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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12/12/2024, nella causa avente n. 2098/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. , dell'Avv. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GI EC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno Piazza Attias n.37-41, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1 in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo n. P.IVA_1
), per essa, quale procuratrice e servicer la P.IVA_2 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_2 rappresentanza e sub-servicer in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16,
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
e P.IVA di gruppo n. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3 P.IVA_2
Andrea Fioretti del Foro di Roma e dall'avv. Riccardo Rosaria Ciampa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2023 emesso dal Tribunale di
Livorno in data 20/6/2023 (RG 1760/23), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 39.956,20 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di in ragione del mancato rimborso del contratto di CP_1 finanziamento stipulato originariamente con la il 25/01/2013 e poi Controparte_4 ceduto alla CP_1
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del suddetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
- Nullità della procura conferita da a per CP_1 Controparte_5 indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418, 1346 e 1324 c.c.;
- Mancanza di prova della cessione del credito e difetto di legittimazione sostanziale e processuale della , avendo la controparte prodotto solo la CP_1 pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, un mero estratto del contratto di cessione e una dichiarazione della stessa cessionaria, non idonei a dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito per cui è stato proposto il ricorso monitorio nei crediti ceduti;
- Errata indicazione del TAEG con la conseguenza della nullità delle clausole relative agli interessi e la sostituzione dei tassi convenuti con il tasso nominale minimo dei BOT annuali, ex art. 125 bis TUB, ed in regime di capitalizzazione semplice.
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la nullità della procura prodotta dall'opposta quale doc. 7 del ricorso monitorio e della conseguente procura conferita al difensore;
nel merito: accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nessuna somma è dovuta dall'opponente e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
663/23 emesso dal Tribunale di Livorno nel giudizio R.G. 1760/23; nel merito in subordine: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi e di ogni costo a carico del finanziato attore per errata indicazione del TAEG e conseguentemente sostituire al tasso applicato il tasso BOT rilevato per il trimestre di riferimento con capitalizzazione semplice, e quindi accertare il ricalcolo del dare/avere tra le parti”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, rappresentando in particolare di aver fornito la prova dell'avvenuta cessione mediante il deposito della documentazione allegata in atti, e domandando,
2 previa concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha precisato la propria domanda, eccependo, altresì, la mancanza di prova dell'iscrizione della mandataria nell'albo ex art. 106 TUB. Eccezione che è stata Parte_2 puntualmente contestata dalla parte convenuta.
Con ordinanza del 22/4/2024 è stata rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 12/12/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va preliminarmente osservato, in punto di onere della prova, che secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda ex multis Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
3 Orbene, dalla documentazione versata in atti sono emersi elementi che dimostrano la fondatezza dell'opposizione per non avere parte convenuta dato prova certa della titolarità del credito ingiunto.
Si rammenta, preliminarmente, che in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida decisione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della presente decisione.
Orbene, nel caso in esame, fondato è il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità del credito ingiunto e alla conseguente carenza di legittimazione attiva della controparte formulata dall'opponente.
Ed invero, secondo la prospettazione di parte opposta, il credito per cui si procede sarebbe stato oggetto di una cessione di crediti cd. in blocco nell'ambito di un'opera di cartolarizzazione, intercorsa tra la e la di cui è Controparte_6 CP_1 stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale.
Orbene, sul punto si osserva come, per costante giurisprudenza, la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idoneo di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso.
La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre
4 distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Nel caso, dunque, come quello in esame, dove il debitore ingiunto contesta la stessa esistenza della cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, prodotto dalla convenuta, non è idonea a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e
5 ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario” (Cass. civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
Ciò posto, va evidenziato come nel caso di specie la non abbia assolto CP_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, non riuscendo a fornire la prova in primis della stessa esistenza della cessione, e poi anche che il credito per cui ha agito è ricompreso tra quelli oggetto della medesima cessione.
La società opposta, infatti, anche a seguito delle specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, si è limitata a produrre in giudizio, unitamente all'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
4/4/2019, solo un estratto del contratto di cessione con la del Controparte_6
21/3/2019, privo delle pagine da 3 e seguenti in quanto oscurate, e una comunicazione della al sig. del 17/4/2019 in cui lo notiziava CP_6 Pt_1 dell'avvenuta cessione del credito nei suoi confronti.
Tale documentazione, pur unitariamente considerata, non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui agisce in capo alla
[...]
non essendo stata provata né l'avvenuta cessione, vista la mancata CP_1 produzione del relativo contratto, né tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta, non avendo la convenuta/opposta dato piena prova della titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria in quanto la stessa è avvenuta con il mero scambio delle memorie, e con congrua riduzione di tutte le altre voci tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
6
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 663/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 21/6/2023,
• Condanna la al rimborso in favore di parte opponente delle CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 286,00 per esborsi, ed €
5.260,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato GI EC costituito per l'opponente, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso.
Livorno, 10/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 12/12/2024, nella causa avente n. 2098/2023 R.G.; nella causa pendente tra:
, nato a [...] il [...], (c.f. , dell'Avv. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GI EC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno Piazza Attias n.37-41, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale CP_1 in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, (codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso e P. IVA di gruppo n. P.IVA_1
), per essa, quale procuratrice e servicer la P.IVA_2 [...] che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con Controparte_2 rappresentanza e sub-servicer in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM), Via Gino Nais n. 16,
(codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma
e P.IVA di gruppo n. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3 P.IVA_2
Andrea Fioretti del Foro di Roma e dall'avv. Riccardo Rosaria Ciampa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 663/2023 emesso dal Tribunale di
Livorno in data 20/6/2023 (RG 1760/23), con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 39.956,20 oltre interessi e spese della procedura monitoria in favore di in ragione del mancato rimborso del contratto di CP_1 finanziamento stipulato originariamente con la il 25/01/2013 e poi Controparte_4 ceduto alla CP_1
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità del suddetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:
- Nullità della procura conferita da a per CP_1 Controparte_5 indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418, 1346 e 1324 c.c.;
- Mancanza di prova della cessione del credito e difetto di legittimazione sostanziale e processuale della , avendo la controparte prodotto solo la CP_1 pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, un mero estratto del contratto di cessione e una dichiarazione della stessa cessionaria, non idonei a dimostrare l'avvenuta cessione e l'inclusione del credito per cui è stato proposto il ricorso monitorio nei crediti ceduti;
- Errata indicazione del TAEG con la conseguenza della nullità delle clausole relative agli interessi e la sostituzione dei tassi convenuti con il tasso nominale minimo dei BOT annuali, ex art. 125 bis TUB, ed in regime di capitalizzazione semplice.
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare la nullità della procura prodotta dall'opposta quale doc. 7 del ricorso monitorio e della conseguente procura conferita al difensore;
nel merito: accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nessuna somma è dovuta dall'opponente e conseguentemente revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
663/23 emesso dal Tribunale di Livorno nel giudizio R.G. 1760/23; nel merito in subordine: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la nullità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi e di ogni costo a carico del finanziato attore per errata indicazione del TAEG e conseguentemente sostituire al tasso applicato il tasso BOT rilevato per il trimestre di riferimento con capitalizzazione semplice, e quindi accertare il ricalcolo del dare/avere tra le parti”.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, rappresentando in particolare di aver fornito la prova dell'avvenuta cessione mediante il deposito della documentazione allegata in atti, e domandando,
2 previa concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In sede di prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha precisato la propria domanda, eccependo, altresì, la mancanza di prova dell'iscrizione della mandataria nell'albo ex art. 106 TUB. Eccezione che è stata Parte_2 puntualmente contestata dalla parte convenuta.
Con ordinanza del 22/4/2024 è stata rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 12/12/2024 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, va preliminarmente osservato, in punto di onere della prova, che secondo l'interpretazione ormai consolidata in giurisprudenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il riparto dell'onere probatorio segue la disciplina sostanziale del rapporto obbligatorio. Orbene, in base al combinato disposto degli articoli 2697 e 1218 c.c., il creditore che intenda far valere il proprio diritto di credito in giudizio ha l'onere di provare la fonte del proprio credito, potendo allegare l'inadempimento del debitore mentre quest'ultimo ha l'onere di provare di avere correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento dell'obbligazione dedotta è dipeso da una causa a lui non imputabile.
Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla parte opposta, convenuta in senso processuale ma attrice in senso sostanziale, provare la fonte del proprio diritto mentre spetta all'opponente, attore in senso processuale ma convenuto in senso sostanziale, dimostrare di avere adempiuto ovvero dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si veda ex multis Cassazione civile sez. III,
17/11/2003, n.17371: “è giurisprudenza ben nota che
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto
l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente
(attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 cpv. C.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi”).
3 Orbene, dalla documentazione versata in atti sono emersi elementi che dimostrano la fondatezza dell'opposizione per non avere parte convenuta dato prova certa della titolarità del credito ingiunto.
Si rammenta, preliminarmente, che in ossequio al principio della ragione più liquida, la domanda formulata dalla parte può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapida decisione, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., il cui scrutinio, comunque, non avrebbe mutato l'esito della presente decisione.
Orbene, nel caso in esame, fondato è il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità del credito ingiunto e alla conseguente carenza di legittimazione attiva della controparte formulata dall'opponente.
Ed invero, secondo la prospettazione di parte opposta, il credito per cui si procede sarebbe stato oggetto di una cessione di crediti cd. in blocco nell'ambito di un'opera di cartolarizzazione, intercorsa tra la e la di cui è Controparte_6 CP_1 stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale.
Orbene, sul punto si osserva come, per costante giurisprudenza, la pubblicazione dell'avviso della cessione in Gazzetta Ufficiale non è idoneo di per sè a provare che la cessione sia avvenuta e che il credito per cui è lite sia stato effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione di cui all'indicato avviso.
La pubblicazione dell'avviso di cessione esonera, infatti, il cessionario solo dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa se non individua esattamente il contenuto del contratto di cessione, in quanto, una cosa è l'avviso della cessione necessario ai fini dell'efficacia della cessione, altra cosa è la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (in questo senso, cfr. l'ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5617 della Corte di Cassazione "Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4 TUB (…) rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art.
58 comma 4 (…), sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito).
La Corte di Cassazione, negli ultimi recenti approdi, ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, occorre
4 distinguere due ipotesi: l'ipotesi in cui si contesta l'esistenza del contratto di cessione e l'ipotesi in cui non si contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione nella cessione dello specifico credito dedotto in giudizio.
Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato, ma il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
Diversamente, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Nel caso, dunque, come quello in esame, dove il debitore ingiunto contesta la stessa esistenza della cessione, la mera pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, prodotto dalla convenuta, non è idonea a provare l'effettiva sussistenza della fattispecie traslativa (vedi “In caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta ufficiale tiene luogo e
5 ha i medesimi effetti della notificazione della cessione, onde non costituisce di per sé prova della cessione;
se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione
e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio” e ancora, laddove la cessione “sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario” (Cass. civile sez. III, 22/06/2023,
n.17944).
Ciò posto, va evidenziato come nel caso di specie la non abbia assolto CP_1 all'onere della prova che sulla stessa gravava, non riuscendo a fornire la prova in primis della stessa esistenza della cessione, e poi anche che il credito per cui ha agito è ricompreso tra quelli oggetto della medesima cessione.
La società opposta, infatti, anche a seguito delle specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente, si è limitata a produrre in giudizio, unitamente all'avviso della cessione di crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
4/4/2019, solo un estratto del contratto di cessione con la del Controparte_6
21/3/2019, privo delle pagine da 3 e seguenti in quanto oscurate, e una comunicazione della al sig. del 17/4/2019 in cui lo notiziava CP_6 Pt_1 dell'avvenuta cessione del credito nei suoi confronti.
Tale documentazione, pur unitariamente considerata, non può ritenersi idonea a fondare la prova certa della titolarità del credito per cui agisce in capo alla
[...]
non essendo stata provata né l'avvenuta cessione, vista la mancata CP_1 produzione del relativo contratto, né tantomeno l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli ceduti.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere accolta, non avendo la convenuta/opposta dato piena prova della titolarità del credito per cui ha agito in sede monitoria, e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per tale ragione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria in quanto la stessa è avvenuta con il mero scambio delle memorie, e con congrua riduzione di tutte le altre voci tenuto conto dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 663/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 21/6/2023,
• Condanna la al rimborso in favore di parte opponente delle CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 286,00 per esborsi, ed €
5.260,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato GI EC costituito per l'opponente, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso.
Livorno, 10/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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