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26 agosto 1998
26 agosto 1998
Art. 4. Norma interpretativa in materia di camere di commercio industria, artigianato e agricoltura 1. Le disposizioni in materia di giudizio di conto di cui all' articolo 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , sono estese ai rendiconti degli agenti contabili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di giudizio di conto).
- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' inserito il seguente:
''2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all' art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ''.
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'art. 75 sono sopresse le parole da: ''il quale lo deposita'' fino alla fine del comma".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di giudizio di conto).
- 1. Dopo il comma 2 dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' inserito il seguente:
''2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all' art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ''.
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'art. 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'art. 75 sono sopresse le parole da: ''il quale lo deposita'' fino alla fine del comma".
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 10/07/2013, n. 270Provvedimento: […] occorre ricordare che l'art. 21 della legge n. 580 del 1993 ha esteso ai dipendenti ed amministratori di tali Enti, il sistema delle responsabilità vigenti per i dipendenti civili e militari dello Stato e che, successivamente, l'art.4 della legge 30 luglio 1998 n.274, ha reso espressamente applicabili agli agenti contabili delle Camere di commercio, le disposizioni in materia di giudizio di conto. E' quindi intervenuto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 recante il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio”, […]Leggi di più...
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