Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00373/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2025, proposto da
PA LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Brugiapaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Ancona, U.T.G. - Prefettura di Ancona e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di rinnovo di permesso di soggiorno ex art. 27 T.U.I.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona, dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa NA De TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino albanese, risulta essere entrato in Italia il 2 ottobre 2020 con visto di ingresso per lavoro – casi particolari, ai sensi dell’art. 27 del TUI – e aver ottenuto il relativo permesso di soggiorno, poi rinnovato, valido fino al 21 aprile 2023, previo nulla osta al distacco alla società Tekno Fire Sh.p.k. per dodici mesi, di seguito prorogati per altri dodici.
L’originario contratto a tempo determinato con la suddetta società è stato nel frattempo modificato con un contratto a tempo indeterminato a partire dal 26 novembre 2021, il che ha consentito al ricorrente di conseguire anche la residenza presso il Comune di Ancona.
Allo scadere del titolo di soggiorno, il medesimo ha presentato regolare domanda di rinnovo, che tuttavia è stata respinta con l’atto qui gravato, sulla base della motivazione che non fosse possibile rinnovare il permesso di soggiorno in assenza della proroga del nulla-osta da parte del SUI, atteso che l’art. 40, comma 5, del DPR n. 394/1999 prevede che “ per i lavoratori di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera a), del testo unico … il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria ”.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto con il presente ricorso, deducendo, in particolare, che:
- la motivazione addotta dall’Ufficio Immigrazione sarebbe innanzitutto censurabile per il fatto che il rigetto non discenderebbe da un espresso provvedimento negativo del SUI sulla richiesta di proroga del nulla-osta, bensì dalla perdurante assenza di risposte su tale ultima istanza, in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che non contemplerebbe, tra le ipotesi di diniego/revoca del titolo di soggiorno, il caso dell’omesso riscontro da parte del SUI;
- sotto altro profilo, la mancanza di detto riscontro rientrerebbe, al più, nell’ambito di quelle “irregolarità amministrative sanabili” le quali, a mente dell’art. 5, comma 5, citato, non consentirebbero il diniego di proroga; ciò in quanto il nulla osta assumerebbe una funzione preminente in occasione del primo ingresso sul territorio nazionale, in cui è necessaria una duplice verifica sia sotto il profilo dell’assenza di ragioni di sicurezza sia del rispetto delle c.d. “quote-flussi” previste in via generale sugli ingressi per motivi di lavoro, verifica che, nel caso del ricorrente, non sarebbe richiesta, trattandosi appunto di ingresso per casi particolari che si pone al di fuori dei limiti imposti dalle quote annuali, mentre gli ulteriori controlli sull’eventuale pericolosità sociale dell’interessato sarebbero effettuabili direttamente dall’Ufficio Immigrazione della Questura, essendo lo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale e non necessitando di alcun nuovo visto di ingresso;
- tanto sarebbe confermato dal fatto che lo stesso art. 22 del TUI, al comma 5.01, espressamente prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni per il pronunciamento da parte del SUI, “ il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui al presente articolo ”;
- inoltre, a mente dell’art. 40, commi 2 e 5, del DPR n. 394/1999, il nulla osta viene rilasciato per la durata del rapporto lavorativo stipulato dal dipendente distaccato in Italia e, comunque, per un termine massimo ivi previsto dalla normativa regolamentare che, per il caso in questione, è di cinque anni;
- l’Amministrazione non avrebbe neppure tenuto conto di quei “nuovi elementi sopraggiunti”, sempre richiamati dall’art. 5 citato (stabile inserimento lavorativo, solide fonti di reddito, regolare residenza, ecc.), che già di per sé avrebbero dovuto condurre alla conclusione circa la sostanziale irrilevanza dell’assenza di una formale proroga del nulla osta.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni.
Con ordinanza n. 67/2025, questa Sezione ha accolto la domanda di concessione di misure cautelari ai fini del rilascio di un permesso temporaneo “… in considerazione del fatto che il ricorrente sia titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’azienda distaccataria e che il quinquennio corrispondente alla durata complessiva massima del nulla osta non è ancora decorso ” e “ stante anche l’assenza di ulteriori e più gravi ragioni ostative alla permanenza sul territorio nazionale; ciò per consentire all’interessato, nelle more, di regolarizzare la propria posizione per la propria permanenza futura sul territorio nazionale, ove ne sussistano i presupposti ”.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’art 27 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “ al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato …”.
L’art. 40, comma 5, del D.P.R. 394/1999, ossia il regolamento di attuazione, disciplina il caso dell’ingresso al lavoro per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del TUI, precisando che il relativo nullaosta si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica. Il trasferimento temporaneo di detti lavoratori ha una durata pari all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, e non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria.
Alla luce di tali disposizioni, non vi è dubbio che il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’art. 27 d.lgs. 286/1998 necessitano del previo nulla osta al distacco da parte dello Sportello Unico dell’Immigrazione, vincolante per l’emissione del titolo.
Dalla memoria della Questura si evince che, nel caso del ricorrente, il problema è sorto perché, in data 21 aprile 2023, questi aveva avanzato un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, non allegando, tuttavia, la proroga del nulla osta al distacco verso la ditta Tekno Fire Sh.p.k. da parte del suddetto Sportello Unico. Pertanto, mancando l’ulteriore proroga del nulla osta inizialmente rilasciato, l’eventuale rinnovo del permesso di soggiorno non sarebbe stato coperto da nulla osta, essendo il primo, già prorogato per dodici mesi, ormai scaduto.
Reputa, tuttavia, il Collegio che, nel caso in esame, il diniego opposto dall’Amministrazione non sia legittimo, dal momento che:
- il ricorrente ha sempre prestato attività lavorativa presso la stessa società distaccataria Tecno Fire Sh.p.k. per la quale ha avuto l’iniziale nulla osta al distacco, in tal modo risultando rispettata la ratio sottesa all’art. 40 del DPR n. 394/1999, che è quella di consentire la prestazione lavorativa altamente specialistica in favore dell’azienda che ne fa richiesta secondo le sue effettive necessità; egli, peraltro, ha anche stipulato un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 26 novembre 2021, presso il medesimo datore di lavoro, a dimostrazione della continuità della prestazione lavorativa;
- il citato art. 40, comma 5, stabilisce che il trasferimento temporaneo dei lavoratori altamente specializzati deve coincidere con le effettive esigenze dell’azienda, e comunque non oltre il tempo di cinque anni, comprese le eventuali proroghe; ciò significa che, non essendo ancora decorso il quinquennio corrispondente alla durata complessiva massima del nulla osta, quest’ultimo avrebbe potuto essere rilasciato, anche per l’insussistenza di ulteriori e diverse ragioni ostative;
- in ogni caso, poiché il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è dipeso esclusivamente dall’assenza dell’anzidetto nulla osta ed essendo necessario il suo rilascio per l’intera durata del periodo lavorativo, quest’ultimo avrebbe potuto essere acquisito d’ufficio, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di semplificazione che devono permeare l’attività amministrativa.
Per tutto quanto esposto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’atto impugnato va annullato, con definitivo consolidamento del titolo di soggiorno eventualmente emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo TAR n. 67/2025 o, in mancanza, con il rilascio di un permesso di soggiorno ora per allora.
3. Le spese del giudizio possono essere compensate dati i profili di novità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
NA De TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA De TT | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO