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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
20 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 122/2023 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Pt_1
Via IV Novembre 144, rappresentata e difesa dall'avv. Milena Sindoni appellante contro
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Messina, Via Concerie, 5 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fiumara;
appellato
Avente ad oggetto: riconoscimento dell'indennizzo per infortunio o malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 07.06.2016 il sig. conveniva in giudizio presso il tribunale di CP_1
Messina sez. lavoro l' , con il quale chiedeva il riconoscimento del diritto Pt_1 all'indennizzo in rendita per danno biologico nella misura non inferiore al 16% od in capitale, nel caso di danno biologico inferiore al 16%, od in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio, in conseguenza della patologia - “ipocausia percettiva bilaterale”- riportata a causa dall'attività lavorativa di motorista presso
Tourist Ferri –Boat, oggi , svolta dal 1976 e fino al 1988 senza Controparte_2
l'utilizzo delle cuffie protettive, di cui era stato dotato solamente dopo tale data. Si costituiva l' contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Tribunale adito, istruita la causa a mezzo di prova per testi e disposta ctu medico- legale, con sentenza n. 2156/2022 del 15.11.2022 riconosceva - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico - la natura professionale della malattia denunciata, quantificando la percentuale di invalidità nella misura del 6,5% a decorrere dal 28.04.22 per sopravvenuto aggravamento e condannava l' al pagamento Pt_1 dell'indennizzo in forma capitale con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'intervenuta stabilizzazione dei postumi in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Con ricorso del 27 febbraio 2023 proponeva appello l' cui resisteva il sig. Pt_1
. CP_1
Esaminati gli atti, veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata posta in decisione mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante censura la sentenza per aver aderito acriticamente alle risultanze della consulenza medico legale di cui assume l'erroneità poiché avrebbe dato per scontato l'ascrivibilità causale dell'ipoacusia all'esposizione prolungata ai rumori, senza alcuna indagine approfondita atta a confermare l'ipotesi.
Evidenzia inoltre la rilevante contraddittorietà tra le considerazioni mediche contenute nella perizia resa dal Dr. consulente di parte dell' di Messina, Persona_1 CP_3
rese il 02.12.2022, e quelle contenute nella relazione del C.T.U. nominato in primo grado, insistendo per tanto per il rinnovo dell'incarico peritale.
Si duole in ultimo della mancata indicazione da parte del consulente tecnico del codice tabellare utilizzato ai fini del riconoscimento della percentuale del 6,5%,
Il gravame è fondato.
Il perito nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, dopo aver richiamato i dati desumibili dall'anamnesi lavorativa (“… il ricorrente ha esercitato sin dal 1976 la propria attività lavorativa con la qualifica di motorista navale alle dipendenze della “Tourist Ferry Boat” attuale “ CP_2
Pag. 2 di 5 ” sino al novembre 2014, epoca di cessazione dell'attività lavorativa CP_2 esponente all'eventuale rischio rumore. L'assicurato era addetto a lavorazioni tipo martellatura, cinfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustamento nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici. La lavorazione veniva svolta per circa 60 minuti al giorno sino al 2000; dal 2000 in poi le navi della flotta “ erano Controparte_2 interamente automatizzate e non prevedevano presidio fisico dei locali macchina”) e ribaditi i tratti tipici del danno da rumore (“la bilateralità, la simmetria, l'irreversibilità, la tipologia neurosensoriale (di tipo percettivo, elementi tutti individuabili nei vari esami audiometri cui il lavoratore si è sottoposto”) ha evidenziato che una delle caratteristiche patognomiche delle ipoacusie da rumore è rappresentata dalla non evolutività del quadro ipoacusico dopo la cessazione dell'attività esponente al rischio, e di avere pertanto, per una corretta quantificazione del danno biologico, fatto riferimento alle risultanze dell'esame audiometrico del 26.09.2013, in quanto indagine cronologicamente più vicina all'epoca di interruzione dell'attività lavorativa escludendo, viceversa, dall'indagine la successiva evoluzione peggiorativa rilevata nel
2016 e l'ulteriore aggravamento evidenziato al più recente esame audiometrico del
2022, non potendo tali evidenze documentali - in alcun modo - ritenersi casualmente correlabili a un eventuale “esposizione al rischio rumore in occasione di lavoro.”
Circoscritta la valutazione all'esame audiometrico del 26.9.2913 ha evidenziato la compatibilità di detto tracciato audiometrico- attestante un'ipoacusia percettiva bilaterale simmetrica, con caduta sulle alte frequenze (3000- 4000 Hz) e con deep sui
4K Hz- con un danno acustico da esposizione cronica a rumore, in considerazione del coinvolgimento evidente delle frequenze più elevate (3000-4000 Hz) e, tenuto conto dell'attività svolta dal dal 1976 al 2014, ha concluso per la natura CP_1
professionale del danno biologico da deficit uditivo da cui questi è affetto.
Quanto alla valutazione del danno, il perito, premesso di essersi avvalso della tabella di
Marello, implicante l'assegnazione di un valore ponderato per ogni singola frequenza, ha così illustrato il procedimento di quantificazione seguito: “Prendendo in considerazione, secondo quanto motivato precedentemente, l'esame audiometrico eseguito in data 26.09.2013 c/o il UL , Controparte_4
alla luce della descritta tabella, considerando a dx una caduta a 3000 Hz sui 40 Db, a
Pag. 3 di 5 4000Hz sui 55 Db ed a sx una caduta a 2000, 3000 e 4000 Hz sui 75 Db ne deriva:
AUdx: 500 Hz (valore 0) – 1000 Hz (valore 0) – 2000 Hz (valore 0) – 3000 Hz (valore
1,6) – 4000 Hz (valore 1.2) = 2.8 AUsx: 500 Hx (valore 0)–1000 Hz (valore 0)–2000 Hz
(valore 29.75)–3000 Hz (valore 6.8)– 4000 Hz (valore 1.7)= 38.25 Danno biologico: (4
x 2.8) + (38.25) : 5 = x 0.5 = 4,945 Pertanto, ai sensi del Decreto Legislativo 38 del
23.02.2000 e del Decreto del 12 luglio 2000 (Approvazione di "tabella delle menomazioni"; "tabella indennizzo danno biologico"; "tabella dei coefficienti" relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), la patologia descritta è riconducibile al codice 312 “Deficit uditivo bilaterale parziale”, che ai sensi dell'allegato 1, prevede un danno biologico valutabile pari al 5%. Gli acufeni sono compresi nel danno ipoacusico tabellato e non danno luogo ad indennizzo qualora concorrano nella loro forma ordinaria.”.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo
Collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Ne discende, alla luce delle persuasive conclusioni rassegnate dal medico legale, rimaste esenti da censure specifiche, che, nonostante la sussistenza di esiti invalidanti legati all'attività lavorativa, l'entità degli stessi, commisurata ad una percentuale del 5 per cento, non consente alcun indennizzo perché inferiore al limite stabilito per la tutela assicurativa dell' Pt_1
Va per tanto accolto l'appello dell' e riformata la sentenza di primo grado. Pt_1
Tenuto conto delle ragioni della decisione e, segnatamente, della prossimità dei postumi al limite indennizzabile, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico di parte appellata.
P. Q. M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso del 7 giugno 2016. Controparte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, restano a carico di parte appellata.
Messina, 21 marzo 2025.
Pag. 4 di 5 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa A. Santalucia Dott.ssa B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Decidendo all'indomani della scadenza del termine per note concesso alle parti fino al
20 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 122/2023 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Pt_1
Via IV Novembre 144, rappresentata e difesa dall'avv. Milena Sindoni appellante contro
, nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Messina, Via Concerie, 5 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fiumara;
appellato
Avente ad oggetto: riconoscimento dell'indennizzo per infortunio o malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 07.06.2016 il sig. conveniva in giudizio presso il tribunale di CP_1
Messina sez. lavoro l' , con il quale chiedeva il riconoscimento del diritto Pt_1 all'indennizzo in rendita per danno biologico nella misura non inferiore al 16% od in capitale, nel caso di danno biologico inferiore al 16%, od in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio, in conseguenza della patologia - “ipocausia percettiva bilaterale”- riportata a causa dall'attività lavorativa di motorista presso
Tourist Ferri –Boat, oggi , svolta dal 1976 e fino al 1988 senza Controparte_2
l'utilizzo delle cuffie protettive, di cui era stato dotato solamente dopo tale data. Si costituiva l' contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Tribunale adito, istruita la causa a mezzo di prova per testi e disposta ctu medico- legale, con sentenza n. 2156/2022 del 15.11.2022 riconosceva - in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico - la natura professionale della malattia denunciata, quantificando la percentuale di invalidità nella misura del 6,5% a decorrere dal 28.04.22 per sopravvenuto aggravamento e condannava l' al pagamento Pt_1 dell'indennizzo in forma capitale con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell'intervenuta stabilizzazione dei postumi in epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Con ricorso del 27 febbraio 2023 proponeva appello l' cui resisteva il sig. Pt_1
. CP_1
Esaminati gli atti, veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi, disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c., in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata posta in decisione mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istituto appellante censura la sentenza per aver aderito acriticamente alle risultanze della consulenza medico legale di cui assume l'erroneità poiché avrebbe dato per scontato l'ascrivibilità causale dell'ipoacusia all'esposizione prolungata ai rumori, senza alcuna indagine approfondita atta a confermare l'ipotesi.
Evidenzia inoltre la rilevante contraddittorietà tra le considerazioni mediche contenute nella perizia resa dal Dr. consulente di parte dell' di Messina, Persona_1 CP_3
rese il 02.12.2022, e quelle contenute nella relazione del C.T.U. nominato in primo grado, insistendo per tanto per il rinnovo dell'incarico peritale.
Si duole in ultimo della mancata indicazione da parte del consulente tecnico del codice tabellare utilizzato ai fini del riconoscimento della percentuale del 6,5%,
Il gravame è fondato.
