Art. 2. 1. L'ICE cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'impresa; offre consulenza, informazione e assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia; provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale a livello tecnico-operativo delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti o organismi pubblici; svolge corsi di formazione sulla promozione e sul commercio internazionale; effettua i controlli di qualita' previsti dalle norme vigenti.
2. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori e il direttore generale. Il presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
3. Il consiglio di amministrazione adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto e il regolamento del personale; delibera i programmi di attivita', i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'Istituto; puo' adottare direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e la sua organizzazione interna; delibera, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, i servizi da prestare dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra relativi costi e corrispettivi; adotta gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) un rappresentante di comprovata competenza di ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
b) un rappresentante di comprovata competenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
c) dodici rappresentanti di comprovata competenza degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;
d) tre membri designati, in rappresentanza delle regioni, dalla commissione di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
e) da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti;
f) un rappresentante di comprovata competenza dell'Unione italiana delle camere di commercio;
g) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.
5. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' composto dal presidente e da otto membri del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:
a) i rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri;
b) un rappresentante delle regioni;
c) il rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;
d) tre membri nominati ai sensi del comma 4, lettera g).
6. Il collegio dei revisori e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonche' da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione.
7. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, resta in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
8. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed e' assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attivita'.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
"Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".
2. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori e il direttore generale. Il presidente, scelto tra persone di comprovata competenza, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.
3. Il consiglio di amministrazione adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto e il regolamento del personale; delibera i programmi di attivita', i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'Istituto; puo' adottare direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi, per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto e la sua organizzazione interna; delibera, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, i servizi da prestare dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori o mercati, il rapporto tra relativi costi e corrispettivi; adotta gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.
4. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) un rappresentante di comprovata competenza di ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;
b) un rappresentante di comprovata competenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);
c) dodici rappresentanti di comprovata competenza degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;
d) tre membri designati, in rappresentanza delle regioni, dalla commissione di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
e) da quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti;
f) un rappresentante di comprovata competenza dell'Unione italiana delle camere di commercio;
g) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.
5. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' composto dal presidente e da otto membri del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:
a) i rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri;
b) un rappresentante delle regioni;
c) il rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;
d) tre membri nominati ai sensi del comma 4, lettera g).
6. Il collegio dei revisori e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un componente iscritto all'albo dei revisori dei conti, nonche' da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di sezione.
7. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, resta in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
8. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed e' assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale e' preposto ai servizi ed uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attivita'.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 13 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
"Art. 13 (Commissione interregionale). - I criteri di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui all'art. 9 e dei contributi di cui all'art. 12 sono determinati sentita una commissione interregionale composta dai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario e speciale".