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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1134/2024 R.G. del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
(nato a [...], il [...], c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(nata a [...], il [...], c.f.: ) entrambi Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Alessandro
Crescenzo, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, al Corso San Giovanni a
Teduccio, n. 240
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza di comparizione dei coniugi dell'11.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 13.11.2024 ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiunto ritualmente depositato in data 30.05.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Napoli, in data
10.10.1998, e che dalla loro unione coniugale non sono nati figli. I ricorrenti hanno rappresentato, altresì, il sorgere di profonde diversità caratteriali che hanno causato il venir meno della comunione materiale e spirituale posta a fondamento del matrimonio, al punto da porre fine, ormai da tempo, alla loro convivenza.
All'udienza dell'11.11.2024, le stesse ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato, all'esito della predetta udienza, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, rimetteva la causa al Collegio.
Il P.M. in data 13.11.2024 esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è ammissibile e fondata.
Nel merito, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e ritiene, pertanto, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
In particolare, le parti hanno dedotto in ricorso e all'udienza di comparizione, di essere economicamente indipendenti e di svolgere entrambe la professione di Primo Dirigente della Polizia di Stato presso le rispettive sedi di appartenenza, con una retribuzione mensile netta di circa euro
4.000,00; il ha, inoltre, dichiarato di essere proprietario di un immobile a Vico Equense, Parte_1 mentre la di essere proprietaria di un immobile a Roma. CP_1
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi (nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
) e (nata a [...], il [...], c.f. ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2 ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno fra loro separati nelle loro rispettive case di residenza, con facoltà di comunicarsi eventuali variazioni di domicilio;
2) non ci sarà alcuna corresponsione di contributo di mantenimento tra essi coniugi in quanto già stabilmente autonomi ed indipendenti economicamente;
3) i medesimi coniugi hanno già tra essi disciplinato consensualmente la regolare divisione e spartizione di loro beni comuni acquistati in costanza di matrimonio;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 133, parte II, Serie A dei registri di matrimonio dell'anno 1998).
Torre Annunziata, camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Dott.ssa Marianna Lopiano