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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2009/2023 R.G.
Promossa dal
, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Parte_1
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Enzo Pinna, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso in opposizione
Ricorrente opponente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas e Marina Olla per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto opposto
E contro la contumace Controparte_2
Convenuta
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del : “voglia il Sig. Giudice Ill.mo: Parte_1
A) In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'avviso di addebito come richiesto al Capo III° del presente ricorso;
B) previa, occorrendo, dichiarazione di illegittimità e disapplicazione e/o annullamento dell'accertamento, in accoglimento dell'opposizione, dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di addebito contro cui si ricorre, e, per l'effetto, dichiarare infondata e rigettare la domanda o pretesa dell'
[...]
[...] - Sede di Cagliari, in persona del Direttore pro-tempore, Controparte_3
con sede in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 1, e quindi dello stesso
[...]
in persona del Legale Rappresentante Controparte_1
pro-tempore, con sede in Roma, Via Ciro Il Grande n. 21, nonché, per conseguenza, anche della con Controparte_2
sede legale in Roma, Viale Manzoni n. 22, in persona del Suo Legale Rappresentante pro-tempore; conseguentemente accertare anche l'infondatezza della richiesta di cui all'avviso n. 325 2022 00038180 84 000 (periodo 11/2019) del 24 dicembre 2022;
C) con vittoria di spese”.
Nell'interesse dell' “il Giudice adito voglia, previo rigetto della istanza di CP_1
sospensione perché non supportata da validi motivi:
1) rigettare l'avverso ricorso.
2) In subordine e nel merito, previo annullamento dell'Avviso di Addebito opposto, 325
2023 00003579 62 000, condannare il al pagamento degli Parte_1
importi come accertati in corso di causa, con oneri e accessori di legge. In ogni caso con rigetto delle ulteriori domande.
3) Con vittoria di spese”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.6.2023 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2023 00003579 62 000, CP_1
formato in data 24.4.2023 e notificato in data 10.5.2023, mediante il quale, in relazione al periodo 10/2019, l'Istituto aveva richiesto il pagamento dell'importo totale di euro
18.590,52 (compresi euro 4,11 per spese di notifica), come da relativo dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti, per contributi obbligatori accertati, sanzioni per omissione (art. 116, comma 8, lettera a), L. n. 388/2000) e interessi di mora.
A fondamento del ricorso l'opponente ha esposto di aver provveduto al pagamento dei contributi di cui alle DMA2 relative ai mesi di ottobre e novembre 2019, così come risultava dai Mod. F24 quietanzati, oltre che dalle DMA2, dagli atti di trasmissione delle medesime e dagli Uniemens (documenti tutti prodotti unitamente al ricorso).
Ha inoltre allegato che l' aveva emesso due note di debito, e più precisamente: CP_1
la n. 3003 del 25 ottobre 2019 e la n. 6390 del 7 novembre 2019.
Le due note predette note riguardavano, rispettivamente, i seguenti dipendenti:
- , per gli anni 1997, 1998; Controparte_4
pagina 2 - , per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 20008, 2009, Parte_2
2010, 2011 (si precisa inoltre che, gli anni 2010 e 2011 evidenziano un credito e non un debito);
- per gli anni 1995, 1996. Parte_3
La nota n. 6390 si riferiva alla dipendente mentre la nota n. 3003 ai Pt_3
dipendenti e CP_4 Pt_2
In relazione a tali note di debito, il ha rilevato ed eccepito che esse Pt_1 riguardavano contributi prescritti e comunque non rivendicabili dall' . CP_1
Ed infatti, i debiti di cui l' aveva richiesto il pagamento con le predette note, CP_1
oltre ad essere prescritti, erano stati già corrisposti.
Come risultava infatti dall'elaborazione su foglio Excel per l'anno 2008, redatta dal
Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di , signor Parte_1 Parte_2
i contributi erano stati corrisposti in favore dell'Ente competente, che, all'epoca, era l' Pt_4
Parte opponente ha inoltre lamentato che, a causa dell'emissione dell'avviso di addebito n. 325 2023 00003579 62 000 (relativo al periodo 10/2019) e di quello n. 325
2022 00038180 84 000 (relativo al periodo 11/2019), l' aveva bloccato il DURC, CP_1
e che tale circostanza aveva comportato il blocco del contributo di euro 19.000,00 per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo concesso al dalla Pt_1 Controparte_5
inoltre, erano stati i tentativi esperiti dal per il tramite del consulente Pt_5 Pt_1
del lavoro dottor al fine di risolvere in via amministrativa la Persona_1
questione.
