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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Oliva e Iuri Chironi, Parte_1
ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1
avvocati Salvatore Spano, Maurizio Valentini, Claudio Spano, resistente;
oggetto: retribuzione.
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 2.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'8.2.1996, svolgendo mansioni di addetto alle macchine e occupandosi concretamente di “di condurre automezzi medio
- pesanti, ovvero carrelli elevatori, per la movimentazione di carichi e materiali funzionali alle lavorazioni metalmeccaniche, oltre ad occuparsi del carico su camion del prodotto finito e dello scarico delle materie prime in consegna;
Più precisamente, sino a circa due anni addietro il Sig.
veniva adibito alla guida, indifferentemente, sia di “muletti” del peso di 80 q. per la Pt_1
movimentazione di “pallet” di lamiera semi lavorata, sia di mezzi da 30 q., per il trasporto di
“piccoli” materiali. Oggi, egli è addetto solo alla guida dei mezzi da 30 q”; deducendo altresì di essere “stato inquadrato, all'atto dell'assunzione, nel 2° Lv. del CCNL Industria metalmeccanica privata, per poi vedersi assegnare il 3° Lv. del medesimo Contratto collettivo;
infine, con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl del 2021 veniva attribuito al lavoratore il Lv. D2 (Ruoli operativi) equivalente a quello già assegnatogli”; sul presupposto che le mansioni disimpegnate siano, invece, da ricondurre al superiore livello C2, nonché denunciando di essere stato illegittimamente posto in ferie “forzate” per circa un mese e mezzo (dal 18 novembre al 30
1 dicembre 2023) e, al suo rientro, altrettanto illegittimamente assegnato a mansioni meno qualificate e larvatamente punitive, ovvero a mansioni di supporto alla macchina “laser” utilizzata per il taglio delle lastre di metallo, ha chiesto al giudice del lavoro di:
“1) Accertare e dichiarare, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, per tutti i motivi di cui in premessa, che il Sig. ha svolto sin Parte_1 dall'intervenuta assunzione nell'anno 1996, e svolge tutt'ora, senza soluzione di continuità, mansioni superiori riconducibili al Livello 4°, ed oggi, C2 del CCNL “Industria Metalmeccanica privata” del
05/02/2021, ovvero, in subordine, mansioni di cui al Livello C1, nel profilo professionale meglio individuato in atti;
2) Accertare e dichiarare, altresì, in ragione di quanto innanzi, che non è stato corrisposto al lavoratore tutto quanto spettante per mansioni superiori, retribuzione ordinaria, tredicesima, ed ogni altro istituto di legge e di Contratto, oltre al dovuto accantonamento per T.F.R., effettivamente maturato sino ad oggi;
3) Per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'attribuzione del Livello 4° del pregresso CCNL e, successivamente, C2 del CCNL di
Categoria del 2021, ovvero del Livello C1, con decorrenza dall'anno 2013 (prescrizione decennale del diritto), o da quell'altra data accertanda, oltre al pagamento, in favore del ricorrente, dei crediti di lavoro maturati, nei limiti della prescrizione decennale, per le causali spiegate nel presente ricorso, con riferimento a tutto il periodo di lavoro in oggetto, comunque maggiorate, tali somme, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
4) Condannare parte datoriale alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del ricorrente, presso i competenti Istituti previdenziali ed assicurativi, per il suddetto periodo di lavoro;
5) Accertare e dichiarare, inoltre, la illegittimità della decisione datoriale di porre il dipendente in ferie forzate ed assegnarlo, al suo rientro, a mansioni di mero supporto alle lavorazioni tramite macchina
“laser”, trattandosi di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento formalmente assegnatogli e,
a fortiori, rispetto al livello richiesto con il presente ricorso;
6) Conseguentemente, riassegnare il Sig. alle mansioni precedentemente svolte di addetto Pt_1 alla guida dei carrelli elevatori”.
La società convenuta, costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Ad ogni buon conto, ha puntualizzato che “il rapporto per cui è causa ha avuto termine in data 29.4.2024 in ragione delle dimissioni dal medesimo formalizzate in data 8.4.2024 a seguito del suo pensionamento”.
2 Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'esame di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre rilevare come la pacifica cessazione del rapporto di lavoro dedotto in lite faccia venir meno l'interesse ad agire in relazione alle domande di cui ai punti 5 e
6 delle conclusioni del ricorso, che, segnatamente, postulano l'attuale perduranza del medesimo rapporto di lavoro, con il corollario che le stesse non possono che risultare, per ciò solo, prive di sbocco.
Come accennato in premessa, la parte ricorrente ha specificatamente rivendicato il riconoscimento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico corrispondente al livello D2 del CCNL industria meccanica privata del 5.2.2021, in ragione dello svolgimento di mansioni lavorative (di addetto alla conduzione di carrelli elevatori), assertivamente riconducibili ad un livello professionale superiore rispetto a quello risultante dal contratto individuale di lavoro.
In relazione all'aspetto della vicenda litigiosa che viene, quindi, in rilievo, occorre preliminarmente rilevare come il percorso interpretativo diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si componga di tre fasi, quali l'accertamento in fatto dell'attività concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Tanto premesso, le convergenti indicazioni promananti dai testimoni escussi valgano, in primo luogo, ad asseverare l'allegazione attorea secondo cui il ricorrente si sia, in maniera continuativa e prevalente, occupato per l'intero arco temporale dedotto in lite, della conduzione di carrelli elevatori utilizzati per la movimentazione di carichi e di materiali funzionali alle lavorazioni metalmeccaniche praticate.
Ciò posto, secondo le declaratorie del CCNL applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, appartengono al livello D2, corrispondente all'inquadramento contrattuale del ricorrente, ““i lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale.
Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le
3 anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera.
Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”.
Secondo le medesime declaratorie, al livello C2, invocato in via principale in ricorso, appartengono “i lavoratori che apportano, con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di normale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione.
Nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali, contribuiscono all'adattamento, manutenzione e regolazione dei processi relativi al proprio gruppo di lavoro, comunicando gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate nelle modalità prescritte, anche utilizzando strumenti di comunicazione e semplice ricerca ed elaborazione digitale dei dati e delle informazioni, con utilizzo elementare di terminologia nella lingua straniera rilevante. Operano in un ampio ambito operativo o funzionale e con consapevolezza interdisciplinare sono capaci di interagire con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori, anche esterni. I lavoratori partecipano attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento”; mentre nel deteriore livello C1, rivendicato in via subordinata, figurano “i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente che svolgono le attività di un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo funzionale con polivalenza, riconosciuta autonomia, con capacità di diagnosi tecnico-specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo. In funzione dei contesti aziendali svolgono con carattere di continuità attività di collegamento operativo non gerarchico all'interno del team o con i team connessi, di tutoraggio e formazione in affiancamento ai colleghi secondo piani e modalità definiti. Propongono interventi di semplici modifiche e adattamenti e forniscono un apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell'applicazione delle metodologie disponibili”.
Come evincibile dalla produzione documentale delle parti, il CCNL del 5.2.2021 che viene in rilievo ha rivisitato la classificazione del personale del previgente testo contrattuale, segnatamente stabilendo al punto 1.3 delle relative “Norme transitorie”, che “le aziende procederanno entro il 31.5.2021 a riclassificare i lavoratori in forza secondo la seguente tabella di comparazione fra le previgenti categorie e i nuovi livelli di professionalità. La
4 riclassificazione definita in base alla tabella di comparazione e alle precedenti clausole individua esattamente la corrispondenza tra le previgenti categorie e i nuovi livelli di inquadramento e non può di per sé comportare un inquadramento dei lavoratori in livelli diversi rispetto a quelli risultanti dalla applicazione della stessa”, elaborata, quanto all'ambito dei ruoli che qui rilevano, nei termini che seguono:
Secondo il nuovo sistema di classificazione che viene in rilievo i lavoratori appartenenti alla previgente categoria 3 sono, quindi, ricondotti al nuovo livello D2, così come quelli già appartenenti alle superiori categorie 3S e 4 sono ricondotti ai corrispondenti livelli C1 e C2.
Tanto puntualizzato, occorre, poi, rilevare come la succitata 3^ categoria (come detto confluita nel livello D2, corrispondente all'inquadramento contrattuale dell' ) del tutto Pt_1 significativamente comprendeva “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”; nonché nella elencazione dei relativi profili esemplificativi i “Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario;
ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali. Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
”. Controparte_2
5 Al contempo, secondo la precitata previgente classificazione, appartenevano alla superiore
4^ categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnicopratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente” e specificatamente tra essi i “lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo. Conduttore mezzi di trasporto. Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature. ”. Controparte_2
Come può univocamente evincersi da quanto sin qui riepilogato, del tutto significativamente le declaratorie del previgente CCNL consideravano quale profilo esemplificativo del 3^ livello quello dei “lavoratori che - appunto, al pari dell' - sulla Pt_1
base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali”. Altrettanto significativamente nel superiore 4^ livello erano, invece, ricompresi (evidentemente, in funzione delle particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio e in funzione del grado di perizia specificatamente richiesto per l'esecuzione dei lavori affidati) i lavoratori che, in termini in alcun modo
6 rapportabili alle mansioni concretamente disimpegnate dal medesimo , “conducono Pt_1
autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti”.
Tanto puntualizzato, dovendosi, per quanto anzidetto, fare riferimento alla precitata previsione negoziale, secondo cui la riclassificazione dei lavoratori viene definita in base alla tabella di comparazione dappresso riportata (che specificatamente “individua esattamente la corrispondenza tra le previgenti categorie e i nuovi livelli di inquadramento e non può di per sé comportare un inquadramento dei lavoratori in livelli diversi rispetto a quelli risultanti dalla applicazione della stessa”), è, per ciò solo, da ritenere che allo svolgimento delle mansioni di addetto alla conduzione di carrelli elevatori che viene in rilievo non possa che corrispondere, in rapporto, appunto, a quanto specificato dal CCNL di categoria del 2021 (e precedentemente a quanto espressamente previsto dal CCNL di categoria del 2016) l'inquadramento nel livello D2, cui l' risulta, quindi, correttamente assegnato. Pt_1
Ad ogni buon conto, sebbene le declaratorie del precitato CCNL 2021 non considerino profili esemplificativi similari a quelli presenti nel previgente testo negoziale utili all'opera di sussunzione che qui rileva, non può non, in ogni caso, evidenziarsi come i tratti caratterizzanti i relativi livelli D2 e C2, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento non consentano di ricondurre a detto ultimo livello le mansioni di conduttore di carrelli elevatori di cui si discute.
Sotto tale profilo, occorre, infatti, evidenziare come il livello C2 rivendicato dal ricorrente preveda che il contributo individuale, apportato dal lavoratore con “normale autonomia”, inerisca ad attività produttive “complesse e di elevata precisione” e si fondi su “conoscenze ed abilità complete”, nonché richieda che il lavoratore ad esso appartenente guidi, in base alle definizioni organizzative, un gruppo di lavoratori e al contempo “partecipi attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento”; ciò a differenza delle declaratorie del livello D2 (come detto, corrispondente all'inquadramento contrattuale del ricorrente) che, invece, considerano lo svolgimento (nell'ambito di un'autonomia “limitata”) di attività “ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale”, per le quali sono richieste conoscenze e abilità specifiche “adeguate”, nonché prevedono (in termini riduttivi rispetto al superiore livello C2) che il lavoratore interessato interagisca col proprio gruppo di lavoro e riporti autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, ovvero che tali lavoratori siano (altrettanto riduttivamente) “coinvolti
7 utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”.
A fronte di quanto precede, è, allora, evidente come le mansioni lavorative concretamente disimpegnate dall' , concretandosi nella conduzione dei carrelli utilizzati per la Pt_1 movimentazione dei pallet di lamiera semi lavorata all'interno del reparto (principalmente il reparto TWB, detto anche reparto laser) e, quindi, in attività “ordinarie relative ad un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito” e comportanti un'autonomia necessariamente limitata (quanto alla individuazione del materiale oggetto di movimentazione, all'impiego e alla destinazione dello stesso, ai mezzi e alle tecniche da utilizzare nella medesima movimentazione), non siano in alcun modo riferibili ad attività produttive “complesse e di elevata precisione”
(come, invece, ipotizzabile in rapporto alle attività di conduzione di autogru, non a caso ricomprese nella 4^ categoria, come detto confluita nel livello C2), né tali da richiedere
“conoscenze e abilità complete” (quanto piuttosto “conoscenze e abilità specifiche adeguate”, in aderenza a quanto valevole per i lavoratori appartenenti al livello D2)
Ugualmente, nell'espletamento delle concrete mansioni lavorative che vengono in rilievo non vi è modo di ravvisare lo svolgimento di compiti di guida di un gruppo di lavoratori, né la partecipazione attiva “alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento”; sicché è, in altri termini, da escludere che alle suddette mansioni, possa corrispondere l'inquadramento nel superiore livello rivendicato in ricorso, stante la mancata valorizzazione dei relativi tratti caratterizzanti.
Né ad una differente conclusione vi è modo di addivenire in relazione al fatto (oggetto di specifico approfondimento tramite prova testimoniale) che l' possa aver condotto in via Pt_1
prevalente e continuativa carrelli con carico fino a 80 o 100 quintali, piuttosto che (come sostenuto dalla parte datoriale) esclusivamente carrelli con carico fino a 30 quintali.
Sotto tale profilo, occorre infatti considerare come le emergenze processuali non abbiano in alcun modo evidenziato che la differente portata del carico del carrello utilizzato implichi una differenziazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative in termini eventualmente tali da renderle per ciò solo “complesse e di elevata precisione”, né fornito indicazioni utili a far risultare che, per l'utilizzo di carrelli da 80/100 quintali, sia necessario l'impiego dal punto di vista tecnico/operativo di accorgimenti o procedure di lavoro ulteriori, che siano correlati o correlabili al possesso di “conoscenze e abilità complete”.
8 Ad ogni buon conto, occorre, in ogni caso, rilevare come le emergenze istruttorie sul punto non valgano ad asseverare l'assunto attoreo che viene in rilievo.
Al netto del contributo di conoscenza offerto dai testimoni , , Testimone_1 Testimone_2
(privo di valenza ricostruttiva, giacché promanante da soggetti che soltanto Testimone_3 occasionalmente ebbero modo di verificare le vicende lavorative dell' , ove si consideri Pt_1
che il primo ha precisato di aver lavorato in un reparto diverso dal reparto TWB, il secondo di aver partecipato con il ricorrente esclusivamente alle attività di scarico e carico dal magazzino, il terzo di aver prestato attività lavorativa presso quale addetto alle pulizie), non sono, infatti, CP_1
emerse univoche indicazioni in ordine al continuativo e prevalente utilizzo da parte del medesimo del carrello da 80 quintali, avendo, al contrario, , , Pt_1 Testimone_4 Controparte_3
(da ritenere particolarmente attendibili, avendo questi ultimi lavorato Testimone_5
quotidianamente a contatto con il ricorrente nel medesimo reparto laser) in termini confliggenti riferito che “nel reparto laser si utilizzava prevalentemente il carrello da 30 q” (cfr. dichiarazioni di ), che il ricorrente “ha utilizzato i carrelli da 80 q. soltanto saltuariamente” Testimone_4
(cfr. dichiarazioni di ), che “tra i carrellisti, oltre a me, vi sono stati il ricorrente Controparte_3
, e è capitato spesso di aver fatto il turno insieme ad Pt_1 Tes_6 Tes_7
; in tal caso, ero sempre io a condurre il carrello grande, mentre il ricorrente portava il Pt_1 carrello piccolo;
non capitava mai di scambiarci nella conduzione dei due mezzi” (cfr. dichiarazioni di ), e dovendosi, ad ogni buon conto, considerare che “qualora Testimone_5
il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto fra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte (nel caso, di quella ricorrente) sulla quale grava l'onere delle prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. Sez. II n. 6760/03; Cass. Sez. II, n. 3468/10).
Né alcuna rilevanza, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea, può ascriversi alla circostanza che ad altri lavoratori, ugualmente addetti alla conduzione di carrelli elevatori, possa essere stato attribuito un diverso e più favorevole inquadramento contrattuale, dovendosi sul punto richiamare il condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla
9 Suprema Corte, secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, nè è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi” (cfr. Cass.
Sez. L, n. 10195 del 27.5,2004, Sez. L, n. 9464 dell'11.5.2015, Cass. Sez. L, n. 16015 del
19.7.2007) e dovendosi, quindi, ritenere ad ogni buon conto pienamente legittima (al di là di vere e proprie ipotesi tipizzate di discriminazione, tuttavia, nel caso non prospettate) l'applicazione di un diverso trattamento economico e normativo a lavoratori espletanti le medesime mansioni.
In ragione di tutto quanto dappresso riepilogato, è, in conclusione, da ritenere che la parte ricorrente non abbia fornito adeguata dimostrazione di aver espletato mansioni riconducibili al superiore livello rivendicato in ricorso o, comunque, ad un livello diverso rispetto a quello di inquadramento contrattuale (dovendosi, a tale ultimo riguardo, rilevare come l'attività istruttoria espletata non abbia evidenziato alcuna specifica circostanza da cui inferire che l' abbia Pt_1 operato con “polivalenza, riconosciuta autonomia, con capacità di diagnosi tecnico-specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo”, né che abbia proposto “interventi di semplici modifiche e adattamenti” e/o fornito “un apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell'applicazione delle metodologie disponibili”, come specificatamente vogliono le declaratorie del deteriore livello C1, rivendicato dal medesimo in via subordinata, al fine Pt_1
ricomprendere in esso “i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente”).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione, le pretese retributive azionate dallo che presuppongono l'inquadramento in Pt_1
un superiore livello contrattuale non possono, dunque, che risultare prive di sbocco;
sicché la domanda attorea è, sotto tale profilo, da rigettare.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 2.2.2024, nei Parte_1
1
0 confronti di così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte CP_1
ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro
2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 19 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
1
1
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce
Sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Oliva e Iuri Chironi, Parte_1
ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1
avvocati Salvatore Spano, Maurizio Valentini, Claudio Spano, resistente;
oggetto: retribuzione.
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 2.2.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dall'8.2.1996, svolgendo mansioni di addetto alle macchine e occupandosi concretamente di “di condurre automezzi medio
- pesanti, ovvero carrelli elevatori, per la movimentazione di carichi e materiali funzionali alle lavorazioni metalmeccaniche, oltre ad occuparsi del carico su camion del prodotto finito e dello scarico delle materie prime in consegna;
Più precisamente, sino a circa due anni addietro il Sig.
veniva adibito alla guida, indifferentemente, sia di “muletti” del peso di 80 q. per la Pt_1
movimentazione di “pallet” di lamiera semi lavorata, sia di mezzi da 30 q., per il trasporto di
“piccoli” materiali. Oggi, egli è addetto solo alla guida dei mezzi da 30 q”; deducendo altresì di essere “stato inquadrato, all'atto dell'assunzione, nel 2° Lv. del CCNL Industria metalmeccanica privata, per poi vedersi assegnare il 3° Lv. del medesimo Contratto collettivo;
infine, con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl del 2021 veniva attribuito al lavoratore il Lv. D2 (Ruoli operativi) equivalente a quello già assegnatogli”; sul presupposto che le mansioni disimpegnate siano, invece, da ricondurre al superiore livello C2, nonché denunciando di essere stato illegittimamente posto in ferie “forzate” per circa un mese e mezzo (dal 18 novembre al 30
1 dicembre 2023) e, al suo rientro, altrettanto illegittimamente assegnato a mansioni meno qualificate e larvatamente punitive, ovvero a mansioni di supporto alla macchina “laser” utilizzata per il taglio delle lastre di metallo, ha chiesto al giudice del lavoro di:
“1) Accertare e dichiarare, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, per tutti i motivi di cui in premessa, che il Sig. ha svolto sin Parte_1 dall'intervenuta assunzione nell'anno 1996, e svolge tutt'ora, senza soluzione di continuità, mansioni superiori riconducibili al Livello 4°, ed oggi, C2 del CCNL “Industria Metalmeccanica privata” del
05/02/2021, ovvero, in subordine, mansioni di cui al Livello C1, nel profilo professionale meglio individuato in atti;
2) Accertare e dichiarare, altresì, in ragione di quanto innanzi, che non è stato corrisposto al lavoratore tutto quanto spettante per mansioni superiori, retribuzione ordinaria, tredicesima, ed ogni altro istituto di legge e di Contratto, oltre al dovuto accantonamento per T.F.R., effettivamente maturato sino ad oggi;
3) Per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'attribuzione del Livello 4° del pregresso CCNL e, successivamente, C2 del CCNL di
Categoria del 2021, ovvero del Livello C1, con decorrenza dall'anno 2013 (prescrizione decennale del diritto), o da quell'altra data accertanda, oltre al pagamento, in favore del ricorrente, dei crediti di lavoro maturati, nei limiti della prescrizione decennale, per le causali spiegate nel presente ricorso, con riferimento a tutto il periodo di lavoro in oggetto, comunque maggiorate, tali somme, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa;
4) Condannare parte datoriale alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa del ricorrente, presso i competenti Istituti previdenziali ed assicurativi, per il suddetto periodo di lavoro;
5) Accertare e dichiarare, inoltre, la illegittimità della decisione datoriale di porre il dipendente in ferie forzate ed assegnarlo, al suo rientro, a mansioni di mero supporto alle lavorazioni tramite macchina
“laser”, trattandosi di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento formalmente assegnatogli e,
a fortiori, rispetto al livello richiesto con il presente ricorso;
6) Conseguentemente, riassegnare il Sig. alle mansioni precedentemente svolte di addetto Pt_1 alla guida dei carrelli elevatori”.
La società convenuta, costituitasi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Ad ogni buon conto, ha puntualizzato che “il rapporto per cui è causa ha avuto termine in data 29.4.2024 in ragione delle dimissioni dal medesimo formalizzate in data 8.4.2024 a seguito del suo pensionamento”.
2 Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'esame di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Preliminarmente, occorre rilevare come la pacifica cessazione del rapporto di lavoro dedotto in lite faccia venir meno l'interesse ad agire in relazione alle domande di cui ai punti 5 e
6 delle conclusioni del ricorso, che, segnatamente, postulano l'attuale perduranza del medesimo rapporto di lavoro, con il corollario che le stesse non possono che risultare, per ciò solo, prive di sbocco.
Come accennato in premessa, la parte ricorrente ha specificatamente rivendicato il riconoscimento del diritto all'inquadramento giuridico ed economico corrispondente al livello D2 del CCNL industria meccanica privata del 5.2.2021, in ragione dello svolgimento di mansioni lavorative (di addetto alla conduzione di carrelli elevatori), assertivamente riconducibili ad un livello professionale superiore rispetto a quello risultante dal contratto individuale di lavoro.
In relazione all'aspetto della vicenda litigiosa che viene, quindi, in rilievo, occorre preliminarmente rilevare come il percorso interpretativo diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si componga di tre fasi, quali l'accertamento in fatto dell'attività concretamente svolta, l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed il raffronto fra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Tanto premesso, le convergenti indicazioni promananti dai testimoni escussi valgano, in primo luogo, ad asseverare l'allegazione attorea secondo cui il ricorrente si sia, in maniera continuativa e prevalente, occupato per l'intero arco temporale dedotto in lite, della conduzione di carrelli elevatori utilizzati per la movimentazione di carichi e di materiali funzionali alle lavorazioni metalmeccaniche praticate.
Ciò posto, secondo le declaratorie del CCNL applicato al rapporto di lavoro dedotto in lite, appartengono al livello D2, corrispondente all'inquadramento contrattuale del ricorrente, ““i lavoratori che con limitata autonomia svolgono attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale.
Sono richieste conoscenze e abilità specifiche adeguate all'applicazione di istruzioni e procedure di lavoro utilizzando strumenti e sistemi, anche digitali, preimpostati. In funzione dei contesti aziendali esercitano una limitata iniziativa di adattamento, manutenzione e regolazione su attività e strumenti, interagiscono col proprio gruppo di lavoro, riportano autonomamente gli avanzamenti operativi e le
3 anomalie identificate, utilizzando rapporti preimpostati o informatizzati e semplici strumenti di comunicazione digitale, adottando la corretta terminologia tecnica di base anche di origine straniera.
Tali lavoratori sono normalmente coinvolti utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”.
Secondo le medesime declaratorie, al livello C2, invocato in via principale in ricorso, appartengono “i lavoratori che apportano, con normale autonomia nella scelta esecutiva dei procedimenti, il contributo individuale nell'ambito di attività produttive, tecniche, amministrative o di servizio ricorrenti, complesse e di elevata precisione, sulla base di conoscenze ed abilità complete della tecnologia e della disciplina specifica con la capacità di interpretare istruzioni, disegni, schemi, modelli di normale utilizzo e di applicare nell'ambito di procedure generali, le più opportune tecniche e strumenti, anche digitali, di analisi ed intervento, con la responsabilità della corretta esecuzione.
Nell'ambito di tale autonomia esecutiva, in base alle definizioni organizzative guidano un gruppo di altri lavoratori. In funzione dei contesti aziendali, contribuiscono all'adattamento, manutenzione e regolazione dei processi relativi al proprio gruppo di lavoro, comunicando gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate nelle modalità prescritte, anche utilizzando strumenti di comunicazione e semplice ricerca ed elaborazione digitale dei dati e delle informazioni, con utilizzo elementare di terminologia nella lingua straniera rilevante. Operano in un ampio ambito operativo o funzionale e con consapevolezza interdisciplinare sono capaci di interagire con altre funzioni aziendali e con i clienti e fornitori, anche esterni. I lavoratori partecipano attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento”; mentre nel deteriore livello C1, rivendicato in via subordinata, figurano “i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente che svolgono le attività di un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo funzionale con polivalenza, riconosciuta autonomia, con capacità di diagnosi tecnico-specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo. In funzione dei contesti aziendali svolgono con carattere di continuità attività di collegamento operativo non gerarchico all'interno del team o con i team connessi, di tutoraggio e formazione in affiancamento ai colleghi secondo piani e modalità definiti. Propongono interventi di semplici modifiche e adattamenti e forniscono un apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell'applicazione delle metodologie disponibili”.
Come evincibile dalla produzione documentale delle parti, il CCNL del 5.2.2021 che viene in rilievo ha rivisitato la classificazione del personale del previgente testo contrattuale, segnatamente stabilendo al punto 1.3 delle relative “Norme transitorie”, che “le aziende procederanno entro il 31.5.2021 a riclassificare i lavoratori in forza secondo la seguente tabella di comparazione fra le previgenti categorie e i nuovi livelli di professionalità. La
4 riclassificazione definita in base alla tabella di comparazione e alle precedenti clausole individua esattamente la corrispondenza tra le previgenti categorie e i nuovi livelli di inquadramento e non può di per sé comportare un inquadramento dei lavoratori in livelli diversi rispetto a quelli risultanti dalla applicazione della stessa”, elaborata, quanto all'ambito dei ruoli che qui rilevano, nei termini che seguono:
Secondo il nuovo sistema di classificazione che viene in rilievo i lavoratori appartenenti alla previgente categoria 3 sono, quindi, ricondotti al nuovo livello D2, così come quelli già appartenenti alle superiori categorie 3S e 4 sono ricondotti ai corrispondenti livelli C1 e C2.
Tanto puntualizzato, occorre, poi, rilevare come la succitata 3^ categoria (come detto confluita nel livello D2, corrispondente all'inquadramento contrattuale dell' ) del tutto Pt_1 significativamente comprendeva “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro”; nonché nella elencazione dei relativi profili esemplificativi i “Lavoratori che, sulla base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali, ecc.; ovvero conducono autogru effettuando il sollevamento, il trasporto, la sistemazione di materiale o macchinario;
ovvero conducono trattori o carrelli trainanti rimorchi per il trasporto di materiali. Conduttore mezzi di trasporto.
Lavoratori che manovrano gru effettuando operazioni che richiedono precisione per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento su macchine, il montaggio, di pezzi ingombranti di difficoltoso maneggio;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di normale difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale guidandone il sollevamento, il trasporto e la sistemazione.
”. Controparte_2
5 Al contempo, secondo la precitata previgente classificazione, appartenevano alla superiore
4^ categoria “i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate, i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnicopratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni, i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente” e specificatamente tra essi i “lavoratori che, sulla base di indicazioni e in ausilio ad operazioni di installazione o manutenzione o montaggio, conducono autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti;
ovvero conducono autocarri o automezzi o locomotori (anche in collegamento con le F.S.) per il trasporto di materiale effettuando interventi di registrazione e di manutenzione ordinaria e in caso di guasti gli interventi di riparazione meccanica ed elettrica consentiti dai mezzi disponibili a bordo. Conduttore mezzi di trasporto. Lavoratori che manovrano gru anche con più ganci indipendenti effettuando anche operazioni congiunte con altre gru che richiedono grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di parti ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da realizzare di macchinari o impianti o di strutture metalliche complesse;
ovvero lavoratori che eseguono lavori di elevata difficoltà per la scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale, in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo ove necessario alla predisposizione di nuove attrezzature. ”. Controparte_2
Come può univocamente evincersi da quanto sin qui riepilogato, del tutto significativamente le declaratorie del previgente CCNL consideravano quale profilo esemplificativo del 3^ livello quello dei “lavoratori che - appunto, al pari dell' - sulla Pt_1
base di istruzioni dettagliate, conducono carrelli elevatori o trasloelevatori per il trasporto, smistamento, sistemazione di materiali”. Altrettanto significativamente nel superiore 4^ livello erano, invece, ricompresi (evidentemente, in funzione delle particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio e in funzione del grado di perizia specificatamente richiesto per l'esecuzione dei lavori affidati) i lavoratori che, in termini in alcun modo
6 rapportabili alle mansioni concretamente disimpegnate dal medesimo , “conducono Pt_1
autogru effettuando manovre di elevata precisione e di natura complessa per il sollevamento, il trasporto, il piazzamento, l'installazione, di impianti, macchinari o loro parti”.
Tanto puntualizzato, dovendosi, per quanto anzidetto, fare riferimento alla precitata previsione negoziale, secondo cui la riclassificazione dei lavoratori viene definita in base alla tabella di comparazione dappresso riportata (che specificatamente “individua esattamente la corrispondenza tra le previgenti categorie e i nuovi livelli di inquadramento e non può di per sé comportare un inquadramento dei lavoratori in livelli diversi rispetto a quelli risultanti dalla applicazione della stessa”), è, per ciò solo, da ritenere che allo svolgimento delle mansioni di addetto alla conduzione di carrelli elevatori che viene in rilievo non possa che corrispondere, in rapporto, appunto, a quanto specificato dal CCNL di categoria del 2021 (e precedentemente a quanto espressamente previsto dal CCNL di categoria del 2016) l'inquadramento nel livello D2, cui l' risulta, quindi, correttamente assegnato. Pt_1
Ad ogni buon conto, sebbene le declaratorie del precitato CCNL 2021 non considerino profili esemplificativi similari a quelli presenti nel previgente testo negoziale utili all'opera di sussunzione che qui rileva, non può non, in ogni caso, evidenziarsi come i tratti caratterizzanti i relativi livelli D2 e C2, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento non consentano di ricondurre a detto ultimo livello le mansioni di conduttore di carrelli elevatori di cui si discute.
Sotto tale profilo, occorre, infatti, evidenziare come il livello C2 rivendicato dal ricorrente preveda che il contributo individuale, apportato dal lavoratore con “normale autonomia”, inerisca ad attività produttive “complesse e di elevata precisione” e si fondi su “conoscenze ed abilità complete”, nonché richieda che il lavoratore ad esso appartenente guidi, in base alle definizioni organizzative, un gruppo di lavoratori e al contempo “partecipi attivamente alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento”; ciò a differenza delle declaratorie del livello D2 (come detto, corrispondente all'inquadramento contrattuale del ricorrente) che, invece, considerano lo svolgimento (nell'ambito di un'autonomia “limitata”) di attività “ordinarie in un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito operativo/produttivo o funzionale”, per le quali sono richieste conoscenze e abilità specifiche “adeguate”, nonché prevedono (in termini riduttivi rispetto al superiore livello C2) che il lavoratore interessato interagisca col proprio gruppo di lavoro e riporti autonomamente gli avanzamenti operativi e le anomalie identificate, ovvero che tali lavoratori siano (altrettanto riduttivamente) “coinvolti
7 utilizzando le metodologie prescritte nelle eventuali iniziative o sistemi di miglioramento aziendale”.
A fronte di quanto precede, è, allora, evidente come le mansioni lavorative concretamente disimpegnate dall' , concretandosi nella conduzione dei carrelli utilizzati per la Pt_1 movimentazione dei pallet di lamiera semi lavorata all'interno del reparto (principalmente il reparto TWB, detto anche reparto laser) e, quindi, in attività “ordinarie relative ad un'area di lavoro determinata di uno specifico ambito” e comportanti un'autonomia necessariamente limitata (quanto alla individuazione del materiale oggetto di movimentazione, all'impiego e alla destinazione dello stesso, ai mezzi e alle tecniche da utilizzare nella medesima movimentazione), non siano in alcun modo riferibili ad attività produttive “complesse e di elevata precisione”
(come, invece, ipotizzabile in rapporto alle attività di conduzione di autogru, non a caso ricomprese nella 4^ categoria, come detto confluita nel livello C2), né tali da richiedere
“conoscenze e abilità complete” (quanto piuttosto “conoscenze e abilità specifiche adeguate”, in aderenza a quanto valevole per i lavoratori appartenenti al livello D2)
Ugualmente, nell'espletamento delle concrete mansioni lavorative che vengono in rilievo non vi è modo di ravvisare lo svolgimento di compiti di guida di un gruppo di lavoratori, né la partecipazione attiva “alle iniziative o sistemi di miglioramento assicurando il corretto utilizzo delle metodologie adottate e coordinando operativamente i gruppi di lavoro e miglioramento”; sicché è, in altri termini, da escludere che alle suddette mansioni, possa corrispondere l'inquadramento nel superiore livello rivendicato in ricorso, stante la mancata valorizzazione dei relativi tratti caratterizzanti.
Né ad una differente conclusione vi è modo di addivenire in relazione al fatto (oggetto di specifico approfondimento tramite prova testimoniale) che l' possa aver condotto in via Pt_1
prevalente e continuativa carrelli con carico fino a 80 o 100 quintali, piuttosto che (come sostenuto dalla parte datoriale) esclusivamente carrelli con carico fino a 30 quintali.
Sotto tale profilo, occorre infatti considerare come le emergenze processuali non abbiano in alcun modo evidenziato che la differente portata del carico del carrello utilizzato implichi una differenziazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative in termini eventualmente tali da renderle per ciò solo “complesse e di elevata precisione”, né fornito indicazioni utili a far risultare che, per l'utilizzo di carrelli da 80/100 quintali, sia necessario l'impiego dal punto di vista tecnico/operativo di accorgimenti o procedure di lavoro ulteriori, che siano correlati o correlabili al possesso di “conoscenze e abilità complete”.
8 Ad ogni buon conto, occorre, in ogni caso, rilevare come le emergenze istruttorie sul punto non valgano ad asseverare l'assunto attoreo che viene in rilievo.
Al netto del contributo di conoscenza offerto dai testimoni , , Testimone_1 Testimone_2
(privo di valenza ricostruttiva, giacché promanante da soggetti che soltanto Testimone_3 occasionalmente ebbero modo di verificare le vicende lavorative dell' , ove si consideri Pt_1
che il primo ha precisato di aver lavorato in un reparto diverso dal reparto TWB, il secondo di aver partecipato con il ricorrente esclusivamente alle attività di scarico e carico dal magazzino, il terzo di aver prestato attività lavorativa presso quale addetto alle pulizie), non sono, infatti, CP_1
emerse univoche indicazioni in ordine al continuativo e prevalente utilizzo da parte del medesimo del carrello da 80 quintali, avendo, al contrario, , , Pt_1 Testimone_4 Controparte_3
(da ritenere particolarmente attendibili, avendo questi ultimi lavorato Testimone_5
quotidianamente a contatto con il ricorrente nel medesimo reparto laser) in termini confliggenti riferito che “nel reparto laser si utilizzava prevalentemente il carrello da 30 q” (cfr. dichiarazioni di ), che il ricorrente “ha utilizzato i carrelli da 80 q. soltanto saltuariamente” Testimone_4
(cfr. dichiarazioni di ), che “tra i carrellisti, oltre a me, vi sono stati il ricorrente Controparte_3
, e è capitato spesso di aver fatto il turno insieme ad Pt_1 Tes_6 Tes_7
; in tal caso, ero sempre io a condurre il carrello grande, mentre il ricorrente portava il Pt_1 carrello piccolo;
non capitava mai di scambiarci nella conduzione dei due mezzi” (cfr. dichiarazioni di ), e dovendosi, ad ogni buon conto, considerare che “qualora Testimone_5
il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto fra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte (nel caso, di quella ricorrente) sulla quale grava l'onere delle prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. Sez. II n. 6760/03; Cass. Sez. II, n. 3468/10).
Né alcuna rilevanza, in termini favorevoli all'accoglimento della domanda attorea, può ascriversi alla circostanza che ad altri lavoratori, ugualmente addetti alla conduzione di carrelli elevatori, possa essere stato attribuito un diverso e più favorevole inquadramento contrattuale, dovendosi sul punto richiamare il condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla
9 Suprema Corte, secondo cui “nel rapporto di lavoro subordinato di diritto privato non opera il principio di parità di trattamento, nè è possibile alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate, a meno che il rispetto di tali clausole discenda dalla necessità di comparazione delle situazioni di singoli lavoratori da parte del datore di lavoro che, nel contesto di una procedura concorsuale o selettiva, debba operare la scelta di alcuni di essi” (cfr. Cass.
Sez. L, n. 10195 del 27.5,2004, Sez. L, n. 9464 dell'11.5.2015, Cass. Sez. L, n. 16015 del
19.7.2007) e dovendosi, quindi, ritenere ad ogni buon conto pienamente legittima (al di là di vere e proprie ipotesi tipizzate di discriminazione, tuttavia, nel caso non prospettate) l'applicazione di un diverso trattamento economico e normativo a lavoratori espletanti le medesime mansioni.
In ragione di tutto quanto dappresso riepilogato, è, in conclusione, da ritenere che la parte ricorrente non abbia fornito adeguata dimostrazione di aver espletato mansioni riconducibili al superiore livello rivendicato in ricorso o, comunque, ad un livello diverso rispetto a quello di inquadramento contrattuale (dovendosi, a tale ultimo riguardo, rilevare come l'attività istruttoria espletata non abbia evidenziato alcuna specifica circostanza da cui inferire che l' abbia Pt_1 operato con “polivalenza, riconosciuta autonomia, con capacità di diagnosi tecnico-specifiche e di comunicazione e lavoro in gruppo”, né che abbia proposto “interventi di semplici modifiche e adattamenti” e/o fornito “un apporto attivo ai processi di miglioramento con autonomia nell'applicazione delle metodologie disponibili”, come specificatamente vogliono le declaratorie del deteriore livello C1, rivendicato dal medesimo in via subordinata, al fine Pt_1
ricomprendere in esso “i lavoratori con le caratteristiche di cui alla declaratoria del livello precedente”).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione, le pretese retributive azionate dallo che presuppongono l'inquadramento in Pt_1
un superiore livello contrattuale non possono, dunque, che risultare prive di sbocco;
sicché la domanda attorea è, sotto tale profilo, da rigettare.
La pronuncia sulle spese segue la soccombenza come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce - giudice monocratico del lavoro - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 2.2.2024, nei Parte_1
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0 confronti di così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la parte CP_1
ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in euro
2.700,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 19 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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