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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1688/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giuseppe Laghezza Presidente
2) Dott.ssa Alessia De Durante Giudice
3) Dott. Luca Pruneti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1688/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”
Vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti Simona Ragghianti ed C.F._2
Elena Saftich, elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Lucca, Borgo
Giannotti, n. 199/N, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
Andrea Poli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI),
Via L. Alamanni, n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. _2 C.F._4
Valerio Misiti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Viale Mameli,
n. 37, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
Conclusioni delle parti
Attrici: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) dichiarare che l'asse ereditario del sig. P_
risulta composto dai beni identificati dal Ctu nella propria relazione (beni
[...]
mobili ed immobili) ed in particolare dai seguenti beni immobili: a)Fabbricato posto in
CI, identificato al Catasto urbano del Comune di CI tipologia A2, F 23 Part 70
Sub 2 , posto in Via Provinciale Arnaccio n. 42/B P T-1 di proprietà 1/1 di P_
e già volturato per successione testamentaria a nominativo di
[...] CP_1
e ; b)Fabbricato posto in CI, identificato al Catasto urbano del Comune _2
di CI tipologia C6 F 23 Part 70 Sub 4 , posto in Via Provinciale Arnaccio n. 42/B P
S1 di proprietà 1/1 a e già volturato per successione testamentaria a Controparte_3
nominativo di e;
c) Fabbricato posto in CI, identificato CP_1 CP_4
al Catasto urbano del Comune di CI tipologia A4, F 23 Part 65 Sub 1 , posto in via
San Piero n. 39 T-1 per ½ di proprietà di;
d)Fabbricato posto in Controparte_3
CI, identificato al Catasto urbano del Comune di CI tipologia A4, F 23 Part 65
Sub 2 , posto in via San Piero n. 39 T-1 per ½ di proprietà di;
Controparte_3
e)Terreno posto nel Comune di CI identificato al catasto terreni al F 23, particella
66 resede esclusivo del fabbricato al mappale 65 e per ½ di proprietà di P_
; f)Terreno posto nel Comune di CI, identificato al catasto terreni al F 23
[...]
particella 408 e per ½ di proprietà di;
g)Terreno posto nel Comune di Controparte_3
CI, identificato al catasto terreni al F 23 particella 584 e per ½ di proprietà di
. h) Unità immobiliare posto in Oradea, Via Sf Apostol Andrei (Ex Via Controparte_3
Progresului ora via Aluminei) et 7, ap 25, bl C31 e per ½ di;
i) Unità Controparte_3
immobiliare posta in Voivozi, str. Stadionului, nr 610 A, et. III, ap 7, Contea: Bihor e per ½ di;
2) dichiarare altresì l'avvenuta pretermissione dell'erede Controparte_3
legittima Sig.ra dalla successione testamentaria di e la Parte_1 Controparte_3
conseguente lesione della quota di legittima, spettante sia alla Sig.ra che Parte_3 alla sig.ra , rispetto all'intero asse ereditario riconducibile al sig. Parte_2 P_
( quello disposto per testamento e quello per legge) e conseguentemente, il
[...]
diritto delle sigg.re e , alla quota ereditaria rispettivamente Parte_1 Parte_2 pari, la prima ad € 53.680,07 e la seconda ad € 53.354,86 (al netto delle azioni già ricevute per testamento), con conseguente riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie e della quota ereditaria spettante alle sigg.re e CP_1 _2
, rispetto all'intero asse ereditario, disponendo altresì che il legato a favore di
[...]
gravi solo su quest'ultime. 3) In ragione dell'avvenuto accertamento di cui Persona_1 al punto due, si chiede voler procedere alle operazioni divisionali dell'asse ereditario, nel modo ritenuto più opportuno, mediante conguaglio in denaro da porsi a carico delle odierne convenute e a favore delle attrici nella misura di cui all'espletata Ctu, ovvero mediante nomina dei professionisti incaricati per la vendita del relativo compendio immobiliare, posto sia su suolo Italiano che Rumeno, disponendo però sin da subito, il trasferimento dei seguenti immobili posti in CI ed identificati al Catasto urbano del
Comune di CI tipologia A4, F 23 Part 65 Sub 1 , posto in via San Piero n. 39 T-1; e tipologia A4, F 23 Part 65 Sub 2 , posto in via San Piero n. 39 T-1, nonché dei relativi terreni, identificati al Catasto terreni del Comune di CI al F 23, particella 66 (resede esclusivo del fabbricato al mappale 65) + F 23 particella 408 e F 23 particella 584, al
Sig. , quale comproprietario della restante parte pari ad ½, il quale ha CP_5
manifestato in giudizio, la volontà di acquistarli al valore indicato dal Ctu nella propria perizia di stima, pari complessivamente ad € 63.100,00 ( immobili + terreni) ( vedi doc 13). Quanto sopra, si rende opportuno, al fine di ridurre le già elevate spese processuali e per il fatto che risulta poco plausibile che la porzione di detti beni, passata in successione dal Sig. agli odierni comparenti, sia appetibile Controparte_3
sul mercato immobiliare ad opera di un terzo acquirente, estraneo al nucleo familiare di riferimento. A tal fine, si chiede altresì, che la somma derivante da detta vendita, venga assegnata, anche con riferimento alla quota spettante alle sigg.re CP_1
e direttamente alle odierne attrici, così come vengano alle stesse
[...] _2
assegnate le somme di cui ai cc bancari e i vari titoli azionari lasciati dal de cuius, da considerarsi in acconto sul maggior avere;
4) il tutto con condanna alle spese, comprese quelle di ctu e di ctp, spese di notifica, onorari di causa e spese notarili, da porsi integralmente a carico della sig.ra in base alle tabelle CP_1 ministeriali, in ragione dell'atteggiamento processuale dalla stessa tenuto in corso di causa, a differenza dell'altra convenuta la quale a seguito della sua _2
costituzione, si è mostrata disponibile ad una definizione transattiva nei termini proposti dalle odierne attrici, con ulteriore aggravio di spese, sempre a carico della sig.ra in ragione della sua mancata partecipazione alla fase preliminare della CP_1
mediazione. 5) in subordine, in termini di condanna alle spese: si chiede che venga valutato con maggior severità il comportamento della Sig.ra rispetto a CP_1
quello della sig.ra , procedendo conseguentemente ad una diversificazione _2
della relativa condanna al pagamento delle spese di cui al punto 4. 6) a seguito del processo di divisione, disporre il pagamento per differenza favore delle sigg.re Pt_1
e , delle somme ricavate dalle vendite immobiliari di cui al punto 3,
[...] Parte_2 il tutto a copertura delle rispettive quote di legittima e delle spese e onorari della presente causa e di quella divisionale, comprensive di quelle di ctu e ctp e notarili”.
Convenute:
: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, contrariis reictis, disporre, qualora sia dovuta, la reintegrazione delle attrici quali legittimarie nei termini e con le rispettive imputazioni di cui in premessa, all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
: _2
“Precisa le conclusioni associandosi alle conclusioni di parte attrice”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2019, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e al fine di sentir accertare e CP_1 _2
dichiarare la lesione della quota di legittima loro spettante per successione del padre e, per l'effetto, previo accertamento del compendio successorio, Controparte_3
disporre la reintegrazione della rispettiva quota di riserva mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius eccedenti la disponibile, disponendo l'eventuale conguaglio in denaro a carico delle convenute qualora la divisione dei beni ereditari in natura risultasse impossibile e/o diseguale. A sostegno delle pretese, hanno allegato:
- che in data 24.03.2016 è deceduto in CI (PI) , padre delle attrici Controparte_3
e e della convenuta , e coniuge di seconde nozze Parte_1 Pt_2 _2
della convenuta CP_1
- che il de cuius ha redatto testamento olografo in data 06.07.2011, nominando suo esecutore testamentario il cugino;
Persona_1
- che il testamento è stato pubblicato in data 15.11.2016 e, in data 20.03.2017, è stata depositata la dichiarazione di successione ad opera della convenuta CP_1
[...]
- che, in sede di pubblicazione del testamento, si è dichiarata CP_1 beneficiaria dell'universalità dei beni di proprietà del testatore interpretando le attribuzioni fatte dal de cuius come ipotesi di “institutio ex re certa” ai sensi dell'art. 588 c.c.;
- che non è stata menzionata nel testamento quale erede del padre e Parte_1
è risultata beneficiaria unicamente di n. 60 azioni ST Parte_2 MICROELECTRONICS depositate sul cc 1068 presso la Cassa di Risparmio di
Volterra, per un valore complessivo di circa € 325,21;
- che la perizia di parte ha stimato il valore del compendio ereditario in complessivi €
345.850,43 al netto del mutuo residuo;
- che, pur essendo stata menzionata nel testamento l'esistenza di due conti correnti presso la Cassa di Risparmio di Volterra, filiale CI, all'atto della morte, la CP_6 ha comunicato agli eredi l'esistenza di un solo conto corrente;
- che, inoltre, il de cuius non ha menzionato, nell'atto di ultima volontà, il conto corrente aperto in Romania presso l'istituto di credito Estero BRD
[...]
. Bucaresti.bd. nr 1-7 sector 1; Controparte_7 Persona_2
- che nei conti correnti è stato rinvenuto un saldo esiguo, incompatibile con lo stile di vita tenuto dal de cuius e dalla moglie, con particolare riferimento ai numerosi viaggi effettuati in Romania;
- che è, pertanto, necessario accertare le movimentazioni effettuate sui conti correnti a partire dall'anno 2006 fino alla morte di (2016); Controparte_3
- che sulla base dei valori indicati nella perizia di parte, spetterebbe alle attrici una somma non inferiore ad € 77.000,00;
- che è stato esperito un tentativo di mediazione presso che ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta CP_1
- che la legge individua le quote di legittima spettanti ai figli in presenza del coniuge;
- che, nel caso di specie, a ciascuna delle figlie sarebbe spettata una quota dell'asse ereditario pari ad 1/6, alla moglie pari a ¼, potendo il testatore liberamente disporre del restante ¼;
- che sussiste, pertanto, il diritto alla rideterminazione delle quote di legittima spettanti alle attrici, previa divisione in natura dei beni o conguaglio in denaro.
All'udienza del 24.10.2019, il Giudice, constatata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a ne ha dichiarato la contumacia, rinviando la causa per CP_1
verificare la regolarità della notifica a . _2
All'udienza del 09.01.2020 è stata dichiarata la contumacia anche di e _2 sono stati concessi i termini per memorie previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 30.06.2020, il Giudice ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle istanze istruttorie. Con comparsa di costituzione e risposta del 04.08.2020, si è costituita in giudizio non opponendosi alla eventuale reintegrazione delle quote di eredità CP_1
legittima spettanti alle attrici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, precisando che il de cuius, nel pieno delle proprie facoltà, ha inteso beneficiare la moglie e la figlia
, per essere stato sempre assistito da queste ultime. _2
All'udienza del 30.09.2021, ritenutane la necessità, è stata disposta CTU volta a ricostruire l'asse ereditario e all'udienza del 28.09.2022 è stata disposta CTU propedeutica alla divisione dei beni presenti nell'asse.
All'udienza del 07.02.2024, il Giudice ha rinviato la causa disponendo la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.04.2024, si è costituita in giudizio
, riconoscendo l'intervenuta pretermissione delle attrici dalla successione _2
del padre , rendendosi disponibile ad accettare la proposta di divisione Controparte_3 dell'asse ereditario formulata dalle sorelle, rimettendosi, in subordine, a giustizia.
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice ha invitato le parti a valutare seriamente la possibilità di conciliare la lite e ha rinviato la causa per i medesimi incombenti.
All'udienza del 27.06.2024, le attrici hanno dato atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo, chiedendo, tra l'altro, l'emissione di sentenza parziale volta a riconoscere la lesione della legittima e il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 28.06.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
1. Inquadramento generale della fattispecie.
Incontestata la validità dell'ultimo atto di volontà del de cuius, con il quale è stata nominata erede universale la moglie deve ritenersi accertata la lesione CP_1 dei diritti sull'eredità spettanti alle figlie e , siccome Parte_1 Parte_2
legittimarie pretermesse.
Com'è noto, la successione c.d. necessaria tutela i legittimari garantendo loro il diritto ad ottenere una quota di eredità, che viene sottratta alla disponibilità del de cuius. In caso di concorso di più figli con il coniuge superstite, ai sensi dell'art. 542 c.c. alla prole
è riconosciuta complessivamente la metà dell'asse ereditario, da dividersi in parti uguali.
Ne consegue che, nel caso di specie, avendo lasciato il de cuius tre figlie, spetta a ciascuna di esse una quota corrispondente ad un sesto della massa ereditaria, potendo il de cuius liberamente disporre soltanto di un quarto del proprio patrimonio.
Le disposizioni testamentarie, pertanto, eccedendo la quota di cui il defunto poteva disporre, devono essere oggetto di riduzione nei limiti della quota di riserva spettante all'attrice, secondo le regole codicistiche.
Al fine di determinare la porzione disponibile e la quota spettante all'attrice quale legittimaria, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario, individuando i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione
(relictum), dal cui valore devono essere sottratti i debiti, e fittiziamente riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, anche indiretta (donatum).
2. Il relictum e i debiti ereditari.
In recepimento degli accertamenti operati dalla CTU – immuni da censure, salvo quanto si dirà – risulta che il dante causa al momento della morte fosse nella titolarità dei seguenti immobili: Quota di 1/2 di proprietà del bene sito in CI, Via Dante nn° 5-7 –
C.F. foglio 23 p.lla 65 sub.1 e p.lla 65 sub.2, C.T. foglio 23 p.lla 66; diritti di piena proprietà sui beni di CI – Via Prov.Le Arnaccio N° 58 – C.F. foglio 23 p.lla 70 sub.2
e p.lla 70 sub.4; Quota di 1/2 di proprietà dei terreni Via Prov.Le Arnaccio – C.T. foglio
23 p.lla 408 e p.lla 584; quota di ½ della proprietà dell'Appartamento sito a Voivozi
(Romania); quota di 1/2 della proprietà dell'appartamento sito a Oradea (Romania).
Inoltre, il de cuius era titolare i crediti, titoli e depositi presso istituti di credito, computati nell'elenco a pag. 17 e 18 della CTU in data 27.7.2022, e ha lasciato altresì beni mobili registrati (auto e scooter) e non, meglio descritti e stimati nella consulenza.
Al netto del debito ereditario per il residuo del mutuo acceso presso
[...] di € 16.769,35, il valore complessivo dell'asse ereditario Controparte_8 all'apertura della successione è valutato in complessivi € 338.849,78.
Il valore complessivo dell'asse non è mutato a seguito della disposta chiamata a chiarimenti del CTU geom. (cfr. consulenza in data 14.7.2023), annullandosi i Per_3
reciproci, minimi discostamenti relativi agli immobili urbani di civile abitazione siti in
Italia.
3. La quota di riserva delle legittimarie.
Una volta proceduto alla quantificazione del valore della massa ereditaria, è possibile determinare, la quota disponibile e le rispettive di riserva. In base alla tabella di calcolo riportata a pag. 20 della CTU, si perviene alla determinazione della quota di legittima delle attrici, pari ad 1/6 ciascuna dell'asse, in rispettivi euro 53.680,07.
E tuttavia, come rilevato dalle attrici, la consulenza trascura di rilevare che alcuni dei beni appartenenti al patrimonio del de cuius siano pervenuti a quest'ultimo successivamente alla data della redazione del testamento, e segnatamente l'immobile dei di lui genitori e i terreni siti in CI. Quindi, ferma la stima dei valori operata dai consulenti, la quota finale di spettanza delle eredi legittimarie muta in ragione del concorso tra successione testamentaria, operante sui beni oggetto di disposizione (a titolo di erede, sul punto non essendoci contestazione) con testamento olografo, e successione ex lege rispetto ai suindicati immobili pervenuti nella sfera giuridica patrimoniale di per fatti sopravvenuti. In relazione a questi ultimi, del Controparte_3 resto, l'esegesi dell'atto di ultima volontà e l'obiettiva circostanza del loro sopravvenire rispetto al testamento escludono che possa rinvenirsi una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima.
Si rammenta, al riguardo, che per diffuso orientamento di diritto vivente l'institutio ex re certa vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede. Le ceterae res sono attribuiti agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti ex re certa (Cass. n. 737/1963), salvo che vi sia una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima (cfr. Cass., sez. VI, n. 9487/2021; Cass. n. 17868/2019).
Ne consegue che alle attrici spetta una quota di 1/6 ciascuna in relazione ai beni oggetto di disposizione testamentaria, e dei 2/9 rispetto ai due beni immobili che seguono, come indicato, la successione ab intestato (art. 581 c.c.).
La quota di riserva, ricalcolata, è dunque pari ad € 43.080,06, rispetto alla quale vi è stata dunque lesione della legittima rispetto ad entrambe le attrici. Quanto a Pt_1
, pretermessa in testamento, e quanto a , tenuto conto del valore delle
[...] Parte_2
azioni Microelectics di cui è beneficiata in testamento (controvalore € 325,21), che deve essere detratto dalla quota suindicata.
L'importo rispettivamente spettante alle attrici deve tuttavia essere incrementato, in relazione al valore degli immobili che seguono la successione ex lege, ossia della quota dei 2/9 calcolato sul valore di € 63.600,00, che è pari ad € 14.133,33.
4. le ulteriori domande.
Le domande di divisione dei beni mobili e immobili, in difetto di richieste di assegnazione parziale delle parti in causa, necessitano di ulteriore istruttoria, per la quale è disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo.
5. Le spese di lite.
Le spese di giudizio e di CTU sono rinviate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo la causa, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'azione di riduzione di e di , quali Parte_1 Parte_2
eredi legittimarie rispettivamente pretermessa e lesa dalle disposizioni testamentarie, dichiara il diritto delle attrici ad essere reintegrate nella quota di legittima pari ad 1/6 ciascuna del patrimonio morendo dismesso da , ricostruito come in Controparte_3
parte motiva;
- dichiara il diritto delle attrici alla quota dei 2/9 dei beni oggetto di successione legittima, come in parte motiva;
- dispone come da separata ordinanza quanto alle domande ulteriori non rigettate o assorbite.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Luca Pruneti Giuseppe Laghezza
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giuseppe Laghezza Presidente
2) Dott.ssa Alessia De Durante Giudice
3) Dott. Luca Pruneti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1688/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Altri istituti relativi alle successioni”
Vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dagli avv.ti Simona Ragghianti ed C.F._2
Elena Saftich, elettivamente domiciliate presso lo studio della prima in Lucca, Borgo
Giannotti, n. 199/N, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICI
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
Andrea Poli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Giuliano Terme (PI),
Via L. Alamanni, n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. _2 C.F._4
Valerio Misiti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Viale Mameli,
n. 37, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTE
Conclusioni delle parti
Attrici: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) dichiarare che l'asse ereditario del sig. P_
risulta composto dai beni identificati dal Ctu nella propria relazione (beni
[...]
mobili ed immobili) ed in particolare dai seguenti beni immobili: a)Fabbricato posto in
CI, identificato al Catasto urbano del Comune di CI tipologia A2, F 23 Part 70
Sub 2 , posto in Via Provinciale Arnaccio n. 42/B P T-1 di proprietà 1/1 di P_
e già volturato per successione testamentaria a nominativo di
[...] CP_1
e ; b)Fabbricato posto in CI, identificato al Catasto urbano del Comune _2
di CI tipologia C6 F 23 Part 70 Sub 4 , posto in Via Provinciale Arnaccio n. 42/B P
S1 di proprietà 1/1 a e già volturato per successione testamentaria a Controparte_3
nominativo di e;
c) Fabbricato posto in CI, identificato CP_1 CP_4
al Catasto urbano del Comune di CI tipologia A4, F 23 Part 65 Sub 1 , posto in via
San Piero n. 39 T-1 per ½ di proprietà di;
d)Fabbricato posto in Controparte_3
CI, identificato al Catasto urbano del Comune di CI tipologia A4, F 23 Part 65
Sub 2 , posto in via San Piero n. 39 T-1 per ½ di proprietà di;
Controparte_3
e)Terreno posto nel Comune di CI identificato al catasto terreni al F 23, particella
66 resede esclusivo del fabbricato al mappale 65 e per ½ di proprietà di P_
; f)Terreno posto nel Comune di CI, identificato al catasto terreni al F 23
[...]
particella 408 e per ½ di proprietà di;
g)Terreno posto nel Comune di Controparte_3
CI, identificato al catasto terreni al F 23 particella 584 e per ½ di proprietà di
. h) Unità immobiliare posto in Oradea, Via Sf Apostol Andrei (Ex Via Controparte_3
Progresului ora via Aluminei) et 7, ap 25, bl C31 e per ½ di;
i) Unità Controparte_3
immobiliare posta in Voivozi, str. Stadionului, nr 610 A, et. III, ap 7, Contea: Bihor e per ½ di;
2) dichiarare altresì l'avvenuta pretermissione dell'erede Controparte_3
legittima Sig.ra dalla successione testamentaria di e la Parte_1 Controparte_3
conseguente lesione della quota di legittima, spettante sia alla Sig.ra che Parte_3 alla sig.ra , rispetto all'intero asse ereditario riconducibile al sig. Parte_2 P_
( quello disposto per testamento e quello per legge) e conseguentemente, il
[...]
diritto delle sigg.re e , alla quota ereditaria rispettivamente Parte_1 Parte_2 pari, la prima ad € 53.680,07 e la seconda ad € 53.354,86 (al netto delle azioni già ricevute per testamento), con conseguente riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie e della quota ereditaria spettante alle sigg.re e CP_1 _2
, rispetto all'intero asse ereditario, disponendo altresì che il legato a favore di
[...]
gravi solo su quest'ultime. 3) In ragione dell'avvenuto accertamento di cui Persona_1 al punto due, si chiede voler procedere alle operazioni divisionali dell'asse ereditario, nel modo ritenuto più opportuno, mediante conguaglio in denaro da porsi a carico delle odierne convenute e a favore delle attrici nella misura di cui all'espletata Ctu, ovvero mediante nomina dei professionisti incaricati per la vendita del relativo compendio immobiliare, posto sia su suolo Italiano che Rumeno, disponendo però sin da subito, il trasferimento dei seguenti immobili posti in CI ed identificati al Catasto urbano del
Comune di CI tipologia A4, F 23 Part 65 Sub 1 , posto in via San Piero n. 39 T-1; e tipologia A4, F 23 Part 65 Sub 2 , posto in via San Piero n. 39 T-1, nonché dei relativi terreni, identificati al Catasto terreni del Comune di CI al F 23, particella 66 (resede esclusivo del fabbricato al mappale 65) + F 23 particella 408 e F 23 particella 584, al
Sig. , quale comproprietario della restante parte pari ad ½, il quale ha CP_5
manifestato in giudizio, la volontà di acquistarli al valore indicato dal Ctu nella propria perizia di stima, pari complessivamente ad € 63.100,00 ( immobili + terreni) ( vedi doc 13). Quanto sopra, si rende opportuno, al fine di ridurre le già elevate spese processuali e per il fatto che risulta poco plausibile che la porzione di detti beni, passata in successione dal Sig. agli odierni comparenti, sia appetibile Controparte_3
sul mercato immobiliare ad opera di un terzo acquirente, estraneo al nucleo familiare di riferimento. A tal fine, si chiede altresì, che la somma derivante da detta vendita, venga assegnata, anche con riferimento alla quota spettante alle sigg.re CP_1
e direttamente alle odierne attrici, così come vengano alle stesse
[...] _2
assegnate le somme di cui ai cc bancari e i vari titoli azionari lasciati dal de cuius, da considerarsi in acconto sul maggior avere;
4) il tutto con condanna alle spese, comprese quelle di ctu e di ctp, spese di notifica, onorari di causa e spese notarili, da porsi integralmente a carico della sig.ra in base alle tabelle CP_1 ministeriali, in ragione dell'atteggiamento processuale dalla stessa tenuto in corso di causa, a differenza dell'altra convenuta la quale a seguito della sua _2
costituzione, si è mostrata disponibile ad una definizione transattiva nei termini proposti dalle odierne attrici, con ulteriore aggravio di spese, sempre a carico della sig.ra in ragione della sua mancata partecipazione alla fase preliminare della CP_1
mediazione. 5) in subordine, in termini di condanna alle spese: si chiede che venga valutato con maggior severità il comportamento della Sig.ra rispetto a CP_1
quello della sig.ra , procedendo conseguentemente ad una diversificazione _2
della relativa condanna al pagamento delle spese di cui al punto 4. 6) a seguito del processo di divisione, disporre il pagamento per differenza favore delle sigg.re Pt_1
e , delle somme ricavate dalle vendite immobiliari di cui al punto 3,
[...] Parte_2 il tutto a copertura delle rispettive quote di legittima e delle spese e onorari della presente causa e di quella divisionale, comprensive di quelle di ctu e ctp e notarili”.
Convenute:
: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa, contrariis reictis, disporre, qualora sia dovuta, la reintegrazione delle attrici quali legittimarie nei termini e con le rispettive imputazioni di cui in premessa, all'esito dell'espletanda istruttoria, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
: _2
“Precisa le conclusioni associandosi alle conclusioni di parte attrice”.
Premesso in fatto
Con atto di citazione notificato in data 04.03.2019, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio e al fine di sentir accertare e CP_1 _2
dichiarare la lesione della quota di legittima loro spettante per successione del padre e, per l'effetto, previo accertamento del compendio successorio, Controparte_3
disporre la reintegrazione della rispettiva quota di riserva mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius eccedenti la disponibile, disponendo l'eventuale conguaglio in denaro a carico delle convenute qualora la divisione dei beni ereditari in natura risultasse impossibile e/o diseguale. A sostegno delle pretese, hanno allegato:
- che in data 24.03.2016 è deceduto in CI (PI) , padre delle attrici Controparte_3
e e della convenuta , e coniuge di seconde nozze Parte_1 Pt_2 _2
della convenuta CP_1
- che il de cuius ha redatto testamento olografo in data 06.07.2011, nominando suo esecutore testamentario il cugino;
Persona_1
- che il testamento è stato pubblicato in data 15.11.2016 e, in data 20.03.2017, è stata depositata la dichiarazione di successione ad opera della convenuta CP_1
[...]
- che, in sede di pubblicazione del testamento, si è dichiarata CP_1 beneficiaria dell'universalità dei beni di proprietà del testatore interpretando le attribuzioni fatte dal de cuius come ipotesi di “institutio ex re certa” ai sensi dell'art. 588 c.c.;
- che non è stata menzionata nel testamento quale erede del padre e Parte_1
è risultata beneficiaria unicamente di n. 60 azioni ST Parte_2 MICROELECTRONICS depositate sul cc 1068 presso la Cassa di Risparmio di
Volterra, per un valore complessivo di circa € 325,21;
- che la perizia di parte ha stimato il valore del compendio ereditario in complessivi €
345.850,43 al netto del mutuo residuo;
- che, pur essendo stata menzionata nel testamento l'esistenza di due conti correnti presso la Cassa di Risparmio di Volterra, filiale CI, all'atto della morte, la CP_6 ha comunicato agli eredi l'esistenza di un solo conto corrente;
- che, inoltre, il de cuius non ha menzionato, nell'atto di ultima volontà, il conto corrente aperto in Romania presso l'istituto di credito Estero BRD
[...]
. Bucaresti.bd. nr 1-7 sector 1; Controparte_7 Persona_2
- che nei conti correnti è stato rinvenuto un saldo esiguo, incompatibile con lo stile di vita tenuto dal de cuius e dalla moglie, con particolare riferimento ai numerosi viaggi effettuati in Romania;
- che è, pertanto, necessario accertare le movimentazioni effettuate sui conti correnti a partire dall'anno 2006 fino alla morte di (2016); Controparte_3
- che sulla base dei valori indicati nella perizia di parte, spetterebbe alle attrici una somma non inferiore ad € 77.000,00;
- che è stato esperito un tentativo di mediazione presso che ha avuto esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta CP_1
- che la legge individua le quote di legittima spettanti ai figli in presenza del coniuge;
- che, nel caso di specie, a ciascuna delle figlie sarebbe spettata una quota dell'asse ereditario pari ad 1/6, alla moglie pari a ¼, potendo il testatore liberamente disporre del restante ¼;
- che sussiste, pertanto, il diritto alla rideterminazione delle quote di legittima spettanti alle attrici, previa divisione in natura dei beni o conguaglio in denaro.
All'udienza del 24.10.2019, il Giudice, constatata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo a ne ha dichiarato la contumacia, rinviando la causa per CP_1
verificare la regolarità della notifica a . _2
All'udienza del 09.01.2020 è stata dichiarata la contumacia anche di e _2 sono stati concessi i termini per memorie previsti dall'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con ordinanza a seguito della trattazione scritta del 30.06.2020, il Giudice ha disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte attrice, riservando all'esito ogni ulteriore determinazione sulle istanze istruttorie. Con comparsa di costituzione e risposta del 04.08.2020, si è costituita in giudizio non opponendosi alla eventuale reintegrazione delle quote di eredità CP_1
legittima spettanti alle attrici, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, precisando che il de cuius, nel pieno delle proprie facoltà, ha inteso beneficiare la moglie e la figlia
, per essere stato sempre assistito da queste ultime. _2
All'udienza del 30.09.2021, ritenutane la necessità, è stata disposta CTU volta a ricostruire l'asse ereditario e all'udienza del 28.09.2022 è stata disposta CTU propedeutica alla divisione dei beni presenti nell'asse.
All'udienza del 07.02.2024, il Giudice ha rinviato la causa disponendo la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.04.2024, si è costituita in giudizio
, riconoscendo l'intervenuta pretermissione delle attrici dalla successione _2
del padre , rendendosi disponibile ad accettare la proposta di divisione Controparte_3 dell'asse ereditario formulata dalle sorelle, rimettendosi, in subordine, a giustizia.
All'udienza del 10.04.2024, il Giudice ha invitato le parti a valutare seriamente la possibilità di conciliare la lite e ha rinviato la causa per i medesimi incombenti.
All'udienza del 27.06.2024, le attrici hanno dato atto dell'impossibilità di raggiungere un accordo, chiedendo, tra l'altro, l'emissione di sentenza parziale volta a riconoscere la lesione della legittima e il Giudice si è riservato.
Con ordinanza del 28.06.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 31.10.2024, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
1. Inquadramento generale della fattispecie.
Incontestata la validità dell'ultimo atto di volontà del de cuius, con il quale è stata nominata erede universale la moglie deve ritenersi accertata la lesione CP_1 dei diritti sull'eredità spettanti alle figlie e , siccome Parte_1 Parte_2
legittimarie pretermesse.
Com'è noto, la successione c.d. necessaria tutela i legittimari garantendo loro il diritto ad ottenere una quota di eredità, che viene sottratta alla disponibilità del de cuius. In caso di concorso di più figli con il coniuge superstite, ai sensi dell'art. 542 c.c. alla prole
è riconosciuta complessivamente la metà dell'asse ereditario, da dividersi in parti uguali.
Ne consegue che, nel caso di specie, avendo lasciato il de cuius tre figlie, spetta a ciascuna di esse una quota corrispondente ad un sesto della massa ereditaria, potendo il de cuius liberamente disporre soltanto di un quarto del proprio patrimonio.
Le disposizioni testamentarie, pertanto, eccedendo la quota di cui il defunto poteva disporre, devono essere oggetto di riduzione nei limiti della quota di riserva spettante all'attrice, secondo le regole codicistiche.
Al fine di determinare la porzione disponibile e la quota spettante all'attrice quale legittimaria, occorre procedere alla ricostruzione dell'asse ereditario, individuando i beni presenti nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione
(relictum), dal cui valore devono essere sottratti i debiti, e fittiziamente riuniti i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, anche indiretta (donatum).
2. Il relictum e i debiti ereditari.
In recepimento degli accertamenti operati dalla CTU – immuni da censure, salvo quanto si dirà – risulta che il dante causa al momento della morte fosse nella titolarità dei seguenti immobili: Quota di 1/2 di proprietà del bene sito in CI, Via Dante nn° 5-7 –
C.F. foglio 23 p.lla 65 sub.1 e p.lla 65 sub.2, C.T. foglio 23 p.lla 66; diritti di piena proprietà sui beni di CI – Via Prov.Le Arnaccio N° 58 – C.F. foglio 23 p.lla 70 sub.2
e p.lla 70 sub.4; Quota di 1/2 di proprietà dei terreni Via Prov.Le Arnaccio – C.T. foglio
23 p.lla 408 e p.lla 584; quota di ½ della proprietà dell'Appartamento sito a Voivozi
(Romania); quota di 1/2 della proprietà dell'appartamento sito a Oradea (Romania).
Inoltre, il de cuius era titolare i crediti, titoli e depositi presso istituti di credito, computati nell'elenco a pag. 17 e 18 della CTU in data 27.7.2022, e ha lasciato altresì beni mobili registrati (auto e scooter) e non, meglio descritti e stimati nella consulenza.
Al netto del debito ereditario per il residuo del mutuo acceso presso
[...] di € 16.769,35, il valore complessivo dell'asse ereditario Controparte_8 all'apertura della successione è valutato in complessivi € 338.849,78.
Il valore complessivo dell'asse non è mutato a seguito della disposta chiamata a chiarimenti del CTU geom. (cfr. consulenza in data 14.7.2023), annullandosi i Per_3
reciproci, minimi discostamenti relativi agli immobili urbani di civile abitazione siti in
Italia.
3. La quota di riserva delle legittimarie.
Una volta proceduto alla quantificazione del valore della massa ereditaria, è possibile determinare, la quota disponibile e le rispettive di riserva. In base alla tabella di calcolo riportata a pag. 20 della CTU, si perviene alla determinazione della quota di legittima delle attrici, pari ad 1/6 ciascuna dell'asse, in rispettivi euro 53.680,07.
E tuttavia, come rilevato dalle attrici, la consulenza trascura di rilevare che alcuni dei beni appartenenti al patrimonio del de cuius siano pervenuti a quest'ultimo successivamente alla data della redazione del testamento, e segnatamente l'immobile dei di lui genitori e i terreni siti in CI. Quindi, ferma la stima dei valori operata dai consulenti, la quota finale di spettanza delle eredi legittimarie muta in ragione del concorso tra successione testamentaria, operante sui beni oggetto di disposizione (a titolo di erede, sul punto non essendoci contestazione) con testamento olografo, e successione ex lege rispetto ai suindicati immobili pervenuti nella sfera giuridica patrimoniale di per fatti sopravvenuti. In relazione a questi ultimi, del Controparte_3 resto, l'esegesi dell'atto di ultima volontà e l'obiettiva circostanza del loro sopravvenire rispetto al testamento escludono che possa rinvenirsi una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima.
Si rammenta, al riguardo, che per diffuso orientamento di diritto vivente l'institutio ex re certa vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede. Le ceterae res sono attribuiti agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti ex re certa (Cass. n. 737/1963), salvo che vi sia una manifestazione contraria all'apertura della successione legittima (cfr. Cass., sez. VI, n. 9487/2021; Cass. n. 17868/2019).
Ne consegue che alle attrici spetta una quota di 1/6 ciascuna in relazione ai beni oggetto di disposizione testamentaria, e dei 2/9 rispetto ai due beni immobili che seguono, come indicato, la successione ab intestato (art. 581 c.c.).
La quota di riserva, ricalcolata, è dunque pari ad € 43.080,06, rispetto alla quale vi è stata dunque lesione della legittima rispetto ad entrambe le attrici. Quanto a Pt_1
, pretermessa in testamento, e quanto a , tenuto conto del valore delle
[...] Parte_2
azioni Microelectics di cui è beneficiata in testamento (controvalore € 325,21), che deve essere detratto dalla quota suindicata.
L'importo rispettivamente spettante alle attrici deve tuttavia essere incrementato, in relazione al valore degli immobili che seguono la successione ex lege, ossia della quota dei 2/9 calcolato sul valore di € 63.600,00, che è pari ad € 14.133,33.
4. le ulteriori domande.
Le domande di divisione dei beni mobili e immobili, in difetto di richieste di assegnazione parziale delle parti in causa, necessitano di ulteriore istruttoria, per la quale è disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo.
5. Le spese di lite.
Le spese di giudizio e di CTU sono rinviate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, parzialmente decidendo la causa, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'azione di riduzione di e di , quali Parte_1 Parte_2
eredi legittimarie rispettivamente pretermessa e lesa dalle disposizioni testamentarie, dichiara il diritto delle attrici ad essere reintegrate nella quota di legittima pari ad 1/6 ciascuna del patrimonio morendo dismesso da , ricostruito come in Controparte_3
parte motiva;
- dichiara il diritto delle attrici alla quota dei 2/9 dei beni oggetto di successione legittima, come in parte motiva;
- dispone come da separata ordinanza quanto alle domande ulteriori non rigettate o assorbite.
Così deciso in Pisa, 20 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Luca Pruneti Giuseppe Laghezza
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.