Sentenza 30 marzo 2023
Massime • 2
La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.
In tema di giudizio di appello, l'eccezione di restituzione tardiva - in quanto avvenuta solo con il deposito della memoria di replica - del fascicolo dell'appellante vincitore in appello è assoggettata ad un onere di specificità, che si risolve nell'indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice di appello a base della sua decisione e nell'evidenziazione del pregiudizio arrecato dalla presunta violazione di legge all'esercizio dei diritti della controparte soccombente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 8949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8949 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
Testo completo
ha quindi emesso la sentenza di esecuzione in forma specifica, subordinando il trasferimento al pagamento del residuo di lire € 5.164,46, oltre interessi legali dall’1 luglio 1990, dando atto di un precedente contenzioso fra le parti sulla misura del corrispettivo effettivamente dovuto;
ha rigettato la domanda del promittente, riproposta con appello incidentale, che pretendeva l’inserimento delle limitazioni, previste nel preliminare, in favore del venditore. Per la cassazione della S.a.s. Belgiovine dott. Damiano e Co ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi. AR AN ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. 3 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art.169 c.p.c. e 111 disp. att. c.p.c. La controparte ha depositato il proprio fascicolo non in coincidenza del termine di sessanta giorni concesso per il deposito della comparsa conclusionale, decorrente dal 20 maggio 2016, ma successivamente, quando fu depositata la memoria di replica. Secondo la ricorrente la preclusione non potrebbe ritenersi sanata dalla rimessione della causa sul ruolo, in quanto disposta dalla Corte d’appello per un adempimento superfluo, essendo già presenti in atti gli elementi per i quali la causa fu rimessa in istruttoria. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto ammissibile l’appello della controparte, nonostante l’atto non consentisse di individuare con chiarezza le ragioni di contestazione e, in aggiunta, contenesse anche una domanda nuova. In contrasto con il contenuto dell’atto avversario, la Corte d’appello, nel rigettare la relativa eccezione sollevata dall’attuale ricorrente, ha riconosciuto che l’impugnazione aveva i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2946 e 2935 c.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha identificato il dies a quo della prescrizione con il decorso di 45 giorni dall’approntamento della documentazione occorrente. La Corte territoriale sarebbe pervenuta a tale impropria conclusione sulla base dell’esame di corrispondenza successiva al compimento della prescrizione, essendo inoltre l’acquirente decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. 4 di 13 Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 2932 e 2909 c.c. Con esso si sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere inammissibile la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, trattandosi di domanda che la parte avrebbe dovuto proporre nel momento in cui agì in giudizio per la riduzione del prezzo. La decisione, intervenuta sulla detta domanda di riduzione del prezzo, precludeva al promissario la proposizione dell’ulteriore domanda, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile. Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 2697 c.c. “per avere (la corte di merito n.d.r.) ritenuto assolto l’onere probatorio dell’attore, in relazione al pagamento del prezzo, in forza di alcune presunzioni non costituenti prova”. Il sesto motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto di non scarsa importanza, ai fini della risoluzione, l’inadempimento del promissario. Con il settimo motivo si censura la decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché la Corte d’appello, sulla parte di prezzo ancora da pagare, ha applicato gli interessi legali, invece degli interessi convenzionali pattuiti. L’ottavo motivo denuncia “Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo alla violazione dell’art. 2932 c.c. nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le limitazioni legali del diritto di proprietà dell’appellante previste nella scrittura privata del 28/10/1988 in quanto ritenute (d’Ufficio e senza prova alcuna), superate dal decorso del tempo e da successive opere eseguite (non si intende quali, atteso che neppure controparte ne aveva fatto cenno)”. Con il nono motivo la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia condannato la controparte al risarcimento 5 di 13 del danno, per avere proposto una domanda infondata, della quale aveva curato la trascrizione. Il decimo motivo è così rubricato: “Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all’inosservanza degli artt.1140 e 1382 c.c. con riferimento alla condanna alla consegna del possesso dell’immobile promesso in vendita, al pagamento della penale nel caso di accoglimento della domanda di risoluzione;
ed alla emissione dell’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e capi accessori […] L’auspicabile accoglimento del presente gravame comporterà di conseguenza anche l’accoglimento di quelle domande che erano state accolte dal Giudice monocratico e che sono state travolte dalla sentenza di secondo grado”. 2. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha chiarito che qualora il fascicolo dell'appellante, regolarmente presentato e poi ritirato, non venga restituito entro il termine prescritto, il giudice di appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione, fra i quali sono da includersi quelli contenuti nel fascicolo dell'appellante, tardivamente restituito, se la controparte non sollevi al riguardo alcuna eccezione ed il giudice ritenga di autorizzare il deposito tardivo (Cass. n. 6484/1990; n. 4756/1998; n. 16161/2001). Nel caso in esame, invero, la ricorrente deduce di avere eccepito il tardivo deposito nella memoria di replica, ma la censura rimane comunque inammissibile, in quanto era onere del ricorrente indicare quali, fra i documenti contenuti nel fascicolo di parte tardivamente restituito, la Corte territoriale avrebbe posto a base della sua decisione e quale pregiudizio la presunta violazione di legge aveva arrecato all'esercizio dei suoi diritti. Il motivo, invece, è del tutto silente sul punto, 6 di 13 caratterizzandosi così la censura come inammissibile denuncia di un supposto errore formale, privo di conseguenze. Si deve piuttosto sottolineare che il medesimo ricorrente riconosce che la rimessione della causa sul ruolo è stata disposta non già per ovviare al mancato deposito (ciò che non è consentito), ma per altre ragioni. Le considerazioni proposte dal ricorrente con la memoria, che grazie alla rimessione è stata consentita l’acquisizione di documenti che il richiedente aveva l’onere di produrre già al momento della introduzione della domanda, riguarda un profilo diverso, estraneo alla ragione di censura proposta con il motivo in esame. La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (Cass. n. 26670/2014). A ciò si deve aggiungere che, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello chiarisce che l’ordinanza di rimessione sul ruolo è stata disposta per accertare la regolarità urbanistica e catastale dell’immobile. In proposito la Corte d’appello ha opportunamente richiamato il principio di diritto, pacifico nella giurisprudenza della Corte, secondo cui «In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la sussistenza della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, rilasciata dal proprietario o da altro avente titolo, attestante l'inizio dell'opera in data anteriore al 2 settembre 1967, non costituisce un presupposto della 7 di 13 domanda, bensì una condizione dell'azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue che la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l'ulteriore conseguenza che sia l'allegazione, che la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione (Cass. n. 23825/2009; conf. n. 6684/2019). 2. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., in quanto esso, così come è stato proposto, non consente la preliminare delibazione della censura: ciò, per il consolidato principio (Cass. n. 6014/2019; n. 22880/2017; n. 12664/2012; n. 20405/2006), secondo cui la deduzione con il ricorso per cassazione di un error in procedendo esige che, preliminare ad ogni altro esame, sia quello concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, in quanto l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio, da parte della Suprema corte, presuppone l'ammissibilità del motivo di censura, onde la ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. n. 29495/2020; n. 3612/2022). Sulla scia di tale principio, è stato chiarito che, qualora la ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, 8 di 13 nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte;
questo perché, come appena chiarito, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, La ricorrente non ha assolto a tale onere, esaurendosi il motivo, su questo aspetto, nel richiamo di precedenti di questa Corte, oltre che nell’affermazione, non suffragata tramite il puntuale richiamo e trascrizione dell’impugnazione, che questa non aveva i requisiti prescritti. La censura, così formulata, si atteggia quale espressione di un puro e immotivato dissenso rispetto alla diversa conclusione della Corte d’appello, le cui considerazioni risultano in linea di principio coerenti con la giurisprudenza della Corte in tema di specificità dei motivi di appello, giurisprudenza del resto richiamata nella sentenza impugnata. Costituisce poi petizione di principio che l’aver l’appellante formulato in sede di gravame una nuova domanda imponeva la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Qualora in appello sia proposta una nuova domanda, l’inammissibilità rimane circoscritta alla domanda nuova senza travolgere l’intero atto, ove questo, come riconosciuto nel caso di specie dalla corte di merito, sia conforme a quanto prescrive l’art. 342 c.p.c. Quanto alle considerazioni proposte con la memoria, nella quale la ricorrente si dilunga sui motivi di appello proposti dalla controparte, non resta che richiamare quanto sopra detto sulla funzione delle memorie. In questo scritto, infatti, la ricorrente adombra errori (ad esempio l’avere accolto una domanda sulla quale l’appellante non aveva insistito) che non hanno costituito 9 di 13 motivo di ricorso, circoscritto al supposto errore commesso dalla corte di merito nel non dichiarare l’inammissibilità dell’appello. 3. Il terzo motivo è inammissibile. Esso denunzia - sotto l'egida del vizio di motivazione assente - la decisione impugnata, con riguardo agli accertamenti in fatto da essa compiuti sul momento inziale del decorso del termine di prescrizione. Quanto al richiamo dell’art. 1186 c.c., operato con il motivo in esame, esso allude a una problematica diversa, riguardante l’inadempimento del promissario ai fini della risoluzione del contratto richiesta dall’attuale ricorrente, oggetto di diversa statuizione della sentenza censurata dal ricorrente con il quinto motivo. Invero, l’intera censura, come risulta anche dalla memoria, è intesa ad accreditare la tesi che la previsione negoziale, valorizzata dalla Corte territoriale nello spostare in avanti la decorrenza del termine di prescrizione, non si riferisce alla data della stipula della compravendita ma a quello del versamento del prezzo. In questi termini, però, è chiaro che il motivo si palesa quale inammissibile tentativo di ripetere in sede di legittimità un inammissibile giudizio sul fatto. 