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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO GAMBI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
C.F._4
Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
TULLIO CRISTAUDO (CF ) C.F._5
APPELLATI avverso la sentenza n. 3436/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
07/12/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Firenze ecc.ma, in riforma dei punti (A) e (B) della sentenza appellata, accertato l'inadempimento della Signora Controparte_1 rispetto alle obbligazioni assunte con atto di cessione quote del 14.12.2015, condannare la stessa signora a manlevare e tenere indenne la Controparte_1
Sig.ra dai danni conseguenti la mancata sostituzione del Parte_1 fideiussore/cedente con altro soggetto così come previsto all'art. del contratto di cessione di partecipazioni sociali del 14.12. 2015 (Rep. 295575 – Racc. 17839). Con vittoria di spese del presente grado di giudizio e di quello di primo grado”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, rigettare l'appello così come proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e confermare la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Firenze n.3436/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3436/2022 pubblicata il 07/12/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- RESPINGE l'opposizione promossa da Parte_1
- CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2441/2019 rg 7032/2019 emesso dal Tribunale di Firenze;
- RESPINGE la domanda promossa da nei confronti della terza Parte_1 chiamata ed accerta l'inesistenza dell'inadempimento da parte Controparte_1 della terza chiamata nella presente vicenda;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposta Controparte_4 che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali,
[...] oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA.
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della terza chiamata che liquida in € 4.237,00 per Controparte_1
pagina 2 di 13 compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA con distrazione a favore dell'Avv. Simone Zani dichiaratosi antistatario.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 2441/2019, con il quale il Tribunale di Firenze su ricorso del , aveva Controparte_5 ingiunto a , fra gli altri, di pagare la somma di € 25.525,69, Parte_1 oltre interessi e spese, sulla base della fideiussione dalla medesima prestata.
A fondamento della opposizione la aveva dedotto: Parte_1
• di essersi costituita fideiussore in data 2.10.2014 nell'interesse della società debitrice per l'adempimento di qualsiasi obbligazione Parte_2 derivante dall'operazione “linea di credito sotto forma di mutuo chirografario” concessa da a favore della predetta società, fino Controparte_5 alla concorrenza dell'importo massimo di € 50.000,00;
• di avere ceduto - quale socia al 50% della società - Parte_2 in data 14.12.2015 in favore di (già socia per la residua quota Controparte_1 del 50% e legale rappresentante) la propria quota del 50%, a fronte dell'obbligazione della cessionaria di versare € 10.000,00 in rate costanti, nonché dell'obbligazione di sostituirla nel ruolo di fideiussore nei confronti del “
[...]
”; CP_5
• di avere sottoscritto, in pari data, con , quale unica socia Controparte_1 della società, una scrittura privata ove quest'ultima, per la società, si impegnava a restituire la somma da ella prestata/messa a disposizione pari ad € 52.000,00;
• di avere appreso, solo nel successivo febbraio, della mancata sostituzione nella fideiussione, a seguito della missiva della Banca di decadenza dal beneficio del termine e di attivazione della garanzia.
L'opponente aveva, altresì, eccepito la nullità delle clausole della fideiussione di cui agli artt. 1, 5 e 7, conformi allo schema ABI per violazione della normativa pagina 3 di 13 sulla concorrenza e conseguente nullità integrale del contratto;
l'illegittimità del decreto per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto contenente condanna in solido e al pagamento di minor somma;
la mancata verifica da parte della banca del merito creditizio del debitore e l'inefficacia della garanzia fideiussoria;
in ipotesi, stante l'allegato inadempimento della ne chiedeva la chiamata CP_1 in causa per esserne manlevata.
