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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GO IE, Presidente ED MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 983/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
1 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06AL02769/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con riprese IVA (oltre sanzioni e interessi) per l'anno di imposta 2017 (€ 200.270,18 e € 337.955,63). Il settore commerciale di interesse è la commercializzazione di 'microcomponentistica per PC' ed è stato individuato dalla Procura di
Mantova un complesso sistema di frode IVA posto in essere attraverso il coinvolgimento di società cartiere e società filtro, a beneficio di società realmente operanti. Tra le società coinvolte figurano la
Società_1 S.r.l. e la Società_2 2014 S.r.l. (società c.d. “filtro”), le quali emettevano fatture per operazioni
2 soggettivamente inesistenti. Entrambe avevano avuto rapporti commerciali con la Società_3
S.p.A. (rinominata Società_4 S.r.l. in data 16.12.2019, incorporata per fusione in Ricorrente_1 S.r.l.).
Si tratta quindi di contestazioni per la contabilizzazione e l'utilizzo a fini fiscali di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. A monte verifiche della GdF ed emissione di un PVC. Il sistema è risultato gestito da Nominativo_1 che si presentava come procacciatore di affari che operava per conto della Società_5 RL (società romana) e proponeva pacchetti per acquisto e la rivendita dei prodotti. La Ricorrente_1 è risultata avere acquistato (per destinarli alla successiva rivendita) prodotti dalla Società_2 2014 RL su segnalazione del Nominativo_1 come broker. Il PVC qualifica le operazioni come oggettivamente inesistenti, ma l'ufficio ha ritenuto Società_2 soggetto fittiziamente interposto dunque ha contestato la soggettiva inesistenza delle operazioni riprendendo l'IVA.
La contribuente impugna l'avviso e lamenta: violazione dei principi eurounitari di neutralità dell'IVA e detraibilità della stessa ove assolta come nel caso di specie. Non è stato infatti dimostrato,
a suo dire, il coinvolgimento consapevole della contribuente in un disegno fraudolento né che avrebbe dovuto/potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che si trattava di una frode. Ricorrente_1 si è comportata in modo diligente ed era in buona fede: si è trattato di rapporti di breve durata nel tempo (fra novembre 2017 e marzo 2018) per importi non molto significativi;
sono stati effettuati i controlli necessari a verificare l'affidabilità del fornitore (esame dei bilanci del 2014, 2015, 2016); i documenti pubblici relativi al fornitori (unici accessibili) non presentavano elementi di anomalia;
i contatti con Nominativo_1 sono stati acquisiti tramite Nominativo_2, noto e stimato professionista del settore informativo. In più l'Ufficio non ha dimostrato che il fornitore Società_2 non ha versato l'IVA. In subordine si contestano le sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
L'ufficio costituendosi aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 (notifica del
10.11.2023 e ricorso prodotto in data 10.01.2024 con termine che scadeva il 09.01.2024). Nel merito, ribadiva di avere pienamente assolto l''onere probatorio a proprio carico, richiamando tutti gli elementi indiziari in fatto – univoci, chiari, precisi e concordanti - accertati dalla GdF.
Società_2 è una cartiera ed è del tutto priva di struttura operativa compatibile con i volumi di fatturato generati. la Società_2 presenta caratteristiche tipiche delle società cartiere – volumi di affari elevati;
assenza o irrilevante presenza di personale;
operazioni passive superiori alle operazioni attive
3 in modo da crearsi un credito IVA da utilizzare in compensazione come nel caso di specie;
dai bilanci emerge che il costo del personale è troppo basso rispetto ai ricavi conseguiti.
Si tratta peraltro di anomalie che possono indurre in sospetto un operatore economico accorto circa la affidabilità di Società_2. Società_2 provvedeva ad inviare i prodotti richiesti presso i magazzini di deposito utilizzati per la successiva consegna al cliente finale, ma non significa che la Ricorrente_1 non fosse a conoscenza che le operazioni effettuate fossero di natura fraudolenta. Peraltro, dalle conversazioni chat tramite WhatsApp tra Nominativo_1 e Nominativo_2 è emerso che la sig.ra
Rappresentante_1 (rappresentante legale della Ricorrente_1 Srl) era a conoscenza che le operazioni commerciali fatturate dalla Società_1 Srl a Società_2 fossero di natura fraudolenta.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Spese a carico della parte ricorrente per € 5.000.
Propone appello la parte privata lamentando la erroneità della sentenza per violazione dei principi eurounitari di garanzia di accesso ad un giusto processo e mancata bilanciamento fra le esigenze di tutela sostanziale del contribuente in relazione alla reale – in questo caso assente – compromissione di controinteressi rilevanti (rispetto di ogni esigenza di difesa dell'ufficio). Si ribadiscono poi i temi di merito richiamando la giurisprudenza di legittimità e della CGUE sulla detraibilità dell'IVA e sulla preminenza del principio di neutralità della stessa. Si ribadisce la piena diligenza della Ricorrente_1 nel verificare l'affidabilità del fornitore, la regolarità delle operazioni. Si insiste anche sulla sproporzione delle sanzioni.
Si è costituito l'ufficio chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. Ribadisce la negligenza colpevole della parte come causa del mancato rispetto del termine, circostanza sanzionata dalla legge con la decadenza;
l'assenza dei presupposti per la remissione in termini. Replica anche nel merito, richiamando gli elementi di fatto già prospettati in primo grado;
sottolinea la legittimità delle sanzioni, applicate nella misura prevista dalla legge e nelle quantità più favorevoli possibili alla contribuente.
Si richiamano gli elementi che dimostrano la natura di cartiera del fornitore.
La società è stata costituita a Roma in data 7 aprile 2014, trasferita in Scorzè (VE) in data 28 ottobre 2014 e dal 13 maggio 2019 iscritta al Registro delle imprese di Campobasso con sede legale ed operativa in Campobasso (CB) in Indirizzo_1, medesima sede legale della società
Società_1 RL;
ha solo 1 o 2 dipendenti, dato sicuramente incompatibile con il volume d'affari dichiarato
4 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Volume affari: € 1.378.002,00, € 8.004.209,00, € 18.934.789,00,
€ 39.155.528,00, € 12.791.540,00 non dichiarato. Operazioni passive: € 1.503.708,00, € 9.113.922,00,
€ 19.226.703,00, € 43.302.666, € 13.761.172,00, € 20.205,00. IVA a credito: € 25.996,00, €
303.184,00, € 303.001,00, € 921.712,00, € 822.082,00, € 413.336,00. Ricavi: € 1.376.833,00, €
8.365.940,00, € 19.504.800,00, € 38.170.881, non dichiarato. Reddito Imposta a debito: € 11.467,00,
€ 3.020,00, € 76.389,00, € 17.664,00, € 667.468,00, € 161.965,00, € 656.684,00- € 27.767,00 non dichiarato). Non ha presentato la dichiarazione dei redditi dal 2018, mentre dal 2019 oltre a non presentare alcuna tipo di dichiarazione né ai fini IRES, né ai fini IRAP, ha presentato la dichiarazione
IVA indicando solo un credito IVA di € 413.336,00, ma senza indicare alcun volume d'affari. Ha preso in locazione un immobile solo a fine 2016; l'utenza idrica è stata attivata è stata il 16.11.2016 sino al
2018, mentre quella elettrica è stata attivata nel 2017 sino al 2018. Prima del 16.11.2016, la società non aveva utenze se non quella telefonica nonostante che la società appare attiva rilevato che ha conseguito dei ricavi. Non possiede automezzi se non un'auto.
Dai dati che si riscontrano in anagrafe la Società_2 2014 SRL appare una società priva di una struttura organizzativa o quantomeno ha una struttura che sicuramente è incompatibile con il volume d'affari dichiarato. Tutto ciò è stato, inoltre, appurato con avvisi di accertamento emessi per le annualità 2015-2016-2017-2018 (ALL. 9 controdeduzioni di primo grado), divenuti tutti definitivi per omessa impugnazione.
Tutte queste sono anomalie che la parte avrebbe benissimo potuto e dovuto rilevare dai dati pubblici usando una diligenza ordinaria di natura professionale certamente esigibile, risultando indicatori specifici della sussistenza di una frode e dunque sospetti evidenti per un operatore che usi la normale diligenza (ad esempio i volumi enormi di fatturato passati da €1,3 milioni del 2014 a €39,1 milioni nel 2017; assenza di utenze;
costi del personale nel 2017 per € 12.372 e valore della produzione di € 38,171 milioni).
Si ricostruisce da ultimo il meccanismo di frode e si esaminano anche i messaggi whatsapp acquisiti, a ulteriore riscontro della consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento da parte del legale rappresentante della società.
Sulle sanzioni si ribadisce la legittimità del proprio operato e si ricorda che Cass. n. 1274 del
19.01.2025 si è espressa in termini di compatibilità unionale e costituzionale dell'art. 5 D. Lgs.
5 87/2024, laddove stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano solo per le violazioni commesse dal 01.09.2024 (sicché è infondato invocare il favor rei e la riduzione delle sanzioni al 70% in luogo del 90% e 135% del D. Lgs. 471/1997, poi riformato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Il ricorso introduttivo è inammissibile in quanto depositato oltre i termini perentori normativamente previsti a pena di decadenza di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/1992. L'avviso di accertamento è stato notificato in data 10.11.2023 e il ricorso prodotto in data 10.01.2024, laddove il termine di 60 giorni scadeva il 09.01.2024.
La circostanza in fatto è documentale e pacifica, oltre che ammessa dalla stessa contribuente che, non ha caso, a fronte della eccezione sollevata dall'ufficio ha formalizzato, con memoria del
29.03.2024 una istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
La parte privata lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere rigettato la richiesta di remissione in termini e dunque per non avere bilanciato l'esigenza funzionale di porre regole all'accesso alle impugnazioni con quella di un equo processo (Cass. SSUU 10648/2017), con conseguente violazione del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito a favore del contribuente. Insiste nel sottolineare che si è spiegato il disguido (disservizio nel funzionamento della
PEC) che ha portato alla conoscenza effettiva dell'avviso da parte del legale rappresentante (tramite inoltro della PEC da parte della segretaria) solo il 13 novembre (lunedì) e non il 10 novembre
(venerdì) e si sottolinea che il ritardo è stato di un solo giorno;
sicché non ci sono stati ritardi nello sviluppo delle attività processuali né compromissioni alle possibilità di difesa dell'ufficio.
Sennonché.
Come correttamente ricordato dai primi giudici, i presupposti per potere accogliere una richiesta di remissione in termini sono specifici e rigorosi.
Anzitutto occorre una tempestiva istanza della parte che ritiene di essere incorsa nella decadenza da una attività processuale per causa ad essa non imputabile. La tempestività è da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività
6 processuale ormai preclusa (Cass. n. 17237/2021). Pertanto, l'istanza deve essere formulata dalla parte interessata senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di aver violato il termine stabilito dalla legge e, comunque, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. Nel caso di specie difetta tale presupposto, nella misura in cui la parte si è attivata solo dopo la formalizzazione della eccezione da parte dell'Ufficio e neppure in sede di ricorso introduttivo era stata formalizzata la richiesta di remissione in termini.
In secondo luogo, l'istituto presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e imprevedibilità,
e non già di impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. n. 2610/2021). Nel caso di specie il presupposto non ricorre. La PEC di notifica dell'avviso di accertamento è stata regolarmente notificata in data 10.11.2023, né nessun disguido informatico ha impedito il relativo recapito. Il disservizio lamentato riguarda, semmai, vicende interne alla organizzazione aziendale, laddove si lamenta che la segretaria abbia trasmesso all'AD la mail solo il lunedì successivo;
ma si tratta di vicenda che non ha alcun rilievo rispetto alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione. Per di più, quand'anche l'AD avesse avuto contezza della notifica in data 13 novembre 2023, in ogni caso in quel momento era del tutto chiaro e documentale che l'avviso di accertamento fosse stato notificato con PEC il 10.11.2023 (e risulta dalla stessa stampa dell'avviso prodotta dalla parte); così come è vero che sempre i professionisti incaricati della predisposizione di un ricorso prendono contezza della vicenda in data successiva a quella di perfezionamento della notifica dell'atto da impugnare alla parte destinataria (non foss'altro che per i tempi tecnici necessari a contattarlo). In altri e più chiari termini, a fronte di una notifica perfezionatasi alla società ritualmente in data 10.11.2023, la data di effettiva cognizione interna del contenuto dell'atto da parte dell'AD o del professionista è del tutto irrilevante, soprattutto tenuto conto del fatto che c'erano a disposizione ancora 57 giorni per provvedere tempestivamente alla corretta instaurazione del contenzioso (termine certamente congruo ad approntare una adeguata difesa). Ne consegue che il mancato rispetto del termine è da considerare ascrivibile a negligenza della parte.
7 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 8.000, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.000, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
IA DI AN ON
8
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
GO IE, Presidente ED MARIANTONIETTA, Relatore FASANO GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 983/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
1 Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06AL02769/2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento con riprese IVA (oltre sanzioni e interessi) per l'anno di imposta 2017 (€ 200.270,18 e € 337.955,63). Il settore commerciale di interesse è la commercializzazione di 'microcomponentistica per PC' ed è stato individuato dalla Procura di
Mantova un complesso sistema di frode IVA posto in essere attraverso il coinvolgimento di società cartiere e società filtro, a beneficio di società realmente operanti. Tra le società coinvolte figurano la
Società_1 S.r.l. e la Società_2 2014 S.r.l. (società c.d. “filtro”), le quali emettevano fatture per operazioni
2 soggettivamente inesistenti. Entrambe avevano avuto rapporti commerciali con la Società_3
S.p.A. (rinominata Società_4 S.r.l. in data 16.12.2019, incorporata per fusione in Ricorrente_1 S.r.l.).
Si tratta quindi di contestazioni per la contabilizzazione e l'utilizzo a fini fiscali di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. A monte verifiche della GdF ed emissione di un PVC. Il sistema è risultato gestito da Nominativo_1 che si presentava come procacciatore di affari che operava per conto della Società_5 RL (società romana) e proponeva pacchetti per acquisto e la rivendita dei prodotti. La Ricorrente_1 è risultata avere acquistato (per destinarli alla successiva rivendita) prodotti dalla Società_2 2014 RL su segnalazione del Nominativo_1 come broker. Il PVC qualifica le operazioni come oggettivamente inesistenti, ma l'ufficio ha ritenuto Società_2 soggetto fittiziamente interposto dunque ha contestato la soggettiva inesistenza delle operazioni riprendendo l'IVA.
La contribuente impugna l'avviso e lamenta: violazione dei principi eurounitari di neutralità dell'IVA e detraibilità della stessa ove assolta come nel caso di specie. Non è stato infatti dimostrato,
a suo dire, il coinvolgimento consapevole della contribuente in un disegno fraudolento né che avrebbe dovuto/potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che si trattava di una frode. Ricorrente_1 si è comportata in modo diligente ed era in buona fede: si è trattato di rapporti di breve durata nel tempo (fra novembre 2017 e marzo 2018) per importi non molto significativi;
sono stati effettuati i controlli necessari a verificare l'affidabilità del fornitore (esame dei bilanci del 2014, 2015, 2016); i documenti pubblici relativi al fornitori (unici accessibili) non presentavano elementi di anomalia;
i contatti con Nominativo_1 sono stati acquisiti tramite Nominativo_2, noto e stimato professionista del settore informativo. In più l'Ufficio non ha dimostrato che il fornitore Società_2 non ha versato l'IVA. In subordine si contestano le sanzioni per violazione del principio di proporzionalità.
L'ufficio costituendosi aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 (notifica del
10.11.2023 e ricorso prodotto in data 10.01.2024 con termine che scadeva il 09.01.2024). Nel merito, ribadiva di avere pienamente assolto l''onere probatorio a proprio carico, richiamando tutti gli elementi indiziari in fatto – univoci, chiari, precisi e concordanti - accertati dalla GdF.
Società_2 è una cartiera ed è del tutto priva di struttura operativa compatibile con i volumi di fatturato generati. la Società_2 presenta caratteristiche tipiche delle società cartiere – volumi di affari elevati;
assenza o irrilevante presenza di personale;
operazioni passive superiori alle operazioni attive
3 in modo da crearsi un credito IVA da utilizzare in compensazione come nel caso di specie;
dai bilanci emerge che il costo del personale è troppo basso rispetto ai ricavi conseguiti.
Si tratta peraltro di anomalie che possono indurre in sospetto un operatore economico accorto circa la affidabilità di Società_2. Società_2 provvedeva ad inviare i prodotti richiesti presso i magazzini di deposito utilizzati per la successiva consegna al cliente finale, ma non significa che la Ricorrente_1 non fosse a conoscenza che le operazioni effettuate fossero di natura fraudolenta. Peraltro, dalle conversazioni chat tramite WhatsApp tra Nominativo_1 e Nominativo_2 è emerso che la sig.ra
Rappresentante_1 (rappresentante legale della Ricorrente_1 Srl) era a conoscenza che le operazioni commerciali fatturate dalla Società_1 Srl a Società_2 fossero di natura fraudolenta.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Spese a carico della parte ricorrente per € 5.000.
Propone appello la parte privata lamentando la erroneità della sentenza per violazione dei principi eurounitari di garanzia di accesso ad un giusto processo e mancata bilanciamento fra le esigenze di tutela sostanziale del contribuente in relazione alla reale – in questo caso assente – compromissione di controinteressi rilevanti (rispetto di ogni esigenza di difesa dell'ufficio). Si ribadiscono poi i temi di merito richiamando la giurisprudenza di legittimità e della CGUE sulla detraibilità dell'IVA e sulla preminenza del principio di neutralità della stessa. Si ribadisce la piena diligenza della Ricorrente_1 nel verificare l'affidabilità del fornitore, la regolarità delle operazioni. Si insiste anche sulla sproporzione delle sanzioni.
Si è costituito l'ufficio chiedendo la conferma della sentenza di prime cure. Ribadisce la negligenza colpevole della parte come causa del mancato rispetto del termine, circostanza sanzionata dalla legge con la decadenza;
l'assenza dei presupposti per la remissione in termini. Replica anche nel merito, richiamando gli elementi di fatto già prospettati in primo grado;
sottolinea la legittimità delle sanzioni, applicate nella misura prevista dalla legge e nelle quantità più favorevoli possibili alla contribuente.
Si richiamano gli elementi che dimostrano la natura di cartiera del fornitore.
La società è stata costituita a Roma in data 7 aprile 2014, trasferita in Scorzè (VE) in data 28 ottobre 2014 e dal 13 maggio 2019 iscritta al Registro delle imprese di Campobasso con sede legale ed operativa in Campobasso (CB) in Indirizzo_1, medesima sede legale della società
Società_1 RL;
ha solo 1 o 2 dipendenti, dato sicuramente incompatibile con il volume d'affari dichiarato
4 (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Volume affari: € 1.378.002,00, € 8.004.209,00, € 18.934.789,00,
€ 39.155.528,00, € 12.791.540,00 non dichiarato. Operazioni passive: € 1.503.708,00, € 9.113.922,00,
€ 19.226.703,00, € 43.302.666, € 13.761.172,00, € 20.205,00. IVA a credito: € 25.996,00, €
303.184,00, € 303.001,00, € 921.712,00, € 822.082,00, € 413.336,00. Ricavi: € 1.376.833,00, €
8.365.940,00, € 19.504.800,00, € 38.170.881, non dichiarato. Reddito Imposta a debito: € 11.467,00,
€ 3.020,00, € 76.389,00, € 17.664,00, € 667.468,00, € 161.965,00, € 656.684,00- € 27.767,00 non dichiarato). Non ha presentato la dichiarazione dei redditi dal 2018, mentre dal 2019 oltre a non presentare alcuna tipo di dichiarazione né ai fini IRES, né ai fini IRAP, ha presentato la dichiarazione
IVA indicando solo un credito IVA di € 413.336,00, ma senza indicare alcun volume d'affari. Ha preso in locazione un immobile solo a fine 2016; l'utenza idrica è stata attivata è stata il 16.11.2016 sino al
2018, mentre quella elettrica è stata attivata nel 2017 sino al 2018. Prima del 16.11.2016, la società non aveva utenze se non quella telefonica nonostante che la società appare attiva rilevato che ha conseguito dei ricavi. Non possiede automezzi se non un'auto.
Dai dati che si riscontrano in anagrafe la Società_2 2014 SRL appare una società priva di una struttura organizzativa o quantomeno ha una struttura che sicuramente è incompatibile con il volume d'affari dichiarato. Tutto ciò è stato, inoltre, appurato con avvisi di accertamento emessi per le annualità 2015-2016-2017-2018 (ALL. 9 controdeduzioni di primo grado), divenuti tutti definitivi per omessa impugnazione.
Tutte queste sono anomalie che la parte avrebbe benissimo potuto e dovuto rilevare dai dati pubblici usando una diligenza ordinaria di natura professionale certamente esigibile, risultando indicatori specifici della sussistenza di una frode e dunque sospetti evidenti per un operatore che usi la normale diligenza (ad esempio i volumi enormi di fatturato passati da €1,3 milioni del 2014 a €39,1 milioni nel 2017; assenza di utenze;
costi del personale nel 2017 per € 12.372 e valore della produzione di € 38,171 milioni).
Si ricostruisce da ultimo il meccanismo di frode e si esaminano anche i messaggi whatsapp acquisiti, a ulteriore riscontro della consapevole partecipazione al meccanismo fraudolento da parte del legale rappresentante della società.
Sulle sanzioni si ribadisce la legittimità del proprio operato e si ricorda che Cass. n. 1274 del
19.01.2025 si è espressa in termini di compatibilità unionale e costituzionale dell'art. 5 D. Lgs.
5 87/2024, laddove stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano solo per le violazioni commesse dal 01.09.2024 (sicché è infondato invocare il favor rei e la riduzione delle sanzioni al 70% in luogo del 90% e 135% del D. Lgs. 471/1997, poi riformato).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della parte privata è infondato e, pertanto, deve essere respinto, con conseguente doverosa conferma della decisione di primo grado.
Il ricorso introduttivo è inammissibile in quanto depositato oltre i termini perentori normativamente previsti a pena di decadenza di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/1992. L'avviso di accertamento è stato notificato in data 10.11.2023 e il ricorso prodotto in data 10.01.2024, laddove il termine di 60 giorni scadeva il 09.01.2024.
La circostanza in fatto è documentale e pacifica, oltre che ammessa dalla stessa contribuente che, non ha caso, a fronte della eccezione sollevata dall'ufficio ha formalizzato, con memoria del
29.03.2024 una istanza di remissione in termini ex art. 153 c.p.c.
La parte privata lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per avere rigettato la richiesta di remissione in termini e dunque per non avere bilanciato l'esigenza funzionale di porre regole all'accesso alle impugnazioni con quella di un equo processo (Cass. SSUU 10648/2017), con conseguente violazione del diritto di accesso alla giustizia costituzionalmente garantito a favore del contribuente. Insiste nel sottolineare che si è spiegato il disguido (disservizio nel funzionamento della
PEC) che ha portato alla conoscenza effettiva dell'avviso da parte del legale rappresentante (tramite inoltro della PEC da parte della segretaria) solo il 13 novembre (lunedì) e non il 10 novembre
(venerdì) e si sottolinea che il ritardo è stato di un solo giorno;
sicché non ci sono stati ritardi nello sviluppo delle attività processuali né compromissioni alle possibilità di difesa dell'ufficio.
Sennonché.
Come correttamente ricordato dai primi giudici, i presupposti per potere accogliere una richiesta di remissione in termini sono specifici e rigorosi.
Anzitutto occorre una tempestiva istanza della parte che ritiene di essere incorsa nella decadenza da una attività processuale per causa ad essa non imputabile. La tempestività è da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un'attività
6 processuale ormai preclusa (Cass. n. 17237/2021). Pertanto, l'istanza deve essere formulata dalla parte interessata senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di aver violato il termine stabilito dalla legge e, comunque, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. Nel caso di specie difetta tale presupposto, nella misura in cui la parte si è attivata solo dopo la formalizzazione della eccezione da parte dell'Ufficio e neppure in sede di ricorso introduttivo era stata formalizzata la richiesta di remissione in termini.
In secondo luogo, l'istituto presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e imprevedibilità,
e non già di impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. n. 2610/2021). Nel caso di specie il presupposto non ricorre. La PEC di notifica dell'avviso di accertamento è stata regolarmente notificata in data 10.11.2023, né nessun disguido informatico ha impedito il relativo recapito. Il disservizio lamentato riguarda, semmai, vicende interne alla organizzazione aziendale, laddove si lamenta che la segretaria abbia trasmesso all'AD la mail solo il lunedì successivo;
ma si tratta di vicenda che non ha alcun rilievo rispetto alla individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione. Per di più, quand'anche l'AD avesse avuto contezza della notifica in data 13 novembre 2023, in ogni caso in quel momento era del tutto chiaro e documentale che l'avviso di accertamento fosse stato notificato con PEC il 10.11.2023 (e risulta dalla stessa stampa dell'avviso prodotta dalla parte); così come è vero che sempre i professionisti incaricati della predisposizione di un ricorso prendono contezza della vicenda in data successiva a quella di perfezionamento della notifica dell'atto da impugnare alla parte destinataria (non foss'altro che per i tempi tecnici necessari a contattarlo). In altri e più chiari termini, a fronte di una notifica perfezionatasi alla società ritualmente in data 10.11.2023, la data di effettiva cognizione interna del contenuto dell'atto da parte dell'AD o del professionista è del tutto irrilevante, soprattutto tenuto conto del fatto che c'erano a disposizione ancora 57 giorni per provvedere tempestivamente alla corretta instaurazione del contenzioso (termine certamente congruo ad approntare una adeguata difesa). Ne consegue che il mancato rispetto del termine è da considerare ascrivibile a negligenza della parte.
7 La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri tabellari di riferimento, in complessivi € 8.000, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente soccombente alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 8.000, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
Milano, 14 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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