4. Il quarto motivo è infondato. La tesi del ricorrente non trova legittimazione nei precedenti di questa Corte, da cui risulta che la facoltà, accordata al promissario, di chiedere l'adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l'azione quanti minoris per la diminuzione del prezzo, non significa che egli non possa chiedere la riduzione del prezzo separatamente, e poi agire per l’esecuzione in forma specifica, attesa l’autonomia della relativa domanda (Cass. n. 9953/2020; n. 7584/2016). 10 di 13 5. L’inammissibilità del quinto motivo è resa palese già dalla rubrica. Ciò che costituisce oggetto di censura, infatti, non è la ripartizione dell’onere probatorio, ma la valutazione degli elementi in base ai quali la corte d’appello ha riconosciuto l’avvenuto pagamento di gran parte del prezzo. Giova appena ricordare che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto circa le prove proposte dalle parti (Cass. n. 7919/2020; n. 13395/2018; n. 15107/2013). La Corte d’appello ha esaminato gli elementi ritenuti ritualmente acquisiti al giudizio e ha riconosciuto, in base ad essi, che ci fosse prova del pagamento del prezzo, salvo che per la somma di lire 10.000.000, al cui pagamento ha subordinato l’efficacia traslativa della decisione ex art. 2932 c.c. Si capisce quindi che il motivo, sotto l’egida della denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, prospettando inammissibilmente una diversa valutazione dei dati acquisiti, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. 6. L’inammissibilità del quinto motivo comporta l’inammissibilità anche del sesto motivo. Esso, infatti, è articolato in base al presupposto che la parte del prezzo non pagata fosse maggiore rispetto a quanto riconosciuto dalla Corte territoriale, che ammontava non al 10%, ma al 50% del corrispettivo pattuito. 11 di 13 Si deve aggiungere che la valutazione di importanza dell’inadempimento costituisce apprezzamento rimesso al giudice di merito, il quale, nel caso in esame, ha dato adeguata e congrua ragione del proprio convincimento. La relativa statuizione, pertanto, è incensurabile in questa sede. 7. Il settimo motivo è inammissibile. Anche in questo caso è chiaro che la ricorrente non denuncia alcuna violazione delle norme richiamate in rubrica, dolendosi piuttosto della mancata considerazione della previsione contrattuale sul tasso di interesse convenzionale. In questo senso, quindi, si giustificava, al limite, la diversa censura di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e la ricorrente avrebbe dovuto assolvere ai relativi oneri, primo fra tutti quello di indicare il come il quando la questione fu sollevata nel giudizio di merito, tenuto conto che trattasi di questione che non è considerata nella sentenza impugnata. Tale onere non è stato assolto, restando da aggiungere che, nel controricorso, è eccepita la novità della questione. Nella memoria nulla la ricorrente ha obiettato sul punto. 8. L’ottavo motivo è inammissibile. Il ricorso richiama una pluralità di massime a cui fa seguire la seguente considerazione: «Tanto senza trascurare la circostanza che il presunto mutamento dello stato dei luoghi e dello stato di cose esistente al momento del contratto non risulta da alcun fatto o elemento di prova o deduzione dell’altra parte per cui non s’intende donde la Corte lo abbia mutuato». Una censura così formulata, la quale neanche enuncia la violazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, non può avere seguito in sede di legittimità. Com’è noto, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo tale 12 di 13 mezzo ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta. Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. La ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, in caso di denunzia di violazione di legge, le norme asseritamente violate ed il capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con la fattispecie delle norme regolatrici, così da prospettare criticamente la propria valutazione (Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007). In rapporto a tali caratteri del giudizio di legittimità, è del tutto chiaro che la ricorrente non può limitarsi a richiamare i principi a suo dire applicabile nella fattispecie, ma ha altresì l’onere di spiegare le ragioni per cui egli ritiene che la decisione non sia con essi coerente;
e sotto questo profilo la sola affermazione del ricorrente riferita alla sentenza impugnate non solo è generica, ma si esaurisce nel postulare che la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti circostanze di fatto in effetti non accertate. Ancora una volta, pertanto, si è al cospetto di una censura che investe l’apprezzamento dei fatti, che non è sindacabile in quanto tale in cassazione. 9. Il nono motivo è inammissibile, essendo di immediata percezione che non è configurabile una responsabilità per avere trascritto una domanda giudiziale, che è stata poi accolta, così come non è configurabile una responsabilità per lite temeraria a carico della parte vittoriosa. 13 di 13 10. Il decimo motivo è inammissibile, in quanto non è formulata alcuna censura, ma la ricorrente indica le conseguenze che si dovrebbero trarre in sede di rinvio, nell’ipotesi, non realizzatasi, di cassazione della sentenza. 11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda