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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4486/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Alberto Parte_1
Coppo, giusta procura in atti, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via
Ricciardi n. 51
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., P. Controparte_1
IVA , rapp.to e difeso dall'avv. Gemma Maresca, con il quale elettivamente P.IVA_1 domicilia presso la sede dell'Ente in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 30.06.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere dipendente della Azienda resistente, con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, Matricola 2324, assegnato all'UOC
Gestione Risorse Umane;
di aver ricevuto in data 12.03.21, comunicazione Prot.n.
203432/UPD, avente ad oggetto “Attivazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii e contestuale convocazione presso l'Ufficio procedimenti Disciplinari per il giorno 14.04.2021”; che detto addebito disciplinare scaturiva da un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Napoli Nord nel procedimento penale 6925/2018 RGNR, n. 7869 RGGIP;
che, nello specifico, con la predetta ordinanza, veniva disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo della somma di euro 921,66, erogata sulle competenze stipendiali di
Aprile 2017, per aver falsamente attestato “ore di lavoro rese extra orario” inducendo in errore la resistente sulla corrispondenza al vero di quanto attestato, procurando un danno ingiusto all nell'ambito di un progetto denominato "Sviluppo di azioni Parte_2
progettuali diversificate rivolte all'utenza con disagio psichico da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del Dipartimento di Salute mentale di
Caserta"; che, nonostante la memoria difensiva prodotta, all'esito del procedimento disciplinare, la resistente con lettera dell'01.07.2021 recante protocollo n. 1052476/UPD gli comunicava l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione per giorni 3. Tanto premesso, deduceva l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti in quanto affetto da difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare comminata con nota del 01.07.2021 e tutti gli atti consequenziali, con ogni conseguenza di legge, anche con riferimento alla proporzionale riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità e, per l'effetto condannarsi la Società resistente a corrispondere nei suoi confronti la complessiva somma di euro 221,99, indebitamente, oltre a rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la Parte_2
conseguente inammissibilità dello stesso per omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda attorea. Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 07.10.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art 414 commi 3 e 4 cpc sulla base delle considerazioni che seguono.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis: Cass.
n.17102/09; Cass. n. 2732/08; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n.
6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
In particolare, per quel che qui interessa, nella controversia di cui è causa, avente ad Parte oggetto l'impugnativa della sanzione disciplinare irrogata dall' sulla base del procedimento penale 6925/2018 RGNR, n. 7869 RGGIP, del Tribunale di Napoli Nord, il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della domanda attorea azionata in osservanza degli oneri imposti dall'art. 414 nn. 3 e 4 cpc, per cui esso supera il vaglio di ammissibilità. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva la giudicante che la domanda è infondata e non merita accoglimento.
In ordine al merito della sanzione parte ricorrente si duole dell'omesso accertamento compiuto dall'Amministrazione e della circostanza che la stessa si riporti, esclusivamente, agli esiti dell'indagine compiuta in sede penale, senza valutare, autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti non dedotti.
L'assunto è privo di pregio.
Osserva la giudicante, come già rilevato da questo ufficio giudiziario (cfr. sul punto della vicenda la sentenza n. 2297/2023 che si richiama in parte anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), che la contestazione disciplinare è accurata e specifica.
Essa, infatti, richiama l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Napoli Nord (e con essa tutti gli elementi probatori a supporto del disposto sequestro), le norme violate, descrive la condotta perpetrata, l'entità delle somme indebitamente percepite e le modalità e tempistiche di accredito delle stesse anche attraverso indicazione specifica delle parti dell'ordinanza relative alla posizione della ricorrente.
A fronte di tale puntuale contestazione, e tenuto conto che il ricorrente era ben a conoscenza delle motivazioni e degli elementi probatori fondanti l'adozione del provvedimento di sequestro ai suoi danni (di cui alla richiamata ordinanza del Gip presso il Tribunale di Napoli Nord), alcuna spiegazione è stata fornita nelle giustificazioni scritte da parte del ricorrente.
In altri termini, a fronte dell'addebito da parte del datore di lavoro, consistente nell'aver percepito emolumenti per l'effettuazione di ore di lavoro extra orario nell'ambito del progetto “Sviluppo di azioni progettuali diversificate rivolte all'utenza con disagio psichico da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del
Dipartimento di Salute mentale di Caserta”, il ricorrente si è limitato genericamente ad affermare di aver svolto il progetto e di aver seguito le attività ivi contemplate.
Nella memoria presentata nell'ambito del procedimento disciplinare, il ricorrente si è limitato a respingere del tutto genericamente gli addebiti, senza offrire alcuna prova né argomentazione a supporto. Ha, inoltre, invocato una non meglio descritta “correttezza e buona fede”, senza indicare alcun indice sintomatico della stessa.