Il ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate, richiedendo Pt_1
l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di addebito opposto, nonché
l'accertamento dell'infondatezza della richiesta di cui all'avviso relativo al periodo
11/2019, n. 325 2022 003818084 000 del 24.12.2022.
2. L' si è costituito in giudizio, contestando la domanda ed invocandone il CP_1
rigetto.
Ha allegato che i contributi di cui alle due note di debito n. 3003 e 6390 citate dal erano stati richiesti tramite gli ECA (Estratti Conto Amministrazione) relativi Pt_1
ai periodi 10/2019 e 11/2019, ed erano rimasti insoluti, senza che il avesse Pt_1
dato prova del pagamento delle somme dovute.
Ha quindi esposto quanto segue.
pagina 3 In data 18.12.2019 il Comune aveva inviato una prima DMA (Denuncia Mensile
Analitica), prot. 60358659, relativa al periodo 11/2019, esponendo un solo dipendente in luogo di 14 dipendenti.
In data 20.11.2020 il Comune aveva inviato una seconda DMA (prot. 59994475) relativa al periodo 10/201, esponendo un solo dipendente in luogo di 14 dipendenti.
Entrambe le DMA erano incomplete, in quanto era stato denunciato 1 solo dipendente in lugo di 14. Era pertanto assente la denuncia per 13 dipendenti.
Il aveva comunque pagato, tramite mod. F24, la contribuzione obbligatoria Pt_1
per tutti i 14 dipendenti, pur non avendoli denunciati, e per tutti e due i periodi: ne derivava la disponibilità di somme a credito.
In esito ai flussi contributivi relativi ai periodi 10/2019 e 11/2019, l'ECA aveva evidenziato, tuttavia, anche le due note di debito, poi confluite nell'AVA opposto (n.
3003 relativa a regolarizzazioni contributive per i signori e Parte_2 CP_4
e n. 6390 che si riferisce alla NO .
[...] Parte_3
Il sistema ECA, a seguito dell'invio delle DMA parziali di cui sopra, aveva inizialmente utilizzato in compensazione i crediti così scaturiti e relativi alla contribuzione obbligatoria.
Solo in data successiva, ed esattamente il 18 giugno 2020, il aveva inviato Pt_1
due ulteriori DMA, sempre per i periodi 10/2019 (prot. 62703087) e 11/2019 (prot.
62703115) ad integrazione delle due DMA precedenti, esponendo questa volta correttamente i 13 lavoratori che aveva omesso nelle precedenti denunce mensili.
L'acquisizione delle due denunce integrative aveva quindi comportato la corretta sistemazione e imputazione dei contributi sulla posizione assicurativa dei 13 lavoratori inizialmente non denunciati.
Ne era conseguita, nuovamente, la scopertura delle due note di debito, non contestate, non pagate e confluite nell'AVA opposto.
L' ha altresì allegato che l'avviso di addebito n. 325 2022 00038180 84 000, CP_1
notificato in data 26 gennaio 2023, non risultava opposto.
Ne derivava la tardività dell'opposizione e la sua inammissibilità in relazione a tale avviso.
L' ha inoltre rilevato l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione, CP_1 richiamando l'art. 9, comma 1, del D.L. n. 198/2022, che ha esteso sino al 31 dicembre
2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre 2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'art. 3 della
Legge 8 agosto 1995, n. 335.
pagina 4 Per quanto concerneva le doglianze attinenti al DURC, l' ha osservato, in CP_1 primo luogo, come non potesse essere destinatario di alcun ordine all'emissione di atti amministrativi da parte del Giudice Ordinario.
In secondo luogo, ha rilevato che tra le irregolarità segnalate al mediante Pt_1
inviti a regolarizzare era stato indicato anche il mancato invio di alcune denunce relative all'anno 2021, irregolarità da sole sufficienti ad impedire il rilascio del DURC.
3. Sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita la Controparte_2
rimanendo contumace.
4. In corso di causa il giudice ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 – ter c.p.c..
Si precisa che nelle note da ultimo depositate in data 15.4.2025 parte ricorrente ha rinunciando alla domanda nei confronti della CP_2 CP_2
*******
5. Il ricorso è in parte fondato, per i motivi di seguito esposti.
5.1. Qualora si voglia contestare il merito della pretesa contributiva, avanzata dall' tramite la notifica di un avviso di addebito, è necessario proporre CP_1
l'opposizione di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999.
