Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 8949
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Sentenza 30 marzo 2023

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La memoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione.

In tema di giudizio di appello, l'eccezione di restituzione tardiva - in quanto avvenuta solo con il deposito della memoria di replica - del fascicolo dell'appellante vincitore in appello è assoggettata ad un onere di specificità, che si risolve nell'indicazione dei documenti, fra quelli contenuti nel predetto fascicolo, posti dal giudice di appello a base della sua decisione e nell'evidenziazione del pregiudizio arrecato dalla presunta violazione di legge all'esercizio dei diritti della controparte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 8949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8949
    Data del deposito : 30 marzo 2023

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