Il perito nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, dopo aver richiamato i dati desumibili dall'anamnesi lavorativa (“… il ricorrente ha esercitato sin dal 1976 la propria attività lavorativa con la qualifica di motorista navale alle dipendenze della “Tourist Ferry Boat” attuale “ CP_2
Pag. 2 di 5 ” sino al novembre 2014, epoca di cessazione dell'attività lavorativa CP_2 esponente all'eventuale rischio rumore. L'assicurato era addetto a lavorazioni tipo martellatura, cinfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustamento nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici. La lavorazione veniva svolta per circa 60 minuti al giorno sino al 2000; dal 2000 in poi le navi della flotta “ erano Controparte_2 interamente automatizzate e non prevedevano presidio fisico dei locali macchina”) e ribaditi i tratti tipici del danno da rumore (“la bilateralità, la simmetria, l'irreversibilità, la tipologia neurosensoriale (di tipo percettivo, elementi tutti individuabili nei vari esami audiometri cui il lavoratore si è sottoposto”) ha evidenziato che una delle caratteristiche patognomiche delle ipoacusie da rumore è rappresentata dalla non evolutività del quadro ipoacusico dopo la cessazione dell'attività esponente al rischio, e di avere pertanto, per una corretta quantificazione del danno biologico, fatto riferimento alle risultanze dell'esame audiometrico del 26.09.2013, in quanto indagine cronologicamente più vicina all'epoca di interruzione dell'attività lavorativa escludendo, viceversa, dall'indagine la successiva evoluzione peggiorativa rilevata nel
2016 e l'ulteriore aggravamento evidenziato al più recente esame audiometrico del
2022, non potendo tali evidenze documentali - in alcun modo - ritenersi casualmente correlabili a un eventuale “esposizione al rischio rumore in occasione di lavoro.”
Circoscritta la valutazione all'esame audiometrico del 26.9.2913 ha evidenziato la compatibilità di detto tracciato audiometrico- attestante un'ipoacusia percettiva bilaterale simmetrica, con caduta sulle alte frequenze (3000- 4000 Hz) e con deep sui
4K Hz- con un danno acustico da esposizione cronica a rumore, in considerazione del coinvolgimento evidente delle frequenze più elevate (3000-4000 Hz) e, tenuto conto dell'attività svolta dal dal 1976 al 2014, ha concluso per la natura CP_1
professionale del danno biologico da deficit uditivo da cui questi è affetto.
Quanto alla valutazione del danno, il perito, premesso di essersi avvalso della tabella di
Marello, implicante l'assegnazione di un valore ponderato per ogni singola frequenza, ha così illustrato il procedimento di quantificazione seguito: “Prendendo in considerazione, secondo quanto motivato precedentemente, l'esame audiometrico eseguito in data 26.09.2013 c/o il UL , Controparte_4
alla luce della descritta tabella, considerando a dx una caduta a 3000 Hz sui 40 Db, a
Pag. 3 di 5 4000Hz sui 55 Db ed a sx una caduta a 2000, 3000 e 4000 Hz sui 75 Db ne deriva:
AUdx: 500 Hz (valore 0) – 1000 Hz (valore 0) – 2000 Hz (valore 0) – 3000 Hz (valore
1,6) – 4000 Hz (valore 1.2) = 2.8 AUsx: 500 Hx (valore 0)–1000 Hz (valore 0)–2000 Hz
(valore 29.75)–3000 Hz (valore 6.8)– 4000 Hz (valore 1.7)= 38.25 Danno biologico: (4
x 2.8) + (38.25) : 5 = x 0.5 = 4,945 Pertanto, ai sensi del Decreto Legislativo 38 del
23.02.2000 e del Decreto del 12 luglio 2000 (Approvazione di "tabella delle menomazioni"; "tabella indennizzo danno biologico"; "tabella dei coefficienti" relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali), la patologia descritta è riconducibile al codice 312 “Deficit uditivo bilaterale parziale”, che ai sensi dell'allegato 1, prevede un danno biologico valutabile pari al 5%. Gli acufeni sono compresi nel danno ipoacusico tabellato e non danno luogo ad indennizzo qualora concorrano nella loro forma ordinaria.”.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo
Collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Ne discende, alla luce delle persuasive conclusioni rassegnate dal medico legale, rimaste esenti da censure specifiche, che, nonostante la sussistenza di esiti invalidanti legati all'attività lavorativa, l'entità degli stessi, commisurata ad una percentuale del 5 per cento, non consente alcun indennizzo perché inferiore al limite stabilito per la tutela assicurativa dell' Pt_1
Va per tanto accolto l'appello dell' e riformata la sentenza di primo grado. Pt_1
Tenuto conto delle ragioni della decisione e, segnatamente, della prossimità dei postumi al limite indennizzabile, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Le spese di c.t.u., liquidate separatamente, restano a carico di parte appellata.
P. Q. M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso del 7 giugno 2016. Controparte_1
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, restano a carico di parte appellata.
Messina, 21 marzo 2025.
Pag. 4 di 5 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa A. Santalucia Dott.ssa B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa Luisa
Paternò
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