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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 10660/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al ruolo il 05/12/2018 al n. 10660/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 318/2018, pubblicata il 09/08/2018, del
Giudice di Pace di Buccino
TRA
Parte_1
Avv. PALMIERI EDMONDO
Avv. CELLA FRANCESCO
- appellante -
E
CP_1
Avv. AL AR
Appellato –
pagina 1 di 5 Letti gli atti di causa;
letta, in particolare, la sentenza di primo grado n. 318/2018, pubblicata il 09/08/2018, del Giudice di Pace di Buccino, con la quale veniva accolta la domanda di
[...]
di accertare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dei tassi applicati con CP_1
riferimento al contratto di finanziamento n. 5933896, stipulato con la Pt_1
in data 12/04/2007;
[...]
che in virtù di dette contestazioni la banca è stata condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 1.459,50, alla refusione delle spese legali, nonché al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno al giudizio di primo grado;
premesso che avverso tale sentenza la ha promosso appello Parte_1
dinanzi questo Tribunale, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento formulando una serie di eccezioni;
che, in particolare, le conclusioni cui il giudicante è giunto sono erronee, infondate ed ottenute tramite un errata percezione delle risultanze istruttorie, atteso che avrebbe applicato la disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. quale conseguenza alla accertata difformità dell;
Pt_2
che, inoltre, tale difformità non sarebbe neanche correttamente rilevata, essendo stata inclusa nel computo l'assicurazione; che si è tempestivamente costituito, resistendo alle doglienze eccepite CP_1
e ribadendo l'idoneità e la correttezza della pronuncia di primo grado;
considerato che nelle more del procedimento di primo grado è stata nominata la dott.
quale consulente tecnico d'ufficio, alla quale è stato richiesto di Persona_1
verificare se il TAEG pattuito corrispondesse a quello effettivamente praticato, includendo nel relativo calcolo tutte le spese collegate all'erogazione del credito, inclusa le polizze assicurative, e, nel caso di riscontrata anomalia, applicare quanto previsto dalla legge, ovvero la sostituzione dei tassi applicati con i tassi BOT 12 mesi;
pagina 2 di 5 rilevato che dall'esame contabile si è evinto che, includendo anche i costi relativi all'assicurazione, il TAEG concretamente applicato risulta essere pari al 8,90%, piuttosto che il 7,01% pattuito;
che, tenendo conto di quanto rilevato, il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso più basso dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, confrontato a quello concretamente applicato al cliente, comporterebbe il diritto alla restituzione a di euro CP_1
1.459,50, quali interessi versati indebitamente;
considerato ancora che il giudicante, in sede di appello, ha disposto nuovamente consulenza tecnico contabile, al fine di verificare la correttezza dei rapporti intercorsi, atteso che la normativa da applicare ai fini della valutazione dei tassi sostitutivi era quella di cui all'art. 124 TUB vigente al tempo della stipula del contratto, essendo stato siglato prima della entrata in vigore dell'art 125-bis TUB, intervenuta solo nel 2010; che a tal fine è stato nominato nuovamente quale consulente il dott. Per_1
ritenuto che la consulenza appare priva di vizi tecnico-giuridici e dunque perfettamente utilizzabile;
che il presente giudicante condivide l'interpretazione per cui una polizza assicurativa a copertura del credito, ancor più sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, debba rientrare nel computo del TAEG anche se formalmente facoltativa, essendo rilevabili gli indizi presuntivi individuati dalla giurisprudenza per considerarla, invece, obbligatoria (A.B.F., Coll. Coord., Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017); che il consulente, rideterminato il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo indicato sia dall'art. 125-bis comma 7 T.U.B., che dalla normativa pro tempore in vigore, art. 124 T.U.B., risulta che il sig. ha corrisposto alla CP_1 [...]
maggiori interessi pari a euro 1.323,90, calcolati dalla differenza tra gli Parte_1
interessi convenzionali corrisposti, pari a euro 2.557,20, e quelli rideterminati al tasso del 3,056%, pari a euro 1.233,30;
pagina 3 di 5 che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la sentenza deve essere riformata, atteso che in primo grado la ha ottenuto un rimborso di euro 1.459,50, a fronte CP_1
degli euro 1.323,90 determinati nell'attuale consulenza;
che nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite di primo grado, atteso che comunque, nella sostanza, la domanda era fondata;
che, tuttavia, l'accoglimento parziale della domanda, che ha comportato una rideterminazione parziale dell'importo da ottenere da parte di , impone CP_1
una modesta compensazione delle spese, pari ad un terzo, con l'addebito dei restanti due terzi a carico della come da liquidazione di cui al dispositivo che segue, Pt_1
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
RIFORMA la sentenza n. 318/2018, pubblicata il 09/08/2018, del Giudice di Pace di
Buccino;
CONFERMA quanto statuito in primo grado in merito alle spese di lite e di consulenza tecnica;
CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di euro 1.323,90 (e non euro 1.459,50, come precedentemente disposto) quali interessi maggiormente versati con riguardo al contratto di finanziamento n. 5933896, stipulato con la in data 12/04/2007; Parte_1
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
parte appellata nella misura dei due terzi, liquidandoli in euro 1.134,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA e CAP, da distrarsi a favore
AL AR per dichiarato anticipo;
COMPENSA il residuo terzo delle spese di lite tra le parti;
PONE a definitivo carico della le spese relative alla Parte_1
consulenza tecnica espletata nel secondo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, 10.4.2025
pagina 4 di 5 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03
IL GIUDICE UNICO
Dott. Roberto Ricciardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al ruolo il 05/12/2018 al n. 10660/2018 R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 318/2018, pubblicata il 09/08/2018, del
Giudice di Pace di Buccino
TRA
Parte_1
Avv. PALMIERI EDMONDO
Avv. CELLA FRANCESCO
- appellante -
E
CP_1
Avv. AL AR
Appellato –
pagina 1 di 5 Letti gli atti di causa;
letta, in particolare, la sentenza di primo grado n. 318/2018, pubblicata il 09/08/2018, del Giudice di Pace di Buccino, con la quale veniva accolta la domanda di
[...]
