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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 507/2023, promossa
DA
con sede legale in Roma, V.le Europa n. 190, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I. C.F. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, P.IVA_2 dall'Avv. Alessandra Ceschi (C.F. e-mail C.F._1 Email_1
, fax 055/2736204), domi-
[...] Email_2 ciliata presso Affari Legali Territoriali Centro Nord, Via Parte_1
Porta Rossa n. 8 Firenze.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentate e difese, in forza di procura alle liti C.F._3
1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Riccardo Galli (c.f.:
, n. fax 0523.305454, p.e.c. galli. avvoca- C.F._4 Email_3
del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliate presso lo studio del Emai_4 medesimo avvocato in Piacenza (PC) –Via X Giugno, 4 – 29121 PIACENZA.
APPELLATE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 23/01/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: -nel merito, revocare - per intervenuto pagamento e perché inammissibile, improcedibile, infondato, ingiusto ed illegittimo per i fatti esposti
– il Decreto Ingiuntivo opposto n. 635/2020, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 16/06/2020- 06/07/2020, notificato a dalle sigg.re Parte_1
e , in data 31/07/2020. -Dichiarare che CP_1 Controparte_2 [...] non deve alle sigg.re e quanto Parte_1 CP_1 Controparte_2 dalle stesse richiesto a titolo di sorte capitale e di spese per l'opposto D.I., per
i motivi indicati in premessa. -Condannare le sigg.re e CP_1 [...]
alla restituzione in favore di di € 7.070,12 oltre Parte_2 Parte_1 all'importo di € 2.190,15 a titolo di spese occorse, oltre a quanto dalle stesse in forza della sentenza di primo grado, comprese le spese di c.t.u.- -Dichiarare tenute in ogni caso le sigg.re e alla restitu- CP_1 Controparte_2 zione a dei BPF di cui è causa. Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari del doppio grado”.
Per la parte appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, emessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, così giudi- care: 1) rigettare - per i motivi tutti dedotti, anche nel corso del giudizio di I° grado e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti - l'appello propo- sto da con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, in Parte_3 quanto inammissibile, infondato, indimostrato o come meglio, confermando in-
2 tegralmente ed in ogni sua parte, anche in punto di spese e competenze di causa, la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 49/2023 emessa il 23/01/2023 dal Giudice Unico D.ssa Elena Piccinni e pubblicata in pari data, resa inter par- tes – rigettando ogni domanda comunque svolta dall'appellante nei confronti delle Sigg.re e in epigrafe generalizzate;
e per CP_1 Controparte_2
l'effetto 2) rigettare siccome come infondata, indimostrata, inammissibile, o come meglio, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da , Parte_1
e per cui é causa, e tutte le domande connesse e conseguenti dalla stessa op- ponente proposte, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
635/2020 del 16/06/2020- 06/07/2020, R.G. n. 1337/2020, emesso dal Tribu- nale di Pistoia inter partes e per cui è causa;
3) in via subordinata, per la de- negata ipotesi di accertamento in corso di causa di un diverso credito, maggio- re o minore, vantato dalle Sigg.re e nei con- CP_1 Controparte_2 fronti dell'opponente-appellante , rigettare, comunque, in Parte_1 ogni miglior modo e forma, le domande tutte spiegate dall'appellante medesi- ma perché infondate, inammissibili, indimostrate, o come meglio, dichiarando tenuta e/o condannando, per le causali di cui in narrativa, Controparte_3
in persona del l.r.p.t, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma
[...]
n. al pagamento, a favore delle appellate Sigg.re e P.IVA_2 CP_1
in atti generalizzate, della somma maggiore o minore che ri- Controparte_2 sulterà dovuta anche alla luce dell'espletata istruttoria nel corso del primo gra- do di giudizio, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo effettivo;
4) con riferimento specifico alla domanda di restituzione dei titoli originali b.f.p. per cui è causa, prendere atto – alla luce dei fatti sopravvenuti ed esposti al paragrafo 6) della comparsa di costituzione in appello (pp. 40, 41 comp. costi- tuz. appello , – della disponibilità delle appellate a mettere gli Parte_4 Parte_5 stessi a disposizione di parte appellante e/o del suo procuratore in atti costitui- to, se del caso disporne la loro restituzione a parte appellante tramite il relati- vo deposito presso l'ufficio di Montagnana Pistoiese - Mar- Parte_1
3 liana (PT) che ne ha curato a suo tempo l'emissione, dichiarando così su tale aspetto l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse ad agire dell'appellante. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio
e competenze di causa, da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario, ol- tre 15% di rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Su istanza di e di il Tribunale di Pi- CP_1 Controparte_2 stoia, con decreto n.635-2020, ingiungeva a il pagamento Parte_1 della somma di € 35.115,06, oltre interessi e spese di procedura, dovuta a tito- lo di rimborso di n. 6 BPF), della durata trenten- Controparte_4 nale, formalmente contrassegnati dalla serie “Q/P” ed aventi nn. 000.090,
000.091, 000.092, 000.093, 000.094, 000.095, ciascuno del valore nominale di Lire 500.000, emessi in data 02/12/1988 dall'allora ente pubblico economico
. Parte_1
Contro questo decreto proponeva tempestiva oppo- Parte_1 sizione, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza del presupposto della liquidità del credito azionato, allegando l'intervenuto pagamento in data 07/08/2020 dell'importo ingiunto e delle ulte- riori spese per complessivi € 37.381,23 con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, avanzando domanda di condanna delle opposte alla restituzione in suo favore dell'importo di € 7.070,12 (pari alla differenza tra quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo e il giusto importo dovuto a titolo Cont di rimborso dei pari ad euro 28.044,94), oltre alla refusione delle spese del giudizio di opposizione, nonché alla restituzione dei titoli ancora in possesso delle controparti.
Nel merito deduceva che la richiesta di pagamento era errata per ecces- so, l'importo liquidabile per i BPF de quibus essendo pari a complessivi euro
28.044,94.
Al riguardo spiegava che la differenza tra quanto richiesto e quando do- vuto, come già illustrato alle controparti in fase stragiudiziale, nasceva unica-
4 mente dalle modalità di calcolo del montante al 20° anno dei titoli: secondo essa appellante doveva tenersi conto nel determinare il montante che per i primi vent'anni era prevista la capitalizzazione annuale degli interessi al netto e non al lordo della ritenuta fiscale, come preteso dalle controparti, giusta la previsione dell'art.7 DM 23-6-1997.
Al riguardo precisava, infatti, che in virtù di quanto stabilito dal D.L.
19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nel- la Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi ma- turati sui Buoni emessi dal 1° Settembre 1987 al 23 Giugno 1997 erano assog- gettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta era stata soppressa con il D.LGS.
01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabili- ta, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50%. Come stabi- lito dal DM Tesoro 23 Giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97), gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997
(appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita dei titoli, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determi- na, in sostanza, la differenza di rendimento rispetto al calcolo che si ottiene capitalizzando di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.
Si costituivano in giudizio le opposte contrastando la domanda e chie- dendone il rigetto.
Istruita la causa con CTU, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 49/2023 pubblicata il 23/01/2023 ha respinto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quanto rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
“Relativamente alla normativa fiscale, è invece dirimente l'analisi delle modifiche del quadro normativo di riferimento L'articolo 31 del D.P.R n. 601 del
29/09/1973, in particolare, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP, enunciando “sono esenti dall'im- posta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di cre-
5 dito comunale e provinciale emesse dalla depositi e prestiti […]”. Suc- CP_6 cessivamente alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato
“modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”: con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa e prevista dal precedente articolo 31 del
D.P.R n. 601 del 29/09/1973, istituendosi, invece, una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri frutti “corrisposti” ai possesso- ri, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis ap- plicabile. E', quindi, seguito poi il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996, che ha ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP dalle di- sposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitu- tiva in misura comunque pari al 12,50%, in particolare disponendo che “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem- bre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in , per la parte maturata nel pe- Pt_3 riodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello
Stato: a) persone fisiche (…)”. Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei vo- caboli “corrisposti” e “percepiti”, le discipline fiscali suesposte rispondono al
c.d. principio di cassa, di tal che esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso di- sponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Viceversa, invece,
l'emittente dei buoni ha illegittimamente ritenuto di dover capitalizzare an- nualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tribu- tari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore alla percezione degli importi da parte del rispar- miatore. Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta
6 fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni
Q, R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7), così affermando di delineare una ri- cognizione di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove diffor- me da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Fi- nanze (RIS) n. 58 /E del 9 maggio 2000, che certo non assurge a normazione primaria. Tale disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate rendono ultroneo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 riportano
l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò smen- tendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto” ed indicati dal D.M. del 23/06/1997”.
In sintesi, secondo il tribunale, in sede di applicazione della ritenuta fi- scale opera il principio di cassa e non quello di competenza e il DM 23-6-1997 che si pone in contrasto con la normativa primaria è illegittimo e perciò va di- sapplicato.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sen- Parte_1 tenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado per falsa ap- plicazione delle norme di diritto con particolare riferimento a quanto previsto dal DPR 602/1973, dal d.lgs. 239/1996 e dall'art.7 del DM 23/6/1997.
Sostiene l'appellante che è evidente l'errore commesso dal giudice di primo grado nella ricostruzione della normativa fiscale applicabile, non avendo questi considerato che la materia è disciplinata anche dall'art. 3, comma 2, lett. d) ed e) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b) del
7 DL 556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, che prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria pro- vinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.
26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo di imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti.”
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice le ritenute sui redditi maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi - esattamente come nel- la fattispecie in esame - sono dovute annualmente e ciò incide sulla capitaliz- zazione degli interessi annuali (al netto e non lordo della ritenuta) e, quindi, sul montante al 20° anno. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sen- tenza impugnata, per quanto riguarda i BPF, il momento in cui il reddito viene percepito ed il momento in cui il detto reddito viene reso disponibile non coin- cidono, perché il reddito è percepito dal titolare del buono quando richiede il rimborso (solitamente alla scadenza), mentre, a seguito dell'utilizzazione del metodo di capitalizzazione degli interessi, è reso disponibile per il titolare del buono ed entra nella sua disponibilità non al momento del rimborso, come in- fondatamente sostenuto in sentenza, ma ogni anno per aggiungersi al montan- te e maturare ulteriori interessi.
Tutto ciò comporta, secondo l'appellante, che il DM 23.6.1997 non è di- stonico rispetto alla normativa primaria ma del tutto ad essa conforme.
L'appellante contesta, infine, la stessa possibilità di disapplicare il DM al- la luce della legge sul contenzioso amministrativo del 1865.
2) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, con particolare riferimen- to a quanto previsto dal D.P.R. 256/1989 e dall'art. 178 del D.P.R. 156/1973, in relazione al capo della decisione che ha respinto la richiesta restitutoria dei Cont
nonostante il loro pagamento, sull'assunto che la domanda fosse generi- ca.
Le difese delle appellate.
8 3. Le appellate hanno eccepito l'inammissibilità ex art.345 cpc della nuova eccezione coltivata dall'appellante in relazione all'art.3 DPR 602/1973, che introduce fatti nuovi in punto di modalità di versamento delle ritenute fi- scali;
hanno contestato, in ogni caso, nel merito la fondatezza della nuova dife- sa giungendo ad una lettura della normativa fiscale diametralmente opposta a quella dell'appellante sulla base di argomenti che saranno esaminati in seguito,
e richiamando a sostegno anche l'orientamento della Corte di Cassazione for- Cont matosi in materia di tassazione del TFR pagato con Hanno argomentato, inoltre, l'illegittimità del DM 23-6-1997 in quanto emesso da Ministro diverso da quello previsto dal d.lgs. 239/1996.
In ordine al secondo motivo hanno dichiarato la disponibilità alla restitu- Cont zione del in loro possesso.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 13-3-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta, con la concessione di termini di legge (D60+20) per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. Infondata è l'eccezione di inammissibilità della difesa proposta con il primo motivo d'appello che, secondo le appellate, configurerebbe un'eccezione nuova vietata dall'art.345 c.p.c.
Tale assunto è chiaramente destituito di fondamento, sia perché non si tratta di eccezione (cioè di un fatto estintivo, impeditivo, modificativo del dirit- to altrui) ma di mera attività di ricostruzione del quadro normativo applicabile ai pacifici fatti di causa, sia perché sin dal giudizio di primo grado l'appellante aveva posto il tema del trattamento fiscale, assumendo che, per effetto di que- Cont sto, per i primi vent'anni di durata dei gli interessi maturati erano capita-
9 lizzati annualmente al netto e non al lordo (come preteso dalle ingiungenti) dell'imposizione fiscale.
La differenza tra gli importi pretesi dalle appellate e quelli riconosciuti come dovuti da nasce unicamente da tale tema ed è stato posto Parte_1 in questi termini sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo.
6. Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
In merito alla normativa applicabile al caso di specie va ricordato che l'art.1, co.1 e 2 D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti, fra l'altro, dai buoni postali fruttiferi, preve- dendo l'applicazione, per quanto riguarda il caso di specie, della ritenuta fiscale nella misura del 12,50% (applicabile ai buoni emessi dal 1 settembre 1987 al
23 giugno 1997).
L'art.1, co.3 D.L. 556/1986, stabiliva: “Le ritenute di cui al comma 2 so- no riscosse:
a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, compre- se quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto de- creto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
In altre parole, per l'allora amministrazione postale le ritenute erano ri- scosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ai sensi dell'art.3, co.2 lett.d) e f) del DPR 602-1973. In particolare,
l'art.3, co.2 lett.d) del DPR 602-1973, faceva riferimento alle ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta “ancorché non corrisposti”.
10 Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata sugli interessi ancorché non corrisposti e, dunque, annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sot- toscrittore, e non secondo il principio di cassa.
Secondo le appellate le disposizioni sopra richiamate sarebbero in con- trasto con tutte le altre che connotano il nostro sistema fiscale, fondato sul principio di cassa, e si creerebbe un'antinomia che andrebbe risolta in base al criterio di specialità, nel senso che devono prevalere le norme del sistema de- stinate specificamente a disciplinare l'imposizione fiscale mentre qui verrebbe in rilievo la riscossione, e a quello cronologico.
In particolare, quanto a quest'ultimo, secondo le appellate sarebbe diri- mente considerare che “il DPR 602/1973, oltre a non essere la fonte compe- tente in materia di accertamento, è certamente anteriore alla norma, peraltro di carattere speciale, contenuta nel Decreto Interministeriale 23.12.1998, n.
511 il quale, come previsto dall'art. 1, co. 3, lett. b., D.L. 556/1986 e dall'art.
8, co. 3, DPR 602/1973, è stato chiamato espressamente a stabilire le modalità di versamento delle ritenute operate da , evidentemente su- Parte_1 perando ogni eventuale e contrastante norma anteriore e venendo così a Pt_6
[...
, peraltro in perfetta armonia con le previsioni di tutte le altre norme ivi in- clusa quella di cui all'art. 26 DPR 600/1973 sopra richiamato, che “…L'IMPOSTA
SOSTITUTIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGI-
SLATIVO 1 APRILE 1996, N. 239, E' APPLICATA DALLA POSTE Parte_1
ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI.”. (art.
2, c. 1). E addirittura poi prevedendo, al suo art. 3, che Controparte_7 comunica alla Cassa depositi e prestiti, entro il 20 aprile di ciascun anno,
l'ammontare dell'imposta applicata sugli interessi CORRISPOSTI nell'anno sola- re precedente”.
Ora, tali assunti non possono essere condivisi per due ragioni dirimenti:
(i) E' il decreto legge n.556/1986 a introdurre la tassazione de qua e a Cont regolarla anche in relazione ai esso è quindi anzitutto un articolato nor-
11 mativo sulla definizione dei presupposti d'imposta e poi anche sulle modalità di versamento.
(ii) Il Decreto Interministeriale 23.12.1998, n. 511, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, non si ap- plica “Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997” (v. art.1,co.2), quali quelli per cui è causa, per i quali “si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
In altre parole è proprio il decreto interministeriale a confermare gli as- sunti di in ordine alla diversità del regime fiscale. Parte_1
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Mini- stro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite particolari modalità applicative Parte_1 della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Ora, il Decreto Interministeriale 23.12.1998, n. 511, emanato per dare attuazione all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.239 del 1996, come sopra già ricordato, ha chiarito che “Ai buoni postali fruttiferi emessi an- teriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
E in precedenza il D.M. 23.6.1997 aveva stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
12 Secondo le appellate tale DM sarebbe illegittimo, perché non poteva es- sere emesso dal Ministro del Tesoro ma doveva essere emesso dal Ministro delle Finanze ex art.2, co.3 del d.lgs.239/1996.
L'argomento non coglie nel segno perché il decreto, che è stato emanato di concerto con il Ministero delle Finanze, non viene in rilievo quale momento attuativo dell'art.2, co.3, del d.lgs. 239/1996, ma quale espressione delle attri- buzioni proprie del Ministero del Tesoro in punto di istituzione di nuove serie di
BPF e, più in generale, di regolamentazione dei saggi di interessi dei BPF e del- le modalità di calcolo della capitalizzazione degli interessi nel caso sia prevista la capitalizzazione composta.
Con questo decreto, nell'istituire la nuova serie di BPF contraddistinti con la lettera T, il Ministro del Tesoro, in ordine alle modalità di conteggio degli in- teressi, ha precisato all'art.7 che: “1. I buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera "T", e i buoni postali della precedente serie ordina- ria "S" emessi a decorrere dal 1 gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto le- gislativo del 1 aprile 1996, n. 239, maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, del decreto legislativo del 1 aprile 1996, n.
239. 2. Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria "S" emessi a decorrere dal 1 gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art.2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 1 aprile 1996, n. 239, gli in- teressi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati an- nualmente al netto dell'imposta sostitutiva.
3. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fi- scale”.
Il DM in esame specifica, in altre parole, che per i BPF delle serie Q, R,
S, emessi entro il 31-12-1996, la capitalizzazione annuale degli interessi conti- nua ad essere al netto della ritenuta fiscale. Tale precisazione non solo appare
13 coerente con la normativa fiscale sopra richiamata, ma rientra pienamente nei poteri del Ministro del Tesoro che, ai sensi dell'art.173 del DPR 156/1973, co- me ha il potere di determinare i tassi di interesse dei BPF e di determinarne le successive variazioni (anche in diminuzione), allo stesso modo ha il potere di precisare le modalità di calcolo degli interessi in caso di capitalizzazione com- posta degli interessi, se al lordo o al netto dell'imposizione fiscale. In altre pa- role, come il Ministero è libero di riconoscere o meno la capitalizzazione com- posta degli interessi, alla stessa maniera può prevedere le modalità della capi- talizzazione degli interessi, se a lordo o al netto della ritenuta fiscale.
Sulla portata dell'art.173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974, e sulla possibili- tà di variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, si può rinviare a Cass. S.U. 3963-2019, che ha affermato principi di diritto, con cui è sancita la prevalenza dei decreti ministeriali, applicabili an- che alla fattispecie in esame, pur nella parziale diversità della fattispecie.
Non sussiste, pertanto, a detta di questa Corte, il contrasto tra il DM
23.06.1997 e la normativa di rango primario prospettato dal giudice di prime cure, sia perché le norme del DM sono espressione del potere attribuito al Mini- stero del Tesoro dall'art.173 del DPR 156/1973, ratione temporis applicabile, potere posto a tutela di rilevanti interessi pubblici (tutela del risparmio ma an- che dei conti pubblici), sia perché, in ogni caso, tale decreto è stato emanato in coerenza con il quadro normativo fiscale sopra ricostruito.
Né in senso contrario si può argomentare dalle pronunce della Corte di
Cassazione, menzionate dalle appellate, rese in tema di tassazione della inden- Cont nità di fine rapporto corrisposta in tutto o in parte mediante
In quel caso il problema fu affrontato nell'ottica della tassazione del TFR
e al fine di evitare una doppia tassazione la Corte di Cassazione ebbe ad affer- mare il seguente principio di diritto: “Gli interessi conteggiati sugli importi dei buoni fruttiferi postali di nuova emissione, emessi a partire dal 20 settembre
1986, in seguito alle modifiche introdotte con il D.L. n. 556 del 1986, converti- to nella legge n. 759 del 1986, e consegnati dal datore di lavoro (nella specie:
14 il CNR) al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto, ma esigibili solo con il rimborso del capitale, sono colpiti dalla ritenuta alla fonte, e perciò, al fi- ne di evitare una illegittima doppia imposizione, sono soggetti a tassazione li- mitata alla differenza tra l'aliquota applicata su tutta l'indennità corrisposta dal datore e quella relativa alla ritenuta d'acconto operata al momento della ri- scossione degli interessi” (Cfr., Cass. civ. 584/04; 2812-08).
L'orientamento è stato poi ribadito successivamente in questi termini “In tema di imposta sui redditi, quando sui buoni postali corrisposti al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto emessi dopo il 20 settembre 1986, e quindi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex d.l. 19 settembre 1986, n.
556, conv. nella legge 17 novembre 1986 n. 759, siano maturati interessi non riscossi dal datore di lavoro, e perciò non assoggettati a ritenuta, i suddetti in- teressi non possono essere tassati sia a titolo di ritenuta, che al momento di li- quidazione del TFR. Ne consegue che, per evitare la doppia imposizione, la tassazione su tali interessi deve essere limitata all'eventuale differenza tra
l'aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi” (v. 451-13; 1522-
17).
E' evidente la diversità di fattispecie: qui si tratta di determinare l'importo dei BPF per i primi 20 anni e, in particolare, del montante al 20° anno su cui vanno conteggiati gli interessi per gli ultimi dieci anni in regime di capi- talizzazione semplice. Si tratta di stabilire, in particolare, per i primi venti anni se la capitalizzazione composta degli interessi operi al lordo o al netto della ri- tenuta fiscale.
E' chiaro, allora, che i precedenti sopra richiamati non sono pertinenti.
La questione va risolta unicamente alla luce della normativa sopra esa- minata e, in particolare, del DM 23-6-1997. Il comportamento di , Parte_1 che alle disposizioni sopra richiamate si è attenuta, è conforme a diritto.
Il primo motivo d'appello è pertanto fondato e merita accoglimento.
Facendo applicazione del DM 23-6-1997 e tenuto conto che l'interesse annuale previsto per gli ultimi 10 anni è pari al 15%, come si ricava dalle con-
15 dizioni economiche poste a tergo dei titoli, da applicarsi, con capitalizzazione semplice, sul montante al 20° anno, l'importo dovuto dall'appellante è pari ad euro 28.044,94, come verificato anche nel corso del giudizio di primo grado mediante CTU (v. integrazione depositata in data 3-5-2022, pag.64 e ss. e in particolare pag.69 in cui il CTU riassume i risultati ottenuti utilizzando la meto- dologia di calcolo sopra indicata: “al 20° anno dall'emissione degli stessi, avremo che la somma totale degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, ma- turata nel periodo dal 20° al 30° anno di emissione dei buoni ammonta a
15.917,40 € mentre il montante complessivamente maturato, al netto della ri- tenuta fiscale, al 30° anno dall'emissione del buono, ammonta a 28.044,94
€.”).
Pertanto, è legittima la richiesta dell'appellante di ottenere in restituzio- ne il maggiore importo, pari ad euro 7.070,12, versato alle appellate in forza del decreto ingiuntivo emesso in primo grado.
7. Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
Una volta che l'appellante aveva pagato i buoni postali, come ingiunto, le appellate avrebbero dovuto consegnarle gli originali dei titoli di legittimazione, giusta la previsione ricavabile dall'art.178 del DPR 156/1973, da cui risulta che il rimborso avviene previa esibizione e consegna dei buoni postali, in linea con le disposizioni in materia di quietanza (art.1199 c.c.), necessaria in forma di annotazione sul titolo soltanto quando questo non è restituito al debitore.
E' pacifico che la consegna non sia mai avvenuta nemmeno nel corso del presente giudizio d'appello, pure a fronte della disponibilità hinc et inde mani- festata dalle appellate.
8. In conclusione, l'appello è integralmente accolto. In riforma della sen- tenza di primo grado, determinato il credito delle ingiungenti nella minor som- ma di euro 28.044,94 e dato atto che esso è stato già pagato da Parte_1
, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e prima del giudizio di opposizione,
[...] con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, si accoglie l'opposizione e si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
16 Per l'effetto, le appellate sono condannate a restituire all'appellante la somma di euro 7.070,12, pari alla differenza tra quanto pagato in forza del de- creto ingiuntivo e quanto realmente dovuto. Le appellate sono altresì condan- nate a restituire all'appellante gli originali dei buoni postali fruttiferi per cui è causa.
9. Le spese di primo grado, comprese quelle della fase monitoria, pos- sono essere compensate, comprese quelle della CTU.
Al tal fine rileva che mai aveva provveduto, prima della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo, a formalizzare il pagamento dei BPF con le for- me richieste ex art.1208 e ss. c.c. e che, in ogni caso, la manifestata disponibi- lità a pagare la complessiva somma di euro 28.044,94, con le particolari moda- lità indicate nella lettera prodotta quale doc.4 nel giudizio di opposizione, era subordinata alla rinuncia delle controparti ad ogni ulteriore pretesa nei confron- ti di . Circostanza questa che, in ogni caso, ha costretto le appel- Parte_1 late ad agire in giudizio per ottenere anche la parte del credito che CP_8
pure formalmente riconosceva come dovuta.
[...]
Dalla pronuncia di compensazione discende che le appellate devono re- stituire all'appellante la somma di euro 2.190,15 pagata a titolo di spese del decreto ingiuntivo, nonché le eventuali somme che quest'ultima avesse pagato a controparte in forza della sentenza riformata a titolo di spese di lite del giudi- zio di opposizione, oltre all'eventuale quota parte delle spese di CTU.
10. Le spese del giudizio d'appello seguono invece la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14 e ss. mod.; sca- glione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00 – discutendosi della debenza della sola parte eccedentaria – parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, essendo stata svolta la sola trattazione e non anche l'istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così prov- vede:
- in riforma della sentenza di primo grado, determinato il credito delle ingiungenti nella minor somma di euro 28.044,94 e dato atto che es-
17 so è stato già pagato da , con conseguente cessa- Parte_1 zione della materia del contendere sul punto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1
la somma eccedentaria di euro 7.070,12, pari alla differenza tra
[...] quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo e quanto dovuto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, comprese quelle di CTU, e per l'effetto condanna le appellate a restituire all'appellante la somma di euro 2.190,15 pagata a titolo di spese li- quidate nel decreto ingiuntivo, nonché le eventuali somme che
[...]
avesse pagato in forza della sentenza riformata a titolo Parte_1 di spese di lite del giudizio di opposizione, oltre all'eventuale quota parte delle spese di CTU;
- condanna e a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese del giudizio d'appello, che liquida in complessivi euro
[...]
€ 4.888,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), delle spese vive per euro 382,50, degli oneri fiscali e previdenziali (IVA e CPA, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 5-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistra- ti:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 507/2023, promossa
DA
con sede legale in Roma, V.le Europa n. 190, Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I. C.F. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, P.IVA_2 dall'Avv. Alessandra Ceschi (C.F. e-mail C.F._1 Email_1
, fax 055/2736204), domi-
[...] Email_2 ciliata presso Affari Legali Territoriali Centro Nord, Via Parte_1
Porta Rossa n. 8 Firenze.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ), rappresentate e difese, in forza di procura alle liti C.F._3
1 in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Riccardo Galli (c.f.:
, n. fax 0523.305454, p.e.c. galli. avvoca- C.F._4 Email_3
del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliate presso lo studio del Emai_4 medesimo avvocato in Piacenza (PC) –Via X Giugno, 4 – 29121 PIACENZA.
APPELLATE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 49/2023 del Tribunale di Pistoia pubblicata il 23/01/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: -nel merito, revocare - per intervenuto pagamento e perché inammissibile, improcedibile, infondato, ingiusto ed illegittimo per i fatti esposti
– il Decreto Ingiuntivo opposto n. 635/2020, emesso dal Tribunale di Pistoia in data 16/06/2020- 06/07/2020, notificato a dalle sigg.re Parte_1
e , in data 31/07/2020. -Dichiarare che CP_1 Controparte_2 [...] non deve alle sigg.re e quanto Parte_1 CP_1 Controparte_2 dalle stesse richiesto a titolo di sorte capitale e di spese per l'opposto D.I., per
i motivi indicati in premessa. -Condannare le sigg.re e CP_1 [...]
alla restituzione in favore di di € 7.070,12 oltre Parte_2 Parte_1 all'importo di € 2.190,15 a titolo di spese occorse, oltre a quanto dalle stesse in forza della sentenza di primo grado, comprese le spese di c.t.u.- -Dichiarare tenute in ogni caso le sigg.re e alla restitu- CP_1 Controparte_2 zione a dei BPF di cui è causa. Con vittoria di spese, diritti Parte_1 ed onorari del doppio grado”.
Per la parte appellata: “Voglia l'adita Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, emessa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, così giudi- care: 1) rigettare - per i motivi tutti dedotti, anche nel corso del giudizio di I° grado e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti - l'appello propo- sto da con atto di citazione notificato in data 24.02.2023, in Parte_3 quanto inammissibile, infondato, indimostrato o come meglio, confermando in-
2 tegralmente ed in ogni sua parte, anche in punto di spese e competenze di causa, la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 49/2023 emessa il 23/01/2023 dal Giudice Unico D.ssa Elena Piccinni e pubblicata in pari data, resa inter par- tes – rigettando ogni domanda comunque svolta dall'appellante nei confronti delle Sigg.re e in epigrafe generalizzate;
e per CP_1 Controparte_2
l'effetto 2) rigettare siccome come infondata, indimostrata, inammissibile, o come meglio, l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da , Parte_1
e per cui é causa, e tutte le domande connesse e conseguenti dalla stessa op- ponente proposte, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.
635/2020 del 16/06/2020- 06/07/2020, R.G. n. 1337/2020, emesso dal Tribu- nale di Pistoia inter partes e per cui è causa;
3) in via subordinata, per la de- negata ipotesi di accertamento in corso di causa di un diverso credito, maggio- re o minore, vantato dalle Sigg.re e nei con- CP_1 Controparte_2 fronti dell'opponente-appellante , rigettare, comunque, in Parte_1 ogni miglior modo e forma, le domande tutte spiegate dall'appellante medesi- ma perché infondate, inammissibili, indimostrate, o come meglio, dichiarando tenuta e/o condannando, per le causali di cui in narrativa, Controparte_3
in persona del l.r.p.t, Codice Fiscale e Registro Imprese Roma
[...]
n. al pagamento, a favore delle appellate Sigg.re e P.IVA_2 CP_1
in atti generalizzate, della somma maggiore o minore che ri- Controparte_2 sulterà dovuta anche alla luce dell'espletata istruttoria nel corso del primo gra- do di giudizio, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c., al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto al saldo effettivo;
4) con riferimento specifico alla domanda di restituzione dei titoli originali b.f.p. per cui è causa, prendere atto – alla luce dei fatti sopravvenuti ed esposti al paragrafo 6) della comparsa di costituzione in appello (pp. 40, 41 comp. costi- tuz. appello , – della disponibilità delle appellate a mettere gli Parte_4 Parte_5 stessi a disposizione di parte appellante e/o del suo procuratore in atti costitui- to, se del caso disporne la loro restituzione a parte appellante tramite il relati- vo deposito presso l'ufficio di Montagnana Pistoiese - Mar- Parte_1
3 liana (PT) che ne ha curato a suo tempo l'emissione, dichiarando così su tale aspetto l'intervenuta cessazione della materia del contendere e/o il difetto di interesse ad agire dell'appellante. In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio
e competenze di causa, da distrarsi in favore del patrocinatore antistatario, ol- tre 15% di rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come di legge”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Su istanza di e di il Tribunale di Pi- CP_1 Controparte_2 stoia, con decreto n.635-2020, ingiungeva a il pagamento Parte_1 della somma di € 35.115,06, oltre interessi e spese di procedura, dovuta a tito- lo di rimborso di n. 6 BPF), della durata trenten- Controparte_4 nale, formalmente contrassegnati dalla serie “Q/P” ed aventi nn. 000.090,
000.091, 000.092, 000.093, 000.094, 000.095, ciascuno del valore nominale di Lire 500.000, emessi in data 02/12/1988 dall'allora ente pubblico economico
. Parte_1
Contro questo decreto proponeva tempestiva oppo- Parte_1 sizione, eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in assenza del presupposto della liquidità del credito azionato, allegando l'intervenuto pagamento in data 07/08/2020 dell'importo ingiunto e delle ulte- riori spese per complessivi € 37.381,23 con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto, avanzando domanda di condanna delle opposte alla restituzione in suo favore dell'importo di € 7.070,12 (pari alla differenza tra quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo e il giusto importo dovuto a titolo Cont di rimborso dei pari ad euro 28.044,94), oltre alla refusione delle spese del giudizio di opposizione, nonché alla restituzione dei titoli ancora in possesso delle controparti.
Nel merito deduceva che la richiesta di pagamento era errata per ecces- so, l'importo liquidabile per i BPF de quibus essendo pari a complessivi euro
28.044,94.
Al riguardo spiegava che la differenza tra quanto richiesto e quando do- vuto, come già illustrato alle controparti in fase stragiudiziale, nasceva unica-
4 mente dalle modalità di calcolo del montante al 20° anno dei titoli: secondo essa appellante doveva tenersi conto nel determinare il montante che per i primi vent'anni era prevista la capitalizzazione annuale degli interessi al netto e non al lordo della ritenuta fiscale, come preteso dalle controparti, giusta la previsione dell'art.7 DM 23-6-1997.
Al riguardo precisava, infatti, che in virtù di quanto stabilito dal D.L.
19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del 20/09/1986), convertito nel- la Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi ma- turati sui Buoni emessi dal 1° Settembre 1987 al 23 Giugno 1997 erano assog- gettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta era stata soppressa con il D.LGS.
01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabili- ta, per quanto concerne i Buoni, sempre nella misura del 12,50%. Come stabi- lito dal DM Tesoro 23 Giugno 1997 (pubblicato su GU 145/97), gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 30/06/1997
(appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita dei titoli, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale e ciò determi- na, in sostanza, la differenza di rendimento rispetto al calcolo che si ottiene capitalizzando di anno in anno gli interessi al lordo della stessa imposta.
Si costituivano in giudizio le opposte contrastando la domanda e chie- dendone il rigetto.
Istruita la causa con CTU, il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 49/2023 pubblicata il 23/01/2023 ha respinto l'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quanto rileva in questa sede il Tribunale ha osservato:
“Relativamente alla normativa fiscale, è invece dirimente l'analisi delle modifiche del quadro normativo di riferimento L'articolo 31 del D.P.R n. 601 del
29/09/1973, in particolare, prevedeva l'esenzione da imposizioni fiscali degli interessi e degli altri frutti derivanti dai BFP, enunciando “sono esenti dall'im- posta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di cre-
5 dito comunale e provinciale emesse dalla depositi e prestiti […]”. Suc- CP_6 cessivamente alla data di emissione dei BFP della serie "Q", avvenuta per il tramite del D.M. del 13/06/1986, è intervenuto il D.L. n. 556 del 19/09/1986, convertito con modificazioni dalla Legge n. 759 del 17/11/1986, e rubricato
“modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”: con tale normativa è venuta meno l'esenzione pregressa e prevista dal precedente articolo 31 del
D.P.R n. 601 del 29/09/1973, istituendosi, invece, una ritenuta d'imposta, per le persone fisiche, sugli interessi, premi ed altri frutti “corrisposti” ai possesso- ri, ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ratione temporis ap- plicabile. E', quindi, seguito poi il Decreto Legislativo n. 239 del 01/04/1996, che ha ulteriormente modificato il regime impositivo previsto per i BFP dalle di- sposizioni di cui al D.L. 556/86, introducendo, con l'art. 2, una imposta sostitu- tiva in misura comunque pari al 12,50%, in particolare disponendo che “Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, […] gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri tioli similari di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem- bre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in , per la parte maturata nel pe- Pt_3 riodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello
Stato: a) persone fisiche (…)”. Orbene, come ben evidenziato dall'uso dei vo- caboli “corrisposti” e “percepiti”, le discipline fiscali suesposte rispondono al
c.d. principio di cassa, di tal che esse collocano il momento impositivo all'atto in cui il reddito viene percepito dal sottoscrittore e, dunque, quando è reso di- sponibile allo stesso attraverso il rimborso del buono. Viceversa, invece,
l'emittente dei buoni ha illegittimamente ritenuto di dover capitalizzare an- nualmente gli interessi di volta in volta maturati, al netto dei trattamenti tribu- tari suesposti e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore alla percezione degli importi da parte del rispar- miatore. Sul punto, a nulla rileva che il D.M. del 23/06/1997 (G.U. n. 145 del
24/06/1997) abbia previsto una capitalizzazione annuale al netto della ritenuta
6 fiscale, asserendo che tale trattamento sarebbe continuato anche per i buoni
Q, R, S emessi fino al 31/12/1996 (art. 7), così affermando di delineare una ri- cognizione di prassi contabili precedenti: trattasi, infatti, di un provvedimento sottordinato alle disposizioni legislative richiamate, da disapplicarsi ove diffor- me da queste ultime, consequenzialmente inefficace per quanto attiene alla considerazione indebitamente anticipata del momento impositivo, e che non trova ulteriore ragione normativa di efficacia in ragione della sua eventuale corrispondenza ad anteriori prassi e/o alla Risoluzione del Ministero delle Fi- nanze (RIS) n. 58 /E del 9 maggio 2000, che certo non assurge a normazione primaria. Tale disapplicazione e il portato delle norme primarie soprarichiamate rendono ultroneo osservare altresì come anche i prospetti di calcolo riportati sui buoni in esame e nella tabella allegata al D.M. del 13/06/1986 riportano
l'applicazione di un meccanismo di capitalizzazione degli interessi considerati al lordo dell'imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo di imposta, con ciò smen- tendosi ulteriormente l'attendibilità dei criteri di computo “al netto” ed indicati dal D.M. del 23/06/1997”.
In sintesi, secondo il tribunale, in sede di applicazione della ritenuta fi- scale opera il principio di cassa e non quello di competenza e il DM 23-6-1997 che si pone in contrasto con la normativa primaria è illegittimo e perciò va di- sapplicato.
L'appello.
2. ha proposto tempestivo appello ritenendo la sen- Parte_1 tenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) Con il primo motivo censura la sentenza di primo grado per falsa ap- plicazione delle norme di diritto con particolare riferimento a quanto previsto dal DPR 602/1973, dal d.lgs. 239/1996 e dall'art.7 del DM 23/6/1997.
Sostiene l'appellante che è evidente l'errore commesso dal giudice di primo grado nella ricostruzione della normativa fiscale applicabile, non avendo questi considerato che la materia è disciplinata anche dall'art. 3, comma 2, lett. d) ed e) del DPR 602/1973, richiamato dall'art. 1, comma 3, lett. b) del
7 DL 556/1986 in relazione all'attività dell'amministrazione postale, che prevede che “Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria pro- vinciale dello Stato: d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art.
26, primo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo di imposta ancorché non corrisposti;
e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, secondo comma, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti.”
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice le ritenute sui redditi maturati nel periodo d'imposta, ancorché non riscossi - esattamente come nel- la fattispecie in esame - sono dovute annualmente e ciò incide sulla capitaliz- zazione degli interessi annuali (al netto e non lordo della ritenuta) e, quindi, sul montante al 20° anno. Inoltre, contrariamente a quanto affermato nella sen- tenza impugnata, per quanto riguarda i BPF, il momento in cui il reddito viene percepito ed il momento in cui il detto reddito viene reso disponibile non coin- cidono, perché il reddito è percepito dal titolare del buono quando richiede il rimborso (solitamente alla scadenza), mentre, a seguito dell'utilizzazione del metodo di capitalizzazione degli interessi, è reso disponibile per il titolare del buono ed entra nella sua disponibilità non al momento del rimborso, come in- fondatamente sostenuto in sentenza, ma ogni anno per aggiungersi al montan- te e maturare ulteriori interessi.
Tutto ciò comporta, secondo l'appellante, che il DM 23.6.1997 non è di- stonico rispetto alla normativa primaria ma del tutto ad essa conforme.
L'appellante contesta, infine, la stessa possibilità di disapplicare il DM al- la luce della legge sul contenzioso amministrativo del 1865.
2) Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norma di diritto, con particolare riferimen- to a quanto previsto dal D.P.R. 256/1989 e dall'art. 178 del D.P.R. 156/1973, in relazione al capo della decisione che ha respinto la richiesta restitutoria dei Cont
nonostante il loro pagamento, sull'assunto che la domanda fosse generi- ca.
Le difese delle appellate.
8 3. Le appellate hanno eccepito l'inammissibilità ex art.345 cpc della nuova eccezione coltivata dall'appellante in relazione all'art.3 DPR 602/1973, che introduce fatti nuovi in punto di modalità di versamento delle ritenute fi- scali;
hanno contestato, in ogni caso, nel merito la fondatezza della nuova dife- sa giungendo ad una lettura della normativa fiscale diametralmente opposta a quella dell'appellante sulla base di argomenti che saranno esaminati in seguito,
e richiamando a sostegno anche l'orientamento della Corte di Cassazione for- Cont matosi in materia di tassazione del TFR pagato con Hanno argomentato, inoltre, l'illegittimità del DM 23-6-1997 in quanto emesso da Ministro diverso da quello previsto dal d.lgs. 239/1996.
In ordine al secondo motivo hanno dichiarato la disponibilità alla restitu- Cont zione del in loro possesso.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 13-3-
2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a se- guito di trattazione scritta, con la concessione di termini di legge (D60+20) per il deposito di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
5. Infondata è l'eccezione di inammissibilità della difesa proposta con il primo motivo d'appello che, secondo le appellate, configurerebbe un'eccezione nuova vietata dall'art.345 c.p.c.
Tale assunto è chiaramente destituito di fondamento, sia perché non si tratta di eccezione (cioè di un fatto estintivo, impeditivo, modificativo del dirit- to altrui) ma di mera attività di ricostruzione del quadro normativo applicabile ai pacifici fatti di causa, sia perché sin dal giudizio di primo grado l'appellante aveva posto il tema del trattamento fiscale, assumendo che, per effetto di que- Cont sto, per i primi vent'anni di durata dei gli interessi maturati erano capita-
9 lizzati annualmente al netto e non al lordo (come preteso dalle ingiungenti) dell'imposizione fiscale.
La differenza tra gli importi pretesi dalle appellate e quelli riconosciuti come dovuti da nasce unicamente da tale tema ed è stato posto Parte_1 in questi termini sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo.
6. Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
In merito alla normativa applicabile al caso di specie va ricordato che l'art.1, co.1 e 2 D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, ha assoggettato a tassazione gli interessi prodotti, fra l'altro, dai buoni postali fruttiferi, preve- dendo l'applicazione, per quanto riguarda il caso di specie, della ritenuta fiscale nella misura del 12,50% (applicabile ai buoni emessi dal 1 settembre 1987 al
23 giugno 1997).
L'art.1, co.3 D.L. 556/1986, stabiliva: “Le ritenute di cui al comma 2 so- no riscosse:
a) a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se operate dalle amministrazioni dello Stato, compre- se quelle con ordinamento autonomo, salvo quanto previsto nella lettera b);
b) mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettere d) ed f) del predetto de- creto, se operate da altri soggetti e dall'amministrazione postale. Le modalità di versamento delle ritenute da quest'ultima operate sono stabilite ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, dello stesso decreto”.
In altre parole, per l'allora amministrazione postale le ritenute erano ri- scosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato ai sensi dell'art.3, co.2 lett.d) e f) del DPR 602-1973. In particolare,
l'art.3, co.2 lett.d) del DPR 602-1973, faceva riferimento alle ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta “ancorché non corrisposti”.
10 Dal quadro normativo così ricostruito emerge espressamente che, all'atto di emissione dei buoni fruttiferi postali di cui è causa, la ritenuta d'imposta era già prevista e applicata sugli interessi ancorché non corrisposti e, dunque, annualmente e a prescindere dall'effettiva percezione da parte del sot- toscrittore, e non secondo il principio di cassa.
Secondo le appellate le disposizioni sopra richiamate sarebbero in con- trasto con tutte le altre che connotano il nostro sistema fiscale, fondato sul principio di cassa, e si creerebbe un'antinomia che andrebbe risolta in base al criterio di specialità, nel senso che devono prevalere le norme del sistema de- stinate specificamente a disciplinare l'imposizione fiscale mentre qui verrebbe in rilievo la riscossione, e a quello cronologico.
In particolare, quanto a quest'ultimo, secondo le appellate sarebbe diri- mente considerare che “il DPR 602/1973, oltre a non essere la fonte compe- tente in materia di accertamento, è certamente anteriore alla norma, peraltro di carattere speciale, contenuta nel Decreto Interministeriale 23.12.1998, n.
511 il quale, come previsto dall'art. 1, co. 3, lett. b., D.L. 556/1986 e dall'art.
8, co. 3, DPR 602/1973, è stato chiamato espressamente a stabilire le modalità di versamento delle ritenute operate da , evidentemente su- Parte_1 perando ogni eventuale e contrastante norma anteriore e venendo così a Pt_6
[...
, peraltro in perfetta armonia con le previsioni di tutte le altre norme ivi in- clusa quella di cui all'art. 26 DPR 600/1973 sopra richiamato, che “…L'IMPOSTA
SOSTITUTIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGI-
SLATIVO 1 APRILE 1996, N. 239, E' APPLICATA DALLA POSTE Parte_1
ALL'ATTO DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI.”. (art.
2, c. 1). E addirittura poi prevedendo, al suo art. 3, che Controparte_7 comunica alla Cassa depositi e prestiti, entro il 20 aprile di ciascun anno,
l'ammontare dell'imposta applicata sugli interessi CORRISPOSTI nell'anno sola- re precedente”.
Ora, tali assunti non possono essere condivisi per due ragioni dirimenti:
(i) E' il decreto legge n.556/1986 a introdurre la tassazione de qua e a Cont regolarla anche in relazione ai esso è quindi anzitutto un articolato nor-
11 mativo sulla definizione dei presupposti d'imposta e poi anche sulle modalità di versamento.
(ii) Il Decreto Interministeriale 23.12.1998, n. 511, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, non si ap- plica “Ai buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 1 gennaio 1997” (v. art.1,co.2), quali quelli per cui è causa, per i quali “si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
In altre parole è proprio il decreto interministeriale a confermare gli as- sunti di in ordine alla diversità del regime fiscale. Parte_1
La ritenuta fiscale è stata poi nominalmente soppressa con il D.L. 01 aprile 1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi sempre stabilita nella misura del 12,50%.
L'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 239 del 1996 ha disposto che “Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con decreto del Mini- stro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente , possono essere stabilite particolari modalità applicative Parte_1 della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7”.
Ora, il Decreto Interministeriale 23.12.1998, n. 511, emanato per dare attuazione all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.239 del 1996, come sopra già ricordato, ha chiarito che “Ai buoni postali fruttiferi emessi an- teriormente al 1 gennaio 1997 si applica integralmente la previgente disciplina fiscale”.
E in precedenza il D.M. 23.6.1997 aveva stabilito che “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
12 Secondo le appellate tale DM sarebbe illegittimo, perché non poteva es- sere emesso dal Ministro del Tesoro ma doveva essere emesso dal Ministro delle Finanze ex art.2, co.3 del d.lgs.239/1996.
L'argomento non coglie nel segno perché il decreto, che è stato emanato di concerto con il Ministero delle Finanze, non viene in rilievo quale momento attuativo dell'art.2, co.3, del d.lgs. 239/1996, ma quale espressione delle attri- buzioni proprie del Ministero del Tesoro in punto di istituzione di nuove serie di
BPF e, più in generale, di regolamentazione dei saggi di interessi dei BPF e del- le modalità di calcolo della capitalizzazione degli interessi nel caso sia prevista la capitalizzazione composta.
Con questo decreto, nell'istituire la nuova serie di BPF contraddistinti con la lettera T, il Ministro del Tesoro, in ordine alle modalità di conteggio degli in- teressi, ha precisato all'art.7 che: “1. I buoni postali della nuova serie ordinaria contraddistinti con la lettera "T", e i buoni postali della precedente serie ordina- ria "S" emessi a decorrere dal 1 gennaio 1997 a favore di soggetti diversi da quelli previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto le- gislativo del 1 aprile 1996, n. 239, maturano interessi che saranno, per i primi venti anni, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, primo comma, del decreto legislativo del 1 aprile 1996, n.
239. 2. Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria "S" emessi a decorrere dal 1 gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art.2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo del 1 aprile 1996, n. 239, gli in- teressi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati an- nualmente al netto dell'imposta sostitutiva.
3. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fi- scale”.
Il DM in esame specifica, in altre parole, che per i BPF delle serie Q, R,
S, emessi entro il 31-12-1996, la capitalizzazione annuale degli interessi conti- nua ad essere al netto della ritenuta fiscale. Tale precisazione non solo appare
13 coerente con la normativa fiscale sopra richiamata, ma rientra pienamente nei poteri del Ministro del Tesoro che, ai sensi dell'art.173 del DPR 156/1973, co- me ha il potere di determinare i tassi di interesse dei BPF e di determinarne le successive variazioni (anche in diminuzione), allo stesso modo ha il potere di precisare le modalità di calcolo degli interessi in caso di capitalizzazione com- posta degli interessi, se al lordo o al netto dell'imposizione fiscale. In altre pa- role, come il Ministero è libero di riconoscere o meno la capitalizzazione com- posta degli interessi, alla stessa maniera può prevedere le modalità della capi- talizzazione degli interessi, se a lordo o al netto della ritenuta fiscale.
Sulla portata dell'art.173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974, e sulla possibili- tà di variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, si può rinviare a Cass. S.U. 3963-2019, che ha affermato principi di diritto, con cui è sancita la prevalenza dei decreti ministeriali, applicabili an- che alla fattispecie in esame, pur nella parziale diversità della fattispecie.
Non sussiste, pertanto, a detta di questa Corte, il contrasto tra il DM
23.06.1997 e la normativa di rango primario prospettato dal giudice di prime cure, sia perché le norme del DM sono espressione del potere attribuito al Mini- stero del Tesoro dall'art.173 del DPR 156/1973, ratione temporis applicabile, potere posto a tutela di rilevanti interessi pubblici (tutela del risparmio ma an- che dei conti pubblici), sia perché, in ogni caso, tale decreto è stato emanato in coerenza con il quadro normativo fiscale sopra ricostruito.
Né in senso contrario si può argomentare dalle pronunce della Corte di
Cassazione, menzionate dalle appellate, rese in tema di tassazione della inden- Cont nità di fine rapporto corrisposta in tutto o in parte mediante
In quel caso il problema fu affrontato nell'ottica della tassazione del TFR
e al fine di evitare una doppia tassazione la Corte di Cassazione ebbe ad affer- mare il seguente principio di diritto: “Gli interessi conteggiati sugli importi dei buoni fruttiferi postali di nuova emissione, emessi a partire dal 20 settembre
1986, in seguito alle modifiche introdotte con il D.L. n. 556 del 1986, converti- to nella legge n. 759 del 1986, e consegnati dal datore di lavoro (nella specie:
14 il CNR) al dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto, ma esigibili solo con il rimborso del capitale, sono colpiti dalla ritenuta alla fonte, e perciò, al fi- ne di evitare una illegittima doppia imposizione, sono soggetti a tassazione li- mitata alla differenza tra l'aliquota applicata su tutta l'indennità corrisposta dal datore e quella relativa alla ritenuta d'acconto operata al momento della ri- scossione degli interessi” (Cfr., Cass. civ. 584/04; 2812-08).
L'orientamento è stato poi ribadito successivamente in questi termini “In tema di imposta sui redditi, quando sui buoni postali corrisposti al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto emessi dopo il 20 settembre 1986, e quindi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex d.l. 19 settembre 1986, n.
556, conv. nella legge 17 novembre 1986 n. 759, siano maturati interessi non riscossi dal datore di lavoro, e perciò non assoggettati a ritenuta, i suddetti in- teressi non possono essere tassati sia a titolo di ritenuta, che al momento di li- quidazione del TFR. Ne consegue che, per evitare la doppia imposizione, la tassazione su tali interessi deve essere limitata all'eventuale differenza tra
l'aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi” (v. 451-13; 1522-
17).
E' evidente la diversità di fattispecie: qui si tratta di determinare l'importo dei BPF per i primi 20 anni e, in particolare, del montante al 20° anno su cui vanno conteggiati gli interessi per gli ultimi dieci anni in regime di capi- talizzazione semplice. Si tratta di stabilire, in particolare, per i primi venti anni se la capitalizzazione composta degli interessi operi al lordo o al netto della ri- tenuta fiscale.
E' chiaro, allora, che i precedenti sopra richiamati non sono pertinenti.
La questione va risolta unicamente alla luce della normativa sopra esa- minata e, in particolare, del DM 23-6-1997. Il comportamento di , Parte_1 che alle disposizioni sopra richiamate si è attenuta, è conforme a diritto.
Il primo motivo d'appello è pertanto fondato e merita accoglimento.
Facendo applicazione del DM 23-6-1997 e tenuto conto che l'interesse annuale previsto per gli ultimi 10 anni è pari al 15%, come si ricava dalle con-
15 dizioni economiche poste a tergo dei titoli, da applicarsi, con capitalizzazione semplice, sul montante al 20° anno, l'importo dovuto dall'appellante è pari ad euro 28.044,94, come verificato anche nel corso del giudizio di primo grado mediante CTU (v. integrazione depositata in data 3-5-2022, pag.64 e ss. e in particolare pag.69 in cui il CTU riassume i risultati ottenuti utilizzando la meto- dologia di calcolo sopra indicata: “al 20° anno dall'emissione degli stessi, avremo che la somma totale degli interessi, al netto della ritenuta fiscale, ma- turata nel periodo dal 20° al 30° anno di emissione dei buoni ammonta a
15.917,40 € mentre il montante complessivamente maturato, al netto della ri- tenuta fiscale, al 30° anno dall'emissione del buono, ammonta a 28.044,94
€.”).
Pertanto, è legittima la richiesta dell'appellante di ottenere in restituzio- ne il maggiore importo, pari ad euro 7.070,12, versato alle appellate in forza del decreto ingiuntivo emesso in primo grado.
7. Anche il secondo motivo d'appello è fondato.
Una volta che l'appellante aveva pagato i buoni postali, come ingiunto, le appellate avrebbero dovuto consegnarle gli originali dei titoli di legittimazione, giusta la previsione ricavabile dall'art.178 del DPR 156/1973, da cui risulta che il rimborso avviene previa esibizione e consegna dei buoni postali, in linea con le disposizioni in materia di quietanza (art.1199 c.c.), necessaria in forma di annotazione sul titolo soltanto quando questo non è restituito al debitore.
E' pacifico che la consegna non sia mai avvenuta nemmeno nel corso del presente giudizio d'appello, pure a fronte della disponibilità hinc et inde mani- festata dalle appellate.
8. In conclusione, l'appello è integralmente accolto. In riforma della sen- tenza di primo grado, determinato il credito delle ingiungenti nella minor som- ma di euro 28.044,94 e dato atto che esso è stato già pagato da Parte_1
, dopo la notifica del decreto ingiuntivo e prima del giudizio di opposizione,
[...] con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto, si accoglie l'opposizione e si revoca il decreto ingiuntivo opposto.
16 Per l'effetto, le appellate sono condannate a restituire all'appellante la somma di euro 7.070,12, pari alla differenza tra quanto pagato in forza del de- creto ingiuntivo e quanto realmente dovuto. Le appellate sono altresì condan- nate a restituire all'appellante gli originali dei buoni postali fruttiferi per cui è causa.
9. Le spese di primo grado, comprese quelle della fase monitoria, pos- sono essere compensate, comprese quelle della CTU.
Al tal fine rileva che mai aveva provveduto, prima della Parte_1 notifica del decreto ingiuntivo, a formalizzare il pagamento dei BPF con le for- me richieste ex art.1208 e ss. c.c. e che, in ogni caso, la manifestata disponibi- lità a pagare la complessiva somma di euro 28.044,94, con le particolari moda- lità indicate nella lettera prodotta quale doc.4 nel giudizio di opposizione, era subordinata alla rinuncia delle controparti ad ogni ulteriore pretesa nei confron- ti di . Circostanza questa che, in ogni caso, ha costretto le appel- Parte_1 late ad agire in giudizio per ottenere anche la parte del credito che CP_8
pure formalmente riconosceva come dovuta.
[...]
Dalla pronuncia di compensazione discende che le appellate devono re- stituire all'appellante la somma di euro 2.190,15 pagata a titolo di spese del decreto ingiuntivo, nonché le eventuali somme che quest'ultima avesse pagato a controparte in forza della sentenza riformata a titolo di spese di lite del giudi- zio di opposizione, oltre all'eventuale quota parte delle spese di CTU.
10. Le spese del giudizio d'appello seguono invece la soccombenza e so- no liquidate in dispositivo in difetto di notula in atti (DM 55/14 e ss. mod.; sca- glione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00 – discutendosi della debenza della sola parte eccedentaria – parametri medi per le fasi 1, 2, 4, parametro minimo per la fase 3, essendo stata svolta la sola trattazione e non anche l'istruttoria).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così prov- vede:
- in riforma della sentenza di primo grado, determinato il credito delle ingiungenti nella minor somma di euro 28.044,94 e dato atto che es-
17 so è stato già pagato da , con conseguente cessa- Parte_1 zione della materia del contendere sul punto, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1
la somma eccedentaria di euro 7.070,12, pari alla differenza tra
[...] quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo e quanto dovuto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado, comprese quelle di CTU, e per l'effetto condanna le appellate a restituire all'appellante la somma di euro 2.190,15 pagata a titolo di spese li- quidate nel decreto ingiuntivo, nonché le eventuali somme che
[...]
avesse pagato in forza della sentenza riformata a titolo Parte_1 di spese di lite del giudizio di opposizione, oltre all'eventuale quota parte delle spese di CTU;
- condanna e a pagare a CP_1 Controparte_2 Parte_1 le spese del giudizio d'appello, che liquida in complessivi euro
[...]
€ 4.888,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), delle spese vive per euro 382,50, degli oneri fiscali e previdenziali (IVA e CPA, se dovuti).
Così deciso nella camera di consiglio del 5-6-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Ludovico Delle Vergini
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito stret- tamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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