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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/05/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TR – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia, iscritta al n. 3549/2019 del R.G.A.C.,
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Sergio Panunzio e dell'avv. Roberto Sgherza;
-attori-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Testini;
CP_1
-convenuta-
Conclusioni come da verbale di udienza del 10.2.2025
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_3 Parte_2 di TR , allegando di essere proprietari dell'unità immobiliare (villa) al piano CP_1 stradale sita in Ruvo di Puglia, località Calendano, con accesso dal civico 1/D del Viale dei
Pini, in catasto al foglio 54, particella 147, subalterno 1, adiacente e direttamente confinante con l'immobile (villa) al piano stradale avente accesso dal civico 11/C dello stesso Viale dei
Pini, in catasto al foglio 54, particella 147, subalterno 1, di proprietà della convenuta.
Nel mese di giugno 2018, iniziava lavori di realizzazione di una piscina natatoria CP_1
a servizio dell'unità immobiliare, nonché di un pergolato ligneo, con sistemazione dell'area pertinenziale esterna. Adducevano che il manufatto “pergolato ligneo” fosse localizzato a ridosso della linea di confine fra le due unità immobiliari, in violazione della disciplina
1 normativa in materia di distanze fra costruzioni, confini e vedute. Nella relazione tecnica allegata al permesso di costruire della si riportava l'intenzione di realizzare una tettoia CP_1 per il godimento del fresco estivo, con struttura in legno, tavolame ad incastro, impermeabilizzazione e copertura con coppi in argilla.
Trattavasi di opera, già per come progettata, diversa e più imponente di un pergolato. L'opera veniva innalzata in adiacenza al muro di confine con la proprietà - , Parte_1 Parte_2 con notevole impatto visivo per i vicini proprietari odierni attori. Sulla base di una relazione tecnica di parte, gli attori riferivano trattarsi di un'opera avente un'area pari a 42,00 mq, struttura portante di travi e pilastri in legno lamellare, stabilmente ancorata al suolo, che per tutta la sua lunghezza mantiene una distanza costante dal muro di confine con la proprietà attorea di circa 20 cm: una struttura di solide ed importanti caratteristiche dimensionali e di ancoraggio, non avente caratteristiche strutturali e dimensionali tali da consentirne la facile amovibilità, realizzata in violazione dell'art. 873 c.c..
Argomentavano che la costruzione si poneva anche in violazione dell'art. 907 c.c., considerando il muro di confine quale il punto fisico per l'esercizio del diritto di veduta sia diretto sia obliquo sul fondo confinante, essendo la struttura posta ad una distanza inferiore a tre metri dal muretto.
Aggiungevano che il manufatto in questione integrasse, dal momento della sua realizzazione, un'evidente lesione al pacifico e corretto godimento della proprietà dei coniugi Parte_1
- e dei diritti ad essa connessi, oltre a procurare agli stessi un serio problema di Parte_2 sicurezza e protezione della proprietà, atteso che siffatta opera, così come realizzata, in particolare per l'estrema vicinanza, non solo al muro di confine fra le adiacenti proprietà ma, altresì, al balcone posto al primo piano dell'unità immobiliare degli attori, nonché per la sua stabilità e altezza, integrava un agevole punto di accesso per malintenzionati.
Precisato che non avevano sortito effetti gli inviti alla composizione bonaria della lite, così come esito negativo aveva avuto il procedimento di mediazione, concludevano chiedendo di accertare la responsabilità di in relazione al manufatto realizzato nell'immobile CP_1
(villa) di sua proprietà avente accesso dal civico 11/C del Viale dei Pini in Ruvo di Puglia, località Calendano, in violazione delle norme di cui agli artt. 873 e 907 c.c., nonché dell'art. 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Ruvo di Puglia, in rapporto con l'adiacente immobile
(villa) al piano stradale con accesso dal civico 11/D dello stesso Viale dei Pini in Ruvo di
Puglia, località Calendano, in catasto al foglio 54, particella 147, subalterno 1, di proprietà degli attori, per l'effetto, condannare la convenuta alla rimozione dell'opera illecita oppure alla regolarizzazione della stessa in ottemperanza alle vigenti normative, con fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni violazione o
2 inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna. Domandavano anche condannarsi la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 5.000,00, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria medio tempore verificatosi e vittoria di spese di lite, da distrarsi a favore dei difensori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta impugnando e contestando le avverse domande.
Argomentava che l'azione promossa dagli attori avesse sostanzialmente ad oggetto la qualificazione come tettoia o pergolato del manufatto realizzato, il conseguenziale riconoscimento di costruzione e dell'obbligo del rispetto delle distanze legali, la limitazione del diritto di veduta.
Deduceva dovesse tralasciarsi la terminologia impiegata dal tecnico progettista che aveva indicato la struttura come tettoia o pergolato ligneo negli atti amministrativi, perché ciò che rileva era che parte committente avesse necessità di coprire la piazzola per il godimento della proprietà e, in particolare, per creare una zona d'ombra e di fresco. La copertura doveva essere realizzata con teli ombreggianti anche se il tecnico, forse per eccesso di zelo, aveva richiesto il permesso a costruire indicando la copertura a realizzarsi con coppi in argilla.
Evidenziava che anche la Polizia Locale intervenuta con un sopralluogo il 26.6.2018, su segnalazione degli attori, non accertava la violazione di alcuna norma urbanistica.
Adduceva che alcuna violazione del diritto di veduta era stata, inoltre, commessa in quanto l'area su cui veniva esercitata la veduta era libera e l'esercizio del diritto reclamato, ossia il diritto di ispezione, di fatto ledesse il diritto alla privacy della convenuta, che avrebbe dovuto, quotidianamente, essere esposta ad introspezione. Per godere della propria intimità di vita familiare, le parti avevano già apposto sul muretto di confine un telo ombreggiante che, unitamente alla fitta piantagione posta a ridosso, non consentiva alcuna veduta. In ogni caso dal terrazzino-veranda degli attori il diritto di veduta non era mutato potendo vedere sia il cielo sia la proprietà dei confinanti.
Lamentava che gli attori avessero costruito nella proiezione della proprietà della convenuta un vano, in cui era allocato l'autoclave, che, pur costituendo una vera costruzione, non rispettava affatto le distanze come disciplinate dagli artt. 873 e segg. c.c., anzi si addossava alla proprietà della convenuta, salvo che per un giunto di dilatazione. Pertanto, chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'illecito e l'integrale abbattimento.
Adduceva che il proprio manufatto, avente scopo di arredo esterno, fosse da qualificare come pergolato in quanto la struttura, di forma rettangolare, era aperta su tre lati ed era addossata,
3 sul quarto, all'unità residenziale preesistente, aderente al confine con il suolo di proprietà degli attori, da cui era separato mediante giunto tecnico di dilatazione, necessario a garantire l'indipendenza funzionale rispetto al muro di recinzione ivi esistente. L'installazione del pergolato era sottratta sia alle norme sulle distanze sia a quelle urbanistiche che definiscono le distanze minime dai confini di proprietà, non costituendo volume edificabile.
Assumeva che alcun pericolo il pergolato poteva rappresentare per la sicurezza personale, giacché i muri perimetrali ed il cancello di accesso di entrambe le proprietà erano così bassi da consentire un facile accesso, mentre l'inerpicarsi sulle travi avrebbe richiesto una abilità circense.
Rammentava, poi, che, essendo stato realizzato il pergolato dopo l'esecuzione del vano, per il principio di prevenzione, il prevenuto aveva facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874 e segg. c.c..
A fronte della domanda attorea, benché subordinata, di ridimensionamento della struttura in modo da essere conforme al Regolamento Comunale e tale da non violare i diritti di veduta e le norme sulle distanze, riportava che l'esito negativo del procedimento di mediazione diretto a tale scopo non potesse essere addebitato certamente alla convenuta, che aveva tentato di definire amichevolmente l'insorta vicenda, formulando una pluralità di proposte immotivatamente rigettate. Per il proprio comportamento conciliante, chiedeva il rigetto anche della richiesta di parte attorea di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 614 bis
c.p.c..
Concludeva chiedendo, in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande attoree poiché infondate in fatto ed in diritto, in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare l'esecuzione del manufatto realizzato a ridosso della proprietà della convenuta in violazione delle norme sulle distanze e, per l'effetto, ordinarne l'abbattimento, con ordine di rimozione del vano e anche della cisterna e della tubatura di adduzione dell'acqua. In via subordinata domandava di accertare la sussistenza della prevenzione e, quindi, la legittimità delle distanze osservate, con condanna degli attori al pagamento delle spese del giudizio e del procedimento esperito dinanzi l'Organismo di mediazione.
In prima udienza era disposta l'introduzione del procedimento di mediazione in riferimento alla domanda riconvenzionale della convenuta, che aveva esito negativo. Con le successive note scritte per l'udienza, gli attori insistevano sulla eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata in sede di mediazione;
concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con la memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c., parte attrice argomentando in merito alla infondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta, insisteva ancora sulla eccezione riconvenzionale di usucapione del vano di cui la chiedeva ordinarsi la rimozione perché CP_1
4 presente da oltre venti anni, adducendo, peraltro, la cessazione della materia del contendere perché la struttura amovibile era già stata rimossa. Parte convenuta contestava la tardività della detta eccezione, non già proposta in prima udienza.
La causa era istruita con produzione documentale, con la assunzione di prove orali e con la disposizione di una consulenza tecnica di ufficio. Ritenuta la stessa matura per la decisione, era fissata udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.2.2025 trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis in vigore, per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice il 3.5.2025.
* * * * * * *
Occorre primum prendere posizione su una questione processuale. All'udienza del 10.2.2025 entrambe le parti ritiravano i propri fascicoli cartacei. Parte convenuta restituiva il fascicolo in formato telematico nei termini di cui all'art. 169 c.p.c.; parte attrice depositava il proprio fascicolo tardivamente unitamente alla memoria di replica (il termine è fissato al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale). Premesso che nel caso di specie evidentemente alcuna eccezione ha potuto formulare controparte, non essendovi più alcuna occasione di contraddittorio, deve tenersi conto che la sanzione processuale è costituita dalla inutilizzabilità ai fini della decisione della documentazione tardivamente restituita (in ipotesi di utilizzo ai fini della decisione la contestazione è subordinata, comunque, ad un onere di specificità, che si risolve nell'indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice a base della sua decisione e nell'evidenziazione del pregiudizio, cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8949 del 30.3.2023).
Ciò posto, si evidenzia che, nel caso di specie, per la decisione sono presenti in atti tutti gli elementi per la decisione, considerati i documenti del fascicolo di parte convenuta e quelli allegati alla relazione del C.T.U., facenti parte del fascicolo di ufficio.
Tanto precisato, passando al merito del giudizio si evidenzia che si controverte in ordine al rispetto delle distanze delle costruzioni dal confine con i fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873
c.c., nonché alla violazione del diritto di veduta ex art. 907 c.c.. Parte attrice contesta che la convenuta abbia realizzato un manufatto nella sua proprietà in violazione delle distanze prescritte dal Codice Civile. Parte convenuta si oppone alle domande attoree e disquisisce sulla qualificazione del manufatto come pergolato o come tettoia, ritenendo sottratta alla disciplina delle distanze legali la realizzazione di un pergolato. Sostiene di aver realizzato solo una copertura di ornamento per ripararsi e creare ombra.
Invero, il punto fondamentale da affrontare è se l'opera in questione costituisca oppure no
“costruzione” ai sensi dell'art. 873 c.c. e, quindi, ai fini del rispetto delle distanze dai confini,
5 non rilevando nel presente giudizio ogni altra qualificazione del manufatto quale pergolato, tettoia o altro.
“In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata.
I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 2.10.2018).
Posto, dunque, che l'inquadramento dell'opera quale “costruzione” deve essere divisata in base alla disciplina codicistica, ultronea è qualsiasi disquisizione in merito alla riconducibilità del manufatto realizzato dalla convenuta ad un pergolato o ad altro, dovendosi solo verificare se possa essere qualificato come “costruzione”. Peraltro, si evidenzia che lo stesso C.T.P. di parte convenuta, ing nelle proprie osservazioni riportava che il pergolato non potesse Per_1 definirsi in alcun caso una costruzione “in senso urbanistico”, laddove in questa sede non interessano le definizioni secondo la normativa urbanistica, ma secondo quella del Codice
Civile.
Ne deriva che le difese della convenuta fondate sulla mancata contestazione di alcun abuso da parte della Polizia Locale si appalesano prive di rilevanza a fini decisori, essendo il giudice chiamato a delibare circa l'avvenuto rispetto o meno della disciplina codicistica in tema di distanze tra costruzioni e, prima ancora, a verificare se il manufatto di cui trattasi sia o meno definibile come “costruzione” nel senso inteso dal Codice Civile. Del pari ininfluente è la circostanza che la abbia agito nell'osservanza di titolo abilitativo ottenuto dal Comune CP_1 di competenza, stante la regola generale per cui gli atti amministrativi di tal genere fanno sempre salvi i diritti dei terzi di buona fede.
Così ultronee sono anche le osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, ing. Persona_2 in merito alle valutazioni del C.T.U., ing. , rispetto alla disciplina del Persona_3
Regolamento Edilizio del Comune di Ruvo di Puglia e alla regolarità del manufatto in relazione alle norme urbanistiche e regolamentari che vigevano all'epoca del rilascio del titolo abilitativo e non delle successive, perché le precedenti non prevedevano limitazioni alla realizzazione di pergolati. Ancora inconferente è la giurisprudenza del giudice amministrativo e del giudice penale riportata dalla nella comparsa conclusionale, dovendosi avere riguardo alla CP_1 disciplina del Codice Civile.
“In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità,
6 stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. I regolamenti comunali, pertanto, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873
c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore
(Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23843; Cass. Sez. 2, 08/01/2016, n. 144; Cass. Sez. 2,
07/10/2005, n. 19530). Né, dunque, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c., la nozione di costruzione può identificarsi con quella di edificio (Cass. Sez. 2, 20/07/2011, n. 15972; Cass. Sez. 2, 02/10/2018, n. 23856), così in motivazione Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12203 del 14.4.2022.
“… in conformità ai principi costantemente affermati da questa Corte secondo i quali anche un semplice rialzamento del terreno può integrare gli estremi della costruzione secondo quanto previsto dall'art. 873 cod. civ., tenuto conto che ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera (cfr. ex multis e da ultimo Cass. 20/7/2011 n. 15972); con riferimento alla non completa chiusura della costruzione, basti richiamare il principio per il quale «... in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c. costituisce 'costruzione' anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria» (…). La circostanza che la costruzione possa non costituire volume ai fini urbanistici è del tutto irrilevante sotto il profilo della nozione di costruzione non solo per la costante giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ma anche per la giurisprudenza del giudice amministrativo nella quale è affermato che anche la realizzazione di un pergolato mediante una solida struttura in legno di dimensioni non trascurabili, che fa desumere una permanenza prolungata nel tempo del manufatto stesso e delle utilità che esso è destinato ad arrecare, comportando una trasformazione edilizia del territorio, deve essere qualificata come intervento di nuova costruzione, che necessita di concessione edilizia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1259 del 20.1.2013).
“Costituisce «costruzione», ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5145 del 21.2.2019).
7 “… sicché - al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali - la misura deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5934 del 14.3.2011).
Orbene, dall'esame della documentazione di causa e, in particolare, dalle fotografie prodotte a corredo della relazione del C.T.U., ing. , e dalla descrizione fornita dallo stesso Persona_3 consulente non sembra potersi dubitare che il manufatto in questione sia effettivamente da definire come “costruzione” ai sensi del Codice Civile, come chiarito dall'elaborazione esegetica della Corte di legittimità.
Il manufatto realizzato dalla presenta i caratteri della solidità e stabilità (struttura CP_1 lignea costituita da travi e pilastri), immobilizzata al suolo tramite elementi metallici e non completamente interrata, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione e dalla tecnica costruttiva adottata.
Evidentemente la qualificazione dell'opera in questione quale costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c. spetta al giudice e non al C.T.U. nominato. La relazione del consulente, comunque,
è senz'altro condivisibile sotto il profilo tecnico e sotto questo profilo non risultano neppure mosse adeguate censure. Precise e condivisibili sono le risposte tecniche e in fatto fornite alle osservazioni del C.T.P. di parte convenuta, che ha insistito nella qualificazione del manufatto come pergolato, all'uopo allegando una foto, di luoghi diversi da quelli di causa, in cui si fronteggiano una tettoia e un pergolato. Ebbene, condivisibilmente il C.T.U. ha evidenziato l'inconferenza della fotografia rispetto al manufatto di cui si controverte nel presente giudizio, avente una struttura massiva, sezioni delle membrature importanti, raddoppi sia delle travi che dei pilastri.
Nel caso in esame il C.T.U. ing. ha provveduto, infatti, a descrivere Persona_3 compiutamente l'opera in questione nei termini seguenti, con rappresentazione corretta e rispondente con le complessive risultanze processuali: trattasi di un manufatto in legno lamellare, con area di 41,04 mq, 2 pilastri e 2 travi con sezione 14x20, 9 arcarecci con sezione
14x24, connessioni di base costituite da staffe a scomparsa in materiale metallico, connessioni in elevazione costituite da viti da legno incrociate, posto a ridosso del muro di confine con gli attori: la massima sporgenza dell'arcareccio a sbalzo si colloca a 0.145 m dal confine e il portale a 0,325 m dal confine. Osservava compiutamente e condivisibilmente il
C.T.U. che il manufatto ligneo non presenta caratteristiche strutturali e dimensionali tali da consentirne la facile amovibilità, è realizzato con elementi di peso rilevante e, dunque, difficoltosi da movimentare, con componenti solidarizzati in elevazione attraverso viti da legno incrociate e collegati al suolo con carpenteria metallica costituta da staffe a scomparsa,
8 attraverso uno o più pioli in acciaio (barre cilindriche in acciaio) nascosti all'interno dell'elemento; prima di collocare l'elemento sulla staffa, questa viene stabilmente collegata su di un supporto adeguato (fondazione) mediante tasselli infissi nello stesso, dunque, il manufatto è stabilmente collegato al suolo.
Concludeva l'ing. trattarsi di costruzione per i suoi sviluppi planimetrici, per le Persona_3 sue caratteristiche di solidità e stabilità di connessione rispetto al suolo oltre che per la difficile amovibilità.
Si ritengono condivisibili le conclusioni supportate da elementi tecnici di fatto puntualmente riscontrabili dalle foto in atti, che portano a definire il manufatto realizzato dalla come CP_1 costruzione ai sensi del Codice Civile.
Ciò premesso e chiarito, dai calcoli tecnici operati dal C.T.U. è risultato che il manufatto in questione si trova a distanza dalla proprietà attorea inferiore ai limiti codicistici e sul punto, invero, nessuna contestazione era mossa in punto di fatto dalla convenuta che chiedeva il rigetto delle domande degli attori sotto due diversi profili, ovvero la non assoggettabilità del manufatto all'art. 873 c.c. (questione supra superata trattandosi di “costruzione”), ovvero ancora in subordine per la applicazione del principio di prevenzione.
“Qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneità dell'intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l'igiene e la salubrità dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
8935 del 5.5.2015). Il C.T.P. di parte convenuta, ing. nelle osservazioni alla relazione Per_1 del C.T.U. riportava correttamente che la necessità del rispetto delle distanze dal confine e tra fabbricati sorge da motivazioni di natura igienico-sanitaria, allo scopo di evitare la creazione di intercapedini dannose e, di conseguenza, impedire la corretta circolazione dell'aria onde evitare formazione di umidità e muffe nelle costruzioni con danni alla salute degli abitanti, ma assumeva, che tale inconveniente non sarebbe neanche astrattamente ipotizzabile per un pergolato, date le sue caratteristiche costruttive. Invero, come da giurisprudenza di legittimità chiara, così come riportata, una volta accertata la natura di costruzione del manufatto e la violazione della distanza di cui all'art. 873 c.c. non deve essere compiuto un accertamento di fatto dal giudice sulla specifica pericolosità della intercapedine, già ex ante valutata dal legislatore.
Orbene, la convenuta ha, in via subordinata, argomentato che legittima fosse la propria costruzione, dovendosi ritenere l'operatività del principio di prevenzione, avendo gli attori
9 realizzato una previa costruzione in violazione delle distanze e avendo la costruito in CP_1 aderenza alla stessa.
Il principio della prevenzione prevede che, fra due proprietari di fondi finitimi, colui che costruisce per primo può o edificare sul confine o a distanza dal confine non inferiore a quella legale oppure a distanza inferiore, costringendo il vicino, che costruisce per secondo, a ristabilire la distanza legale edificando dal confine a distanza maggiore della metà di quella prescritta, a meno che non voglia avanzare la propria fabbrica fino all'altrui costruzione, giovandosi dei rimedi offertigli dall'art. 877 c.c..
In particolare, sul punto la Suprema Corte ha da tempo chiarito che il principio della prevenzione comporta che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire. Al preveniente, invero, è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare: 1) sia rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice;
2) sia sul confine;
3) sia ad una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta. A fronte alla scelta operata dal preveniente, il vicino che costruisce successivamente, nel primo caso, deve costruire anch'esso ad una distanza dal confine pari alla metà di quella prevista, in modo da rispettare il prescritto distacco legale dalla preesistente costruzione. Nel secondo caso, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro sul confine (art. 874 c.c.) o realizzare la propria fabbrica in aderenza allo stesso (art. 877, comma 1, c.c.); ove non intenda costruire sul confine, è tenuto ad arretrare il suo edificio in misura pari all'intero distacco legale. Nella terza ipotesi, il prevenuto può chiedere la comunione forzosa del muro e avanzare la propria fabbrica fino ad esso, occupando lo spazio intermedio, dopo avere interpellato il proprietario se preferisca estendere il muro a confine o procedere alla sua demolizione (art. 875 c.c.); in alternativa, può costruire in aderenza (art. 877, comma 2, c.c.) o rispettando il distacco legale dalla costruzione del preveniente (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19.5.2016 e succ. conf., ex multis, di recente Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 12702 del 9.5.2024).
Pertanto, solo nel caso in cui il preveniente costruisca a distanza inferiore alla metà rispetto a quella stabilità dall'art. 873 c.c. o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali entro il rispetto delle predette norme dello Stato, opera il cd. principio della prevenzione, nel qual caso il prevenuto potrà esercitare le facoltà attribuitegli dagli artt. 875 ed 877 c.c., di cui s'è detto, e ciò in quanto il meccanismo della prevenzione, come congegnato dal Codice Civile, consente di regolare armonicamente il rapporto di successione temporale tra le costruzioni che sorgono su fondi contigui, senza assicurare posizioni di vantaggio a colui che costruisce per primo in danno di colui che costruisce per secondo: alle facoltà riconosciute al preveniente, infatti, fanno da contrappeso quelle attribuite al prevenuto, alle quali il primo non può opporsi.
10 Nel caso di specie, non può, però, ritenersi che la abbia realizzato la costruzione in CP_1 ossequio al principio della prevenzione. Assorbente è il rilievo che la a differenza di CP_1 quanto dalla stessa allegato, non ha costruito in aderenza alla ritenuta costruzione realizzata prima in violazione delle distanze dagli attori. Tecnicamente la costruzione in aderenza senza
“appoggio”, ai sensi dell'art. 877 c.c., si attua con l'edificazione di un muro che poggia interamente su quello del vicino, senza che si creino intercapedini, pur restando il muro autonomo, sia dal punto di vista statico che funzionale. Principalmente la costruzione in aderenza postula l'assenza di qualsiasi intercapedine rispetto al preesistente muro del vicino.
Come visto, la costruzione realizzata dalla si trova a ridosso del muretto in calcestruzzo CP_1 armato che divide le proprietà dei confinanti, la massima sporgenza dell'arcareccio a sbalzo si colloca a 0.145 m dal confine e il portale a 0,325 m dal confine: non si tratta di una costruzione in aderenza essendovi, comunque, una intercapedine (cfr. foto 19, 20, 26 e 27 della relazione del C.T.U.).
L'accertata violazione da parte convenuta dell'art. 873 c.c. esime dall'approfondimento della questione relativa alla violazione dell'art. 907 c.c., essendo la stessa assorbita.
Ciò posto, la convenuta, in accoglimento della domanda attorea, va condannata al rispristino dello stato dei luoghi con rimozione della costruzione in legno lamellare per cui è causa ovvero arretramento del portale del manufatto in legno lamellare a 3,00 m dall'asse del confine delle proprietà, così come indicato dal C.T.U. nel paragrafo 4 della sua relazione, in risposta ad uno specifico quesito del giudice.
In via riconvenzionale, la convenuta ha domandato di accertare l'esecuzione del manufatto realizzato a ridosso della proprietà della convenuta in violazione dele norme sulle distanze e, per l'effetto, ordinarne l'abbattimento, con ordine di rimozione del vano e anche della cisterna e della tubatura di adduzione dell'acqua. Gli attori hanno domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere su tale domanda, essendo stato il vano già rimosso nel 2020; la con gli scritti conclusionali ha dedotto non possa ricorrere una ipotesi di CP_1 cessazione della materia del contendere, conservando la convenuta interesse alla dichiarazione di illegittimità dell'opera rimossa, potendo essere ricostruita.
Secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità, “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra
11 non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, bensì: a) ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (…); b) ove, invece, si sia sostanziato nel riconoscimento da parte dell'attore della infondatezza del diritto da lui azionato, in una pronuncia da parte del giudice sul merito dell'azione nel senso della declaratoria della sua infondatezza, con il relativo potere di statuizione sulle spese secondo le normali regole” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 dell'8.6.2005). Ancora
“allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29.7.2021).
Ebbene, al di là delle diverse posizioni delle parti, nella fattispecie, è incontestato che il manufatto sia stato rimosso dagli attori e la circostanza è accertata anche dal consulente tecnico di ufficio. L'interesse sostanziale della convenuta sotteso alla domanda riconvenzionale, ovverosia quello alla eliminazione delle assunte opere abusive realizzate dagli attori nella propria villa, in violazione delle distanze legali è stato, dunque, soddisfatto.
Pertanto, indiscutibile è la sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia che ne potesse ordinare la demolizione.
In particolare, là dove la modificazione dello stato dei luoghi posta in essere in corso di causa abbia determinato la completa conformazione dello stato di fatto alle richieste dell'attore (nel caso di specie in riconvenzionale), dovrà constatarsi la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La convenuta – attrice in riconvenzionale ha addotto, come visto, che non fosse cessata la materia del contendere, sussistendo ancora un interesse alla pronuncia, sulla illegittimità
12 dell'opera. Resta, dunque, contestata la sussistenza o permanenza dell'interesse ad agire della per una pronuncia dichiarativa, così venendo meno la possibilità di dichiarare la CP_1 cessazione della materia del contendere.
Con specifico riferimento all'interesse ad agire si rammenta che, come noto, è condizione dell'azione, volta ad impedire l'esercizio di un'azione astrattamente idonea a tutelare l'interesse fatto valere, quando, in concreto, la sentenza di accoglimento non arrecherebbe all'attore alcun vantaggio obiettivo. L'interesse deve essere attuale e concreto e deve apportare una utilità pratica che l'attore non potrebbe ottenere altrimenti, per cui anche d'ufficio, va compiuta la verifica in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda (ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24.9.2002). L'interesse ad agire in giudizio trascende cioè il piano della mera prospettazione soggettiva dell'agente, dovendo, per converso, assurgere ad una consistenza giuridicamente oggettiva, tale da rinvenire la sua caratterizzazione nella necessità di una decisione del giudice che non si limiti ad un'affermazione di puro principio, di massima o accademica, ma che sia invece idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 12532 dell'8.5.2024).
Allora, nella specie la convenuta ha domandato in modo ben delimitato e specifico l'accertamento della violazione delle distanze e la demolizione dello specifico manufatto, pertanto alcuna utilità pratica potrebbe ottenere da una pronuncia dichiarativa della eventuale illegittimità del manufatto già rimosso, che non potrebbe, infatti, assumere alcuna efficacia impediente rispetto a successive attività costruttive degli attori, dovendosi ogni opera valutarsi nella propria individualità.
Per queste ragioni deve essere rigettata la domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Peraltro, non può trascurarsi che la convenuta ha addotto che gli attori avrebbero realizzato per primi una costruzione in violazione delle distanze ex art. 873 c.c. ovvero un vano, in cui era allocato l'autoclave, che non rispettava affatto le distanze come disciplinate dagli artt. 873
e segg. c.c., anzi si addossava alla proprietà della convenuta, salvo che per un giunto di dilatazione. Adducevano che trattavasi di una vera costruzione, ma non ne dettagliava, neppure sul piano delle allegazioni né il materiale di realizzazione né la modalità di ancoraggio al suolo.
Gli attori contestavano che il manufatto non avesse le caratteristiche di una nuova costruzione, era inserito nel perimetro della costruzione esistente, sotto la pensilina in
13 muratura costituente il limite del corpo di fabbrica degli attori, costituito da una struttura amovibile che era stata rimossa.
Il C.T.U., le cui operazioni si sono svolte dopo l'eliminazione del manufatto da parte degli attori, rinveniva sui luoghi solo un pannello in plastica e intelaiatura metallica posizionato sul filo esterno del muro di cinta che presumibilmente costituiva il perimetro destro del vano.
Il C.T.P. di parte convenuta riferiva genericamente di un vano in muratura poi abbattuto. Nel verbale del 26.10.2021 del Geom. direttore dell'Area 5 , come Pt_4 Parte_5 testualmente anche riportato da parte convenuta nella comparsa conclusionale, si discorre di “un vano, il cui telo declina l'acqua piovana nella proprietà dell'istante, ove è allocata un'autoclave; mentre nel giardino a ridosso del muretto di confine è stata realizzata una casetta di legno coperta da fitta vegetazione … A riguardo del piccolo volume tecnico atto a contenere l'autoclave e realizzato con profilati leggeri in metallo e posto a confine con la proprietà , all'atto del sopralluogo il sig. si è reso disponibile alla CP_1 Parte_3 sua rimozione in quanto oltretutto non più necessario”. Quindi, sembrerebbe fosse, da come riportato, un manufatto con profilati leggeri in metallo.
Ecco che nessun elemento concreto emerge per poter comprendere la natura del manufatto, ovvero se potesse essere considerato una costruzione, ai fini della normativa sulle distanze, secondo la giurisprudenza supra riportata quale opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. Come sempre supra riportato non è la regolarità edilizia dell'opera che viene valutata ai sensi dell'art. 873 c.c. ma la riconduzione al concetto civilistico di costruzione e alla violazione delle distanze tra fondi finitimi, per cui ultronea è qualsiasi argomentazione in merito alla presenza o meno di un titolo abilitativo per la realizzazione del vano.
Si aggiunge, al di là della evidente tardività della proposizione della eccezione riconvenzionale da parte attrice, che neppure può sussistere un interesse ad agire degli attori in merito ad una eccezione di usucapione di un vano ormai rimosso.
Gli attori hanno anche formulato domanda di risarcimento del danno.
“Quanto alla tutela risarcitoria, le Sezioni Unite, con sentenza del 15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni
Unite in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da
14 questa Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. II, 18.7.2013,
n.17635). Le Sezioni Unite hanno confermato la linea evolutiva della giurisprudenza della II
Sezione Civile, nel senso che la locuzione «danno in re ipsa» va sostituita con quella di «danno presunto» o «danno normale», privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17758 del 27.6.2024).
In materia di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni si segnala la recentissima pronuncia della Corte di legittimità n. 7290 del 2025, che richiama un precedente conforme, ribadendo che “allorché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino, quale effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, deve dunque riconoscersi che lo stesso non
è sottratto da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione. La domanda del danno per l'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo onera, dunque, il ricorrente di indicare gli elementi, le modalità e le circostanze della situazione, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subito;
ciò consente poi al giudice di far uso delle presunzioni semplici, divenendo allora comunque in re ipsa (non il danno, ma) la prova del pregiudizio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32459 del 22.11.2023).
Nel caso di specie gli attori hanno allegato un minor godimento della proprietà per l'ostacolo al diritto di veduta dal muro di confine e la pericolosità determinatasi dalla possibilità dei malintenzionati di utilizzare la costruzione della convenuta per accedere alla abitazione attorea. A dette allegazioni parte convenuta ha replicato specificamente, contestando come la violazione della possibilità di inspicere e prospciere in alienum dovesse essere valutata tenendo
15 conto del telo posto sul muro di cinta, che il C.T.U. definiva come telo in tessuto plastico applicato da entrambi i lati sulla rete di recinzione “per limitare le reciproche visuali”, nonché che la addotta maggiore pericolosità dei luoghi dovesse essere valutata a fronte della già agevole possibilità di accesso nelle proprietà per i muri perimetrali ed il cancello di ingresso bassi.
Rispetto a tali specifiche contestazioni, gli attori non hanno risposto con specifiche allegazioni ovvero nulla hanno chiesto di provare, così da non consentire neppure una valutazione per presunzioni di un danno liquidabile. Si intende dire che le argomentazioni, a supporto della domanda risarcitoria non possono essere idonee alla allegazione del pregiudizio subito, con riferimento a specifiche nozioni di fatto relative al particolare caso di cui si discute, secondo le indicazioni ultime della Corte di legittimità, perché, a fronte delle contestazioni avverse, più che a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza fanno riferimento a concetti generici sganciati dalla concretezza del caso di specie e tali da non consentire neppure la liquidazione equitativa del danno, in mancanza di elementi di pregiudizio della specifica situazione di cui si discute.
Del pari non può essere accolta la domanda di condanna della convenuta alla corresponsione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., atteso che nel caso di specie la misura sarebbe manifestamente iniqua (secondo la dizione della norma ratione temporis applicabile), tenuto conto di tutto quanto già esposto. Se si considera, infatti, quale parametro imposto dal legislatore, come limite alla discrezionalità del giudice, proprio l'ammontare del danno quantificato e prevedibile, i rilievi di cui supra non possono che condurre a ritenere iniqua una condanna ex art. 614 bis c.p.c..
Le spese di lite, visto l'esito del giudizio, con accoglimento della domanda di riduzione in pristino e rigetto di quella di risarcimento del danno ed ex art. 614 bis c.p.c., tenuto conto della definizione della domanda riconvenzionale sulla base di un fatto sopravvenuto, nonché della tardività della eccezione riconvenzionale degli attori, meritano integrale compensazione.
Essendo la consulenza disposta nell'interesse della giustizia, nell'interesse comune delle parti nell'ambito dell'attività di ricerca della verità, consulenza da considerarsi come un ausilio a disposizione del giudice fornito da un esperto esterno e non tanto come mezzo di prova in senso proprio, le spese della C.T.U., come già liquidate a favore dell'ing. Persona_3 in corso di giudizio, vanno poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
16 e nei confronti di , nonché sulla domanda Pt_1 Parte_2 CP_1 riconvenzionale della convenuta, ogni altra domanda, eccezione, difesa rigettata e/o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, accertato che il manufatto per cui è lite è stato realizzato in violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c., condanna la convenuta alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi come precedenti alla realizzazione della struttura, con rimozione della costruzione in legno lamellare ovvero arretramento del portale del manufatto in legno lamellare a 3,00 m dall'asse del confine delle proprietà,
- rigetta la domanda di risarcimento proposta dagli attori,
- rigetta la domanda ex art. 614 bis c.p.c. degli attori,
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia sulla domanda riconvenzionale della convenuta,
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite,
- pone definitivamente su ciascuna parte nella misura del 50% le spese di C.T.U., già liquidate separatamente, con decreto del 12.4.2022.
Così deciso in TR, il 31.5.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
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