Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La corte d'appello di Venezia, prima sezione civile e sezione impresa, composta da
Guido Santoro presidente
Gabriella Zanon consigliera
Alessandro Rizzieri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 8/25 R.G., promossa con ricorso ex art. 51 C.C.I.I. da
(P.VA ), con sede legale in Padova (PD), Via Belgio, n. 3, in Parte_1 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante , Parte_2
rappresentata e difesa in causa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Vincenzo Maruccio e dall'Avv. Raffaella Sturdà del foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di questi e presso la Cancelleria della Corte di Appello di Venezia, giusta delega in calce al reclamo;
reclamante contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EDP Parte_1
in persona del curatore, autorizzato a stare in giudizio per decreto 4-2-2025 del giudice delegato, rappresentato e difeso in causa dall'avv. R. Artusi Sacerdoti, elettivamente domiciliato presso il suo
Studio, in Padova, in Via C. Rezzonico n. 6, presso cui ha dichiara di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni del procedimento per p.e.c. all'indirizzo o Email_1
per fax al n. 049 8252857; liquidazione giudiziale reclamata nonché contro
CP_1 [...]
Controparte_2
Creditori istanti reclamati contumaci;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RECLAMANTE
“RICORRE all'Ill.ma Corte di Appello adita affinché, previo espletamento degli adempimenti di rito, Voglia in accoglimento del presente reclamo disporre:
-1-
Padova, Sez. I Civile emesso nell'ambito della procedura recante R.G.27-1/2023 in data
17.10.2024 e comunicato dalla Cancelleria in data 23.10.2024 di rigetto della domanda di omologazione della procedura di concordato preventivo, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della reclamante. con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- sempre in via preliminare, la concessione anche inaudita altera parte delle tutele che riterrà più opportune per i creditori e per la continuità aziendale ex art. 52, co. 2, CCII;
- nel merito, la revoca della sentenza n. 206/2024 del Tribunale di Padova, Sez. I Civile, pronunciata nell'ambito della procedura recante R.G.27-2/2023 in data 21.11.2024 e pubblicata dalla Cancelleria in data 06.12.2024, di apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di nonché di ogni atto presupposto, connesso e Parte_1 comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della reclamante. con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
“voglia l'Ecc.ma Corte rigettare in toto il reclamo ex art. 51 CCII della Parte_1 avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 206/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 6.12.2024 nel P.U. 27-2/2023 (L.G. 152/2024), siccome inammissibile e, in ogni caso, radicalmente infondato. Con condanna della reclamante e del suo legale rappresentante Sig.
[...]
– ai sensi dell'art. 51, u.c., CCII – alla rifusione delle spese (anche generali) e competenze, Pt_2
oltre agli accessori di legge”.
In fatto.-
1. Con ricorso ex art. 44 CCII depositato davanti al tribunale di Padova il 15.2.2023, la
[...] Part (di seguito anche solo “ ” o “ o “ ”) chiedeva Parte_1 Parte_1 CP_3
l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della documentazione e con richiesta delle misure ex art. 54 CCII.
2. In data 15-6-2023 depositava ricorso ex art. 40 CCII con il quale chiedeva Parte_1
l'ammissione alla procedura di c.p., con continuità aziendale indiretta, formulando una proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ex art. 88 CCII.
-2- 3. Con decreto 15-9-2023 il tribunale adito, ottenuti i chiarimenti richiesti alla società, ha dichiarato ammissibile la proposta concordataria fissando i termini per le operazioni di voto.
4. Il Commissario Giudiziale provvedeva a depositare la relazione ex art. 105 CCII e, successivamente la relazione ex art. 107, 3° co., CCII, nonché la relazione ex art. 107, 6° co.,
CCII.
5. All'esito della votazione, il C.G. depositava la propria relazione ex art. 110 CCII, in cui dava atto che la proposta aveva ricevuto il voto favorevole di n. 8 classi (su un totale di n. 10 classi) di creditori, registrando il voto contrario soltanto delle classi n. 4 e n. 8, formate dai crediti degli Enti Previdenziali e Assistenziali (INPS, INAIL).
6. Con ricorso del 25-3-2024, preso atto degli esiti della votazione, la ha chiesto Parte_1
l'omologazione della procedura concordataria ai sensi degli artt. 48 e 112, 2° co., CCII, e cioè con applicazione del meccanismo della c.d. cross class cram down.
7. Il tribunale fissava quindi l'udienza di discussione del 16-5- 2024 e il Commissario Giudiziale depositava la propria relazione ex art. 48 CCII.
8. Il tribunale, rilevata la sussistenza di alcune criticità della proposta concordataria ostative all'omologazione, assegnava alla società un termine per rendere i necessari chiarimenti, che la società rendeva con memoria depositata il 24-9-2024, fissando altra udienza di discussione al 17-10-2024.
9. Con provvedimento reso in data 17-10-2024 (comunicato il 23-12-2024) il tribunale di Padova ha respinto la domanda di omologazione del concordato preventivo con continuità indiretta proposto dalla , dichiarandone l'inammissibilità. Parte_1
10. Il tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei “presupposti di omologazione previsti dall'art. 112, comma 2, lett. a) e b), CCI”, in quanto “il piano concordatario individua erroneamente nei canoni di affitto di azienda retraibili dalla continuità indiretta un'ipotesi di attivo eccedente quello di liquidazione, come tale soggetto alla regola di priorità relativa e dunque alla possibilità di deroga al regime delle cause legittime di prelazione, pur se nei limiti fissati dal codice (art. 84, comma 6, CCI”, mentre “tale prospettazione è fallace, nella misura in cui equipara tale voce di attivo alla c.d. nuova finanza, invece che includerla nel patrimonio della debitrice”. Secondo il tribunale «il criterio principale per determinare la natura del valore eccedente quello di liquidazione è costituito dalla “neutralità” dell'apporto rispetto allo stato patrimoniale della società (Cass. 10884/2020), non comportando cioè esso “né un incremento dell'attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in
-3- ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo della medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia stato postergato o no” (Cass. cit.), mentre “nel caso di specie,
l'apporto determinato dalla percezione di canoni di affitto d'azienda non costituisce elemento neutro, bensì voce già inclusa nell'attivo patrimoniale della società (Corte d'appello di
Venezia 1892/2021)” e che dunque “tale voce di attivo costituisce parte del valore di liquidazione, come tale soggetta alla regola di priorità assoluta e dunque al rispetto delle cause legittime di prelazione (art. 84, comma 6 ed art. 112, comma 2, lett. a, CCI)”. Il primo giudice ha quindi considerato che “sull'attivo costituito dai canoni di affitto d'azienda e dalle ulteriori voci di attivo della continuità indiretta, costituite da denaro ossia da bene mobile, insistono i privilegi generali (art. 2746 c.c.) e che non vi è deroga alla regola di priorità assoluta”, laddove “nel piano concordatario tale regola di distribuzione non è rispettata, poiché esso prevede la soddisfazione più elevata in senso assoluto di creditori con privilegio speciale immobiliare (classe 1 con il 59,85%) e più elevata anche in senso relativo rispetto a creditori muniti di privilegio generale (classi 2 e 6 con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.)”, non rispettando così “l'ordine di distribuzione del valore di liquidazione secondo la regola di priorità assoluta” il che precludeva di ravvisare “il presupposto di omologazione del concordato posto dall'art. 112, comma 2, lett. a), CCI”.
11. Con successiva sentenza n. 206/2024 pubblicata il 6-12-2024, il tribunale di Padova, a seguito dell'istanza dei creditori, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale della
Parte_1
Part 12. Il reclamo nelle more proposto da avverso il provvedimento di rigetto della domanda di omologazione della procedura concordataria è stato dichiarato inammissibile da questa corte, con sentenza n. 46/2025 dell'8-1-2025, preso atto della sopravvenuta sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
13. Con ricorso ex art. 51 CCII depositato il 3.1.2025, la ha chiesto la revoca della Parte_1 sentenza del tribunale di Padova che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, oltre che l'applicazione delle misure ritenute più opportune ex artt. 52, 2° co., CCII.
14. Rimasti contumaci i creditori istanti, nel procedimento di reclamo si è costituita la liquidazione giudiziale di opponendosi all'accoglimento del reclamo e Parte_1
chiedendone il rigetto, con conferma della impugnata sentenza.
-4- 15. La corte ha inteso verificare la perdurante possibilità del concordato preventivo, invitando le parti a dare dimostrazione della permanente offerta da parte del terzo che si era impegnato all'acquisizione dell'azienda nei termini in precedenza convenuti.
16. All'udienza dell'8 maggio 2025, all'esito della discussione, la corte si è riservata di decidere.
In diritto.-
a) Disciplina normativa applicabile
L'art. 56 co. 4 d.l. 136/2024 ha stabilito che le disposizioni introdotte con il c.d. Correttivo-ter sono applicabili alle procedure in corso;
il successivo comma 8, ribadendo “l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 … alle procedure pendenti” ha precisato che ciò “non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati”.
Mette conto osservare che, ai fini che in questa sede rilevano, la nozione di “valore di liquidazione” e di “valore eccedente quello di liquidazione” di cui agli articoli 84-87-112 c.c.i.i., in ordine alle quali il c.d. Correttivo ter è intervenuto unicamente con chiarimenti definitori di concetti già presenti nel dato normativo.
b) I motivi di reclamo.
1. Con il primo motivo, il reclamo, innanzi tutto, evidenzia la opposta interpretazione offerta dal medesimo tribunale in sede di decreto di apertura del concordato, allorquando aveva a chiare lettere esposto di condividere che “gli incassi derivanti dall'affitto dell'azienda debbano essere considerati flussi derivanti dalla continuità indiretta assoggettati alla regola della relative priority rule” (decreto 15-9-2023) rispetto a quanto motivato a sostegno della declaratoria di inammissibilità del concordato (decreto 17-10-2024), ove – in termini antitetici – si assume che i flussi di continuità debbano rientrare nel valore di liquidazione e non possono non rispettare la regola della graduazione delle cause legittime di prelazione.
2. La società, in secondo luogo, richiama l'interpretazione, seguita anche dalla giurisprudenza, anteriore al codice della crisi, per sostenere che il criterio da adottare al fine di valutare il valore suscettibile di essere distribuito secondo la regola della c.d. Relative Priority Rule, sarebbe quello del “patrimonio già esistente” alla data di presentazione della domanda di concordato, mentre il “surplus da continuità” ossia quel valore che si genera attraverso la continuità dell'impresa, sarebbe sottratto al rispetto delle cause legittime di prelazione
(Absolute Relative Rule).
-5- 3. EDP, richiamate le nozioni fissate dal Codice della crisi di valore di liquidazione e di valore eccedente la liquidazione, distribuibile secondo la regola della c.d. Relative Priority rule, sostiene il superamento dell'orientamento richiamato nel decreto di rigetto (Cass.
10884/2020 e App. Venezia 1892/2021) e applicabile solo a procedure soggette alla legge fallimentare, deducendo che “nella continuità indiretta il valore eccedente coincide, verosimilmente, con gli eventuali canoni di affitto e con la differenza tra prezzo di vendita dell'azienda in esercizio e valore dei beni atomisticamente considerati” (reclamo, pag. 34).
4. La tesi agitata con il reclamo, ossia che sussistano nel caso di specie gli estremi per la c.d. cross class cram down, è sostenuta dal richiamo ad una pronuncia di App. Roma 30-4-2024 n.
5857 e dal rilievo che l'unica classe che verrebbe incisa dalla diversa distribuzione dei flussi di continuità sarebbe quella dei creditori muniti di privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., ossia una classe che ha votato favorevolmente. “È palese” secondo la reclamante “che nel caso che ci riguarda i canoni di affitto corrisposti dal alla Controparte_4 [...] costituiscano un chiaro esempio di surplus che non potrebbe essere Parte_1
generato dall'alternativa liquidatoria, anche con riferimento alla causa concreta del contratto di affitto stipulato fra tali società” chiaro nella sua strumentalità alla procedura concordataria. EDP ribadisce, dunque, la legittimità della previsione del piano secondo la quale i canoni di affitto maturati successivamente alla presentazione della domanda di concordato (febbraio 2023) nell'ambito del “surplus concordatario e, come tali, quale valore eccedente quello di liquidazione, assoggettabile alla regola della RPR”, come riconosciuto anche nella sentenza del tribunale di Roma del 24-10-2023 (reclamo, pag. 44).
Part
5. Con un secondo motivo, sostiene la “manifesta idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali e proposta concordataria non peggiorativa dell'ipotesi liquidatoria” con “conseguente grave pregiudizio delle ragioni dei creditori a seguito del rigetto dell'omologa”.
c) La materia del contendere.
Alcuni punti non sono in discussione.
1. Che in sede di reclamo avverso la liquidazione giudiziale possano farsi valere le questioni che hanno condotto alla mancata omologazione del precedente concordato preventivo (essendo divenuto nelle more inammissibile il reclamo in allora proposto) non è posto in discussione da nessuna delle parti. Si tratta di assunto più volte insegnato in riferimento al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18 legge fallimentare) e che non vi è
-6- motivo per non declinare anche con riguardo al reclamo ex art. 51 c.c.i.i., a prescindere dalla questione in ordine alla perdurante natura devolutiva piena di tale mezzo, in quanto è certo che occorre consentire al debitore di insorgere contro la pronuncia negativa sul concordato nell'unica sede ancora possibile, ossia quella del reclamo avverso l'apertura della liquidazione giudiziale. Part
2. Il concordato proposto da ha natura di concordato in continuità indiretta (cfr. terzo comma dell'art 84 c.c.i.i.). Segnatamente esso è conformato con previsione di un affitto d'azienda con CAI sino al 31-12-2024 e successivo impegno all'acquisto da parte dell'affittuaria.
3. L'esito delle votazioni ha visto il voto contrario di due classi su dieci, segnatamente di quelle dei creditori previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL).
4. La società ha proposto domanda di omologazione ex art. 112, comma 2, lett. a) e b), CCI, il quale stabilisce che “nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore … omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione come definito dall'art. 87 comma 1 lettera c), è distribuito secondo le cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i creditori inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori, fermo restando quanto previsto dall'art. 84 comma 7”.
5. Nessuno dei creditori ha proposto opposizione al concordato.
6. In sede di omologazione, il tribunale, nella verifica dei presupposti di legittimità del concordato, ha ritenuto che non potesse accogliersi la richiesta della società, in quanto il piano non prevedeva la distribuzione dell'attivo secondo il rispetto delle cause legittime di prelazione. Segnatamente ha ritenuto che il provento derivante dai canoni di affitto pagati dall'affittuario a far data dal deposito della domanda di concordato preventivo avrebbe dovuto essere distribuito secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione e non già con il solo limite che “i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7)”.
7. Con il reclamo, in estrema sintesi, si sottopone a censura la qualificazione operata dal tribunale in ordine all'attivo costituito dai canoni di affitto d'azienda maturati dopo la
-7- domanda di concordato preventivo, sostenendosi che essi, da ritenersi flussi derivanti dalla continuità aziendale, potrebbero essere distribuiti con il rispetto della c.d. relative priority rule (RPR).
8. Non è dunque neppure controverso che, se l'attivo rinveniente dai canoni di affitto andasse ricompreso nell'ambito del “valore eccedente quello di liquidazione”, il piano rispetterebbe la previsione di cui all'art. 112, co. 2, lett. b, c.c.i.i. (ossia che tale attivo sia “distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7”, relativamente ai crediti con privilegio 2751 bis n. 1 c.c.).
9. L'unico punto effettivamente in discussione è, pertanto, la correttezza della valutazione in proposito espressa dal tribunale circa la non sussumibilità dell'attivo rinveniente dal pagamento dei canoni di affitto d'azienda nell'ambito del “valore eccedente quello di liquidazione” e, conseguentemente, la possibilità di essere distribuito con il rispetto della c.d. relative priority rule. Così delimitato l'ambito della questione rilevante in questa sede vanno passate in separata disamina le doglianze svolte dalla società reclamante.
d) La denunciata contraddittorietà della pronuncia di rigetto rispetto a quella di apertura della procedura concordataria.
1. La reclamante stigmatizza che il tribunale, in sede di ammissione, abbia a chiare lettere evidenziato la correttezza dell'appostazione dei canoni di affitto post domanda di concordato nell'ambito del “valore eccedente quello di liquidazione”, laddove – in aperto contrasto con tale assunto – in sede di omologazione ha ritenuto illegittima la distribuzione di quel valore senza il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione.
2. La doglianza evidenzia una contraddittorietà fra i due provvedimenti che è innegabile e che – certamente – non depone per la linearità dell'interpretazione seguita dal tribunale patavino, ma – nondimeno – non vale a denunciare un vizio rilevante in questa sede. Nell'ambito del giudizio di omologazione il tribunale è chiamato a rivedere e verificare la legittimità della procedura e, in tale valutazione è ricompresa anche la corrispondenza alla legge delle modalità di distribuzione dell'attivo concordatario, senza che al diverso opinamento del decreto di apertura della procedura possa conseguire alcuna preclusione. Il pur innegabile profilo di contraddittorietà fra i due provvedimenti non evidenzia un vizio del secondo rispetto al primo, non potendosi ravvisare alcun vincolo sotto il profilo giuridico del tribunale
-8- in sede di omologazione, laddove gli è richiesto di verificare funditus la regolarità della procedura e l'ottemperanza alle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 112. Seppur sotto il vigore della legge fallimentare (r.d. 267/1942) la s. Corte ha più volte insegnato che il tribunale in sede di omologazione del concordato preventivo deve compiere la verifica di ogni presupposto sostanziale della proposta concordataria, oltre che di ritualità dell'iter della procedura (cfr. Cass. 11216/2021). Il ravvisato contrasto con una immutazione della linea interpretativa precedentemente seguita dal tribunale potrebbe assumere rilievo in termini di lesione del contraddittorio nei confronti del debitore, ma tale aspetto non è stato fatto oggetto di alcuna specifica censura da parte della reclamante.
e) L'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dalla parte reclamata.
