dello
[...]
, è stato notificato alla terza pignorata il Decreto di Sequestro Preventivo: a) del certificato ex Parte_1 art. 53 Reg. UE n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del Lussemburgo;
b) della somma di Euro
2.936.915,31 giacente sul conto corrente NC TE della NC TE ha pertanto Controparte_1 notificato allo una seconda dichiarazione, in sostituzione della precedente, con cui ha Parte_1 comunicato che la somma di Euro 2.936.915,31 era divenuta indisponibile in quanto oggetto di sequestro. In ragione del sopravvenuto sequestro del Titolo Esecutivo, il Giudice dell'Esecuzione, con tre distinte ordinanze del 30.3.2022, ha dichiarato: a) l'estinzione della Seconda procedura esecutiva avente R.G n. 108/2022; b) l'estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avente R.G. 315- 1/2020;
c) la perdita di efficacia del pignoramento e l'estinzione della Prima procedura esecutiva avente
R.G n. 315/2020.
In data 15.4.2022, con tre ricorsi di contenuto analogo, ha proposto opposizione agli atti Pt_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro le suddette ordinanze del 30.3.2022, iscritti rispettivamente:
a) al n. R.G. 108-1/2022 avverso l'ordinanza resa nella Seconda procedura esecutiva avente R.G.
n. 108/2022;
b) al n. R.G. 315-2/2020 avverso l'ordinanza resa nel procedimento di opposizione agli atti esecutivi promosso da avente R.G. n. 315-1/2022; Controparte_1
c) al n. R.G. 315-3/2020 avverso l'ordinanza resa nella Prima procedura esecutiva avente R.G. n.
315/2020.
Nel corpo dei tre ricorsi, (evidenziando che le tre ordinanze di estinzione del 30.3.2022 erano Pt_1 sorrette dalle medesime motivazioni e si collocavano in un unico macrocontesto di procedure esecutive legate da un forte nesso di pregiudizialità, per cui il fenomeno estintivo venutosi a creare sarebbe stato trattato, nell'esposizione delle censure, come un unicum) ha eccepito che i rapporti tra processo esecutivo e sequestro penale dovevano essere regolati secondo il principio dell'ordine temporale delle formalità, di cui all'art. 2915 cod. civ., ovvero, in maniera analoga, secondo quanto regolato per fattispecie simili, quali l'art. 55 del Codice Antimafia, o comunque secondo i principi generali, tenendo conto del fatto che il sequestro non comporta la caducazione del titolo esecutivo, ma un vincolo di temporanea indisponibilità dello stesso da cui consegue al più l'improseguibilità temporanea (i.e. la sospensione) della procedura esecutiva pendente.
Con tre distinte ordinanze del 25.9.2022, di contenuto analogo, rese nella fase sommaria dei suddetti tre procedimenti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., aventi R.G. n. 108-1/2022, R.G. n.
315-2/2020 ed R.G. n. 315-3/2020, il G.E. dott. Roberti ha così disposto:
“rigetta integralmente la spiegata opposizione e, per l'effetto, conferma la dichiarata perdita di efficacia del pignoramento azionato da Parte_5
(C.F.: , contro la ritenuta debitrice
[...] P.IVA_1 Controparte_1
(ovvero contro la ritenuta debitrice sulla scorta del titolo esecutivo Controparte_8 costituito dal certificato ex art. 53 Regolamento Europeo n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del
Lussemburgo il 28 ottobre 2019, in favore del predetto;
conferma la CP_9 Parte_1 dichiarata perdita di efficacia e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di assegnazione del 16.9.2021 che il titolo di cui sopra presupponeva;
rigetta l'istanza di sospensione della presente procedura avanzata dal creditore procedente;
libera i terzi pignorati dal trattenere somme in favore dell'odierno creditore procedente, , già pignorate da quest'ultimo sulla scorta del titolo esecutivo Parte_1 pagina 4 di 10 costituito dal certificato ex art. 53 Regolamento Europeo n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del Lussemburgo il 28 ottobre 2019, ovvero pignorate dal predetto creditore in ragione dell'ordinanza di assegnazione del sottoscritto del 16 settembre 2021; condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'esecutata opposta che (…) liquida in € 19.388,00, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta); considerato che nella spiegata opposizione sono ravvisabili nell'opponente profili di colpa grave (…) ex art. 96, comma 3, cpc, condanna parte opponente, in qualità di soccombente, al pagamento in favore dell'opposta di una somma che, considerato il valore della presente contesa, liquida(ta) equitativamente in misura pari ai compensi professionali sopra liquidati e, quindi, in € 19.388,00; non essendovi null'altro a provvedere dichiara estinta la presente procedura” Avverso le predette ordinanze è stato proposto reclamo, dichiarato inammissibile dal Tribunale di
Novara, con provvedimenti del 9/3/2023.
2.1 Il provvedimento oggetto di opposizione.
Come espressamente chiarito da parte attrice opponente nel proprio atto introduttivo, oggetto del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi è l'ordinanza del 30/3/2022, con cui il Giudice dell'Esecuzione ha così disposto “rilevato che nel provvedimento per sequestro preventivo del PM datato 28 febbraio 2022, si legge: “DISPONE il sequestro preventivo dei seguenti beni: certificato ex art. 53 Regolamento Europeo n. 1215/2012 emesso dal Tribunale del Lussemburgo il 28 ottobre 2019 in favore di , utilizzato per ottenere l'assegnazione in pagamento al creditore Parte_6 procedente, , della somma di € 1.926.657,40; - la somma di € 2.936.915,31, Parte_6 giacente sul conto corrente della , presso la NC TE SA LO … oggetto di CP_1 pignoramento, su richiesta dello , a seguito della suindicata ordinanza emessa il 16 Parte_6 settembre 2021 dal GE nell'ambito del procedimento n. 315/2020”; rilevato che in ragione del disposto giudiziario di cui al punto che precede è venuta meno, dal punto di vista materiale e giuridico, e l'efficacia del titolo esecutivo e l'efficacia dell'ordinanza di assegnazione che su quel titola si fondava;
ritenuto che
in ragione di quanto al punto che precede debba, per conseguenza, dichiararsi la perdita di efficacia del pignoramento azionato da Parte_5
(C.F.: ), contro la ritenuta debitrice
[...] P.IVA_1 Controparte_1 nonché dichiararsi l'estinzione della presente procedura;
P.Q.M.
dichiara la perdita di efficacia del pignoramento azionato da Parte_5
(C.F.: , contro la ritenuta debitrice e, per l'effetto,
[...] P.IVA_1 Controparte_1 dichiara l'estinzione della presente procedura”.
La circostanza è chiaramente evincibile da: i) la produzione del provvedimento impugnato quale allegato “C”; ii) dai chiarimenti resi in sede di prima memoria ex art. 171ter c.p.c. da parte attrice opponente.
Parte opponente contesta, dunque, la legittimità della c.d. estinzione atipica (più correttamente qualificabile quale dichiarazione di improcedibilità) della procedura esecutiva n. 108/2022.
A contrario, non costituiscono oggetto del presente procedimento: a) l'estinzione della prima procedura esecutiva avente R.G n. 315/2022 (per cui è stato proposto diverso giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente avanti al Tribunale di Novara RG
788/2023); b) l'estinzione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avente R.G. 315- 1/2020, per cui non risulta pendente alcun giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
2.2 I vizi del provvedimento contestati da parte opponente
Parte opponente contesta la legittimità del provvedimento sopra richiamato sotto i seguenti profili: pagina 5 di 10 i) errata e falsa applicazione delle norme processuali;
ii) errata e falsa applicazione di norme sostanziali;
iii) erroneità delle statuizioni accessorie in materia di spese.
Sotto il profilo sub. i), parte opponente deduce che: a) le misure cautelari reali disposte in sede penale, pongono dei vincoli di indisponibilità sulla res che ne è oggetto di natura temporanea;
b) conseguenza di tale indisponibilità temporanea è la sospensione del processo esecutivo che si fonda sui beni colpiti della misura, nel caso di specie, il titolo esecutivo ed il pignoramento;
c) detta conclusione trova conforto nell'art. 55 del Codice Antimafia, unica disposizione che disciplina specificatamente le possibili interferenze del sequestro penale sulle procedure espropriative, che, infatti, prevede l'estinzione solo a fronte della sopravvenuta confisca;
d) il provvedimento, sotto questo profilo, viola l'art. 623 e 629 c.p.c., avendo il GE dichiarato l'estinzione al di fuori delle ipotesi tipiche previste e senza individuare una diversa previsione normativa che comporti l'estinzione come conseguenza della fattispecie verificatasi;
e) il provvedimento viola, poi, l'art. 2909 c.c., compromettendo il giudicato sostanziale a favore di una provvedimento con valore meramente cautelare;
f) il provvedimento viola, altresì, il Reg. UE 1215/2012, poiché, in presenza della decisione di uno stato membro munita dell'attestato di cui all'art. 53, ha dichiarato privo di efficacia il titolo esecutivo, nonostante il disposto degli artt. 52,44 e 47 del medesimo regolamento;
g) la decisione resa dal GE crea un evidente e grave pregiudizio all'opponente che, in caso di venir meno della misura cautelare, non potrebbe recuperare il proprio credito, tenuto conto dell'incapienza della debitrice principale e dell'eccepita compensazione da parte di terza pignorata. Controparte_1
Sotto il profilo sub. ii), parte opponente deduce che: a) gli effetti del vincolo di indisponibilità sui beni oggetto di esecuzione forzata sono disciplinati dall'art. 2915 c.c. e dall'art. 2917 c.c.; b) la misura cautelare, dunque, può incidere sull'esecuzione solo laddove abbia data certa anteriore al pignoramento.
3.1 L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. La nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.
Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti
"assolutamente" incerto. In ordine a tale scrutinio, le Sezioni Unite hanno chiarito che occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza (sul punto Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012). pagina 6 di 10 Quanto riportato nei paragrafi 2.1 e 2.2 consente di escludere che, nel caso di specie, siano ravvisabili i profili di nullità per vizio dell'editio actionis contestati da parte opposta. Come noto, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è strumentale a contestare la legittimità dei singoli atti di esecuzione. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (vedi, ex multis, Cass.
18336/2014; Cass. 7657/2015), il giudizio ha natura meramente rescindete. Il petitum è, dunque, sostanzialmente tipico, mentre la causa petendi, che coincide con le ragioni della domanda, va individuata facendo riferimento al vizio in virtù del quale si invoca la modifica o la revoca di un determinato atto. Nel caso di specie è chiaramente e precisamente individuato l'atto oggetto di opposizione, nonché i vizi contestati posti alla base della domanda di revoca. Non si profila, dunque, un'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo.
3.2 L'eccezione di carenza di interesse all'impugnazione. Parte opposta eccepisce la carenza di interesse ad agire dell'opponente rappresentando come il difensore di parte attrice, nel corso dell'udienza tenutasi in data 30 marzo 2022 innanzi al Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva 108/2022 si sia limitato a richiedere un rinvio e, in subordine, a rimettersi al Tribunale. L'eccezione è infondata. Secondo la Suprema Corte “costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l'atto del processo esecutivo, viziato nelle forme o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei suoi effetti.”
(Cass. Civ., 7 febbraio 2013). E' evidente che, nel caso di specie, sussiste l'interesse di parte opponente a rimuovere gli effetti dell'ordinanza di estinzione, che ha determinato il venir meno del vincolo pignoratizio.
Peraltro, a voler ben vedere, poiché le richieste dell'opposta sono state formulate dopo le deduzioni dell'opponente, non può ritenersi che l'attrice (in allora creditrice procedente) abbia inteso rimettersi al
Tribunale sulla richiesta di estinzione.
4.1 Il contenuto del provvedimento impugnato. Prima di valutare la fondatezza dei motivi di opposizione all'ordinanza di estinzione, appare necessario chiarire il contenuto del provvedimento impugnato (che, lo si ripete, è costituito dall'ordinanza di estinzione del procedimento 108/2022), con cui il GE ha:
- dichiarato l'inefficacia del pignoramento azionato da
[...]
(C.F.: ), nei confronti della Parte_5 P.IVA_1
Controparte_1
- per l'effetto, dichiarato l'estinzione della “presente procedura”.
Dalla motivazione del provvedimento, è possibile ricostruire il percorso argomentativo che ha condotto alla dichiarazione di estinzione nei seguenti termini: i) il sequestro preventivo ha colpito il titolo esecutivo che ha fondato la procedura esecutiva immobiliare 315/2020; ii) l'inefficacia del titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione n. 315/2020 ha determinato la caducazione dell'ordinanza di assegnazione pronunciata nella procedura 315/2020; iii) è, dunque, venuto meno il titolo che fondava la procedura 108/2022; iv) venuto meno il titolo, si determina l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva.
Ai fini della decisione, è necessario evidenziare, inoltre, che analoga dichiarazione di estinzione ha colpito in pari data la procedura 315/2020. La revoca dell'ordinanza di assegnazione è, invece, testualmente stata pronunciata nel subprocedimento 315/2020-1 (non oggetto di opposizione), ma costituisce presupposto incidentale della dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva
315/2020. Senza la revoca dell'ordinanza di assegnazione, infatti, non sarebbe logicamente possibile pagina 7 di 10 concepire l'estinzione della procedura esecutiva 315/2020, che dovrebbe intendersi (contrariamente a quanto espressamente sostenuto dall'opponente), aver ormai esaurito i propri effetti.
4.2 L'oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Prima di valutare la fondatezza dei motivi di opposizione formulati dall'opponente, risulta necessario chiarire, in termini generali, l'oggetto del giudizio di opposizione agli atti esecutivi regolato dall'art. 617, secondo comma, c.p.c. Come già incidentalmente affermato nel paragrafo 2.3, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi è strumentale a contestare la legittimità dei singoli atti di esecuzione. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza (vedi, ex multis, Cass. 18336/2014; Cass. 7657/2015), il giudizio ha natura meramente rescindete. Il petitum è, dunque, sostanzialmente tipico, mentre la causa petendi, che coincide con le ragioni della domanda, va individuata facendo riferimento al vizio in virtù del quale si invoca la modifica o la revoca di un determinato atto. L'oggetto del presente giudizio, dunque, è circoscritto alla valutazione dell'illegittimità dell'atto a fronte della sussistenza dei vizi contestati. Non è consentito, dunque, dichiarare l'illegittimità dell'atto sulla base di vizi diversi ed ulteriori non dedotti dalla parte opponente. Sul punto, è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità che, infatti, ha ritenuto integrata un'ipotesi di mutatio libelli nel caso di introduzione di nuove contestazioni relative alla legittimità dell'atto impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013). A maggiore ragione, dunque, il Giudice non potrà, d'ufficio, valutare la sussistenza di profili di legittimità dell'atto non specificatamente dedotti dalla parte opponente.
4.3 Le contestazioni dell'opponente relative al merito del provvedimento impugnato. Parte opponente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per i motivi già esposti al paragrafo 2.2. A parere di parte attrice, infatti: a) la corretta ricostruzione ed applicazione degli artt.
2915 e 2917 c.c. avrebbe determinato la prevalenza del vincolo pignoratizio su quello derivante dal sequestro;
b) la corretta applicazione della normativa processuale avrebbe, al più, condotto alla necessaria sospensione della procedura esecutiva in attesa dell'esito del processo penale. La diversa soluzione adottata dal GE, al contrario: c) non rinviene fondamenti normativi ed, anzi, determina una violazione del Reg. 1215/2012 artt. 42,44 e 57; d) risulta eccessivamente pregiudizievole per il creditore procedente, che perderebbe gli effetti derivanti dal pignoramento.
Le contestazioni formulate da parte opponente ricostruiscono i rapporti tra i vincoli nascenti dal pignoramento e quelli originati dalla pronuncia, in sede penale, di provvedimenti che parimenti pongono vincoli di indisponibilità sui medesimi beni. Analogamente, i precedenti richiamati regolano i rapporti tra la procedura esecutiva (sia essa immobiliare o presso terzi) ed il sequestro dei beni che sono colpiti da pignoramento.
Detta ricostruzione non rileva, tuttavia, nel presente giudizio, tenuto conto che, a prescindere dall'avvenuto sequestro dei beni pignorati, l'estinzione è stata disposta in virtù del venir meno del titolo esecutivo che fondava l'esecuzione 108/2022.
Come già ricostruito al paragrafo 1, il titolo posto alla base dell'esecuzione 108/2022 era l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito del procedimento esecutivo 315/2020, in cui CP_1 era terza pignorata.
[...]
Con separate ordinanze, emesse in pari data nei procedimenti 315/2020 e 315/2020-1, tuttavia, il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva 315/2020, tenuto conto dell'avvenuto sequestro del titolo su cui l'esecuzione si fondava. Da detta statuizione il GE ha fatto discendere (o ha comunque ritenuto parimenti derivante dal sequestro del titolo esecutivo) la caducazione dell'ordinanza di assegnazione.
Nell'impugnare detto provvedimento di estinzione (nel merito, attraverso il giudizio iscritto al n. RG 788/2023), l'opponente ha censurato i presupposti per la dichiarazione di estinzione per i medesimi motivi esposti al paragrafo 2.2. Non ha, invece, eccepito l'avvenuto esaurimento della procedura pagina 8 di 10 esecutiva 315/2020, affermandone al contrario la perdurante pendenza al momento della dichiarazione di estinzione;
neppure in detto giudizio (né in questo) ha censurato l'insussistenza del potere del GE di revocare l'ordinanza di assegnazione già pronunciata, cosicché detti profili di legittimità non possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice dell'opposizione. In ogni caso, l'opposizione a detto provvedimento è stata rigettata con sentenza depositata in data odierna, cosicché il provvedimento di estinzione deve ritenersi confermato.
Risulta, dunque, assorbente, nel presente giudizio, l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo su cui si fondava l'esecuzione 108/2022, tenuto conto del principio generale vigente nel processo esecutivo per cui nulla executio sine titulo, che trova il suo fondamento normativo nell'art. 474 c.p.c. Per promuovere azione esecutiva, il titolo è condizione necessaria e sufficiente. Colui che vanta un diritto in forza di un titolo esecutivo ha la possibilità, per questo solo fatto, di promuovere l'esecuzione forzata, mentre l'organo esecutivo è dispensato dal compito di verificare in concreto se sussista il diritto di credito da attuare. L'astrattezza del diritto consacrato nel titolo esecutivo impone la verifica dell'esistenza di quest'ultimo al momento dell'esercizio dell'azione esecutiva nonché durante tutto lo svolgimento del processo. l titolo esecutivo non è altro che la fattispecie costitutiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la tutela del diritto di credito sostanziale insoddisfatto. Accanto a questo concetto di titolo esecutivo c.d. in senso sostanziale, la dottrina ha individuato anche una nozione di titolo esecutivo in senso documentale, come tale dovendosi intendere il documento che costituisce titolo esecutivo.
Poiché la perdurante presenza del titolo esecutivo nel corso dell'intera procedura esecutiva costituisce condizione necessaria dell'azione, si conviene con il GE laddove afferma che i principi richiamati dall'opponente, relativi alla diversa ipotesi di sequestro dei beni pignorati, non possono applicarsi nel caso di specie. Accertata l'intervenuta revoca dell'ordinanza di assegnazione, infatti, viene meno il titolo esecutivo su cui si fonda l'azione. Il provvedimento risulta, dunque, legittimo laddove, nel riscontrare l'assenza di titolo esecutivo, ne trae quale conseguenza la sopravvenuta inefficacia del pignoramento e la necessaria dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva. L'opposizione non può, dunque, essere accolta sulla base delle contestazioni formulate da parte opponente. Come già precisato, ulteriori profili di illegittimità non possono essere oggetto d'indagine poiché estranei alla causa petendi dell'opposizione.
L'opposizione, dunque, non può trovare accoglimento.
pagina 9 di 10 Individuato in questi termini lo scaglione di valore, deve aversi riguardo ai parametri previsti per i procedimenti di cognizione pendenti avanti al Tribunale. A favore di la condanna deve riguardare tutte le fasi processuali e deve aversi Controparte_1 riguardo ai parametri medi.
Con riguardo alle altre parti del giudizio, tenuto conto della difesa concretamente svolta e del deposito di memorie e comparse conclusionali sostanzialmente riproduttive degli atti introduttivi, deve aversi riguardo ai parametri minimi per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a) dichiara la contumacia di Controparte_4 Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
; Controparte_7
b) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi e, per l'effetto, conferma l'ordinanza emessa dal GE nella procedura 108/2022 in data 30/3/2022; c) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro 37.951,00 Pt_1 Controparte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; d) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro Pt_1 Controparte_2
18.977,00 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; e) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro 18.977,00 oltre Pt_1 Controparte_3 al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile; f) condanna a versare a le spese di lite, che liquida in euro 18.977,00 Pt_1 Controparte_11 oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Novara, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico di parte opponente.
Ai fini della liquidazione risulta necessario richiamare la Sentenza Cass. Sez. 3, n. 35878 del 06/12/2022 (Pres. , la quale ha affermato il seguente principio di diritto: Controparte_10
“ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.” Tenuto conto che il provvedimento impugnato è l'ordinanza di estinzione atipica, si ritiene che la liquidazione debba essere operata sulla base dello scaglione di valore previsto per l'importo del credito per cui si procede, tenuto conto che l'effetto economico della pronuncia è il radicale venir meno della procedura esecutiva per il recupero della somma precettata.