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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento scrittura privata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Peluso, come da Parte_1 procura in atti;
ATTRICE
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 dall'avv. Raimondo De Iesu, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.09.2015 Parte_1 conveniva in giudizio e esponendo di Controparte_1 CP_2 essere stata socia della società in accomandita semplice avente ragione sociale “ & C. s.a.s.” e di aver poi ceduto l'intera quota di Parte_1 partecipazione al IG. , il quale era rimasto inadempiente Controparte_1 rispetto alla scrittura privata sottoscritta in data 9.02.2010, prodotta in atti, nella quale le parti stipulanti, i IG.ri Parte_1 CP_2
e , di comune accordo procedevano ad un
[...] Controparte_1 inventario dello stato attivo e passivo del patrimonio sociale alla data della cessione, pattuendo la conseguente ripartizione del patrimonio netto tra i due soci. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. dei IG.ri e e di condannarli al pagamento in suo CP_2 Controparte_1 favore della somma di euro 25.000,00, a fronte della ripartizione del patrimonio netto e della somma di euro 7.500,00, derivante dalla suddivisione in parti uguali dell'importo accantonato dall'attivo, per un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 totale di € 32.500,00, più rivalutazione ed interessi, oltre all'ulteriore risarcimento per il maggior danno patito, ex art. 1224, comma 2, c.c., per la somma ritenuta equa dal giudice.
I convenuti e si costituivano in giudizio, CP_2 CP_1 eccependo la incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese, la carenza di legittimazione passiva del IG. e disconoscendo la copia della scrittura privata CP_1 del 9.02.2010 prodotta da parte attrice. Contestavano, inoltre, l'entità del credito azionato in quanto, in virtù di nuovi conteggi effettuati,
l'esposizione debitoria sarebbe stata maggiore di quella preventivata nella scrittura privata intercorsa tra le parti e che le somme accantonate sarebbero state utilizzate per la soddisfazione dei creditori sociali.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 21.02.2018, comparse le parti convenute personalmente, le quali espressamente riconoscevano le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata, escussi i testi IG.ri e precisate Testimone_1 Testimone_2 le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sollevata di convenuti, il D.Lgs. del 27 Giugno
2003, n. 168, all'art. 3, n° 2, lett. a), individua l'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate, escludendo le controversie riguardanti le società di persone, fatta eccezione per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione o coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative. L'attrice, peraltro, agisce per l'adempimento di una obbligazione che scaturisce non da rapporti sociali, bensì da una scrittura privata, senza investire i rapporti endosocietari, senza essere in discussione il trasferimento delle partecipazioni sociali o altri aspetti del rapporto sociale, conclusosi con la cessione di quota da parte dell'attrice. Passando al merito della controversia, i convenuti e CP_2
si impegnarono, con la scrittura privata del 09.02.2010, a CP_1 corrispondere alla alla data di cessione della propria Parte_1 quota, l'importo di euro 25.000,00 o l'importo decurtato da eventuali altri debiti, qualora i 15.000,00 euro congelati dall'attivo della società, non fossero bastati alla copertura di nuovi debiti. In pratica, le parti, con la scrittura privata in esame intesero regolare pro futuro le sorti del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 patrimonio sociale, stimato essere di circa euro 65.000,00, rimasti nella disponibilità non solo della IG.ra , ma anche del IG. , CP_2 CP_1 divenuto anch'egli socio per effetto della cessione di quota. Quindi, non vi è dubbio, che gli impegni di pagamento nei confronti della IG.ra furono assunti da entrambi i convenuti. Pt_1
Con la menzionata scrittura, le parti diedero atto che il patrimonio societario ammontava ad euro 200.000,00 e che sul medesimo gravavano debiti per euro 135.000,00 così riassunti in scrittura: euro 70.000 per cartelle esattoriali e istituti bancari, euro 22.000,00 circa per cartelle di contributi INPS, euro 10.000,00 per prestito presso Banca di Credito
Popolare, euro 15.000,00 verso fornitori, euro 10.000,00 per fitti arretrati ed euro 8.000,00 per telefonia. Le parti, inoltre, concordavano di “congelare” euro 15.000 a fronte di eventuali ulteriori debitorie non considerate nel calcolo appena descritto e riconducibili alla gestione antecedente al 31.08.2009 - data in cui, come dichiarato dalle parti in scrittura, la gestione della società veniva assunta interamente dal IG.
. In conseguenza di ciò, gli odierni convenuti si Controparte_1 impegnavano a versare all'odierna attrice la somma pari ad euro
25.000,00 ossia pari alla metà del valore del patrimonio residuo di euro
50.000,00 - derivante dal valore del patrimonio di euro 200.000,00 e l'importo dei debiti già preventivati per euro 135.000,00. Le parti, infine, convenivano che anche la metà della somma “congelata” di euro 15.000 sarebbe stata versata all' odierna attrice ove il relativo impiego non fosse stato necessario, convenendo – viceversa – che in caso di debiti sopravvenuti per importi maggiori di euro 15.000, la rimanente parte sarebbe stata decurtata (in misura pari alla metà) dai 25.000 euro comunque dovuti.
Orbene, i convenuti non hanno fornito alcuna prova documentale di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del
09.02.2010, né hanno dimostrato che la società si è trovata costretta a sostenere costi diversi da quelli già anticipati nella scrittura medesima.
L'asserzione dei convenuti che la società si trovò costretta a far fronte a debiti per un valore ben superiore agli euro 32.500,00 preventivati, è rimasta priva di prova, atteso che la documentazione depositata in atti fa riferimento a voci di spesa, che, o erano già state preventivate nella scrittura, o risultano attenere a debiti assunti dalla nuova gestione e – dunque – esclusi da qualsiasi pattuizione tra le parti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 In particolare, i convenuti hanno allegato di aver sostenuto spese pari ad euro 17.000 per canoni di locazione arretrati (euro 7.000,00 in più
a quelli già preventivati), euro 2.660,00 per energia elettrica, debiti verso l'erario per euro 3.108,00 e debiti verso fornitori per euro 25.000,00, debiti verso la Banca Popolare di Torre del Greco per euro 12.679,23 (e dunque euro 2.679,23 in più a quelli calcolati in contratto) per un totale pari ad euro 40.447,23. L'attestazione relativa ai fitti non è idonea a provare l'esistenza di ulteriori poste debitorie da imputare alla odierna attrice, oltre a quelle ben contabilizzate nella scrittura privata intercorsa tra le parti (euro 10.000,00 per fitti locale arretrati). Infatti, è impensabile che alla data del 09.02.2010 le parti non sapessero quantificare con esattezza l'importo dovuto per canoni di locazione arretrati, dal momento che detto importo è fisso e agevolmente calcolabile. I costi asseritamente sostenuti per debiti con non trovano riscontro documentale, anzi CP_3
i documenti prodotti dai convenuti dimostrano – al contrario – che la debitoria con era già stata ampiamente contabilizzata nel CP_3 contratto, mentre i debiti sorti successivamente nulla hanno a che fare con l'oggetto del giudizio. Anche la bolletta di conguaglio della
, non prova che il pagamento sia riferibile alla gestione CP_3 antecedente al 31.08.2009. La documentazione depositata da parte convenuta in riferimento a presunti debiti verso l'Erario, non contiene delle ricevute di versamento, trattandosi di modelli di pagamento unificato, che non attestano alcun versamento, in quanto privi di timbro con data e numero di protocollo dell'Agenzia di riscossione;
inoltre dal codice tributo si evince che trattasi di debiti riferiti ad iva ed irap, seguiti ad accertamenti notificati il 14.09.2009, come si evince dall'atto di adesione depositato da controparte, risalente alla data del 12.10.2009 e tutti riferiti all'anno 2006, dunque, con ogni ovvietà, certamente contabilizzati nella scrittura privata intercorsa, solo successivamente, tra le parti, ovvero in data 09.02.2010. Quanto agli ulteriori euro 25.000 asseritamente sostenuti per onorare debiti nei confronti di fornitori, si evidenzia che le fatture prodotte, che di per sé non provano l'avvenuto pagamento, recano quasi tutte una data sia di emissione che di pagamento di gran lunga precedente sia al 01.09.2009, data a partire dalla quale la gestione passò alla nuova compagine societaria;
mentre le rimanenti, che recano comunque data antecedente al 09.02.2010, data della scrittura ricognitiva del patrimonio netto della società, per cui esse -
e comunque le operazioni commerciali poste alla base delle stesse –
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 erano già nella sfera di conoscenza delle parti al momento della stipula della scrittura, di talché le relative voci di costo rientravano indubbiamente tra quelle già contabilizzate in contratto. Anche il documento relativo al debito derivante dal prestito avuto dalla Banca di
Credito Popolare, fu contabilizzato nella scrittura privata. Peraltro, il dott. , commercialista che ha in parte partecipato Testimone_1 ai tentativi di bonario componimento, ha confermato che nel corso dei vari incontri presso il suo studio, i convenuti non ebbero a produrre documentazione e che nell'ultima riunione le parti si riservavano di produrre la documentazione probante, ma mai resero il conto della loro gestione sociale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 32.500,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 11/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4549/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: adempimento scrittura privata
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Peluso, come da Parte_1 procura in atti;
ATTRICE
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 CP_2 dall'avv. Raimondo De Iesu, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 22.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 10.09.2015 Parte_1 conveniva in giudizio e esponendo di Controparte_1 CP_2 essere stata socia della società in accomandita semplice avente ragione sociale “ & C. s.a.s.” e di aver poi ceduto l'intera quota di Parte_1 partecipazione al IG. , il quale era rimasto inadempiente Controparte_1 rispetto alla scrittura privata sottoscritta in data 9.02.2010, prodotta in atti, nella quale le parti stipulanti, i IG.ri Parte_1 CP_2
e , di comune accordo procedevano ad un
[...] Controparte_1 inventario dello stato attivo e passivo del patrimonio sociale alla data della cessione, pattuendo la conseguente ripartizione del patrimonio netto tra i due soci. Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. dei IG.ri e e di condannarli al pagamento in suo CP_2 Controparte_1 favore della somma di euro 25.000,00, a fronte della ripartizione del patrimonio netto e della somma di euro 7.500,00, derivante dalla suddivisione in parti uguali dell'importo accantonato dall'attivo, per un
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 totale di € 32.500,00, più rivalutazione ed interessi, oltre all'ulteriore risarcimento per il maggior danno patito, ex art. 1224, comma 2, c.c., per la somma ritenuta equa dal giudice.
I convenuti e si costituivano in giudizio, CP_2 CP_1 eccependo la incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese, la carenza di legittimazione passiva del IG. e disconoscendo la copia della scrittura privata CP_1 del 9.02.2010 prodotta da parte attrice. Contestavano, inoltre, l'entità del credito azionato in quanto, in virtù di nuovi conteggi effettuati,
l'esposizione debitoria sarebbe stata maggiore di quella preventivata nella scrittura privata intercorsa tra le parti e che le somme accantonate sarebbero state utilizzate per la soddisfazione dei creditori sociali.
Chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Ammessa la prova testimoniale, all'udienza del 21.02.2018, comparse le parti convenute personalmente, le quali espressamente riconoscevano le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata, escussi i testi IG.ri e precisate Testimone_1 Testimone_2 le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sollevata di convenuti, il D.Lgs. del 27 Giugno
2003, n. 168, all'art. 3, n° 2, lett. a), individua l'ambito di competenza delle Sezioni Specializzate, escludendo le controversie riguardanti le società di persone, fatta eccezione per quelle che esercitino o siano sottoposte a direzione o coordinamento rispetto a società di capitali o cooperative. L'attrice, peraltro, agisce per l'adempimento di una obbligazione che scaturisce non da rapporti sociali, bensì da una scrittura privata, senza investire i rapporti endosocietari, senza essere in discussione il trasferimento delle partecipazioni sociali o altri aspetti del rapporto sociale, conclusosi con la cessione di quota da parte dell'attrice. Passando al merito della controversia, i convenuti e CP_2
si impegnarono, con la scrittura privata del 09.02.2010, a CP_1 corrispondere alla alla data di cessione della propria Parte_1 quota, l'importo di euro 25.000,00 o l'importo decurtato da eventuali altri debiti, qualora i 15.000,00 euro congelati dall'attivo della società, non fossero bastati alla copertura di nuovi debiti. In pratica, le parti, con la scrittura privata in esame intesero regolare pro futuro le sorti del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 patrimonio sociale, stimato essere di circa euro 65.000,00, rimasti nella disponibilità non solo della IG.ra , ma anche del IG. , CP_2 CP_1 divenuto anch'egli socio per effetto della cessione di quota. Quindi, non vi è dubbio, che gli impegni di pagamento nei confronti della IG.ra furono assunti da entrambi i convenuti. Pt_1
Con la menzionata scrittura, le parti diedero atto che il patrimonio societario ammontava ad euro 200.000,00 e che sul medesimo gravavano debiti per euro 135.000,00 così riassunti in scrittura: euro 70.000 per cartelle esattoriali e istituti bancari, euro 22.000,00 circa per cartelle di contributi INPS, euro 10.000,00 per prestito presso Banca di Credito
Popolare, euro 15.000,00 verso fornitori, euro 10.000,00 per fitti arretrati ed euro 8.000,00 per telefonia. Le parti, inoltre, concordavano di “congelare” euro 15.000 a fronte di eventuali ulteriori debitorie non considerate nel calcolo appena descritto e riconducibili alla gestione antecedente al 31.08.2009 - data in cui, come dichiarato dalle parti in scrittura, la gestione della società veniva assunta interamente dal IG.
. In conseguenza di ciò, gli odierni convenuti si Controparte_1 impegnavano a versare all'odierna attrice la somma pari ad euro
25.000,00 ossia pari alla metà del valore del patrimonio residuo di euro
50.000,00 - derivante dal valore del patrimonio di euro 200.000,00 e l'importo dei debiti già preventivati per euro 135.000,00. Le parti, infine, convenivano che anche la metà della somma “congelata” di euro 15.000 sarebbe stata versata all' odierna attrice ove il relativo impiego non fosse stato necessario, convenendo – viceversa – che in caso di debiti sopravvenuti per importi maggiori di euro 15.000, la rimanente parte sarebbe stata decurtata (in misura pari alla metà) dai 25.000 euro comunque dovuti.
Orbene, i convenuti non hanno fornito alcuna prova documentale di aver adempiuto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata del
09.02.2010, né hanno dimostrato che la società si è trovata costretta a sostenere costi diversi da quelli già anticipati nella scrittura medesima.
L'asserzione dei convenuti che la società si trovò costretta a far fronte a debiti per un valore ben superiore agli euro 32.500,00 preventivati, è rimasta priva di prova, atteso che la documentazione depositata in atti fa riferimento a voci di spesa, che, o erano già state preventivate nella scrittura, o risultano attenere a debiti assunti dalla nuova gestione e – dunque – esclusi da qualsiasi pattuizione tra le parti.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 In particolare, i convenuti hanno allegato di aver sostenuto spese pari ad euro 17.000 per canoni di locazione arretrati (euro 7.000,00 in più
a quelli già preventivati), euro 2.660,00 per energia elettrica, debiti verso l'erario per euro 3.108,00 e debiti verso fornitori per euro 25.000,00, debiti verso la Banca Popolare di Torre del Greco per euro 12.679,23 (e dunque euro 2.679,23 in più a quelli calcolati in contratto) per un totale pari ad euro 40.447,23. L'attestazione relativa ai fitti non è idonea a provare l'esistenza di ulteriori poste debitorie da imputare alla odierna attrice, oltre a quelle ben contabilizzate nella scrittura privata intercorsa tra le parti (euro 10.000,00 per fitti locale arretrati). Infatti, è impensabile che alla data del 09.02.2010 le parti non sapessero quantificare con esattezza l'importo dovuto per canoni di locazione arretrati, dal momento che detto importo è fisso e agevolmente calcolabile. I costi asseritamente sostenuti per debiti con non trovano riscontro documentale, anzi CP_3
i documenti prodotti dai convenuti dimostrano – al contrario – che la debitoria con era già stata ampiamente contabilizzata nel CP_3 contratto, mentre i debiti sorti successivamente nulla hanno a che fare con l'oggetto del giudizio. Anche la bolletta di conguaglio della
, non prova che il pagamento sia riferibile alla gestione CP_3 antecedente al 31.08.2009. La documentazione depositata da parte convenuta in riferimento a presunti debiti verso l'Erario, non contiene delle ricevute di versamento, trattandosi di modelli di pagamento unificato, che non attestano alcun versamento, in quanto privi di timbro con data e numero di protocollo dell'Agenzia di riscossione;
inoltre dal codice tributo si evince che trattasi di debiti riferiti ad iva ed irap, seguiti ad accertamenti notificati il 14.09.2009, come si evince dall'atto di adesione depositato da controparte, risalente alla data del 12.10.2009 e tutti riferiti all'anno 2006, dunque, con ogni ovvietà, certamente contabilizzati nella scrittura privata intercorsa, solo successivamente, tra le parti, ovvero in data 09.02.2010. Quanto agli ulteriori euro 25.000 asseritamente sostenuti per onorare debiti nei confronti di fornitori, si evidenzia che le fatture prodotte, che di per sé non provano l'avvenuto pagamento, recano quasi tutte una data sia di emissione che di pagamento di gran lunga precedente sia al 01.09.2009, data a partire dalla quale la gestione passò alla nuova compagine societaria;
mentre le rimanenti, che recano comunque data antecedente al 09.02.2010, data della scrittura ricognitiva del patrimonio netto della società, per cui esse -
e comunque le operazioni commerciali poste alla base delle stesse –
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 erano già nella sfera di conoscenza delle parti al momento della stipula della scrittura, di talché le relative voci di costo rientravano indubbiamente tra quelle già contabilizzate in contratto. Anche il documento relativo al debito derivante dal prestito avuto dalla Banca di
Credito Popolare, fu contabilizzato nella scrittura privata. Peraltro, il dott. , commercialista che ha in parte partecipato Testimone_1 ai tentativi di bonario componimento, ha confermato che nel corso dei vari incontri presso il suo studio, i convenuti non ebbero a produrre documentazione e che nell'ultima riunione le parti si riservavano di produrre la documentazione probante, ma mai resero il conto della loro gestione sociale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 32.500,00 oltre interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso del contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 11/03/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5