La disposizione citata - che si riferisce all'iscrizione a ruolo, ma è applicabile all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art. 30, co.14, D.L. n. 78/2010 – prevede che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dell'inesistenza o dell'infondatezza della sola pretesa contributiva avanzata dall' mediante l'avviso di addebito tempestivamente opposto, n. 325 2023 CP_1
00003579 62 000.
Da quanto sinora osservato, discende l'accoglimento dell'opposizione al citato avviso di addebito.
Come risulta inequivocabilmente dall'avviso stesso, mediante tale atto l' ha CP_1
richiesto il pagamento dei contributi asseritamente dovuti nella gestione dipendenti pubblici, oltre sanzioni per omissione e interessi di mora, per il periodo 10/2019.
Per ammissione stessa dell'Istituto, tuttavia, il Comune aveva comunque pagato la contribuzione obbligatoria per tale periodo, ed aveva altresì successivamente
pagina 5 provveduto alla regolarizzazione della DMA, esponendo correttamente i 13 lavoratori inizialmente omessi.
Ne consegue che, in relazione alla pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito opposto, nessuna somma è dovuta.
Non si comprende poi l'affermazione per cui le due citate note di debito – rimaste
“scoperte” per effetto della regolarizzazione e della conseguente revoca del loro utilizzo in compensazione - sarebbero “confluite” nell'avviso di addebito opposto.
In realtà, come già evidenziato, l'avviso di addebito opposto si riferisce a contributi relativi al mese di ottobre 2019, mentre le predette note fanno riferimento a contributi relativi ad altri periodi, ben più risalenti.
La diversità dei crediti si coglie anche con riferimento agli importi: mentre con l'avviso di addebito opposto è stato richiesto l'importo di euro 18.590,52, con le note di debito sono stati richiesti, rispettivamente, gli importi di euro 16.236,52 (n. 3003) e di euro 10.337,47 (n. 6390).
Ne consegue che le somme richieste con le citate note - peraltro, in tutto o in parte, verosimilmente fatte oggetto di cessione del credito alla - non formano Controparte_2 oggetto dell'avviso di addebito, e quindi del presente giudizio di opposizione.
Si rileva altresì che la predetta società di cartolarizzazione è stata evocata in giudizio pur essendo priva, a ben vedere, di legittimazione passiva con riferimento alle pretese creditorie fatte valere dall' con l'avviso di addebito opposto, dal momento che CP_1
la cessione dei crediti contributivi alla riguarda solo quelli maturati CP_1 CP_2
sino al 31 dicembre 2008, la cui concreta individuazione è stata demandata ad uno o più decreti interministeriali (art. 13 della L. n. 448/1998).
5.2. Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la pretesa avente ad oggetto l'accertamento della “infondatezza della richiesta di cui all'avviso n. 325 2022
00038180 84 000 (periodo 11/2019) del 24 dicembre 2022”.
Trattasi, infatti, di avviso di addebito che non risulta essere stato opposto nel termine di 40 giorni dalla notifica fissato dal citato articolo 24 comma 5.
Come è noto, la perentorietà del predetto termine produce l'effetto di rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale (v. Cass civ., sentenza 15 marzo 2016, n. 5060 e la giurisprudenza ivi richiamata).
Peraltro, come ha da ultimo documentato l' in relazione a tale avviso, CP_1
notificato in data 26 gennaio 2023, il Comune ha provveduto a presentare istanza di rateizzo in corso di causa (l'istanza è stata presentata in data 20.12.2023).
pagina 6 5.3. Dall'accoglimento dell'opposizione consegue l'annullamento dell'avviso di addebito n. 325 2023 00003579 62 000, che invece è stato ritualmente e tempestivamente opposto.
6. In ragione della reciproca soccombenza, avuto riguardo a tutte le domande proposte, le spese processuali tra l'opponente e l' vengono compensate per CP_1 metà, mentre l' viene condannato alla rifusione delle spese processuali residue, CP_1
che si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto della vigente tabella per le cause di previdenza e con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese tra parte opponente e la parte CP_2
contumace nei cui confronti è intervenuta la rinuncia alla domanda, da ritenersi comunque priva di legittimazione passiva in relazione all'oggetto della presente causa, per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 325 2023
00003579 62 000;
2) dichiara inammissibile la domanda tesa all'accertamento dell'infondatezza della richiesta di cui all'avviso di addebito n. 325 2022 00038180 84 000;
3) compensa le spese processuali per metà e condanna l' alla rifusione in CP_1
favore del delle spese processuali residue, che liquida in euro Parte_1
21,50 per spese di contributo unificato e in euro 2.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 16.4.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 7