È evidente, allora, che all'esito della contestazione di addebito, dell'ordinanza del Gip e della lettura delle giustificazioni del lavoratore l'istruttoria doveva ritenersi pienamente completa ed approfondita. Del tutto neutra è, a fronte della mancata smentita del lavoratore, la circostanza per cui “la condotta del ricorrente in ordine ai fatti posti base della sanzione non è stata ancora sottoposta al vaglio di alcun magistrato”, posto che nell'ambito dell'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro procede autonomamente all'accertamento dei fatti. A ciò si aggiunga che illecito disciplinare ed illecito penale, solo in alcuni casi coincidono, ma ben possono differenziarsi tra loro.
Nel caso di specie in alcun punto della memoria di giustificazione il ricorrente afferma e documenta di aver effettuato le ore di lavoro extra orario nell'ambito del predetto progetto e non chiede anche attraverso un'istruttoria di fornire una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella documentata in sede penale. A ben vedere, nel proprio scritto difensivo, egli si limita ad una inconsistente negazione dei fatti addebitatigli ed invoca la sospensione del procedimento disciplinare.
A fronte dell'inequivoco tenore delle giustificazioni e della articolata motivazione posta a supporto dell'ordinanza del Gip, nella quale sono riportati tutti gli elementi raccolti a carico degli indagati, ritiene il Tribunale che l'istruttoria condotta dalla convenuta risulti del tutto adeguata e completa.
Del pari, la lettura del verbale della commissione, rende chiara la motivazione dell'adozione della sanzione della sospensione di giorni 3, con privazione della Parte retribuzione. L'estratto allegato alla memoria di costituzione dell invero, individua la somma indebitamente percepita, la condotta, le fonti di prova.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la sanzione irrogata è del tutto proporzionata rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare compiuto per come accertato, anche in relazione agli altri partecipanti al sodalizio, e il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr.ssa Valentina Ricchezza, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi a cura della cancelleria
Santa Maria Capua Vetere, 24 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4486/2022
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Alberto Parte_1
Coppo, giusta procura in atti, presso cui elettivamente domicilia in Caserta alla Via
Ricciardi n. 51
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., P. Controparte_1
IVA , rapp.to e difeso dall'avv. Gemma Maresca, con il quale elettivamente P.IVA_1 domicilia presso la sede dell'Ente in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione sanzione disciplinare
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 30.06.2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva: di essere dipendente della Azienda resistente, con qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale, Matricola 2324, assegnato all'UOC
Gestione Risorse Umane;
di aver ricevuto in data 12.03.21, comunicazione Prot.n.
203432/UPD, avente ad oggetto “Attivazione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii e contestuale convocazione presso l'Ufficio procedimenti Disciplinari per il giorno 14.04.2021”; che detto addebito disciplinare scaturiva da un'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Napoli Nord nel procedimento penale 6925/2018 RGNR, n. 7869 RGGIP;
che, nello specifico, con la predetta ordinanza, veniva disposto nei suoi confronti il sequestro preventivo della somma di euro 921,66, erogata sulle competenze stipendiali di
Aprile 2017, per aver falsamente attestato “ore di lavoro rese extra orario” inducendo in errore la resistente sulla corrispondenza al vero di quanto attestato, procurando un danno ingiusto all nell'ambito di un progetto denominato "Sviluppo di azioni Parte_2
progettuali diversificate rivolte all'utenza con disagio psichico da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del Dipartimento di Salute mentale di
Caserta"; che, nonostante la memoria difensiva prodotta, all'esito del procedimento disciplinare, la resistente con lettera dell'01.07.2021 recante protocollo n. 1052476/UPD gli comunicava l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio senza retribuzione per giorni 3. Tanto premesso, deduceva l'illegittimità e/o nullità del provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti in quanto affetto da difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità della sanzione disciplinare comminata con nota del 01.07.2021 e tutti gli atti consequenziali, con ogni conseguenza di legge, anche con riferimento alla proporzionale riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità e, per l'effetto condannarsi la Società resistente a corrispondere nei suoi confronti la complessiva somma di euro 221,99, indebitamente, oltre a rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l' eccependo in via preliminare la nullità del ricorso e la Parte_2
conseguente inammissibilità dello stesso per omessa indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda attorea. Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 07.10.2025, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione.
*****
La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del disposto di cui all'art 414 commi 3 e 4 cpc sulla base delle considerazioni che seguono.
L'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda.
Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.
Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente.
D'altro canto, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria.
La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis: Cass.
n.17102/09; Cass. n. 2732/08; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n.
6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale.
