Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 183
CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre i termini di legge. L'avviso di accertamento è stato notificato in data 10.11.2023 e il ricorso è stato prodotto in data 10.01.2024, mentre il termine di 60 giorni scadeva il 09.01.2024. La richiesta di remissione in termini è stata respinta perché l'istanza non è stata tempestiva e la causa del ritardo non è stata dimostrata come non imputabile alla parte.

  • Rigettato
    Rigetto richiesta di remissione in termini

    La richiesta di remissione in termini è stata respinta perché l'istanza non è stata tempestiva (formulata solo dopo l'eccezione dell'ufficio) e la causa del ritardo (disservizio interno all'organizzazione aziendale) non è stata dimostrata come non imputabile alla parte. Il mancato rispetto del termine è ascrivibile a negligenza della parte.

  • Rigettato
    Contestazione sanzioni per violazione principio di proporzionalità

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado che ha rigettato l'appello. La decisione sull'inammissibilità del ricorso preclude l'esame del merito, incluse le contestazioni relative alle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 22/01/2026, n. 183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 183
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo