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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1070/2025
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Alessandra Guerrieri Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello n. r.g. 1070/2025 avverso la sentenza n. 1536/2025 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 2.05.2025;
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Zati e Simona Zati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Santa Reparata n. 40, giusta procura in atti;
- appellante principale/appellata incidentale - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AR IN (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio, sito in Firenze, Borgo Pinti n. 80, giusta procura in atti;
- appellato principale/appellante incidentale - con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/11/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per la parte appellante principale/appellata incidentale: “col presente appello si intende impugnare il capo della sentenza indicato a pagina 10 che così suona: “pone a
1 carico di (con effetto a decorrere da quando egli si sarà allontanato dalla CP_1 casa coniugale) l'obbligo di corrispondere ad il complessivo importo Parte_1 mensile di € 900 (€ 300,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
”. E si chiede che la sentenza, sul punto, venga modificata con la seguente integrazione: “si chiarisce che le spese di locazione attualmente facenti capo a
[...]
in forza del contratto stipulato con nel 27.9.24 restino a carico del CP_1 Parte_2 marito .” In alternativa si chiede che il capo della sentenza impugnato CP_1 venga così modificato: “pone a carico di (con effetto a decorrere da quando CP_1 egli si sarà allontanato dalla casa coniugale) l'obbligo di corrispondere ad Pt_1 il complessivo importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 a figlio) soggetto a
[...] rivalutazione annuale ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario alla prole da versare entro il giorno 5 di ogni mese”;
per parte appellata principale/appellante incidentale: “la Corte d'Appello di Firenze voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Respingere l'appello principale proposto dalla sig.ra - In riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 1536/2025, chiede che la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello incidentale, voglia: - in tesi, revocare il capo n. 3 della sentenza n.
1536/2025 del Tribunale di Firenze, nella parte in cui ha assegnato integralmente la casa coniugale di via della Parte n. 16 alla sig.ra e assegnare al sig. Parte_1
l'intero fabbricato posto in Fucecchio, via della Parte 16, viale Volta 9; - in CP_1 subordine, revocare il capo n. 3 della sentenza n. 1536/2025 del Tribunale di Firenze, nella parte in cui ha assegnato integralmente la casa coniugale di via della Parte n. 16 alla sig.ra e assegnare uno ciascuno ai coniugi gli autonomi Parte_1 appartamenti costituenti il fabbricato posto in Fucecchio via della Parte 16, viale Volta
9, con la possibilità per i figli di abitare in entrambi gli appartamenti secondo le loro preferenze ed esigenze e disponendo il rilascio da parte della signora Parte_1 della parte del suddetto fabbricato alla stessa non assegnato. - in ulteriore ipotesi subordinata, revocare il capo n. 3 della sentenza n. 1536/2025 del Tribunale di
Firenze, nella parte in cui ha assegnato integralmente la casa coniugale di via della
Parte n. 16 alla sig.ra e disporre che la porzione di immobile costituita Parte_1 dal cosiddetto “rustico” posto al piano terra del medesimo compendio sito in via della
Parte n. 16 – via Volta n. 9, venga rilasciata e attribuita in godimento al sig. CP_1 er destinarla a propria abitazione. In via istruttoria chiediamo disporre CTU per
[...] verificare l'assegnazione ai coniugi di un appartamento ciascuno ovvero l'assegnazione del solo rustico del complesso immobiliare di via della Parte 16 – via Volta 9, Fucecchio.
2 Chiediamo che venga ordinato alla sig.ra l'esibizione di tutte le sue Parte_1 buste paga dell'anno 2025. Chiediamo d'ufficio l'acquisizione di informazioni nonché il contratto di lavoro a tempo indeterminato della sig.ra dalla Agenzia Parte_1
Assicurativa s.n.c. IO LT e LL di Santa Croce sull'Arno, con sede in Santa
Croce Sull'Arno, via XI febbraio n.c. 22, nonché da Con vittoria di Controparte_2 spese del grado”; per PG: “Visto l'atto di appello. Esaminati gli atti di causa qui trasmessi. Esprime parere contrario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 1° ottobre 2024, adiva il Tribunale di Firenze Parte_1 domandando la separazione da con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in data 11 settembre 2004, in Fucecchio (FI), con rito cattolico- concordatario, in regime patrimoniale di separazione dei beni.
A fondamento della domanda deduceva che il rapporto coniugale fosse da tempo compromesso a causa di gravi condotte del marito, contrarie ai doveri matrimoniali, consistenti in reiterati episodi di violenza fisica e psicologica, minacce, ingiurie, stalking e lesioni personali, anche in presenza dei tre figli (nato il [...] Per_1 maggiorenne non autosufficiente), (nata il [...]) ed (nato il Per_2 Per_3
27.12.2011). Tali comportamenti, secondo la rendevano intollerabile la Pt_1 convivenza e giustificavano la richiesta di addebito della separazione al resistente.
Esponeva che per tali fatti aveva anche presentato querela, a seguito della quale era nato il procedimento penale n. 8890/2023 R.G.N.R.; che, tuttavia, il procedimento era stato archiviato, avendo l'attrice dichiarato ai Carabinieri presso il Comando di
Fucecchio di essersi riavvicinata al marito e di voler trovare un accordo con lui;
che, da gennaio 2024, il aveva posto nuovamente in essere gli stessi atteggiamenti CP_1 vessatori e umilianti nei confronti della moglie.
Domandava l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione coniugale (di proprietà del suocero della ricorrente e concessa in comodato al figlio ), in considerazione del loro CP_1 interesse a mantenere la stabilità abitativa e affettiva, e ne chiedeva l'assegnazione.
Veniva, altresì, proposto un piano genitoriale dettagliato per la gestione della frequentazione dei figli con entrambi i genitori.
La evidenziava, inoltre, la propria condizione economica di fragilità, avendo Pt_1 la stessa lavorato per anni all'interno dell'impresa familiare senza percepire
3 retribuzione e ottenendo, solo dal novembre 2023, un impiego con contratto a progetto;
il marito, al contrario, risultava titolare di una solida posizione economica, derivante dalla partecipazione societaria nel Calzaturificio “Il Buttero S.r.l.”, dalla titolarità di una ditta individuale e dalla disponibilità di immobili e conti bancari con consistenti provviste. Alla luce di ciò, domandava che a carico del enisse posto CP_1 un contributo mensile per il proprio mantenimento di € 2.000,00 mensili e uno per il mantenimento dei tre figli pari ad € 3.000,00.
Costituitosi in primo grado, il convenuto, pur non opponendosi alla separazione, contestava le domande economiche e quella di addebito. Affermando, infatti, che le accuse di violenza fossero strumentali e che il procedimento penale avviato dalla moglie si fosse concluso con archiviazione per insussistenza dei fatti, deduceva che la crisi coniugale fosse riconducibile alla condotta della moglie, la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale e assunto atteggiamenti provocatori e manipolatori.
Quanto alla situazione abitativa, chiedeva che la casa familiare, CP_1 composta da due appartamenti autonomi, venisse assegnata in modo frazionato ai due coniugi, al fine di garantire la bigenitorialità e la continuità affettiva dei figli con entrambi i genitori. Proponeva inoltre un piano genitoriale alternativo a quello della ricorrente, ritenuto più aderente alle esigenze dei figli adolescenti, già abituati a gestire con autonomia la propria quotidianità.
Sul piano economico, il resistente contestava la richiesta di assegno per la moglie, sostenendo che la stessa disporrebbe di un reddito proprio adeguato, derivante da un impiego stabile presso una compagnia assicurativa. Chiedeva altresì che il mantenimento del figlio maggiorenne venisse versato direttamente a Per_1 quest'ultimo, e che il contributo per i figli minori fosse equamente ripartito tra i genitori, in considerazione del collocamento paritario proposto.
II. In data 16 gennaio 2025 veniva emessa sentenza non definitiva di separazione, con rimessione della causa sul ruolo. Il successivo 2 maggio 2025, con la sentenza n.
1536/2025, il Tribunale di Firenze rigettava le domande di addebito della separazione proposte da ciascun coniuge nei confronti dell'altro; disponeva l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione Per_2 Per_3 presso la madre;
assegnava ad la casa coniugale, ordinando Parte_1
l'allontanamento immediato di regolamentava le frequentazioni CP_1 genitori-figli; poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Pt_1 il complessivo importo mensile di € 900,00 (€ 300,00 a figlio), soggetto a
[...]
4 rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
poneva le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017; disponeva che i coniugi percepissero il 50% ciascuno degli assegni unici per la prole;
rigettava la richiesta di assegno di separazione formulata da Parte_1 compensava integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, sia principale che incidentale, il
Tribunale:
• determinava la misura dell'assegno di mantenimento per i figli tenendo conto
“della buona situazione reddituale del il quale ha comunque esborsi per € CP_1
872,00 mensili (oltre alla rata di circa € 800 per il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, mutuo che tuttavia si estinguerà nel corrente mese) e dovrà anche reperire un nuovo alloggio, valutati il vantaggio economico che deriva alla ricorrente dall'assegnazione della casa coniugale, ma anche le spese, a carico dell'assegnataria, che implica la gestione della stessa, assai ampia e distribuita su più piani, considerato che comunque la frequentazione dei figli è paritetica”;
• assegnava la casa coniugale (comprensiva del 'rustico' al piano terra) ad
“in considerazione del fatto che quest'ultima, durante la vita Parte_1 coniugale, ha assunto più del marito compiti di cura della prole e di gestione delle incombenze domestiche (la circostanza è stata ammessa anche dal CP_1 durante l'interrogatorio libero espletato all'udienza del 16/1/2025); inoltre, dall'audizione di è emerso un legame più intenso di quest'ultima con la Per_2 madre, la quale è sempre stata più presente, a fronte di un padre più impegnato sul lavoro e anche più 'litigioso'; mentre , nel corso dell'audizione, non si è Per_3 espresso al riguardo”.
III. Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi alla Parte_1
Corte di Firenze, impugnando esclusivamente le statuizioni economiche.
Lamentava, infatti, che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le capacità economiche delle parti, stabilendo un insufficiente contributo di mantenimento per i figli, pari a € 900,00 mensili (€ 300,00 ciascuno).
Sottolineava, infatti, che, seppur corretta l'assegnazione della casa familiare alla madre (in quanto abitata dai figli), poiché la stessa doveva versare € 600,00 mensili
5 di affitto al suocero proprietario dell'immobile, e farsi carico anche delle Parte_2 spese di gestione, il contributo effettivo per ciascun figlio si riduceva a soli € 100,00 mensili.
A tal proposito, contestava – come già fatto in primo grado – la validità del contratto di locazione del 27.09.2024 tra e , ritenendolo simulato e Parte_2 CP_1 strumentale. Deduceva, infatti, che tale contratto, stipulato lo stesso giorno della presentazione del ricorso per separazione, sarebbe stato appositamente creato per danneggiare la moglie e i figli, stante il rapporto di fiducia e collaborazione tra padre e figlio, entrambi impiegati nella stessa azienda, che rendeva poco credibile la necessità di un contratto locativo oneroso.
Evidenziava che il proprietario dell'immobile aveva già richiesto il pagamento dell'affitto con lettera A/R del 27.05.2025, minacciando lo sfratto;
che il contratto comunque non rispettava i parametri dell'accordo territoriale vigente;
che, comunque, aveva cessato il pagamento del mutuo da maggio 2025, CP_1 aumentando così la propria disponibilità economica.
Sulla scorta di ciò, chiedeva, quindi, che la sentenza di primo grado venisse modificata prevedendo che continuasse a pagare l'affitto al padre CP_1 oppure che, in alternativa, venisse previsto di corrispondere ad il Parte_1 complessivo importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 a figlio) soggetto a rivalutazione annuale ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario alla prole.
IV. In data 30 giugno 2025, il Procuratore Generale, visto l'atto di appello, esprimeva parere contrario.
V. In data 21.10.2025 si costituiva in giudizio deducendo quanto segue. CP_1
I) Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto, rilevando che l'atto non conteneva l'indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, né la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sottolineava che le censure si risolvevano in mere valutazioni di fatto, prive di riferimento a specifiche disposizioni normative, con conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dalla legge n.
149/2022.
Tale vizio, secondo l'appellato, doveva ritenersi assorbente e comportava l'inammissibilità del gravame.
II) Inammissibilità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.
6 Contestava la domanda con cui l'appellante chiedeva di porre a carico di CP_1 il pagamento del canone di locazione relativo all'immobile assegnato, evidenziando che tale richiesta non era mai stata formulata in primo grado. Sottolineava, infatti, che in quella sede, la si era limitata a contestare la validità del contratto di Pt_1 locazione, eccependo la sua simulazione.
Rilevava che la nuova domanda, fondata su presupposti opposti (ossia sul riconoscimento della validità del contratto), alterava la causa petendi e introduceva un thema decidendum nuovo e incompatibile con quello originario, in violazione del divieto di domande nuove in appello sancito dall'art. 345 c.p.c.
III) Improponibilità e infondatezza nel merito
In ogni caso, l'appellato riteneva la domanda improponibile e infondata, poiché
l'assegnazione della casa familiare alla comportava, ai sensi dell'art. 6, Pt_1 comma 6, L. n. 392/1978, la successione ex lege nel contratto di locazione da parte dell'assegnataria, con estinzione del rapporto in capo al conduttore originario.
Pertanto, sosteneva che l'obbligo di corrispondere il canone gravava esclusivamente sulla quale soggetto subentrato nel rapporto contrattuale. Pt_1
L'appellato sottolineava inoltre la contraddittorietà della posizione dell'appellante, che in primo grado aveva contestato la validità del contratto e ora ne invocava l'efficacia.
IV) Infondatezza della domanda di aumento dell'assegno
L'appellato contestava anche la richiesta di aumento dell'assegno per il mantenimento ordinario dei figli, evidenziando che il Tribunale aveva già tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i genitori, del vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale alla madre, delle spese di gestione dell'immobile, tra le quali aveva considerato anche il canone di locazione da versare al padre del e della pariteticità della frequentazione dei figli. Il contributo di € CP_1
900,00 mensili risultava, secondo l'appellato, congruo e proporzionato.
documentava una condizione economica precaria, con reddito netto CP_1 mensile pari a € 3.516,00 e spese fisse per mutui, locazione e mantenimento figli pari a € 2.972,00, con un residuo mensile di appena € 544,00. Sottolineava altresì che i conti correnti a lui intestati presentavano saldi negativi e sconfinamenti oltre i fidi concessi, a conferma dell'insostenibilità di ulteriori aggravi economici.
Deduceva che la invece, disponeva di una situazione economica stabile e Pt_1 agiata: essendo, dal settembre 2024, alle dipendenze di godeva Controparte_2
7 di redditi mensili pari a circa € 3.000,00, cui si aggiungeva il contributo al mantenimento dei figli, per un totale di circa € 4.000,00 mensili.
L'appellato rilevava, pertanto, l'assenza di giustificazione per l'incremento richiesto, che risultava sproporzionato e contrario al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c.
sani evidenziava altresì che, al di là di ogni valutazione di merito sulla CP_1 congruità dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale, risultava dirimente il fatto che tale importo non si discostasse in modo significativo dalla proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza il 27 febbraio 2025, che prevedeva la collocazione paritetica dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e un assegno di € 600,00 mensili a carico del padre. Sottolineava che la aveva Pt_1 accettato la proposta, ritenendo congruo l'importo, mentre il aveva aderito CP_1 subordinatamente alla possibilità di mantenere il rustico, offrendo di separare gli spazi a proprie spese.
Esponeva che la proposta non si era poi concretizzata per la volontà della di Pt_1 ottenere l'intera casa, rifiutando la soluzione condivisa. Secondo l'appellato, tale scelta aggravava la situazione economica familiare, costringendolo a sostenere un canone di locazione aggiuntivo, oltre ai mutui e all'assegno, nonostante la controparte disponesse di redditi superiori a € 4.000,00 mensili.
Alla luce di ciò, sosteneva che la richiesta di aumento dell'assegno o di accollo del canone fosse infondata e iniqua, frutto di una strategia rivendicativa e non giustificata da reali esigenze economiche.
V) Appello incidentale proponeva, altresì, appello incidentale, impugnando il capo della CP_1 sentenza che disponeva l'assegnazione integrale della casa familiare alla Pt_1 sostenendo che il Tribunale non avesse correttamente applicato i criteri di legge previsti dall'art. 337-sexies c.c., né avesse valutato soluzioni alternative meno restrittive.
Deduceva infatti che l'immobile non costituiva un'unica unità abitativa, bensì era composto da due appartamenti autonomi, con ingressi separati, impianti indipendenti e utenze distinte, come risultava dalla documentazione tecnica prodotta,
e che, pertanto era praticabile la soluzione di una assegnazione parziale o condivisa, attribuendo un appartamento a ciascun genitore, così da garantire ai figli continuità
8 di vita nell'ambiente familiare e, al contempo, la presenza effettiva e bilanciata di entrambi i genitori.
Si doleva del fatto che il Tribunale nel decidere di assegnare l'intero immobile alla madre, aveva valorizzato elementi passati, come la maggiore presenza della stessa durante la vita coniugale e il legame affettivo con la figlia , senza tuttavia Per_2 considerare l'attuale idoneità di entrambi i genitori a garantire la continuità dell'habitat domestico e la prossimità ai contesti scolastici e sociali.
In particolare, evidenziava che la dal settembre 2024, risultava impegnata Pt_1 per tutto il giorno in un lavoro a tempo pieno, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata ai fini dell'assegnazione.
Sottolineava che, durante il giudizio di primo grado, i figli avevano vissuto serenamente con entrambi i genitori nello stesso stabile, con una frequentazione spontanea ed equilibrata, e che ciò era confermato dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di audizione non valorizzate adeguatamente dal Tribunale.
Si doleva del fatto che l'assegnazione integrale dell'immobile alla madre si traduceva in un vantaggio patrimoniale indebito (mentre la disponeva gratuitamente di Pt_1 un immobile di pregio, il era costretto a sostenere un canone di locazione di € CP_1
1.200,00 mensili, oltre al contributo di mantenimento dei figli) in contrasto con la funzione dell'assegnazione della casa familiare, che doveva essere limitata alla parte strettamente necessaria a garantire la continuità dell'habitat domestico dei minori.
VI) Proposta conciliativa
In un'ottica di riequilibrio, l'appellante incidentale proponeva una soluzione conciliativa, consistente nell'assegnazione in suo favore della porzione immobiliare denominata “rustico”, posta al piano terra e dotata di autonomia funzionale e impiantistica, dichiarandosi disponibile a sostenere personalmente le spese necessarie per renderla idonea, mantenendo così la propria autonomia abitativa, senza interferire con gli spazi già occupati dalla madre e dai figli.
Tale soluzione, a detta del avrebbe consentito la presenza effettiva di entrambi CP_1
i genitori nello stesso contesto residenziale, con un risparmio complessivo di risorse familiari e una maggiore stabilità affettiva per i figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di ordine logico occorre dapprima esaminare l'appello incidentale promosso da e relativo all'assegnazione della casa familiare. CP_1
9 L'appello incidentale è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per assegnare la casa familiare ad in Parte_1 considerazione sia del fatto che quest'ultima, durante la vita coniugale, ha assunto più del marito compiti di cura della prole e di gestione delle incombenze domestiche, sia del superiore interesse dei minori, collocati presso la madre, a mantenere la propria stabile residenza nell'immobile in cui sono cresciuti.
Ciò posto, ha dedotto che l'immobile adibito a casa familiare si compone CP_1 di due unità abitative autonome, di talché il Giudice avrebbe potuto disporre l'assegnazione parziale o condivisa dello stesso, soluzione che sarebbe stata comunque idonea a mantenere l'habitat dei minori e, in più, avrebbe garantito la presenza affettiva di entrambi i genitori.
In materia di assegnazione parziale della casa familiare, nel silenzio della legge, occorre avere riguardo ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito, secondo cui “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile” (Cass. civ. ord. n.
22266/2020 e ord. n. 11294/2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi indimostrata la circostanza che l'immobile adibito a casa familiare si articoli in unità abitative del tutto autonome e distinte o che, comunque, una sola parte di esso sia effettivamente adibita a casa familiare. Difatti, la relazione tecnica del geometra prodotta dal corredata dalle CP_3 CP_1 planimetrie, descrive l'immobile in questione nel seguente modo: “lo stabile in oggetto risulta essere composto da n. 2 appartamenti di civile abitazione posti rispettivamente al piano primo ed al piano secondo e sottotetto oltre locali accessori posti al piano terra adibiti a garage e magazzini, quest'ultimi in parte costituenti un piccolo manufatto distaccato dallo stabile principale”.
Risulta, anzitutto, incontestata la circostanza che il primo e il secondo piano, nonché il sottotetto, siano adibiti a casa familiare ( e hanno le rispettive camere Per_1 Per_2 al primo piano, nel sottotetto, mentre la camera matrimoniale è collocata al Per_3 secondo piano). Trattasi, pertanto, fin qui, di un'unità immobiliare unica, non suscettibile di divisione senza pregiudizio per il superiore interesse dei minori a mantenere invariato il proprio contesto abitativo.
10 Residuerebbero, dunque, solo i locali descritti come “distaccati dallo stabile principale” (individuati negli atti dell'appellante incidentale come “rustico”), che, tuttavia, consistono esclusivamente in un garage e in dei magazzini i quali, in quanto tali, non risultano dotati di autonomia abitativa ma esplicano, piuttosto, una funzione strumentale e servente all'immobile principale, adibito a casa familiare.
Né i suddetti locali, per come descritti, risultano essere agevolmente divisibili dallo stabile principale, non avendo il “rustico” i requisiti di un'abitazione (come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del geometra pp. 8- CP_3
9).
In definitiva, in assenza di un accordo tra le parti sul punto (che, per giurisprudenza costante, legittimerebbe l'assegnazione parziale della casa familiare: Cass. civ. ord.
24106/2023), deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da CP_1 con conseguente conferma delle statuizioni della gravata sentenza relative all'assegnazione della casa familiare.
2. Per quanto concerne, poi, l'appello principale, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata da CP_1
L'appellante principale ha, infatti, correttamente indicato le parti della sentenza impugnata di cui ha dedotto l'illegittimità, nonché i principi generali da ritenersi violati.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla modifica del contributo economico. Invero, la stessa non costituisce una domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. (come lamentato dall'appellato principale), poiché in sede di conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado Parte_1 aveva già chiesto di riconoscersi un contributo pari ad €3.000 (€1.000 per ciascun figlio), superiore a quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Oltre che ammissibile, tale domanda è fondata e merita accoglimento.
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere censurata laddove ha posto a carico dell'odierno appellato un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad €300 a figlio (€900 totali).
Deve, infatti, tenersi in debita considerazione la circostanza che in Parte_1 quanto assegnataria della casa coniugale, provvede al pagamento di un canone di locazione pari ad €600 mensili. Al di là di ogni valutazione circa la simulazione e la strumentalità del contratto locatizio, che esula dalla cognizione di questo Giudice,
l'obbligo di corrispondere mensilmente la suddetta somma al proprietario
11 dell'immobile è un elemento che concorre a determinare la capacità reddituale della madre, nell'ottica di un suo depauperamento.
Invero, l'art. 337-sexies c.p.c., laddove dispone che il giudice tiene conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, impone anche di valutare se, in virtù dell'assegnazione, il genitore collocatario dei figli vada incontro a maggiori oneri economici, come nel caso di specie.
Ciò posto, al fine di riequilibrare gli assetti economici tra le parti, nell'alternativa prospettata dall'appellante principale tra porre a carico del la corresponsione CP_1 del canone di locazione e aumentare il contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la decisione del primo tipo, atteso che gli oneri economici connessi all'assegnazione della casa familiare devono essere sopportati dal genitore collocatario la quale, Parte_1 oltretutto, è succeduta all'ex marito nel contratto di locazione.
Può, tuttavia, disporsi l'aumento del contributo al mantenimento ordinario posto a carico del con il rilievo che, in aggiunta a quanto già valutato dal Giudice di CP_1 prime cure, ossia la buona situazione reddituale del (che, oltretutto, appare CP_1 suscettibile di un miglioramento, giacché dalla documentazione patrimoniale aggiornata, prodotta dalle parti in questa sede di appello, si evince che il ha CP_1 percepito, per l'anno 2024, un reddito di circa €95.000 e, per l'anno 2025, un reddito di circa €55.000, mentre nel 2022 il reddito era stato di circa €50.000), la frequentazione paritetica dei figli e i costi connessi alla gestione della casa familiare a carico della debba tenersi conto anche del canone di locazione mensile di Pt_1
€600 gravante sulla madre.
La circostanza che abbia reperito un impiego a tempo indeterminato Parte_1
(con una busta paga, per il mese di settembre 2025, di €2.641,25 e, per il mese di ottobre 2025, di €2.063,17 – di cui solo €665,88 di retribuzione lorda mensile, mentre le restanti somme di provvigioni variabili e/o rimborso spese), ancorché non idonea ad escludere la necessità di procedere all'aumento del contributo posto a carico del padre, è da ritenersi rilevante ai fini della quantificazione dello stesso.
Pertanto, la Corte ritiene congruo, in riforma della sentenza impugnata, porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno periodico di complessivi €1.350 mensili
(€450,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
12 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della lite (valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da ei confronti di Parte_1 CP_1 con l'intervento del PG:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1536/2025 del Tribunale di Firenze, pone a carico di 'obbligo di corrispondere CP_1 ad il complessivo importo mensile di €1.350,00 (€450,00 a Parte_1 figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre rivalutazione
Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, con la decorrenza già prevista dalla sentenza di primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale e conferma per il resto la gravata sentenza;
3. pone definitivamente a carico di e spese di lite del presente grado CP_1 di giudizio, che liquida in €6.946,00 oltre spese e competenze di legge.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per l'appellante incidentale.
Firenze, lì 28.11.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Marta Sofia CP_4
Lusini.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Alessandra Guerrieri Presidente
Dr.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di appello n. r.g. 1070/2025 avverso la sentenza n. 1536/2025 del
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 2.05.2025;
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Zati e Simona Zati, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Santa Reparata n. 40, giusta procura in atti;
- appellante principale/appellata incidentale - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
AR IN (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._3 studio, sito in Firenze, Borgo Pinti n. 80, giusta procura in atti;
- appellato principale/appellante incidentale - con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/11/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI: per la parte appellante principale/appellata incidentale: “col presente appello si intende impugnare il capo della sentenza indicato a pagina 10 che così suona: “pone a
1 carico di (con effetto a decorrere da quando egli si sarà allontanato dalla CP_1 casa coniugale) l'obbligo di corrispondere ad il complessivo importo Parte_1 mensile di € 900 (€ 300,00 a figlio), soggetto a rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
”. E si chiede che la sentenza, sul punto, venga modificata con la seguente integrazione: “si chiarisce che le spese di locazione attualmente facenti capo a
[...]
in forza del contratto stipulato con nel 27.9.24 restino a carico del CP_1 Parte_2 marito .” In alternativa si chiede che il capo della sentenza impugnato CP_1 venga così modificato: “pone a carico di (con effetto a decorrere da quando CP_1 egli si sarà allontanato dalla casa coniugale) l'obbligo di corrispondere ad Pt_1 il complessivo importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 a figlio) soggetto a
[...] rivalutazione annuale ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario alla prole da versare entro il giorno 5 di ogni mese”;
per parte appellata principale/appellante incidentale: “la Corte d'Appello di Firenze voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI - Respingere l'appello principale proposto dalla sig.ra - In riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Parte_1
Firenze n. 1536/2025, chiede che la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello incidentale, voglia: - in tesi, revocare il capo n. 3 della sentenza n.
1536/2025 del Tribunale di Firenze, nella parte in cui ha assegnato integralmente la casa coniugale di via della Parte n. 16 alla sig.ra e assegnare al sig. Parte_1
l'intero fabbricato posto in Fucecchio, via della Parte 16, viale Volta 9; - in CP_1 subordine, revocare il capo n. 3 della sentenza n. 1536/2025 del Tribunale di Firenze, nella parte in cui ha assegnato integralmente la casa coniugale di via della Parte n. 16 alla sig.ra e assegnare uno ciascuno ai coniugi gli autonomi Parte_1 appartamenti costituenti il fabbricato posto in Fucecchio via della Parte 16, viale Volta
9, con la possibilità per i figli di abitare in entrambi gli appartamenti secondo le loro preferenze ed esigenze e disponendo il rilascio da parte della signora Parte_1 della parte del suddetto fabbricato alla stessa non assegnato. - in ulteriore ipotesi subordinata, revocare il capo n. 3 della sentenza n. 1536/2025 del Tribunale di
Firenze, nella parte in cui ha assegnato integralmente la casa coniugale di via della
Parte n. 16 alla sig.ra e disporre che la porzione di immobile costituita Parte_1 dal cosiddetto “rustico” posto al piano terra del medesimo compendio sito in via della
Parte n. 16 – via Volta n. 9, venga rilasciata e attribuita in godimento al sig. CP_1 er destinarla a propria abitazione. In via istruttoria chiediamo disporre CTU per
[...] verificare l'assegnazione ai coniugi di un appartamento ciascuno ovvero l'assegnazione del solo rustico del complesso immobiliare di via della Parte 16 – via Volta 9, Fucecchio.
2 Chiediamo che venga ordinato alla sig.ra l'esibizione di tutte le sue Parte_1 buste paga dell'anno 2025. Chiediamo d'ufficio l'acquisizione di informazioni nonché il contratto di lavoro a tempo indeterminato della sig.ra dalla Agenzia Parte_1
Assicurativa s.n.c. IO LT e LL di Santa Croce sull'Arno, con sede in Santa
Croce Sull'Arno, via XI febbraio n.c. 22, nonché da Con vittoria di Controparte_2 spese del grado”; per PG: “Visto l'atto di appello. Esaminati gli atti di causa qui trasmessi. Esprime parere contrario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. In data 1° ottobre 2024, adiva il Tribunale di Firenze Parte_1 domandando la separazione da con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio in data 11 settembre 2004, in Fucecchio (FI), con rito cattolico- concordatario, in regime patrimoniale di separazione dei beni.
A fondamento della domanda deduceva che il rapporto coniugale fosse da tempo compromesso a causa di gravi condotte del marito, contrarie ai doveri matrimoniali, consistenti in reiterati episodi di violenza fisica e psicologica, minacce, ingiurie, stalking e lesioni personali, anche in presenza dei tre figli (nato il [...] Per_1 maggiorenne non autosufficiente), (nata il [...]) ed (nato il Per_2 Per_3
27.12.2011). Tali comportamenti, secondo la rendevano intollerabile la Pt_1 convivenza e giustificavano la richiesta di addebito della separazione al resistente.
Esponeva che per tali fatti aveva anche presentato querela, a seguito della quale era nato il procedimento penale n. 8890/2023 R.G.N.R.; che, tuttavia, il procedimento era stato archiviato, avendo l'attrice dichiarato ai Carabinieri presso il Comando di
Fucecchio di essersi riavvicinata al marito e di voler trovare un accordo con lui;
che, da gennaio 2024, il aveva posto nuovamente in essere gli stessi atteggiamenti CP_1 vessatori e umilianti nei confronti della moglie.
Domandava l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i coniugi con collocamento prevalente degli stessi presso l'abitazione coniugale (di proprietà del suocero della ricorrente e concessa in comodato al figlio ), in considerazione del loro CP_1 interesse a mantenere la stabilità abitativa e affettiva, e ne chiedeva l'assegnazione.
Veniva, altresì, proposto un piano genitoriale dettagliato per la gestione della frequentazione dei figli con entrambi i genitori.
La evidenziava, inoltre, la propria condizione economica di fragilità, avendo Pt_1 la stessa lavorato per anni all'interno dell'impresa familiare senza percepire
3 retribuzione e ottenendo, solo dal novembre 2023, un impiego con contratto a progetto;
il marito, al contrario, risultava titolare di una solida posizione economica, derivante dalla partecipazione societaria nel Calzaturificio “Il Buttero S.r.l.”, dalla titolarità di una ditta individuale e dalla disponibilità di immobili e conti bancari con consistenti provviste. Alla luce di ciò, domandava che a carico del enisse posto CP_1 un contributo mensile per il proprio mantenimento di € 2.000,00 mensili e uno per il mantenimento dei tre figli pari ad € 3.000,00.
Costituitosi in primo grado, il convenuto, pur non opponendosi alla separazione, contestava le domande economiche e quella di addebito. Affermando, infatti, che le accuse di violenza fossero strumentali e che il procedimento penale avviato dalla moglie si fosse concluso con archiviazione per insussistenza dei fatti, deduceva che la crisi coniugale fosse riconducibile alla condotta della moglie, la quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale e assunto atteggiamenti provocatori e manipolatori.
Quanto alla situazione abitativa, chiedeva che la casa familiare, CP_1 composta da due appartamenti autonomi, venisse assegnata in modo frazionato ai due coniugi, al fine di garantire la bigenitorialità e la continuità affettiva dei figli con entrambi i genitori. Proponeva inoltre un piano genitoriale alternativo a quello della ricorrente, ritenuto più aderente alle esigenze dei figli adolescenti, già abituati a gestire con autonomia la propria quotidianità.
Sul piano economico, il resistente contestava la richiesta di assegno per la moglie, sostenendo che la stessa disporrebbe di un reddito proprio adeguato, derivante da un impiego stabile presso una compagnia assicurativa. Chiedeva altresì che il mantenimento del figlio maggiorenne venisse versato direttamente a Per_1 quest'ultimo, e che il contributo per i figli minori fosse equamente ripartito tra i genitori, in considerazione del collocamento paritario proposto.
II. In data 16 gennaio 2025 veniva emessa sentenza non definitiva di separazione, con rimessione della causa sul ruolo. Il successivo 2 maggio 2025, con la sentenza n.
1536/2025, il Tribunale di Firenze rigettava le domande di addebito della separazione proposte da ciascun coniuge nei confronti dell'altro; disponeva l'affidamento dei figli minori ed ad entrambi i genitori in via condivisa, con collocazione Per_2 Per_3 presso la madre;
assegnava ad la casa coniugale, ordinando Parte_1
l'allontanamento immediato di regolamentava le frequentazioni CP_1 genitori-figli; poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Pt_1 il complessivo importo mensile di € 900,00 (€ 300,00 a figlio), soggetto a
[...]
4 rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
poneva le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno, rinviando per la loro regolamentazione alle linee guida del CNF dell'anno 2017; disponeva che i coniugi percepissero il 50% ciascuno degli assegni unici per la prole;
rigettava la richiesta di assegno di separazione formulata da Parte_1 compensava integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, sia principale che incidentale, il
Tribunale:
• determinava la misura dell'assegno di mantenimento per i figli tenendo conto
“della buona situazione reddituale del il quale ha comunque esborsi per € CP_1
872,00 mensili (oltre alla rata di circa € 800 per il mutuo contratto per la ristrutturazione della casa coniugale, mutuo che tuttavia si estinguerà nel corrente mese) e dovrà anche reperire un nuovo alloggio, valutati il vantaggio economico che deriva alla ricorrente dall'assegnazione della casa coniugale, ma anche le spese, a carico dell'assegnataria, che implica la gestione della stessa, assai ampia e distribuita su più piani, considerato che comunque la frequentazione dei figli è paritetica”;
• assegnava la casa coniugale (comprensiva del 'rustico' al piano terra) ad
“in considerazione del fatto che quest'ultima, durante la vita Parte_1 coniugale, ha assunto più del marito compiti di cura della prole e di gestione delle incombenze domestiche (la circostanza è stata ammessa anche dal CP_1 durante l'interrogatorio libero espletato all'udienza del 16/1/2025); inoltre, dall'audizione di è emerso un legame più intenso di quest'ultima con la Per_2 madre, la quale è sempre stata più presente, a fronte di un padre più impegnato sul lavoro e anche più 'litigioso'; mentre , nel corso dell'audizione, non si è Per_3 espresso al riguardo”.
III. Avverso la predetta sentenza proponeva appello dinanzi alla Parte_1
Corte di Firenze, impugnando esclusivamente le statuizioni economiche.
Lamentava, infatti, che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato le capacità economiche delle parti, stabilendo un insufficiente contributo di mantenimento per i figli, pari a € 900,00 mensili (€ 300,00 ciascuno).
Sottolineava, infatti, che, seppur corretta l'assegnazione della casa familiare alla madre (in quanto abitata dai figli), poiché la stessa doveva versare € 600,00 mensili
5 di affitto al suocero proprietario dell'immobile, e farsi carico anche delle Parte_2 spese di gestione, il contributo effettivo per ciascun figlio si riduceva a soli € 100,00 mensili.
A tal proposito, contestava – come già fatto in primo grado – la validità del contratto di locazione del 27.09.2024 tra e , ritenendolo simulato e Parte_2 CP_1 strumentale. Deduceva, infatti, che tale contratto, stipulato lo stesso giorno della presentazione del ricorso per separazione, sarebbe stato appositamente creato per danneggiare la moglie e i figli, stante il rapporto di fiducia e collaborazione tra padre e figlio, entrambi impiegati nella stessa azienda, che rendeva poco credibile la necessità di un contratto locativo oneroso.
Evidenziava che il proprietario dell'immobile aveva già richiesto il pagamento dell'affitto con lettera A/R del 27.05.2025, minacciando lo sfratto;
che il contratto comunque non rispettava i parametri dell'accordo territoriale vigente;
che, comunque, aveva cessato il pagamento del mutuo da maggio 2025, CP_1 aumentando così la propria disponibilità economica.
Sulla scorta di ciò, chiedeva, quindi, che la sentenza di primo grado venisse modificata prevedendo che continuasse a pagare l'affitto al padre CP_1 oppure che, in alternativa, venisse previsto di corrispondere ad il Parte_1 complessivo importo mensile di € 1.500,00 (€ 500,00 a figlio) soggetto a rivalutazione annuale ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario alla prole.
IV. In data 30 giugno 2025, il Procuratore Generale, visto l'atto di appello, esprimeva parere contrario.
V. In data 21.10.2025 si costituiva in giudizio deducendo quanto segue. CP_1
I) Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto, rilevando che l'atto non conteneva l'indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, né la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Sottolineava che le censure si risolvevano in mere valutazioni di fatto, prive di riferimento a specifiche disposizioni normative, con conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dalla legge n.
149/2022.
Tale vizio, secondo l'appellato, doveva ritenersi assorbente e comportava l'inammissibilità del gravame.
II) Inammissibilità della domanda ex art. 345, comma 1, c.p.c.
6 Contestava la domanda con cui l'appellante chiedeva di porre a carico di CP_1 il pagamento del canone di locazione relativo all'immobile assegnato, evidenziando che tale richiesta non era mai stata formulata in primo grado. Sottolineava, infatti, che in quella sede, la si era limitata a contestare la validità del contratto di Pt_1 locazione, eccependo la sua simulazione.
Rilevava che la nuova domanda, fondata su presupposti opposti (ossia sul riconoscimento della validità del contratto), alterava la causa petendi e introduceva un thema decidendum nuovo e incompatibile con quello originario, in violazione del divieto di domande nuove in appello sancito dall'art. 345 c.p.c.
III) Improponibilità e infondatezza nel merito
In ogni caso, l'appellato riteneva la domanda improponibile e infondata, poiché
l'assegnazione della casa familiare alla comportava, ai sensi dell'art. 6, Pt_1 comma 6, L. n. 392/1978, la successione ex lege nel contratto di locazione da parte dell'assegnataria, con estinzione del rapporto in capo al conduttore originario.
Pertanto, sosteneva che l'obbligo di corrispondere il canone gravava esclusivamente sulla quale soggetto subentrato nel rapporto contrattuale. Pt_1
L'appellato sottolineava inoltre la contraddittorietà della posizione dell'appellante, che in primo grado aveva contestato la validità del contratto e ora ne invocava l'efficacia.
IV) Infondatezza della domanda di aumento dell'assegno
L'appellato contestava anche la richiesta di aumento dell'assegno per il mantenimento ordinario dei figli, evidenziando che il Tribunale aveva già tenuto conto della situazione reddituale di entrambi i genitori, del vantaggio economico derivante dall'assegnazione della casa coniugale alla madre, delle spese di gestione dell'immobile, tra le quali aveva considerato anche il canone di locazione da versare al padre del e della pariteticità della frequentazione dei figli. Il contributo di € CP_1
900,00 mensili risultava, secondo l'appellato, congruo e proporzionato.
documentava una condizione economica precaria, con reddito netto CP_1 mensile pari a € 3.516,00 e spese fisse per mutui, locazione e mantenimento figli pari a € 2.972,00, con un residuo mensile di appena € 544,00. Sottolineava altresì che i conti correnti a lui intestati presentavano saldi negativi e sconfinamenti oltre i fidi concessi, a conferma dell'insostenibilità di ulteriori aggravi economici.
Deduceva che la invece, disponeva di una situazione economica stabile e Pt_1 agiata: essendo, dal settembre 2024, alle dipendenze di godeva Controparte_2
7 di redditi mensili pari a circa € 3.000,00, cui si aggiungeva il contributo al mantenimento dei figli, per un totale di circa € 4.000,00 mensili.
L'appellato rilevava, pertanto, l'assenza di giustificazione per l'incremento richiesto, che risultava sproporzionato e contrario al principio di proporzionalità sancito dall'art. 337-ter c.c.
sani evidenziava altresì che, al di là di ogni valutazione di merito sulla CP_1 congruità dell'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale, risultava dirimente il fatto che tale importo non si discostasse in modo significativo dalla proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza il 27 febbraio 2025, che prevedeva la collocazione paritetica dei figli, l'assegnazione della casa coniugale alla madre e un assegno di € 600,00 mensili a carico del padre. Sottolineava che la aveva Pt_1 accettato la proposta, ritenendo congruo l'importo, mentre il aveva aderito CP_1 subordinatamente alla possibilità di mantenere il rustico, offrendo di separare gli spazi a proprie spese.
Esponeva che la proposta non si era poi concretizzata per la volontà della di Pt_1 ottenere l'intera casa, rifiutando la soluzione condivisa. Secondo l'appellato, tale scelta aggravava la situazione economica familiare, costringendolo a sostenere un canone di locazione aggiuntivo, oltre ai mutui e all'assegno, nonostante la controparte disponesse di redditi superiori a € 4.000,00 mensili.
Alla luce di ciò, sosteneva che la richiesta di aumento dell'assegno o di accollo del canone fosse infondata e iniqua, frutto di una strategia rivendicativa e non giustificata da reali esigenze economiche.
V) Appello incidentale proponeva, altresì, appello incidentale, impugnando il capo della CP_1 sentenza che disponeva l'assegnazione integrale della casa familiare alla Pt_1 sostenendo che il Tribunale non avesse correttamente applicato i criteri di legge previsti dall'art. 337-sexies c.c., né avesse valutato soluzioni alternative meno restrittive.
Deduceva infatti che l'immobile non costituiva un'unica unità abitativa, bensì era composto da due appartamenti autonomi, con ingressi separati, impianti indipendenti e utenze distinte, come risultava dalla documentazione tecnica prodotta,
e che, pertanto era praticabile la soluzione di una assegnazione parziale o condivisa, attribuendo un appartamento a ciascun genitore, così da garantire ai figli continuità
8 di vita nell'ambiente familiare e, al contempo, la presenza effettiva e bilanciata di entrambi i genitori.
Si doleva del fatto che il Tribunale nel decidere di assegnare l'intero immobile alla madre, aveva valorizzato elementi passati, come la maggiore presenza della stessa durante la vita coniugale e il legame affettivo con la figlia , senza tuttavia Per_2 considerare l'attuale idoneità di entrambi i genitori a garantire la continuità dell'habitat domestico e la prossimità ai contesti scolastici e sociali.
In particolare, evidenziava che la dal settembre 2024, risultava impegnata Pt_1 per tutto il giorno in un lavoro a tempo pieno, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata ai fini dell'assegnazione.
Sottolineava che, durante il giudizio di primo grado, i figli avevano vissuto serenamente con entrambi i genitori nello stesso stabile, con una frequentazione spontanea ed equilibrata, e che ciò era confermato dalle dichiarazioni rese dai figli in sede di audizione non valorizzate adeguatamente dal Tribunale.
Si doleva del fatto che l'assegnazione integrale dell'immobile alla madre si traduceva in un vantaggio patrimoniale indebito (mentre la disponeva gratuitamente di Pt_1 un immobile di pregio, il era costretto a sostenere un canone di locazione di € CP_1
1.200,00 mensili, oltre al contributo di mantenimento dei figli) in contrasto con la funzione dell'assegnazione della casa familiare, che doveva essere limitata alla parte strettamente necessaria a garantire la continuità dell'habitat domestico dei minori.
VI) Proposta conciliativa
In un'ottica di riequilibrio, l'appellante incidentale proponeva una soluzione conciliativa, consistente nell'assegnazione in suo favore della porzione immobiliare denominata “rustico”, posta al piano terra e dotata di autonomia funzionale e impiantistica, dichiarandosi disponibile a sostenere personalmente le spese necessarie per renderla idonea, mantenendo così la propria autonomia abitativa, senza interferire con gli spazi già occupati dalla madre e dai figli.
Tale soluzione, a detta del avrebbe consentito la presenza effettiva di entrambi CP_1
i genitori nello stesso contesto residenziale, con un risparmio complessivo di risorse familiari e una maggiore stabilità affettiva per i figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per ragioni di ordine logico occorre dapprima esaminare l'appello incidentale promosso da e relativo all'assegnazione della casa familiare. CP_1
9 L'appello incidentale è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per assegnare la casa familiare ad in Parte_1 considerazione sia del fatto che quest'ultima, durante la vita coniugale, ha assunto più del marito compiti di cura della prole e di gestione delle incombenze domestiche, sia del superiore interesse dei minori, collocati presso la madre, a mantenere la propria stabile residenza nell'immobile in cui sono cresciuti.
Ciò posto, ha dedotto che l'immobile adibito a casa familiare si compone CP_1 di due unità abitative autonome, di talché il Giudice avrebbe potuto disporre l'assegnazione parziale o condivisa dello stesso, soluzione che sarebbe stata comunque idonea a mantenere l'habitat dei minori e, in più, avrebbe garantito la presenza affettiva di entrambi i genitori.
In materia di assegnazione parziale della casa familiare, nel silenzio della legge, occorre avere riguardo ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in merito, secondo cui “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile” (Cass. civ. ord. n.
22266/2020 e ord. n. 11294/2023).
Nel caso di specie, deve ritenersi indimostrata la circostanza che l'immobile adibito a casa familiare si articoli in unità abitative del tutto autonome e distinte o che, comunque, una sola parte di esso sia effettivamente adibita a casa familiare. Difatti, la relazione tecnica del geometra prodotta dal corredata dalle CP_3 CP_1 planimetrie, descrive l'immobile in questione nel seguente modo: “lo stabile in oggetto risulta essere composto da n. 2 appartamenti di civile abitazione posti rispettivamente al piano primo ed al piano secondo e sottotetto oltre locali accessori posti al piano terra adibiti a garage e magazzini, quest'ultimi in parte costituenti un piccolo manufatto distaccato dallo stabile principale”.
Risulta, anzitutto, incontestata la circostanza che il primo e il secondo piano, nonché il sottotetto, siano adibiti a casa familiare ( e hanno le rispettive camere Per_1 Per_2 al primo piano, nel sottotetto, mentre la camera matrimoniale è collocata al Per_3 secondo piano). Trattasi, pertanto, fin qui, di un'unità immobiliare unica, non suscettibile di divisione senza pregiudizio per il superiore interesse dei minori a mantenere invariato il proprio contesto abitativo.
10 Residuerebbero, dunque, solo i locali descritti come “distaccati dallo stabile principale” (individuati negli atti dell'appellante incidentale come “rustico”), che, tuttavia, consistono esclusivamente in un garage e in dei magazzini i quali, in quanto tali, non risultano dotati di autonomia abitativa ma esplicano, piuttosto, una funzione strumentale e servente all'immobile principale, adibito a casa familiare.
Né i suddetti locali, per come descritti, risultano essere agevolmente divisibili dallo stabile principale, non avendo il “rustico” i requisiti di un'abitazione (come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla relazione del geometra pp. 8- CP_3
9).
In definitiva, in assenza di un accordo tra le parti sul punto (che, per giurisprudenza costante, legittimerebbe l'assegnazione parziale della casa familiare: Cass. civ. ord.
24106/2023), deve essere rigettato l'appello incidentale proposto da CP_1 con conseguente conferma delle statuizioni della gravata sentenza relative all'assegnazione della casa familiare.
2. Per quanto concerne, poi, l'appello principale, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata da CP_1
L'appellante principale ha, infatti, correttamente indicato le parti della sentenza impugnata di cui ha dedotto l'illegittimità, nonché i principi generali da ritenersi violati.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa alla modifica del contributo economico. Invero, la stessa non costituisce una domanda nuova vietata ex art. 345 c.p.c. (come lamentato dall'appellato principale), poiché in sede di conclusioni nell'ambito del giudizio di primo grado Parte_1 aveva già chiesto di riconoscersi un contributo pari ad €3.000 (€1.000 per ciascun figlio), superiore a quanto riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Oltre che ammissibile, tale domanda è fondata e merita accoglimento.
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado debba essere censurata laddove ha posto a carico dell'odierno appellato un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad €300 a figlio (€900 totali).
Deve, infatti, tenersi in debita considerazione la circostanza che in Parte_1 quanto assegnataria della casa coniugale, provvede al pagamento di un canone di locazione pari ad €600 mensili. Al di là di ogni valutazione circa la simulazione e la strumentalità del contratto locatizio, che esula dalla cognizione di questo Giudice,
l'obbligo di corrispondere mensilmente la suddetta somma al proprietario
11 dell'immobile è un elemento che concorre a determinare la capacità reddituale della madre, nell'ottica di un suo depauperamento.
Invero, l'art. 337-sexies c.p.c., laddove dispone che il giudice tiene conto dell'assegnazione nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, impone anche di valutare se, in virtù dell'assegnazione, il genitore collocatario dei figli vada incontro a maggiori oneri economici, come nel caso di specie.
Ciò posto, al fine di riequilibrare gli assetti economici tra le parti, nell'alternativa prospettata dall'appellante principale tra porre a carico del la corresponsione CP_1 del canone di locazione e aumentare il contributo del padre al mantenimento ordinario dei figli, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la decisione del primo tipo, atteso che gli oneri economici connessi all'assegnazione della casa familiare devono essere sopportati dal genitore collocatario la quale, Parte_1 oltretutto, è succeduta all'ex marito nel contratto di locazione.
Può, tuttavia, disporsi l'aumento del contributo al mantenimento ordinario posto a carico del con il rilievo che, in aggiunta a quanto già valutato dal Giudice di CP_1 prime cure, ossia la buona situazione reddituale del (che, oltretutto, appare CP_1 suscettibile di un miglioramento, giacché dalla documentazione patrimoniale aggiornata, prodotta dalle parti in questa sede di appello, si evince che il ha CP_1 percepito, per l'anno 2024, un reddito di circa €95.000 e, per l'anno 2025, un reddito di circa €55.000, mentre nel 2022 il reddito era stato di circa €50.000), la frequentazione paritetica dei figli e i costi connessi alla gestione della casa familiare a carico della debba tenersi conto anche del canone di locazione mensile di Pt_1
€600 gravante sulla madre.
La circostanza che abbia reperito un impiego a tempo indeterminato Parte_1
(con una busta paga, per il mese di settembre 2025, di €2.641,25 e, per il mese di ottobre 2025, di €2.063,17 – di cui solo €665,88 di retribuzione lorda mensile, mentre le restanti somme di provvigioni variabili e/o rimborso spese), ancorché non idonea ad escludere la necessità di procedere all'aumento del contributo posto a carico del padre, è da ritenersi rilevante ai fini della quantificazione dello stesso.
Pertanto, la Corte ritiene congruo, in riforma della sentenza impugnata, porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno periodico di complessivi €1.350 mensili
(€450,00 per figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
12 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità e del valore della lite (valore indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento instaurato da ei confronti di Parte_1 CP_1 con l'intervento del PG:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1536/2025 del Tribunale di Firenze, pone a carico di 'obbligo di corrispondere CP_1 ad il complessivo importo mensile di €1.350,00 (€450,00 a Parte_1 figlio) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, oltre rivalutazione
Istat, da versare entro il 5 di ogni mese, con la decorrenza già prevista dalla sentenza di primo grado;
2. rigetta l'appello incidentale e conferma per il resto la gravata sentenza;
3. pone definitivamente a carico di e spese di lite del presente grado CP_1 di giudizio, che liquida in €6.946,00 oltre spese e competenze di legge.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per l'appellante incidentale.
Firenze, lì 28.11.25
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Marta Sofia CP_4
Lusini.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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