Si era costituito il eccependo la propria estraneità alle Controparte_5 vicende negoziali fra l'opponente e la terza chiamata, la validità della fideiussione in quanto specifica e non omnibus e comunque la sua nullità parziale, la corretta valutazione del merito creditizio, in riferimento al mutuo chirografario sottoscritto nel 2014 adempiuto in parte. Concludeva per conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si era costituita in Controparte_1 giudizio, eccependo di avere adempiuto, seppure in ritardo, al pagamento del prezzo di cessione e di non essere inadempiente, essendosi trattato di cessione di quote con riserva di proprietà, condizionata alla sostituzione del fideiussore, mai avvenuta, con conseguente persistenza della riserva di proprietà in capo al cedente.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
ed il Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo di seguito solo BA o BF ed
[...] entrambi anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Violazione art.112 c.p.c. - Nullità sentenza per vizio di ultra petitum e/o extra petitum;
pagina 4 di 13 2. Erroneità della motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla validità contratto di cessione quote con clausola di riserva ex art. 1523 c.c. e non in ordine all'insussistenza di una obbligazione di sostituzione da parte del cessionario;
3. Sulle spese processuali.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, Controparte_2
(di seguito solo )
[...] Controparte_6 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Anche si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per mancata indicazione specifica dei capi della sentenza impugnata nonché delle istanze istruttorie ed in particolare del giuramento decisorio, per violazione dell'art.233 c.p.c., in difetto di procura speciale e/o di atto sottoscritto dalla parte, contestando, nel merito, la fondatezza delle censure svolte in ordine alla propria mancata manleva dell'APPELLANTE.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 5 di 13 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avendo il gravame consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza appellata.
Sempre in via preliminare, il eccepisce il giudicato, deducendo che la CP_2 sentenza del Tribunale di Firenze n.3436/2022, laddove ha respinto l'opposizione promossa da e confermato per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2441/2019, risulta fondata sul fatto che la fideiussione specifica – azionata in sede monitoria nei confronti della stessa – fosse stata stipulata, in Parte_1 pari data, a garanzia del solo contratto di mutuo chirografario n.18433 e che, sul punto, nessuna impugnazione, né censura vi sarebbe stata da parte della per avere la stessa specificatamente impugnato solo la parte della Parte_1 sentenza riguardante la terza chiamata . Controparte_1
Effettivamente il capo principale della sentenza afferente il rapporto tra il
[...]
e la fideiubente deve ritenersi coperto dal giudicato in quanto non CP_5 specificamente impugnato dalla Parte_1
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, la denuncia violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., a fronte della nullità sentenza per vizio di ultra petitum e/o extra petitum, per avere il Tribunale, al fine di giustificare la propria decisione in merito all'inadempimento di , ritenuto che non si fosse perfezionato il Controparte_1 contratto di cessione di quote concluso con quest'ultima, nonostante nessuna domanda di accertamento sulla esistenza della cessione delle quote fosse stata proposta.
pagina 6 di 13 In particolare, la contesta la parte della sentenza nella quale il primo Parte_1 giudice al fine di giustificare la propria decisione in merito all'inadempimento della ha affermato che: “... non si è perfezionato il trasferimento delle quote CP_1 societarie e legittimamente la ha richiesto il decreto ingiuntivo al soggetto CP_7 che risultava fideiussore secondo il contratto in suo possesso. … Non si può quindi ravvisare inadempimento della terza chiamata, non essendosi essa obbligata specificamente nella cessione a procurare la sostituzione ...” nonostante nessuna domanda fosse stata avanzata in ordine all'accertamento inerente il perfezionamento o meno del trasferimento delle quote societarie.
Rileva il Collegio che nell'atto di opposizione a D.I. la aveva allegato Parte_1 di essersi trovata costretta a difendersi nel giudizio, solo e soltanto a causa del preteso inadempimento della la quale non aveva provveduto a CP_1 sostituirla in qualità di fideiussore, nonostante essa opponente le avesse ceduto la propria quota, sin dall'anno 2015.
Ebbene, avendo la stessa allegato la fonte - rappresentata dal Parte_1 contratto di cessione di quote inter partes - del preteso obbligo gravante sulla di sostituirla in qualità di fideiussore, correttamente il primo giudice, CP_1 senza necessità di una apposita domanda, ma con un accertamento di natura incidentale, ha verificato in primis, la sussistenza del contratto quote del
14/12/2015 e poi dell'obbligo predetto, in capo alla per poi inferire la CP_1 insussistenza di quest'ultimo.
In altri termini, avendo le parti fatto riferimento al contratto di cessione di quote con riserva di proprietà, il Tribunale ha correttamente esaminato tale fatto costitutivo per poi soffermarsi sul preteso obbligo da esso previsto, che sarebbe rimasto inadempiuto dalla CP_1
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è, dunque, ravvisabile nella fattispecie, di talché la sentenza impugnata merita sul punto piena conferma.
pagina 7 di 13 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame l'APPELLANTE deduce l'erroneità della sentenza appellata, in ordine alla ritenuta validità contratto di cessione quote con clausola di riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. e non invece, in ordine all'insussistenza di una obbligazione di sostituzione da parte del cessionario.
Nel dettaglio la sostiene, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1
Giudice di prime cure, la cessione delle quote si sarebbe perfezionata con il pagamento dell'ultima rata concordata tra le parti e dal momento che tale rata sarebbe stata pagata in ritardo di qualche mese, l'obbligazione riferita al quantum del contratto sarebbe stata soddisfatta e quindi sarebbe Controparte_1 divenuta a tutti gli effetti proprietaria delle quote del 50% oggetto di cessione.
Per contro la sostiene che essendo stata la cessione di quote concordata CP_1 con riserva di proprietà, condizionata alla sostituzione del fideiussore, di fatto mai avvenuta, la proprietà delle quote sarebbe rimasta in capo al cedente.
Il Tribunale ha richiamato l'art. 3 del contratto di cessione di quote in argomento,
a norma del quale “in ragione del pagamento rateale del corrispettivo della cessione la parte cessionaria acquisterà la proprietà della partecipazione in contratto con il pagamento dell'ultima rata pur assumendo i rischi inerenti dal momento della consegna e ciò ai sensi dell'art.1523 del codice civile in applicazione del patto di riserva della proprietà convenuto a favore della parte cedente, sempre che entro il 28 febbraio 2017 la parte cessionaria abbia provveduto a sostituire il fideiussore procurando la liberazione della parte cedente. Qualora si verifichi un ritardo nella liberazione della parte cedente dalla fideiussione il detto termine si intende ad ogni effetto prorogato per il tempo necessario al perfezionamento dei relativi adempimenti: la liberazione della parte cedente dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2017”.
pagina 8 di 13 Il Tribunale ha, quindi, qualificato la cessione di quote de qua, come contratto con patto di riservato dominio, per cui la cedente avrebbe mantenuto la titolarità della quota fino al completo pagamento del prezzo rateale, ma l'ha ritenuta condizionata – in forza dell'art. 3 precitato - alla avvenuta sostituzione nella fideiussione del cedente entro il termine de 28 febbraio 2017 o 30 giugno 2017.
Il primo giudice ha poi ravvisato la sussistenza di una condizione di tipo potestativo misto, rimessa cioè alla iniziativa volontaria del cessionario e del terzo
, volta alla sostituzione della cedente nella Controparte_5 Parte_1 fideiussione dalla medesima prestata a favore del predetto istituto bancario ed ha, inoltre, qualificato detta condizione come risolutiva, “atteso che nel frattempo il contratto è stato adempiuto, non si è avverata, con la conseguenza che non si è perfezionato il trasferimento delle quote societarie e legittimamente la ha CP_7 richiesto il decreto ingiuntivo al soggetto che risultava fideiussore secondo il contratto in suo possesso”.
Sul punto ha precisato che: “Non vi è a ben vedere nella cessione in questione alcuna assunzione di obbligo di sostituzione da parte della cessionaria, ma la previsione di una condizione di tipo potestativo misto ossia rimessa alla iniziativa volontaria del cessionario e del terzo e volta alla sostituzione del cedente CP_7 nella fideiussione prestata. La condizione, da intendersi come risolutiva atteso che nel frattempo il contratto è stato adempiuto, non si è avverata, con la conseguenza che non si è perfezionato il trasferimento delle quote societarie e legittimamente la Banca ha richiesto il decreto ingiuntivo al soggetto che risultava fideiussore secondo il contratto in suo possesso. Non si può quindi ravvisare inadempimento della terza chiamata, non essendosi essa obbligata specificamente nella cessione a procurare la sostituzione (fatto del resto che non dipendeva esclusivamente dalla sua volontà ma anche da quella della Banca), ma avendo le parti convenuto soltanto di sottoporre l'efficacia del contratto
pagina 9 di 13 all'avverarsi della condizione (sostituzione), come elemento di fatto futuro ed incerto”.
Il profilo di critica non coglie nel segno.
La vendita con riserva della proprietà è un contratto che si perfeziona col solo consenso delle parti, atteso che come dispone espressamente l'art. 1523 c.c., solo la consegna immediata della cosa al compratore e l'assunzione da parte dello stesso dei rischi per il perimento ed il deterioramento della cosa costituiscono effetti immediati del predetto contratto, insorgendo fin dal momento della consegna, mentre invece, l'effetto traslativo ovvero il trasferimento della proprietà è differito al momento del pagamento dell'ultima rata.
Per quanto concerne l'ulteriore profilo di gravame afferente alla ritenuta insussistenza di una obbligazione di sostituzione da parte del cessionario, la deduce che la cessione di quote sarebbe stata da ella adempiuta nei CP_1 tempi concordati, tranne che per le ultime rate, le quali sarebbero state, comunque, ad oggi interamente versate, per complessivi € 10.000,00.
Tale prospettazione fattuale è condivisa dalla Parte_1
Tuttavia, secondo il Tribunale, non è dato ritenere, sulla base di tali dati di fatto, che il pagamento dell'ultima rata abbia implicato il definitivo passaggio della proprietà delle quote in capo alla atteso che la suddetta cessione di CP_1 quote con riserva di proprietà, essendo stata risolutivamente condizionata alla sostituzione del fideiussore, di fatto mai avvenuta, deve ritenersi inefficace.
L'effetto traslativo verificatosi col pagamento dell'ultima rata sarebbe, infatti, venuto meno, a fronte della mancata sostituzione, da parte della cessionaria entro il 28.02.2017 ed anche entro il 30.06.2017, della garanzia CP_1 bancaria rilasciata dalla mediante sottoscrizione di una nuova Parte_1 fideiussione a favore del . Controparte_5
pagina 10 di 13 Lo stesso giudice di prime cure non ha verificato se il mancato avveramento della condizione risolutiva, quantomeno entro l'ultimo termine sopra specificato, fosse o meno imputabile alla avendo ritenuto ciò non necessario non avendo CP_1 ravvisato l'inadempimento di quest'ultima “non essendosi essa obbligata specificamente nella cessione a procurare la sostituzione ...”
Senonché, il Tribunale ha tralasciato di considerare che, ai sensi dell'art. 1359
c.c., la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
La Corte regolatrice ha, inoltre, avuto modo di precisare sul punto, che “l'art.
1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne
l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 28956 del 11/11/2024).
Occorre, dunque, accertare se il l'APPELLANTE abbia dato prova della condotta dolosa o colposa della tale da aver determinato il mancato avveramento CP_1 della condizione de qua.
Il Collegio ritiene che il solo decorso del tempo non consenta di ritenere imputabile il mancato avveramento della condizione in argomento alla CP_1 che non ha neppure promesso il fatto del terzo . Controparte_5
Inoltre, nei confronti di quest'ultimo, come sopra evidenziato, risulta passato in giudicato il capo della sentenza con cui è stato confermato il D.I. opposto, avendo pagina 11 di 13 la impugnato soltanto il capo relativo al rigetto della domanda di Parte_1 manleva ed alla condanna alle spese del giudizio, sia nel rapporto principale, che in quello accessorio.
Anche l'ulteriore profilo di gravame risulta pertanto infondato, di talché la sentenza impugnata merita piena conferma, sulla base della sopra estesa (in parte) diversa motivazione.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita dalle considerazioni sopra svolte.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. ha posto le spese processuali a carico della ed a favore delle controparti risultate vittoriose. Parte_1
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi ed il Controparte_1 [...]
) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono CP_5 essere poste a carico dell'APPELLANTE, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 avverso la sentenza n. 3436/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
07/12/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RICCARDO GAMBI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
C.F._4
Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv.
[...] P.IVA_1
TULLIO CRISTAUDO (CF ) C.F._5
APPELLATI avverso la sentenza n. 3436/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
07/12/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 13 In data 24.10.2024, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Voglia la Corte di Appello di Firenze ecc.ma, in riforma dei punti (A) e (B) della sentenza appellata, accertato l'inadempimento della Signora Controparte_1 rispetto alle obbligazioni assunte con atto di cessione quote del 14.12.2015, condannare la stessa signora a manlevare e tenere indenne la Controparte_1
Sig.ra dai danni conseguenti la mancata sostituzione del Parte_1 fideiussore/cedente con altro soggetto così come previsto all'art. del contratto di cessione di partecipazioni sociali del 14.12. 2015 (Rep. 295575 – Racc. 17839). Con vittoria di spese del presente grado di giudizio e di quello di primo grado”
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, rigettare l'appello così come proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e confermare la Controparte_3 sentenza del Tribunale di Firenze n.3436/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3436/2022 pubblicata il 07/12/2022, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
- RESPINGE l'opposizione promossa da Parte_1
- CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 2441/2019 rg 7032/2019 emesso dal Tribunale di Firenze;
- RESPINGE la domanda promossa da nei confronti della terza Parte_1 chiamata ed accerta l'inesistenza dell'inadempimento da parte Controparte_1 della terza chiamata nella presente vicenda;
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore dell'opposta Controparte_4 che liquida in € 4.237,00 per compensi professionali,
[...] oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA.
- CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della terza chiamata che liquida in € 4.237,00 per Controparte_1
pagina 2 di 13 compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario, Iva e CPA con distrazione a favore dell'Avv. Simone Zani dichiaratosi antistatario.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 2441/2019, con il quale il Tribunale di Firenze su ricorso del , aveva Controparte_5 ingiunto a , fra gli altri, di pagare la somma di € 25.525,69, Parte_1 oltre interessi e spese, sulla base della fideiussione dalla medesima prestata.
A fondamento della opposizione la aveva dedotto: Parte_1
• di essersi costituita fideiussore in data 2.10.2014 nell'interesse della società debitrice per l'adempimento di qualsiasi obbligazione Parte_2 derivante dall'operazione “linea di credito sotto forma di mutuo chirografario” concessa da a favore della predetta società, fino Controparte_5 alla concorrenza dell'importo massimo di € 50.000,00;
• di avere ceduto - quale socia al 50% della società - Parte_2 in data 14.12.2015 in favore di (già socia per la residua quota Controparte_1 del 50% e legale rappresentante) la propria quota del 50%, a fronte dell'obbligazione della cessionaria di versare € 10.000,00 in rate costanti, nonché dell'obbligazione di sostituirla nel ruolo di fideiussore nei confronti del “
[...]
”; CP_5
• di avere sottoscritto, in pari data, con , quale unica socia Controparte_1 della società, una scrittura privata ove quest'ultima, per la società, si impegnava a restituire la somma da ella prestata/messa a disposizione pari ad € 52.000,00;
• di avere appreso, solo nel successivo febbraio, della mancata sostituzione nella fideiussione, a seguito della missiva della Banca di decadenza dal beneficio del termine e di attivazione della garanzia.
L'opponente aveva, altresì, eccepito la nullità delle clausole della fideiussione di cui agli artt. 1, 5 e 7, conformi allo schema ABI per violazione della normativa pagina 3 di 13 sulla concorrenza e conseguente nullità integrale del contratto;
l'illegittimità del decreto per violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto contenente condanna in solido e al pagamento di minor somma;
la mancata verifica da parte della banca del merito creditizio del debitore e l'inefficacia della garanzia fideiussoria;
in ipotesi, stante l'allegato inadempimento della ne chiedeva la chiamata CP_1 in causa per esserne manlevata.
Si era costituito il eccependo la propria estraneità alle Controparte_5 vicende negoziali fra l'opponente e la terza chiamata, la validità della fideiussione in quanto specifica e non omnibus e comunque la sua nullità parziale, la corretta valutazione del merito creditizio, in riferimento al mutuo chirografario sottoscritto nel 2014 adempiuto in parte. Concludeva per conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione.
Autorizzata la sua chiamata in causa, si era costituita in Controparte_1 giudizio, eccependo di avere adempiuto, seppure in ritardo, al pagamento del prezzo di cessione e di non essere inadempiente, essendosi trattato di cessione di quote con riserva di proprietà, condizionata alla sostituzione del fideiussore, mai avvenuta, con conseguente persistenza della riserva di proprietà in capo al cedente.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
ed il Controparte_1 Controparte_2
(quest'ultimo di seguito solo BA o BF ed
[...] entrambi anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Violazione art.112 c.p.c. - Nullità sentenza per vizio di ultra petitum e/o extra petitum;
pagina 4 di 13 2. Erroneità della motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla validità contratto di cessione quote con clausola di riserva ex art. 1523 c.c. e non in ordine all'insussistenza di una obbligazione di sostituzione da parte del cessionario;
3. Sulle spese processuali.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, Controparte_2
(di seguito solo )
[...] Controparte_6 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Anche si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per mancata indicazione specifica dei capi della sentenza impugnata nonché delle istanze istruttorie ed in particolare del giuramento decisorio, per violazione dell'art.233 c.p.c., in difetto di procura speciale e/o di atto sottoscritto dalla parte, contestando, nel merito, la fondatezza delle censure svolte in ordine alla propria mancata manleva dell'APPELLANTE.
In data 24.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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pagina 5 di 13 In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avendo il gravame consentito di cogliere la portata delle censure mosse alla sentenza appellata.
Sempre in via preliminare, il eccepisce il giudicato, deducendo che la CP_2 sentenza del Tribunale di Firenze n.3436/2022, laddove ha respinto l'opposizione promossa da e confermato per l'effetto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
2441/2019, risulta fondata sul fatto che la fideiussione specifica – azionata in sede monitoria nei confronti della stessa – fosse stata stipulata, in Parte_1 pari data, a garanzia del solo contratto di mutuo chirografario n.18433 e che, sul punto, nessuna impugnazione, né censura vi sarebbe stata da parte della per avere la stessa specificatamente impugnato solo la parte della Parte_1 sentenza riguardante la terza chiamata . Controparte_1
Effettivamente il capo principale della sentenza afferente il rapporto tra il
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e la fideiubente deve ritenersi coperto dal giudicato in quanto non CP_5 specificamente impugnato dalla Parte_1
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, la denuncia violazione dell'art. 112 Parte_1
c.p.c., a fronte della nullità sentenza per vizio di ultra petitum e/o extra petitum, per avere il Tribunale, al fine di giustificare la propria decisione in merito all'inadempimento di , ritenuto che non si fosse perfezionato il Controparte_1 contratto di cessione di quote concluso con quest'ultima, nonostante nessuna domanda di accertamento sulla esistenza della cessione delle quote fosse stata proposta.
pagina 6 di 13 In particolare, la contesta la parte della sentenza nella quale il primo Parte_1 giudice al fine di giustificare la propria decisione in merito all'inadempimento della ha affermato che: “... non si è perfezionato il trasferimento delle quote CP_1 societarie e legittimamente la ha richiesto il decreto ingiuntivo al soggetto CP_7 che risultava fideiussore secondo il contratto in suo possesso. … Non si può quindi ravvisare inadempimento della terza chiamata, non essendosi essa obbligata specificamente nella cessione a procurare la sostituzione ...” nonostante nessuna domanda fosse stata avanzata in ordine all'accertamento inerente il perfezionamento o meno del trasferimento delle quote societarie.
Rileva il Collegio che nell'atto di opposizione a D.I. la aveva allegato Parte_1 di essersi trovata costretta a difendersi nel giudizio, solo e soltanto a causa del preteso inadempimento della la quale non aveva provveduto a CP_1 sostituirla in qualità di fideiussore, nonostante essa opponente le avesse ceduto la propria quota, sin dall'anno 2015.
Ebbene, avendo la stessa allegato la fonte - rappresentata dal Parte_1 contratto di cessione di quote inter partes - del preteso obbligo gravante sulla di sostituirla in qualità di fideiussore, correttamente il primo giudice, CP_1 senza necessità di una apposita domanda, ma con un accertamento di natura incidentale, ha verificato in primis, la sussistenza del contratto quote del
14/12/2015 e poi dell'obbligo predetto, in capo alla per poi inferire la CP_1 insussistenza di quest'ultimo.
In altri termini, avendo le parti fatto riferimento al contratto di cessione di quote con riserva di proprietà, il Tribunale ha correttamente esaminato tale fatto costitutivo per poi soffermarsi sul preteso obbligo da esso previsto, che sarebbe rimasto inadempiuto dalla CP_1
Nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. è, dunque, ravvisabile nella fattispecie, di talché la sentenza impugnata merita sul punto piena conferma.
pagina 7 di 13 II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame l'APPELLANTE deduce l'erroneità della sentenza appellata, in ordine alla ritenuta validità contratto di cessione quote con clausola di riserva di proprietà ex art. 1523 c.c. e non invece, in ordine all'insussistenza di una obbligazione di sostituzione da parte del cessionario.
Nel dettaglio la sostiene, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Parte_1
Giudice di prime cure, la cessione delle quote si sarebbe perfezionata con il pagamento dell'ultima rata concordata tra le parti e dal momento che tale rata sarebbe stata pagata in ritardo di qualche mese, l'obbligazione riferita al quantum del contratto sarebbe stata soddisfatta e quindi sarebbe Controparte_1 divenuta a tutti gli effetti proprietaria delle quote del 50% oggetto di cessione.
Per contro la sostiene che essendo stata la cessione di quote concordata CP_1 con riserva di proprietà, condizionata alla sostituzione del fideiussore, di fatto mai avvenuta, la proprietà delle quote sarebbe rimasta in capo al cedente.
Il Tribunale ha richiamato l'art. 3 del contratto di cessione di quote in argomento,
a norma del quale “in ragione del pagamento rateale del corrispettivo della cessione la parte cessionaria acquisterà la proprietà della partecipazione in contratto con il pagamento dell'ultima rata pur assumendo i rischi inerenti dal momento della consegna e ciò ai sensi dell'art.1523 del codice civile in applicazione del patto di riserva della proprietà convenuto a favore della parte cedente, sempre che entro il 28 febbraio 2017 la parte cessionaria abbia provveduto a sostituire il fideiussore procurando la liberazione della parte cedente. Qualora si verifichi un ritardo nella liberazione della parte cedente dalla fideiussione il detto termine si intende ad ogni effetto prorogato per il tempo necessario al perfezionamento dei relativi adempimenti: la liberazione della parte cedente dovrà comunque avvenire entro il 30 giugno 2017”.
pagina 8 di 13 Il Tribunale ha, quindi, qualificato la cessione di quote de qua, come contratto con patto di riservato dominio, per cui la cedente avrebbe mantenuto la titolarità della quota fino al completo pagamento del prezzo rateale, ma l'ha ritenuta condizionata – in forza dell'art. 3 precitato - alla avvenuta sostituzione nella fideiussione del cedente entro il termine de 28 febbraio 2017 o 30 giugno 2017.
Il primo giudice ha poi ravvisato la sussistenza di una condizione di tipo potestativo misto, rimessa cioè alla iniziativa volontaria del cessionario e del terzo
, volta alla sostituzione della cedente nella Controparte_5 Parte_1 fideiussione dalla medesima prestata a favore del predetto istituto bancario ed ha, inoltre, qualificato detta condizione come risolutiva, “atteso che nel frattempo il contratto è stato adempiuto, non si è avverata, con la conseguenza che non si è perfezionato il trasferimento delle quote societarie e legittimamente la ha CP_7 richiesto il decreto ingiuntivo al soggetto che risultava fideiussore secondo il contratto in suo possesso”.
Sul punto ha precisato che: “Non vi è a ben vedere nella cessione in questione alcuna assunzione di obbligo di sostituzione da parte della cessionaria, ma la previsione di una condizione di tipo potestativo misto ossia rimessa alla iniziativa volontaria del cessionario e del terzo e volta alla sostituzione del cedente CP_7 nella fideiussione prestata. La condizione, da intendersi come risolutiva atteso che nel frattempo il contratto è stato adempiuto, non si è avverata, con la conseguenza che non si è perfezionato il trasferimento delle quote societarie e legittimamente la Banca ha richiesto il decreto ingiuntivo al soggetto che risultava fideiussore secondo il contratto in suo possesso. Non si può quindi ravvisare inadempimento della terza chiamata, non essendosi essa obbligata specificamente nella cessione a procurare la sostituzione (fatto del resto che non dipendeva esclusivamente dalla sua volontà ma anche da quella della Banca), ma avendo le parti convenuto soltanto di sottoporre l'efficacia del contratto
pagina 9 di 13 all'avverarsi della condizione (sostituzione), come elemento di fatto futuro ed incerto”.
Il profilo di critica non coglie nel segno.
La vendita con riserva della proprietà è un contratto che si perfeziona col solo consenso delle parti, atteso che come dispone espressamente l'art. 1523 c.c., solo la consegna immediata della cosa al compratore e l'assunzione da parte dello stesso dei rischi per il perimento ed il deterioramento della cosa costituiscono effetti immediati del predetto contratto, insorgendo fin dal momento della consegna, mentre invece, l'effetto traslativo ovvero il trasferimento della proprietà è differito al momento del pagamento dell'ultima rata.
Per quanto concerne l'ulteriore profilo di gravame afferente alla ritenuta insussistenza di una obbligazione di sostituzione da parte del cessionario, la deduce che la cessione di quote sarebbe stata da ella adempiuta nei CP_1 tempi concordati, tranne che per le ultime rate, le quali sarebbero state, comunque, ad oggi interamente versate, per complessivi € 10.000,00.
Tale prospettazione fattuale è condivisa dalla Parte_1
Tuttavia, secondo il Tribunale, non è dato ritenere, sulla base di tali dati di fatto, che il pagamento dell'ultima rata abbia implicato il definitivo passaggio della proprietà delle quote in capo alla atteso che la suddetta cessione di CP_1 quote con riserva di proprietà, essendo stata risolutivamente condizionata alla sostituzione del fideiussore, di fatto mai avvenuta, deve ritenersi inefficace.
L'effetto traslativo verificatosi col pagamento dell'ultima rata sarebbe, infatti, venuto meno, a fronte della mancata sostituzione, da parte della cessionaria entro il 28.02.2017 ed anche entro il 30.06.2017, della garanzia CP_1 bancaria rilasciata dalla mediante sottoscrizione di una nuova Parte_1 fideiussione a favore del . Controparte_5
pagina 10 di 13 Lo stesso giudice di prime cure non ha verificato se il mancato avveramento della condizione risolutiva, quantomeno entro l'ultimo termine sopra specificato, fosse o meno imputabile alla avendo ritenuto ciò non necessario non avendo CP_1 ravvisato l'inadempimento di quest'ultima “non essendosi essa obbligata specificamente nella cessione a procurare la sostituzione ...”
Senonché, il Tribunale ha tralasciato di considerare che, ai sensi dell'art. 1359
c.c., la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.
La Corte regolatrice ha, inoltre, avuto modo di precisare sul punto, che “l'art.
1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne
l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa” (Cass. Sez. 2 -
Ordinanza n. 28956 del 11/11/2024).
Occorre, dunque, accertare se il l'APPELLANTE abbia dato prova della condotta dolosa o colposa della tale da aver determinato il mancato avveramento CP_1 della condizione de qua.
Il Collegio ritiene che il solo decorso del tempo non consenta di ritenere imputabile il mancato avveramento della condizione in argomento alla CP_1 che non ha neppure promesso il fatto del terzo . Controparte_5
Inoltre, nei confronti di quest'ultimo, come sopra evidenziato, risulta passato in giudicato il capo della sentenza con cui è stato confermato il D.I. opposto, avendo pagina 11 di 13 la impugnato soltanto il capo relativo al rigetto della domanda di Parte_1 manleva ed alla condanna alle spese del giudizio, sia nel rapporto principale, che in quello accessorio.
Anche l'ulteriore profilo di gravame risulta pertanto infondato, di talché la sentenza impugnata merita piena conferma, sulla base della sopra estesa (in parte) diversa motivazione.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita dalle considerazioni sopra svolte.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c. ha posto le spese processuali a carico della ed a favore delle controparti risultate vittoriose. Parte_1
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi ed il Controparte_1 [...]
) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono CP_5 essere poste a carico dell'APPELLANTE, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2 avverso la sentenza n. 3436/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
07/12/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 12 di 13 1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuna di esse in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 06.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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