TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2061/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2020 promossa da: in persona dell'amministratore Controparte_1
e rappresentante legale p.t. , elettivamente domiciliata in Parte_1
Pescara, in Viale V. Colonna n. 97, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo
Finocchi, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusto mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_3
in L'Aquila, alla via D'Annunzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Filippi De Santis, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avv.
Patrizia Tracanna e dell'Avv. Marco Morgione, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI pagina 1 di 19 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 23.09.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, precisando che l'importo richiesto in solido agli Enti convenuti per il titolo azionato è di € 940.887,93 determinato dal c.t.u. dr. nella risposta al quesito riportata a pag.19 della Persona_1
relazione peritale del 11.05.2023, depositata in pari data, oltre gli interessi di mora ex art.1284, quarto comma, c.c. ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, secondo comma, c.c. a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, la , con la nota di trattazione scritta del Controparte_2
24.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre il con la nota di trattazione scritta del Controparte_3
04.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 15.12.2020 la società
[...]
(breviter, adiva il Tribunale di L'Aquila Controparte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la Regione
Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale ed il
in persona del Sindaco in carica, in solido tra loro, al pronto Controparte_3 ed immediato pagamento in favore dell' azienda attrice delle somme a questa dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 della legge regionale Abruzzo n. 62 del 1983 s.m.i., relativi all' annualità 2018, come quantificate in sede istruttoria, maggiorate degli interessi di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile dalla domanda sino al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 19 In data 13.04.2021 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande Controparte_2
tutte ex adverso proposte in questa sede da parte attrice. In ogni caso, nel merito, dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi le domande tutte ex adverso proposte nei confronti della perchè infondate. Vinte Controparte_2 le spese”.
Alla prima udienza del 14.06.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successivo provvedimento del
31.05.2022, veniva ordinato ex art. 210 c.p.c. al non Controparte_3 costituito, su richiesta della , l'esibizione dei seguenti Controparte_2
documenti: Determina comunale n. 147 del 21.02.2018 per euro 1.827.328,60;
Determina comunale n.580 del 06.07.2018 per euro 681.069,62; Determina comunale n. 672 del 27.07.2018 per euro 681.571,40; Determina comunale n.1055 del 09.10.2018 per euro 1.268.568,38; Prot. n. 01 del 13.02.2019 per euro 15.908,92; Prot. n.02 del 13.02.2019 per euro 8.554,2.
Con comparsa depositata in data 27.06.2022 si costituiva in giudizio anche il che, oltre a depositare la documentazione richiesta ex art. Controparte_3
210 c.p.c., insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis,: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alle domande ex adverso Controparte_3
proposte; b) in subordine, dichiarare inammissibile ogni domanda proposta nei confronti del o comunque respingerla in quanto infondata in Controparte_3
fatto e diritto;
c) in via ancora di estremo subordine, rigettare comunque la domanda attorea relativa al maggior danno (interessi di mora e rivalutazione monetaria), non essendo il ritardo nell'adempimento imputabile al CP_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
[...]
Con successiva ordinanza del 07.11.2022 veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a determinare il contributo chilometrico annuale spettante all'azienda attrice per l'annualità 2018 quantificando, per l'effetto,
l'importo dei conguagli sui contributi di esercizio spettanti alla società
[...]
al netto degli acconti ricevuti per la medesima annualità. CP_1
pagina 3 di 19 La perizia definiva veniva depositata in data 11.05.2023 dal C.T.U. nominato dott. e, alla successiva udienza del 04.12.2023, su Persona_1
richiesta della , veniva assegnato al perito termine per Controparte_2
effettuare calcolo ulteriore tenendo conto del parametro della velocità commerciale indicato dalla parte convenuta. L'elaborato integrativo veniva depositato nel fascicolo telematico dal dott. in data 30.01.2024 e, alla Per_1
successiva udienza del 07.05.2024, su richiesta di tutte le parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 07.10.2024.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'azienda attrice deduce di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n.
151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del
Rappresenta, inoltre, di essere creditrice del medesimo ente Controparte_3
e/o della degli importi spettanti a titolo di conguaglio dei Controparte_2
contributi di esercizio, da erogare in favore delle imprese concessionarie per compensare la non remuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di talune linee di trasporto, per l'annualità 2018, che, nonostante le richieste regolarmente e tempestivamente formulate ai sensi dell'art. 58 della suindicata L.R.A. n.62 del 1983, non sono ancora stati erogati dall'ente in questione.
Costituendosi in giudizio, la eccepisce, in primo luogo, il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che, secondo l'art. 2 della L.R. 21.02.2012 n. 9, le richieste di conguagli dei contributi vanno ormai indirizzate ai comuni capoluogo per le concessioni rilasciate da questi.
In particolare, il servizio di T.P.L., per l'anno oggetto di causa, risultava affidato dal in proroga alla società concessionaria odierna Controparte_3
attrice con la Deliberazione comunale n. 350 del 30 dicembre 2018, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018, nonché con la Deliberazione del medesimo Ente n. 394 del 26 giugno 2018, per il periodo dal 01.07.2018 al pagina 4 di 19 31.12.2018 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ). Pertanto, non vi Controparte_2
sarebbe più alcun rapporto diretto tra Regioni e società concessionarie, essendo stata trasferita ai Comuni l'intera gestione della contribuzione e le relative somme, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1/2011, compresa la determinazione del costo standard. Contesta, in secondo luogo, l'entità dei chilometri effettuati allegata dall'attrice ed eccepisce il tetto del chilometraggio assentito dalla Regione per le percorrenze di sua competenza, pari a complessivi Km 1.469.700. La rappresenta, infine, di aver provveduto CP_2
a trasferire al le somme necessarie per il T.P.L. per l'anno Controparte_3
2018 per un importo complessivo di € 4.516.278,48 come da Determine
Dirigenziali indicate. La dunque, avrebbe dovuto inoltrare la CP_1
richiesta di conguaglio direttamente al che aveva già Controparte_3
ottenuto dalla tutte le somme da liquidarsi. CP_2
L'ente comunale convenuto deduce, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, con la legge regionale n. 1/2011, la si CP_2
era limitata a trasferire le risorse finanziarie ai soli comuni capoluogo di provincia, non innovando le funzioni amministrative e le attribuzioni facenti capo ai comuni stessi, delegando in tal modo la sola adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio. In secondo luogo, evidenzia che il non avrebbe potuto comunque provvedere agli CP_3
adempimenti richiesti, atteso che la era ferma nella Controparte_2
determinazione dei costi standard consuntivi all'anno 1986.
2.1 Prima di esaminare la domanda avanzata dalla parte attrice, deve essere vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti.
Dalla disamina delle leggi regionali n. 1 del 2011 e n. 9 del 2012 emerge come la legittimazione passiva spetti ad entrambi i convenuti. Sulla scorta degli artt. 59 e ss. della legge regionale n. 1 del 2011, infatti, è stato disposto il trasferimento ai Comuni capoluogo di provincia delle risorse finanziarie e delle funzioni amministrative in materia di T.P.L.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal si osserva che, alla luce dell'art. 64 della L.R. n. Controparte_3
1/2011, la Giunta Regionale trasferisce ai comuni capoluogo di provincia le pagina 5 di 19 risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani. Le predette risorse finanziarie devono intendersi onnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale. Il quarto comma della medesima disposizione normativa, inoltre, individua le funzioni amministrative di competenza dei Comuni Capoluogo di provincia, tra le quali rientrano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la stipula dei contratti di servizio e l'erogazione del corrispettivo. Restano, al contrario, di competenza della Regione le funzioni amministrative inerenti la corresponsione dei contributi per la libera circolazione ed il pagamento di buonuscita per gli agenti esonerati.
Orbene, dalla predetta normativa si evince chiaramente il trasferimento delle richiamate funzioni amministrative agli enti locali capoluogo di provincia, di talché vanno disattese le difese del relative al trasferimento Controparte_3
delle sole risorse finanziarie, posto che, dalla disamina della disciplina richiamata, risultano innovate anche le funzioni amministrative e le attribuzioni facenti capo ai comuni. Ad ogni buon conto, l'attrice ha richiesto la corresponsione del saldo dei conguagli anche in relazione ai maggiori chilometri autorizzati dal rispetto a quelli di competenza Controparte_3 regionale, sicché la legittimazione passiva dell'ente locale non può essere revocata in dubbio.
2.2 Per quanto attiene al difetto di legittimazione passiva prospettato dalla
, è necessario considerare che l'art. 6 della L.R. n. 9/2012, Controparte_2
inerente alla semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale, ha disposto l'abrogazione del solo art. 58 della precedente L.R. 62 n. del
1983, che regolava la materia del trasporto pubblico locale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla dunque, non risulta abrogato l'intero impianto CP_2
normativo di cui alla L.R. n. 62/1983, in quanto è ancora vigente sia l'art. 49 del testo normativo in oggetto, che disciplina l'esatto calcolo dei contributi d'esercizio spettanti alle aziende di T.P.L., sia l'art. 56, che prevede il meccanismo di erogazione del contributo in acconto e saldo a conguaglio.
Pertanto, la determinazione dei costi standard consuntivi spetta ancora alla la quale, in seguito, trasferisce le somme agli enti locali, cui è CP_2
pagina 6 di 19 demandato l'onere di controllo sulle società di con erogazione di Pt_2
sanzioni, controllo sulla regolarità del servizio, ed erogazione dei corrispettivi.
Dalle esposte considerazioni deriva, in definitiva, la legittimazione passiva di entrambi i convenuti del presente giudizio: il in quanto Controparte_3
soggetto materialmente tenuto, ex art. 64, comma IV, lett. b), L.R. n. 1/2011, all'erogazione dei corrispettivi, e la in quanto ente tenuto, ai Controparte_2
sensi degli artt. 49 e 56 L.R. n. 62/83 (norme, come visto, non abrogate dalla legislazione successiva) all'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo della Giunta Regionale.
Tali conclusioni non appaiono scalfite dalla pronuncia della Corte territoriale di secondo grado allegata dalla in sede di Controparte_2
costituzione (cfr. Corte d'App. L'Aquila, 22.04.2022, n. 594). La pronuncia in parola, infatti, se da un lato conferma espressamente la “competenza della
nella determinazione dei costi standard preventivi e Controparte_2 consuntivi del servizio”, dall'altro esclude la persistenza di un'azione diretta nei confronti dell'ente in parola, con motivazione per vero non condivisibile. Sulla scorta della nuova disciplina, infatti, le società concessionarie del servizio sono certamente tenute a presentare le domande di acconto e saldo dei contributi al competente ente locale, come avvenuto nel caso di specie, ma ciò non esclude la possibilità di evocare in giudizio anche la , quando il Controparte_2
concessionario ritenga che la mancata corresponsione dei conguagli dipenda proprio dall'inerzia dell'ente concedente, come avvenuto nella fattispecie in esame.
La considerazione è avvalorata proprio dal tenore dell'atto di citazione, laddove chiede non solo la corresponsione dei conguagli sui CP_1
contributi di esercizio relativi all'annualità 2018 di contribuzione, incombente che ricade materialmente sul ma anche la previa Controparte_3
determinazione dei costi standard consuntivi per la medesima annualità, di certa competenza regionale, ai sensi degli artt. 49 e 56 L.R. n. 62/83, proprio al fine di determinare il conguaglio spettante alla concessionaria.
La d'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto nei Controparte_2
propri scritti difensivi, non avendo provveduto alla determinazione dei costi standard consuntivi e dei correlati deficit standard per l'anno di causa, ai sensi pagina 7 di 19 degli artt. 49 e 50 della legge regionale n. 62/1983, non poteva certo trasferire al le risorse finanziarie relative ai conguagli contributivi per Controparte_3
la medesima annualità, in assenza della previa determinazione a consuntivo dei costi standard del servizio di trasporto prevista dagli artt. 50 e 56 della legge regionale n. 62/1983.
Dalle considerazioni esposte deriva, pertanto, la legittimazione passiva di entrambi i convenuti.
3. Passando all'esame del merito della domanda avanzata dall'attrice, non appare superfluo ricordare come, nella materia dei t.p.l., la Controparte_2
eroga contributi in favore delle imprese concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. L'intervento pubblico nel settore in questione deriva dall'alterazione dell'equilibrio fra costi e ricavi, stante la non remuneratività che caratterizza tali servizi, indotta principalmente dagli obblighi tariffari imposti dalla legge alle imprese concessionarie e dalla particolare onerosità di talune linee di trasporto che l'Ente concedente intende garantire alle popolazioni interessate, in base al concetto di matrice europea di servizio universale, volto a salvaguardare anche il c.d. 'utente marginale'.
In particolare, il legislatore nazionale, al fine di regolare la materia del trasporto pubblico locale in maniera completa ed organica, prevedendo competenze, responsabilità, procedure nonché modalità ed entità dei finanziamenti statali per il suo esercizio e per i relativi investimenti – anche al fine di rilanciare il trasporto pubblico attraverso il risanamento delle aziende ed il superamento della stagione dei deficit crescenti e dei continui ripiani di bilancio, sostanzialmente determinati dagli elevati costi di gestione – adottava la Legge quadro 10 aprile 1981 n. 151.
Sulla scorta dell'art. 6 si prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della “..sulla base di principi e procedure stabiliti con legge CP_2
regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico
pagina 8 di 19 presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del
Ministro dei trasporti… Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi- costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite
o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano
a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La Regione Abruzzo, in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. 151 del 1981, emanava la legge regionale n. 62 del 9 settembre
1983, definendo le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 49 della predetta legge regionale disciplina la determinazione delle somme dovute a titolo di contributi di esercizio.
L'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione.
Nella fattispecie in esame, l'azienda attrice richiede quanto a lei spettante a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli 49
e 56 della legge della 62 del 1983 in relazione all'annualità Controparte_2
pagina 9 di 19 2018, deducendo di essere concessionaria del per il servizio Controparte_3
di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della legge 10 aprile 1981
n. 151.
4.1 Da quanto emerge dall'esame della documentazione versata in atti dall'attrice, mai contestata dai convenuti, la non ha Controparte_2
provveduto a determinare in via consuntiva entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, i costi economici standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale relativi alle annualità che vanno dal 1989 sino al 2017, come prescritto dall'art. 58 L.R. n. 62/83; l'ultima determinazione in tal senso risale alla delibera di Giunta Regionale n. 2865/1989 – atteso l'annullamento da parte del della successiva delibera di Giunta Regionale n. 7786 del CP_4
1990, impugnata proprio dall'odierna attrice - che ha disciplinato le procedure per il computo, in via consuntiva, dei costi economici standardizzati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale ai sensi della legge 151 del 1981 e dell'articolo 49 della legge regionale 62 del 1983, prevedendo che i predetti costi standard siano calcolati sulla base di parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinti per categorie e modi di trasporto, e determinati annualmente sulla base dei costi di trazione per tipo di servizio, dei costi del personale e dei costi tecnici di esercizio generali (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo attore).
L'impresa concessionaria sostiene di aver tempestivamente CP_1
formulato regolare istanza di conguaglio per i contributi di esercizio, con i relativi documenti richiesti in allegato (bilanci di esercizio riclassificati secondo le modalità prescritte dalla , entro la scadenza temporale imposta, CP_2 ovvero entro il 31 ottobre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma II dell'intervenuta L.R. n. 9 del 21.02.2012, depositando la relativa istanza presso il in data 28.10.2019, integrata con il bilancio riclassificato in Controparte_3
data 31.10.2019, nonché inviandola via P.E.C. anche alla in Controparte_2
data 30.10.2019, comprensiva del bilancio riclassificato (cfr. doc. n. 6, 7 e 8 fascicolo attore). Deduce, inoltre, che la Giunta Regionale Abruzzo si è limitata
– per gli anni successivi al 1986 – ad approvare in via preventiva i costi standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico, incrementando semplicemente il deficit standard preventivo di una percentuale corrispondente pagina 10 di 19 al tasso di inflazione annuo, non provvedendo mai a liquidare all'azienda attrice le somme spettanti a titolo di conguaglio per l'annualità 2018.
Al riguardo, deve rilevarsi come il nelle sue difese, non Controparte_3
abbia mai ritualmente contestato, nel corso del giudizio, l'effettiva esecuzione da parte della società attrice delle prestazioni di servizio pubblico in oggetto – ed, in particolare, i chilometri effettivamente assentiti per ogni anno ovvero i costi effettivamente sostenuti – limitandosi invece a contestare la legittimazione passiva rispetto al pagamento dei suddetti conguagli.
Dal canto suo, la , oltre ad eccepire il suo difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in virtù del trasferimento di funzioni avvenuto con la
L.R. n. 1/2011, contesta nel merito il monte chilometrico da prendere a base per il calcolo del conguaglio. In particolare, sostiene che il non Controparte_3
aveva esercitato la delega a lui conferita, riducendo le percorrenze del 10% come imposto dall'art. 60 e ss. L.R. n. 1/2011, imponendo così alla CP_2
di intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 61, comma VII L.R.
[...]
n. 1/2011 riducendo in via autonoma del 10% il monte chilometrico già autorizzato con la Delibera del Consiglio Regionale n. 110/05 del 1998, così riconoscendo le percorrenze contribuibili in km 1.469.700.
La circostanza non appare adeguatamente contrastata dalla parte attrice nei propri scritti difensivi, né è stato prodotto alcun documento che attesti la percorrenza annuale riconosciuta dall'ente di km 1.653.788,500, di cui km
1.609.956,55 a carico della come asserito da nella CP_2 CP_1
propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. atteso che la Delibera del
Consiglio Comunale di n. 215 del 2011 prodotta dall'attore risulta CP_3
omissata sul punto (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
Piuttosto, dall'esame della nota prot. n. 17666 dell'11.03.2019 del
[...]
nello specchietto relativo all'anno 2018, alla voce “km. finanziati CP_3 dalla regione 2018”, nonché della Determina Dirigenziale n. DE6/23 del 14 giugno 2013 della , si evince che effettivamente sono da Controparte_2
considerare oggetto di contribuzione complessivi Km 1.469.700, di cui
1.037.430 da effettuare su gomma, e km 432.270 da effettuarsi tramite servizio filoviario (cfr. doc. n. 10 e 11 fascicolo ). Controparte_2
pagina 11 di 19 Sotto altro e diverso profilo, la sostiene che la società Controparte_2
attrice non abbia fornito la prova di aver effettivamente reso il servizio secondo il chilometraggio dichiarato nell'istanza di conguaglio, non potendosi a tal fine utilizzare la documentazione redatta dalla medesima parte.
L'eccezione non coglie nel segno. In primo luogo, mette conto rilevare che ha allegato, già con l'integrazione dell'istanza di liquidazione CP_1
dei conguagli del 31.10.2019, il bilancio riclassificato in cui sono indicate le percorrenze eseguite nell'anno 2018, in tal modo assolvendo all'onere sulla medesima incombente, sulla scorta del principio della vicinanza della prova
(cfr. doc. n. 7 fascicolo attore). Al riguardo, la si è limitata a Controparte_2
contestare genericamente il dato, senza tuttavia fornire la prova che la concessionaria abbia in realtà espletato il servizio per un chilometraggio inferiore.
In secondo luogo, come correttamente rilevato dall'attore, le percorrenze chilometriche effettuate dall'azienda risultano essere state assunte dal
[...]
come base di calcolo per determinare il deficit standard preventivo, ed CP_3
il conseguente importo dell'acconto, per l'annualità successiva al 2018, ai sensi dell'art. 56, comma II l.r. n. 62/1983. In particolare, le determinazioni dirigenziali n. 76 del 19.02.2019, che ha erogato il primo acconto dell'anno
2019, n. 295 del 23.05.2019, relativa al secondo acconto dell'anno 2019 e n.
812 del 22.10.2019, relativa al terzo acconto dell'anno 2019, riportano testualmente che l'importo dei contributi di esercizio viene erogato in base alle percorrenze chilometriche effettive dell'anno 2018 (cfr. doc. n. 10-12 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Dall'esame dei documenti richiamati, infatti, emerge che le percorrenze effettivamente eseguite da (km 1.578.090,90), risulta superiore al dato sussidiabile sulla CP_1
scorta dei provvedimenti regionali e comunali (complessivi km 1.469.700).
Per l'effetto, il dato delle percorrenze chilometriche realizzate dalla azienda concessionaria nell'annualità 2018 deve ritenersi documentato e, nei limiti assentiti sopra indicati, potrà ragionevolmente essere posto a fondamento del calcolo contabile per la quantificazione del costo standard, con la conseguenza che l'oggetto dell'accertamento deve essere limitato unicamente al quantum debeatur, e cioè a quanto ammonti il conguaglio dei contributi di esercizio per pagina 12 di 19 l'anno 2018 dovuto alla società concessionaria. Proprio a tal fine, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 11.05.2023 dal dott. successivamente integrata in data 30.01.2024. Persona_1
4.2 Venendo all'esame delle risultanze della consulenza tecnica in parola, ritiene il Tribunale che sia pienamente condivisibile la conclusione cui perviene il consulente nell'elaborato tecnico definitivo del 11.05.2023, in quanto frutto di un attento e logico percorso motivazionale, che trova puntuale spiegazione e sviluppo contabile nell'elaborato peritale e nei suoi allegati, ai quali si rinvia per il dettaglio.
Il dott. in particolare, sulla scorta della documentazione prodotta Per_1
agli atti e dopo aver richiamato le fonti normative di riferimento (Legge quadro
151 del 1981, legge della n. 62 del 1983, nonché la Controparte_2
deliberazione della Giunta Regionale n. 7786/1990), specificava che la risposta al quesito era stata fornita proprio utilizzando i criteri posti dalla normativa statale e regionale richiamata.
Il perito, pertanto, elaborava i calcoli sulla base del metodo indicato nella deliberazione n. 2865 del 1989, tenendo conto dei costi di trazione (carburanti, lubrificanti, pneumatici, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie), dei costi del personale dipendente della società e dei costi tecnici (spese generali, tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamenti autobus e ammortamenti immobili strumentali), e calcolando i ricavi presunti ed il deficit standard quale differenza tra i costi standard ed i ricavi consuntivi.
Teneva, inoltre, in considerazione le somme attribuite dalla CP_2
al e gli acconti erogati da quest'ultima alla
[...] Controparte_3
concessionaria per l'annualità oggetto di esame e provvedeva, quindi, a calcolare il conguaglio annuale sottraendo dalle spettanze dovute i contributi erogati a titolo di acconto ai sensi dell'art. 56 della L.R. 62/1983.
Il C.T.U. propone un'ipotesi di calcolo in cui vengono determinarti i costi standardizzati mediante rivalutazione, sulla base degli indici Istat FOI medi annuali, dei costi standardizzati indicati nelle tabelle allegate alla deliberazione
G.R. n. 7786/90. Il deficit standard è dato dalla differenza tra il costo standard e i ricavi presunti, calcolati nella percentuale del 35% dei costi effettivi del pagina 13 di 19 servizio di Il saldo dei contributi dovuti dall'Ente è dato dalla differenza Pt_2
tra il deficit standard e gli acconti erogati all'azienda di Pt_2
Il consulente, inoltre, nella determinazione del costo standard, per le voci del gasolio e del personale dipendente, ha tenuto conto dei costi di mercato desumibili rispettivamente dai Contratti Collettivi di Settore, e dalle serie storiche del Ministero dello Sviluppo Economico, riferiti agli anni per cui è causa, come espressamente richiesto sia dalla , da ultimo nella Controparte_2
nota di trattazione scritta del 10.10.2022, che dalla parte attrice.
All'esito delle operazioni di calcolo, il perito individua un conguaglio residuo in favore di parte attrice pari ad € 940.887,93 nel caso le percorrenze siano quelle richieste dalla Panoramica, ovvero € 925.993,42 prendendo in considerazione le percorrenze indicata dalla , di cui € Controparte_2
15.435,74 a carico del solo (cfr. pag. 19 consulenza tecnica Controparte_3
definitiva dott. del 11.05.2023, in atti). Per le ragioni già Persona_1
specificate al punto 4.1, tuttavia, dovrà essere preferita la seconda soluzione, che comporta un conguaglio di € 925.993,42, in quanto correttamente determinata sul solo chilometraggio contribuibile dalla , per Controparte_2
complessivi km 1.469.700.
4.3 Con riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata dal perito, ed in particolare sulla quantificazione del costo del personale, la ha Controparte_2
eccepito, nella nota di trattazione scritta del 28.11.2023, che il C.T.U. avrebbe erroneamente inserito, tra gli altri, quale costo per unità di personale, € 177,45 per Trasferte e Diarie, non considerando che, dal momento che il Trasporto
Pubblico svolto dalla società ricorrente si svolge unicamente nel territorio del
Comune di i dipendenti non effettuano alcuna trasferta o missione, per CP_3
cui non hanno diritto ad alcuna diaria.
In secondo luogo, la ha contestato la velocità commerciale CP_2
utilizzata dal consulente, pari a 22km/h per il servizio su gomma e a 15km/h per il servizio filoviario, che sarebbe sottostimata rispetto a quella risultante per il dalla banca dati dell'Istat, quantificata in 26,4 km/h medi per Controparte_3
l'esercizio 2018.
Al riguardo, deve ritenersi condivisibile la risposta fornita dal C.T.U. nella risposta alle osservazioni del C.T.P. della , secondo cui Controparte_2
pagina 14 di 19 “Come già illustrato nello svolgimento della perizia lo scrivente CTU per determinare il costo standard ha utilizzato nella costruzione di tale costo i parametri indicati dalla stessa nella Delibera n. 1075 del 25 Controparte_2 settembre 2006 all'allegato 1 - “Criteri per la determinazione dei costi chilometrici standard delle aziende di trasporto pubblico locale.” Per tale motivo, si ritiene illogico prendere come velocità commerciale quella desunta dalle tabelle Istat, e per la stessa motivazione, non è corretto modificare il prospetto di calcolo del costo standard del personale togliendo l'importo delle trasferte e delle diarie sulla base di un eccezione non supportata da alcuna fonte normativa” (cfr. pag. 22 consulenza tecnica dott. del Persona_1
11.05.2023, in atti).
Peraltro, pur volendo prescindere dai parametri indicati dalla stessa nella Delibera n. 1075 del 25 settembre 2006 all'allegato 1, Controparte_2
sulla scorta delle considerazioni espresse dalla convenuta con la nota di trattazione scritta del 24.09.2024, come correttamente evidenziato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, considerare i dati per la tabella Istat del comune di per l'anno 2018, così come escludere i costi per trasferte e CP_3
diarie, equivarrebbe ad assumere il dato effettivo, in quanto CP_1 risulta l'unica società concessionaria del servizio di nel Comune. Pt_2
Considerato che, da un lato, la stessa , in sede di giuramento Controparte_2
del C.T.U., ha chiesto di riformulare il quesito relativo alla determinazione del costo standard facendo riferimento non anche al valore effettivo, bensì a quello di mercato, dall'altro, che nella costruzione del costo del personale non può consentirsi l'utilizzo, anche per evidenti ragioni di omogeneità del calcolo, di un unico dato considerato effettivo - quello della velocità commerciale - combinato con gli altri dati utilizzati dal C.T.U. che non sono effettivi ma standardizzati, ne consegue che l'eccezione non potrà essere accolta. Per
l'effetto, non potranno essere considerati i conguagli indicati dal C.T.U. nel supplemento di perizia del 30.01.2024.
Da ultimo, rispetto a quanto dedotto dalla parte attrice in comparsa conclusionale, non potrà essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 15.435,74 a carico del solo ulteriore rispetto alla somma di € 925.993,42, CP_3 CP_3 con riferimento alle maggiori percorrenze da quest'ultimo assentite, in quanto pagina 15 di 19 dall'esame della perizia depositata dal dott. si evince chiaramente che Per_1
il primo è già compreso nel secondo: il conguaglio riconosciuto finale indicato, infatti, è il risultato della somma del conguaglio dovuto dalla Abruzzo, CP_2
in solido con il con quello a carico del solo Controparte_3 CP_3
(€ 910.557,68 + € 15.435,74 = € 925.993,42), come si evince dalla
[...]
tabella ivi indicata (cfr. pag. 19 consulenza tecnica definitiva dott. Paolo del 11.05.2023, in atti). Per_1
In definitiva, per tutte le considerazioni sopra evidenziate, dovrà essere riconosciuto il diritto della ad ottenere, a titolo Controparte_1
di conguaglio per i contributi di esercizio per il servizio di trasporto pubblico locale su linee di natura urbana per il in relazione Controparte_3 all'annualità 2018, l'importo pari ad € 910.557,68, che dovrà essere posto a carico della e del in solido tra loro, nonché Controparte_2 Controparte_3
l'importo di € 15.435,74 a carico del solo in considerazione Controparte_3
dei chilometri assentiti ed effettivamente percorsi dalla società concessionaria.
5.1 La concessionaria ha, inoltre, domandato, sin dalla CP_1
propria costituzione nel giudizio, la corresponsione degli interessi di mora ed il maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Sul punto, le parti convenute non hanno formulato alcuna difesa.
La domanda avanzata è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati. In primo luogo, sono dovuti all'attrice, sulle somme riconosciute, gli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c., non avendo le parti pattuito i medesimi in misura diversa. La decorrenza dei suddetti interessi, pertanto, in adesione al dettato normativo, deve essere fissata al momento della domanda giudiziale
(data di notifica dell'atto di citazione del 14.12.2020) e fino all'effettivo soddisfo.
5.2 Potrà trovare accoglimento, inoltre, anche la domanda di liquidazione del maggior danno subito ai sensi dell'articolo 1224, comma II, c.c.
In relazione a tale ultima richiesta, è opportuno ricordare che per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed pagina 16 di 19 originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa.
Nel caso di conguagli in materia di trasporto pubblico locale, secondo l'orientamento di merito che cui si ritiene di aderire, si verte in ipotesi di debito di valuta e non di valore, in quanto l'oggetto dell'obbligazione, integrante il corrispettivo, era ab origine costituito da una somma di denaro, per quanto non determinata nel suo preciso ammontare (cfr. Trib. Palermo, Sez. V, 13.03.2018,
n. 1222; Comm. Trib. Prov. Napoli, Sez. XXVII, 17.10.2017, n.14568).
Con riferimento alla sua quantificazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si intende seguire, in caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma II c.c. - spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria - è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 26.02.2015, n. 3954).
Considerato, inoltre, che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero
- attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 16.07.2008, n. 19499).
Pertanto, in difetto di deduzioni e, a fortiori, di prova in relazione al maggior o minor danno subito rispetto al criterio della differenza tra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e il saggio degli interessi legali, il debitore sarà
pagina 17 di 19 dunque tenuto a corrispondere a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma II
c.c. una somma corrispondente alla differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.
La decorrenza dei suddetti interessi dovrebbe individuarsi nella data di costituzione in mora e segnatamente in quella in cui la società presentava all'ente regionale l'istanza di conguaglio. Tuttavia, la circostanza di aver inoltrato nei termini l'istanza di conguaglio, non può essere considerata valida costituzione in mora, non essendo l'importo originariamente determinato nel suo ammontare (cfr. doc. n. 6 e 8 fascicolo attore). Da ciò discende che, in assenza di una data certa cui fissare la costituzione in mora, il maggior danno ex art. 1224, comma II c.c. sarà dovuto dal momento della domanda giudiziale
(data di notifica dell'atto di citazione del 14.12.2020) e fino all'effettivo soddisfo.
6.1 Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse dovranno essere poste a carico di entrambi i convenuti, in solido tra loro, in virtù del principio della soccombenza. In relazione alla loro quantificazione, dovrà farsi riferimento ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, prendendo in considerazione il valore della somma attribuita, ai sensi dell'art. 5, comma I, e facendo riferimento ai parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della presente controversia.
6.2 Sulla base del medesimo principio, i costi della C.T.U., già liquidati con separato provvedimento del 26.05.2023, dovranno essere posti a carico della e del in solido tra loro Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2061/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) condanna la Regione Abruzzo ed il in solido tra loro, Controparte_3
per le causali di cui in motivazione, a corrispondere alla CP_1
pagina 18 di 19 a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per Controparte_1
l'annualità 2018, la somma di € 910.557,68, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior danno - corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.12.2020 e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì il per le causali di cui in Controparte_3
motivazione, a corrispondere alla a Controparte_1 titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'annualità 2018, la somma di € 15.435,74, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior danno - corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.12.2020 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, infine, la ed il in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in €
29.738,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4) pone definitivamente a carico della e del Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con
[...]
separato provvedimento del 26.05.2023.
L'Aquila, 26 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Giovanni Spagnoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2061/2020 promossa da: in persona dell'amministratore Controparte_1
e rappresentante legale p.t. , elettivamente domiciliata in Parte_1
Pescara, in Viale V. Colonna n. 97, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo
Finocchi, che la rappresenta e difende nel presente procedimento giusto mandato allegato all'atto di citazione;
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domicilia ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);
e in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_3
in L'Aquila, alla via D'Annunzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Filippi De Santis, rappresentato e difeso nel presente giudizio, dall'Avv.
Patrizia Tracanna e dell'Avv. Marco Morgione, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTI pagina 1 di 19 OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte attrice, con la nota di trattazione scritta del 23.09.2024, si riportava alle conclusioni svolte nell'atto di citazione, precisando che l'importo richiesto in solido agli Enti convenuti per il titolo azionato è di € 940.887,93 determinato dal c.t.u. dr. nella risposta al quesito riportata a pag.19 della Persona_1
relazione peritale del 11.05.2023, depositata in pari data, oltre gli interessi di mora ex art.1284, quarto comma, c.c. ed il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, secondo comma, c.c. a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, la , con la nota di trattazione scritta del Controparte_2
24.09.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione, mentre il con la nota di trattazione scritta del Controparte_3
04.10.2024, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione depositato in data 15.12.2020 la società
[...]
(breviter, adiva il Tribunale di L'Aquila Controparte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la Regione
Abruzzo, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale ed il
in persona del Sindaco in carica, in solido tra loro, al pronto Controparte_3 ed immediato pagamento in favore dell' azienda attrice delle somme a questa dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio ex artt. 49 e 56 della legge regionale Abruzzo n. 62 del 1983 s.m.i., relativi all' annualità 2018, come quantificate in sede istruttoria, maggiorate degli interessi di cui all' art.1284, quarto comma, codice civile dalla domanda sino al soddisfo, oltre il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, codice civile.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 19 In data 13.04.2021 si costituiva in giudizio la , chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande Controparte_2
tutte ex adverso proposte in questa sede da parte attrice. In ogni caso, nel merito, dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi le domande tutte ex adverso proposte nei confronti della perchè infondate. Vinte Controparte_2 le spese”.
Alla prima udienza del 14.06.2021 venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. e, con successivo provvedimento del
31.05.2022, veniva ordinato ex art. 210 c.p.c. al non Controparte_3 costituito, su richiesta della , l'esibizione dei seguenti Controparte_2
documenti: Determina comunale n. 147 del 21.02.2018 per euro 1.827.328,60;
Determina comunale n.580 del 06.07.2018 per euro 681.069,62; Determina comunale n. 672 del 27.07.2018 per euro 681.571,40; Determina comunale n.1055 del 09.10.2018 per euro 1.268.568,38; Prot. n. 01 del 13.02.2019 per euro 15.908,92; Prot. n.02 del 13.02.2019 per euro 8.554,2.
Con comparsa depositata in data 27.06.2022 si costituiva in giudizio anche il che, oltre a depositare la documentazione richiesta ex art. Controparte_3
210 c.p.c., insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis reiectis,: a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del rispetto alle domande ex adverso Controparte_3
proposte; b) in subordine, dichiarare inammissibile ogni domanda proposta nei confronti del o comunque respingerla in quanto infondata in Controparte_3
fatto e diritto;
c) in via ancora di estremo subordine, rigettare comunque la domanda attorea relativa al maggior danno (interessi di mora e rivalutazione monetaria), non essendo il ritardo nell'adempimento imputabile al CP_3
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
[...]
Con successiva ordinanza del 07.11.2022 veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata a determinare il contributo chilometrico annuale spettante all'azienda attrice per l'annualità 2018 quantificando, per l'effetto,
l'importo dei conguagli sui contributi di esercizio spettanti alla società
[...]
al netto degli acconti ricevuti per la medesima annualità. CP_1
pagina 3 di 19 La perizia definiva veniva depositata in data 11.05.2023 dal C.T.U. nominato dott. e, alla successiva udienza del 04.12.2023, su Persona_1
richiesta della , veniva assegnato al perito termine per Controparte_2
effettuare calcolo ulteriore tenendo conto del parametro della velocità commerciale indicato dalla parte convenuta. L'elaborato integrativo veniva depositato nel fascicolo telematico dal dott. in data 30.01.2024 e, alla Per_1
successiva udienza del 07.05.2024, su richiesta di tutte le parti, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al 07.10.2024.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle note tempestivamente depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
1. L'azienda attrice deduce di essere concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della legge 10 aprile 1981 n.
151 e della legge regionale n. 62 del 9 settembre 1983, dietro concessione del
Rappresenta, inoltre, di essere creditrice del medesimo ente Controparte_3
e/o della degli importi spettanti a titolo di conguaglio dei Controparte_2
contributi di esercizio, da erogare in favore delle imprese concessionarie per compensare la non remuneratività dei servizi resi, dovuta agli obblighi tariffari imposti dalla legge ed alla particolare onerosità di talune linee di trasporto, per l'annualità 2018, che, nonostante le richieste regolarmente e tempestivamente formulate ai sensi dell'art. 58 della suindicata L.R.A. n.62 del 1983, non sono ancora stati erogati dall'ente in questione.
Costituendosi in giudizio, la eccepisce, in primo luogo, il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che, secondo l'art. 2 della L.R. 21.02.2012 n. 9, le richieste di conguagli dei contributi vanno ormai indirizzate ai comuni capoluogo per le concessioni rilasciate da questi.
In particolare, il servizio di T.P.L., per l'anno oggetto di causa, risultava affidato dal in proroga alla società concessionaria odierna Controparte_3
attrice con la Deliberazione comunale n. 350 del 30 dicembre 2018, per il periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018, nonché con la Deliberazione del medesimo Ente n. 394 del 26 giugno 2018, per il periodo dal 01.07.2018 al pagina 4 di 19 31.12.2018 (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo ). Pertanto, non vi Controparte_2
sarebbe più alcun rapporto diretto tra Regioni e società concessionarie, essendo stata trasferita ai Comuni l'intera gestione della contribuzione e le relative somme, secondo quanto disposto dall'art. 64 della L.R. n. 1/2011, compresa la determinazione del costo standard. Contesta, in secondo luogo, l'entità dei chilometri effettuati allegata dall'attrice ed eccepisce il tetto del chilometraggio assentito dalla Regione per le percorrenze di sua competenza, pari a complessivi Km 1.469.700. La rappresenta, infine, di aver provveduto CP_2
a trasferire al le somme necessarie per il T.P.L. per l'anno Controparte_3
2018 per un importo complessivo di € 4.516.278,48 come da Determine
Dirigenziali indicate. La dunque, avrebbe dovuto inoltrare la CP_1
richiesta di conguaglio direttamente al che aveva già Controparte_3
ottenuto dalla tutte le somme da liquidarsi. CP_2
L'ente comunale convenuto deduce, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, con la legge regionale n. 1/2011, la si CP_2
era limitata a trasferire le risorse finanziarie ai soli comuni capoluogo di provincia, non innovando le funzioni amministrative e le attribuzioni facenti capo ai comuni stessi, delegando in tal modo la sola adozione dei provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio. In secondo luogo, evidenzia che il non avrebbe potuto comunque provvedere agli CP_3
adempimenti richiesti, atteso che la era ferma nella Controparte_2
determinazione dei costi standard consuntivi all'anno 1986.
2.1 Prima di esaminare la domanda avanzata dalla parte attrice, deve essere vagliata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da entrambi i convenuti.
Dalla disamina delle leggi regionali n. 1 del 2011 e n. 9 del 2012 emerge come la legittimazione passiva spetti ad entrambi i convenuti. Sulla scorta degli artt. 59 e ss. della legge regionale n. 1 del 2011, infatti, è stato disposto il trasferimento ai Comuni capoluogo di provincia delle risorse finanziarie e delle funzioni amministrative in materia di T.P.L.
Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal si osserva che, alla luce dell'art. 64 della L.R. n. Controparte_3
1/2011, la Giunta Regionale trasferisce ai comuni capoluogo di provincia le pagina 5 di 19 risorse destinate allo svolgimento dei servizi urbani. Le predette risorse finanziarie devono intendersi onnicomprensive e vincolate allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale. Il quarto comma della medesima disposizione normativa, inoltre, individua le funzioni amministrative di competenza dei Comuni Capoluogo di provincia, tra le quali rientrano l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la stipula dei contratti di servizio e l'erogazione del corrispettivo. Restano, al contrario, di competenza della Regione le funzioni amministrative inerenti la corresponsione dei contributi per la libera circolazione ed il pagamento di buonuscita per gli agenti esonerati.
Orbene, dalla predetta normativa si evince chiaramente il trasferimento delle richiamate funzioni amministrative agli enti locali capoluogo di provincia, di talché vanno disattese le difese del relative al trasferimento Controparte_3
delle sole risorse finanziarie, posto che, dalla disamina della disciplina richiamata, risultano innovate anche le funzioni amministrative e le attribuzioni facenti capo ai comuni. Ad ogni buon conto, l'attrice ha richiesto la corresponsione del saldo dei conguagli anche in relazione ai maggiori chilometri autorizzati dal rispetto a quelli di competenza Controparte_3 regionale, sicché la legittimazione passiva dell'ente locale non può essere revocata in dubbio.
2.2 Per quanto attiene al difetto di legittimazione passiva prospettato dalla
, è necessario considerare che l'art. 6 della L.R. n. 9/2012, Controparte_2
inerente alla semplificazione delle procedure in materia di trasporto pubblico locale, ha disposto l'abrogazione del solo art. 58 della precedente L.R. 62 n. del
1983, che regolava la materia del trasporto pubblico locale. Contrariamente a quanto sostenuto dalla dunque, non risulta abrogato l'intero impianto CP_2
normativo di cui alla L.R. n. 62/1983, in quanto è ancora vigente sia l'art. 49 del testo normativo in oggetto, che disciplina l'esatto calcolo dei contributi d'esercizio spettanti alle aziende di T.P.L., sia l'art. 56, che prevede il meccanismo di erogazione del contributo in acconto e saldo a conguaglio.
Pertanto, la determinazione dei costi standard consuntivi spetta ancora alla la quale, in seguito, trasferisce le somme agli enti locali, cui è CP_2
pagina 6 di 19 demandato l'onere di controllo sulle società di con erogazione di Pt_2
sanzioni, controllo sulla regolarità del servizio, ed erogazione dei corrispettivi.
Dalle esposte considerazioni deriva, in definitiva, la legittimazione passiva di entrambi i convenuti del presente giudizio: il in quanto Controparte_3
soggetto materialmente tenuto, ex art. 64, comma IV, lett. b), L.R. n. 1/2011, all'erogazione dei corrispettivi, e la in quanto ente tenuto, ai Controparte_2
sensi degli artt. 49 e 56 L.R. n. 62/83 (norme, come visto, non abrogate dalla legislazione successiva) all'individuazione delle somme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo della Giunta Regionale.
Tali conclusioni non appaiono scalfite dalla pronuncia della Corte territoriale di secondo grado allegata dalla in sede di Controparte_2
costituzione (cfr. Corte d'App. L'Aquila, 22.04.2022, n. 594). La pronuncia in parola, infatti, se da un lato conferma espressamente la “competenza della
nella determinazione dei costi standard preventivi e Controparte_2 consuntivi del servizio”, dall'altro esclude la persistenza di un'azione diretta nei confronti dell'ente in parola, con motivazione per vero non condivisibile. Sulla scorta della nuova disciplina, infatti, le società concessionarie del servizio sono certamente tenute a presentare le domande di acconto e saldo dei contributi al competente ente locale, come avvenuto nel caso di specie, ma ciò non esclude la possibilità di evocare in giudizio anche la , quando il Controparte_2
concessionario ritenga che la mancata corresponsione dei conguagli dipenda proprio dall'inerzia dell'ente concedente, come avvenuto nella fattispecie in esame.
La considerazione è avvalorata proprio dal tenore dell'atto di citazione, laddove chiede non solo la corresponsione dei conguagli sui CP_1
contributi di esercizio relativi all'annualità 2018 di contribuzione, incombente che ricade materialmente sul ma anche la previa Controparte_3
determinazione dei costi standard consuntivi per la medesima annualità, di certa competenza regionale, ai sensi degli artt. 49 e 56 L.R. n. 62/83, proprio al fine di determinare il conguaglio spettante alla concessionaria.
La d'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto nei Controparte_2
propri scritti difensivi, non avendo provveduto alla determinazione dei costi standard consuntivi e dei correlati deficit standard per l'anno di causa, ai sensi pagina 7 di 19 degli artt. 49 e 50 della legge regionale n. 62/1983, non poteva certo trasferire al le risorse finanziarie relative ai conguagli contributivi per Controparte_3
la medesima annualità, in assenza della previa determinazione a consuntivo dei costi standard del servizio di trasporto prevista dagli artt. 50 e 56 della legge regionale n. 62/1983.
Dalle considerazioni esposte deriva, pertanto, la legittimazione passiva di entrambi i convenuti.
3. Passando all'esame del merito della domanda avanzata dall'attrice, non appare superfluo ricordare come, nella materia dei t.p.l., la Controparte_2
eroga contributi in favore delle imprese concessionarie per assicurare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico. L'intervento pubblico nel settore in questione deriva dall'alterazione dell'equilibrio fra costi e ricavi, stante la non remuneratività che caratterizza tali servizi, indotta principalmente dagli obblighi tariffari imposti dalla legge alle imprese concessionarie e dalla particolare onerosità di talune linee di trasporto che l'Ente concedente intende garantire alle popolazioni interessate, in base al concetto di matrice europea di servizio universale, volto a salvaguardare anche il c.d. 'utente marginale'.
In particolare, il legislatore nazionale, al fine di regolare la materia del trasporto pubblico locale in maniera completa ed organica, prevedendo competenze, responsabilità, procedure nonché modalità ed entità dei finanziamenti statali per il suo esercizio e per i relativi investimenti – anche al fine di rilanciare il trasporto pubblico attraverso il risanamento delle aziende ed il superamento della stagione dei deficit crescenti e dei continui ripiani di bilancio, sostanzialmente determinati dagli elevati costi di gestione – adottava la Legge quadro 10 aprile 1981 n. 151.
Sulla scorta dell'art. 6 si prevede l'erogazione di contributi di esercizio da parte della “..sulla base di principi e procedure stabiliti con legge CP_2
regionale, con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto e determinati annualmente calcolando: a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per categorie e modi di trasporto e tenuto conto, attraverso analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;
b) i ricavi del traffico
pagina 8 di 19 presunti derivanti dall'applicazione di tariffe minime stabilite dalla regione, con il concorso degli enti locali interessati. Detti ricavi debbono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita annualmente per le varie zone ambientali omogenee del territorio nazionale con decreto del
Ministro dei trasporti… Le tariffe, nonché i provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione aziendale e l'adozione di idonee misure di organizzazione del traffico, debbono assicurare annualmente un incremento del rapporto "ricavi- costi" da definirsi a livello regionale, tenuto conto anche dei contributi per gli investimenti erogati per l'attuazione dei programmi aziendali;
c) l'ammontare dei contributi, entro i limiti dello stanziamento di cui all'articolo 5, da erogare alle imprese od esercizi di trasporto sulla base di parametri obiettivi per coprire la differenza tra costi e ricavi come sopra stabiliti. Le eventuali perdite
o disavanzi non coperti dai contributi regionali come sopra determinati restano
a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto”. L'art. 7 della medesima legge prevede, poi, che le Regioni debbano annualmente rilevare i costi effettivi dei servizi di trasporto pubblico locale, anche mediante tabelle di raffronto tra i propri costi e quelli economici standardizzati di cui alla lettera a) dell'articolo 6 che le imprese devono fornire, come allegati ai propri bilanci o stati di previsione.
La Regione Abruzzo, in attuazione dei criteri e dei principi della richiamata legge quadro n. 151 del 1981, emanava la legge regionale n. 62 del 9 settembre
1983, definendo le procedure per la determinazione e l'erogazione dei contributi di esercizio spettanti alle aziende di trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 49 della predetta legge regionale disciplina la determinazione delle somme dovute a titolo di contributi di esercizio.
L'ammontare del contributo chilometrico annuo da erogare alle aziende di trasporto pubblico locale è calcolato sulla base della differenza tra il costo economico standardizzato del servizio, distinto per categorie e modi di trasporto, ed i ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dalla
Regione.
Nella fattispecie in esame, l'azienda attrice richiede quanto a lei spettante a titolo di conguaglio per i contributi di esercizio dovuti ai sensi degli articoli 49
e 56 della legge della 62 del 1983 in relazione all'annualità Controparte_2
pagina 9 di 19 2018, deducendo di essere concessionaria del per il servizio Controparte_3
di trasporto pubblico locale su linee urbane, ai sensi della legge 10 aprile 1981
n. 151.
4.1 Da quanto emerge dall'esame della documentazione versata in atti dall'attrice, mai contestata dai convenuti, la non ha Controparte_2
provveduto a determinare in via consuntiva entro il termine del 31 dicembre di ogni anno, i costi economici standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico locale relativi alle annualità che vanno dal 1989 sino al 2017, come prescritto dall'art. 58 L.R. n. 62/83; l'ultima determinazione in tal senso risale alla delibera di Giunta Regionale n. 2865/1989 – atteso l'annullamento da parte del della successiva delibera di Giunta Regionale n. 7786 del CP_4
1990, impugnata proprio dall'odierna attrice - che ha disciplinato le procedure per il computo, in via consuntiva, dei costi economici standardizzati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale ai sensi della legge 151 del 1981 e dell'articolo 49 della legge regionale 62 del 1983, prevedendo che i predetti costi standard siano calcolati sulla base di parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinti per categorie e modi di trasporto, e determinati annualmente sulla base dei costi di trazione per tipo di servizio, dei costi del personale e dei costi tecnici di esercizio generali (cfr. doc. n. 4 e 5 fascicolo attore).
L'impresa concessionaria sostiene di aver tempestivamente CP_1
formulato regolare istanza di conguaglio per i contributi di esercizio, con i relativi documenti richiesti in allegato (bilanci di esercizio riclassificati secondo le modalità prescritte dalla , entro la scadenza temporale imposta, CP_2 ovvero entro il 31 ottobre, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma II dell'intervenuta L.R. n. 9 del 21.02.2012, depositando la relativa istanza presso il in data 28.10.2019, integrata con il bilancio riclassificato in Controparte_3
data 31.10.2019, nonché inviandola via P.E.C. anche alla in Controparte_2
data 30.10.2019, comprensiva del bilancio riclassificato (cfr. doc. n. 6, 7 e 8 fascicolo attore). Deduce, inoltre, che la Giunta Regionale Abruzzo si è limitata
– per gli anni successivi al 1986 – ad approvare in via preventiva i costi standardizzati di esercizio del servizio di trasporto pubblico, incrementando semplicemente il deficit standard preventivo di una percentuale corrispondente pagina 10 di 19 al tasso di inflazione annuo, non provvedendo mai a liquidare all'azienda attrice le somme spettanti a titolo di conguaglio per l'annualità 2018.
Al riguardo, deve rilevarsi come il nelle sue difese, non Controparte_3
abbia mai ritualmente contestato, nel corso del giudizio, l'effettiva esecuzione da parte della società attrice delle prestazioni di servizio pubblico in oggetto – ed, in particolare, i chilometri effettivamente assentiti per ogni anno ovvero i costi effettivamente sostenuti – limitandosi invece a contestare la legittimazione passiva rispetto al pagamento dei suddetti conguagli.
Dal canto suo, la , oltre ad eccepire il suo difetto di Controparte_2
legittimazione passiva in virtù del trasferimento di funzioni avvenuto con la
L.R. n. 1/2011, contesta nel merito il monte chilometrico da prendere a base per il calcolo del conguaglio. In particolare, sostiene che il non Controparte_3
aveva esercitato la delega a lui conferita, riducendo le percorrenze del 10% come imposto dall'art. 60 e ss. L.R. n. 1/2011, imponendo così alla CP_2
di intervenire in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 61, comma VII L.R.
[...]
n. 1/2011 riducendo in via autonoma del 10% il monte chilometrico già autorizzato con la Delibera del Consiglio Regionale n. 110/05 del 1998, così riconoscendo le percorrenze contribuibili in km 1.469.700.
La circostanza non appare adeguatamente contrastata dalla parte attrice nei propri scritti difensivi, né è stato prodotto alcun documento che attesti la percorrenza annuale riconosciuta dall'ente di km 1.653.788,500, di cui km
1.609.956,55 a carico della come asserito da nella CP_2 CP_1
propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. atteso che la Delibera del
Consiglio Comunale di n. 215 del 2011 prodotta dall'attore risulta CP_3
omissata sul punto (cfr. doc. n. 3 fascicolo attore).
Piuttosto, dall'esame della nota prot. n. 17666 dell'11.03.2019 del
[...]
nello specchietto relativo all'anno 2018, alla voce “km. finanziati CP_3 dalla regione 2018”, nonché della Determina Dirigenziale n. DE6/23 del 14 giugno 2013 della , si evince che effettivamente sono da Controparte_2
considerare oggetto di contribuzione complessivi Km 1.469.700, di cui
1.037.430 da effettuare su gomma, e km 432.270 da effettuarsi tramite servizio filoviario (cfr. doc. n. 10 e 11 fascicolo ). Controparte_2
pagina 11 di 19 Sotto altro e diverso profilo, la sostiene che la società Controparte_2
attrice non abbia fornito la prova di aver effettivamente reso il servizio secondo il chilometraggio dichiarato nell'istanza di conguaglio, non potendosi a tal fine utilizzare la documentazione redatta dalla medesima parte.
L'eccezione non coglie nel segno. In primo luogo, mette conto rilevare che ha allegato, già con l'integrazione dell'istanza di liquidazione CP_1
dei conguagli del 31.10.2019, il bilancio riclassificato in cui sono indicate le percorrenze eseguite nell'anno 2018, in tal modo assolvendo all'onere sulla medesima incombente, sulla scorta del principio della vicinanza della prova
(cfr. doc. n. 7 fascicolo attore). Al riguardo, la si è limitata a Controparte_2
contestare genericamente il dato, senza tuttavia fornire la prova che la concessionaria abbia in realtà espletato il servizio per un chilometraggio inferiore.
In secondo luogo, come correttamente rilevato dall'attore, le percorrenze chilometriche effettuate dall'azienda risultano essere state assunte dal
[...]
come base di calcolo per determinare il deficit standard preventivo, ed CP_3
il conseguente importo dell'acconto, per l'annualità successiva al 2018, ai sensi dell'art. 56, comma II l.r. n. 62/1983. In particolare, le determinazioni dirigenziali n. 76 del 19.02.2019, che ha erogato il primo acconto dell'anno
2019, n. 295 del 23.05.2019, relativa al secondo acconto dell'anno 2019 e n.
812 del 22.10.2019, relativa al terzo acconto dell'anno 2019, riportano testualmente che l'importo dei contributi di esercizio viene erogato in base alle percorrenze chilometriche effettive dell'anno 2018 (cfr. doc. n. 10-12 allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice). Dall'esame dei documenti richiamati, infatti, emerge che le percorrenze effettivamente eseguite da (km 1.578.090,90), risulta superiore al dato sussidiabile sulla CP_1
scorta dei provvedimenti regionali e comunali (complessivi km 1.469.700).
Per l'effetto, il dato delle percorrenze chilometriche realizzate dalla azienda concessionaria nell'annualità 2018 deve ritenersi documentato e, nei limiti assentiti sopra indicati, potrà ragionevolmente essere posto a fondamento del calcolo contabile per la quantificazione del costo standard, con la conseguenza che l'oggetto dell'accertamento deve essere limitato unicamente al quantum debeatur, e cioè a quanto ammonti il conguaglio dei contributi di esercizio per pagina 12 di 19 l'anno 2018 dovuto alla società concessionaria. Proprio a tal fine, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data 11.05.2023 dal dott. successivamente integrata in data 30.01.2024. Persona_1
4.2 Venendo all'esame delle risultanze della consulenza tecnica in parola, ritiene il Tribunale che sia pienamente condivisibile la conclusione cui perviene il consulente nell'elaborato tecnico definitivo del 11.05.2023, in quanto frutto di un attento e logico percorso motivazionale, che trova puntuale spiegazione e sviluppo contabile nell'elaborato peritale e nei suoi allegati, ai quali si rinvia per il dettaglio.
Il dott. in particolare, sulla scorta della documentazione prodotta Per_1
agli atti e dopo aver richiamato le fonti normative di riferimento (Legge quadro
151 del 1981, legge della n. 62 del 1983, nonché la Controparte_2
deliberazione della Giunta Regionale n. 7786/1990), specificava che la risposta al quesito era stata fornita proprio utilizzando i criteri posti dalla normativa statale e regionale richiamata.
Il perito, pertanto, elaborava i calcoli sulla base del metodo indicato nella deliberazione n. 2865 del 1989, tenendo conto dei costi di trazione (carburanti, lubrificanti, pneumatici, manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie), dei costi del personale dipendente della società e dei costi tecnici (spese generali, tasse di circolazione, assicurazioni, ammortamenti autobus e ammortamenti immobili strumentali), e calcolando i ricavi presunti ed il deficit standard quale differenza tra i costi standard ed i ricavi consuntivi.
Teneva, inoltre, in considerazione le somme attribuite dalla CP_2
al e gli acconti erogati da quest'ultima alla
[...] Controparte_3
concessionaria per l'annualità oggetto di esame e provvedeva, quindi, a calcolare il conguaglio annuale sottraendo dalle spettanze dovute i contributi erogati a titolo di acconto ai sensi dell'art. 56 della L.R. 62/1983.
Il C.T.U. propone un'ipotesi di calcolo in cui vengono determinarti i costi standardizzati mediante rivalutazione, sulla base degli indici Istat FOI medi annuali, dei costi standardizzati indicati nelle tabelle allegate alla deliberazione
G.R. n. 7786/90. Il deficit standard è dato dalla differenza tra il costo standard e i ricavi presunti, calcolati nella percentuale del 35% dei costi effettivi del pagina 13 di 19 servizio di Il saldo dei contributi dovuti dall'Ente è dato dalla differenza Pt_2
tra il deficit standard e gli acconti erogati all'azienda di Pt_2
Il consulente, inoltre, nella determinazione del costo standard, per le voci del gasolio e del personale dipendente, ha tenuto conto dei costi di mercato desumibili rispettivamente dai Contratti Collettivi di Settore, e dalle serie storiche del Ministero dello Sviluppo Economico, riferiti agli anni per cui è causa, come espressamente richiesto sia dalla , da ultimo nella Controparte_2
nota di trattazione scritta del 10.10.2022, che dalla parte attrice.
All'esito delle operazioni di calcolo, il perito individua un conguaglio residuo in favore di parte attrice pari ad € 940.887,93 nel caso le percorrenze siano quelle richieste dalla Panoramica, ovvero € 925.993,42 prendendo in considerazione le percorrenze indicata dalla , di cui € Controparte_2
15.435,74 a carico del solo (cfr. pag. 19 consulenza tecnica Controparte_3
definitiva dott. del 11.05.2023, in atti). Per le ragioni già Persona_1
specificate al punto 4.1, tuttavia, dovrà essere preferita la seconda soluzione, che comporta un conguaglio di € 925.993,42, in quanto correttamente determinata sul solo chilometraggio contribuibile dalla , per Controparte_2
complessivi km 1.469.700.
4.3 Con riferimento alla metodologia di calcolo utilizzata dal perito, ed in particolare sulla quantificazione del costo del personale, la ha Controparte_2
eccepito, nella nota di trattazione scritta del 28.11.2023, che il C.T.U. avrebbe erroneamente inserito, tra gli altri, quale costo per unità di personale, € 177,45 per Trasferte e Diarie, non considerando che, dal momento che il Trasporto
Pubblico svolto dalla società ricorrente si svolge unicamente nel territorio del
Comune di i dipendenti non effettuano alcuna trasferta o missione, per CP_3
cui non hanno diritto ad alcuna diaria.
In secondo luogo, la ha contestato la velocità commerciale CP_2
utilizzata dal consulente, pari a 22km/h per il servizio su gomma e a 15km/h per il servizio filoviario, che sarebbe sottostimata rispetto a quella risultante per il dalla banca dati dell'Istat, quantificata in 26,4 km/h medi per Controparte_3
l'esercizio 2018.
Al riguardo, deve ritenersi condivisibile la risposta fornita dal C.T.U. nella risposta alle osservazioni del C.T.P. della , secondo cui Controparte_2
pagina 14 di 19 “Come già illustrato nello svolgimento della perizia lo scrivente CTU per determinare il costo standard ha utilizzato nella costruzione di tale costo i parametri indicati dalla stessa nella Delibera n. 1075 del 25 Controparte_2 settembre 2006 all'allegato 1 - “Criteri per la determinazione dei costi chilometrici standard delle aziende di trasporto pubblico locale.” Per tale motivo, si ritiene illogico prendere come velocità commerciale quella desunta dalle tabelle Istat, e per la stessa motivazione, non è corretto modificare il prospetto di calcolo del costo standard del personale togliendo l'importo delle trasferte e delle diarie sulla base di un eccezione non supportata da alcuna fonte normativa” (cfr. pag. 22 consulenza tecnica dott. del Persona_1
11.05.2023, in atti).
Peraltro, pur volendo prescindere dai parametri indicati dalla stessa nella Delibera n. 1075 del 25 settembre 2006 all'allegato 1, Controparte_2
sulla scorta delle considerazioni espresse dalla convenuta con la nota di trattazione scritta del 24.09.2024, come correttamente evidenziato dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, considerare i dati per la tabella Istat del comune di per l'anno 2018, così come escludere i costi per trasferte e CP_3
diarie, equivarrebbe ad assumere il dato effettivo, in quanto CP_1 risulta l'unica società concessionaria del servizio di nel Comune. Pt_2
Considerato che, da un lato, la stessa , in sede di giuramento Controparte_2
del C.T.U., ha chiesto di riformulare il quesito relativo alla determinazione del costo standard facendo riferimento non anche al valore effettivo, bensì a quello di mercato, dall'altro, che nella costruzione del costo del personale non può consentirsi l'utilizzo, anche per evidenti ragioni di omogeneità del calcolo, di un unico dato considerato effettivo - quello della velocità commerciale - combinato con gli altri dati utilizzati dal C.T.U. che non sono effettivi ma standardizzati, ne consegue che l'eccezione non potrà essere accolta. Per
l'effetto, non potranno essere considerati i conguagli indicati dal C.T.U. nel supplemento di perizia del 30.01.2024.
Da ultimo, rispetto a quanto dedotto dalla parte attrice in comparsa conclusionale, non potrà essere riconosciuto l'ulteriore importo di € 15.435,74 a carico del solo ulteriore rispetto alla somma di € 925.993,42, CP_3 CP_3 con riferimento alle maggiori percorrenze da quest'ultimo assentite, in quanto pagina 15 di 19 dall'esame della perizia depositata dal dott. si evince chiaramente che Per_1
il primo è già compreso nel secondo: il conguaglio riconosciuto finale indicato, infatti, è il risultato della somma del conguaglio dovuto dalla Abruzzo, CP_2
in solido con il con quello a carico del solo Controparte_3 CP_3
(€ 910.557,68 + € 15.435,74 = € 925.993,42), come si evince dalla
[...]
tabella ivi indicata (cfr. pag. 19 consulenza tecnica definitiva dott. Paolo del 11.05.2023, in atti). Per_1
In definitiva, per tutte le considerazioni sopra evidenziate, dovrà essere riconosciuto il diritto della ad ottenere, a titolo Controparte_1
di conguaglio per i contributi di esercizio per il servizio di trasporto pubblico locale su linee di natura urbana per il in relazione Controparte_3 all'annualità 2018, l'importo pari ad € 910.557,68, che dovrà essere posto a carico della e del in solido tra loro, nonché Controparte_2 Controparte_3
l'importo di € 15.435,74 a carico del solo in considerazione Controparte_3
dei chilometri assentiti ed effettivamente percorsi dalla società concessionaria.
5.1 La concessionaria ha, inoltre, domandato, sin dalla CP_1
propria costituzione nel giudizio, la corresponsione degli interessi di mora ed il maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo.
Sul punto, le parti convenute non hanno formulato alcuna difesa.
La domanda avanzata è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito precisati. In primo luogo, sono dovuti all'attrice, sulle somme riconosciute, gli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso legale di cui all'art. 1284, comma IV c.c., non avendo le parti pattuito i medesimi in misura diversa. La decorrenza dei suddetti interessi, pertanto, in adesione al dettato normativo, deve essere fissata al momento della domanda giudiziale
(data di notifica dell'atto di citazione del 14.12.2020) e fino all'effettivo soddisfo.
5.2 Potrà trovare accoglimento, inoltre, anche la domanda di liquidazione del maggior danno subito ai sensi dell'articolo 1224, comma II, c.c.
In relazione a tale ultima richiesta, è opportuno ricordare che per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed pagina 16 di 19 originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa.
Nel caso di conguagli in materia di trasporto pubblico locale, secondo l'orientamento di merito che cui si ritiene di aderire, si verte in ipotesi di debito di valuta e non di valore, in quanto l'oggetto dell'obbligazione, integrante il corrispettivo, era ab origine costituito da una somma di denaro, per quanto non determinata nel suo preciso ammontare (cfr. Trib. Palermo, Sez. V, 13.03.2018,
n. 1222; Comm. Trib. Prov. Napoli, Sez. XXVII, 17.10.2017, n.14568).
Con riferimento alla sua quantificazione, secondo l'orientamento giurisprudenziale che si intende seguire, in caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma II c.c. - spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria - è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali (cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 26.02.2015, n. 3954).
Considerato, inoltre, che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva;
in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi;
ovvero
- attraverso la produzione dei bilanci - quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite;
il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (cfr. Cass. civ. Sez. Un., 16.07.2008, n. 19499).
Pertanto, in difetto di deduzioni e, a fortiori, di prova in relazione al maggior o minor danno subito rispetto al criterio della differenza tra il tasso di rendimento dei titoli di Stato e il saggio degli interessi legali, il debitore sarà
pagina 17 di 19 dunque tenuto a corrispondere a titolo di maggior danno ex art. 1224, comma II
c.c. una somma corrispondente alla differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di
Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.
La decorrenza dei suddetti interessi dovrebbe individuarsi nella data di costituzione in mora e segnatamente in quella in cui la società presentava all'ente regionale l'istanza di conguaglio. Tuttavia, la circostanza di aver inoltrato nei termini l'istanza di conguaglio, non può essere considerata valida costituzione in mora, non essendo l'importo originariamente determinato nel suo ammontare (cfr. doc. n. 6 e 8 fascicolo attore). Da ciò discende che, in assenza di una data certa cui fissare la costituzione in mora, il maggior danno ex art. 1224, comma II c.c. sarà dovuto dal momento della domanda giudiziale
(data di notifica dell'atto di citazione del 14.12.2020) e fino all'effettivo soddisfo.
6.1 Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse dovranno essere poste a carico di entrambi i convenuti, in solido tra loro, in virtù del principio della soccombenza. In relazione alla loro quantificazione, dovrà farsi riferimento ai criteri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, applicabile al caso di specie in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 6, prendendo in considerazione il valore della somma attribuita, ai sensi dell'art. 5, comma I, e facendo riferimento ai parametri medi per quanto riguarda le fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione della presente controversia.
6.2 Sulla base del medesimo principio, i costi della C.T.U., già liquidati con separato provvedimento del 26.05.2023, dovranno essere posti a carico della e del in solido tra loro Controparte_2 Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 2061/2020 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) condanna la Regione Abruzzo ed il in solido tra loro, Controparte_3
per le causali di cui in motivazione, a corrispondere alla CP_1
pagina 18 di 19 a titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per Controparte_1
l'annualità 2018, la somma di € 910.557,68, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior danno - corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.12.2020 e sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna altresì il per le causali di cui in Controparte_3
motivazione, a corrispondere alla a Controparte_1 titolo di conguaglio dei contributi di esercizio per l'annualità 2018, la somma di € 15.435,74, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma IV c.c., nonché maggior danno - corrispondente alla differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - sull'importo sopra liquidato, con decorrenza dal 14.12.2020 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna, infine, la ed il in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese del presente procedimento, che vengono liquidate in €
29.738,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 29.193,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A., come per legge;
4) pone definitivamente a carico della e del Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, le spese della C.T.U., già liquidate con
[...]
separato provvedimento del 26.05.2023.
L'Aquila, 26 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 19 di 19