di accertare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità dei tassi applicati con CP_1
riferimento al contratto di finanziamento n. 5933896, stipulato con la Pt_1
in data 12/04/2007;
[...]
che in virtù di dette contestazioni la banca è stata condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 1.459,50, alla refusione delle spese legali, nonché al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno al giudizio di primo grado;
premesso che avverso tale sentenza la ha promosso appello Parte_1
dinanzi questo Tribunale, lamentando l'erroneità e l'ingiustizia del provvedimento formulando una serie di eccezioni;
che, in particolare, le conclusioni cui il giudicante è giunto sono erronee, infondate ed ottenute tramite un errata percezione delle risultanze istruttorie, atteso che avrebbe applicato la disciplina di cui all'art. 117 T.U.B. quale conseguenza alla accertata difformità dell;
Pt_2
che, inoltre, tale difformità non sarebbe neanche correttamente rilevata, essendo stata inclusa nel computo l'assicurazione; che si è tempestivamente costituito, resistendo alle doglienze eccepite CP_1
e ribadendo l'idoneità e la correttezza della pronuncia di primo grado;
considerato che nelle more del procedimento di primo grado è stata nominata la dott.
quale consulente tecnico d'ufficio, alla quale è stato richiesto di Persona_1
verificare se il TAEG pattuito corrispondesse a quello effettivamente praticato, includendo nel relativo calcolo tutte le spese collegate all'erogazione del credito, inclusa le polizze assicurative, e, nel caso di riscontrata anomalia, applicare quanto previsto dalla legge, ovvero la sostituzione dei tassi applicati con i tassi BOT 12 mesi;
pagina 2 di 5 rilevato che dall'esame contabile si è evinto che, includendo anche i costi relativi all'assicurazione, il TAEG concretamente applicato risulta essere pari al 8,90%, piuttosto che il 7,01% pattuito;
che, tenendo conto di quanto rilevato, il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso più basso dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, confrontato a quello concretamente applicato al cliente, comporterebbe il diritto alla restituzione a di euro CP_1
1.459,50, quali interessi versati indebitamente;
considerato ancora che il giudicante, in sede di appello, ha disposto nuovamente consulenza tecnico contabile, al fine di verificare la correttezza dei rapporti intercorsi, atteso che la normativa da applicare ai fini della valutazione dei tassi sostitutivi era quella di cui all'art. 124 TUB vigente al tempo della stipula del contratto, essendo stato siglato prima della entrata in vigore dell'art 125-bis TUB, intervenuta solo nel 2010; che a tal fine è stato nominato nuovamente quale consulente il dott. Per_1
ritenuto che la consulenza appare priva di vizi tecnico-giuridici e dunque perfettamente utilizzabile;
che il presente giudicante condivide l'interpretazione per cui una polizza assicurativa a copertura del credito, ancor più sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, debba rientrare nel computo del TAEG anche se formalmente facoltativa, essendo rilevabili gli indizi presuntivi individuati dalla giurisprudenza per considerarla, invece, obbligatoria (A.B.F., Coll. Coord., Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017); che il consulente, rideterminato il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo indicato sia dall'art. 125-bis comma 7 T.U.B., che dalla normativa pro tempore in vigore, art. 124 T.U.B., risulta che il sig. ha corrisposto alla CP_1 [...]
maggiori interessi pari a euro 1.323,90, calcolati dalla differenza tra gli Parte_1
interessi convenzionali corrisposti, pari a euro 2.557,20, e quelli rideterminati al tasso del 3,056%, pari a euro 1.233,30;
pagina 3 di 5 che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la sentenza deve essere riformata, atteso che in primo grado la ha ottenuto un rimborso di euro 1.459,50, a fronte CP_1
degli euro 1.323,90 determinati nell'attuale consulenza;
che nulla deve essere disposto in merito alle spese di lite di primo grado, atteso che comunque, nella sostanza, la domanda era fondata;
che, tuttavia, l'accoglimento parziale della domanda, che ha comportato una rideterminazione parziale dell'importo da ottenere da parte di , impone CP_1
una modesta compensazione delle spese, pari ad un terzo, con l'addebito dei restanti due terzi a carico della come da liquidazione di cui al dispositivo che segue, Pt_1
P.Q.M.
ACCOGLIE l'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
RIFORMA la sentenza n. 318/2018, pubblicata il 09/08/2018, del Giudice di Pace di
Buccino;
CONFERMA quanto statuito in primo grado in merito alle spese di lite e di consulenza tecnica;
CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di euro 1.323,90 (e non euro 1.459,50, come precedentemente disposto) quali interessi maggiormente versati con riguardo al contratto di finanziamento n. 5933896, stipulato con la in data 12/04/2007; Parte_1
CONDANNA la alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
parte appellata nella misura dei due terzi, liquidandoli in euro 1.134,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA e CAP, da distrarsi a favore
AL AR per dichiarato anticipo;
COMPENSA il residuo terzo delle spese di lite tra le parti;
PONE a definitivo carico della le spese relative alla Parte_1
consulenza tecnica espletata nel secondo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, 10.4.2025
pagina 4 di 5 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03
IL GIUDICE UNICO
Dott. Roberto Ricciardi
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