In particolare, per quel che qui interessa, nella controversia di cui è causa, avente ad Parte oggetto l'impugnativa della sanzione disciplinare irrogata dall' sulla base del procedimento penale 6925/2018 RGNR, n. 7869 RGGIP, del Tribunale di Napoli Nord, il ricorso appare sufficientemente corredato dall'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della domanda attorea azionata in osservanza degli oneri imposti dall'art. 414 nn. 3 e 4 cpc, per cui esso supera il vaglio di ammissibilità. Ciò chiarito, passando ad esaminare il merito della presente controversia, osserva la giudicante che la domanda è infondata e non merita accoglimento.
In ordine al merito della sanzione parte ricorrente si duole dell'omesso accertamento compiuto dall'Amministrazione e della circostanza che la stessa si riporti, esclusivamente, agli esiti dell'indagine compiuta in sede penale, senza valutare, autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti non dedotti.
L'assunto è privo di pregio.
Osserva la giudicante, come già rilevato da questo ufficio giudiziario (cfr. sul punto della vicenda la sentenza n. 2297/2023 che si richiama in parte anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), che la contestazione disciplinare è accurata e specifica.
Essa, infatti, richiama l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Napoli Nord (e con essa tutti gli elementi probatori a supporto del disposto sequestro), le norme violate, descrive la condotta perpetrata, l'entità delle somme indebitamente percepite e le modalità e tempistiche di accredito delle stesse anche attraverso indicazione specifica delle parti dell'ordinanza relative alla posizione della ricorrente.
A fronte di tale puntuale contestazione, e tenuto conto che il ricorrente era ben a conoscenza delle motivazioni e degli elementi probatori fondanti l'adozione del provvedimento di sequestro ai suoi danni (di cui alla richiamata ordinanza del Gip presso il Tribunale di Napoli Nord), alcuna spiegazione è stata fornita nelle giustificazioni scritte da parte del ricorrente.
In altri termini, a fronte dell'addebito da parte del datore di lavoro, consistente nell'aver percepito emolumenti per l'effettuazione di ore di lavoro extra orario nell'ambito del progetto “Sviluppo di azioni progettuali diversificate rivolte all'utenza con disagio psichico da effettuarsi all'interno delle strutture territoriali residenziali ed ospedaliere del
Dipartimento di Salute mentale di Caserta”, il ricorrente si è limitato genericamente ad affermare di aver svolto il progetto e di aver seguito le attività ivi contemplate.
Nella memoria presentata nell'ambito del procedimento disciplinare, il ricorrente si è limitato a respingere del tutto genericamente gli addebiti, senza offrire alcuna prova né argomentazione a supporto. Ha, inoltre, invocato una non meglio descritta “correttezza e buona fede”, senza indicare alcun indice sintomatico della stessa.
È evidente, allora, che all'esito della contestazione di addebito, dell'ordinanza del Gip e della lettura delle giustificazioni del lavoratore l'istruttoria doveva ritenersi pienamente completa ed approfondita. Del tutto neutra è, a fronte della mancata smentita del lavoratore, la circostanza per cui “la condotta del ricorrente in ordine ai fatti posti base della sanzione non è stata ancora sottoposta al vaglio di alcun magistrato”, posto che nell'ambito dell'esercizio del potere disciplinare il datore di lavoro procede autonomamente all'accertamento dei fatti. A ciò si aggiunga che illecito disciplinare ed illecito penale, solo in alcuni casi coincidono, ma ben possono differenziarsi tra loro.
Nel caso di specie in alcun punto della memoria di giustificazione il ricorrente afferma e documenta di aver effettuato le ore di lavoro extra orario nell'ambito del predetto progetto e non chiede anche attraverso un'istruttoria di fornire una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella documentata in sede penale. A ben vedere, nel proprio scritto difensivo, egli si limita ad una inconsistente negazione dei fatti addebitatigli ed invoca la sospensione del procedimento disciplinare.
A fronte dell'inequivoco tenore delle giustificazioni e della articolata motivazione posta a supporto dell'ordinanza del Gip, nella quale sono riportati tutti gli elementi raccolti a carico degli indagati, ritiene il Tribunale che l'istruttoria condotta dalla convenuta risulti del tutto adeguata e completa.
Del pari, la lettura del verbale della commissione, rende chiara la motivazione dell'adozione della sanzione della sospensione di giorni 3, con privazione della Parte retribuzione. L'estratto allegato alla memoria di costituzione dell invero, individua la somma indebitamente percepita, la condotta, le fonti di prova.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la sanzione irrogata è del tutto proporzionata rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare compiuto per come accertato, anche in relazione agli altri partecipanti al sodalizio, e il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr.ssa Valentina Ricchezza, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi a cura della cancelleria
Santa Maria Capua Vetere, 24 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza