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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Vinci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
CP_1 C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento matrimonio).
All'udienza del 10 ottobre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.6.2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con l'8.2.2008 in NO (LE), in regime CP_1 economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione il 21.2.2011 era nata la figlia che i coniugi avevano fissato la residenza coniugale in NO, in un'abitazione Per_1 ricevuta in successione dalla e di sua proprietà per una porzione pari ad ¼; che Pt_1
l'unione coniugale, inizialmente serena, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del marito e dell'abitudine, da parte dello stesso, a fare abuso di alcool e di sostanze stupefacenti;
che gli atteggiamenti, riportati in ricorso, di insofferenza e di violenza posti in essere dal convenuto nei confronti della moglie, soprattutto a pochi mesi dalla nascita della
1 figlia affetta da disabilità, l'avevano indotta a sporgere svariate denunce-querele e, Per_1 da ultimo, nell'aprile 2024, presso la stazione dei Carabinieri di NO;
che il convenuto non contribuiva da diverso tempo ai bisogni economici della famiglia e aveva contratto, inoltre, ingenti debiti presso commercianti di fiducia, come più ampiamente descritto in atti;
che il convenuto aveva abbandonato definitivamente la casa coniugale nel marzo 2024, dopo circa sei mesi di allontanamento nelle ore notturne;
che, in seguito alle indagini avviate dal
Tribunale di Lecce, il era stato destinatario di ordinanza del G.I.P. di Lecce con CP_1 cui erano state poste a suo carico le misure coercitive di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentatati dalla ricorrente e dalla minore oltre ad essere stato rinviato a giudizio immediato per il delitto di maltrattamenti Per_1 contro familiari;
che, dopo aver riscontrato la sparizione di alcuni beni dalla casa coniugale, la ricorrente aveva sporto, inoltre, in data 6.4.2024, querela contro ignoti presso la Questura di Lecce;
che era seguita dal centro antiviolenza “Renata Fonte” di Lecce;
che il convenuto aveva intrapreso, altresì, una nuova relazione sentimentale;
che era proprietaria di due autovetture, su una delle quali si era vista costretta a sporgere denuncia di non utilizzo, poiché prelevata e usata senza autorizzazione dal marito. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, affidamento esclusivo della figlia minore e collocamento prevalente presso di sé presso la casa coniugale sita in
NO, esercizio del diritto di visita del padre in Spazio neutro e solo in presenza di incaricati del Servizio Socio Assistenziale, previo accertamento della conformità degli incontri al preminente interesse della minore, obbligo per il convenuto di partecipare al mantenimento della minore mediante la corresponsione di un assegno mensile pari ad euro
350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, secondo la regolamentazione di cui al Protocollo del Tribunale di Lecce, assegno mensile, a carico del convenuto, a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, ovvero del diverso importo da determinarsi secondo equità, assegnazione a sé dei beni mobili e delle suppellettili d'arredo presenti nella casa coniugale, poiché concessi ai coniugi, in comodato, da parte dei genitori della ricorrente.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da riqualificarsi come scioglimento del matrimonio, avendo le parti contratto il vincolo coniugale secondo il rito civile e non concordatario, secondo quanto desumibile dalla documentazione in atti).
pur ritualmente citato (a mani proprie, come da deposito effettuato CP_1 in data 8.10.2024) per l'udienza di prima comparizione del 10.10.2024, è rimasto contumace.
2 All'udienza di comparizione del 10.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato: “per quanto so la misura penale del divieto di avvicinamento è tuttora valida. Dopo il deposito del ricorso per la separazione il convenuto ha cercato di contattarmi, ma io ho bloccato le comunicazioni telefoniche dalla sua utenza.
Durante la convivenza familiare mio marito ha fatto uso di cocaina, che fumava nel garage. Ne ho trovato le tracce. Non so se abbia smesso. In passato il convenuto ha lavorato come operaio termoidraulico alle dipendenze di una ditta, ma poi si è dimesso. Prima della separazione era disoccupato ma lavorava “in nero”.
Tuttavia a casa non portava soldi. Preciso di rinunciare all'assegno per me.”, mentre il difensore della ricorrente ha precisato che era in corso il procedimento penale a carico del convenuto e ha chiesto di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale tra i coniugi.
Con ordinanza resa all'esito della stessa udienza, quindi, la Presidente relatrice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione per assenza della parte convenuta, ha adottato, nei seguenti termini, i provvedimenti temporanei e urgenti:
“a) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
b) affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, presso cui resterà collocata;
Per_1
c) dispone che gli incontri tra padre e figlia, laddove dal primo richiesti, avvengano in spazio neutro, a cura dei S.S. di NO e del C.F. territorialmente competente, previa verifica che, in relazione alla condizione e alla stabile volontà del padre, corrispondano all'interesse della minore;
d) pone a carico del convenuto l'obbligo di versare, in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da luglio 2024, un assegno mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
d) pone le spese straordinarie per la figlia a carico di entrambe le parti in pari misura, richiamando la regolamentazione di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce.”.
Nella stessa udienza, infine, il difensore della parte ricorrente, autorizzato alla discussione orale su sua richiesta, ha precisato le proprie conclusioni, riportandosi alle richieste formulate in ricorso, e la causa è stata riservata per la decisione ai fini della pronuncia sullo status.
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Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
3 Va, pertanto, pronunciata la separazione personale, così come richiesto da parte ricorrente, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, anche ai fini della pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.6.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in NO (LE) l'8.2.2008 (trascritto nei
[...] registri di matrimonio di quel Comune al n. 1 parte I anno 2008), autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
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