1. La liquidazione giudiziale sull'assunto della non più concreta attuabilità della proposta concordataria, a seguito della scadenza della proposta del soggetto che si era impegnato all'acquisto del ramo d'azienda a determinate condizioni economiche, ha eccepito che sarebbe venuto meno l'interesse ad agire in capo alla società.
2. Il motivo è privo di pregio.
3. La corte ha inteso verificare la perdurante esistenza di una proposta d'acquisto – in termini tali da assicurare nondimeno la realizzabilità del concordato oggetto di reclamo – non già per desumerne (o meno) un interesse ad agire giuridicamente tutelato in capo al debitore, ma unicamente per motivi di opportunità e di gestione della procedura, ossia per avere contezza delle conseguenze della sua pronuncia e per saggiare la disponibilità del promittente acquirente a modificare eventualmente la sua proposta.
4. Va, invero, ritenuto che non può negarsi al debitore il diritto di ottenere la revoca di un provvedimento che risulti giuridicamente errato, quand'anche – e a maggior ragione – laddove abbia compromesso le sue possibilità di regolare la sua crisi con il rimedio prescelto, non potendosi peraltro neppure precludergli la possibilità, definitivamente superato il concordato oggetto di reclamo, di proporne un altro diverso.
f) Il valore eccedente la liquidazione e i flussi derivanti dalla continuità aziendale.
1. La motivazione del tribunale riposa sulla interpretazione del “valore eccedente quello di liquidazione” in termini assimilabili alla “nuova finanza”, ossia quale apporto “neutrale” rispetto allo stato patrimoniale della società, tale da non comportare né un incremento dell'attivo patrimoniale né un aggravio del passivo (richiamando Cass. 10884/2020).
2. La motivazione a sostegno dell'assunto non è condivisibile.
-9- 3. Occorre considerare che secondo il CCII vanno distinti:
i.) il valore di liquidazione, che va distribuito secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione;
ii.) il valore eccedente quello di liquidazione che può non osservare le cause legittime di prelazione, ma deve comunque rispettare il limite che “i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7”;
iii.) le “risorse esterne” che possono essere distribuite in deroga sia alle regole della c.d. absolute priority rule (APR) che della c.d. relative priority rule (RPR)
4. Il criterio per determinare l'attivo eccedente quello di liquidazione non pare dunque essere quello indicato dal tribunale, vale a dire quello caratterizzato dalla “neutralità” rispetto allo stato patrimoniale della società, in quanto si tratta di criterio non più applicabile alla stregua del Codice della crisi, così come non si rivelano pertinenti i richiami, anche giurisprudenziali, al riguardo operati, e, in tal senso, il reclamo solleva, in parte qua, una critica alla argomentazione spesa dal tribunale meritevole di condivisione.
5. Va invero considerato che la nozione di “valore eccedente quello di liquidazione” si trae, per differenza, dalla nozione di valore di liquidazione quale puntualmente delineata nell'art. 87 co. 1 lett c):
“il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato corrisponde al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché dalle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
Ne viene che il “valore eccedente quello di liquidazione” non può essere ricondotto all'apporto di risorse “neutrali” (per il che deve invece richiamarsi la nozione di “risorse esterne”), ma va ragguagliato al maggior valore ritraibile rispetto al valore di liquidazione.
La non condivisibilità della motivazione adottata dal primo giudice non comporta peraltro che la decisione assunta non risulti conforme a diritto.
6. Nella precisata prospettiva, infatti, va riconosciuto che l'ammontare dei canoni conseguenti all'affitto d'azienda durante la procedura concordataria non può sic et simpliciter essere ascritto – come parrebbe voler accreditare la reclamante - in termini generali e astratti al
“valore eccedente quello di liquidazione”, in quanto occorre porre comunque in comparazione quanto ricavabile in sede di liquidazione giudiziale e verificarne la differenza rispetto all'ipotesi
-10- concordataria. In particolare, nel caso sottoposto a questa corte, occorre verificare la evenienza del subentro del curatore nel rapporto di affitto d'azienda.
7. Come noto l'art. 184 c.c.i.i. prevede che “l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda”, facendo salva la facoltà per il curatore di recedere. E, dunque, era necessario prendere in esame tale eventualità, eventualmente motivando le ragioni della sua pratica inattuabilità ovvero esponendo gli altri motivi tali da far sì che – in ipotesi di liquidazione giudiziale – quei canoni di affitto (o almeno parte di essi) non avrebbero potuto essere ritratti e conformare conseguentemente il piano all'esito di tale valutazione. In altri termini, il “valore eccedente quello di liquidazione” non può essere identificato, in assenza di una particolare motivazione, con i cc.dd. flussi di continuità, commisurandosi invece alla differenza fra quanto è ragionevole presumere si sarebbe tratto dalla liquidazione giudiziale e quanto si ricava nel complesso dalla prosecuzione dell'attività.
8. Va rimarcato che non si tratta di accreditare nozioni generali e astratte, tali per cui i canoni dell'affitto d'azienda rientrino sempre e comunque nell'ambito del valore di liquidazione, così come, in termini altrettanto indiscriminati, facciano sempre parte del valore eccedente, ma di apprezzare che, secondo la disciplina normativa, occorre compiere la indicata comparazione, alla luce delle concrete circostanze del piano sottoposto ai creditori.
9. E, nel caso di specie, non solo non risultano elementi in base ai quali escludere che il rapporto di affitto potesse continuare con il curatore, ma i dati emergenti dalla documentazione depongono nel senso opposto.
10. La disamina del contratto di affitto restituisce come lo stesso non rechi alcuna clausola di subordinazione del rapporto contrattuale alla omologazione del concordato preventivo (v. Part doc. 17 curatela: l'art.
4.6 regola unicamente la facoltà di recesso della società e “solo ove ciò fosse richiesto dagli organi dell'instauranda procedura concorsuale”).
11. Inoltre, nella relazione 18-12-2023 redatta ex art. 105 c.c.i.i., il commissario giudiziale, affrontando la questione della “Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e azioni da intraprendere” (pag. 72), ha riferito che “diversamente da quanto osservato dalla Società, si ritiene che l'apertura della procedura concorsuale non necessariamente farebbe venir meno i flussi della continuità attesa l'elevata probabilità che la UR (anche per rendere più appetibile la vendita del ramo d'azienda in funzionamento) subentri nel contratto d'affitto stipulato con CAI, quantomeno per il periodo di svolgimento dell'instauranda procedura
-11- competitiva e fino alla sua aggiudicazione e trasferimento. Pertanto, anche in sede di liquidazione, i flussi aziendali, almeno in parte, rientrerebbero tra le attività” (v. Relazione del commissario giudiziale ex art. 105 c.c.i.i., pag. 72).
12. Ne viene che la accertata inesistenza nel contratto di affitto di clausole nelle quali la vigenza del rapporto rimanga condizionata all'omologazione rende non solo possibile, ma del tutto plausibile l'alternativa prefigurata dal Commissario giudiziale, vale a dire il subentro del curatore nel predetto rapporto contrattuale, il che sta a dimostrare che l'ammontare dei canoni di affitto dell'azienda post concordato non possano per ciò solo rientrare nel “valore eccedente quello di liquidazione”.
13. Corretta pertanto nei termini esposti, la statuizione del tribunale merita conferma e resiste alle critiche rivoltele con il reclamo.
g) Il secondo motivo di reclamo.
1. Il tema della idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali e proposta concordataria non peggiorativa dell'ipotesi liquidatoria, veicolato con il secondo motivo, rimane assorbito dalla preliminare e dirimente valutazione in ordine alla illegittimità della previsione del piano di distribuzione del valore non in conformità ai vincoli di graduazione stabiliti dalla legge.
h) Conclusioni e regolamentazione delle spese.
14. La novità delle questioni in uno con il mutamento di interpretazione del tribunale nel corso della procedura giustificano la dichiarazione di compensazione delle spese processuali.
per questi motivi
definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso la Parte_1
sentenza del tribunale di Padova n. 206/2024 di apertura della Liquidazione Giudiziale (L.G.
152/2024) di lo respinge;
Parte_1
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
dà atto della sussistenza in capo alla parte reclamante del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.-
Venezia, 29 maggio 2025.
Il presidente est.
Guido Santoro
-12-