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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3237/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3237/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] l'[...], residente a Parte_1 C.F._1
), V sentata e difesa dall'Avv. Francesco Cortesini del Foro di Lodi;
e da c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 nta tiano Castioni del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: ata a OG (LO) il 04.09.2004, maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 ata a OG (LO) il 27.07.2007. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 516/2016 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 04.07.2016, alle seguenti condizioni come modificate in data 28.02.2025.
1) A parziale modifica delle condizioni assunte con la sentenza n. 516/2016 stabilire che le figlie, affidate sempre congiuntamente ad entrambi genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e paritario, rimangano a vivere con il padre presso l'abitazione sita in Lodi Viale Calabria n. 2/A (ex casa coniugale, ora di proprietà esclusiva del signor . Parte_2
2) In considerazione di ciò, i signori e stabiliscono che l'assegno unico ovvero Parte_2 Parte_1 qualsiasi ulteriore emolumento previst or ssegnato in via esclusiva al signor Pt_2 fino a quando le figlie resteranno a vivere presso il padre e non avranno raggiunto adeguata autonomia economica. In attesa del provvedimento giudiziale sul punto, con la sottoscrizione del presente atto la signora si Pt_1 impegnerà entro 5 giorni a comunicare agli Enti preposti la propria rinuncia al beneficio dell'assegno n conseguente onere a carico del Sig. di attivarsi invece con la propria richiesta degli assegni unici entro 5 Pt_2 giorni dalla presente sottoscrizione. nell'ipotesi in cui non fosse possibile rinunciare agli assegni unici sino alla pronuncia del provvedimento giudiziale, la sig.ra potrà trattenere il 50% delle somme nel frattempo Pt_1 eventualmente ricevute a titolo di assegno unico e co restante 50% al esclusivamente in ragione Pt_2 del fatto che gli attuali importi oggetto degli assegni unici sono calcolati sui redditi della sig.ra e ciò, Pt_1 ripetesi, soltanto nell'ipotesi in cui per la rinuncia fosse richiesto dagli Enti competenti la a del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
3) La signora i impegna a versare entro il giorno 20 di ogni mese al signor la somma totale mensile Pt_1 Pt_2 Per_ di € 100,00 ( /00) a titolo di mantenimento delle figlie e d rsi dal mese di gennaio Per_1 di ciascun anno.
4) In ordine alla ripartizione e autorizzazione delle spese a favore delle figlie, i signori dichiarano Parte_3 di voler adottare le previsioni di cui al Protocollo di Milano sottoscritto.
5) Confermare le altre statuizioni di cui alla richiamata sentenza n. 516/2016.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con successive note scritte depositate il 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e ravvisato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso alle condizioni da ultimo modificate in data 28.02.2025. In particolare, la quantificazione del contributo al mantenimento a carico della madre può ritenersi congruo alla luce del collocamento paritetico delle figlie e delle condizioni reddituali dei genitori.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita, ferme le ulteriori condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 516/2016, pubblicata il 04.07.2016.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 516/2016:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 02 aprile 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3237/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] l'[...], residente a Parte_1 C.F._1
), V sentata e difesa dall'Avv. Francesco Cortesini del Foro di Lodi;
e da c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...] C.F._2 nta tiano Castioni del Foro di Lodi.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie: ata a OG (LO) il 04.09.2004, maggiorenne non economicamente autosufficiente, Persona_1 ata a OG (LO) il 27.07.2007. Persona_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 516/2016 emessa dal Tribunale di Lodi, pubblicata il 04.07.2016, alle seguenti condizioni come modificate in data 28.02.2025.
1) A parziale modifica delle condizioni assunte con la sentenza n. 516/2016 stabilire che le figlie, affidate sempre congiuntamente ad entrambi genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso e paritario, rimangano a vivere con il padre presso l'abitazione sita in Lodi Viale Calabria n. 2/A (ex casa coniugale, ora di proprietà esclusiva del signor . Parte_2
2) In considerazione di ciò, i signori e stabiliscono che l'assegno unico ovvero Parte_2 Parte_1 qualsiasi ulteriore emolumento previst or ssegnato in via esclusiva al signor Pt_2 fino a quando le figlie resteranno a vivere presso il padre e non avranno raggiunto adeguata autonomia economica. In attesa del provvedimento giudiziale sul punto, con la sottoscrizione del presente atto la signora si Pt_1 impegnerà entro 5 giorni a comunicare agli Enti preposti la propria rinuncia al beneficio dell'assegno n conseguente onere a carico del Sig. di attivarsi invece con la propria richiesta degli assegni unici entro 5 Pt_2 giorni dalla presente sottoscrizione. nell'ipotesi in cui non fosse possibile rinunciare agli assegni unici sino alla pronuncia del provvedimento giudiziale, la sig.ra potrà trattenere il 50% delle somme nel frattempo Pt_1 eventualmente ricevute a titolo di assegno unico e co restante 50% al esclusivamente in ragione Pt_2 del fatto che gli attuali importi oggetto degli assegni unici sono calcolati sui redditi della sig.ra e ciò, Pt_1 ripetesi, soltanto nell'ipotesi in cui per la rinuncia fosse richiesto dagli Enti competenti la a del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio.
3) La signora i impegna a versare entro il giorno 20 di ogni mese al signor la somma totale mensile Pt_1 Pt_2 Per_ di € 100,00 ( /00) a titolo di mantenimento delle figlie e d rsi dal mese di gennaio Per_1 di ciascun anno.
4) In ordine alla ripartizione e autorizzazione delle spese a favore delle figlie, i signori dichiarano Parte_3 di voler adottare le previsioni di cui al Protocollo di Milano sottoscritto.
5) Confermare le altre statuizioni di cui alla richiamata sentenza n. 516/2016.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e con successive note scritte depositate il 28.02.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle figlie e ravvisato che le condizioni concordate non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso alle condizioni da ultimo modificate in data 28.02.2025. In particolare, la quantificazione del contributo al mantenimento a carico della madre può ritenersi congruo alla luce del collocamento paritetico delle figlie e delle condizioni reddituali dei genitori.
Pertanto, la domanda congiunta delle parti può essere recepita, ferme le ulteriori condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 516/2016, pubblicata il 04.07.2016.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 516/2016:
1) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 02 aprile 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello